LA GESTIONE DELLE PERDITE: NOVITA’, RIFLESSI CIVILISTICI, CONTABILI, FISCALI
CODICE CIVILE
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<strong>LA</strong> <strong>GESTIONE</strong> <strong>DELLE</strong><br />
<strong>PERDITE</strong>:<br />
<strong>NOVITA’</strong>, <strong>RIFLESSI</strong><br />
<strong>CIVILISTICI</strong>, <strong>CONTABILI</strong>,<br />
<strong>FISCALI</strong><br />
In collaborazione con:<br />
Mestre (VE)<br />
15 Febbraio 2013
Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti alla Giornata di studio<br />
“La gestione delle perdite: novità, riflessi civilistici, contabili e fiscali”<br />
Dispensa chiusa per la stampa il 12/02/2013<br />
GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.<br />
Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona<br />
Tel. 045/8201828 - Fax 045/583111<br />
e-mail: roberta.nicoletti@euroconference.it<br />
sito internet: www.euroconference.it<br />
Tutti i diritti sono riservati.<br />
È vietata la riproduzione anche parziale<br />
2
INDICE<br />
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER <strong>PERDITE</strong> – Schemi di sintesi pag. 5<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
<strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> ED ISCRIZIONE <strong>DELLE</strong> ATTIVITÀ PER<br />
IMPOSTE ANTICIPATE – Schemi di sintesi pag. 11<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
LE <strong>PERDITE</strong> D’IMPRESA – Schemi di sintesi pag. 15<br />
a cura di Guido Berardo<br />
L’APPLICAZIONE DEL<strong>LA</strong> DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO<br />
Schemi di sintesi pag. 19<br />
a cura di Andrea Bongi<br />
GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI – Schemi di sintesi pag. 26<br />
a cura di Andrea Bongi<br />
<strong>LA</strong> DISCIPLINA <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> NELLE OPERAZIONI<br />
STRAORDINARIE – Schemi di sintesi pag. 35<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA IN PRESENZA DI<br />
<strong>PERDITE</strong> DI BI<strong>LA</strong>NCIO – Schemi di sintesi pag. 55<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
<strong>LA</strong> DISCIPLINA <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> – Schemi di sintesi pag. 60<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
UTILIZZO <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> RIPORTABILI A NUOVO E<br />
EFFETTI SULL’ISCRIZIONE <strong>DELLE</strong> ATTIVITÀ PER IMPOSTE<br />
ANTICIPATE: UN CASO OPERATIVO pag. 67<br />
a cura di P. Pisoni, F. Bava, D. Busso e A. Devalle<br />
<strong>LA</strong> RE<strong>LA</strong>ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI <strong>PERDITE</strong><br />
PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE pag. 80<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
LE “OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE” SUL<strong>LA</strong><br />
RE<strong>LA</strong>ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI <strong>PERDITE</strong><br />
PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE pag. 87<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
BI<strong>LA</strong>NCIO D’ESERCIZIO CON PERDITA EX ART. 2446 O 2482-<br />
BIS, C.C.: ADEMPIMENTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI pag. 93<br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
GLI ASPETTI CRITICI NEL<strong>LA</strong> PROCEDURA DI RIDUZIONE<br />
DEL CAPITALE PER <strong>PERDITE</strong> pag. 100<br />
a cura di Flavia Silla<br />
<strong>LA</strong> RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER <strong>PERDITE</strong> NELLE<br />
SOCIETÀ PER AZIONI EX ARTT. 2446 E 2447 C.C. pag. 106<br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
3
ORIENTAMENTI DEL NOTARIATO SUL<strong>LA</strong> RIDUZIONE DEL<br />
CAPITALE SOCIALE PER <strong>PERDITE</strong> pag. 112<br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
LE <strong>PERDITE</strong> D’IMPRESA DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA<br />
<strong>DELLE</strong> ENTRATE pag. 116<br />
a cura di Guido Berardo<br />
PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA ARRIVANO LE<br />
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA pag. 125<br />
a cura di Guido Berardo<br />
4
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER <strong>PERDITE</strong> – Schemi di sintesi<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
<strong>LA</strong> RIDUZIONE DEL CAPITALE PER <strong>PERDITE</strong><br />
Riduzione del capitale sociale per perdite<br />
Il capitale sociale si riduce di<br />
meno di 1/3<br />
Non è superata la soglia<br />
critica e non vi è obbligo di<br />
intervento<br />
Il capitale sociale si riduce di oltre<br />
1/3<br />
È superata la soglia critica<br />
Si deve esaminare importo minimo<br />
legale del capitale sociale<br />
RESTA SOPRA MINIMO<br />
2446 – 2482 Bis<br />
VA SOTTO MINIMO<br />
2447 – 2482 Ter<br />
Riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo<br />
(art. 2446 – 2482-bis)<br />
Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,<br />
l’organo amministrativo deve:<br />
predisporre una situazione patrimoniale<br />
convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci<br />
la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle<br />
osservazioni dei sindaci, devono rimanere depositate presso la sede sociale negli<br />
otto giorni che precedono l’assemblea, al fine di garantire l’effettività del diritto di<br />
informazione ai soci.<br />
Le formalità e gli adempimenti prescritti dall’art. 2446 c.c. sono applicabili anche nella<br />
diversa e più grave ipotesi prevista dall’art. 2447 c.c.»<br />
Riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo<br />
(art. 2446 – 2482-bis)<br />
Tale informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di<br />
assumere in sede di assemblea gli “opportuni provvedimenti”, che potranno<br />
consistere in:<br />
una riduzione del capitale sociale<br />
nella copertura della perdita maturata a quella data<br />
o, in presenza di condizioni che giustifichino tale scelta, nel semplice rinvio di<br />
ogni decisione<br />
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo,<br />
l’assemblea di approvazione del bilancio di tale esercizio è tenuta a ridurre il capitale sociale<br />
in proporzione alle perdite accertate.<br />
5
Riduzione del capitale sociale anche al di sotto del minimo<br />
di legge (art. 2447 – 2482-ter)<br />
Gli opportuni provvedimenti potranno consistere in:<br />
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra<br />
non inferiore a tale minimo<br />
l’eventuale trasformazione della società (art. 2447 c.c.)<br />
Qualora l’assemblea non deliberi né la ricostituzione del capitale sociale ad un valore non<br />
inferiore al minimo di legge, né la trasformazione della società, gli amministratori devono<br />
prendere atto della presenza di una causa di scioglimento.<br />
Quando si viene a conoscenza di «perdite rilevanti?»<br />
Che cosa si intende per «senza indugio?»<br />
La convocazione dell’assemblea debba avvenire nel corso dell’esercizio non<br />
appena gli amministratori si rendano conto che si è determinata una perdita del<br />
capitale sociale rilevante (cioè superiore ad un terzo), senza attendere quindi la<br />
chiusura dell’esercizio<br />
Art. 2631 c.c.: la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni<br />
successivi all’evento che ne ha richiesto la convocazione<br />
Quando si viene a conoscenza di «perdite rilevanti?»<br />
Esempio<br />
Un’impresa che chiude l’esercizio al 31/12 ha un patrimonio netto pari a 200<br />
mila euro con un fatturato di 20 milioni di euro ed un trend di risultati<br />
d’esercizio compresi in un range tra i 50 ed i 100 mila euro.<br />
Se a giugno il fatturato si fosse ridotto del 50%, sarebbe piuttosto agevole<br />
valutare la perdita del capitale, in quanto la riduzione dei costi variabili<br />
conseguente al calo del fatturato non è accompagnata dalla riduzione dei costi<br />
fissi (ammortamenti e costo del personale) e, con ogni probabilità, il minor calo<br />
dei costi rispetto ai ricavi avrà determinato la perdita del patrimonio netto.<br />
6
Riduzione del<br />
capitale per perdite<br />
Modalità e di determinazione della riduzione del capitale<br />
Si ha la riduzione del capitale se non sono disponibili o sono state già erose le<br />
riserve di patrimonio netto<br />
ammontare complessivo del patrimonio netto<br />
<<br />
due terzi del capitale sociale.<br />
Utilizzo riserve: si considerano assorbite per prime le riserve non vincolate o<br />
meno vincolate.<br />
1 utili in corso di formazione<br />
2 utili pregressi non distribuibili<br />
Priorità di utilizzo delle riserve<br />
OIC 30: ai fini dell’adozione dei provvedimenti richiesti dagli artt.<br />
2446 e 2447 c.c., è necessario tenere conto del risultato che emerge<br />
dalla situazione patrimoniale<br />
3 riserve facoltative e straordinarie<br />
4 riserva statutaria<br />
5 riserva di rivalutazione monetaria<br />
6 riserva sovrapprezzo azioni<br />
7 versamento soci in conto capitale<br />
8 riserva legale<br />
9 capitale sociale<br />
Riserve di utili<br />
Poste di capitale<br />
Esempio 1<br />
Perdita: euro 600.000<br />
Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000<br />
di cui C.S.: euro 600.000<br />
Perdita<br />
Perdita<br />
Riserve<br />
Riserve<br />
Capitale<br />
Capitale<br />
sociale<br />
sociale<br />
400<br />
400<br />
< 1/3<br />
1/3<br />
600<br />
600<br />
1000<br />
1000<br />
Le perdite non determinano l’obbligo di ridurre il capitale<br />
7
Esempio 2<br />
Perdita: euro 600.000<br />
Patrimonio netto (senza la perdita): euro 1.000.000<br />
di cui C.S.: euro 750.000<br />
Perdita<br />
Riserve<br />
Capitale sociale<br />
> 1/3<br />
350<br />
600<br />
1000<br />
Le perdite determinano l’obbligo di ridurre il capitale<br />
Riserve 250.000 – perdita 600.000 = 350.000<br />
C.S. “residuo” = 400.000<br />
Versamenti da parte dei soci<br />
I versamenti soci a fondo perduto, eseguiti prima di rilevare la consistenza della<br />
perdita, vanno considerati, rendendo non dovuta la procedura di riduzione e<br />
contestuale aumento di capitale<br />
PERDITA DA COPRIRE<br />
=<br />
RISULTATO NEGATIVO – VERSAMENTO SOCI<br />
Contenuto dell’informativa<br />
La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal<br />
conto economico.<br />
Nota integrativa: l’OIC 30 afferma che la sua redazione o l’inclusione delle più<br />
rilevanti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. consente una migliore<br />
comprensione della situazione patrimoniale.<br />
8
Riduzione del<br />
capitale per perdite<br />
Grado di aggiornamento dell’informativa<br />
La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla<br />
data di convocazione dell’assemblea.<br />
Essa possa essere sostituita dal bilancio d’esercizio qualora sia stato chiuso entro<br />
i centoventi giorni precedenti l’assemblea.<br />
L’organo gestorio è tenuto ad informare l’assemblea sui fatti di rilievo intervenuti<br />
successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione<br />
patrimoniale.<br />
Criteri di redazione dell’informativa<br />
La «situazione patrimoniale» deve essere costituita da un vero e proprio<br />
bilancio redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio d’esercizio<br />
(es. divieto di effettuare rivalutazioni)<br />
La presenza di ingenti perdite può essere accompagnata da una situazione di<br />
squilibrio finanziario, per tale ragione, gli amministratori devono valutare la<br />
possibilità di applicare il principio di continuità aziendale per la redazione della<br />
suddetta situazione patrimoniale.<br />
Struttura della «situazione patrimoniale»<br />
L’informativa economico-finanziaria è opportuno che sia articolata nei seguenti<br />
quattro paragrafi:<br />
cause della crisi<br />
situazione patrimoniale e finanziaria<br />
risanamento della gestione e continuità<br />
proposte per il ripianamento delle perdite<br />
9
Struttura della «situazione patrimoniale»<br />
L’informativa economico-finanziaria è<br />
opportuno<br />
che<br />
sia articolata nei seguenti<br />
quattro paragrafi:<br />
Nella dispensa: esempio di relazione sulla situazione patrimoniale<br />
Osservazioni del collegio sindacale<br />
In tale processo informativo assume un ruolo attivo anche l’organo di<br />
controllo.<br />
Il collegio sindacale deve formulare all’assemblea:<br />
le osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relazione<br />
predisposta dagli amministratori<br />
Nella dispensa: esempio di osservazioni del collegio sindacale<br />
Osservazioni del collegio sindacale<br />
Norma di comportamento 10.2<br />
In particolare il collegio sindacale:<br />
verifica che gli amministratori provvedano alla convocazione tempestiva<br />
dell’assemblea e alla presentazione della relazione sulla situazione patrimoniale<br />
della società<br />
valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state<br />
correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo<br />
esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di<br />
continuità aziendale<br />
dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione<br />
e dell’evoluzione della gestione sociale.<br />
10
<strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> ED ISCRIZIONE <strong>DELLE</strong> ATTIVITÀ PER<br />
IMPOSTE ANTICIPATE – Schemi di sintesi<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
DISCIPLINA FISCALE DEL RIPORTO <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong><br />
Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111):<br />
1<br />
Riportabilità senza limiti di tempo<br />
2<br />
Limite quantitativo di utilizzo dell’80%<br />
dell’imponibile IRES<br />
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE<br />
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se:<br />
OIC 25<br />
Esiste la ragionevole certezza di ottenere nei successivi esercizi<br />
imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento<br />
Requisiti ULTERIORI in presenza di perdite<br />
Le attività per imposte anticipate su perdite fiscali devono essere<br />
rilevate soltanto se:<br />
1<br />
Derivano da circostanze ben identificate<br />
OIC 25<br />
2<br />
È ragionevole che tali circostanze non si<br />
verificheranno<br />
11
PIANO INDUSTRIALE<br />
Caratteristiche dei piani industriali:<br />
• Approvazione formale da parte del CdA e adeguamento annuale in<br />
relazione ai risultati effettivamente conseguiti<br />
• Concretezza e realizzabilità<br />
• Analiticità<br />
• In caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di<br />
discontinuità<br />
• Indicazione delle previsioni degli IMPONIBILI IRES<br />
Delibera Consob 4 marzo 2010 n. 17207 “La società non ha trasmesso a<br />
supporto alcun piano fiscale relativo alla recuperabilità ma ha<br />
esclusivamente richiamato il piano industriale”<br />
Nota bene<br />
INFORMATIVA DI BI<strong>LA</strong>NCIO<br />
L’art. 2427 c.c., n. 14) richiede le seguenti informazioni:<br />
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la<br />
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota<br />
applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi<br />
accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le<br />
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;<br />
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti<br />
a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni<br />
dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni<br />
della mancata iscrizione.<br />
NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO DI INFORMATIVA<br />
L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le<br />
perdite dell’esercizio 20….. derivano in massima parte da circostanze ben identificate e<br />
non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del …………………………) e attentamente<br />
valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito imponibile<br />
negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e<br />
anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano economico<br />
quinquennale della Società 20…-20… e su un’apposita analisi eseguita e supportata da<br />
elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del ……………….. ed il venir meno per il<br />
futuro delle forti perdite di quel Gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori<br />
costi del personale dovuti all’uscita nel 20… di circa n. … dipendenti di …………….. S.p.A.,<br />
plusvalenze per circa € ……………………. registrate sulla vendita di terreni già eseguita nel<br />
marzo 20…, recupero di efficienza sui vari stabilimenti aziendali, ecc.<br />
12
Perdite fiscali ed iscrizione<br />
delle attività per imposte anticipate<br />
SIGNIFICATO INFORMATIVO<br />
SEGNALE VERSO I TERZI<br />
ISCRIZIONE<br />
NON ISCRIZIONE<br />
Impegnano a fronteggiare le<br />
perdite<br />
Comunicazione<br />
dell’incapacità a generare<br />
imponibili fiscali positivi nei<br />
successivi esercizi<br />
TRATTAMENTO CONTABILE-METODOLOGIA<br />
1. Verifica presenza attività per imposte anticipate pregresse<br />
2. (eventuale) utilizzo di una quota delle imposte anticipate pregresse, in<br />
caso di risultato imponibile positivo<br />
3. Verifica imposte anticipate residue (pregresse-utilizzo)<br />
4. Confronto con “capienza” (minore tra piano industriale e perdite fiscali<br />
residue)<br />
TRATTAMENTO CONTABILE-METODOLOGIA<br />
• Scrittura contabile:<br />
“capienza” > imposte anticipate residue<br />
iscrizione della differenza<br />
“capienza” < imposte anticipate residue<br />
storno della differenza<br />
13
CASO OPERATIVO<br />
La società chiude l’esercizio 2011 con una perdita fiscale riportabile a nuovo pari a<br />
1000.<br />
Dati previsionali da piano industriale<br />
triennale (€/000)<br />
2012-<br />
2014<br />
2013-<br />
2014<br />
2014-<br />
2016<br />
2015-<br />
2017<br />
2016-<br />
2018<br />
2017-<br />
2019<br />
Risultato d'esercizio cumulato<br />
Reddito imponibile cumulato 160 250 800 1070 580 980<br />
80% del reddito imponibile<br />
cumulato 128 200 640 856 464 784<br />
CASO OPERATIVO<br />
Dati relativi ai singoli esercizi 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
80% dell'imponibile IRES (limite all'utilizzo delle<br />
perdite) 0 4 64 120 16 80<br />
Perdita riportabile a nuovo (a) 1.000 996 932 812 796 716<br />
Valore max da piano industriale (b) 128 200 640 856 464 784<br />
Capienza (minore tra a e b) 128 200 640 812 464 716<br />
Quota parte necessaria per assorbire le ant. già<br />
iscritte<br />
128 200 640 464 464<br />
-4 -64 -120 -16 -80<br />
0 124 136 520 796 384<br />
Valore su cui sono iscrivibili nuove att. per imp. ant. 128 76 504 292 0 332<br />
Valore su cui devono essere stornate att. per imp.<br />
ant. 332<br />
Effetto sul bilancio<br />
Attività per imposte anticipate iniziali 0 35,2 55 176 223,3 127,6<br />
Riassorbimento dell'esercizio 0 -1,1 -17,6 -33,0 -4,4 -22,0<br />
Reintegro/Storno attività per imposte anticipate 35,2 20,9 138,6 80,3 -91 91,3<br />
Saldo attività per imposte anticipate in S.P. 35,2 55,0 176,0 223,3 127,6 196,9<br />
14
LE <strong>PERDITE</strong> D’IMPRESA – Schemi di sintesi<br />
a cura di Guido Berardo<br />
AMBITO SOGGETTIVO<br />
• Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono interessati<br />
solo i soggetti Ires (tranne enti non commerciali)<br />
• Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che e’ autonomo rispetto<br />
all’articolo 84<br />
• Quindi soggetti Irpef due casi:<br />
• imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e<br />
compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e<br />
compensazione (anche intersoggettiva) con redditi d’impresa<br />
• Imprese in contabilità semplificata: utilizzo diretto o imputazione per<br />
trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di periodo, vietato<br />
riporto a nuovo<br />
NUOVO REGIME <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> D’IMPRESA (D.L.<br />
98/11, art. 23 comma 9)<br />
Nuovo regime<br />
1) Riporto illimitato nel tempo<br />
2) Compensazione all’80% del<br />
reddito<br />
3) Nessuna modifica per<br />
perdite dei primi tre periodi<br />
d’imposta (riporto illimitato<br />
e compensazione al 100%<br />
Vecchio regime<br />
1) Riporto limitato al<br />
quinquennio successivo<br />
2) Compensazione al 100% del<br />
reddito<br />
3) Nessuna modifica per perdite<br />
dei primi tre periodi d’imposta<br />
(riporto illimitato e<br />
compensazione al 100%<br />
OBIETTIVI DEL<strong>LA</strong> RIFORMA<br />
• Norma anti crisi: favorisce le imprese con riporto illimitato nel tempo<br />
• Semplificazione: eliminate le valutazioni circa l’iscrivibilità delle imposte<br />
differite attive<br />
• Antiabuso: eliminare manovre societarie in prossimità della scadenza del<br />
quinquennio per il refreshing della perdita<br />
• Maggiore gettito: imponibile al 20% con effetto immediato<br />
15
DECORRENZA<br />
• Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole si applicano alle<br />
perdite maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioè 6 luglio 2011.<br />
• Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodi d’imposta chiusi<br />
antro il 5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole<br />
• In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata<br />
in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo<br />
84 ante modifica. (relazione accompagnamento)<br />
• <strong>LA</strong> DIVERSA TESI DEL<strong>LA</strong> CIRC. 53/11: le perdite vecchie non utilizzate assumono<br />
immediatamente le nuove regole, QUINDI:<br />
• Le perdite maturate fino al 2010 si riportano a nuovo nel 2011 già utilizzando il limite<br />
dell’80%<br />
• Il riporto delle perdite maturate fino al 2010 non prevede limiti temporali<br />
• La norma si applica per le perdite il cui quinquennio di riporto non sia già scaduto al 5<br />
luglio 2011, per periodi d’imposta solari si tratta delle perdite generate dal 2006<br />
ESEMPIO DI COMPENSAZIONE CONTEMPORANEA DI<br />
VECCHIE E NUOVE <strong>PERDITE</strong><br />
•Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2008 (terzo anno di attività) pari<br />
a € 60.000 ed una perdita generata nel 2010 pari a € 60.000. Nel 2011 presenta un<br />
reddito pari a € 60.000. Nel Unico 2012 produce un reddito pari a € 60.000.<br />
•E’ possibile questo comportamento?<br />
• Abbatto l’80% del reddito (€ 48.000) con le perdite generate nel 2010<br />
• Abbatto l’ulteriore reddito (€ 12.000) con le perdite 2008 (100%comp)<br />
•In questo modo preservo per il futuro perdite compensabili senza limiti<br />
Coordinamento perdite primi 3 esercizi<br />
Perdite primi 3 esercizi: 1.000<br />
Altre perdite: 1.000<br />
Utile 2011: 1.100<br />
Il limite dell’80% si applica su:<br />
1.100<br />
Telefisco 2012<br />
100<br />
quindi nell’esempio il<br />
reddito è azzerabile<br />
16
Le perdite d’impresa<br />
Coordinamento perdite società di comodo<br />
Perdite riportate: 100<br />
reddito complessivo: 70<br />
reddito minimo: 30<br />
Il limite dell’80% si applica su:<br />
70<br />
40<br />
70 – 56= 14<br />
70 – 32= 38<br />
quindi MIN 30<br />
Telefisco 2012<br />
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle<br />
perdite<br />
La SRL Alfa ha maturato nel 2011 una perdita per € 100.000. Nel 2012<br />
genera un utile pari a € 50.000.<br />
Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potrà essere compensata<br />
per € 40.000, con riporto a nuovo illimitato nel tempo di € 60.000. Sul<br />
reddito residuo pari a € 10.000 la società determina normalmente le<br />
imposte dovute<br />
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle<br />
perdite<br />
La SRL Beta ha maturato nel 2011 una perdita per € 50.000. Nel 2012 genera<br />
un utile pari a € 100.000.<br />
Nel modello Unico 2013, redditi 2012 la perdita potrà essere compensata per<br />
l’importo totale poiché l’80% del reddito, pari a € 80.000 è superiore alla<br />
perdita riportata. Sul reddito residuo pari a € 50.000 la società determina<br />
normalmente le imposte dovute<br />
17
Esempio di applicazione del nuovo riporto delle<br />
perdite<br />
La SRL Gamma ha maturato nel 2010 una perdita per € 50.000, nel 2011<br />
una perdita di € 70.000.<br />
La perdita del 2010 non si prescriverà più nel 2015, al pari della perdita del<br />
2011 che non ha alcuna prescrizione temporale.<br />
NUOVO REGIME <strong>PERDITE</strong>: INTERSECAZIONE<br />
IRES/IRPEF<br />
• Caso 1) Società di persone partecipata da società di capitali (articolo<br />
101 comma 6: la perdita e’ utilizzabile dal socio solo in compensazione del<br />
reddito imputato per trasparenza dalla stessa società che ha generato la<br />
perdita)<br />
• Compensazione intersoggettiva (socio/società) quindi pur applicandosi la regola<br />
del quinquennio non si applica articolo 84 Tuir> irrilevanza della novità D.L.<br />
98/11<br />
D.L.98/11 E REGIME DI TRASPARENZA SOCIETÀ DI<br />
CAPITALI<br />
• Perdita imputata al socio: non si applicano né le nuove né le vecchie regole poiché si<br />
tratta di compensazione intersoggettiva autonomamente disciplinata con la regola del<br />
quinquennio e limite al reddito d’impresa<br />
• Sul punto va ricordato che dal 2006 la perdita generata dal socio prima dell’opzione per<br />
trasparenza non può compensare redditi imputati per trasparenza<br />
• L’applicazione del D.L. 98 avviene ad un altro livello, cioè per la perdita non imputabile<br />
al socio perche eccedente la sua quota di patrimonio netto: tale perdita resta ancorata<br />
alla società e siccome l’articolo 7 comma 2 del D.M. 23.4.2004 richiama espressamente<br />
l’articolo 84 del Tuir, per tali perdite vale la regola della decorrenza, quindi sia le<br />
vecchie perdite sia quelle nuove applicano la regola del riporto illimitato e<br />
compensazione nel limite dell’80% del reddito<br />
18
L’APPLICAZIONE DEL<strong>LA</strong> DISCIPLINA<br />
SULLE SOCIETÀ DI COMODO – Schemi di sintesi<br />
a cura di Andrea Bongi<br />
NOVITA IN MATERIA DI SOCIETÀ DI<br />
COMODO D.L. 138/11<br />
Nuova fattispecie di<br />
Società non operativa:<br />
Perdita fiscale reiterata<br />
Applicazione aliquota Ires<br />
al 38%<br />
NUOVA IPOTESI D.L. 138/11<br />
Tre esercizi di perdite fiscali consecutive<br />
Dal quarto anno, dopo il triennio di perdite<br />
La società è considerata di comodo<br />
Reddito minimo<br />
Limiti all’utilizzo<br />
Del credito<br />
Iva<br />
Irriportabilità delle<br />
Perdite se non<br />
In presenza di<br />
Redditi effettivi<br />
Valore della<br />
Produzione minimo<br />
Ai fini Irap<br />
TELEFISCO 2012<br />
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE<br />
Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex<br />
articolo 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011<br />
presuppongono un c.d. “periodo di osservazione” di tre<br />
anni<br />
nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni “di vita”, pertanto, la disciplina<br />
sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le<br />
stesse società la disciplina delle società “di comodo” prevista dall’articolo 30 della L.<br />
n. 724 del 1994 possa trovare applicazione , qualora ne ricorrano i presupposti ivi<br />
previsti<br />
19
Circolare n.23/E del 11/6/2012;<br />
Provvedimento 87956 del 11/6/2012:<br />
- nuove fattispecie di disapplicazione specifiche per le società in perdita<br />
reiterata<br />
LE CAUSE DI ESCLUSIONE OGGI:<br />
L’art.30, co.1<br />
L. n.724/94<br />
elenca le cause di esclusione che, è bene ricordarlo, operano per<br />
tutte le società di “comodo” e quindi sia che tale status derivi dal<br />
mancato superamento del test di operatività, sia che derivi dalla<br />
condizione della condizione della “perdita sistematica”.<br />
Il provvedimento del<br />
14/02/08 (n.23681)<br />
disciplina una serie di specifiche cause di disapplicazione che sembra<br />
debbano operare solo in relazione alle società di comodo, in quanto<br />
non hanno superato il test di operatività.<br />
Il provvedimento del<br />
11/06/12 (n.87956)<br />
disciplina le specifiche cause di disapplicazione che si applicano alle<br />
società che presentano lo status delle “perdite sistematiche”.<br />
PROVVEDIMENTO 11/6/2012:<br />
possono legittimamente disapplicare il regime delle comodo le società in<br />
perdita sistematica che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel<br />
co.36- decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti situazioni<br />
…….<br />
20
L’applicazione della disciplina<br />
sulle società di comodo<br />
<strong>LA</strong> CIRCO<strong>LA</strong>RE N.32/2 DELL’11/6/2012:<br />
“ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di<br />
esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della<br />
disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica<br />
indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11<br />
giugno 2012, prot. n.2012/87956, assumono rilevanza esclusivamente nel<br />
periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3).<br />
La situazione attuale:<br />
• il triennio di monitoraggio al fine della verifica della condizione della perdita<br />
reiterata riprende a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla<br />
causa di disapplicazione;<br />
• le cause di esclusione e di disapplicazione sono caratterizzate, ora, da diversi<br />
meccanismo applicativi: le cause di esclusione da comma 1 dell’art.30 della L.<br />
n.724/94 e di disapplicazione ex provvedimento n.23681/08 operano<br />
puntualmente sul periodo interessato dall’applicazione del regime previsto per le<br />
società di comodo; le cause di disapplicazione ex provvedimento n.87956/12<br />
operano “retroattivamente” sul periodo di monitoraggio delle perdite sistematiche.<br />
Le nuove cause di disapplicazione introdotte dal provvedimento dell’11/6/2012<br />
consentono di:<br />
disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2,<br />
commi 36-decies e seguenti, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza<br />
di interpello<br />
21
A) SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE<br />
Che richiedono in dichiarazione la cancellazione dal Registro delle imprese a norma<br />
degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione<br />
dei redditi successiva.<br />
Opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del<br />
predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento<br />
all’unico periodo di imposta di cui all’art.182, commi 2 e 3 del Tuir.<br />
B) SOCIETÀ IN PROCEDURA CONCORSUALE<br />
Fallimento, liquidazione giudiziaria; liquidazione coatta amministrativa; concordato<br />
preventivo e in amministrazione straordinaria.<br />
La disapplicazione opera con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’inizio<br />
delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi<br />
scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime.<br />
C) SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O<br />
CONFISCA<br />
La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è<br />
emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi<br />
periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria.<br />
22
L’applicazione della disciplina<br />
sulle società di comodo<br />
D) SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI<br />
ISCRITTE ESCLUSIVAMENTE FRA LE<br />
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE<br />
a condizione che le partecipate siano:<br />
• non in perdita sistemica;<br />
• escluse dalla disciplina anche a seguito accoglimento istanza;<br />
• collegate estere cui si applica il regime 168 Tuir;<br />
E) SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO DISAPPLICAZIONE<br />
DISCIPLINA <strong>PERDITE</strong> SISTEMICHE<br />
Se ciò è avvenuto in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di<br />
circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito<br />
modificazioni nei periodi di imposta successivi.<br />
F) SOCIETÀ CHE CONSEGUONO UN MARGINE<br />
OPERATIVO LORDO POSITIVO<br />
• Se il MOL sè positivo, la società, a prescindere dal fatto che possa aver dichiarato<br />
una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore.<br />
• le società che presentano un MOL positivo sono escluse dal regime a prescindere<br />
dall’entità del risultato in questione (anche 1 euro)<br />
23
G) SOCIETÀ CON ADEMPIMENTI E VERSAMENTI<br />
SOSPESI PER CA<strong>LA</strong>MITÀ<br />
• La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato<br />
l’evento calamitoso e quello successivo;<br />
H) SOCIETÀ CON SOMMA ALGEBRICA POSITIVA FRA<br />
RISULTATO FISCALE E SOMMA ALGEBRICA IMPORTI CHE NON<br />
CONCORONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE<br />
• Se ciò avviene per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla<br />
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni<br />
agevolative;<br />
I) SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE<br />
ATTIVITÀ AGRICO<strong>LA</strong><br />
• ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile<br />
• e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo<br />
2004, n. 99;<br />
24
L’applicazione della disciplina<br />
sulle società di comodo<br />
L) SOCIETÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI<br />
AGLI STUDI DI SETTORE<br />
• il responso di piena regolarità di Gerico costituisce causa di<br />
disapplicazione legale, avendo riferimento ad una delle annualità del<br />
triennio di monitoraggio per la verifica dello status della perdita<br />
sistematica. Quindi la congruità e coerenza rileverà sia come causa di<br />
disapplicazione in relazione ai periodi di monitoraggio della perdita<br />
sistematica, sia come causa di esclusione puntuale sul periodo<br />
interessato;<br />
• Coerenza allargata a seguito regime premiale;<br />
M) SOCIETÀ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO<br />
D’IMPOSTA<br />
• causa di esclusione, ai sensi del co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, è stata inclusa<br />
tra le cause di disapplicazione automatica previste nel recente provvedimento del<br />
Direttore dell'Agenzia delle Entrate;<br />
• per le società in perdita sistematica, il presupposto per l'applicazione della<br />
disciplina si realizza su arco temporale più lungo (pari a tre periodi d'imposta)<br />
rispetto al "primo periodo d'imposta".<br />
25
GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI – Schemi di sintesi<br />
a cura di Andrea Bongi<br />
PRESENTAZIONE ISTANZA<br />
• Da parte delle società non operative sul singolo periodo d’imposta;<br />
• Da parte delle società in perdita sistemica;<br />
CONTENUTO DELL’ISTANZA<br />
L’istanza di disapplicazione deve obbligatoriamente contenere, oltre alle indicazioni<br />
anagrafiche della società, una compiuta descrizione della fattispecie concreta, in cui<br />
si dia conto, anche tramite allegazione di apposita documentazione giustificativa,<br />
delle circostanze oggettive che hanno impedito il realizzo dei risultati minimi ex<br />
art.30, L. n.724/94.<br />
LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE<br />
• L’istanza di disapplicazione deve essere indirizzata alla competente Direzione<br />
Regionale dell’Agenzia Entrate, tramite plico raccomandato con avviso di<br />
ricevimento da spedire alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio<br />
fiscale della società istante;<br />
• oppure tramite consegna a mano al medesimo ufficio<br />
26
Gli interpelli<br />
disapplicativi<br />
<strong>LA</strong> MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA<br />
Dalla mancata sussistenza di un obbligo di legge deriva la conseguenza che,<br />
qualora l’istanza non sia stata presentata e la società non si sia adeguata agli<br />
imponibili minimi stabiliti dall’art.30 L. n.724/94, si possono comunque spiegare<br />
successivamente i motivi di inapplicabilità dello stesso art.30, dimostrando le<br />
“circostanze oggettive” che non hanno consentito il realizzo degli importi stabiliti<br />
