30.08.2013 Views

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N - Provincia di Padova

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N - Provincia di Padova

I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N - Provincia di Padova

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

) iscrizione manuale della richiesta in apposito repertorio progressivo, con in<strong>di</strong>cazione del<br />

soggetto promotore, del settore <strong>di</strong> attività dell'azienda, delle parti partecipanti alla trattativa,<br />

del numero dei lavoratori interessati;<br />

c) registrazione in or<strong>di</strong>ne cronologico delle comunicazioni <strong>di</strong> apertura della procedure previste<br />

dall’ art. 4 L.223/91; trascorsi i termini prescritti, convocare le parti secondo quanto stabilito<br />

dal comma 7, art. 4, L.223/91;<br />

d) convocazione delle parti – a mezzo <strong>di</strong> raccomandata A.R., o <strong>di</strong> telegramma, o <strong>di</strong> fax, ovvero<br />

con qualsiasi altro mezzo che consenta <strong>di</strong> acquisire ricevuta o comunque <strong>di</strong> provare<br />

l’avvenuto ricevimento – alla riunione per la au<strong>di</strong>zione delle stesse e la <strong>di</strong>scussione<br />

dell’oggetto della controversia; la convocazione dovrà essere trasmessa almeno cinque<br />

giorni prima <strong>di</strong> quello fissato per la riunione, ovvero almeno tre giorni prima della riunione,<br />

nell’ipotesi <strong>di</strong> riunione ritenuta urgente a giu<strong>di</strong>zio del “me<strong>di</strong>atore” <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 2;<br />

e) <strong>di</strong>scussione dell'oggetto della controversia alla presenza del "me<strong>di</strong>atore" <strong>di</strong> cui all’art. 1,<br />

comma 2, con esperimento del tentativo <strong>di</strong> accordo tra le parti;<br />

f) redazione contestuale <strong>di</strong> apposito verbale, a seconda dei casi, <strong>di</strong> accordo, <strong>di</strong> mancato<br />

accordo, <strong>di</strong> mera riunione, <strong>di</strong> mancata comparizione <strong>di</strong> una parte;<br />

g) registrazione della conclusione della trattativa nel repertorio <strong>di</strong> cui alla lettera b);<br />

h) svolgimento dell’attività <strong>di</strong> statistica annuale relativamente alle controversie trattate.<br />

ART. 4<br />

Termini per la definizione delle controversie<br />

1. I termini per la definizione delle controversie <strong>di</strong>pendono da fattori <strong>di</strong>versi e contingenti quali, a<br />

titolo in<strong>di</strong>cativo, la natura dell’oggetto della controversia, il grado <strong>di</strong> resistenza delle parti al<br />

raggiungimento dell’accordo, la possibilità <strong>di</strong> risoluzione della controversia e comunque nel rispetto<br />

della normativa vigente.<br />

2. La convocazione delle parti e la conclusione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> trattazione della controversia da<br />

parte della <strong>Provincia</strong> avvengono entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> intervento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!