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Furio Cerutti - Dipartimento di Filosofia

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<strong>Furio</strong> <strong>Cerutti</strong><br />

<strong>Filosofia</strong> politica. Un'introduzione<br />

nulla vi è <strong>di</strong> più antigiuri<strong>di</strong>co del conflitto bellico: silent inter arma leges, si <strong>di</strong>ceva una volta,<br />

oppure all is fair in love and war. Si tratta <strong>di</strong> regole consuetu<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> comportamento che alla<br />

fine <strong>di</strong>ventano norme, ad<strong>di</strong>rittura trattati o convenzioni internazionali. Esse definiscono molte e<br />

<strong>di</strong>verse materie. Definiscono il titolo e i <strong>di</strong>ritti-doveri del neutrale, principalmente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

non essere aggre<strong>di</strong>to purché non faccia certe cose che configurerebbero appoggio ai<br />

belligeranti. Determinano altre norme che la guerra sia posta in forma, cioè non che uno la<br />

mattina si alza e invade l'altro, bensì la guerra va <strong>di</strong>chiarata e terminata con un atto giuri<strong>di</strong>co: la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra e il trattato <strong>di</strong> pace. Ancora le potenze naziste e fasciste hanno fatto<br />

guerra osservando queste forme: Mussolini il 10 giugno del 1940 concluse il suo celebre (e<br />

famigerato) <strong>di</strong>scorso da Palazzo Venezia annunciando che “la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra è stata<br />

presentata agli ambasciatori <strong>di</strong> Francia e Gran Bretagna”. Hitler con la Polonia fu meno<br />

formale, iniziando semplicemente a sparare, ma <strong>di</strong>cendo che erano stati i polacchi a sparare per<br />

primi, e facendo un comunicato su cui era scritto che dalle 5.45 del 1 settembre 1939 si<br />

rispondeva al fuoco. Non parliamo dei giapponesi che presentarono a Washington una<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra quando i loro aerei erano già in volo per l'attacco a Pearl Harbor (7<br />

<strong>di</strong>cembre 1941). Oggi, dato anche il carattere etnico o civile della maggior parte dei conflitti<br />

armati, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra non si usa quasi più. Delle regole dello ius in bello fa poi<br />

parte, ed è forse la più rilevante dal punto <strong>di</strong> vista morale, la definizione <strong>di</strong> chi è combattente<br />

legittimo e chi non lo è, originando quin<strong>di</strong> uno statuto giuri<strong>di</strong>co che mira a definire addosso a<br />

chi si può sparare e addosso a chi non si può sparare. Ciò tutela la sfera delle popolazioni civili,<br />

e mira anche alla tutela dei combattenti che non siano truppe regolari, ma partigiani e<br />

guerriglieri, che possono essere messi semplicemente al muro se non gli si riconosce lo status <strong>di</strong><br />

combattenti. Questo si ritrova anche nell'età nucleare perché definisce giuri<strong>di</strong>camente la<br />

nozione <strong>di</strong> innocenti, cioè dei non combattenti che andrebbero preservati dall'effetto delle<br />

esplosioni nucleari. Lo ius in bello definisce quali sono i mezzi <strong>di</strong> condotta leciti e quali non,<br />

quin<strong>di</strong> esclude un certo tipo <strong>di</strong> armi, o un certo comportamento nei confronti del nemico,<br />

proibisce le sofferenze non necessarie, soprattutto se ne possono restare vittima i civili; regola<br />

una serie <strong>di</strong> altre materie quali il rispetto dei feriti e dei prigionieri, il rispetto dell'uniforme,<br />

delle ban<strong>di</strong>ere, dei luoghi d'arte e <strong>di</strong> cura, delle località non <strong>di</strong>fese, le cosiddette città aperte.<br />

Il problema dello ius in bello è duplice: uno è che esso è sempre sottoposto alla clausola si<br />

omnes, cioè esso è valido se alla vali<strong>di</strong>tà e alla osservanza <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto aderiscono tutti,<br />

tanto che se uno non vi aderisce, l'altro ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> infrangere anch'esso le regole: se tu mi<br />

bombar<strong>di</strong> le popolazioni civili io bombardo le tue, se tu attacchi i miei prigionieri, io fucilo i<br />

tuoi prigionieri e così via (<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rappresaglia). L'altro punto debole è che non esiste un<br />

giu<strong>di</strong>ce, un'istanza autonoma che indaghi le infrazioni ed imponga le sanzioni. Il giu<strong>di</strong>zio e la<br />

punizione espressi da un tertius super partes che non c'è sono sostituiti dalla rappresaglia, che<br />

naturalmente colpisce più efficacemente i vinti, ma non necessariamente i colpevoli. Oppure la<br />

tutela delle norme giuri<strong>di</strong>che non viene affidata ad un tribunale internazionale, ma alla giustizia<br />

nazionale che <strong>di</strong> solito non è molto efficace ed equanime; qualche volta funziona, ma tar<strong>di</strong> ed in<br />

maniera quin<strong>di</strong> poco incisiva. Ce ne sono pochi esempi, uno è la Corte marziale dell'esercito<br />

degli Stati Uniti, che con molto ritardo e blandamente punì gli ufficiali responsabili del<br />

massacro <strong>di</strong> My Lai, uno dei peggiori massacri <strong>di</strong> popolazioni civili durante la guerra del<br />

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