dalle norme.<br />
EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO<br />
la risposta favorevole della competente Direzione Regionale, da rendersi entro i 90<br />
giorni successivi alla spedizione della richiesta, consente alla società di poter<br />
prescindere dalle presunzioni stabilite dal citato art.30, L. n.724/94; evitando,<br />
dunque, di adeguare i propri risultati imponibili agli importi minimi in esso contenuti<br />
EFFETTI DEL RIGETTO DELL’ISTANZA<br />
• in caso di mancato accoglimento della richiesta di disapplicazione, la società<br />
dovrebbe assolvere le imposte Ires ed Irap in base ai suddetti minimi;<br />
• non operando in tal maniera, si esporrebbe al rischio di vedersi notificare un atto<br />
di accertamento in rettifica delle stesse imposte, poiché dichiarate ed assolte in<br />
misura inferiore rispetto alle prescrizioni di legge<br />
27
L’INTERPELLO SOSTITUISCE IL CONTRADDITTORIO<br />
PREVENTIVO<br />
Al posto della richiesta di chiarimenti si sostituisce la possibilità per il contribuente di<br />
azionare “..in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il<br />
conseguimento dei ricavi…” l’interpello disapplicativo ex art.37-bis del Dpr 600/73<br />
<strong>LA</strong> PROVA CONTRARIA<br />
La presunzione di non operatività è relativa;<br />
Possibili prove contrarie:<br />
• impossibilità di conseguire i ricavi, incrementi rimanenze e proventi;<br />
• impossibilità nel raggiungere il reddito minimo;<br />
• impossibilità di effettuare operazioni rilevanti IVA<br />
“SEDE” DEL<strong>LA</strong> PROVA CONTRARIA<br />
• solo nell’istanza di interpello<br />
o anche<br />
• in sede di ricorso contro l’accertamento;<br />
28
Gli interpelli<br />
disapplicativi<br />
RE<strong>LA</strong>ZIONE FRA INTERPELLO-RICORSO<br />
RICORSO<br />
ADEMPIMENTI PROCEDURALI<br />
Ctp Treviso – sent. n.24/3/11 del 24/2/2011:<br />
Anche nel caso di accertamenti fondati sulla disciplina delle società non<br />
operative i provvedimenti impositivi devono essere preceduti dagli<br />
adempimenti procedimentali ex art.37 bis del Dpr 600/73….<br />
IL DINIEGO AL<strong>LA</strong> DISAPPLICAZIONE<br />
29
Circolare n.5/E del 2007:<br />
<strong>LA</strong> POSIZIONE <strong>DELLE</strong> ENTRATE<br />
Deve ritenersi esclusa la possibilità di impugnare il provvedimento del<br />
direttore regionale che respinge l’interpello disapplicativo perché non<br />
rientra nel novero degli atti impugnabili ex art.19 Dlgs 546/92…..<br />
<strong>LA</strong> RISPOSTA ALL’INTERPELLO<br />
…il presente provvedimento non può essere impugnato immediatamente<br />
perché non previsto art.19 Dlgs 546/92…..<br />
…la società potrà far valere le proprie ragioni avanti la Ctp impugnando<br />
l’eventuale avviso di accertamento<br />
SECONDO LE ENTRATE DUNQUE:<br />
1. Il provvedimento di diniego non è autonomamente impugnabile perché<br />
non previsto art.19 Dlgs 546/92;<br />
2. È atto prodromico all’accertamento e viene pertanto assorbito in esso;<br />
30
Gli interpelli<br />
disapplicativi<br />
COSA DICE <strong>LA</strong> GIURISPRUDENZA:<br />
<strong>LA</strong> GIURISPRUDENZA CONTRARIA<br />
1. Tassatività atti impugnabili previsti nell’articolo 19 Dlgs. 546/92;<br />
2. Incapacità del diniego di esplicare effetti immediati sul contribuente;<br />
3. Mancata individuazione dell’ufficio nei confronti del quale la sentenza<br />
dovrebbe produrre effetti;<br />
PRECEDENTI CONTRARI<br />
Ctp Milano sent. n.108/2008;<br />
Ctp Torino, sent. n.45/2008;<br />
Ctp Ancona, sent. nn.108 e 109 del 10/9/2010;<br />
31
CTP ANCONA – SENT. . NN.188-189<br />
189<br />
DEL 13/9/2010:<br />
Il diniego della DRE sulle istanze di interpello disapplicativo non sono<br />
impugnabili in commissione tributaria…<br />
<strong>LA</strong> GIURISPRUDENZA A FAVORE:<br />
1. Il diniego all’interpello rientra fra gli “atti di diniego o revoca di<br />
agevolazioni” comma 1 lett. H, art.19 Dlgs 546/92;<br />
2. Evitare compressione del diritto di difesa del contribuente;<br />
3. Principio buon andamento P.A.;<br />
‣ Ctp Lecce, sent. n.93/2008;<br />
PRECEDENTI A FAVORE:<br />
‣ Ctp Lecce, sent. n.479/2008;<br />
‣ CTR Bari, sent. n.71/2010;<br />
32
Gli interpelli<br />
disapplicativi<br />
CTR PUGLIA – SENT. . N.71 DEL 11/5/2010<br />
Il diniego alla disapplicazione della normativa antielusiva delle società di<br />
comodo è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario…<br />
Sentenza n.8663/2011:<br />
COSA DICE <strong>LA</strong> CASSAZIONE:<br />
La tutela giurisdizionale del contribuente si esperisce attraverso<br />
l’impugnativa presso il competente giudice tributario del diniego alla<br />
richiesta di disapplicazione e non del successivo avviso di accertamento….<br />
ULTIMA SENTENZA CASSAZIONE<br />
N.5843 del 13 aprile 2012<br />
detto diniego essendo atto definitivo in sede amministrativa (tale<br />
espressamente qualificato), recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed<br />
assimilabile ad un’ipotesi di diniego di agevolazione, è impugnabile, ai sensi<br />
dell’art.19, co.1, D.Lgs. n.546/92, davanti al giudice tributario, che esplica,<br />
al riguardo, cognizione, non limitata alla mera legittimità formale dell’atto,<br />
ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all’accertamento della<br />
ricorrenza, o meno, delle condizioni applicative dell’agevolazione richiesta”<br />
33
SCENARI DOPO <strong>LA</strong> CASSAZIONE<br />
UN CASO A SÉ… É….<br />
CTP Reggio Emilia sent. 154 del 21/9/2011:<br />
• principio affidamento art.10 statuto contribuente;<br />
• il contribuente è rimesso nei termini con il ricorso in Ctp;<br />
34
<strong>LA</strong> DISCIPLINA <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> NELLE OPERAZIONI<br />
STRAORDINARIE – Schemi di sintesi<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
Riporto delle perdite fiscali<br />
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF<br />
Art. 8, comma 3, del TUIR<br />
“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla<br />
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono<br />
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di<br />
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per<br />
l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si<br />
applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le<br />
disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome<br />
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo<br />
articolo 84.”<br />
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES<br />
Art. 84, comma 1, del TUIR<br />
“La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme<br />
valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in<br />
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non<br />
superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di<br />
essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. […]”<br />
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRES<br />
Art. 84, comma 2, del TUIR<br />
“Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di<br />
costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere<br />
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi<br />
d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e<br />
per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di<br />
essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.”<br />
35
Liquidazione di soggetti IRES<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Art. 182, comma 3, del TUIR<br />
“Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al<br />
periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è<br />
determinato in base al bilancio finale. […]”<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Art. 182, comma 3, del TUIR<br />
“[…] Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il reddito<br />
relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo<br />
esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo<br />
bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio<br />
finale; le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non<br />
compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse<br />
in diminuzione in sede di conguaglio. […]”<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Art. 182, comma 3, del TUIR<br />
“[…] Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui<br />
ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i<br />
redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini<br />
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme<br />
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma<br />
degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di<br />
imposta di competenza.”<br />
36
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Circolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011<br />
“Il rinvio all’art. 84 del tuir porta a ritenere che le modifiche ad esso apportate ad<br />
opera del d.l. n. 98/2011 determinino riflessi in sede di scomputo dei redditi<br />
eventualmente conseguiti nei periodi intermedi della liquidazione sotto due punti di<br />
vista.<br />
Da un lato, essendo stato eliminato il limite temporale del quinquennio,<br />
viene meno la problematica del calcolo corretto di tale quinquennio in<br />
corso di liquidazione conseguente alla unicità, a certe condizioni, del periodo<br />
della stessa liquidazione. […]”<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Circolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011<br />
“[…] Dall’altro lato occorre tener conto del nuovo limite di utilizzo della perdita in<br />
misura pari all’80 per cento del reddito, nel senso che le perdite di esercizio<br />
anteriori all’inizio della liquidazione possono essere utilizzate a scomputo<br />
dei redditi eventualmente conseguiti nei periodi intermedi della<br />
liquidazione nei limiti dell’80 per cento di tali redditi. […]”<br />
Liquidazione per i soggetti IRES<br />
Circolare del CNDCEC n.24/IR del 14/9/2011<br />
“[…] Da ultimo, va osservato che il limite al riporto introdotto dal d.l. n. 98/2011<br />
non dovrebbe trovare applicazione in sede di congua<br />
uaglio<br />
finale in quanto<br />
si avrebbe una<br />
“definitività”<br />
della<br />
parziale deducibilità<br />
della<br />
perdita<br />
(80% 80%) che non avrebbe alcuna giustificazione<br />
e determinerebbe una<br />
violazione<br />
del<br />
principio<br />
di<br />
uguaglianza<br />
(rispetto ai soggetti non in<br />
liquidazione).”<br />
37
Trasformazione di società<br />
Trasformazione progressiva e perdite pregresse<br />
Trasformazione da società di persone a<br />
società di capitali<br />
Le perdite ante-trasformazione realizzate<br />
dalla società di persone NON possono essere<br />
utilizzate dalla società di capitali, rimanendo<br />
attribuite ai soci ex art. 8, del TUIR<br />
Considerare la possibilità di “rendere”<br />
trasparente - ex-art. 116 del TUIR - anche la<br />
trasformata.<br />
Trasformazione regressiva e perdite pregresse<br />
Trasformazione da società di capitali a<br />
società di persone<br />
Le perdite ante-trasformazione realizzate<br />
dalla società di capitali possono essere<br />
utilizzate dalla società di persone (Cfr.<br />
Risoluzione n.60/E del 16/5/2005).<br />
La titolarità del diritto di riportare le perdite<br />
ante-trasformazione spetta alla società e non<br />
ai soci.<br />
Trasformazione regressiva e perdite pregresse<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.60/E del 16/5/2005<br />
“[…] per gli effetti fiscali che produce, la trasformazione di una società di capitali<br />
in una società di persone può considerarsi equivalente alla situazione che si<br />
verifica per effetto dell’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 115 del TUIR, da<br />
parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è<br />
la conseguenza fisiologica dell’adozione della nuova veste societaria; nel<br />
secondo, un’opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di<br />
capitali che, pur non spogliandosi della personalità giuridica di cui sono dotate,<br />
risultino comunque in possesso di particolari requisiti.”<br />
38
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Art. 84, comma 3, del TUIR<br />
“Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la<br />
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee<br />
ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque<br />
acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata<br />
l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite<br />
sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel<br />
periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero<br />
nei due successivi od anteriori. […]”<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Art. 84, comma 3, del TUIR<br />
“[…] La limitazione non si applica qualora:<br />
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di<br />
trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e<br />
per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di<br />
trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e<br />
un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi,<br />
di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante<br />
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.”<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E del 4/8/2006<br />
“[…] il comma 3 dell’art. 84 impedisce il riporto delle perdite pregresse al<br />
contestuale verificarsi delle condizioni di seguito indicate:<br />
1) trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto<br />
nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite;<br />
2) modifica dell’attività principale in fatto esercitata nel periodo d’imposta di<br />
maturazione delle perdite.”<br />
39
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997<br />
“[…] la norma in esame […] nasce dall’esigenza di evitare operazioni<br />
aventi per scopo l’acquisto di società con perdite fiscalmente rilevanti<br />
effettuato al solo scopo di ottenere degli indebiti vantaggi fiscali. Le<br />
condizioni poste dalla norma (trasferimento del soggetto che riporta la<br />
perdita e trasformazione dell’attività principale di fatto svolta al momento del<br />
realizzo delle perdite) sono complementari tra di loro. […]”<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997<br />
“[…] il riporto delle perdite […] è escluso nel caso in cui il trasferimento delle<br />
partecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo nei confronti<br />
dell’acquirente all’acquisizione del controllo della società stessa. Tale risultato si<br />
realizza sia nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo,<br />
sia nel caso in cui l’acquisizione del controllo avvenga a seguito di<br />
integrazione della partecipazione già posseduta. Inoltre, detto controllo può<br />
realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della<br />
partecipazione ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad<br />
esempio, il trasferimento dell’usufrutto della partecipazione stessa […]”<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997<br />
“[…] Con riferimento al verificarsi della seconda condizione (modifica dell’attività<br />
principale), […] prendendo quale punto di riferimento l’attività principale in fatto<br />
svolta al momento della realizzazione delle perdite assumono rilevanza, rispetto<br />
ad essa, le variazioni intervenute nei seguenti periodi di imposta:<br />
–periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o della acquisizione<br />
anche a titolo temporaneo;<br />
–i due periodi di imposta anteriori a quello del trasferimento;<br />
–i due periodi di imposta successivi a quello del trasferimento.”<br />
40
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Cessione della maggioranza delle partecipazioni<br />
Circolare ministeriale n.320 del 19/12/1997<br />
“Per attività principale deve intendersi l’attività che sulla base di<br />
riscontri fattuali risulti quantitativamente superiore, con<br />
riferimento ai ricavi, ad altre comunque svolte dalla società ceduta o<br />
trasferita.”<br />
Fusione e scissione di società<br />
Finalità delle disposizioni<br />
La ratio delle disposizioni che si analizzano è quella di contrastare il cd.<br />
“commercio delle bare fiscali”, ossia la realizzazione di fusioni (o<br />
scissioni) con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di<br />
attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società<br />
con gli utili imponibili dell’altra, introducendo un divieto assoluto al riporto<br />
delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità<br />
economica previste dalla norma.<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Art. 172, comma 7, del TUIR<br />
“Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società<br />
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della<br />
società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro<br />
ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto<br />
quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale<br />
di cui all’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei<br />
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori<br />
alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che […]”<br />
41
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Art. 172, comma 7, del TUIR<br />
“[…] e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono<br />
riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata<br />
deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività<br />
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro<br />
subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile,<br />
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due<br />
esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i<br />
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. […]”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Art. 172, comma 7, del TUIR<br />
“[…] Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano<br />
possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione,<br />
la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a<br />
concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali<br />
azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società<br />
partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale<br />
si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. […]”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Art. 172, comma 7, del TUIR<br />
“[…] In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del<br />
comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al<br />
risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si<br />
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla<br />
fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo<br />
d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della<br />
fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli<br />
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4<br />
dell’articolo 96.”<br />
42
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.54/E del 9/5/2011<br />
“[…] si ritiene che la locuzione “ultimo bilancio” contenuta nell’articolo<br />
172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba essere correttamente intesa<br />
quale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di<br />
efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data.<br />
In particolare, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della<br />
fusione all’inizio dell’esercizio, l’ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società<br />
che detiene le perdite è il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui<br />
la fusione è perfezionata giuridicamente.”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.143/E del 10/4/2008<br />
I requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere, non solo nel<br />
periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì<br />
debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene<br />
attuata.<br />
“Ai fini di tale verifica, l’ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e<br />
delle spese per prestazioni di lavoro relativi a detto intervallo di tempo deve essere<br />
ragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell’ammontare<br />
dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra<br />
dati omogenei.”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002<br />
Con riguardo ad una società holding “pura”, neo-costituita, è stato ritenuto<br />
che:<br />
‣la mancanza di periodi da raffrontare con quello immediatamente precedente<br />
l’esercizio di delibera della fusione escluderebbe la possibilità di indagare sulla<br />
vitalità del soggetto; […]<br />
43
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002<br />
‣il conto economico di tali società risulta fortemente influenzato da componenti<br />
reddituali di tipo finanziario che, pur non essendo imputati alla voce A1) del<br />
conto economico, costituiscono, comunque, proventi relativi alla loro attività<br />
caratteristica. Pertanto, nei casi di società holding “pure” tale componente<br />
finanziaria (C15) può essere considerata come un indicatore rilevante ai fini<br />
della vitalità aziendale [principio confermato anche dalla Risoluzione n.143/E del<br />
10/4/2008];<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di fusione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.337 del 29/10/2002<br />
‣la mancanza assoluta di spese per il personale dipendente in bilancio non è, da<br />
sola, sintomo di scarsa vitalità aziendale, atteso che tale voce molto<br />
frequentemente non compare nei bilanci di tale tipo di società (holding).<br />
Limite al riporto degli interessi passivi<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 21/4/2009<br />
L’applicazione del limite al riporto degli interessi passivi netti indeducibili<br />
richiede “che sia dapprima verificata la sussistenza del c.d. presupposto<br />
di “vitalità” della società e successivamente che sia verificato il rispetto del<br />
limite del patrimonio netto contabile. […] Pur se perdite fiscali ed interessi<br />
passivi indeducibili costituiscono elementi differenti sotto il profilo contabile e<br />
fiscale, si ritiene che ai fini dell’applicazione della disposizione in esame il legislatore<br />
abbia inteso equipararli.”<br />
44
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Limite al riporto degli interessi passivi<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 21/4/2009<br />
“Si ritiene che la società incorporante possa decidere, sulla base di propri calcoli di<br />
convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare<br />
l’eccedenza non utilizzabile […].<br />
In caso di retrodatazione della fusione, i suddetti limiti al riporto in avanti<br />
devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili, che si<br />
sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla<br />
fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo<br />
d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della<br />
fusione.”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione<br />
Art. 173, comma 10, del TUIR<br />
“Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si<br />
applicano le disposizioni del comma 7 dell’articolo 172, riferendosi alla<br />
società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle<br />
beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed<br />
avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta<br />
dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo<br />
2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo<br />
2506-ter del codice civile.”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.168/E del 30/6/2009<br />
“[…] le perdite che restano nella disponibilità della società scissa non sono<br />
sottoposte alla speciale disciplina recata dall’art. 172, comma 7, del TUIR,<br />
in quanto - non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva -<br />
non sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con<br />
redditi di una diversa organizzazione.”<br />
45
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“In merito alla posizione della società beneficiaria - che è equiparata alla società<br />
risultante dalla fusione o all’incorporante - si osserva come il rischio di elusione<br />
legato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo nel caso<br />
in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di<br />
nuova costituzione; in tal caso, le limitazioni alla riportabilità recate dal comma 10<br />
in commento riguardano tanto le perdite fiscali pregresse realizzate dalla<br />
stessa beneficiaria, quanto quelle trasferite dalla scissa in base al criterio di<br />
attribuzione proporzionale.”<br />
Limite al riporto delle perdite in ipotesi di scissione<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“Qualora, invece, la società beneficiaria venga costituita contestualmente e<br />
per effetto dell’operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga<br />
unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al<br />
riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla<br />
beneficiaria.”<br />
Fusione di società e regime del consolidato<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“[…] in presenza di operazioni di fusione tra società partecipanti al<br />
medesimo consolidato nazionale (cfr. articolo 11, commi 1 e 2 del decreto) e<br />
con perdite fiscali riportabili conseguite “in costanza” diconsolidato, può<br />
escludersi qualsiasi manovra elusiva tesa a realizzare, con l’operazione di<br />
aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti<br />
coinvolti, atteso che questi, per effetto dell’operazione medesima, non possono<br />
fruire di alcun vantaggio addizionale in termini di compensazione degli imponibili in<br />
quanto le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato “nascono” già<br />
compensabili con gli utili di altre società incluse nella tassazione di gruppo.”<br />
46
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Fusione di società e regime del consolidato<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“Pertanto, in ipotesi di fusione che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto, non<br />
interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto<br />
delle perdite devono - per ragioni di ordine logico sistematico - trovare<br />
applicazione solo con riferimento alle perdite “pregresse” all’ingresso nel<br />
regime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione, rimanendo<br />
escluse le perdite prodotte in vigenza del consolidato.”<br />
Scissione di società e regime del consolidato<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“Le riferite considerazioni valgono - in linea generale - anche in ipotesi di<br />
scissione che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto, non interrompono il<br />
consolidato, con la conseguenza ulteriore che […] le perdite realizzate dalla<br />
società scissa nei periodi di vigenza dell’opzione e trasferite alla tassazione di<br />
gruppo rimarranno nella esclusiva disponibilità della fiscal unit.”<br />
Fusione di società e regime del consolidato<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“In conclusione, in presenza di operazioni di fusione e scissione che non<br />
interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto<br />
delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite<br />
“pregresse” al consolidato, rimanendo escluse le perdite maturate dalle società<br />
partecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell’opzione, in quanto nessun<br />
effetto elusivo è ravvisabile - almeno da un punto di vista teorico - con riferimento<br />
al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo.”<br />
47
Fusione di società e regime del consolidato<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 9/3/2010<br />
“Naturalmente - in presenza di operazioni strumentalmente realizzate alla<br />
vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente<br />
fuoriuscite dal perimetro di consolidamento - resta impregiudicato, ai<br />
sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, il potere di sindacato<br />
dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione sia stata<br />
realizzata in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo al solo fine di eludere<br />
le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.”<br />
Finalità delle disposizioni<br />
La ratio delle disposizioni esaminate è quella di contrastare il cd. “commercio<br />
delle bare fiscali”, ossia la realizzazione di fusioni (scissioni) con società prive di<br />
capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione<br />
intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra,<br />
introducendo un divieto assoluto al riporto delle stesse qualora non sussistano<br />
quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla norma.<br />
Disapplicazione delle disposizioni<br />
È possibile disapplicare tali disposizioni solo qualora venga dimostrato che le società<br />
interessate non sono “bare fiscali” e che l’operazione di fusione (scissione) non<br />
rappresenta l’epilogo di una manovra elusiva consistente, ad esempio, nella fusione<br />
di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito<br />
imponibile di una delle altre società partecipanti con le perdite fiscali accumulate<br />
dall’altra società negli esercizi precedenti la fusione, la cui attività economica sia<br />
ormai inesistente.<br />
48
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Disposizioni antielusive<br />
Disposizioni antielusive<br />
Art. 37-bis, comma 1, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche<br />
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o<br />
divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o<br />
rimborsi, altrimenti indebiti.”<br />
Disposizioni antielusive<br />
Art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti<br />
mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte<br />
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per<br />
effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione.”<br />
Disposizioni antielusive<br />
Art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,<br />
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o<br />
più delle seguenti operazioni:<br />
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai<br />
soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle<br />
formate con utili;<br />
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o<br />
il godimento di aziende; […]”<br />
49
Disposizioni antielusive<br />
Art. 37-bis, comma 3, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante<br />
disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime<br />
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, nonché il<br />
trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società;<br />
[…]<br />
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti<br />
ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo<br />
unico delle imposte sui redditi;”<br />
Disposizioni antielusive<br />
Art. 37-bis, commi 4 e 5, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al<br />
contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto<br />
entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere<br />
indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.<br />
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve<br />
essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni<br />
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate<br />
tenendo conto di quanto previsto al comma 2.”<br />
Interpello disapplicativo<br />
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29/9/1973, n.600<br />
“Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,<br />
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive<br />
altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere<br />
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare<br />
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il<br />
contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate<br />
competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e<br />
indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. […]” Il<br />
D.M. 19/6/1998, n.259, reca le disposizioni di attuazione.<br />
50
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Interpello disapplicativo - Procedimento<br />
Art. 1, comma 1, del D.M. 19/6/1998, n.259<br />
“L’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle<br />
entrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in<br />
plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’ufficio finanziario<br />
competente per l’accertamento in ragione del domicilio fiscale del<br />
contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l’istanza,<br />
unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della<br />
medesima.”<br />
Interpello disapplicativo - Procedimento<br />
Art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 19/6/1998, n.259<br />
“L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità:<br />
a) i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;<br />
b) l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le<br />
comunicazioni;<br />
c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.<br />
Nell’istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta<br />
per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano<br />
deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti<br />
ammessi dall’ordinamento tributario; ad essa va allegata copia della<br />
documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della<br />
qualificazione della fattispecie prospettata.”<br />
Interpello disapplicativo - Procedimento<br />
Art. 1, commi 4 e 5, del D.M. 19/6/1998, n.259<br />
“Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l’istanza, sono<br />
comunicate al contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con<br />
avviso di ricevimento.<br />
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente<br />
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’istanza si intende presentata<br />
all’atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell’ufficio<br />
competente per l’accertamento. Le comunicazioni relative all’istanza e le eventuali<br />
richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del plico<br />
raccomandato da parte del destinatario.”<br />
51
Interpello disapplicativo - Procedimento<br />
Art. 1, commi 6 e 7, del D.M. 19/6/1998, n.259<br />
“Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate<br />
al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell’istanza,<br />
con provvedimento che è da ritenersi definitivo.<br />
Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi<br />
sospendono il termine di cui al comma 6, per l’emanazione del provvedimento<br />
definitivo da parte del direttore regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione<br />
della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data<br />
comunicazione al contribuente.”<br />
Interpello disapplicativo - Procedimento<br />
Presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate<br />
competente per territorio.<br />
L’Ufficio locale trasmette l’istanza, unitamente al proprio parere, al Direttore Regionale<br />
entro 30 giorni dalla ricezione.<br />
Il Direttore Regionale emana il provvedimento – di accoglimento o di rigetto – entro<br />
90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza presso l’ufficio.<br />
Interpello disapplicativo - Impugnazione<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007<br />
“Deve escludersi la possibilità di impugnare immediatamente il<br />
provvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientra<br />
tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 [n.d.r. tale<br />
assunto è confermato sia dalla Circolare A.d.E. n.7/E/2009 sia dalla Circolare<br />
A.d.E. n.32/E/2010]. La non impugnabilità delle risposte all’interpello si<br />
