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L'attività  economica.pdf

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eneficiario. Colui che riceve l’assegno per effetto della girata si chiama giratario. Il giratario può a sua volta trasferire il<br />

titolo e i relativi diritti al altri con una ulteriore girata e così via.<br />

E’ possibile distinguere tra girata propria e girata impropria.<br />

Girata propria<br />

Il girante trasferisce al giratario la proprietà dell’assegno. Esistono due tipi di girata propria:<br />

Girata piena, effettuata dal girante a ponendo sul retro dell’assegno la dichiarazione “per me pagate a…”<br />

completata con il nome e cognome o ragione sociale del giratario seguita dalla data e dal luogo della<br />

girata non che dalla firma del girante.<br />

Girata in bianco, effettuata dal girante apponendo sul retro dell’assegno solo la firma.<br />

Girata impropria<br />

Con la girata impropria il girante trasferisce al giratario solo il possesso dell’assegno conservandone la proprietà.<br />

La girata impropria più comune è la girata per l’incasso con cui il girante incarica una banca di riscuotere l’assegno<br />

per suo conto.<br />

L’ASSEGNO SBARRATO<br />

Dato che l’assegno bancario può essere smarrito, rubato, falsificato, per evitare che l’assegno sia riscosso da una persona<br />

diversa dal legittimo proprietario la legge prevede la possibilità di limitare il pagamento dell’assegno mediante<br />

apposizione di una sbarratura. La sbarratura si effettua tracciando due righe trasversali e parallele sulla faccia anteriore<br />

dell’assegno e può essere di due tipi:<br />

Generale se fra le due linee trasversali non appare alcuna indicazione. In tal caso il pagamento dell’assegno viene<br />

effettuato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente o ad un’altra banca<br />

Speciale se fra le due linee trasversali è indicato il nome della banca tramite la quale deve essere incassato il titolo. In tal<br />

caso la banca trattaria può pagare l’assegno solo alla banca scritta tra le due linee. L’assegno bancario sbarrato può essere<br />

trasferito mediante girata, naturalmente se libero<br />

Il pagamento dell’assegno bancario<br />

L’assegno bancario è un titolo di credito a vista per cui pagabile nel momento in cui viene presentato all’incasso da parte<br />

del legittimo possessore (beneficiario).<br />

Termini di presentazione<br />

La presentazione per l’incasso deve essere effettuata:<br />

Entro 8 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile su piazza<br />

Entro 15 giorni dalla data di emissione, se l’assegno è pagabile fuori piazza.<br />

Incasso dell’assegno bancario<br />

Per riscuotere l’assegno bancario bisogna:<br />

Andare presso la banca trattaria, questa dopo aver verificato la autenticità della firma posta sull’assegno e la disponibilità<br />

dei fondi, paga l’assegno.<br />

Andare presso la propria banca, dove si è titolari di un conto corrente, alla quale l’assegno viene girato per l’incasso e<br />

quindi accreditato sul conto corrente bancario del beneficiario. In questo modo non c’è un reale passaggio di denaro tutto<br />

avviene per corrispondenza.<br />

Mancato pagamento dell’assegno bancario<br />

L’assegno privo di copertura, cioè emesso senza una parte o tutti i fondi disponibili sul conto corrente del traente si dice a<br />

vuoto o scoperto. Quando l’assegno è a vuoto la banca trattaria rifiuta il pagamento al possessore il quale per avere i soldi<br />

che gli spettano deve fare un’azione esecutiva sui beni del debitore. L’assegno bancario infatti un titolo di credito<br />

esecutivo che ha lo stesso valore di una sentenza inappellabile.<br />

Azione di regresso<br />

Il possessore di un assegno a vuoto può esercitare azione di regresso verso il traente oppure verso gli eventuali giranti.<br />

La procedura esecutiva prevista dalla legge si svolge in tre fasi:<br />

Il precetto con cui viene intimato al debitore tramite ufficiale giudiziario,di pagare quanto dovuto entro un limite<br />

di tempo che non può essere inferiore ai 10 giorni.

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