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Capitolo II - Il commercio in sede fissa<br />
26.11.2013, ha ritenuto non più applicabili, in attesa di un intervento di revisione<br />
esplicita, le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 101-9183 del 28.04.2003 nei<br />
punti in cui le stesse sono riferite ai limiti di natura quantitativa, stabilendo che<br />
i Comuni procedano:<br />
- all’adeguamento della programmazione di comparto, disapplicando le<br />
disposizioni dell’art. 6, D.Lgs. n. 170/2001;<br />
- all’adozione di forme di pianificazione di natura qualitativa, eliminando<br />
in concreto le disposizioni che stabiliscano, a livello locale, distanze o<br />
limiti numerici per densità abitativa;<br />
- alla concessione di suolo pubblico ai privati per la vendita di giornali e<br />
riviste esclusivamente previa indizione di procedure ad evidenza pubblica,<br />
in ossequio ai principi recati dalla Direttiva Servizi.<br />
Con la medesima nota la Regione Piemonte ha precisato che, in attesa di un<br />
intervento del legislatore statale, «è da ritenere che sia giuridicamente preferibile<br />
mantenere l’autorizzazione quale regime di accesso all’attività».<br />
La sostanziale liberalizzazione del comparto è stata ancora recentemente rimarcata<br />
dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I,<br />
29.01.2014, n. 326); pur alla luce di quanto evidenziato dalla citata nota esplicativa<br />
regionale, la dottrina prevalente ritiene legittima l’applicazione dell’istituto<br />
della S.C.I.A. per l’avvio dell’attività in parola.<br />
Per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 170/2001, trova applicazione la<br />
normativa del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001); sul punto<br />
il Ministero delle Attività Produttive, con la già citata circolare, ha specificato che<br />
le disposizioni applicabili sono quelle concernenti:<br />
- i requisiti morali per l’esercizio dell’attività (ora recati dall’art. 71, co. 1, D.<br />
Lgs. n. 59/2010);<br />
- la possibilità per i titolari di rivendite di giornali e periodici di vendere i<br />
prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il<br />
rispetto dei requisiti igienico-sanitari;<br />
- l’applicabilità dell’istituto della comunicazione al comune competente per<br />
territorio (art. 26, co. 5, D.Lgs. n. 114/1998) in caso di cessazione dell’attività<br />
e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o<br />
per causa di morte.<br />
Sulla materia è intervenuto il D.L. n. 1/2012 (decreto “Cresci Italia”, conv.<br />
in L. n. 27/2012), il quale, all’art. 39 dedicato alla liberalizzazione del sistema<br />
di vendita della stampa quotidiana e periodica, ha disposto, aggiungendo alcune<br />
lettere all’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 170/2001, che «gli edicolanti possono vendere<br />
presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa».<br />
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