giustifica, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativi<br />
non provvedimentali. […] la risposta all’interpello manca dei caratteri<br />
dell’autoritarietà e dell’esecutorietà, propri dei provvedimenti<br />
amministrativi.”<br />
52
La disciplina delle perdite<br />
fiscali nelle operazioni straordinarie<br />
Interpello disapplicativo - Impugnazione<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5/E del 2/2/2007<br />
“Si evidenzia che non sono condivisibili le argomentazioni a favore<br />
dell’impugnabilità dell’interpello cd. disapplicativo contenute in alcune<br />
pronunce dei giudici di merito.<br />
In particolare, alcune Commissioni tributarie hanno sostenuto che l’interpello<br />
disapplicativo sarebbe un atto impugnabile, assimilabile agli atti di diniego o di<br />
revoca di agevolazioni, previsti dall’art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.<br />
546/1992 [n.d.r. sulla tassatività degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs.<br />
n.546/1992 si segnala, su tutte, la Sentenza della Corte di Cassazione n.21045<br />
dell’8/10/2007]. Tale interpretazione non può essere condivisa […]”<br />
Interpello disapplicativo - Impugnazione<br />
Sentenza Corte di Cassazione n.8663 del 15/4/2011<br />
“Le determinazioni in senso negativo [n.d.r. del Direttore dell’Agenzia<br />
delle Entrate su istanze presentate per la disapplicazione di norme<br />
antielusive, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n.600/1973]<br />
costituiscono atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette<br />
ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19,<br />
comma 1, lett. h). Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come<br />
impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di<br />
impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle<br />
determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1,<br />
comma 4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della<br />
norma antielusiva in capo all’istante.”<br />
Interpello disapplicativo - Impugnazione<br />
Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2012 n. 20394<br />
(conforme alla Sentenza n. 8663 del 15 aprile 2011)<br />
Le risposte agli interpelli in argomento costituiscono atto di diniego di agevolazione<br />
e sono soggette ad autonoma impugnazione. Tale atto rientra tra quelli tipici<br />
previsti come impugnabili e, pertanto, la mancanza di impugnazione nei<br />
termini di legge “rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione<br />
della norma antielusiva in capo all’istante<br />
istante”.<br />
Secondo tale sentenza, confermata anche dall’ordinanza n. 20394 del 2012, la<br />
risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria, non solo potrebbe, ma<br />
anzi dovrebbe essere impugnata dal contribuente dissenziente, pena la<br />
definitività delle predette statuizioni.<br />
53
Interpello disapplicativo - Impugnazione<br />
Sentenza Corte di Cassazione n.17010 del 5/10/2012<br />
In controtendenza rispetto a quanto sostenuto con sentenza n.8663 del 15/4/2011<br />
è stato ritenuto che il diniego del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di<br />
disapplicazione di norme antielusive rientri nel novero degli atti impugnabili, in via<br />
facoltativa, da parte del contribuente. Pertanto, “la risposta all’interpello non<br />
impedisce al contribuente di esperire la piena tutela in sede<br />
giurisdizionale nei confronti dell’atto tipico che gli venga notificato,<br />
dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni<br />
per fruire della disapplicazione della norma antielusiva”. In tale solco si pongono le<br />
seguenti sentenze di merito: CTP Milano n.181 del 7/5/2012 e CTR Lombardia<br />
n.170/28/11 del 5/12/2011.<br />
Leveraged buy-out e disposizioni antielusive<br />
Interpello DRE Lombardia prot. n.103471 del 22/12/2009<br />
“[…] la finalità dell’operazione di leverage buy out è certamente<br />
diversa da quella patologica (disapprovata dal sistema) consistente nel<br />
commercio di bare fiscali, in quanto il veicolo oggetto della incorporazione<br />
risulta essere uno strumento tecnico di una più ampia strategia (imposta dal<br />
partner finanziario) finalizzata ad acquisire la proprietà del capitale sociale della<br />
società target.”<br />
54
OPERAZIONI STRAORDINARIE D’IMPRESA IN PRESENZA DI<br />
<strong>PERDITE</strong> DI BI<strong>LA</strong>NCIO – Schemi di sintesi<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
Conferimenti e scissioni di patrimoni netti contabili negativi<br />
Aspetti di ordine civilistico<br />
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008<br />
“È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione<br />
ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui<br />
valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi<br />
(cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale<br />
di quanto complessivamente assegnato sia positivo. […]”<br />
Aspetti di ordine civilistico<br />
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008<br />
“In tal caso si ritiene [tuttavia] che la beneficiaria della “scissione<br />
negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente<br />
attuarsi:<br />
a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di<br />
riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile<br />
trasferito;<br />
b) mediante rilevazione della minusvalenza. […]”<br />
Aspetti di ordine civilistico<br />
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del 2008<br />
“Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche<br />
all’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile<br />
negativo ma reale positivo.<br />
Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa”<br />
nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato<br />
(comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non<br />
potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. […]”<br />
55
Aspetti di ordine civilistico<br />
Orientamento del Consiglio Notarile del Triveneto L.E.1 del<br />
2008<br />
“È inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmente<br />
negativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto<br />
di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società<br />
beneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazione<br />
del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò<br />
contrastando con la causa stessa di tali operazioni.”<br />
Aspetti di ordine civilistico<br />
Si vedano anche il Consiglio Notarile di Milano, Massima n.72 del 2005<br />
(“… in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione […]<br />
l’imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una conditio<br />
sine qua non per potere dare corso all’operazione, ogni qualvolta la parte di<br />
patrimonio assegnata a una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un<br />
valore effettivo positivo, presenti valori contabili negativi”), e l’OIC n.4, § 4.3.3,<br />
che ammette “[…] in accordo con la dottrina, anche l’ipotesi che il valore<br />
contabile del patrimonio netto trasferito ad una beneficiaria sia<br />
negativo (perché le passività superano le attività), purché però il valore<br />
economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente”.<br />
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS<br />
Orientamenti Assirevi in tema di IFRS 3 (OPI N. 1)<br />
Le operazioni di “business combination of entities under common control”<br />
possono essere concluse in varie forme contrattuali legalmente rilevanti nel<br />
bilancio d’esercizio (transazioni “carta contro carta” – ad esempio: fusioni,<br />
conferimenti e scissioni; oppure con corrispettivo – ad esempio: acquisizioni di<br />
rami di azienda).<br />
56
Operazioni straordinarie d’impresa<br />
in presenza di perdite di bilancio<br />
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS<br />
Orientamenti Assirevi in tema di IFRS (OPI N.1)<br />
Tali operazioni sono di norma attuate con finalità diverse dal trasferimento del<br />
controllo, quali ad esempio una semplice riorganizzazione societaria all’interno di<br />
un gruppo, e presentano rilevanti peculiarità, sia in capo al cedente, al<br />
conferente o alla scissa, sia nei confronti del cessionario, del conferitario o della<br />
beneficiaria.<br />
Le operazioni di “business combinations involving entities or businesses under<br />
common control” sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3.<br />
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS<br />
Operazioni che non abbiano una significativa influenza sui flussi di<br />
cassa futuri delle attività nette trasferite: il principio della continuità<br />
dei valori.<br />
Le attività nette devono essere rilevate presso il soggetto avente causa ai<br />
medesimi valori «di libro» che avevano nella contabilità prima dell’operazione. In<br />
linea di principio, le iscrizioni contabili successive continueranno portando avanti<br />
i valori utilizzati per la contabilizzazione precedente presso il soggetto dante<br />
causa .<br />
Aspetti di ordine contabile IAS-IFRS<br />
Ove i valori di «apporto» siano superiori a quelli storici, in ragione del necessario<br />
aumento di capitale sociale (o del prezzo), l’eccedenza va stornata, rettificando<br />
in diminuzione il patrimonio netto della società avente causa, con apposito<br />
addebito di una riserva. Per ragioni di simmetria, l’eventuale «plusvalenza»<br />
realizzata dal dante causa non deve essere rilevata a conto economico, bensì a<br />
patrimonio netto. Nel caso in cui la plusvalenza realizzata fosse riferibile<br />
prevalentemente ad avviamento non precedentemente iscritto nel bilancio del<br />
dante causa, la sua iscrivibilità dovrebbe essere attentamente valutata in termini<br />
di recuperabilità.<br />
57
Aspetti di ordine fiscale<br />
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.124/E del 6 dicembre 2010, in risposta<br />
a un’istanza di interpello, con la quale la società istante (IAS-adopter) chiedeva<br />
se fosse possibile beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IReS e<br />
dell’IRAP prevista dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nell’ambito di una<br />
fusione per incorporazione tra imprese riconducibili al medesimo gruppo,<br />
operazione non qualificabile come business combination, ha affermato che la<br />
società incorporante non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta<br />
sostitutiva, essendo emersa una differenza positiva da annullamento, tuttavia<br />
imputata a una “riserva negativa” nel patrimonio netto, invece che alle<br />
immobilizzazioni, a seguito del mero recepimento dei valori contabili “di<br />
funzionamento” espressi nel bilancio della società incorporata.<br />
Aspetti di ordine tributario<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009<br />
Nel caso proposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, “La parte di<br />
patrimonio contabile assegnato alla società beneficiaria preesistente<br />
(BETA) presenta un saldo contabile di valore negativo dal momento che il<br />
valore contabile dei debiti assegnati risulta di ammontare superiore al valore<br />
contabile degli elementi dell’attivo trasferiti alla società beneficiaria. Il valore<br />
effettivo del patrimonio assegnato alla società beneficiaria, invece, presenta<br />
un valore pari a zero dal momento che il valore economico delle attività<br />
attribuite è equivalente a quello delle passività attribuite in sede di scissione.<br />
[…]”<br />
Aspetti di ordine tributario<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009<br />
“[…] la società scissa ALFA dovrà iscrivere nel proprio bilancio una<br />
riserva di patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività del<br />
complesso patrimoniale assegnato. Tale riserva non costituirà un<br />
componente positivo di reddito ai sensi del citato art. 173 del Tuir;<br />
tuttavia, nell’ipotesi in cui la stessa fosse - da un punto di vista<br />
civilistico - liberamente distribuita ai soci, essa sarebbe fiscalmente<br />
disciplinata dall’art. 89 del Tuir e, come tale, soggetta a tassazione alla<br />
stregua di una riserva di utili. […]”<br />
58
Operazioni straordinarie d’impresa<br />
in presenza di perdite di bilancio<br />
Aspetti di ordine tributario<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009<br />
“Con riferimento alla società beneficiaria, la differenza tra la frazione di<br />
patrimonio contabile trasferito dalla scissa e l’eventuale aumento del capitale<br />
sociale effettuato dalla società beneficiaria costituisce una posta contabile<br />
denominata “differenza da scissione”. Più precisamente, tale posta contabile<br />
assume la natura di avanzo ovvero disavanzo da concambio in funzione<br />
del segno, rispettivamente, positivo ovvero negativo della predetta differenza.<br />
[…]”<br />
Aspetti di ordine tributario<br />
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 16/1/2009<br />
“[…] Nel caso in esame, stando a quanto riferito nell’istanza, la società<br />
beneficiaria BETA iscriverà nel proprio bilancio una differenza da scissione<br />
denominata “disavanzo da concambio” dal momento che la differenza tra<br />
la frazione di patrimonio contabile trasferito dalla scissa e l’aumento del<br />
capitale sociale che dovrà essere effettuato dalla società beneficiaria assume<br />
segno negativo.”<br />
59
<strong>LA</strong> DISCIPLINA <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> – Schemi di sintesi<br />
a cura di Gianluca Cristofori<br />
Riporto delle perdite fiscali nel consolidato<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Art. 118, comma 1, del TUIR<br />
“L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117<br />
comporta la determinazione di un reddito complessivo globale<br />
corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da<br />
considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo<br />
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto<br />
controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della<br />
eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la<br />
liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o<br />
riportabile a nuovo.”<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Art. 118, comma 2, del TUIR<br />
“Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della<br />
tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere<br />
utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta<br />
riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla<br />
società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.<br />
Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 43-ter del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [n.d.R.<br />
sulla cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo].”<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Art. 7 del D.M. 9/6/2004<br />
“Per effetto dell’opzione:<br />
a) ciascun soggetto [n.d.r. consolidato] deve presentare all’Agenzia delle<br />
entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal<br />
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio<br />
1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito complessivo,<br />
determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del testo unico, sono<br />
computate in diminuzione le perdite di cui all’art. 84 del testo unico<br />
relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; […]”<br />
60
La disciplina<br />
delle perdite fiscali<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Art. 9, comma 2, del D.M. 9/6/2004<br />
Per la consolidante, “Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi<br />
di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito<br />
complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le<br />
modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84. ”<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011<br />
“La disposizione in esame dispone il divieto di utilizzo delle perdite<br />
maturate dalle società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione<br />
per il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili<br />
dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle<br />
società partecipanti in costanza di regime. Le modifiche apportate dal<br />
decreto legge n. 98 del 2011 all’articolo 84 del TUIR producono effetti sulle<br />
modalità di impiego delle perdite:<br />
a. formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento<br />
prima dell’ingresso nel regime;<br />
b. utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei<br />
periodi d’imposta di validità dell’opzione.”<br />
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011<br />
“Nessun effetto, invece, si determina in ordine alle perdite di periodo<br />
realizzate dalle società consolidate nell’ambito del gruppo, le quali<br />
vengono trasferite in misura integrale alla fiscal unit.”<br />
61
Riporto delle perdite nel consolidato nazionale<br />
Art. 124, comma 4, del TUIR<br />
Per effetto dell’interruzione della tassazione di gruppo, “Le perdite<br />
fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, i crediti chiesti a<br />
rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo<br />
permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente<br />
controllante. Il decreto di cui all’articolo 129 può prevedere appositi criteri per<br />
l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo<br />
122, alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui<br />
confronti viene meno il requisito del controllo.”<br />
Riporto delle perdite fiscali “per trasparenza”<br />
Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF<br />
Art. 8, comma 3, del TUIR<br />
“Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti<br />
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice<br />
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei<br />
periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il<br />
quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente<br />
disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66.<br />
Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle<br />
società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma<br />
3 del medesimo articolo 84.”<br />
Riporto delle perdite attribuite per trasparenza ai<br />
soggetti IRES<br />
Art. 101, comma 6, del TUIR<br />
“Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in<br />
accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili<br />
attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla<br />
stessa società che ha generato le perdite.”<br />
62
La disciplina<br />
delle perdite fiscali<br />
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Art. 115, comma 3, del TUIR<br />
“L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle società<br />
partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società<br />
partecipata. […] Le perdite fiscali della società partecipata relative a<br />
periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle<br />
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del<br />
patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci<br />
relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non<br />
possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle<br />
società partecipate.”<br />
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Art. 116, comma 2, del TUIR<br />
“Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma<br />
3 dell’articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3<br />
dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo<br />
89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura<br />
indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59.”<br />
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Art. 7, comma 1, del D.M. 23/4/2004<br />
“Il reddito della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d’imposta in<br />
corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della medesima società in<br />
proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla<br />
predetta data.”<br />
63
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Art. 7, comma 2, del D.M. 23/4/2004<br />
“Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel<br />
periodo d’imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di<br />
partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote<br />
del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza<br />
considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati<br />
entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali<br />
eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai<br />
periodi d’imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione<br />
del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 del testo<br />
unico.”<br />
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 6/12/2011<br />
“Le nuove regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto<br />
sulle perdite realizzate dalla società partecipata in costanza di regime e<br />
imputate ai soci: si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferiteai soci<br />
nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente<br />
riferibile a ciascun socio. […] le perdite fiscali eccedenti il predetto limite<br />
restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si<br />
computano in diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste<br />
dall’articolo 84 del TUIR.”<br />
Riporto delle perdite nel regime di trasparenza<br />
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.53/E<br />
del 6/12/2011<br />
“L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi<br />
non integralmente compensata costituisce un componente negativo<br />
di reddito utilizzabile dai soci nei periodi d’imposta successivi in misura<br />
non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile<br />
complessivo.”<br />
64
La disciplina<br />
delle perdite fiscali<br />
Riporto delle perdite per le CFC<br />
Art. 167, comma 1, del TUIR<br />
“Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,<br />
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una<br />
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o<br />
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle<br />
finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis [n.d.r. cd. «black list»], i redditi<br />
conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a<br />
decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del<br />
soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle<br />
partecipazioni da essi detenute. […]”<br />
Riporto delle perdite per le CFC<br />
Art. 167, comma 6, del TUIR<br />
“I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, […]<br />
sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli<br />
articoli 96, 96-bis, 84, 111 e 112; […]”<br />
Riporto delle perdite per le CFC<br />
Art. 2, comma 1, del D.M. 21/11/2001, n.429<br />
“Per la determinazione dei redditi di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni<br />
del titolo I, capo VI, concernenti la determinazione del reddito d’impresa, ad<br />
eccezione di […]. Se risulta una perdita, questa è computata in<br />
diminuzione dei redditi dell’impresa, società o ente, ai sensi<br />
dell’articolo 102 [n.d.r. ora art. 84] del testo unico delle imposte sui<br />
redditi.”<br />
65
Riporto delle perdite per le CFC<br />
Art. 3, comma 1, del D.M. 21/11/2001, n.429<br />
“I redditi determinati ai sensi dell’articolo 2, convertiti secondo il cambio del<br />
giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o<br />
ente non residente, sono imputati al soggetto residente che esercita il<br />
controllo, […], in proporzione alla sua quota di partecipazione agli<br />
utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il<br />
tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato<br />
di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle<br />
rispettive quote di partecipazione.”<br />
66
UTILIZZO <strong>DELLE</strong> <strong>PERDITE</strong> <strong>FISCALI</strong> RIPORTABILI A NUOVO E<br />
EFFETTI SULL’ISCRIZIONE <strong>DELLE</strong> ATTIVITÀ PER IMPOSTE<br />
ANTICIPATE: UN CASO OPERATIVO<br />
a cura di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Alain Devalle<br />
Il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15/7/2011 n. 111 ha, tra gli altri aspetti, così modificato il<br />
primo comma dell’art. 84 del TUIR: «La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse<br />
norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei<br />
periodi di imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di<br />
ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare […]».<br />
L’attuale testo di legge non prevede più il limite quinquennale di riportabilità delle perdite e introduce<br />
il limite quantitativo all’utilizzabilità delle perdite fiscali riportabili, fissandolo all’80% del reddito<br />
imponibile ai fini IRES.<br />
I principali effetti della nuova normativa, dal punto di vista fiscale, sono i seguenti:<br />
− imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in cinque esercizi: lo svantaggio è<br />
rappresentato dalla determinazione di imponibili IRES positivi fin dall’esercizio successivo a quello<br />
di ottenimento della perdita fiscale riportabile a nuovo, a causa dell’utilizzabilità delle perdite nel<br />
limite dell’80% dell’imponibile IRES;<br />
− imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in più di cinque esercizi: lo svantaggio sopra<br />
illustrato può essere compensato dalla maggiore possibilità di riuscire ad utilizzare integralmente<br />
le perdite fiscali riportabili, grazie all’eliminazione del limite temporale di cinque anni ai fini della<br />
riportabilità stessa;<br />
− imprese che presentano perdite fiscali “strutturali”: non si determina lo svantaggio della<br />
determinazione di imponibili IRES positivi nei diversi esercizi, ma allo stesso tempo, come si dirà<br />
nel seguito, risulta particolarmente delicata la valutazione della presenza dei requisiti per<br />
l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulle perdite riportabili, nonostante l’eliminazione<br />
del limite temporale alla loro riportabilità.<br />
In ogni caso, in tutte e tre le situazioni sopra esposte, è necessario verificare la presenza dei requisiti<br />
richiesti ai fini dell’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte anticipate.<br />
Di seguito, si illustrano:<br />
1. i requisiti per l’iscrizione delle attività per imposte anticipate;<br />
2. le conseguenze applicative delle tre situazioni considerate;<br />
3. un caso operativo relativo ad un’impresa che deve valutare il comportamento da adottare in<br />
bilancio con riferimento all’iscrizione delle attività per imposte anticipate.<br />
1. I requisiti per l’iscrizione delle attività per imposte anticipate<br />
Le condizioni richieste in generale per la rilevazione delle imposte anticipate sono disciplinate dal<br />
principio contabile OIC n. 25: «le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate,<br />
in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in<br />
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle imposte<br />
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad<br />
annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria».<br />
67
Se non è agevole valutare la presenza della ragionevole certezza in genere, appare evidente che, in<br />
caso di perdite d’esercizio, tale ragionevole certezza sarà di più complessa valutazione.<br />
Secondo il richiamato principio contabile OIC n. 25, al fine dell’iscrizione delle imposte anticipate sulle<br />
perdite d’esercizio, è inoltre necessario che:<br />
− esista una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le<br />
perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa<br />
tributaria;<br />
− le perdite in oggetto derivino da circostanze ben identificate, e sia ragionevolmente certo che tali<br />
circostanze non si ripeteranno.<br />
In presenza di tali condizioni l’iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite d’esercizio è ritenuta<br />
obbligatoria.<br />
La circostanza che non ci sia alcun limite di tempo alla riportabilità delle suddette perdite<br />
non esime la società dalla valutazione della ragionevole certezza della recuperabilità di<br />
tali perdite. Di fatto, occorre valutare se si può ritenere, con ragionevole certezza, che la società<br />
sarà in grado di produrre redditi imponibili nei successivi esercizi almeno pari alle perdite riportabili<br />
illimitatamente.<br />
A questo proposito, va considerato che difficilmente potranno essere ritenute attendibili previsioni<br />
contenute in piani industriali, seppur approvati dal consiglio di amministrazione, che superino un arco<br />
temporale di riferimento di 3/5 esercizi. In molti casi, soprattutto per le imprese che presentano<br />
perdite fiscali ricorrenti, il comportamento corretto, in linea con i principi contabili, potrà essere quello<br />
di un’iniziale iscrizione parziale delle imposte anticipate nel limite che si ritiene di poter riassorbire con<br />
ragionevole certezza in un arco temporale limitato ad alcuni esercizi, salvo poi eventualmente iscrivere<br />
le ulteriori imposte anticipate, a mano a mano che si riuscirà ad ottenere il riassorbimento così come<br />
indicato nei piani industriali via via aggiornati.<br />
2. Conseguenze applicative delle tre situazioni considerate<br />
Di seguito sono distintamente analizzate le situazioni sopra elencate.<br />
1. Imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in cinque esercizi<br />
Si consideri il caso di un’impresa che presenta alla chiusura dell’esercizio 2011 un imponibile IRES<br />
negativo pari a 1.000.000 euro.<br />
Il piano industriale quinquennale 2012-2016 della società indica previsioni di imponibili IRES sufficienti<br />
a consentire il pieno utilizzo della perdita fiscale che si è registrata nell’esercizio 2011.<br />
Il caso riguarda una società in grado di redigere piani industriali affidabili e, quindi, in grado di<br />
valutare la presenza del requisito della ragionevole certezza richiesto per l’iscrizione delle attività per<br />
imposte anticipate.<br />
Come si può notare dalla tabella, la società riesce a riassorbire le perdite fiscali riportabile a nuovo<br />
entro l’esercizio 2016 (ultimo esercizio del piano industriale). In questa situazione, pertanto, è<br />
possibile iscrivere nell’esercizio 2011 attività per imposte anticipate sull’intera perdita fiscale<br />
registratasi nell’esercizio.<br />
68
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Reddito imponibile -<br />
1.000.000<br />
50.000 150.000 300.000 400.000 500.000<br />
Limite utilizzo perdite (80%<br />
reddito imponibile)<br />
- 40.000 120.000 240.000 320.000 400.000<br />
Utilizzo perdite pregresse - 40.000 120.000 240.000 320.000 280.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 1.000.000 960.000 840.000 600.000 280.000 0<br />
Base imponibile IRES - 10.000 30.000 60.000 80.000 220.000<br />
IRES - 2.750 8.250 16.500 22.000 60.500<br />
IRES CUMU<strong>LA</strong>TA - - 11.000 27.500 49.500 110.000<br />
Iscrizione imposte anticipate<br />
(CE)<br />
275.000 - - - - -<br />
Utilizzo imposte anticipate (CE) - 11.000 33.000 66.000 88.000 77.000<br />
Attività per imposte anticipate<br />
(SP)<br />
275.000 264.000 231.000 165.000 77.000 0<br />
Come si può notare dalla tabella, fin dall’esercizio 2012 si determina un imponibile IRES positivo, pari<br />
al 20% del reddito imponibile determinato senza considerare l’utilizzo delle perdite fiscali.<br />
Rispetto alla previgente disciplina, pertanto, si determina uno svantaggio di natura finanziaria<br />
rappresentato dalla determinazione di maggiore IRES negli esercizi di utilizzo della perdita fiscale, pur<br />
in presenza di un’IRES complessiva cumulata identica a quella che si sarebbe determinata in assenza<br />
delle modifiche all’art. 84 in esame (a prescindere dall’effetto finanziario).<br />
Anno<br />
IRES<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
TOTALE<br />
IRES (VECCHIA DISCIPLINA) - - - - - 110.000 110.000<br />
IRES (IRES ATTUALE<br />
- 2.750 8.250 16.500 22.000 60.500 10.000<br />
DISCIPLINA)<br />
2. Imprese che presentano perdite fiscali riassorbibili in più di cinque esercizi<br />
Si consideri il caso di un’impresa che presenta alla chiusura dell’esercizio 2011 un imponibile IRES<br />
negativo pari a 1.000.000 euro.<br />
Il piano industriale quinquennale 2012-2016 della società indica previsioni di imponibili IRES non<br />
sufficienti a consentire il pieno utilizzo della perdita fiscale che si è registrata nell’esercizio 2011.<br />
Soltanto nell’esercizio 2012, a seguito dell’inclusione nel piano industriale delle previsioni relative al<br />
2017, sarà possibile prevedere il completamento dell’utilizzo delle perdite fiscali riportabili.<br />
Il caso riguarda una società in grado di redigere piani industriali affidabili e quindi di valutare la<br />
presenza del requisito della ragionevole certezza richiesto per l’iscrizione delle attività per imposte<br />
anticipate.<br />
69
Come si può notare dalla tabella, la società non riesce a riassorbire le perdite fiscali riportabili a nuovo<br />
entro l’esercizio 2016, che costituisce l’ultimo esercizio del piano industriale quinquennale 2012-2016.<br />
In questa situazione, pertanto, è possibile iscrivere nell’esercizio 2011 attività per imposte anticipate<br />
soltanto su di una parte della perdita fiscale registratasi nell’esercizio (80% dei redditi cumulati 2012-<br />
2016 = 80% x 900.000 = 720.000 con conseguenti attività per imposte anticipate pari al 27,5% di<br />
720.000 = 198.000).<br />
La parte residua (potrà essere iscritta in sede di chiusura dell’esercizio 2012, a seguito delle previsioni<br />
del nuovo piano industriale 2013-2017.<br />
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Reddito imponibile -1.000.000 50.000 150.000 200.000 250.000 250.000 500.000<br />
Limite utilizzo perdite<br />
(80% reddito<br />
- 40.000 120.000 160.000 200.000 200.000 400.000<br />
imponibile)<br />
Utilizzo perdite pregresse - 40.000 120.000 160.000 200.000 200.000 280.000<br />
Perdite fiscalmente<br />
riportabili<br />
1.000.000 960.000 840.000 680.000 480.000 280.000 -<br />
Base imponibile IRES - 10.000 30.000 40.000 50.000 50.000 220.000<br />
IRES - 2.750 8.250 11.000 13.750 13.750 60.500<br />
IRES CUMU<strong>LA</strong>TA - - 11.000 22.000 35.750 49.500 110.000<br />
Iscrizione imposte<br />
anticipate (CE)<br />
198.000 77.000 - - - -<br />
Utilizzo imposte<br />
anticipate (CE)<br />
- 11.000 33.000 44.000 55.000 55.000 77.000<br />
Attività per imposte<br />
anticipate (SP)<br />
198.000 264.000 231.000 187.000 132.000 77.000 0-<br />
Come si può notare dalla tabella, anche in tale situazione, fin dall’esercizio 2012 si determina un<br />
imponibile IRES positivo, pari al 20% del reddito imponibile determinato senza considerare l’utilizzo<br />
delle perdite fiscali.<br />
Rispetto alla previgente disciplina, pertanto, si determina uno svantaggio di natura finanziaria<br />
rappresentato dalla determinazione di maggiore IRES negli esercizi di utilizzo della perdita fiscale,<br />
compensato però dal vantaggio di riuscire ad utilizzare integralmente la perdita fiscale riportabile a<br />
nuovo, grazie all’eliminazione del limite temporale dei cinque esercizi.<br />
70
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
Anno<br />
TOTALE<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
IRES<br />
IRES VECCHIA DISCIPLINA 137.500 137.500<br />
IRES - 2.750 8.250 11.000 13.750 13.750 60.500 110.000<br />
Maggiore IRES vecchia<br />
27.500<br />
disciplina<br />
3. Imprese che presentano perdite fiscali “strutturali”<br />
In tale situazione, l’eliminazione del limite temporale alla riportabilità delle perdite potrebbe non<br />
consentire di beneficiare della possibilità di una maggiore iscrizione di attività per imposte anticipate<br />
