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o A data fissa (per esempio 12 Giugno, 28 Settembre …)<br />
o A certo tempo data 4 , cioè al giorno ottenuto aggiungendo un certo numero di giorno oppure di mesi alla<br />
data di emissione della cambiale. Per esempio una cambiale emessa il 15 Luglio pagabile a “ 60 giorni<br />
data” scade il 13 Settembre, mentre se è pagabile a “ 2 mesi data”.<br />
o A vista, in questo caso la cambiale deve essere pagata al momento della presentazione al debitore e la<br />
presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione. La cambiale senza data di scadenza<br />
si considera a vista.<br />
L’indicazione del luogo di pagamento che normalmente viene riportato accanto al nome del debitore la cambiale<br />
può essere pagata presso un sportello bancario in cui nome e indirizzo vengono indicati sulla cambiale affianco<br />
del debitore. In tal caso la cambiale si dice domiciliata.<br />
Il nominativo del beneficiario che deve ricevere il pagamento.<br />
L’indicazione del luogo e della data di emissione della cambiale.<br />
La firma di colui che emette la cambiale, a questo proposito bisogna distinguere:<br />
o Nel pagherò la firma viene posta dal debitore che promette di pagare<br />
o Nella cambiale tratta la firma viene posta dal creditore che ordina di pagare.<br />
L’imposta di bollo sulle cambiali<br />
Le cambiali sono sottoposte all’imposta di bollo in misura proporzionale all’importo scritto sul titolo.<br />
L’aliquota per le cambiali commerciali pagabili nello stato è pari al 12‰.<br />
Per eseguire il calcolo occorre procedere come segue:<br />
Si calcola il 12‰ sull’importo della cambiale, Si arrotonda al centesimo superiore<br />
Il pagamento del bollo sulle cambiali<br />
Può essere eseguito:<br />
Compilando la cambiale sugli appositi moduli bollati già predisposti in taglio fisso e poi annullati con bollo a calendario sia<br />
dall’agenzia delle entrate o all’ufficio postale<br />
Mediante la posizione di marche da bollo, oppure sugli stessi moduli già bollati ma con bollo insufficiente.<br />
Una cambiale che non è in regola con l’imposta di bollo perde la caratteristica di titolo esecutivo e quindi non è possibile<br />
esercitare subito le azioni cambiarie in caso di mancato pagamento.<br />
Il trasferimento delle cambiali<br />
Le cambiali essendo titoli all’ordine si trasferiscono mediante girata:<br />
Propria, che può essere in pieno o in banco, in questo caso il girante trasferisce tutti i diritto derivanti dal titolo.<br />
Impropria, se il girante cede solo il possesso del titolo per permettere l’incasso.<br />
La riscossione<br />
La cambiale deve essere pagata nel giorno della scadenza o al massimo il primo giorno feriale successivo.<br />
Le cambiali con scadenza a vista devono essere riscosse entro 1 anno dalla data di emissione.<br />
Il rinnovo<br />
Può accadere che alla scadenza il debitore si trovi nell’impossibilità di pagare. In questo caso il debitore e il creditore si<br />
accorgano per rinnovare la cambiale cioè per riavviare il pagamento stabilendo una nuova scadenza e rimettendo una<br />
nuova cambiale. Si evita così di far scattare l’azione cambiaria esecutiva per il recupero del credito.<br />
Il mancato pagamento<br />
Nel caso in cui alla scadenza il debitore non paghi la cambiale e non ne chieda il rinnovo, diventa una cambiale insoluta e il<br />
legittimo possessore per recuperare il suo credito può sfruttare la caratteristica delle esecutività se in regola con l’imposta<br />
di bollo esercitando una delle azioni cambiarie previste dalla legge:<br />
Diretta che si esercita nei confronti degli obbligati principali (l’emittente del pagherò colui che accetta la tratta<br />
nonché gli avallanti). L’azione diretta deve essere esercitata entro 3 anni dalla scadenza.<br />
4 http://www.rivaluta.it/calcolo/calcolo-date.asp - http://www.rivaluta.it/calcolo/aggiungi-giorni-a-data.asp