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Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />

Il Legislatore regionale piemontese ha apportato, con la l.r. n. 13/2011, ulteriori<br />

novità, aggiungendo all’art. 5, l.r. n. 28/1999, il co. 6 - bis, secondo il quale<br />

l’autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata<br />

ai sensi degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 170/2001, consente l’esercizio della vendita<br />

di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti<br />

dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.<br />

La Direzione regionale Attività Produttive, con nota prot., n. 0007390/<br />

DB1607, del 6.06.2013, ha esteso la disposizione menzionata (in analogia a<br />

quanto già sostenuto nel 2010 per i tabaccai titolari di tabella speciale) anche<br />

alle bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, che quindi possono essere<br />

oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale;<br />

riguardo al regime giuridico per l’esercizio dell’attività di vendita di pastigliaggi<br />

da parte degli edicolanti, la Regione Piemonte ha chiarito che il titolo autorizzatorio<br />

per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 170/2001, già comprende “ope legis” la possibilità di esercizio della<br />

stessa, non occorrendo apposita S.C.I.A., che rappresenterebbe un aggravio procedimentale<br />

non previsto espressamente dalla norma di legge.<br />

14. La vendita di cose antiche o usate<br />

Il commercio di cose antiche e usate soggiace ad un duplice regime normativo.<br />

Da un lato, la vendita di tali beni deve osservare le regole esaminate in precedenza<br />

per l’apertura di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del<br />

D.Lgs. n. 114/1998 e della normativa regionale di settore.<br />

Dall’altro lato, occorre tenere conto delle norme speciali recate dal Testo Unico<br />

delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931,<br />

n. 773) e dal relativo regolamento per l’esecuzione (Reg. Esec. T.U.L.P.S., approvato<br />

con R.D. 6.05.1940 n. 635).<br />

Secondo l’art. 126 T.U.L.P.S., il commercio di cose antiche o usate non può<br />

essere esercitato «senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di<br />

pubblica sicurezza».<br />

La competenza a ricevere questa dichiarazione è stata attribuita al Comune<br />

dall’art. 19, D.P.R. n. 616/1977.<br />

L’art. 242, Reg. Esec. T.U.L.P.S., stabilisce che:<br />

- la dichiarazione di cui all’art. 126 T.U.L.P.S. deve contenere l’indicazione<br />

della sede dell’esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti<br />

di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio<br />

di oggetti usati di nessun pregio;<br />

- in caso di trasferimento o di trapasso dell’azienda, la dichiarazione deve<br />

essere rinnovata;<br />

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