sulle perdite, a causa della difficoltà nel valutare la presenza dei requisiti sopra illustrati richiesti per la<br />
loro iscrizione in bilancio.<br />
La presenza di perdite fiscali ricorrenti, infatti, difficilmente consente di disporre di piani industriali<br />
affidabili in grado di “garantire” l’assorbimento delle perdite.<br />
3. Un caso operativo<br />
Di seguito si illustra, alla luce dell’attuale formulazione del TUIR, il ragionamento da adottare al fine di<br />
una corretta iscrizione della fiscalità differita sulle perdite fiscali riportabili a nuovo.<br />
La società Alfa è una PMI che redige annualmente il budget e un piano industriale triennale. I<br />
documenti previsionali ogni anno sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.<br />
Nel corso degli anni, le previsioni si sono dimostrate non particolarmente affidabili. In alcuni esercizi,<br />
infatti, sono stati raggiunti risultati significativamente inferiori a quelli attesi mentre in altri, più<br />
raramente, si sono ottenuti risultati superiori alle aspettative. Tale scarsa affidabilità dei dati<br />
previsionali è da attribuire soprattutto al mercato di riferimento della società ed alle politiche<br />
commerciali del settore. Non è infatti possibile ottenere contratti pluriennali e la clientela risulta<br />
frammentata.<br />
Nei precedenti esercizi, in presenza di imponibili negativi, tenendo conto di tale specificità, gli<br />
amministratori hanno iscritto le attività per imposte anticipate soltanto in presenza di piani industriali<br />
triennali ampiamente in grado di dimostrare la possibilità di ottenere imponibili sufficienti a consentire<br />
il pieno riassorbimento delle perdite.<br />
Si ipotizza che al termine dell’esercizio 2010 non vi siano perdite fiscali ancora da riassorbire.<br />
Nell’esercizio 2011 la società ha chiuso con un imponibile IRES negativo di 1.000.000 euro, mentre il<br />
budget prevedeva un imponibile negativo di 700.000 euro.<br />
Il piano industriale triennale è stato rivisto e modificato in sede di CdA al fine di tenere in<br />
considerazione l’effettivo scenario di mercato. A seguito delle modifiche apportate, il nuovo piano<br />
2012-2014 prevede i seguenti risultati:<br />
71
Anno 2011 2012 2013 2014<br />
Reddito imponibile -1.000.000 10.000 50.000 100.000<br />
Limite utilizzo perdite(80% reddito<br />
imponibile)<br />
- 8.000 40.000 80.000<br />
Utilizzo perdite pregresse - -8.000 -40.000 -80.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 1.000.000 992.000 952.000 872.000<br />
Sulla base dei dati sopra riportati, gli amministratori, prudenzialmente decidono di iscrivere attività per<br />
imposte anticipate soltanto sull’ammontare delle perdite fiscali che prevedibilmente potranno essere<br />
utilizzate entro il 2014. Di anno in anno, in relazione alle modifiche ai piani industriali della società,<br />
valuteranno se stornare o incrementare l’ammontare delle attività per imposte anticipate.<br />
Le perdite fiscali che si prevede di riuscire ad utilizzare nel triennio 2012-2014 ammontano a 128.000<br />
euro, pertanto nell’esercizio 2011 vengono rilevate attività per imposte anticipate pari al 27,5% di<br />
128.000, e cioè 35.200 euro.<br />
La rilevazione contabile è la seguente:<br />
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 35.200<br />
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2011 risultano pertanto iscritte attività per<br />
imposte anticipate pari a 35.200 euro.<br />
Nell’esercizio 2012 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo, pari a 5.000 euro, ma<br />
inferiore a quanto previsto nel budget. Il piano industriale 2013-2015 prevede l’ottenimento dei<br />
seguenti risultati.<br />
Anno 2012 2013 2014 2015<br />
Reddito imponibile 5.000 50.000 100.000 100.000<br />
Limite utilizzo perdite (80% reddito<br />
imponibile)<br />
4.000 40.000 80.000 80.000<br />
Utilizzo perdite pregresse -4.000 -40.000 -80.000 -80000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 996.000 956.000 876.000 796.000<br />
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario<br />
procedere nel seguente modo:<br />
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 4.000 euro,<br />
pari a 1.100 euro;<br />
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue<br />
iscritte nel precedente esercizio, pari a (35.200-1.100: 34.100 euro);<br />
72
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base<br />
del nuovo piano industriale 2013-2015.<br />
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 1.100<br />
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,<br />
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata<br />
residua.<br />
Gli amministratori ritengono che il minor risultato ottenuto rispetto a quanto indicato nel piano<br />
industriale non sia motivo di preoccupazione, in quanto è dovuto a un semplice ritardo di sei mesi nel<br />
lancio sul mercato dei nuovi prodotti che costituiscono la fonte principale dei ricavi indicati nel piano<br />
industriale. Pertanto, in relazione a tali motivazioni, si è ritenuto di confermare le previsioni relative<br />
agli esercizi 2013 e 2014 e di prevedere l’ottenimento di un risultato pari a quello dell’esercizio 2014<br />
anche per il 2015.<br />
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano industriale 2013-2015 (punto sub c), gli<br />
amministratori decidono di incrementare l’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte<br />
anticipate.<br />
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 250.000<br />
euro, grazie al quale sarà possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 200.000 euro.<br />
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a<br />
124.000 euro, necessaria per il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in bilancio, pari a<br />
34.100.<br />
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo<br />
massimo pari al 27,5% di 76.000 (200.000-124.000), per un ammontare di 20.900 euro.<br />
La rilevazione contabile è la seguente:<br />
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 20.900<br />
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2012 risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 55.000 euro.<br />
Nell’esercizio 2013 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 80.000 euro, superiore al<br />
dato previsto. Il piano industriale 2014-2016 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.<br />
73
Anno 2013 2014 2015 2016<br />
Reddito imponibile 80.000 150.000 250.000 400.000<br />
Limite utilizzo perdite(80% reddito<br />
imponibile)<br />
64.000 120.000 200.000 320.000<br />
Utilizzo perdite pregresse -64.000 -120.000 -200.000 -320.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 932.000 812.000 612.000 292.000<br />
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario<br />
procedere nel seguente modo:<br />
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 64.000<br />
euro, pari a 17.600 euro;<br />
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue<br />
iscritte nel precedente esercizio, pari a (55.000-17.600): 37.400 euro;<br />
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base<br />
del nuovo piano industriale 2014-2016.<br />
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 17.600<br />
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,<br />
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata<br />
residua.<br />
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2014-2016 (punto sub c), gli amministratori decidono<br />
di incrementare l’iscrizione nell’attivo del bilancio delle attività per imposte anticipate.<br />
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 800.000<br />
euro, grazie al quale sarà possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 640.000 euro.<br />
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a<br />
136.000 euro, necessaria per il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in bilancio, pari a<br />
37.400 euro.<br />
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo<br />
massimo pari al 27,5% di 504.000 (640.000-136.000), per un ammontare di 138.600 euro.<br />
La rilevazione contabile è la seguente:<br />
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 138.600<br />
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2013 risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 176.000 euro.<br />
74
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
Nell’esercizio 2014 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 150.000 euro, coerente con le<br />
previsioni del piano industriale. Il nuovo piano 2015-2017 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.<br />
Anno 2014 2015 2016 2017<br />
Reddito imponibile 150.000 250.000 400.000 420.000<br />
Limite utilizzo perdite(80% reddito<br />
imponibile)<br />
120.000 200.000 320.000 336.000<br />
Utilizzo perdite pregresse -120.000 -200.000 -320.000 -292.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 812.000 612.000 292.000 0<br />
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario<br />
procedere nel seguente modo:<br />
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 120.000<br />
euro, pari a 33.000 euro;<br />
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue<br />
iscritte nel precedente esercizio, pari a (176.000-33.000): 143.000 euro;<br />
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base<br />
del nuovo piano industriale 2015-2017.<br />
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 33.000<br />
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano, a<br />
seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata residua.<br />
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2015-2017 (punto sub c), gli amministratori decidono<br />
di iscrivere in bilancio l’intero ammontare di attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali residue<br />
riportabili a nuovo.<br />
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 1.070.000<br />
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 856.000<br />
euro (superiore alle perdite fiscali residue, che ammontano soltanto a 812.000 euro).<br />
Di tale base di riferimento, non è possibile iscrivere nuova fiscalità anticipata su di una quota pari a<br />
520.000 euro, necessaria al fine di consentire il riassorbimento della fiscalità anticipata già iscritta in<br />
bilancio, pari a 143.000 euro.<br />
Pertanto, sarà possibile incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate per un importo<br />
massimo pari al 27,5% di 292.000 (812.000-520.000), per un ammontare di 80.300 euro.<br />
La rilevazione contabile è la seguente:<br />
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 80.300<br />
75
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2014 risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 223.300 euro.<br />
Nell’esercizio 2015 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 20.000 euro, largamente<br />
inferiore alle previsioni del piano industriale.<br />
Nel corso dell’esercizio, infatti, è entrata in vigore una nuova normativa che ha imposto il ritiro dal<br />
mercato di alcuni dei principali prodotti da cui la società ottiene il proprio fatturato.<br />
Il nuovo piano 2016-2018 prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.<br />
Anno 2015 2016 2017 2018<br />
Reddito imponibile 20.000 30.000 250.000 300.000<br />
Limite utilizzo perdite(80% reddito<br />
imponibile)<br />
16.000 24.000 200.000 240.000<br />
Utilizzo perdite pregresse -16.000 -24.000 -200.000 -292.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 796.000 772.000 572.000 280.000<br />
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario<br />
procedere nel seguente modo:<br />
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 16.000<br />
euro, pari a 4.400 euro;<br />
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue<br />
iscritte nel precedente esercizio, pari a 223.300-4.400, e cioè 218.900.<br />
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 4.400<br />
Con riferimento al punto sub b), sulla base dei risultati imponibili indicati nel piano, a seguito della<br />
recente revisione, non è possibile mantenere l’intero ammontare residuo di attività per imposte<br />
anticipate iscritte in bilancio.<br />
Alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2016-2018 (punto sub c), gli amministratori decidono di<br />
stornare parzialmente le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali residue riportabili a nuovo.<br />
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 580.000<br />
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 464.000<br />
euro, corrispondenti ad un importo di 127.600 euro di attività per imposte anticipate, inferiori alle<br />
attività per imposte anticipate residue, che ammontano a 218.900 euro. Pertanto, si rende necessario<br />
stornare attività per imposte anticipate per un importo pari a 91.300 euro (218.900-127.600).<br />
La rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 91.300<br />
76
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2015 risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 127.600 euro.<br />
Nell’esercizio 2016 la società chiude l’esercizio con un imponibile positivo di 100.000 euro, largamente<br />
superiore alle previsioni del piano industriale.<br />
Nel corso dell’esercizio, infatti, la società è riuscita a collocare sul mercato un nuovo prodotto in linea<br />
con le nuove normative più restrittive che ha subito riscosso un significativo risultato in termini di<br />
vendite.<br />
Il nuovo piano 2017-2019, grazie alle ottime previsioni relative alle vendite del nuovo prodotto,<br />
prevede l’ottenimento dei seguenti risultati.<br />
Anno 2016 2017 2018 2019<br />
Reddito imponibile 100.000 250.000 330.000 400.000<br />
Limite utilizzo perdite(80% reddito<br />
imponibile)<br />
80.000 200.000 264.000 320.000<br />
Utilizzo perdite pregresse -80.000 -200.000 -264.000 -252.000<br />
Perdite fiscalmente riportabili 716.000 516.000 252.000 0<br />
Con riferimento al trattamento contabile relativo alle attività per imposte anticipate è necessario<br />
procedere nel seguente modo:<br />
a) utilizzare le imposte anticipate limitatamente al 27,5% delle perdite fiscali utilizzabili di 80.000<br />
euro, pari a 22.000 euro;<br />
b) verificare la possibilità di mantenere nell’attivo di bilancio le attività per imposte anticipate residue<br />
iscritte nel precedente esercizio, pari a 127.600-22.000, e cioè 105.600 euro;<br />
c) verificare la possibilità di incrementare l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sulla base<br />
del nuovo piano industriale 2017-2019.<br />
Con riferimento al punto sub a) la rilevazione contabile è la seguente:<br />
Imposte differite a Attività per imposte anticipate 22.000<br />
Con riferimento al punto sub b) gli amministratori ritengono che i risultati imponibili indicati nel piano,<br />
a seguito della recente revisione, consentano il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata<br />
residua e che alla luce dei risultati imponibili indicati nel piano 2017-2019 (punto sub c), sia possibile<br />
iscrivere nuovamente in bilancio l’intero ammontare di attività per imposte anticipate sulle perdite<br />
fiscali residue riportabili a nuovo.<br />
Nel prossimo triennio si prevede infatti di ottenere un imponibile complessivamente pari a 980.000<br />
euro, grazie al quale sarà teoricamente possibile utilizzare perdite fiscali per un ammontare di 784.000<br />
euro (superiore alle perdite fiscali residue, che ammontano soltanto a 716.000 euro).<br />
77
Pertanto, sarà possibile iscrivere attività per imposte anticipate per un importo pari all’intero<br />
ammontare delle perdite fiscali residue.<br />
In bilancio, a seguito del riassorbimento rilevato nell’esercizio, risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 105.600 euro (127.600-22.000), che richiedono l’utilizzo di perdite fiscali pari a<br />
384.000 euro. è pertanto possibile incrementare le attività per imposte anticipate sulla differenza tra<br />
716.000 e 384.000, pari a 332.000 euro, corrispondenti alle perdite fiscali riportabili a nuovo<br />
relativamente alle quali non risultano iscritte le attività per imposte anticipate.<br />
La rilevazione contabile è la seguente (27,5% di 332.000, pari a 91.300 euro):<br />
Attività per imposte anticipate a Imposte differite 91.300<br />
Nell’attivo di stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2016 risultano iscritte attività per imposte<br />
anticipate pari a 196.900 euro, corrispondenti al 27,5% di 716.000, pari alle perdite fiscali residue<br />
riportabili a nuovo.<br />
I risultati imponibili effettivi e la situazione al 31 dicembre 2016 sono qui di seguito riepilogate:<br />
Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale<br />
Reddito imponibile -1.000.000 5.000 80.000 150.000 20.000 100.000 500.000<br />
Limite utilizzo perdite<br />
(80% reddito<br />
- 4.000 64.000 120.000 16.000 80.000 400.000<br />
imponibile)<br />
Utilizzo perdite pregresse - 4.000 64.000 120.000 16.000 80.000 284.000<br />
Perdite fiscalmente<br />
riportabili<br />
1.000.000 996.000 932.000 812.000 796.000 716.000 -<br />
PREVISIONI 784.000<br />
Attività per imposte<br />
anticipate (SP)<br />
196.900<br />
Nei successivi esercizi si dovrà adottare il medesimo comportamento illustrato con riferimento agli<br />
esercizi 2011-2016.<br />
Conclusioni<br />
Il caso sopra riportato consente di mettere in evidenza come, in assenza di un limite al riporto<br />
temporale delle perdite, è possibile che attività per imposte anticipate stornate per la mancanza dei<br />
presupposti per il loro mantenimento nell’attivo del bilancio, siano in esercizi successivi nuovamente<br />
iscritte, a seguito di modifiche nei piani industriali tali da consentire di ritenere presenti i requisiti per<br />
la loro iscrizione.<br />
78
Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo e effetti<br />
sull’iscrizione delle attività per imposte anticipate: un caso operativo<br />
L’iscrizione delle attività per imposte anticipate limitatamente all’ammontare supportato dal piano<br />
industriale approvato della società corrisponde ad un comportamento prudente, in linea con i principi<br />
contabili nazionali. Se infatti è possibile utilizzare senza limiti temporali le perdite fiscali riportabili a<br />
nuovo, allo stesso tempo deve essere tenuto in considerazione che il principio contabile nazionale OIC<br />
25 richiede la presenza della “ragionevole certezza” di ottenimento di imponibili tali da consentire il<br />
riassorbimento della fiscalità differita. Qualora gli amministratori iscrivessero attività per imposte<br />
anticipate per importi superiori a quanto supportato dal piano industriale della società, si esporrebbero<br />
al rischio di non avere redatto il bilancio in conformità alla legge, situazione particolarmente delicata<br />
qualora dovesse intervenire un default della società con un bilancio che presenta ancora attività per<br />
imposte anticipate residue.<br />
79
<strong>LA</strong> RE<strong>LA</strong>ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI <strong>PERDITE</strong><br />
PER OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE<br />
articolo tratto da “La Rivista delle Operazioni Straordinarie” - Euroconference<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
Come noto, in presenza di perdite della gestione che superano il terzo del capitale sociale, gli<br />
amministratori, ai sensi dell’art. 2446 c.c., devono redigere una “relazione sulla situazione<br />
patrimoniale” e convocare l’assemblea dei soci. Il presente contributo, attraverso la presentazione di<br />
un caso, propone un esempio di come possa essere strutturata tale relazione al fine di fornire<br />
un’informativa adeguata ai soci chiamati in assemblea ed assumere i provvedimenti necessari.<br />
Premessa<br />
L’articolo n.2446 del codice civile dispone che:<br />
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite”, gli<br />
amministratori sono tenuti a convocare “senza indugio” l’assemblea per gli “opportuni<br />
provvedimenti”, sottoponendo ad essa una “relazione sulla situazione patrimoniale della società”.<br />
Tale relazione deve restare depositata nella sede della società negli otto giorni che precedono<br />
l’assemblea 1 .<br />
Gli amministratori sono quindi chiamati a presentare un documento informativo, al fine di informare i<br />
soci sulla situazione in cui si trova l’impresa e consentire all’assemblea di assumere i provvedimenti<br />
opportuni. Si tratta, pertanto, di un documento che costituisce uno strumento informativo<br />
indispensabile per guidare le decisioni che dovranno essere prese in assemblea dai soci.<br />
La struttura ed i contenuti di tale “relazione degli amministratori” non sono disciplinati da norme di<br />
legge, né sono oggetto di documenti del CNDCEC.<br />
È però possibile proporre i contenuti informativi, individuando la tipologia di informazioni che i soci<br />
devono possedere per poter assumere una decisione consapevole e ponderata.<br />
In particolare, è opportuno che la relazione degli amministratori:<br />
illustri la situazione in cui si trova la società, ovvero che si è determinata una riduzione del capitale<br />
sociale tale da far ricadere la società nella situazione di cui all’art. 2446 c.c.;<br />
individui le cause della crisi, passaggio indispensabile per poter proporre soluzioni per il<br />
superamento della stessa;<br />
riporti i dati economico-finanziari;<br />
proponga le soluzioni da intraprendere al fine di superare la crisi;<br />
proponga ai soci la delibera da assumere.<br />
Nel presente contributo si presenta un esempio di possibile “format” di tale relazione, con riferimento<br />
al caso di un’impresa che, a seguito di perdite della gestione, ha ridotto di oltre il terzo il capitale<br />
sociale. Il testo proposto, che deve essere adattato in relazione alle specificità della singola società,<br />
può costituire un esempio di best practice ed uno spunto utile sul piano operativo al fine della<br />
1 Il presente contributo non affronta la disciplina generale della riduzione di capitale per perdite, per approfondimenti, si veda:<br />
A. Corsini, L. Miele, “Gli aumenti e le riduzioni del patrimonio netto delle società”, Euroconference editore, Verona, 2011; F.<br />
Bava, A. Bottino, “I verbali del CdA e delle assemblee di Srl e Spa”, Giuffrè, Milano, 2011.<br />
80
La relazione degli amministratori in caso<br />
di perdite per oltre un terzo del capitale sociale<br />
redazione della relazione degli amministratori richiesta dall’art.2446 del c.c. (e, con adattamenti,<br />
dall’art.2482-bis c.c. in caso di Srl) 2 .<br />
Il caso<br />
Il caso di seguito illustrato riguarda una società che nel corso dell’esercizio 2011 è ricaduta in 2446<br />
c.c.<br />
In data 20 giugno 2011 è stato convocato il CdA per l’approvazione della relazione sulla situazione<br />
patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2011 e del nuovo piano industriale. In tale sede si è<br />
deliberato di convocare l’assemblea dei soci il successivo 5 luglio 2011, al fine di assumere i<br />
provvedimenti conseguenti. Nel caso in esame gli amministratori propongono ai soci di provvedere alla<br />
copertura della perdita.<br />
Nella parte introduttiva è opportuno che la relazione degli amministratori presenti ai soci la situazione<br />
in cui verte la società, le cause della crisi e la struttura generale del documento.<br />
Di seguito si riporta, a titolo puramente esemplificativo, il testo di tale relazione, con alcuni commenti<br />
in merito all’opportunità dei contenuti proposti.<br />
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c.<br />
Signori Azionisti,<br />
la presente relazione illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 2446 c.c., ha lo scopo di illustrare la<br />
situazione patrimoniale ed economica di ………. Spa al 31/03/2011 da sottoporre alla assemblea<br />
straordinaria degli azionisti convocata per i giorni ……………., rispettivamente in prima e in seconda<br />
convocazione.<br />
La relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, è depositata presso la sede legale<br />
della società nei termini previsti dalla normativa.<br />
Il perdurare della crisi di mercato ed il mancato raggiungimento dei risultati di budget hanno imposto<br />
una rimodulazione del piano industriale 2011-2013 approvato contestualmente alla presente relazione.<br />
Le cause della crisi sono da individuare in una serie di fattori, tra i quali: il rallentamento generale<br />
della domanda interna, l’obsolescenza di alcuni prodotti aziendali sostituiti da nuovi prodotti che non<br />
hanno finora conseguito l’apprezzamento auspicato sul mercato. Il nuovo contesto competitivo ha reso<br />
anche evidenti alcune criticità nella gestione che ci hanno indotto a rivedere l’organizzazione interna e<br />
le linee di vertice del management.<br />
Tale situazione ha determinato, nel primo trimestre dell’esercizio in corso, un aggravamento della perdita di<br />
gestione 2010 che ha eroso il capitale sociale facendo ricadere la società nell’art. 2446 di cui al c.c.<br />
Il documento a voi presentato, redatto ai sensi dell’art. 2446 c.c., si compone delle seguenti parti:<br />
a) Criteri di redazione e principio della continuità aziendale;<br />
b) Situazione patrimoniale, Conto economico e situazione finanziaria alla data del 31/03/2011;<br />
c) Iniziative da intraprendere al fine del risanamento della gestione;<br />
d) Proposta di delibera ai soci.<br />
2 La proposta prende spunto dall’analisi dei comportamenti adottati dagli amministratori delle società quotate nell’ultimo<br />
quinquennio.<br />
81
Successivamente, è opportuno che gli amministratori illustrino i criteri di redazione della relazione,<br />
rinviando al bilancio qualora essi non siano stati modificati rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio. Un<br />
ruolo rilevante lo assume il tema della continuità aziendale, in quanto, prima di redigere la situazione<br />
contabile di periodo, gli amministratori sono chiamati a verificare se, sulla base del piano industriale,<br />
possa essere ritenuto presente il requisito della continuità aziendale, poiché esso costituisce<br />
presupposto indispensabile per l’applicazione dei criteri di valutazione ordinari nella redazione del<br />
bilancio di periodo.<br />
a) Criteri di redazione<br />
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio intermedio al 31<br />
marzo 2011 sono coerenti con quelli adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Il<br />
bilancio sintetico intermedio non comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio<br />
annuale, e deve essere letto congiuntamente con il bilancio annuale al 31 dicembre 2010. I prospetti<br />
contabili, le tabelle e le note esplicative sono espressi in Euro, salvo quando diversamente indicato.<br />
Principio della continuità aziendale<br />
Il bilancio intermedio al 31 marzo 2011 è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale<br />
basata sul presupposto che si riuscirà a realizzare il piano industriale approvato, a seguito delle<br />
modifiche apportate, dal Consiglio di Amministrazione in data 20/06/2011. Con riferimento alle<br />
molteplici incertezze esistenti nell’esercizio 2010 ed in parte ancora presenti nel corso del 2011, si<br />
sottolinea che sono venute meno alcune di esse, in particolare, con riferimento al rimborso del<br />
finanziamento ……. che risultava scaduto ed alla definizione di piani di rientro con alcuni fornitori.<br />
Permangono, peraltro, ad oggi le seguenti incertezze ritenute significative in merito alla piena<br />
realizzazione del piano industriale, che potrebbero comportare l’insorgere di dubbi sulla capacità della<br />
vostra società di continuare a operare come un’entità in funzionamento: la possibilità di mantenere<br />
l’appoggio da parte degli istituti bancari indispensabile a finanziare l’operatività ordinaria e<br />
d’investimento, i tempi e le modalità di dismissione di parte degli investimenti immobiliari.<br />
Conseguentemente, il bilancio intermedio al 31/03/2011 non include le rettifiche relative alla<br />
realizzabilità ed alla classificazione delle attività nonché all’importo o alla classificazione delle passività<br />
che sarebbero necessarie qualora la Società non fosse in grado di continuare l’attività in condizione di<br />
funzionamento, pur in considerazione delle significative incertezze legate al realizzarsi dei<br />
summenzionati eventi.<br />
Nel punto successivo, dopo aver quindi illustrato i criteri di redazione, la relazione degli amministratori<br />
può procedere con la presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, comprensiva dei dati<br />
economici alla data di riferimento.<br />
In tale relazione, è bene che gli amministratori non si limitino a riportare i prospetti di bilancio (di periodo);<br />
ai fini informativi è certamente utile che l’andamento della gestione sia analizzato e commentato anche<br />
attraverso l’utilizzo di appositi indicatori finanziari, al fine di consentire ai soci di comprendere l’andamento<br />
economico, finanziario e patrimoniale della società. I commenti di seguito riportati sono puramente<br />
esemplificativi.<br />
82
La relazione degli amministratori in caso<br />
di perdite per oltre un terzo del capitale sociale<br />
b) Situazione patrimoniale, conto economico e situazione finanziaria di …. Spa al 31<br />
marzo 2011<br />
Principali indicatori economici relativi al primo trimestre 2011<br />
Il fatturato al 31 marzo 2011 ha registrato una diminuzione del …%. Tale decremento ha riguardato<br />
prevalentemente il mercato interno, che passa da euro …. mila del 31 marzo 2010 a euro…. del 31<br />
marzo 2011. Il Margine operativo lordo è negativo per euro … mila, pari al …% dei ricavi netti di<br />
vendita.<br />
Il Margine operativo netto è negativo per euro … mila, pari al …% dei ricavi netti di vendita; nel 2010<br />
il margine operativo netto era stato negativo per euro … mila, pari a circa il ….% dei ricavi netti di<br />
vendita.<br />
Gli ammortamenti su immobilizzazioni materiali ed immateriali sono in linea con la stima delle vite utili<br />
originariamente definite.<br />
Il risultato al lordo delle imposte evidenzia una perdita per il primo trimestre 2011 pari a euro … mila,<br />
con un’incidenza sul fatturato del …%.<br />
Situazione patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario<br />
Di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario<br />
(omissis…).<br />
Posizione finanziaria netta<br />
Posizione finanziaria netta della società al 31 marzo 2011 confrontata con i dati al 31 dicembre 2010<br />
31 marzo 2010 31 dicembre 2010<br />
Cassa e mezzi equivalenti (A) ………... …………..<br />
Banche e altri debiti finanziari (B) ………… …….…….<br />
Indebitamento finanziario corrente netto (A-B) ……….. …………..<br />
Debiti finanziari verso la controllante ………… …….…….<br />
Debiti finanziari a medio e lungo termine ………… …….…….<br />
Indebitamento finanziario non corrente (C)<br />
Posizione finanziaria netta (A-B+C) ………….. …………..<br />
La posizione finanziaria netta a breve al 31 marzo 2011 è positiva per euro … mila, mentre la posizione<br />
finanziaria complessiva è negativa per euro … . La variazione, rispetto al dato del 31 dicembre 2010, della<br />
posizione finanziaria netta a breve è dovuta essenzialmente ai pagamenti effettuati dalla società nel primo<br />
trimestre 2011.<br />
La Società nei confronti del sistema bancario, oltre all’indebitamento a breve, presenta il debito residuo<br />
relativo al mutuo ipotecario di originari euro … mila stipulato dalla Capogruppo con …….; le rate scadenti<br />
entro l’esercizio ammontano a euro … mila,mentre quelle scadenti oltre l’esercizio sono pari a euro …<br />
mila.<br />
Dopo aver presentato la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nel proseguo gli<br />
amministratori possono illustrare analiticamente ai soci le iniziative ritenute necessarie al fine di<br />
superare la crisi. Il testo riportato è puramente esemplificativo.<br />
83
c) Iniziative che …. Spa intende assumere per il risanamento della gestione<br />
Il nostro obiettivo è il rilancio della … (attività) attraverso un processo di totale revisione della complessiva<br />
dinamica aziendale che sia in grado, facendo leva sul … (es.: brand, ristrutturazione del debito, ecc.), di<br />
garantirne (es.: il riposizionamento strategico, l’aumento di flessibilità delle posizioni debitorie).<br />
Il piano di interventi sarà articolato in fasi successive sulla base delle priorità dettate dall’urgenza degli<br />
specifici interventi programmati:<br />
1. Recupero dell’equilibrio finanziario dell’azienda, senza il quale nessun piano di rilancio<br />
potrebbe essere realizzato<br />
Da dicembre ad oggi, il management ha avuto fra i suoi primi obiettivi quello di (es.: sanare le<br />
posizioni debitorie in contenzioso, migliorare la gestione caratteristica, recuperare i livelli di fatturato)<br />
e per ristabilire il regolare flusso di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e pezzi di<br />
ricambio indispensabili al ciclo produttivo ed interrotto a causa della crisi di liquidità di … S.p.A.;<br />
2. Recupero di efficienza della manifattura che si traduca in un incremento della<br />
produttività e tempestività delle consegne<br />
La crescita del fatturato presuppone un recupero di efficienza lungo tutto il ciclo produttivo<br />
(approvvigionamento produzione stoccaggio consegna). La coerenza fra proposta commerciale e<br />
competenze della fabbrica è il presupposto per far crescere l’efficienza: è fondamentale riconoscere<br />
ciò che la fabbrica è “capace di fare” e intorno a questo costruire la gamma prodotti. La definizione delle<br />
capacità/competenze produttive permette non solo di elaborare un programma mirato di interventi<br />
finalizzati al recupero di efficienza, ma anche di definire il più idoneo rapporto fra make or buy coerente<br />
con il piano commerciale. Una volta individuato tale rapporto, diventa possibile progettare anche il layout<br />
ottimale della fabbrica in una logica di ristrutturazione/riedificazione del sito produttivo.<br />
L’obiettivo che ci siamo posti per il 2011 di incremento del tasso di produttività, così come illustrato<br />
analiticamente nel piano industriale, sarà il risultato di azioni sia a livello di azienda (ridefinizione del catalogo<br />
prodotti sulla base di ciò che la fabbrica “sa fare meglio”) sia a livello di fabbrica con azioni mirate a:<br />
• mappare l’efficienza complessiva, quella di singolo processo, quella di singole fasi di processo e<br />
quella di ogni singola macchina;<br />
• ricodificare la tabella dei tempi e metodi;<br />
• procedurizzare lo start up giornaliero;<br />
• programmare la manutenzione per ridurre il fermo macchina causato da guasti imprevisti;<br />
• ridurre i tempi di set up della macchina in concomitanza con i cambi di produzione.<br />
3. Revisione dell’organizzazione interna<br />
Lo stato di crisi, anche se prevalentemente cagionato da una congiunzione negativa con il mercato,<br />
può essere affrontato e ci auguriamo superato anche attraverso una migliore gestione dell’impresa da<br />
parte del management. La valutazione quindi è posta in capo al vertice gestionale ed alla struttura nel<br />
suo complesso. Uno snellimento dell’organigramma accompagnato da una ridefinizione dei poteri può<br />
costituire uno strumento utile a rendere i processi decisionali migliori (…).<br />
4. Riposizionamento del marchio con interventi sia sulla gamma prodotti sia sulle logiche<br />
distributive.<br />
Il mancato raggiungimento dei target programmati dai nuovi prodotti lanciati sul mercato ci ha indotto<br />
a rinforzare la qualità del personale nell’ambito della funzione R&S e ad incrementare il budget al fine<br />
di perseguire il rafforzamento e riposizionamento del brand, grazie al prezioso contributo di una<br />
società leader di mercato in tale ambito.<br />
84
La relazione degli amministratori in caso<br />
