02.10.2014 Views

o_1938drgtj3241kc77vj1eju1r06a.pdf

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

Di rilievo anche il co. 5, art. 14 – ter, in trattazione, in base a cui «nei casi di<br />

vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di<br />

merci diverse da quelle indicate al co. 1».<br />

Se la ratio della norma può rinvenirsi nella tutela del consumatore, perseguita<br />

attraverso un divieto di vendita promiscua nello stesso negozio di merci “outlet”<br />

e di merci “non outlet”, una certa difficoltà potrà derivare dall’applicazione pratica<br />

di tale regola, attesa l’esistenza sul territorio regionale di numerosi esercizi<br />

commerciali, soprattutto di abbigliamento e calzature, articolati, nei medesimi<br />

locali, in reparti ordinari ed in reparti outlet.<br />

In ultimo, il co. 6, art. 14 – ter, assoggetta le vendite outlet alle norme inerenti<br />

la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali (di cui agli<br />

artt. 13, 14, 14 – bis, l.r. n. 28/1999), con l’intento, si ritiene, di garantire la<br />

trasparenza dei prezzi outlet rispetto ai prodotti ordinari, nonché di assicurare<br />

il rispetto da parte di tali tipologie di negozi delle norme generali sulle vendite<br />

straordinarie “tradizionali” (liquidazione, saldi e promozionali).<br />

La novella normativa di fine 2012 ha previsto delle pesanti sanzioni amministrative<br />

in caso di inosservanza delle disposizioni ora esaminate; nella specie, i<br />

due nuovi co. 2 - bis e 2 - ter aggiunti all’art. 15 l.r. n. 28/1999, prevedono:<br />

- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 6.000,00 ad Euro 30.000,00<br />

in caso di utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti<br />

all’art. 14 - ter, co. 1; in caso di reiterazione, l’attività di vendita è<br />

sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni;<br />

- la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 4.000,00 ad Euro 30.000,00<br />

in caso di violazione del divieto di cui all’art. 14 - ter, co. 5 e 6; in caso di<br />

reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a<br />

trenta giorni.<br />

13. Autorizzazione dei punti vendita, esclusivi e non, di stampa<br />

quotidiana e periodica<br />

L’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è regolata, nella Regione<br />

Piemonte, dai seguenti atti normativi:<br />

- D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, recante «Riordino del sistema di diffusione<br />

della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3, L. 13.04.1999, n.<br />

108»;<br />

- Allegato A alla D.G.R. del Piemonte n. 101–9183 del 28.04.2003, recante<br />

«Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica.<br />

Applicazione del D.Lgs. 24.04.2001, n. 170, in fase transitoria all’emana-<br />

127

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!