) iscrizione manuale della richiesta in apposito repertorio progressivo, con in<strong>di</strong>cazione del soggetto promotore, del settore <strong>di</strong> attività dell'azienda, delle parti partecipanti alla trattativa, del numero dei lavoratori interessati; c) registrazione in or<strong>di</strong>ne cronologico delle comunicazioni <strong>di</strong> apertura della procedure previste dall’ art. 4 L.223/91; trascorsi i termini prescritti, convocare le parti secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 4, L.223/91; d) convocazione delle parti – a mezzo <strong>di</strong> raccomandata A.R., o <strong>di</strong> telegramma, o <strong>di</strong> fax, ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta <strong>di</strong> acquisire ricevuta o comunque <strong>di</strong> provare l’avvenuto ricevimento – alla riunione per la au<strong>di</strong>zione delle stesse e la <strong>di</strong>scussione dell’oggetto della controversia; la convocazione dovrà essere trasmessa almeno cinque giorni prima <strong>di</strong> quello fissato per la riunione, ovvero almeno tre giorni prima della riunione, nell’ipotesi <strong>di</strong> riunione ritenuta urgente a giu<strong>di</strong>zio del “me<strong>di</strong>atore” <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 2; e) <strong>di</strong>scussione dell'oggetto della controversia alla presenza del "me<strong>di</strong>atore" <strong>di</strong> cui all’art. 1, comma 2, con esperimento del tentativo <strong>di</strong> accordo tra le parti; f) redazione contestuale <strong>di</strong> apposito verbale, a seconda dei casi, <strong>di</strong> accordo, <strong>di</strong> mancato accordo, <strong>di</strong> mera riunione, <strong>di</strong> mancata comparizione <strong>di</strong> una parte; g) registrazione della conclusione della trattativa nel repertorio <strong>di</strong> cui alla lettera b); h) svolgimento dell’attività <strong>di</strong> statistica annuale relativamente alle controversie trattate. ART. 4 Termini per la definizione delle controversie 1. I termini per la definizione delle controversie <strong>di</strong>pendono da fattori <strong>di</strong>versi e contingenti quali, a titolo in<strong>di</strong>cativo, la natura dell’oggetto della controversia, il grado <strong>di</strong> resistenza delle parti al raggiungimento dell’accordo, la possibilità <strong>di</strong> risoluzione della controversia e comunque nel rispetto della normativa vigente. 2. La convocazione delle parti e la conclusione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> trattazione della controversia da parte della <strong>Provincia</strong> avvengono entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> intervento.
ART. 5 Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è richiamata ogni <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge in materia.