di perdite per oltre un terzo del capitale sociale<br />
Nell’ultima parte della relazione gli amministratori, alla luce di quanto precedentemente illustrato,<br />
possono concludere la relazione riportando la proposta ai soci in merito a provvedimenti da assumere.<br />
Nel caso proposto, si ipotizza che gli amministratori ritengano necessario provvedere a coprire le<br />
perdite della gestione, riducendo il capitale sociale ed utilizzando le riserve preesistenti.<br />
Anche se non è espressamente previsto da norme di legge, può essere utile riportare in coda il testo<br />
della proposta di delibera, così come il testo dello statuto a confronto, vecchia e nuova versione (a<br />
seguito della modifica del capitale sociale). In questo modo i soci hanno modo di presentarsi<br />
all’assemblea edotti adeguatamente sulla situazione della società, sulla prevedibile evoluzione della<br />
gestione e sulle delibere che gli amministratori propongono di assumere.<br />
d) Proposte del CdA relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle<br />
perdite<br />
Signori Azionisti,<br />
siete stati convocati – ai sensi dell’art. 2446 del codice civile per deliberare in merito agli interventi da<br />
adottare finalizzati alla copertura delle perdite cumulate alla data del 31 marzo 2011, come di seguito<br />
illustrato. In particolare, il Consiglio di Amministrazione rende noto che alla luce delle risultanze del<br />
bilancio intermedio al 31 marzo 2011 il risultato economico ha registrato una perdita di Euro … mila<br />
che si aggiunge alle perdite complessive di Euro …mila al 31 dicembre 2010. Le perdite al 31<br />
dicembre 2010 derivano dalle note vicissitudini societarie che hanno di fatto (es.: bloccato la società<br />
e determinato un calo del fatturato, l’impossibilità da parte dell’azienda di effettuare le manutenzioni<br />
agli impianti e macchinari e di approvvigionarsi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti). Il<br />
Conto economico dell’esercizio 2010 è inoltre negativamente influenzato da (es.: svalutazioni ed<br />
accantonamenti eseguiti in relazione a poste dell’attivo riferite alla partecipazioni in … oltre che<br />
dall’accantonamento di ulteriori oneri, sanzioni ed interessi di mora sui debiti fiscali non pagati e<br />
debiti verso fornitori di beni e servizi). Il processo di riorganizzazione e rilancio dell’azienda sotto<br />
l’aspetto industriale e commerciale ancora in fase evidentemente preliminare ha evidenziato nel<br />
primo trimestre 2011 un aggravio di costi operativi ed ancora difficoltà e ritardi nell’evasione degli<br />
ordini di vendita a fronte comunque di un portafoglio ordini significativo (al 31 marzo 2011: fatturato<br />
circa Euro …– portafoglio ordini da evadere Euro …) è quindi determinato un risultato negativo di<br />
circa Euro … milioni. Da ciò risulta un Patrimonio netto di …… Spa al 31 marzo 2011 pari ad Euro ….,<br />
inferiore per oltre un terzo al Capitale Sociale attualmente di Euro …, per cui si rende necessario<br />
assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi del disposto dell’art. 2446 c.c..<br />
Tutto ciò premesso si propone di procedere alla copertura delle suddette perdite di complessivi Euro<br />
… mediante utilizzo delle riserve (Omissis….).<br />
Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2011, il Consiglio di<br />
Amministrazione ha approvato il piano industriale 2011-2013 i cui punti essenziali sono stati evidenziati<br />
nelle pagine precedenti insieme alle iniziative che la società intende assumere per il risanamento della<br />
gestione. Di seguito sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:<br />
“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di … Spa:<br />
- Preso atto della situazione patrimoniale al 31/03/2011, dalla quale risulta una perdita pari a<br />
euro… ;<br />
85
- Preso atto che, in conseguenza di dette perdite, il patrimonio netto risulta ridotto ad euro… e,<br />
quindi, che il capitale sociale pari a euro… è diminuito di oltre un terzo;<br />
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;<br />
- viste le Osservazioni del Collegio sindacale;<br />
DELIBERA<br />
1. Di coprire integralmente la perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010 per Euro … e<br />
l’ulteriore perdita risultante dal bilancio intermedio alla data del 31 marzo 2011 per complessivi Euro<br />
…, ai sensi dell’art. 2446 c.c., e quindi per complessivi Euro … mediante:<br />
- utilizzo delle riserve per Euro …,<br />
- riduzione del capitale sociale per Euro … e cioè da Euro … ad Euro …, attraverso la riduzione del<br />
valore nominale di ciascuna delle n. … azioni da Euro … ad Euro …;<br />
2. Di modificare conseguentemente il primo comma dell’art. … dello statuto sociale nel seguente nuovo<br />
testo:<br />
Testo vigente<br />
Testo proposto<br />
Il Capitale Sociale è di €….<br />
Il Capitale Sociale è di €….<br />
(…)<br />
(…)<br />
rappresentato da n. …<br />
rappresentato da n. …<br />
(…) azioni ordinarie del valore nominale (…) azioni ordinarie del valore nominale<br />
di Euro … cadauna.<br />
di Euro …… cadauna.<br />
Invariati i commi successivi;<br />
3. Di conferire al Presidente dell’organo amministrativo ogni più ampia facoltà in ordine<br />
all’esecuzione di quanto anzi deliberato.<br />
Alla presente Relazione sono allegati i prospetti di Situazione patrimoniale e di Conto economico al 31<br />
marzo 2011, con i raffronti al 31 dicembre 2010”.<br />
Vi ringraziamo per la fiducia e per l’attenzione.<br />
Torino, 2011<br />
p. Il Consiglio di Amministrazione<br />
Il Presidente<br />
86
LE “OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE” SUL<strong>LA</strong><br />
RE<strong>LA</strong>ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI <strong>PERDITE</strong> PER<br />
OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE<br />
articolo tratto da “La Rivista delle Operazioni Straordinarie” - Euroconference<br />
a cura di Fabrizio Bava<br />
Gli amministratori, in presenza di perdite della gestione che superano il terzo del capitale sociale,<br />
devono predisporre la relazione sulla situazione patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci 3 . Su<br />
tale relazione, il Collegio sindacale è tenuto ad esprimere le proprie “osservazioni”. Il presente<br />
contributo, collegato al precedente in cui si è presentato un caso di redazione della situazione<br />
patrimoniale di cui all’art. 2446 c.c., propone un esempio di come possa essere strutturato il<br />
documento relativo alle “osservazioni del Collegio sindacale”, al fine di maggiormente tutelare i soci<br />
chiamati in assemblea ad assumere i provvedimenti necessari.<br />
Nei casi di redazione da parte degli amministratori della relazione sulla situazione patrimoniale ex art.<br />
2446 c.c. (art. 2482-bis in caso di Srl), il Collegio sindacale è tenuto a formulare le proprie<br />
osservazioni. Nonostante il contenuto di tali osservazioni non sia disciplinato dalla legge, in dottrina è<br />
stato sottolineato come esse debbano riferirsi sia ai dati di bilancio, sia al commento degli<br />
amministratori e alle loro eventuali proposte rivolte all’assemblea 4 .<br />
Le norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Cndcec (ed entrate in vigore il primo<br />
gennaio 2012) indicano che l’organo di controllo deve 5 :<br />
valutare la fondatezza delle ragioni che hanno determinato le perdite;<br />
esaminare i criteri di valutazione adottati tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;<br />
dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e<br />
dell’evoluzione della gestione sociale.<br />
Il Collegio deve altresì valutare la reversibilità o meno della crisi ed esprimere l’eventuale dissenso sui<br />
provvedimenti proposti all’assemblea 6 .<br />
In presenza di crisi tale da mettere a rischio l’utilizzo del presupposto della continuità per la redazione<br />
della situazione patrimoniale, il Collegio deve verificare se i piani industriali possano essere ritenuti<br />
appropriati al fine di superare tali incertezze, per accertare che la situazione patrimoniale sia stata<br />
redatta sulla base di criteri di valutazione corretti 7 .<br />
Il Collegio sindacale deve anche verificare che il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale<br />
possa essere considerato adeguato al fine di mettere in condizione i soci di assumere i provvedimenti<br />
ritenuti opportuni. In particolare, il documento in cui il Collegio sindacale esprime le proprie<br />
osservazioni è opportuno che presenti i seguenti punti:<br />
premessa;<br />
convocazione dell’assemblea;<br />
3<br />
Si veda F. Bava, “La relazione degli amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del Capitale sociale”, in questa Rivista,<br />
gennaio 2012, pag.41 e ss..<br />
4 Si veda, in tal senso R. Nobili, M.S. Spolidoro, “La riduzione del capitale”, in Trattato delle società per azioni, UTET, 1993.<br />
5 Si veda, a tal proposito, la Norma 10.2 “Riduzione del capitale sociale”.<br />
6 M. Caratozzolo, “I bilanci straordinari”, Giuffrè, 2009.<br />
7<br />
Per approfondimenti, si veda: F. Bava, A. Bottino, “I verbali di assemblea e del Consiglio di Amministrazione”, Giuffrè Editore,<br />
Milano, 2011.<br />
87
cause della crisi;<br />
situazione patrimoniale;<br />
soluzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale;<br />
proposte degli amministratori di provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite.<br />
Di seguito è presentato un esempio di possibile “format” di tali “osservazioni”, con riferimento al caso<br />
di un’impresa che, a seguito di perdite della gestione, ha ridotto di oltre il terzo il capitale sociale. Il<br />
testo proposto deve essere letto unitamente al caso di relazione sulla situazione patrimoniale oggetto<br />
di un precedente contributo 8 . È forse superfluo sottolineare che il testo deve essere adattato in<br />
relazione alle specificità della singola società, ma può costituire un esempio di best practice ed uno<br />
spunto utile sul piano operativo al fine della redazione delle osservazioni del Collegio sindacale<br />
richieste dall’art.2446 del c.c. 9 .<br />
Il caso<br />
Il caso riguarda una società che nel corso dell’esercizio 2011 è ricaduta in 2446 c.c..<br />
In data 20 giugno 2011 è stato convocato il CdA per l’approvazione della relazione sulla situazione<br />
patrimoniale riferita alla data del 31 marzo 2011 e del nuovo piano industriale. In tale sede si è<br />
deliberato di convocare l’assemblea dei soci il successivo 5 luglio 2011, al fine di assumere i<br />
provvedimenti conseguenti. Nel caso in esame gli amministratori propongono ai soci di provvedere alla<br />
copertura della perdita. Di seguito si riporta, a titolo puramente esemplificativo, il testo delle osservazioni<br />
del Collegio sindacale, con alcuni commenti in merito all’opportunità dei contenuti proposti.<br />
Osservazioni del Collegio sindacale sulla relazione illustrativa del Consiglio di<br />
Amministrazione ex art.2446 c.c.<br />
Signori Azionisti,<br />
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria/straordinaria per deliberare in<br />
ordine ai provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 2446 c.c. sulla base della situazione<br />
patrimoniale e Finanziaria della Società alla data del 31/03/11.<br />
La perdita della gestione dell’esercizio 2010 unitamente alle perdite registratesi alla data di<br />
riferimento della situazione patrimoniale, determinano un valore del Patrimonio netto complessivo di<br />
…., con conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, facendo ricadere la Vostra società<br />
nella fattispecie di cui all’art. 2446 c.c.. Al riguardo il Collegio sindacale, in ossequio a quanto disposto<br />
dall’art. 2446 c.c., formula le seguenti osservazioni che riguardano:<br />
1. la convocazione dell’assemblea;<br />
2. l’individuazione delle cause che hanno cagionato lo stato di crisi;<br />
3. la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;<br />
4. le proposte per la soluzione della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale;<br />
5. la proposta all’assemblea formulata dagli amministratori.<br />
8<br />
Cfr. nota 75.<br />
9 La proposta prende spunto dall’analisi dei comportamenti adottati dagli amministratori delle società quotate nell’ultimo<br />
quinquennio.<br />
88
Le “osservazioni del collegio sindacale” sulla relazione degli<br />
amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale<br />
In questa sezione introduttiva il Collegio, in primis, richiama il documento a cui le osservazioni sono<br />
riferite, individuando la fattispecie di riduzione del capitale sociale che si è venuta a manifestare e,<br />
successivamente, elenca le principali tematiche che andrà nel proseguo del testo a dettagliare.<br />
Tale introduzione risulta particolarmente utile perché enumera in modo analitico le tematiche su cui<br />
l’organo di controllo di seguito esporrà le proprie “osservazioni” e risulta utile al fine di far<br />
comprendere ai destinatari la portata dell’analisi.<br />
1. Convocazione dell’assemblea<br />
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data …/…/2011, in considerazione dei risultati a quella data<br />
maturati, versandosi nella fattispecie prevista dall’art.2446 c.c., ha provveduto tempestivamente a<br />
convocare l’assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno …/…/2011 ed in seconda convocazione<br />
il giorno …/…/2011, per deliberare in merito ai provvedimenti da assumere ai sensi di legge.<br />
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del …/…/2011, ha approvato la situazione patrimoniale ed<br />
Economica al 31/03/11, predisposta secondo i principi contabili nazionali, e la relativa relazione illustrativa.<br />
Il Consiglio di Amministrazione si è attivato “senza indugio”, così come prescritto dalla<br />
disciplina civilistica, al fine di consentire di assumere prontamente i provvedimenti<br />
necessari da parte dei soci.<br />
Il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art.2403 c.c., è chiamato infatti a<br />
verificare se gli amministratori sono stati celeri, come prescritto dalla disciplina civilistica,<br />
nell’adempiere ai propri obblighi. La necessità di essere celeri deriva dallo stato di crisi in cui verte<br />
l’impresa: in tale situazione, infatti, qualora non fossero assunti prontamente gli opportuni<br />
provvedimenti, si determinerebbe un peggioramento della situazione che potrebbe pregiudicare<br />
l’interesse dei soci e dei creditori. Il codice civile all’art.2446 mette in evidenza l’urgenza dell’intervento<br />
imponendo che la convocazione dell’assemblea avvenga «senza indugio».<br />
Il Collegio deve verificare il rispetto di tale procedura in quanto, in caso di inerzia degli amministratori,<br />
è tenuto ad attivarsi in via sostitutiva (art.2406 c.c.).<br />
2. Cause della crisi<br />
Il Consiglio di Amministrazione al fine di meglio identificare i provvedimenti da porre in essere per il<br />
risanamento dello stato di crisi, ha proceduto, nella sua relazione, ad analizzare le cause che hanno<br />
indotto l’attuale squilibrio economico, patrimoniale e finanziario.<br />
In particolare, gli amministratori hanno attribuito particolare rilevanza ai seguenti fattori:<br />
1. il rallentamento generale della domanda interna;<br />
2. l’obsolescenza di alcuni prodotti aziendali sostituiti da nuovi prodotti che non hanno finora<br />
conseguito l’apprezzamento auspicato sul mercato;<br />
3. il nuovo contesto competitivo che ha reso anche evidenti alcune criticità nella gestione che hanno<br />
indotto a rivedere l’organizzazione interna e le linee di vertice del management.<br />
Il Collegio ritiene che gli amministratori nella relazione abbiano individuato in modo<br />
corretto (ed illustrato in maniera esaustiva) le cause responsabili della perdita della<br />
gestione.<br />
89
Il Collegio sindacale deve verificare se gli amministratori sono stati in grado di individuare<br />
correttamente le cause che hanno generato lo stato di crisi. L’eventuale non corretta individuazione di<br />
tali cause, infatti, potrebbe portare ad una proposta di delibera da parte degli amministratori non<br />
idonea a risolvere la situazione di squilibrio della gestione. È dalla conoscenza della cause della crisi,<br />
infatti, che si possono individuare le soluzioni idonee al suo superamento. Ai fini di tale verifica, il<br />
Collegio può avvalersi di tutti i poteri/doveri a lui conferiti dal codice civile, come la partecipazione ai<br />
Consigli di Amministrazione e l’effettuazione delle verifiche periodiche, nell’occasione delle quali il<br />
Collegio monitora l’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa attraverso l’analisi<br />
delle situazioni contabili infrannuali e lo scambio di informazioni con gli amministratori.<br />
3. Situazione patrimoniale<br />
Il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione Illustrativa ha presentato la seguente<br />
documentazione:<br />
1. Stato patrimoniale al 31/03/11;<br />
2. Conto economico al 31/03/11;<br />
3. Nota integrativa (almeno l’informativa essenziale come richiesto dall’Oic 30);<br />
4. Posizione finanziaria netta (o Rendiconto finanziario).<br />
Da tali documenti emergono i seguenti dati salienti:<br />
1. Perdita dei primi mesi dell’esercizio 2011 per €……………………..<br />
2. Patrimonio netto al 31/03/11 per €……………………..<br />
3. Posizione finanziaria netta negativa per €……………………..<br />
4. (altri dati di sintesi).<br />
Il Collegio, alla luce delle verifiche effettuate, ritiene correttamente redatti i sopracitati<br />
documenti contabili, e concorda nel ritenere che rappresentino in modo veritiero e<br />
corretto la situazione in cui verte la Società. Si segnala che la situazione patrimoniale è<br />
stata assoggettata ad una serie di controlli, in applicazione delle norme di<br />
comportamento del Collegio sindacale emanate dal Cndcec, e da tali verifiche non sono<br />
emersi errori significativi.<br />
In questa sezione il Collegio indica i documenti da cui è composta la situazione patrimoniale, nonché<br />
gli esiti delle verifiche effettuate al fine di poter affermare che i documenti contabili rappresentano in<br />
modo veritiero e corretto lo stato di crisi. L’analisi deve riguardare l’adeguatezza dei criteri utilizzati<br />
per la redazione e la correttezza delle valutazioni. La situazione patrimoniale costituisce la base di<br />
riferimento per deliberare gli opportuni provvedimenti da parte dell’assemblea dei soci, pertanto, è<br />
indispensabile che il valore della perdita della gestione possa essere ritenuto affidabile. È, però,<br />
necessario sottolineare che, sul piano prettamente giuridico, non è previsto che la situazione<br />
patrimoniale sia assoggettata a revisione legale; ciò nonostante, l’eventuale mancata effettuazione di<br />
controlli di sostanza esporrebbe il Collegio sindacale a rischi qualora dovesse emergere la falsità della<br />
situazione rappresentata a seguito del default della società 10 .<br />
10 L’approfondimento dei controlli che il Collegio è chiamato ad effettuare su tale situazione patrimoniale esula dagli obiettivi del<br />
presente lavoro.<br />
90
Le “osservazioni del collegio sindacale” sulla relazione degli<br />
amministratori in caso di perdite per oltre un terzo del capitale sociale<br />
4. Soluzioni della crisi e salvaguardia della continuità (Alternativa A)<br />
Sebbene la Società abbia fatto registrare risultati negativi di gestione, gli amministratori hanno<br />
ritenuto che fossero presenti i presupposti per la predisposizione della suddetta situazione economicopatrimoniale<br />
al 31/03/11 in applicazione del principio della continuità aziendale garantita, secondo il<br />
Consiglio d’Amministrazione, della realizzazione del piano industriale elaborato per gli esercizi 2011-<br />
2015, anche grazie al supporto di consulenti esterni.<br />
Le condizioni di realizzo del piano industriale sono rimandate all’analisi dei rischi contenuta nel piano<br />
industriale medesimo e ripreso in modo analitico nella relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/10.<br />
In particolare, gli elementi di criticità e le incertezze del piano industriale, fatti emergere dagli<br />
amministratori, sono i seguenti:<br />
1. la possibilità di mantenere l’appoggio da parte degli istituti bancari che è ritenuta indispensabile al<br />
fine di finanziare l’operatività ordinaria e d’investimento;<br />
2. i tempi e le modalità di dismissione di parte degli investimenti immobiliari;<br />
3. le incertezze dovute all’attuale crisi economia internazionale e alle previsioni ancora negative per i<br />
prossimi mesi.<br />
Il Collegio concorda nell’utilizzo del presupposto della continuità ai fini della redazione<br />
della situazione patrimoniale. Inoltre, reputa idonee, come già precedentemente esposto,<br />
le assunzioni alla base del piano industriale, individuato quale elemento essenziale per il<br />
superamento dello stato di crisi.<br />
Il Collegio inoltre sottolinea che l’eventuale mancato raggiungimento delle previsioni<br />
indicate nel piano industriale determinerebbe l’esigenza di una ricapitalizzazione,<br />
risultando ormai le riserve di Patrimonio netto assorbite dalle perdite dell’esercizio<br />
precedente e dell’esercizio in corso.<br />
4. Soluzioni della crisi e salvaguardia della continuità (Alternativa B)<br />
Sebbene la Società abbia fatto registrare risultati negativi di gestione, gli amministratori hanno<br />
ritenuto che fossero presenti i presupposti per la predisposizione della suddetta situazione economicopatrimoniale<br />
al 31/03/11 in applicazione del principio della continuità aziendale, grazie al supporto<br />
finanziario garantito dai soci ed in parte già ottenuto attraverso un finanziamento versato a fine<br />
gennaio.<br />
Il Collegio concorda nell’utilizzo del presupposto della continuità ai fini della redazione<br />
della situazione patrimoniale. A sostegno di tale osservazione, il Collegio prende atto<br />
dell’accordo per un adeguato supporto finanziario da parte dei soci. È peraltro opportuno<br />
ribadire che per la salvaguardia della continuazione dell’attività nel lungo periodo è<br />
indispensabile perseguire il riequilibrio della gestione, al fine di evitare nuovamente<br />
l’intervento da parte dei soci. Il Collegio inoltre sottolinea che l’eventuale mancato<br />
raggiungimento delle previsioni indicate nel piano industriale determinerebbe l’esigenza<br />
di una ricapitalizzazione, risultando ormai le riserve di Patrimonio netto assorbite dalle<br />
perdite dell’esercizio precedente e dell’esercizio in corso.<br />
91
Il tema della continuità è focale ai fini della risoluzione dello stato di crisi. È necessario che il Collegio<br />
non si limiti a prendere atto della valutazione posta in essere dagli amministratori e della presenza di<br />
un piano industriale approvato, ma verifichi la sua concretezza, nonché l’attendibilità delle assunzioni<br />
alla base delle previsioni che costituiscono elemento essenziale al fine di garantire la continuità<br />
aziendale.<br />
5. Proposta di delibera<br />
Il Consiglio di Amministrazione atteso quanto proposto in sede di approvazione del bilancio al 31/12/10<br />
ed al contenuto della relazione sulla situazione patrimoniale redatta ai sensi dall’art.2446 c.c.. Vi<br />
propone:<br />
(Riproporre in sintesi la proposta degli amministratori di utilizzo delle riserve e contestuale riduzione<br />
del capitale sociale) 11 .<br />
Si ricorda che gli amministratori, ai sensi dell’art. 2446 c.c., saranno tenuti a dare conto in sede<br />
assembleare degli eventuali fatti di rilievo emersi successivamente alla redazione della relazione.<br />
Il Collegio concorda con la proposta formulata dagli amministratori.<br />
(riprendere quanto proposto dagli amministratori)<br />
Firme<br />
……………………………………………..<br />
In questa sezione è opportuno che i sindaci ripresentino la proposta formulata dagli amministratori e,<br />
successivamente, esprimano il proprio giudizio in merito. Nel valutare tale proposta, il Collegio non si<br />
deve limitare a verificarne la correttezza rispetto alle indicazioni dell’art.2446 c.c. ma deve anche<br />
verificare che la proposta sia adeguata a consentire il superamento dello stato di crisi e coerente con<br />
le indicazioni contenute nel piano industriale.<br />
11 Si veda il citato contributo, in cui è stata proposta la Relazione sulla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.<br />
92
BI<strong>LA</strong>NCIO D’ESERCIZIO CON PERDITA EX ART. 2446 O 2482-<br />
BIS, C.C.: ADEMPIMENTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI<br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
1. Premessa<br />
In occasione della predisposizione del progetto di bilancio annuale d’esercizio, è possibile che emerga<br />
per la prima volta in modo definitivo il realizzo di una perdita di importo tale da ridurre il capitale<br />
sociale di oltre un terzo, pur conservandolo al di sopra del minimo di legge; ne consegue l’obbligo per<br />
gli Amministratori di attivare, unitamente all’ordinario procedimento di approvazione del bilancio<br />
annuale, anche l’iter ed i provvedimenti specifici previsti dall’art. 2482-bis, c.c. (per le SRL) o dall’art.<br />
2446, c.c. (per le SPA). Gli Amministratori sono quindi tenuti a presentare all’assemblea dei Soci una<br />
loro “relazione” sulla situazione patrimoniale della società, a cui devono accompagnarsi le<br />
“osservazioni” del Collegio sindacale; si tratta di documenti necessari, al cui obbligo di predisposizione<br />
non può derogare neppure la disciplina statutaria della società, i quali sono volti a consentire ai Soci di<br />
assumere decisioni informate in ordine alla destinazione della perdita d’esercizio. I Soci potranno<br />
infatti, alternativamente e secondo la loro libera discrezione, decidere: - di coprire la perdita, pur in<br />
assenza di un obbligo di legge, mediante l’esecuzione di un apporto in conto capitale od anche “fuori<br />
capitale”; - di diminuire il capitale sociale, seppure ricorrendo in questa ipotesi la necessità di applicare<br />
la disciplina della riduzione volontaria del capitale ex art. 2445, c.c.; - di rinviare la perdita a nuovo, e<br />
quindi posticipare ogni decisione riguardo alla sua eventuale copertura all’assemblea che sarà<br />
convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio seguente; - di assumere ogni altra decisione<br />
che rientri nelle loro facoltà (ad esempio: lo scioglimento anticipato della società o la sua<br />
trasformazione).<br />
2. La procedura ed i documenti necessari<br />
Ogni qualvolta l’assemblea dei soci viene convocata per l’assunzione di decisioni in merito al ricorrere<br />
delle fattispecie di cui agli artt. 2446 (SPA) o 2482-bis (SRL), c.c., devono essere sottoposti al<br />
consesso dei Soci tre documenti 12 :<br />
la Situazione patrimoniale;<br />
la Relazione dell’organo amministrativo;<br />
le Osservazioni del Collegio sindacale.<br />
Lo statuto societario, in deroga alle disposizioni civilistiche, può disporre l’esonero dall’obbligo del<br />
preventivo deposito dei suddetti documenti presso la sede sociale, trattandosi di un adempimento<br />
avente valenza essenzialmente informativa in favore dei soci 13 ; allo stesso modo, si ritiene che<br />
constando il consenso unanime dei Soci, seppure in assenza di un’espressa disposizione statutaria, gli<br />
Amministratori possano essere esonerati dal preventivo deposito dei documenti suddetti presso la<br />
sede sociale.<br />
12 Per una trattazione completa degli aspetti procedurali e giuridici, si veda per tutti: A. Frangini, La procedura di copertura delle<br />
perdite ed il ruolo della governance”, in Bilancio, Vigilanza e Controlli n. 4/2010.<br />
13 Massima Notariato del Triveneto n. I.G.38.<br />
93
Non sarebbe invece consentito all’autonomia statutaria spingersi sino a sopprimere in toto anche<br />
l’obbligo di produzione, e non solo di preventivo deposito, degli atti sopra indicati.<br />
Questo obbligo potrebbe venire meno solo qualora, nelle more della convocanda assemblea dei Soci, il<br />
presupposto dell’erosione del capitale a causa della perdita d’esercizio venisse rimosso in conseguenza<br />
dell’intervento dei soci attraverso, ad esempio, l’esecuzione di versamenti in conto capitale, anche<br />
nella forma della remissione del debito della società. In questi casi, infatti, in sede di assemblea<br />
verrebbe meno la necessità di assumere deliberazioni in ordine ai presupposti di cui all’art. 2446 o<br />
2482-bis, c.c., essendo già anticipatamente intervenuta la rimozione della causa stessa attraverso la<br />
copertura extra-assembleare della perdita.<br />
3. Utilizzo del bilancio d’esercizio come situazione patrimoniale ex artt. 2446 e<br />
2482-bis, c.c.<br />
Poiché stiamo trattando di assemblee convocate per l’approvazione del bilancio d’esercizio, il primo<br />
interrogativo da porsi è se può essere legittimo che la “Situazione patrimoniale” a cui fanno<br />
riferimento i citati articoli del Codice civile venga sostituita proprio dal bilancio annuale della società.<br />
Questo interrogativo ha trovato una risposta affermativa in dottrina, con l’avallo del Notariato del<br />
Triveneto 14 secondo il quale il bilancio d’esercizio annuale può essere “eccezionalmente” utilizzato<br />
quando l’assemblea chiamata ad assumere le necessarie decisioni é la medesima convocata per<br />
l’approvazione del bilancio stesso, oppure quando si tratta di un’adunanza a questa immediatamente<br />
successiva.<br />
Tuttavia, in questi casi, occorre che gli Amministratori espongano nei documenti un supplemento di<br />
informativa con la funzione di aggiornamento, in modo particolare quando fra la data di chiusura<br />
dell’esercizio e quella dell’assemblea sono decorsi più di 120 giorni. Se, poi, tale lasso di tempo<br />
dovesse protrarsi addirittura oltre i 180 giorni, secondo l’opinione autorevole e condivisibile del<br />
Notariato del Triveneto, il bilancio d’esercizio non potrebbe più essere utilizzato, mentre si dovrebbe<br />
necessariamente predisporre un’apposita Situazione patrimoniale avente come riferimento una data<br />
più recente e non anteriore a 4 mesi.<br />
Sul tema dell’aggiornamento della Situazione patrimoniale (o del Bilancio d’esercizio) rispetto alla data<br />
dell’assemblea, ha avuto modo di esprimersi anche la Corte di Cassazione 15 la quale ha sottolineato<br />
l’esigenza che l’assemblea dei Soci venga “dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale<br />
situazione patrimoniale della società”; per questa ragione, la Suprema Corte ha ritenuto che la<br />
Situazione patrimoniale presentata dagli Amministratori all’assemblea debba essere “il più possibile<br />
aggiornata” dovendosi però valutare il grado di aggiornamento “in relazione a ciascun caso concreto”.<br />
Anche la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che il bilancio d’esercizio può fungere da<br />
Situazione patrimoniale, purché il bilancio stesso sia “riferibile ad una data recente nel senso sopra<br />
indicato, rispetto a quella dell’assemblea” e, soprattutto, “sempre che medio tempore non siano<br />
sopravvenuti fatti significativi”.<br />
14 Massima Notariato Triveneto n. H.G.6 e, più recente, n. H.G.27.<br />
15 Sentenza 2 aprile 2007, n. 8221.<br />
94
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.:<br />
adempimenti di amministratori e sindaci<br />
Da qui, pertanto, la necessità che ogniqualvolta gli Amministratori utilizzino il Bilancio d’esercizio come<br />
Situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea dei Soci per l’assunzione delle decisioni ex art.<br />
2446 o 2482-bis, c.c., nella propria Relazione o, al più tardi, in sede di intervento in assemblea, essi<br />
diano conto della presenza – o, viceversa, dell’assenza - di significative modifiche prodottesi nel<br />
periodo che intercorre fra la data di riferimento del bilancio e la data dell’assemblea stessa 16 . Il<br />
Notariato del Triveneto ha al riguardo precisato che deve trattarsi di fatti che incidono sulle<br />
prospettive future della società e sulla previsione di andamento della stessa, oppure di eventi<br />
sopravvenuti che incidono sull’entità della perdita, aumentandola o diminuendola.<br />
4. La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale<br />
E’ fatto obbligo agli Amministratori di sottoporre all’Assemblea dei Soci una “Relazione sulla situazione<br />
patrimoniale”; sembra potersi evincere dal tenore della norma che il Legislatore intende attribuire<br />
assai più valore al documento descrittivo (la “Relazione”) piuttosto che al documento contabile in sé<br />
(la “Situazione patrimoniale”).<br />
La norma non contiene la prescrizione di particolari forme con le quali questa Relazione deve essere<br />
predisposta, limitandosi a domandare che con questo documento gli Amministratori illustrino e<br />
dimostrino 17 la situazione patrimoniale ai soci così da consentire loro di addivenire ad una decisione<br />
informata.<br />
Si tratterà quindi di un’informativa volta ad illustrare l’andamento della gestione sociale, avendo<br />
riguardo alla situazione patrimoniale, alle dinamiche economiche ed alla situazione finanziaria<br />
dell’impresa; il tutto, mediante spiegazioni sufficientemente dettagliate e circostanziate.<br />
La già citata recente Massima del Notariato del Triveneto 18 , nel trattare delle modalità di redazione<br />
della Situazione patrimoniale, ha assunto una posizione ispirata al principio sostanziale secondo cui la<br />
documentazione sottoposta ai Soci deve essere tale da garantire una “sufficiente informazione”; in<br />
questo senso, il Notariato è giunto ad affermare che potrebbe essere accettabile anche produrre il<br />
solo stato patrimoniale “se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla<br />
carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota<br />
illustrativa”.<br />
In ultimo, qualora fosse utilizzato il bilancio d’esercizio quale Situazione patrimoniale, si è dell’avviso<br />
che nulla osti affinché l’informativa degli Amministratori riguardo le fattispecie ex artt. 2446 o 2482-<br />
bis, c.c., possa essere inserita in un apposito paragrafo della Relazione sulla gestione che accompagna<br />
ordinariamente il bilancio stesso; allo stesso modo, si è dell’avviso che, in presenza di bilancio redatto<br />
in forma abbreviata, l’informativa in oggetto possa essere inserita in un’apposita sezione della Nota<br />
integrativa. Infatti, stante l’assenza di prescrizioni normative cogenti riguardo la forma della relazione<br />
qui in commento, si ritiene che prevalga l’obiettivo sostanziale consistente nel raggiungere in modo<br />
efficace ed esauriente i Soci portando loro le informazioni utili per l’assunzione della decisione che a<br />
loro compete.<br />
16 Infatti, il testo novellato degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., dopo la Riforma societaria del 2004, prevede espressamente che<br />
“nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione”.<br />
17 V. Salafia, L’informazione ai soci per la riduzione del capitale conseguente a perdite, in Le Società n. 7/1996.<br />
18 Massima Notariato Triveneto n. H.G.26.<br />
95
5. Le osservazioni del collegio sindacale<br />
Viene richiesto al Collegio sindacale di esprimere le proprie osservazioni sulla relazione presentata<br />
dagli Amministratori all’assemblea dei Soci; anche tale documento contenente le “Osservazioni” del<br />
Collegio sindacale è soggetto all’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale negli otto giorni<br />
che precedono la data fissata per l’adunanza, come detto salvo che vi sia al riguardo una deroga<br />
statutaria ovvero la deroga sia fatta constare con il consenso unanime dei Soci.<br />
Seppure in assenza di una prescrizione normativa, in linea di principio, il Collegio sindacale dovrebbe<br />
predisporre un documento separato; tuttavia, quando la Situazione patrimoniale presentata dagli<br />
Amministratori è costituita dal bilancio d’esercizio, è ammesso che le Osservazioni del Collegio<br />
sindacale di cui agli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., trovino collocazione in un apposito capitolo della loro<br />
Relazione all’assemblea predisposta ai sensi dell’art. 2429, c.c.. 19<br />
In quanto organo di vigilanza di legittimità, il Collegio sindacale sarà tenuto a verificare il rispetto<br />
dell’iter procedurale, la formazione dei documenti predisposti dagli Amministratori, ivi inclusa la<br />
completezza informativa della loro Relazione avuto riguardo anche al grado di aggiornamento rispetto<br />
al caso concreto; il Collegio sindacale è quindi chiamato dal Legislatore ad esprimere una sorta di<br />
parere tecnico il cui oggetto è rappresentato dalla Relazione degli amministratori.<br />
Si tratta, nella sostanza, di una funzione volta alla tutela sia dei Soci, quale garanzia della completezza<br />
dell’informativa, ed anche dei terzi. Infatti, le Osservazioni del Collegio sindacale intendono<br />
rappresentare l’espressione di un’opinione qualificata dell’organo di vigilanza sulla gestione degli<br />
Amministratori, nel senso di costituire una valutazione obiettiva delle attività compiute dagli stessi<br />
Amministratori – senza però sconfinare in giudizi di merito che non competono alla funzione del<br />
Collegio sindacale – ed alle proposte dagli stessi avanzati.<br />
Potrebbe essere il caso che rispetto alle Osservazioni da proporre all’assemblea dei Soci, non si registri<br />
l’accordo unanime del Collegio sindacale 20 ; in questa ipotesi, si ritiene che sia mutuabile il<br />
comportamento previsto per il sindaco dissenziente nella Norma di comportamento n. 7.1 21 . Pertanto,<br />
egli potrà richiedere di fare annotare nel verbale della riunione dell’organo di vigilanza il proprio<br />
dissenso, come pure potrà domandare di esprimere le proprie valutazioni contrarie direttamente nel<br />
verbale dell’assemblea dei Soci. Il sindaco dissenziente, pur non avendo titolo di depositare una<br />
relazione autonoma e diversa da quella del Collegio, potrà però non sottoscrivere il documento,<br />
esattamente come è ammesso nel caso della Relazione all’assemblea dei Soci prevista dall’art. 2429,<br />
c.c..<br />
Invece, l’eventuale mancanza del documento del Collegio sindacale inficia la procedura così da<br />
determinare un vizio di incompletezza informativa che potrebbe anche causare l’eccezione di<br />
annullamento dell’eventuale deliberazione.<br />
Infine, può osservarsi che in questa fase il Legislatore non chiama in causa direttamente il soggetto<br />
incaricato della revisione legale dei conti della società; tuttavia, è evidente che ogni qualvolta<br />
l’assemblea convocata per deliberare in merito alle fattispecie di cui agli artt. 2446 o 2482-bis, c.c.,<br />
sarà la stessa avente all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio d’esercizio, il revisore<br />
19 In giurisprudenza, già Trib. Milano 19/5/1983.<br />
20 A. Frangini, op. cit.<br />
21 Norma di comportamento del Collegio sindacale del Cndcec n. 7.1.<br />
96
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.:<br />
adempimenti di amministratori e sindaci<br />
dovrà valutare gli effetti di questa situazione, soprattutto con riferimento alla sussistenza del<br />
presupposto di “continuità aziendale” 22 . Pertanto, seppure il revisore – diversamente dal Collegio<br />
sindacale - non sia di per sé tenuto ad esprimersi in alcun documento ad hoc, potrà però prendere<br />
posizione nella propria relazione contenente l’espressione del giudizio sul bilancio, eventualmente<br />
mediante l’inserimento di un paragrafo di “richiamo di informativa”.<br />
6. Le decisioni dei soci<br />
Ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., l’assemblea dei Soci deve assumere gli “opportuni<br />
provvedimenti”: quali sono quindi i provvedimenti nella disponibilità dei Soci?<br />
La riduzione immediata del capitale sociale<br />
E’ nella facoltà dell’assemblea dei Soci deliberare la riduzione immediata del capitale sociale a fronte<br />
della perdita accertata nel bilancio d’esercizio; ciò, anche senza attendere la produzione del risultato<br />
dell’esercizio successivo, quand’anche constino delle confortanti informazioni degli Amministratori circa<br />
la capacità di auto-recupero dell’impresa.<br />
Tuttavia, una riduzione di capitale decisa in presenza di una perdita di importo sì superiore ad un terzo<br />
del capitale, ma comunque tale da non ridurre lo stesso al di sotto del minimo di legge, si inserisce<br />
nell’ambito delle riduzioni volontarie del capitale dovendo quindi essere eseguita nel rigoroso rispetto<br />
dell’iter previsto dall’art. 2445, c.c..<br />
Infatti, l’operazione potrebbe avere degli effetti potenzialmente pregiudizievoli degli interessi dei terzi<br />
sostanziandosi in una restituzione dei conferimenti ai Soci, con la conseguenza di rendere cogente<br />
l’innesco dei meccanismi di tutela di cui all’art. 2445, c.c.. In dottrina 23 , é peraltro opinione prevalente,<br />
anche se non unanime, che qualora l’assemblea decidesse di procedere comunque al ripianamento<br />
delle perdite mediante la riduzione del capitale sociale, questa operazione dovrebbe coinvolgere<br />
l’intero ammontare delle perdite, e non solo una quota di esse sufficiente a portarle ad un importo<br />
residuo inferiore al limite del terzo.<br />
Il rinvio a nuovo della perdita<br />
Quando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale é realizzata per il primo esercizio, é consentito<br />
all’assemblea dei Soci assumere una decisione interlocutoria disponendo il rinvio a nuovo della perdita<br />
con l’effetto di posticipare l’assunzione di ogni decisione sino all’assemblea di approvazione del<br />
bilancio dell’esercizio successivo (cd. moratoria di un anno); il tutto, ovviamente, sempre che nel<br />
periodo di cd. moratoria non si verifichi un peggioramento della perdita cumulata tale da erodere il<br />
capitale sociale sino al di sotto del minimo di legge determinando così il ricorrere delle condizioni di cui<br />
agli artt. 2447 o 2482-ter, c.c., le quali renderebbero improcrastinabile una nuova chiamata dei Soci.<br />
Si tratta evidentemente di una decisione per i Soci del tutto discrezionale, la quale viene normalmente<br />
assunta quando, sulla base delle informazioni prodotte dagli Amministratori, vi sono ragionevoli e<br />
22 In particolare, Principio di revisione n. 570.<br />
23 Notariato, Commissione Studi: Documento del 11/12/2001 n. 3658.<br />
97
fondate attese circa la capacità dell’impresa di assorbire la perdita mediante la redditività propria della<br />
gestione dell’esercizio successivo.<br />
La copertura della perdita<br />
Rientra sempre nelle facoltà dell’assemblea dei Soci decidere la copertura immediata della perdita<br />
attraverso un intervento volto alla capitalizzazione della società; le forme attraverso le quali tale<br />
intervento può prendere sostanza sono tutte quelle che configurano un apporto al capitale, od un<br />
apporto “fuori capitale” 24 , dei Soci. In modo particolare:<br />
- L’esecuzione di versamenti soci in conto capitale (o versamenti a fondo perduto): trattasi di apporti<br />
del tutto spontanei ed unilaterali dei soci che rappresentano conferimenti ulteriori, sebbene atipici<br />
in quanto non imputati al capitale sociale, ma aventi natura di riserve di capitale e come tali facenti<br />
parte a pieno titolo del patrimonio netto della società, e quindi utilizzabili per la copertura delle<br />
perdite cumulate.<br />
- Remissione di debiti sociali (rinunce ai crediti dei soci): trattasi di operazioni che, ormai, sono a<br />
pieno titolo equiparate ai conferimenti in denaro e come tali non richiedono per la loro iscrizione al<br />
patrimonio netto della società di alcuna relazione giurata di stima 25 .<br />
- L’aumento del capitale sociale: una parte della dottrina ha per lungo tempo ritenuto che una simile<br />
operazione (l’aumento del capitale sociale in presenza di una perdita d’esercizio non<br />
preventivamente coperta) fosse un’operazione non legittima; è invece opinione condivisibile 26 che<br />
non vi siano cause ostative alla deliberazione di un aumento del capitale sociale quand’anche<br />
ricorresse la condizione di cui all’art. 2446, c.c.. Tale operazione, ad esempio, potrebbe essere<br />
assai proficua per l’impresa ogni qualvolta essa necessiti dell’afflusso di nuove risorse finanziarie<br />
provenienti da terzi interessati ad entrare in società.<br />
- La rivalutazione di beni dell’impresa: si tratta ovviamente di una soluzione applicabile solo<br />
nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l’iscrizione di riserve di rivalutazione, normalmente<br />
previste però solo da leggi speciali. Inoltre, la rivalutazione non può essere mai motivata dalla<br />
necessità di coprire la perdita, bensì deve avere alla base della sua esecuzione un legittimo<br />
fondamento civilistico.<br />
- La fusione della società: la fusione della società che presenta la perdita in un’altra società<br />
(incorporante o risultante dalla fusione) avente un patrimonio capiente, può costituire a pieno titolo<br />
un provvedimento adeguato per realizzare l’assorbimento patrimoniale della perdita stessa<br />
utilizzando all’uopo le riserve delle altre società coinvolte nella fusione stessa. 27<br />
Nell’ipotesi in cui i Soci si avvalgono della soluzione di moratoria annuale, qualora trascorso l’anno le<br />
perdite non risultino diminuite al di sotto del limite del terzo del capitale, la riduzione di quest’ultimo<br />
diviene obbligatoria per l’assemblea dei Soci; infatti, l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio<br />
dell’esercizio successivo a quello in cui è stato deciso il rinvio della perdita, è obbligatoriamente tenuta<br />
24 Per una trattazione completa: A. Corsini, I finanziamenti ed i versamenti dei soci, Euroconference Editore.<br />
25 Massima Notariato Triveneto n. I.A.4.<br />
26 Studio n. 14-2008/I del Consiglio Nazionale del Notariato.<br />
27 In senso favorevole, Trib. Milano 28/9/1995.<br />
98
Bilancio d’esercizio con perdita ex art. 2446 o 2482-bis, c.c.:<br />
adempimenti di amministratori e sindaci<br />
a disporre la riduzione del capitale, a meno che non si dia luogo alla copertura della perdita nelle<br />
forme sopra esposte, ovvero alla trasformazione della società in altra forma giuridica.<br />
In dottrina ed in giurisprudenza si è a lungo discusso circa quale assemblea – straordinaria od<br />
ordinaria – fosse competente a disporre la riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2446 o 2482-bis, co.<br />
2, c.c..<br />
La soluzione più condivisibile è quella che assegna detta competenza all’assemblea straordinaria dei<br />
Soci, configurandosi nella fattispecie una vicenda modificativa dello statuto societario che rende<br />
necessaria la formalizzazione del verbale di assemblea mediante intervento notarile 28 ; qualora la<br />
copertura della perdita venisse eseguita mediante l’apporto dei soci, senza quindi interferire sulla<br />
formazione del capitale sociale, è opinione prevalente e accreditata che non occorra alcun verbale di<br />
assemblea in forma straordinaria.<br />
Infine, va da sé che per le società già poste in liquidazione risulta assai più convincente la soluzione di<br />
ritenere congelata l’applicazione degli artt. 2446 e 2482-bis, c.c., potendosi quindi in tali fattispecie<br />
derogare alle esigenze di copertura delle perdite d’esercizio.<br />
28 A. Frangini, op. cit.<br />
99
GLI ASPETTI CRITICI NEL<strong>LA</strong> PROCEDURA DI RIDUZIONE<br />
DEL CAPITALE PER <strong>PERDITE</strong><br />
a cura di Flavia Silla<br />
1. Premessa<br />
Le disposizioni che regolano gli adempimenti degli organi sociali in caso di riduzione del capitale per<br />
perdite (articoli 2446 e 2447 per le S.p.a. e articoli 2482 bis e 2482 ter per le S.r.l.) presentano, anche<br />
dopo la riforma del 2003, aspetti non del tutto risolti. Data la delicatezza della situazione, che<br />
potrebbe produrre delle responsabilità principalmente in capo all’organo amministrativo e a quello di<br />
controllo, è necessario integrare le norme civilistiche con gli spunti che si possono ritrarre dalla<br />
dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.<br />
2. Il procedimento di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale<br />
Gli articoli 2447 c.c. per le società per azioni e 2482 ter c.c. per le società a responsabilità limitata<br />
regolano in modo pressoché uguale la procedura di legge nel caso in cui le perdite di oltre un terzo<br />
abbiano ridotto il capitale della società sotto il minimo legale di € 120.000 e di € 10.000. Nello<br />
specifico si prescrive che gli amministratori della s.r.l. o della s.p.a. (nel sistema tradizionale o<br />
monistico) ovvero il consiglio di gestione nel modello di amministrazione dualistico, devono convocare<br />
senza indugio l’assemblea dei soci perché proceda, alternativamente:<br />
a) a deliberare la riduzione del capitale sociale proporzionalmente alla perdita e contestualmente a<br />
deliberare l’aumento di capitale almeno sino al limite legale;<br />
b) a trasformare la società 29 .<br />
Qualora non si provveda nell’uno o nell’altro senso, l’art. 2484 c.c. contempla lo scioglimento della<br />
società con effetto dalla data di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese, della dichiarazione<br />
con cui gli amministratori accertano tale causa.<br />
Come evidenziato pacificamente dalla dottrina 30 , la riduzione del capitale sociale è una mera<br />
operazione nominale e contabile poiché non dà luogo ad alcun decremento patrimoniale limitandosi ad<br />
adeguare il capitale sociale ( quello, cioè, indicato nell’atto costitutivo) al minor valore del patrimonio<br />
effettivo conseguente alle perdite.<br />
Le due norme sopra indicate vanno comunque lette in correlazione, rispettivamente con gli artt. 2446<br />
c.c. per le s.p.a. e con l’art. 2482 bis c.c. per le s.r.l.: dunque, nelle ipotesi di riduzione del capitale al<br />
*Avvocato patrocinante in Cassazione e dottore commercialista<br />
29 In passato parte della dottrina ha sostenuto che la procedura prevista per la riduzione del capitale al di sotto del minimo<br />
legale per perdite eccedenti il terzo non potesse trovare applicazione nel caso in cui la perdita avesse azzerato il capitale.<br />
Secondo tale corrente di pensiero l’art. 2447 c.c. avrebbe disciplinato espressamente solo la riduzione del capitale e non la<br />
perdita totale del capitale; inoltre con la perdita dell’intero capitale sociale, il valore economico delle azioni sarebbe stato uguale<br />
a zero e dunque le azioni stesse non avrebbero potuto dar vita ad un’assemblea dei soci in grado di adottare qualsiasi altra<br />
delibera, compresa quella di aumento del capitale o di trasformazione della società.<br />
Attualmente è pressoché unanime la tesi per la quale ridurre il capitale sociale significa anche diminuirne l’importo fino a zero.<br />
In tal senso v. in giurisprudenza App. Roma, 21 gennaio 1999, Trib. Como 5 febbraio 1992, Trib. Milano 25 luglio 1988; Trib.<br />
Verona 27 settembre 1985, Cass. 28 giugno 1980, n. 4089<br />
30 Cfr. tra gli altri, F. Di Sabato, Manuale delle società, Torino 1995; G.F. Campobasso, Diritto delle società, Milano, 2000, S.<br />
D’Andrea, Manuale delle società, Milano 2005<br />
100
Gli aspetti critici nella procedura<br />
di riduzione del capitale per perdite<br />
di sotto del minimo legale, l’organo amministrativo ha l’obbligo di sottoporre all’assemblea una<br />
relazione sulla situazione patrimoniale della società 31 .<br />
Tale relazione e le osservazioni dell’organo di controllo ( collegio sindacale o comitato per il controllo<br />
sulla gestione nel modello monistico per la s.p.a) devono restare depositate in copia nella sede della<br />
società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea in modo che i soci possano prenderne<br />
visione. In sede di assemblea, l’organo amministrativo deve poi dare conto dei fatti di rilievo avvenuti<br />
dopo la redazione della relazione.<br />
Per la s.r.l. è possibile comunque che l’atto costitutivo, in caso di perdite superiori al terzo, contempli<br />
la possibilità di fornire notizie e informazioni ai soci secondo modalità diverse da quella ora indicata.<br />
3. I nodi e i dubbi interpretativi nella riduzione obbligatoria del capitale per<br />
perdite<br />
L’assetto normativo dell’operazione di riduzione del capitale sociale ha evidenziato nel tempo la<br />
presenza di non poche lacune originando un dibattito vivacissimo in dottrina e giurisprudenza.<br />
La situazione non è peraltro mutata con la riforma del 2003; ed infatti, in tema di riduzione del<br />
capitale per perdite oltre il terzo, il legislatore si è limitato semplicemente ad aggiornare la normativa,<br />
adeguandola, da un lato, ai nuovi modelli di governance della s.p.a. e introducendo, dall’altro, per la<br />
s.r.l., alcune norme che riproducono l’impianto previsto per le società per azioni.<br />
Di fatto, si è persa l’occasione per risolvere i tanti dubbi che l’operazione manifestava in precedenza e<br />
tuttora continua a presentare con il rischio conseguente di dar luogo ad omissioni e irregolarità nella<br />
concreta attuazione dell’operazione di riduzione.<br />
Stando così le cose, gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sviluppatisi in vigenza della<br />
normativa anteriore al 2004 restano di fondamentale importanza e ad essi ci si deve necessariamente<br />
riportare per l’esame di alcuni degli aspetti procedurali più spinosi dell’operazione di riduzione del<br />
capitale al di sotto del minimo legale.<br />
In particolare, uno dei punti nodali che va valutato per evitare l’insorgenza di irregolarità<br />
nell’operazione riguarda la relazione che l’organo amministrativo deve presentare ai soci ai sensi degli<br />
artt. 2446/2447 e 2482 bis/2482ter del codice civile.<br />
Si tratta, più precisamente di rispondere ai seguenti quesiti:<br />
a) per attuare correttamente la procedura di riduzione del capitale occorre redigere la situazione<br />
patrimoniale come un vero e proprio bilancio di esercizio?<br />
b) i criteri di redazione sono gli stessi dettati in tema di bilancio?<br />
c) la relazione sulla situazione patrimoniale deve essere accompagnata dal conto economico e anche<br />
da una nota integrativa?<br />
d) a quale data occorre riferire la situazione patrimoniale?<br />
e) la modalità di deposito della relazione della situazione patrimoniale prevista dalla legge è<br />
sostituibile da altra formalità per la società per azioni?<br />
31 Nobili - Spolidoro, La riduzione di capitale, in Trattato Colombo - Portale, 6, Torino, 1998, 376; Fimmanò, Il bilancio di<br />
riduzione, in Giur. comm., 1994, I, 1097. Tra gli artt. 2446 e 2447 ( e ora anche tra gli artt. 2482 bis e l’art. 2482 ter) vi è in<br />
particolare una rapporto di specialità perché le prescrizioni dell’art. 2447 ( e quelle dell’art. 2482 ter) sono volte a regolare una<br />
particolare ipotesi di perdita del capitale eccedente il terzo.<br />
101
4. La situazione patrimoniale presentata dall’organo amministrativo:<br />
caratteristiche e criteri di redazione<br />
Come si diceva, la questione relativa alla natura della situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e<br />
2482bis c.c. ha costituito oggetto di animata discussione tra gli addetti ai lavori e ha dato luogo nel<br />
tempo a due indirizzi di pensiero .<br />
Il primo, da sempre minoritario, ritiene in particolare che la relazione, pur da redigersi in modo<br />
dettagliato, non deve comunque raggiungere la analiticità tipica del bilancio di esercizio 32 . Si tende<br />
così a prevedere per la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile un minore<br />
rigore strutturale e ciò per due ordini di ragioni: a) il bilancio di esercizio è documento diverso poiché<br />
ha normale cadenza annuale rispetto alla situazione patrimoniale e b) l’assemblea dei soci in caso di<br />
riduzione del capitale sociale per perdite deve essere convocata “senza indugio”. Tale espressione e<br />
l’esigenza di celerità sottesa alla stessa impedirebbero la redazione di una relazione sulla situazione<br />
patrimoniale secondo le forme previste per il bilancio di esercizio che richiede per sua natura tempi<br />
sicuramente più ampi.<br />
Per la tesi dominante, invece, la situazione patrimoniale va redatta in base ai medesimi criteri<br />
contemplati dalla normativa per il bilancio di esercizio: per accertare infatti le perdite che hanno<br />
causato la riduzione del patrimonio della società occorre utilizzare le modalità del bilancio di esercizio,<br />
visto che la funzione del bilancio è proprio quella di individuare gli utili, ma in generale anche le<br />
perdite 33 .<br />
A ciò si aggiunga che non sarebbe chiaro il motivo per cui all’assemblea, in sede di delibera relativa ad<br />
un fatto di rilievo “non inferiore alla normale approvazione del bilancio”, debba invece essere<br />
presentato “un documento più sintetico del normale bilancio, sia pure con qualche temperamento” 34 .<br />
Sul punto non va infine dimenticata la posizione assunta dal principio contabile nazionale ( oggi<br />
qualificato come OIC 30) per la quale la situazione patrimoniale contemplata dagli artt. 2446 e 2447<br />
va redatta nel rispetto delle norme civilistiche che sovrintendono alla presentazione e alla valutazione<br />
nei bilanci di esercizio, interpretate e integrate dalle conclusione espresse nei principi contabili.<br />
Alla luce della dottrina e della giurisprudenza prevalenti si deve dunque concludere, stante il silenzio<br />
della legge, che la situazione patrimoniale da presentare ai soci in caso di riduzione del capitale per<br />
perdite ai sensi degli artt. 2447 e 2482 ter c.c. andrà predisposta ricorrendo ai criteri contemplati per<br />
la redazione del bilancio.<br />
Resta invece dibattuto l’altro aspetto e cioè se la situazione patrimoniale vada o meno accompagnata<br />
dal conto economico e dalla nota integrativa.<br />
Sull’argomento va ribadito che né il legislatore della riforma nè l’Organismo di contabilità sono<br />
intervenuti per dare una risposta chiara e definitiva. In assenza di specifica indicazione normativa,<br />
alcuni hanno dunque concluso per l’esclusione di tale obbligo 35 .<br />
32 V. in particolare Cass. 4 maggio 1994, n. 4326, Trib. Milano 25 luglio 1988; App. Napoli 29 gennaio 1988 nonché in dottrina<br />
Libonati, I bilanci straordinari, in Giur. Comm. 1982, I, 833<br />
33 Galgano, Diritto commerciale, Le società, Bologna 1990, pag 348; Portale, I bilanci straordinaria, in Il bilancio di esercizio,<br />
Milano 1978, pag. 320; Trib. Verona 14 marzo 1985; Trib. Napoli 29 ottobre 1996<br />
34 Sul punto v. S Perugino, La riduzione del capitale per perdite in Le Società n. 7/2006, pag. 844<br />
35 Tra gli altri, Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo delle società per azioni, Padova, 1977, pag. 279, Carbonetti,<br />
Riduzione del capitale per perdite: questioni ancora controverse in tema di situazione patrimoniale, in Riv. Dir. Comm. 1997, II,<br />
pag. 11<br />
102
Gli aspetti critici nella procedura<br />
di riduzione del capitale per perdite<br />
La tesi prevalente 36 ha ritenuto invece che sia necessario accompagnare la situazione patrimoniale<br />
anche dal conto economico, in quanto la situazione patrimoniale va redatta secondo i criteri del<br />
bilancio di esercizio. Anzi, si è affermato che il conto economico non sarebbe un optional, né un quid<br />
pluris facoltativo poiché solo l’informazione della dinamica dell’impresa permetterebbe di capire i<br />
motivi che hanno condotto alla modifica della situazione patrimoniale conseguente alla perdita parziale<br />
o totale del capitale 37 .<br />
Questo orientamento è stato adottato anche dal principio contabile nazionale n. 30 (oggi OIC 30);<br />
nello specifico il conto economico deve essere unito alla situazione patrimoniale per capire la causa e<br />
la natura della perdita dell’esercizio che ha determinato l’abbattimento del patrimonio della società.<br />
Controversa resta, invece, secondo il principio contabile l’allegazione della nota integrativa; in ogni<br />
caso si afferma che essa è utile perché consente una migliore comprensione della situazione<br />
patrimoniale.<br />
5. La situazione patrimoniale presentata dall’organo amministrativo:<br />
tempistica<br />
Circa i tempi riferiti alla situazione patrimoniale, dottrina e giurisprudenza si sono occupati, in<br />
particolare, dei seguenti aspetti:<br />
a) entro quanto tempo, una volta accertata la perdita di oltre un terzo del capitale e che determina<br />
la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, vada convocata l’assemblea dei soci (la<br />
legge fa riferimento alla sola espressione “senza indugio”);<br />
b) quale sia la data alla quale va rapportata la situazione patrimoniale oggetto della relazione<br />
dell’organo amministrativo;<br />
c) quali siano le conseguenze qualora non venga osservato il termine di otto giorni previsto per il<br />
deposito della relazione nella sede della società;<br />
d) se sia possibile prevedere modalità sostitutive al deposito della relazione sulla situazione<br />
patrimoniale.<br />
In merito alla prima domanda e alla interpretazione fornita ai termini “senza indugio” riportati negli<br />
articoli 2446 e 2482bis del codice civile, è opportuno segnalare che tale espressione è stata intesa da<br />
dottrina e giurisprudenza con una certa elasticità. In altre parole, l’urgenza è stata nel tempo<br />
considerata in modo ragionevole perché occorrerà pur sempre un determinato periodo per redigere la<br />
situazione patrimoniale, una volta che l’organo amministrativo ha accertato l’ammontare delle perdite<br />
e l’effetto determinato dalle stesse sul patrimonio della società.<br />
Non esiste dunque una scadenza specifica o un lasso di tempo espresso in giorni predeterminato: la<br />
locuzione “senza indugio” va riferita infatti alla situazione concreta e alla complessità del fenomeno in<br />
36 Fimmanò, Riduzione del capitale per perdite e situazione patrimoniale aggiornata, in Dir. Fall. 1993, II, pag. 240, Portale, i<br />
Bilanci straordinari, in Il bilancio di esercizio, Milano 1978, pag. 320, Simonetto, i bilanci, pag. 440, Di sabato, manuale delle<br />
società, Torino 1990, pag. 632; Campobasso, Diritto delle società, Milano 2000, pag. 445; Salaria, Riduzione del capitale sociale.<br />
Contenuto della situazione patrimoniale, in le Società n. 2 1986, pag. 163; Trib. Napoli 13 aprile 1994, Cass. 7 marzo 1992, n.<br />
2764; Trib. Napoli 20 maggio 1986<br />
37 Cfr. in tal senso A. Fabrizio, nella nota a commento di Cass 4 maggio 1994, n. 4326, in Le Società, XXXX<br />
103
quanto “potrebbe anche succedere che dopo magari pochi mesi la stessa società registri un utile che<br />
copre la perdita facendo rientrare lo stato di emergenza” 38<br />
A proposito del secondo profilo, e cioè a quale data vada riferita la situazione patrimoniale rispetto al<br />
momento della delibera di riduzione del capitale, gli interpreti hanno raggiunto conclusioni non<br />
univoche. Come afferma giustamente Marco Terenghi, nel commento al decreto del tribunale di Milano<br />
29 agosto 1996 39 , “E’ intuitivo, infatti, che tra i due eventi non debba intercorrere un lasso di tempo<br />
eccessivo(…), in quanto il legislatore giudica prioritario l’interesse dei terzi a veder tempestivamente<br />
ridotto il capitale sociale ogniqualvolta si verifichi una causa di riduzione obbligatoria”. E ancora<br />
l’Autore “nel silenzio della legge in ordine alla sua quantificazione, tuttavia, la quotidiana prassi<br />
societaria e giudiziaria ha inevitabilmente finito per adottare soluzioni tra loro spesso diversificate,<br />
certamente inadatte a garantire all’operatore del diritto quel margine di sicurezza che sarebbe<br />
legittimo attendersi in situazioni di questo tipo. Si è pertanto assistito alla formazione di orientamenti<br />
giurisprudenziali contrassegnati da un ampio margine di discrezionalità, e conseguentemente<br />
caratterizzati da un diverso rigore in ordine al requisito dell’anteriorità, spesso connesso alla situazione<br />
contingente ed alla organizzazione del singolo ufficio giudiziario”.<br />
Sul punto si è in particolare ritenuto che l’intervallo temporale non possa essere stabilito a priori per<br />
tutte le ipotesi e che risulta preferibile esaminare la singola situazione; in alcune circostanze anche la<br />
situazione patrimoniale risalente a poche settimane antecedenti l’assemblea potrebbe infatti<br />
presentarsi obsoleta, se nel frattempo si sono verificati fatti che hanno mutato lo stato della cose in<br />
essa rappresentato.<br />
In via generale, i vari indirizzi si riportano ad un range che oscilla dai 60 giorni ad un massimo di<br />
quattro mesi.<br />
In altre parole, secondo alcuni la situazione patrimoniale non potrebbe risalire di oltre 60 giorni 40<br />
rispetto alla data di convocazione dell’assemblea e ciò per la necessità di tutelare i soci e i terzi<br />
rispetto a spregiudicate operazioni dell’organo amministrativo che potrebbero essere compiute nel un<br />
momento in cui la società manca in parte o in tutto del suo capitale sociale. 41<br />
Per altri, invece, la motivazione indicata non assumerebbe alcuna rilevanza poiché i provvedimenti<br />
assunti dall’assemblea in nessun caso potrebbero limitare i poteri di gestione degli amministratori né<br />
impedire loro il compimento di atti pregiudizievoli 42 .<br />
In mancanza di un riferimento normativo obbligato, la maggioranza degli autori e della giurisprudenza<br />
sembra peraltro propendere per una situazione patrimoniale che risalga a oltre 60 giorni e al massimo<br />
ai quattro mesi precedenti.<br />
L’anteriorità massima a quattro mesi (oggi 120 giorni) troverebbe il proprio fondamento nell’ultimo comma<br />
dell’art. 2364 del codice civile, che per alcuni costituisce il riferimento normativo cui appigliarsi in mancanza<br />
38 S. Perugino, op. cit. pag. 844<br />
39 In Le Società, n. 2/97 pag. 187<br />
40 E’ la tesi portata avanti dal Tribunale di Milano ( v. Massime del tribunale di Milano in tema di omologazione, in Riv. Soc.<br />
1982, pag. 1029, Trib. Milano 18 gennaio 1985, Trib. Milano 10 agosto 1984. Si ricorda comunque che i giudici meneghini<br />
hanno ritenuto comunque aggiornata una relazione sulla situazione patrimoniale di una società risalente a quattro mesi prima<br />
della delibera di riduzione del capitale per perdite ( e nel caso di specie coincidente con il bilancio di esercizio) poiché nel corso<br />
dell’assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva precisato che a far tempo da quelle data non si erano<br />
verificati eventi tali da rendere necessarie ulteriori riduzioni del capitale ( App. Milano, decreto 29 agosto 1996)<br />
41 V. in tal senso Trib. Grosseto, sez. pen. 20 dicembre 1999<br />
42 S. Perugino, op. cit., pag. 844<br />
104
Gli aspetti critici nella procedura<br />
di riduzione del capitale per perdite<br />
di una specifica data nell’ambito dell’art. 2446 del codice civile. 43 Dunque deducono che la situazione<br />
patrimoniale deve ritenersi aggiornata quando risale a non più di quattro mesi rispetto alla data della<br />
delibera di riduzione del capitale. Precisano infine che la situazione patrimoniale potrebbe venire a<br />
coincidere anche con il bilancio di esercizio portato all’approvazione dei soci 44 .<br />
Altri ancora giungono alla stessa conclusione, ma fanno leva sull’applicazione analogica dell’art. 2501<br />
quater c.c. che prevede la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla<br />
fusione con l’osservanza delle norme sul bilancio e con data non anteriore di oltre quattro mesi (oggi<br />
120 giorni) rispetto al giorno della delibera assembleare. 45<br />
Con riferimento infine al terzo quesito (quali siano le conseguenze nel caso non vengano rispettati gli<br />
otto giorni per il deposito della relazione con la situazione patrimoniale presso la sede della società”) è<br />
attualmente prevalente la tesi che afferma l’annullabilità della delibera assembleare di azzeramento e<br />
di ricostituzione del capitale. La mancata osservanza del termine di deposito infatti compromette<br />
l’informazione dei soci essenziale in una fattispecie del genere. 46<br />
Il termine in parola deve essere poi calcolato a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno e senza<br />
computare il giorno di inizio. 47<br />
Si segnala infine che con decreto del tribunale di Cosenza dell’8 febbraio 1994 è stato escluso che la lettura<br />
della situazione patrimoniale in sede assembleare possa sostituire la procedura prevista dall’art. 2446 c.c.,<br />
vale a dire il preventivo deposito della relazione stessa per otto giorni nella sede della società.<br />
43 Cfr., tra gli altri, Trib. Udine, decreto 19 aprile 2000<br />
44 Trib. Cosenza, decreto 8 febbraio 1994. E’ da segnalare ulteriormente che chi si basa sull’art. 2364 c.c. ritiene aggiornata<br />
anche quella situazione patrimoniale risalente a sei mesi prima ( secondo la vecchia formula legislativa), quando particolari<br />
circostanze lo richiedano. Sul punto cfr. Marchetti, La data di riferimento della situazione patrimoniale nella riduzione del<br />
capitale per perdite, in Riv. Soc. 1982, pag. 784<br />
45 Cfr. Trib. Napoli decreto 2 luglio 1996; Trib. Napoli decreto 1 ottobre 1988<br />
46 V. Cass. 5 maggio 1995, n. 4923<br />
47 App. Milano, 14 giugno 1991 secondo cui nell’applicazione dell’art. 2446 c.c. occorre riferirsi a quanto stabilito dall’art. 2963,<br />
comma 2, c.c. e dall’art. 155, comma 1, c.p.c.<br />
105
<strong>LA</strong> RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER <strong>PERDITE</strong> NELLE<br />
SOCIETÀ PER AZIONI EX ARTT. 2446 E 2447 C.C.<br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
1. La riduzione del capitale sociale per perdite: la procedura di cui agli<br />
artt.2446 e 2447, c.c.<br />
L’art. 2446, c.c., descrive con puntualità il procedimento che gli amministratori devono osservare<br />
all’atto del verificarsi di una riduzione del capitale sociale a causa di perdite di gestione in misura<br />
superiore ad un terzo del suo valore nominale. Per evidenti ragioni logiche e sistematiche, seppure il<br />
successivo art. 2447, c.c., che disciplina il caso della riduzione del capitale sociale per perdite in<br />
misura superiore ad un terzo del suo valore nominale e tale da portare lo stesso capitale al di sotto del<br />
minimo di legge, non contiene né un’esplicita descrizione della procedura e né un espresso rinvio al<br />
precedente art. 2446, la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse in senso unanime nel ritenere<br />
applicabile lo stesso procedimento 48 anche in questa più critica fattispecie. Ovviamente, le decisioni<br />
che l’assemblea potrà assumere saranno differenti nelle due ipotesi, stanti le esigenze diverse che<br />
discendono da una perdita parziale del capitale sociale, nel caso dell’art. 2446, c.c., ovvero integrale<br />
(o comunque lesiva dell’ammontare minimo di legge), nel caso dell’art. 2447, c.c..<br />
Sul fronte della procedura, pertanto, non vi è dubbio che il Collegio sindacale quale organo di vigilanza<br />
di legalità, dovrà necessariamente assicurarsi che al ricorrere delle fattispecie previste dalle norme<br />
succitate gli amministratori avviino l’iter procedurale di legge e, in caso di omissione dell’organo<br />
amministrativo, il Collegio sindacale dovrà supplire mediante la convocazione “senza indugio”<br />
dell’assemblea dei soci. 49 La procedura di legge prevista al ricorrere delle fattispecie in discussione può<br />
quindi essere essenzialmente sintetizzata nei seguenti punti e passaggi chiave:<br />
√ Convocazione dell’assemblea degli azionisti;<br />
√ Predisposizione da parte degli amministratori di una relazione sulla situazione patrimoniale della<br />
società e di un documento contabile (la situazione patrimoniale) adeguatamente preparato ai fini<br />
della quantificazione della perdita di gestione;<br />
√ Predisposizione del documento contenente le osservazioni del Collegio sindacale sulla relazione<br />
degli amministratori;<br />
√ Preventivo deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori corredata delle<br />
osservazioni del Collegio sindacale;<br />
√ Deliberazione assembleare che, al ricorrere della perdita integrale del capitale sociale, può<br />
prevedere l’azzeramento del capitale sociale con conseguente ricostituzione mediante offerta in<br />
sottoscrizione agli azionisti nel rispetto del rispettivo diritto di opzione.<br />
L’organo di vigilanza dovrà pertanto monitorare e, se del caso, intervenire, su ciascuna delle fasi su<br />
elencate, essendo peraltro direttamente chiamato ad esprimersi – mediante osservazioni sulla<br />
relazione degli amministratori - ai fini dell’informativa da portare ai soci per indirizzare correttamente<br />
le loro deliberazioni.<br />
48 In questo senso, a titolo esemplificativo: V. Salafia, “L’informazione ai soci per la riduzione del capitale conseguente a<br />
perdite”, Le Società, n. 7/1996; Trib. Napoli, sent. 20 maggio 1986.<br />
49 Circa la nozione di “senza indugio” ed altri aspetti strettamente procedimentali, si fa rinvio all’articolo pubblicato in questa<br />
rivista n. 12/2005, F. Landuzzi, “La riduzione del capitale sociale per perdite nelle società a responsabilità limitata: effetti e<br />
responsabilità degli organi sociali”.<br />
106
La riduzione del capitale sociale per perdite<br />
nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.<br />
Infine, va sottolineato come alla luce dell’ormai consolidato orientamento dottrinario e<br />
giurisprudenziale, la procedura sopra descritta può essere evitata quando gli azionisti provvedano<br />
spontaneamente, anche nelle more della convocanda assemblea, all’esecuzione di un versamento in<br />
conto capitale a copertura delle perdite, la cui misura sia tale da coprire la perdita e ricostituire in<br />
questo modo il capitale sociale in misura almeno pari al minimo di legge.<br />
2. La tutela dei terzi e dei soci nella procedura ex artt. 2446 e 2447, c.c.<br />
Nella sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2007 n. 8221 viene affermato che l’operazione<br />
attuata con le delibere assunte ai sensi degli artt. 2446 e 2447, c.c., è volta ad assicurare il rispetto<br />
del principio della corrispondenza fra il capitale “nominale” ed il capitale “reale” della società, così da<br />
ricondurre il primo alla misura del secondo, esercitando pertanto una duplice influenza: da una parte,<br />
direttamente nella sfera soggettiva dei soci e, dall’altra parte, sulla funzione di garanzia dei creditori<br />
sociali rappresentata dalla conservazione dell’integrità del capitale sociale nel tempo. 50<br />
Al fine di assicurare questa duplice esigenza di tutela, dei soci e dei terzi, una particolare criticità viene<br />
assunta rispettivamente da: le modalità con cui il capitale sociale viene ricostituito; le modalità di<br />
costruzione della situazione patrimoniale da cui emerge la perdita del capitale ed il suo livello di<br />
analiticità informativa; il grado di aggiornamento della situazione patrimoniale rispetto alla data<br />
dell’assemblea chiamata ad assumere le decisioni.<br />
Con riguardo sia alle tecniche di computo della perdita del capitale, e sia a quelle di copertura delle<br />
perdite di gestione, propedeutiche entrambe alla successiva ricostituzione del capitale sociale, vale il<br />
principio giurisprudenziale condiviso dalla dottrina secondo il quale le disponibilità della società devono<br />
essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe<br />
deliberarne la distribuzione ai soci. 51 Tale principio è infatti volto alla tutela dei terzi ed assicura che le<br />
componenti del patrimonio netto siano utilizzate in un ordine tale da assicurare che i soci facciano<br />
gravare le perdite partendo dagli strati del netto meno vincolati, via via procedendo, in caso di<br />
incapienza di tali poste, con l’utilizzo di quelle che invece sono gravate da vincoli crescenti.<br />
Come osserva giustamente la Cassazione, poiché le riserve costituiscono un presidio del capitale<br />
sociale, solo nella misura in cui dopo l’utilizzo di tutte le riserve residuino perdite tali da determinare il<br />
ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 2446 o 2447, c.c., può correttamente parlarsi di “perdita del<br />
capitale”; è solo in questa condizione che si realizzano i presupposti per l’avvio dell’iter procedurale di<br />
cui alla normativa in oggetto. La Cassazione attribuisce a questo principio una rilevanza assai<br />
accentuata, in quanto ravvisa in questa regola una funzione strumentale alla tutela non solo degli<br />
interessi dei soci, bensì anche dei terzi; la sua violazione, pertanto, sarebbe tale da comportare anche<br />
la nullità della delibera di riduzione del capitale sociale.<br />
50 In questo senso: D. Santosuosso, “Un altro passo avanti per la tutela dei terzi”, Il Sole 24 Ore 7 maggio 2007.<br />
51 Cassazione n. 12347 del 1999; Cassazione n. 23269 del 2005.<br />
107
3. La situazione patrimoniale<br />
All’assemblea dei soci convocata per l’assunzione delle decisioni di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c.,<br />
devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo<br />
amministrativo e le osservazioni del Collegio sindacale.<br />
In merito alle modalità tecniche con cui deve essere costruita la situazione patrimoniale, nel<br />
Documento OIC 30 la Professione ha chiarito che essa deve essere formata dallo stato patrimoniale e<br />
dal conto economico; viene così confermato l’orientamento che già aveva trovato seguito<br />
giurisprudenziale 52 secondo cui tale documento deve essere redatto “con criteri sostanzialmente uguali<br />
a quelli prescritti per il bilancio d’esercizio”, dovendosi tuttavia necessariamente applicare criteri e<br />
tecniche tipiche dei bilanci infrannuali, quando la data di riferimento é diversa da quella di chiusura<br />
dell’esercizio; ciò in quanto il documento che viene sottoposto all’assemblea deve esporre “la<br />
situazione patrimoniale della società con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione di cui agli artt.<br />
2423 e ss., c.c.” 53 .<br />
Nel Documento OIC 30, viene evidenziato che particolare attenzione dovrà essere posta sulla<br />
prospettiva di “continuità aziendale” dell’impresa sociale, anche in considerazione dei significativi<br />
riflessi che un eventuale giudizio di mancanza di going concern potrà produrre sui criteri di valutazione<br />
utilizzati ai fini della predisposizione della stessa situazione patrimoniale, passando da criteri di<br />
funzionamento a criteri di realizzo.<br />
E’ controverso se il documento debba includere anche la Nota integrativa; tuttavia, secondo il<br />
Documento OIC 30, la sua redazione o comunque l’inclusione nel documento delle informazioni<br />
tipicamente richieste dall’art. 2427, c.c., appare certamente utile al fine di una migliore comprensione<br />
della situazione patrimoniale della società. Considerata la duplice valenza informativa di tale<br />
documento, interna ed esterna alla società, e la necessità che siano assicurati i postulati di chiarezza e<br />
di precisione dell’informativa, è opinione dottrinaria prevalente, anche con un significativo avallo<br />
giurisprudenziale, che detta situazione patrimoniale debba più correttamente comprendere la Nota<br />
integrativa – o comunque un documento equipollente - seppure vi sia senza dubbio una maggiore<br />
tolleranza circa una diversa e meno accentuata analiticità dei dati e delle descrizioni contabili. 54<br />
Nel riferirsi ad una “relazione” sulla situazione patrimoniale, la norma chiama l’organo amministrativo<br />
ad esporre con sufficiente precisione e analiticità le cause che hanno determinato la perdita, la sua<br />
origine quantitativa (operativa, straordinaria, finanziaria, ecc.) nonché ad illustrare le previsioni circa il<br />
risultato economico dell’esercizio in corso e di quelli successivi, al fine di fornire all’assemblea un<br />
quadro informativo completo sulla base del quale assumere poi le necessarie deliberazioni.<br />
Ciò detto in merito alle modalità di redazione della situazione patrimoniale, un secondo aspetto assai<br />
rilevante attiene al grado di aggiornamento che deve caratterizzare detto documento.<br />
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8221/2007 sottolinea l’esigenza che l’assemblea dei soci sia<br />
“dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società”; a<br />
tale fine, la situazione patrimoniale presentata dagli amministratori alla stessa assemblea deve essere<br />
52 Si veda: Cassazione n. 5740 del 23/3/2004 secondo cui tale documento è da considerare “alla stregua di un vero e proprio<br />
bilancio straordinario” redatto secondo “i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio”.<br />
53 In dottrina: L. Ntuk, commento a Cassaz. n. 5740/2004, in Le Società n. 12/2004.<br />
54 Si veda: A. Giletta, “Questioni a margine dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.”, in Le Società, n. 4/2003. In<br />
giurisprudenza: Trib. Napoli 5/5/2004; Trib. Roma 17/2/2000; Trib. Bologna 4/5/1998.<br />
108
La riduzione del capitale sociale per perdite<br />
nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.<br />
“il più possibile aggiornata”. In considerazione della mancanza della fissazione di un termine esplicito<br />
da parte del Legislatore, a parere della Cassazione, “il grado di aggiornamento va valutato, alla luce di<br />
detta ratio, in relazione a ciascun caso concreto in virtù di un apprezzamento riservato al giudice di<br />
merito”. La stessa Cassazione riconosce come la situazione patrimoniale possa essere anche sostituita<br />
dall’ultimo bilancio d’esercizio “purché questo sia riferibile ad una data recente nel senso sopra<br />
indicato rispetto a quella dell’assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti<br />
significativi”.<br />
Nel trattare del grado di aggiornamento della situazione patrimoniale preparata ai sensi degli artt.<br />
2446 e 2447, c.c., occorre in primo luogo osservare che il Legislatore della Riforma del 2004 non ha<br />
sostanzialmente innovato la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c., se non nella parte dove ha<br />
previsto che “nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la<br />
redazione della relazione”. Tale locuzione, seppure nulla ha aggiunto in merito alla datazione della<br />
situazione patrimoniale, ha senza dubbio evidenziato l’attenzione che la normativa rivolge alla<br />
necessaria attualità dell’informativa che gli amministratori sono tenuti a riportare all’assemblea. Il<br />
Notariato del Triveneto 55 ha al riguardo precisato che deve trattarsi di fatti che incidono sulle<br />
prospettive future della società e sulla previsione di andamento della stessa, oppure di eventi<br />
sopravvenuti che incidono sull’entità della perdita, aumentandola o diminuendola.<br />
In merito alla individuazione di una data limite della situazione patrimoniale, all’approccio per così dire<br />
“casistico” che sembra essere stato privilegiato dalla recente pronuncia della Cassazione, si<br />
accompagnano precedenti autorevoli prese di posizione della dottrina e della giurisprudenza. Una<br />
soluzione assai condivisa ha individuato nel termine di 4 mesi il lasso di tempo massimo che può<br />
intercorrere fra la data di riferimento della situazione patrimoniale e quella della deliberazione<br />
assembleare; tale affermazione è stata peraltro ulteriormente precisata nel senso di ammettere che la<br />
situazione patrimoniale possa essere riferita anche ad una data antecedente di oltre quattro mesi, a<br />
condizione che nel successivo intervallo temporale non si siano manifestati eventi che abbiano inciso<br />
in modo significativo sui valori esposti nella situazione patrimoniale, così che la perdita indicata sia<br />
ancora reale. Sarà in questo caso richiesto all’organo amministrativo di produrre un’attestazione<br />
all’assemblea contenente le affermazioni suesposte, ossia l’assenza di fatti e/o eventi successivi che<br />
possano significativamente influire sui valori espressi nella situazione patrimoniale presentata. Questa<br />
soluzione ha ricevuto anche l’avallo del Notariato del Triveneto 56 secondo cui ai fini della procedura ex<br />
artt. 2446 e 2447, c.c., può essere utilizzato anche il bilancio d’esercizio annuale, quando l’assemblea<br />
chiamata ad assumere le necessarie decisioni sia la medesima convocata per l’approvazione del<br />
bilancio oppure si tratti di un’adunanza a questa immediatamente successiva, con l’accortezza sopra<br />
esposta in merito al supplemento di informativa e di aggiornamento che deve essere prodotto da<br />
parte degli amministratori, quando fra la data di chiusura dell’esercizio e quella dell’assemblea siano<br />
decorsi più di 120 giorni; qualora siano trascorsi oltre 180 giorni, invece, il bilancio d’esercizio non può<br />
più trovare applicazione e dovrà pertanto essere predisposta un’apposita situazione patrimoniale che<br />
abbia come riferimento una data più recente.<br />
55 Massima pubbl. 9/04.<br />
56 Massima pubbl. 9/04.<br />
109
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, si è dell’avviso che non vi siano comunque,<br />
almeno in senso assoluto, motivi che possano ostare ad assumere ancora i riferimenti temporali<br />
sviluppati nella prassi professionale e di cui si è dato conto pocanzi. Tuttavia, l’utilizzabilità di dati<br />
contabili datati (a 120 giorni, od anche oltre, come si è detto) dovrà essere valutata con maggiore<br />
attenzione avendo riguardo soprattutto alla capacità di tali valori di rappresentare comunque, alla data<br />
dell’assemblea, la situazione reale – ossia, concreta ed aggiornata quantitativamente – della società.<br />
In questo senso, si ritiene che anche nell’ottica della funzione di vigilanza di legittimità svolta dal<br />
Collegio sindacale venga ad assumere una maggiore rilevanza la necessità che gli amministratori<br />
accompagnino le situazioni patrimoniali più datate con loro attestazioni circa l’assenza di eventi o fatti<br />
di gestione successivi che possano alterare in modo significativo l’entità della perdita stessa, oppure la<br />
capacità informativa della situazione patrimoniale così come sottoposta all’assemblea (di qui,<br />
un’accentuata enfasi sulla funzione della “relazione” degli amministratori).<br />
4. Le osservazioni del collegio sindacale<br />
L’art. 2446, c.c., prescrive che il Collegio sindacale deve esprimere le proprie osservazioni sulla<br />
relazione sulla situazione patrimoniale presentata dagli amministratori all’assemblea; osservazioni che<br />
dovranno essere depositate presso la sede sociale negli otto giorni che precedono la data fissata per<br />
l’adunanza. Dal punto di vista operativo, in linea di principio, il Collegio sindacale dovrebbe predisporre<br />
un documento separato; tuttavia, quando la situazione patrimoniale è surrogata dal bilancio<br />
d’esercizio, è ammesso che le osservazioni del Collegio sindacale di cui agli artt. 2446 e 2447, c.c.,<br />
trovino spazio in un apposito capitolo della Relazione all’assemblea predisposta ai sensi dell’art. 2429,<br />
c.c.. 57<br />
In quanto organo di vigilanza di legittimità, oltre ad un’attenzione particolare all’iter procedurale, alla<br />
corretta formazione dei documenti predisposti dagli amministratori ed alla datazione della situazione<br />
patrimoniale, il Collegio sindacale è chiamato ad esprimere un proprio parere tecnico il cui oggetto è<br />
rappresentato dalla relazione sulla situazione patrimoniale predisposta dagli amministratori; ancora<br />
una volta, si sottolinea la duplice funzione informativa: da una parte, rivolta ai soci per la<br />
rappresentazione completa ai fini dell’assunzione delle necessarie decisioni e, dall’altra parte, rivolta ai<br />
terzi. Le osservazioni del Collegio sindacale sono richieste dalla legge in quanto rappresentano<br />
l’opinione qualificata dell’organo di vigilanza legale sulla gestione degli amministratori, potendo quindi<br />
rappresentare anche una critica obiettiva alle attività svolte dagli amministratori stessi – seppure<br />
senza sconfinare in giudizi di merito che non competono alla funzione del Collegio sindacale – od alle<br />
proposte dagli stessi avanzati.<br />
L’eventuale mancanza del documento del Collegio sindacale inficia la procedura determinando un vizio<br />
di incompletezza informativa che potrebbe essere tale da rendere nulla l’eventuale deliberazione,<br />
anche alla luce del rigoroso principio che ha trovato affermazione nella più volte citata sentenza della<br />
Cassazione n. 8221/2007, e che pone al centro la tutela dell’interesse dei soci e dei terzi alla<br />
conoscenza puntuale e reale della situazione patrimoniale della società.<br />
57 In giurisprudenza, già Trib. Milano 19/5/1983.<br />
110
La riduzione del capitale sociale per perdite<br />
nelle società per azioni ex artt. 2446 e 2447 c.c.<br />
Proprio alla luce di questa recente giurisprudenza e di quanto si è detto in precedenza in merito al<br />
grado di aggiornamento della situazione patrimoniale, si è dell’opinione che il Collegio sindacale potrà<br />
esporre nelle proprie osservazioni una valutazione circa l’idoneità della situazione patrimoniale a<br />
rappresentare la reale condizione della società; a tale scopo, il Collegio dovrà domandare agli<br />
amministratori che l’uso di situazioni patrimoniali datate – come nella consuetudine avviene con i<br />
bilanci d’esercizio – trovi un’adeguata copertura attraverso il documento informativo supplementare di<br />
cui si è detto, attestante la conservata attualità, anche alla data dell’assemblea, dei dati contabili in<br />
essa contenuti. Tale informativa potrà trovare collocazione nella relazione degli amministratori ex artt.<br />
2446 e 2447, c.c., così come, in caso di bilancio d’esercizio, in un apposito paragrafo inserito nella<br />
Relazione sulla gestione.<br />
111
ORIENTAMENTI DEL NOTARIATO SUL<strong>LA</strong> RIDUZIONE DEL<br />
CAPITALE SOCIALE PER <strong>PERDITE</strong><br />
a cura di Fabio Landuzzi<br />
Il Notariato del Triveneto è intervenuto anche su alcuni aspetti procedurali dell’operazione di riduzione<br />
del capitale sociale eroso da perdite d’esercizio, situazione i cui riferimenti normativi sono contenuti<br />
negli artt. 2446 e 2447, c.c., per le Società per Azioni, e negli artt. 2482-bis e 2482-ter, c.c., per le<br />
Società a Responsabilità Limitata. Di seguito, si espone un breve commento delle Massime emanate<br />
sul tema in oggetto.<br />
1. La Relazione degli Amministratori sulle perdite ex artt. 2446 e 2447, c.c.<br />
(Massime H.G.26 e I.G.38)<br />
Nella Massima H.G.26 del 2008 il Notariato del Triveneto affronta il tema della Relazione sulla<br />
situazione patrimoniale alla cui predisposizione sono tenuti gli amministratori della società, ai sensi del<br />
co. 1 dell’art. 2446, c.c., al verificarsi di una perdita che diminuisce il capitale di oltre un terzo. Il<br />
Notariato, avallando la tesi che era peraltro già sostenuta dalla dottrina prevalente, chiarisce una volta<br />
per tutte che benché questo obbligo incombente sugli amministratori non sia richiamato nella<br />
fattispecie ben più grave dell’art. 2447, c.c. (in cui la perdita, oltre ad essere di importo superiore ad<br />
un terzo del capitale, lo riduce anche al di sotto del minimo legale), esso debba intendersi<br />
assolutamente applicabile anche in questa situazione; così, anche nell’ipotesi di cui all’art. 2447, c.c.,<br />
gli amministratori saranno tenuti a sottoporre all’assemblea dei soci una Relazione sulla situazione<br />
patrimoniale della Società. Si rammenta nell’occasione che, in altra Massima del 2004 58 , a proposito di<br />
società a responsabilità limitata, il Notariato del Triveneto aveva chiarito che è ammesso derogare<br />
nello statuto societario alla previsione del termine di otto giorni anteriori alla data dell’assemblea per il<br />
deposito della Relazione nella sede sociale, sino anche a consentire che lo statuto possa esentare gli<br />
amministratori dal depositare la Relazione stessa; tuttavia, anche in quella sede, il Notariato aveva<br />
osservato come l’autonomia statutaria non possa comunque mai spingersi sino a sollevare gli<br />
amministratori dall’obbligo di presentare all’assemblea la documentazione (Situazione patrimoniale e<br />
Relazione), potendosi infatti ammettere una deroga sul termine e sul deposito preventivo dei<br />
documenti, mentre non essendo ammissibile l’esclusione in toto dalla presentazione in assemblea dei<br />
documenti.<br />
A questo proposito, la Massima n. I.G.38 ritorna sull’argomento precisando che il deposito preventivo<br />
dei documenti, e delle osservazioni del Collegio sindacale, rappresenta una disposizione prevista a<br />
tutela esclusiva dei soci; di conseguenza, quando consti una deroga statutaria all’obbligo del<br />
preventivo deposito dei documenti, benché gli stessi siano stati poi regolarmente presentati<br />
all’assemblea, si può ovviare alla loro allegazione al verbale dell’assemblea dei soci.<br />
La Massima H.G.26 affronta poi un ulteriore tema di rilevante interesse pratico in quanto tratta della<br />
modalità di formazione della Situazione patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. Ci si<br />
domanda infatti se tale Situazione dei conti debba essere composta da uno stato patrimoniale, da un<br />
conto economico e da una nota illustrativa. Ebbene, secondo l’autorevole opinione del Notariato, nel<br />
silenzio della legge, sarebbe preferibile adottare una soluzione ispirata al “principio sostanziale” in<br />
58 Massima n. I.G.7.<br />
112
Orientamenti del notariato sulla riduzione<br />
del capitale sociale per perdite<br />
virtù del quale la documentazione sottoposta all’assemblea dei soci dovrebbe essere tale da garantire<br />
una “sufficiente informazione dei soci”. Di conseguenza, secondo l’opinione del Notariato, dovrebbe<br />
essere data massima priorità al richiamo normativo della tempestività della convocazione<br />
dell’assemblea rispetto all’istante in cui la perdita è emersa (il pensiero va alla locuzione “senza<br />
indugio”, riferita al termine di tempo entro cui gli amministratori dovranno convocare i soci una volta<br />
constatato il verificarsi della condizione ex art. 2446 o 2447, c.c.); per questo, la Massima in<br />
commento si esprime nel senso di ritenere sufficiente anche “il solo stato patrimoniale se<br />
accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni<br />
nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa”.<br />
Non può non osservarsi come questa posizione del Notariato rappresenti una rilevante apertura<br />
rispetto alla posizione assai più rigida che aveva sinora contraddistinto sia la prassi amministrativa (i<br />
Principi contabili) che anche la giurisprudenza prevalente 59 .<br />
Infatti, nel Documento OIC 30 viene previsto che il documento da sottoporre all’assemblea ai sensi<br />
dell’art. 2446 (e 2447, c.c.) dovrebbe essere composto sia dallo stato patrimoniale che dal conto<br />
economico. Anche la giurisprudenza di Cassazione 60 aveva avuto modo di affermare che il documento<br />
deve essere redatto “con criteri sostanzialmente uguali a quelli prescritti per il bilancio d’esercizio”, in<br />
quanto il documento che viene sottoposto all’assemblea deve esporre “la situazione patrimoniale della<br />
società con i medesimi obblighi di chiarezza e precisione di cui agli artt. 2423 e ss., c.c.” 61 .<br />
In merito alla inclusione o meno della Nota integrativa, il Documento OIC 30 ritiene che la sua<br />
redazione, o comunque l’inclusione nel documento delle informazioni richieste dall’art. 2427, c.c., sia<br />
in ogni caso raccomandabile per una migliore comprensione della situazione patrimoniale della società.<br />
Anche in dottrina prevale l’opinione secondo cui questa Situazione patrimoniale debba preferibilmente<br />
comprendere la Nota integrativa o comunque un documento equipollente 62 .<br />
2. Utilizzo del bilancio d’esercizio in luogo della situazione patrimoniale ex art.<br />
2446, c.c. (Massima H.G.27)<br />
In questa Massima il Notariato del Triveneto affronta il tema della surrogabilità della Situazione<br />
patrimoniale della società prevista dall’art. 2446, c.c. (ed estesa, come abbiamo visto, anche alla<br />
fattispecie ricorrente nel caso dell’art. 2447, c.c.), con il bilancio annuale d’esercizio.<br />
Il Notariato afferma al riguardo che “eccezionalmente” è possibile utilizzare ai fini dell’art. 2446, c.c.,<br />
quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio d’esercizio, chiuso da non oltre 180 gg.. Viene inoltre<br />
precisato che, in questa evenienza, qualora la Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio<br />
d’esercizio illustri “la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio<br />
in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di<br />
59 Per una più completa trattazione, si veda F. Landuzzi “La riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni: la<br />
situazione patrimoniale ex art. 2446 e 2447, c.c.”, in Bilancio Vigilanza e Controlli, n. 7/2007.<br />
60 Si veda: Cassazione n. 5740 del 23/3/2004 secondo cui tale documento è da considerare “alla stregua di un vero e proprio<br />
bilancio straordinario” redatto secondo “i criteri legali dettati per il bilancio d’esercizio”.<br />
61 In dottrina: L. Ntuk, commento a Cassaz. n. 5740/2004, in Le Società n. 12/2004.<br />
62 Si veda: A. Giletta, “Questioni a margine dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c.”, in Le Società, n. 4/2003. In<br />
giurisprudenza: Trib. Napoli 5/5/2004; Trib. Roma 17/2/2000; Trib. Bologna 4/5/1998.<br />
113
giudizio”, potrà anche omettersi la predisposizione della Relazione sulla perdita che sarebbe altrimenti<br />
richiesta a norma di legge.<br />
Per la verità, su questo tema il Notariato del Triveneto si era già espresso in una precedente<br />
Massima 63 in cui era già stato affermato che, ai fini della procedura ex artt. 2446 e 2447, c.c., può<br />
essere utilizzato anche il bilancio d’esercizio annuale, quando l’assemblea chiamata ad assumere le<br />
necessarie decisioni sia la medesima convocata per l’approvazione del bilancio oppure si tratti di<br />
un’adunanza a questa immediatamente successiva. Tuttavia, in questo caso era stato osservato che<br />
occorre un’accortezza in merito al supplemento di informativa ed all’aggiornamento che deve essere<br />
prodotto da parte degli amministratori, quando fra la data di chiusura dell’esercizio e quella<br />
dell’assemblea sono decorsi più di 120 giorni; inoltre, qualora siano trascorsi più di 180 giorni, il<br />
bilancio d’esercizio non può più trovare applicazione e dovrà essere predisposta un’apposita Situazione<br />
patrimoniale che abbia come riferimento una data più recente.<br />
Con riferimento al livello di aggiornamento che deve caratterizzare la Situazione patrimoniale (o il<br />
bilancio d’esercizio) presentata all’assemblea, è opportuno ricordare anche la recente pronuncia della<br />
Corte di Cassazione 64 n. 8221/2007 la quale sottolinea l’esigenza che l’assemblea dei soci sia<br />
“dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società”; a<br />
tale fine, la Situazione patrimoniale presentata dagli amministratori alla stessa assemblea deve essere<br />
“il più possibile aggiornata”. Considerata la mancanza della fissazione di un termine esplicito da parte<br />
del Legislatore, a parere della Cassazione, “il grado di aggiornamento va valutato, alla luce di detta<br />
ratio, in relazione a ciascun caso concreto in virtù di un apprezzamento riservato al giudice di merito”.<br />
La Cassazione riconosce così che la situazione patrimoniale potrà essere anche sostituita dall’ultimo<br />
bilancio d’esercizio “purché questo sia riferibile ad una data recente nel senso sopra indicato rispetto a<br />
quella dell’assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi”.<br />
3. Abbattimento del capitale per perdite e ricostituzione a maggioranza<br />
(Massima I.G.37)<br />
In questa Massima il Notariato del Triveneto affronta il tema, riferito al caso della Società a<br />
responsabilità limitata, della deliberazione di riduzione del capitale e della sua ricostituzione avvenuta<br />
mediante deliberazione assunta a maggioranza e con sottoscrizione del nuovo capitale ricostituito solo<br />
ad opera di alcuni dei soci precedenti. Infatti, molto si discute della legittimità di tale operazione<br />
rispetto alla portata della disposizione contenuta nell’art. 2482-quater, c.c., secondo cui “in tutti i casi<br />
di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei<br />
diritti dei soci”.<br />
Ebbene, secondo l’orientamento del Notariato del Triveneto, una simile operazione in cui<br />
l’abbattimento del capitale sociale e la sua ricostituzione siano adottate a maggioranza e, quindi in<br />
presenza di soci dissenzienti o astenuti, ha piena legittimità in quanto la ratio della disposizione<br />
contenuta all’art. 2482-quater, c.c., sarebbe quella di tutelare il socio contro le “alterazioni<br />
proporzionali scaturenti dalla riduzione del capitale, e non già dal successivo aumento dello stesso”.<br />
63 Massima n. H.G.6 del 2004.<br />
64 Sentenza n. 8221 del 2 aprile 2007, Cassazione civile sez. I.<br />
114
Orientamenti del notariato sulla riduzione<br />
del capitale sociale per perdite<br />
Quindi, se la riduzione del capitale è eseguita in modo proporzionale alle partecipazioni possedute dai<br />
soci 65 , e così pure l’offerta in sottoscrizione del nuovo capitale avviene nel rispetto dei diritti dei soci –<br />
sia in termini quantitativi che temporali -, la eventuale rinuncia del socio alla sottoscrizione della quota<br />
di nuovo capitale a lui spettante, produrrà inevitabilmente una compressione della sua partecipazione;<br />
ma ciò non può di per sé inficiare la legittimità dell’operazione, essendo nella libera discrezione del<br />
socio partecipare o meno alla sottoscrizione del nuovo capitale, tanto da subire l’effetto di una<br />
riduzione della sua partecipazione fino anche alla sua esclusione dalla società nel caso in cui egli<br />
dovesse astenersi dal sottoscrivere il nuovo capitale. In sostanza, la Massima in commento conferma<br />
l’orientamento secondo cui i soci dissenzienti troverebbero la loro tutela nel riconoscimento del loro<br />
diritto a partecipare alla ricapitalizzazione della società, così che l’eventuale perdita della qualifica di<br />
socio deriverebbe da una loro libera scelta e non da una decisione arbitraria della maggioranza.<br />
Naturalmente, sempre nel presupposto che la fattispecie non presenti tratti di “abuso di maggioranza”<br />
tali da inficiare per altra ragione la liceità dell’operazione nella sua interezza.<br />
Al riguardo, si rammenta che la delibera dovrà opportunamente contenere l’indicazione di un termine<br />
di tempo massimo entro cui i soci dovranno eseguire l’aumento del capitale; è inoltre consigliabile che<br />
la delibera disponga la non scindibilità dell’aumento del capitale sino alla misura necessaria alla<br />
copertura delle perdite, ed anche la subordinazione dell’intera operazione di copertura delle perdite<br />
alla esecuzione dell’aumento deliberato.<br />
65 A questo proposito, la Massima n. I.G.24 del 2004 del Notariato del Triveneto ammette la legittimità di una riduzione del<br />
capitale sociale anche non proporzionale alle partecipazioni, a condizione che sia assunta con il consenso unanime di tutti i soci.<br />
Ciò in quanto si ritiene che il disposto dell’art. 2482-quater, c.c., si applichi solo alle deliberazioni assunte a maggioranza.<br />
115
LE <strong>PERDITE</strong> D’IMPRESA DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA<br />
<strong>DELLE</strong> ENTRATE<br />
a cura di Guido Berardo<br />
1. Premessa<br />
L’articolo 23, comma 9 del D.L. 98/11, convertito dalla Legge 111/11, mediante la modifica dell’art. 84<br />
Tuir, ha introdotto rilevanti modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.<br />
Cui con il presente intervento si commenta la disciplina alla luce della circolare interpretativa<br />
dell’Agenzia delle Entrate, posto che quest’ultima, con riferimento al trattamento delle perdite<br />
“vecchie”, ha adottato una soluzione interpretativa diversa da quella che ci si aspettava.<br />
In estrema sintesi, a seguito dell’intervenuta modifica normativa, le società di capitali (esclusi gli enti<br />
non commerciali che esercitano attività d’impresa di cui alla lett. c) dell’art. 73 Tuir) possono riportare<br />
in avanti la perdita fiscale senza alcun limite temporale ma la compensazione con il reddito è limitata<br />
al solo 80% del medesimo e tale regola vale sia per le perdite “vecchie” sia per le perdite “nuove”.<br />
2. La nuova disciplina<br />
Prima di affrontare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno riepilogare la<br />
disciplina relativa alle perdite d’impresa. L’articolo 23, comma 9 del D.L. 98/11, convertito dalla Legge<br />
111/11, modifica la disciplina del riporto delle perdite così come formulata dall’articolo 84 del Tuir.<br />
I commi riformulati sono il primo ed il secondo, sicché la disposizione del comma 3, che tratta la<br />
delicata tematica del riporto delle perdite in presenza di cessione di pacchetti di maggioranza delle<br />
partecipazioni nelle società che hanno generato la perdita riportabile, non è modificata.<br />
La regola vigente fino al periodo d’imposta 2010 è riassumibile come segue:<br />
1) La perdita è riportabile a nuovo ma con un vincolo temporale quinquennale<br />
2) La compensazione della perdita avviene fino a capienza del reddito degli esercizi successivi<br />
Le nuove regole introducono questi due nuovi principi:<br />
1) La perdita è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo<br />
2) La compensazione avviene fino a capienza dell’80% del reddito prodotto negli esercizi successivi.<br />
Resta ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta (a condizione che le<br />
stesse si riferiscano a una nuova attività produttiva) che sono riportabili a nuovo senza vincoli<br />
temporali e compensabili con il 100% del reddito degli esercizi successivi. Si propongono due esempi<br />
per far comprendere le regole pratiche di applicazione della nuova disposizione:<br />
CASO<br />
1<br />
CASO<br />
2<br />
La società ALFA SRL ha una perdita generata nel 2010 pari € 100.000 e un reddito<br />
imponibile nel 2011 di € 200.000. Compensazione: 200.000 x 80% = 160.000, quindi<br />
l’intera perdita viene compensata poiché l’80% del reddito è superiore alla perdita.<br />
La società ALFA SRL ha una perdita generata nel 2010 pari € 100.000 e un reddito<br />
imponibile nel 2011 di € 110.000. Compensazione: 110.000 x 80% = 88.000, quindi la<br />
perdita viene compensata in parte fino a capienza dell’80’% del reddito che è dato<br />
inferiore all’ammontare della perdita.<br />
116
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti<br />
dell’agenzia delle entrate<br />
3. La Circolare n. 53 del 6 dicembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate<br />
Il punto critico della nuova disciplina era comprendere l’esatta decorrenza delle nuove disposizioni,<br />
intesa nel senso di stabilire come le “vecchie” perdite fiscali, cioè quelle conseguite fino al 31.12.2010<br />
(per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare) dovessero essere trattate alla luce delle<br />
nuove norme.<br />
Il cuore del problema era capire quale sarebbe stata la lettura della norma da parte dell’Agenzia delle<br />
Entrate posto che le possibili chiavi di lettura erano tre, e precisamente:<br />
1) Interpretazione derivata dalla relazione tecnica. La Relazione Tecnica afferma<br />
testualmente. “ In mancanza di una norma relativa al transitorio, le perdite pregresse maturate nei<br />
periodi di imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa<br />
originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”.<br />
Il passaggio citato presenta una certa ambiguità poichè se da una parte afferma che fino al 2010<br />
restano in vigore le vecchie regole, dall’altra cita di tali vecchie regole solo il vincolo temporale e non<br />
la compensazione al 100%. Da qui la tesi sostenuta da parte dei commentatori secondo cui le perdite<br />
maturate nei periodi d’imposta chiusi entro il 5 luglio 2011 sono riportabili a nuovo con il limite del<br />
quinquennio successivo, ma il riporto dovrebbe già avvenire nel tetto dell’80% del reddito. Si ritiene di<br />
non condividere questa tesi poiché essa è palesemente irragionevole. Non si vede per quale motivo le<br />
perdite non utilizzate dovrebbero subire sia l’effetto negativo (riporto quinquennale) delle vecchie<br />
disposizioni, sia quello delle nuove (compensazione limitata all’80%). Il mix di due elementi tratti<br />
rispettivamente dal vecchio e dal nuovo articolo 84 del Tuir sarebbe oltremodo penalizzante e privo di<br />
ogni legittimazione giuridica.<br />
2) Interpretazione che mira alla semplificazione. Secondo questa tesi le perdite non utilizzate in<br />
compensazione del reddito alla data del 6 luglio 2011 subiranno per intero la nuova disciplina, il che<br />
comporta che si avrà una sola disciplina di perdite a partire da Unico 2012: riporto illimitato e<br />
compensazione all’80%. Tale tesi, vedremo tra poco, è quella che è stata fatta propria dall’Agenzia<br />
delle Entrate con la circolare n. 53/2011.<br />
3) Interpretazione tratta dalla relazione d’accompagnamento. La Relazione<br />
d’Accompagnamento chiarisce con sufficiente univocità che l’applicazione delle vecchie regole<br />
comprende “tutte” le vecchie regole e quindi anche la compensazione totale. Essa afferma<br />
letteralmente: “ In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata<br />
in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica”.<br />
Dalla citata Relazione emerge senza alcun dubbio l’intenzione del legislatore di creare un rigido<br />
spartiacque temporale che sicuramente era meglio codificare con una norma. Sta di fatto che ai fini<br />
della decorrenza la situazione sarebbe dovuta essere la seguente:<br />
1) Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le perdite maturate fino al 2010<br />
dovrebbero essere disciplinate dalla vecchia normativa dell’articolo 84 del Tuir<br />
2) Per le società con esercizio a cavallo, le perdite maturate in periodi d’imposta conclusi entro il 5<br />
luglio 2011 dovrebbero essere disciplinate dalla vecchia normativa dell’articolo 84 del Tuir<br />
117
Si pensava che quest’ultima fosse la tesi più condivisibile in materia di decorrenza, ritenendo quasi<br />
scontata la conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto la Relazione di<br />
accompagnamento è assimilabile ad una sorta di “interpretazione autentica” della volontà del<br />
Legislatore, ma così non è stato.<br />
Infatti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E, par. 1.7, ha fornito la propria<br />
interpretazione in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni relative al trattamento delle “perdite<br />
d’impresa” e, contrariamente a quanto ci si aspettava, ha ritenuto di fare propria la tesi interpretativa<br />
n. 2), per cui tutte le perdite maturate in periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle<br />
disposizioni in commento non utilizzate in compensazione del reddito alla data del 6 luglio 2011<br />
subiranno per intero la nuova disciplina, con la conseguenza che si avrà una sola disciplina delle<br />
perdite dei soggetti IRES a partire da Unico 2012: riporto illimitato e compensazione nel limite<br />
dell’80% del reddito.<br />
L’Agenzia motiva la propria interpretazione adducendo il fatto che “Tale soluzione risponde a ragioni di<br />
ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a<br />
semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in<br />
vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica”.<br />
Si ritiene accettabile l’interpretazione proposta dall’Agenzia in quanto effettivamente introduce una<br />
semplificazione nella gestione delle perdite, pur ritenendo la stessa sotto il profilo giuridico<br />
eccessivamente semplicistica e poco convincente; si ritiene comunque utile adeguarvisi al fine di<br />
evitare di incappare in un contenzioso certo poiché sicuramente già da UNICO 2012 verrà predisposto<br />
dall’Agenzia delle Entrate un software che, in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione,<br />
rileverà i comportamenti difformi e farà scattare il recupero della eventuale base imponibile (pari al<br />
20% del reddito compensato con la perdita “vecchia” riportata) non assoggettata a tassazione.<br />
Inoltre, occorre considerare che a fronte di una tassazione “minima” del 20% del reddito prodotto<br />
negli anni successivi, non si corre più il rischio di vedersi “prescrivere” una perdita perché non<br />
utilizzata nel corso del quinquennio.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, opportunamente, l’Agenzia evidenzia che le perdite interessate dalla<br />
modifica in commento sono quelle realizzate dall’esercizio 2006 in avanti (per contribuenti con periodo<br />
d’imposta coincidente con l’anno solare); risultano pertanto escluse le perdite relative al periodo<br />
d’imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla<br />
previgente disciplina.<br />
L’Assonime, con la circolare n. 33 del 22.12.2011, par. 3, condivide l’interpretazione data dall’Agenzia<br />
delle Entrate e ritiene che “appare necessario valutare nel loro insieme le modifiche apportate all’art.<br />
84 del TUIR per comprendere se effettivamente esse abbiano introdotto o meno una disciplina<br />
maggiormente onerosa per i contribuenti”; conclude infatti Assonime sostenendo che il nuovo articolo<br />
84 “sembra attribuire alla nuova disciplina di riporto delle perdite un contenuto complessivamente più<br />
favorevole del regime precedente, se si considera che la limitata compensabilità incide negativamente<br />
solo sotto il profilo finanziario, mentre il limite quinquennale produceva l’estinzione definitiva del diritto<br />
a compensare le perdite”.<br />
118
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti<br />
dell’agenzia delle entrate<br />
Si ritiene che il nuovo scenario introdotto dall’articolo 23 della D.L. 98/11 in materia di riporto a nuovo<br />
delle perdite d’impresa si presenti di semplice attuazione se si è di fronte alla gestione di una singola<br />
società, ma diviene certamente più complesso in presenza di gruppi societari o nei casi di operazioni<br />
straordinarie. Inoltre va ricordato che la norma del Tuir modificata, cioè l’articolo 84 commi 1 e 2, è<br />
stata utilizzata in alcuni altri comparti normativi, per cui vi è un effetto di trascinamento delle novità<br />
anche in quei comparti in cui lo stesso articolo 84 spiega efficacia.<br />
Data per assodata la decorrenza del nuovo regime così come sopra delineata dall’Agenzia delle<br />
Entrate, nei prossimi anni avremo un doppio binario per la gestione del riporto delle perdite, se si<br />
considera anche la fattispecie delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta:<br />
1) Perdite “vecchie” e perdite “nuove” > riporto a nuovo senza limiti di tempo e compensazione con<br />
l’80% del reddito<br />
2) Perdite dei primi tre esercizi dalla costituzione > riporto a nuovo senza limiti di tempo e<br />
compensazione al 100% del reddito<br />
L’Agenzia delle Entrate, pur non avendo affrontato l’argomento la circolare n. 53/2011, nel corso di<br />
Telefisco 2012 ha fornito una risposta che conferma che la scelta di quale perdita utilizzare per prima<br />
è rimessa al contribuente il quale, pertanto, agirà secondo convenienza, cioè utilizzando prima le<br />
perdite relative ai primi tre esercizi, che consentono la compensazione al 100% del reddito (lasciando<br />
le perdite compensabili all’80% del reddito in coda, tanto ormai sono tutte illimitatamente riportabili).<br />
Precisamente l’Agenzia ha affermato che l’art. 84 “non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo<br />
qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta in<br />
parte ai successivi. In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e<br />
non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relativi ai primi tre periodi d’imposta potendo, in<br />
alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.”.<br />
Il tema è stato affrontato anche da Assonime al par. 5 della circolare 33/2011: la stessa Associazione<br />
perviene alle medesime conclusioni sopra illustrate ed auspica una conferma da parte dell’Agenzia<br />
delle Entrate, conferma che è arrivata con la risposta fornita in occasione di Telefisco.<br />
La risposta fornita a Telefisco chiarisce anche come ci si deve comportare per eseguire i calcoli<br />
correttamente nel caso in cui vi siano entrambe le tipologie di perdite. In modo particolare, è stato<br />
chiarito che, in presenza di una compensazione sia di perdite relative ai primi tre esercizi dalla<br />
costituzione sia di perdite “nuovo corso” (cioè vecchie e nuove maturate dal quarto periodo<br />
d’imposta), il calcolo dell’80% va eseguito prima di aver compiuto la prima compensazione.<br />
L’Agenzia ha infatti ulteriormente precisato che, a prescindere dalla scelta operata, ai fini del calcolo<br />
del limite forfetario dell’80%, poiché l’art. 84 fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto<br />
limite va calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi<br />
d’imposta.<br />
Vediamo qualche esempio.<br />
119
CASO<br />
1<br />
CASO<br />
2<br />
Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 (terzo periodo d’imposta<br />
dalla costituzione) pari a € 50.000 ed una perdita generata nel 2011 pari a € 30.000.<br />
Nel 2012 presenta un reddito pari a € 50.000. Nel 2012 eseguirà la compensazione<br />
dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 riportando a nuovo quella generata nel 2011.<br />
Società ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2010 pari a € 50.000 (terzo<br />
periodo d’imposta dalla costituzione) ed una perdita generata nel 2011 pari a € 50.000.<br />
Nel 2012 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel 2012 eseguirà la compensazione<br />
dell’intera perdita del 2010 per € 50.000 ma occorre determinare il calcolo corretto<br />
dell’80% del reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo, è stato chiarito che<br />
l’80% si calcola sul reddito ante compensazione, quindi € 80.000, il che significa che la<br />
perdita 2011 è interamente compensabile (come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, le<br />
perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito<br />
imponibile) e così anche quella 2010, per cui l’imponibile 2012 sarà zero.<br />
4. Ambito Soggettivo<br />
La circolare n. 53/2011, par. 1.1, conferma che il nuovo regime, interessandosi solo dell’articolo 84 del<br />
Tuir, riguarda solo le perdite prodotte da soggetti Ires, mentre quelle prodotte da soggetti Irpef<br />
seguono le vecchie e cioè:<br />
1) Per le perdite d’impresa generate da soggetti in contabilità ordinaria il riporto a nuovo avviene<br />
entro un quinquennio e per l’intera capienza dei redditi d’impresa del singolo socio<br />
2) Per le perdite d’impresa generate da soggetti in contabilità semplificata il riporto a nuovo è<br />
vietato, ma la compensazione è eseguibile con tutti i redditi prodotti nello stesso esercizio di<br />
genesi della perdita<br />
Precisa la circolare 53/2011 che sono interessati tutti i soggetti Ires contemplati nell’art. 73 Tuir, salvo<br />
gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, di cui alla lett. c) del menzionato art. 73.<br />
Come già ricordato, va osservato che rispetto all’assunto secondo cui il nuovo riporto delle perdite si<br />
applica solo ai soggetti Ires, le cose si complicano quando i regime Irpef e Ires si intrecciano tra loro.<br />
I chiarimenti forniti dalla circolare 53/2011 non hanno riguardato l’ipotesi della perdita generata da<br />
una società di persone nella cui compagine societaria vi sono società di capitali, ma tale tema è stato<br />
affrontato da Assonime al par. 4.3 della circolare 23/2011, per cui, per completezza, lo si ripropone.<br />
La perdita è fiscalmente conseguita dalla società di persone ed imputata per trasparenza al socio<br />
società di capitali. L’imputazione per trasparenza comporterebbe l’inserimento del dato positivo o<br />
negativo nel reddito d’impresa della società partecipante, ma nel caso specifico occorre applicare la<br />
particolare disposizione di cui all’articolo 101 comma 6 del Tuir. Secondo tale disposizione la perdita<br />
va per così dire isolata e sospesa, nel senso che potrà essere utilizzata solo per abbattere redditi di<br />
partecipazioni prodotti in futuro dalla società che ha conseguito la perdita. Il riporto a nuovo è inoltre<br />
limitato al quinquennio successivo, decorso il quale non sarà più possibile per il socio società di<br />
capitali ottenere il vantaggio della riduzione dell’imponibile.<br />
120
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti<br />
dell’agenzia delle entrate<br />
Questa norma ha un fine specifico che va direttamente ricollegato alla disciplina della limitata<br />
deduzione degli interessi passivi in capo alle società di capitali di cui all’articolo 96 del Tuir. La<br />
manovra elusiva che la norma intende contrastare è quella ipotizzabile dalla società di capitali che<br />
non può dedurre la quota di interessi passivi eccedente la soglia del 30% del ROL . Se gli interessi<br />
vengono trasferiti alla società di persone controllata, quest’ultima genera, per effetto dei costi<br />
derivanti dagli oneri finanziari, una perdita che non presenta i vincoli dell’articolo 96 del Tuir. Poi essa<br />
viene beneficiata per trasparenza dal socio società di capitali, che cosi operando eluderebbe le<br />
limitazione introdotte nell’ordinamento dalla L. 244/2007. Per impedire tale disegno l’articolo 101<br />
comma 6 del Tuir dispone che queste perdite possano essere utilizzate solo in diminuzione del reddito<br />
che la stessa società di persone eventualmente produrrà in esercizi successivi.<br />
Assonime ritiene che “la nuova disciplina non modifica in nulla queste regole che, dunque, continuano<br />
ad applicarsi nel senso che le perdite attribuite dalle società di persone a soci IRES sono compensabili<br />
esclusivamente con i redditi prodotti dalla medesima società nel successivo quinquennio e, tuttavia,<br />
per l’intero importo che trova in essi capienza.”.<br />
5. Perdite e regime di trasparenza<br />
L’Agenzia ha affrontato il tema delle perdite in caso di regime di trasparenza delle società di capitali di<br />
cui agli articoli 115 e 116 del Tuir ai parr. 1.4 e 1.5 della circolare n. 53/2011 ma,prevalentemente, si<br />
è occupata dei riflessi della modifica in capo ai soci, distinguendo tra le perdite maturate ante e post<br />
trasparenza. Su tali casistiche la circolare fornisce anche dei validi esempi numerici, cui si rimanda.<br />
La circolare, però, non chiarisce quale sia il corretto trattamento della perdita eccedente il patrimonio<br />
netto di riferimento, che non può essere attribuita ai soci. Sul punto, però, è intervenuta Assonime con<br />
la circolare 33/2011, par. 4.2.<br />
Le società di capitali che optano per la tassazione con il regime della trasparenza, imputano la perdita<br />
generata nel periodo d’imposta ai soci in base alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.<br />
Tuttavia l’articolo 115 del Tuir stabilisce un ulteriore vincolo e cioè un tetto alla perdita imputabile, che<br />
non può superare il limite della quota di patrimonio netto detenuto nella società partecipata. La parte<br />
di perdita che eccede detto limite non può essere imputata al socio ma viene riportata a nuovo dalla<br />
società partecipata applicandosi le regole di cui all’articolo 84 del Tuir. In questo contesto è chiaro che<br />
la perdita imputabile al socio venga da questi utilizzata per abbattere propri redditi d’impresa in forza<br />
dell’articolo 8 comma 3 del Tuir, e quindi a questo livello le modifiche introdotte dalla Manovra Estiva<br />
sono irrilevanti. 66 La perdita infatti verrà utilizzata per abbattere altri redditi d’impresa del socio e in<br />
assenza di detti redditi sarà riportabile a nuovo per un quinquennio. Tale assunto è stato confermato<br />
dalla circolare 53/2011 dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Al contrario le modifiche della Manovra sono rilevanti nell’altro passaggio, cioè per la quota di perdita<br />
che resta ancorata alla società poiché eccedente il valore della quota di patrimonio netto di<br />
riferimento. Al riguardo la Circ. 49/2004, par. 2.10.3 ha affermato che tale quota di perdita eccedente<br />
“non potrà mai essere imputata ai soci”, e il D.M. 23.4.2004, articolo 7, comma 2 richiama<br />
66 Si ricorda che per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 223/06, le perdite del socio anteriori all’opzione per la<br />
trasparenza non possono essere utilizzate per abbattere redditi imputati per trasparenza dalla societa’ di capitali, ma solo per<br />
ridurre il reddito proprio del socio.<br />
121
espressamente l’articolo 84 del Tuir. Da ciò deriva che questa perdita verrà riportata a nuovo per<br />
abbattere il reddito della società partecipata, e qui si avrà l’impatto delle modifiche, nel senso che sia<br />
le perdite “vecchie” ancora non utilizzate sia le perdite generate dal 2011 hanno potuto abbattere nel<br />
2012 solo l’80% del reddito prodotto dalla società trasparente: il restante 20% dovrà essere imputato<br />
ai soci e genererà un prelievo fiscale Ires o Irpef a seconda della qualifica del socio. In compenso<br />
viene meno il vincolo temporale quinquennale anche per le perdite pregresse ancora non prescritte,<br />
per cui la perdita non utilizzata per abbattere il reddito potrà essere riportata a nuovo dalla società<br />
trasparente senza il blocco del quinto anno successivo.<br />
Quanto sopra è stato condiviso da Assonime che nella circolare 33/2011 ha affermato che le perdite<br />
non attribuite ai soci per trasparenza in quanto eccedenti la quota di patrimonio netto di riferimento<br />
“potranno essere utilizzate solo dalla medesima società trasparente e, in questo contesto, trattandosi<br />
di una società di capitali, saranno sottoposte alla medesima disciplina prevista per tali società<br />
dall’articolo 84 del TUIR”.<br />
6. Il nuovo regime del riporto delle perdite ed il consolidato domestico<br />
L’Agenzia ha affrontato il tema delle perdite in caso di consolidato domestico al par. 1.6 della circolare<br />
n. 53/2011.<br />
La circolare fornisce anche dei validi esempi numerici, cui si rimanda.<br />
Assonime, che ha affrontato il tema al par. 4.1 della circolare 33/2011, ha condiviso le conclusioni cui<br />
è pervenuta l’Agenzia delle Entrate.<br />
La nuova disciplina del riporto delle perdite impatta con il regime del consolidato domestico a due<br />
livelli: in primo luogo per le perdite della società consolidata pregresse rispetto all’ingresso nella fiscal<br />
unit, in secondo luogo per la perdita vera e propria da consolidato.<br />
Per quanto attiene al primo livello è noto che la perdita generata prima dell’ingresso nella fiscal unit<br />
non può essere trasferita al consolidato ma deve essere utilizzata esclusivamente dalla società che<br />
l’ha generata applicando le regole dell’articolo 84 del Tuir (cfr Circ. 53/04, par.4.2.2.1). Alla luce della<br />
decorrenza delle nuove disposizioni così come ritenuto dalla circolare 53/2011, non occorrerà più<br />
distinguere le perdite generate prima del 2011 dalle altre poiché in entrambe le ipotesi il riporto<br />
avviene senza limiti di tempo ma le stesse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito. Poiché la<br />
circolare 53/2011 impone di trattare le perdite “vecchie” (generate fino al 2010) al pari di quelle<br />
“nuove”, non si verificherà più il caso della consolidata che potrebbe non trasferire alcun reddito alla<br />
fiscal unit se la perdita “vecchia” a riporto è superiore rispetto al reddito imponibile. Infatti, d’ora in<br />
avanti, la consolidata invierà sempre alla fiscal unit un reddito pari al 20% del reddito imponibile,<br />
dopo aver compensato l’80% del medesimo con la perdita riportata (sia perdite “vecchie” sia “nuove”,<br />
cioè generate dal 2011).<br />
Per quanto attiene al secondo livello, cioè la perdita del consolidato , va ricordato che essa si forma<br />
con il trasferimento delle perdite generate dalle società a partire da quando esse sono entrate nel<br />
perimetro della fiscal unit. La disciplina di questa perdita è regolata espressamente dall’articolo 84 del<br />
Tuir, così come esplicitato dall’articolo 9 comma 2 del D.M. 9.6.2004. Alla luce della decorrenza delle<br />
nuove disposizioni così come ritenuto dalla circolare 53/2011, non occorrerà più distinguere le perdite<br />
122
Le perdite d’impresa dopo i chiarimenti<br />
dell’agenzia delle entrate<br />
generate prima del 2011 dalle altre poiché in entrambe le ipotesi il riporto avviene senza limiti di<br />
tempo ma le stesse saranno utilizzabili nel limite dell’80% del reddito. Poiché la circolare 53/2011<br />
impone di trattare le perdite “vecchie” (generate fino al 2010) al pari di quelle “nuove”, cambieranno<br />
gli scenari.<br />
In pratica la perdita del consolidato non utilizzata nel 2010 non potrà essere riportata a nuovo per un<br />
quinquennio per compensare l’intero reddito consolidato prodotto dal 2011 in poi ma, al pari della<br />
perdita del consolidato generata nel 2011, il riporto a nuovo avverrà senza limiti di tempo potendo<br />
compensare il reddito consolidato solo nel limite dell’80% del medesimo; quindi l’effetto pratico sarà<br />
quello di avere sempre una base imponibile minima pari al 20% del reddito del consolidato.<br />
7. L’intreccio tra i due regimi: la trasformazione regressiva<br />
L’Agenzia elle Entrate non affronta il tema.<br />
Il tema è stato invece affrontato da Assonime al par. 4.4 della circolare 33/2011.<br />
Nel caso di trasformazione regressiva, poniamo, da SRL a SNC la perdita generata dalla società di<br />
capitali viene riportata a nuovo e si trasferisce nell’ambito della società di persone risultante dalla<br />
trasformazione. Questa particolare disciplina di trasferimento delle perdite dall’ambito Ires a quello<br />
Irpef è stata affermata dall’Agenzia delle Entrate dalla Ris. 60/2005, secondo cui la perdita viene<br />
assunta dalla società di persone ma non può mai essere imputata ai soci. In pratica la perdita può<br />
essere utilizzata dalla trasformata società di persone fino ad azzerare il reddito , ma non può essere<br />
assegnata ai soci affinché essi la utilizzino per compensare altri redditi d’impresa. Il fatto che la<br />
perdita resti nella società trasformata rende necessario capire se essa conserva la disciplina della sua<br />
genesi (riporto illimitato e compensazione all’80%), oppure assume il regime proprio delle perdite<br />
delle società di persone (riporto quinquennale e compensazione totale). Un principio generale<br />
applicato da sempre nel regime delle perdite è che esse vengono gestite in funzione della peculiarità<br />
della loro genesi. Se si condivide questa impostazione allora le perdite ereditate dalla società di<br />
persone dovrebbero essere gestite con riporto illimitato nel tempo e compensazione limitata all’80%<br />
del reddito prodotto nei vari esercizi. Certo questa tesi comporta un’ulteriore articolazione nel regime<br />
delle perdite d’impresa delle società di persone dovendosi distinguere se la perdita è stata prodotta<br />
direttamente dalla società di persone, oppure dalla precedente società di capitali.<br />
Del resto il principio generale secondo cui la perdita viene gestita in funzione della sua genesi viene<br />
attualmente applicato anche alle ipotesi in cui una società di persone passa dalla contabilità ordinaria<br />
a quella semplificata. Le perdite prodotte in regime di contabilità ordinaria e imputate al socio<br />
mantengono, in capo al medesimo socio, il riporto a nuovo quinquennale anche nei periodi d’imposta<br />
in cui la società ha assunto la contabilità semplificata.<br />
Una particolare situazione si genera quando nella trasformazione regressiva la società di capitali si<br />
trasforma in società di persone accedendo direttamente alla contabilità semplificata. In tale ipotesi le<br />
perdite a riporto generate dalla srl possono mantenere il regime della loro genesi, cioè il riporto a<br />
nuovo illimitato nel tempo con compensazione all’80% ? Applicando il principio generale secondo cui<br />
la perdita viene gestita dal soggetto avente causa in base alle regole con cui essa perdita è stata<br />
generata si dovrebbe rispondere positivamente. Peraltro le stesse istruzioni al quadro RG di Unico SP<br />
123
2011 legittimano la tesi del riporto a nuovo entro il quinquennio della perdita ereditata dalla<br />
trasformazione anche se la società di persone è in contabilità semplificata. Ora l’applicazione di<br />
questa regola alla luce della modifiche del D.L. 98/11 dovrebbe essere senz’altro quella sopra citata,<br />
cioè riporto senza limiti di tempo e compensazione all’80%, fatte salve ovviamente le perdite<br />
generate nei primi tre esercizi dalla costituzione, per le quali la regola è il riporto a nuovo illimitato<br />
nel tempo con compensazione al 100%.<br />
8. Le perdite a riporto nelle fusioni e nelle scissioni<br />
L’Agenzia non ha affrontato il tema del riporto delle perdite in caso fusioni e scissioni nella circolare n.<br />
53/2011. Si tralascia in questa sede di ricordare che preliminarmente occorre fare il doppio esame,<br />
cioè la verifica del non superamento del patrimonio netto ed il test di vitalità.<br />
Neppure la circolare 33/2011 di Assonime si è occupata di questo tema.<br />
Come è noto nelle fusioni e nelle scissioni (articoli 172 comma 7 e 173 comma 10 del Tuir) il riporto a<br />
nuovo delle perdite avviene in capo al soggetto avente causa dell’operazione, cioè incorporante o<br />
società beneficiaria.<br />
Vediamo ora l’effetto delle nuove regole introdotte dal D.L. 98/11 su queste particolari operazioni.<br />
Una volta risolto il problema della riportabilità della perdita, le modalità del riporto sono influenzate<br />
dalla decorrenza delle novità normative. In altri termini se si assume e si condivide il principio<br />
generale affermato dalla circolare 53/2011 secondo cui per le perdite maturate in un periodo<br />
d’imposta chiuso entro il 5 luglio 2011 non si seguono le vecchie regole dell’articolo 84 del Tuir bensì<br />
quelle nuove, la soluzione del problema appare agevole.<br />
La società risultante dalla fusione o dalla scissione riporterà a nuovo sia le vecchie perdite quelle<br />
generate in un periodo d’imposta il corso al 6.7.2011 applicando le nuove regole del riporto illimitato<br />
e compensazione nel limite dell’80% del reddito.<br />
124
PER LE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA ARRIVANO LE<br />
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA<br />
a cura di Guido Berardo<br />
Con due provvedimenti amministrativi dello stesso giorno – 11 giugno 2012 - sono state disciplinate le nuove<br />
cause di disapplicazione previste per la nuova fattispecie di non operatività introdotta dal DL 138/2011<br />
relativa alle società in “perdita sistemica” e le prime istruzioni operative sulla complessa ed innovativa<br />
normativa antielusione.<br />
I provvedimenti in questione sono:<br />
- il provvedimento direttoriale 11.6.2012 prot. 87956 che introduce 11 cause di esclusione automatica per<br />
le società in perdita sistemica;<br />
- la circolare n.23/E del 11.6.2012 che contiene i primi chiarimenti in merito al nuovo sistema tracciato<br />
dal D.L. n.138/11.<br />
1. Le norme di riferimento<br />
Come noto l’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n.138 del 13 agosto 2011 67 , ha introdotto<br />
la disciplina antielusione relativa alle c.d. società in perdita sistematica. Sulla scorta di tali disposizioni si<br />
prevede che, pur non ricorrendo le condizioni di cui all’art.30 della L. n.724/94, le società le con dichiarazioni in<br />
perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerate di comodo non operative con decorrenza<br />
dal quarto periodo d’imposta 68 .<br />
Il secondo periodo del comma 36-decies del citato articolo 2 prevede tuttavia che anche per le società in<br />
perdita sistematica, restano ferme le cause di non applicazione stabilite in materia di società non operative di<br />
cui al predetto art.30.<br />
Grazie a questo rinvio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate può individuare determinate situazioni oggettive<br />
in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in materia di società in perdita sistematica,<br />
che consentiranno alle società che vi rientrano di non dover assolvere all’onere della presentazione<br />
dell’istanza di interpello.<br />
Proprio grazie a tale facoltà è stato varato il recente provvedimento che ora commentiamo.<br />
Il recente provvedimento n.87956/12 disciplina una serie di casistiche che legittimano in modo specifico la<br />
disapplicazione dello speciale regime sulle “comodo” per le società in “perdita reiterata”.<br />
Si tratta di situazioni che vanno ad integrare quelle già suo tempo introdotte dal provvedimento n.23681<br />
del 14 febbraio 2008, individuando due nuove cause di disapplicazione che si applicano alle società<br />
semplicemente “di comodo” per effetto del mancato superamento del test di operatività e che riguardano:<br />
1 LE SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICO<strong>LA</strong><br />
ai sensi dell’art.2135 c.c. e la cui ragione o denominazione sociale contenga l’indicazione di società agricola<br />
ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.99/04 rispettando così le condizioni previste dall’articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo<br />
2004 n.99.<br />
67 Convertito, con modificazioni, nella L. n.148/11.<br />
68 Il comma 36-decies ha esteso tale disciplina anche alle società che, in un triennio, presentino indifferentemente per due periodi<br />
d’imposta dichiarazioni in perdita fiscale e che nel terzo dichiarino un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto, ai sensi del<br />
medesimo articolo 30.<br />
125
2<br />
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI TRIBUTARI SONO STATI SOSPESI O DIFFERITI<br />
DA DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DEL<strong>LA</strong> DICHIARAZIONE DELLO STATO DI<br />
EMERGENZA<br />
La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello<br />
successivo e a condizione che tale sospensione sia stata dichiarata ai sensi dell’articolo 5 della legge<br />
24/2/1992 n.225.<br />
Si tratta di nuove situazioni oggettive che legittimano la disapplicazione dell’articolo 30 della L. n.724/94 in<br />
relazione al contenuto del provvedimento del 14/02/08 operano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso<br />
alla data di adozione del presente provvedimento”.<br />
A stretto rigore letterale dunque queste due nuove cause di esclusione non potrebbero essere applicate per<br />
il periodo d’imposta 2011, da dichiarare con il modello Unico 2012.<br />
Grazie al provvedimento dello scorso 11 giugno lo scenario normativo attuale all’interno del quale possono<br />
essere rinvenute le cause di esclusione dalla disciplina delle “comodo” è sostanzialmente costituito ora dai<br />
seguenti provvedimenti normativi:<br />
L’art.30, co.1<br />
L. n.724/94<br />
Il provvedimento del<br />
14/02/08 (n.23681)<br />
Il provvedimento del<br />
11/06/12 (n.87956)<br />
Qui sono elencate le cause di esclusione dalla disciplina che operano per tutte le<br />
società di “comodo” a prescindere dal mancato superamento del test di<br />
operatività, o dalla condizione della condizione della “perdita sistematica”.<br />
In esso sono disciplinate una serie di specifiche cause di disapplicazione che<br />
sembra debbano operare solo in relazione alle società di comodo, in quanto non<br />
hanno superato il test di operatività.<br />
Disciplina nello specifico le cause di disapplicazione che si applicano alle società<br />
che presentano lo status delle “perdite sistematiche”.<br />
2. Come agiscono le cause di esclusione e di disapplicazione<br />
Il provvedimento dell’11 giugno 2012 precisa che:<br />
possono legittimamente disapplicare il regime delle comodo le società in perdita sistematica che in almeno<br />
uno dei tre periodi d’imposta indicati nel co.36-decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti<br />
situazioni …….<br />
È particolarmente interessante evidenziare che il provvedimento, quindi, prevede l’efficacia delle condizioni<br />
che consentono la disapplicazione del sistema, non in relazione al periodo puntuale sul quale scatta la<br />
presunzione per effetto della presenza a valle delle perdite sistematiche, ma in relazione a ciascuno dei<br />
periodi contenuti nel triennio di monitoraggio.<br />
Si tratta di un primo importante chiarimento che consente di superare alcuni dei dubbi sorti sulla base<br />
dell’interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte dal DL 138/2011.<br />
Questa conclusione trova esplicita conferma anche nella C.M. n.23/E delle Entrate, in cui si afferma che:<br />
126
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause<br />
di disapplicazione automatica<br />
“ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di<br />
imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica<br />
indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, prot. n.2012/87956,<br />
assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3)”.<br />
In pratica, le nuove cause di disapplicazione automatica possono essere apprezzate con riferimento anche ad<br />
uno soltanto dei periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato art.2, determinando un immediato<br />
effetto interruttivo del periodo di osservazione di riferimento 69 .<br />
Ne consegue che:<br />
il triennio di monitoraggio al fine della verifica della condizione della perdita reiterata riprende a<br />
decorrere dal periodo successivo a quello interessato dalla causa di disapplicazione;<br />
le cause di esclusione e di disapplicazione sono caratterizzate, ora, da diversi meccanismo applicativi: le<br />
cause di esclusione da comma 1 dell’art.30 della L. n.724/94 e di disapplicazione ex provvedimento<br />
n.23681/08 operano puntualmente sul periodo interessato dall’applicazione del regime previsto per le<br />
società di comodo; le cause di disapplicazione ex provvedimento n.87956/12 operano<br />
“retroattivamente” sul periodo di monitoraggio delle perdite sistematiche.<br />
3. Le nuove cause di disapplicazione<br />
Alcune delle cause di disapplicazione previste per le società in perdita “sistematica” dal nuovo provvedimento<br />
ricalcano sostanzialmente le stesse cause di disapplicazione previste dal provvedimento del 14 febbraio<br />
2008.<br />
Nelle nuove cause di esclusione per le società in perdita sistemica non trova spazio la circostanza relativa alle<br />
società con cicli di produzione su base pluriennale.<br />
Questa fattispecie era stata considerata espressamente nella circolare n.25 del 31 ottobre 2011 dall’istituto<br />
di ricerca del Cndcec.<br />
Nonostante ciò, come vedremo, tale situazioni potrebbe trovare comunque soddisfazione grazie attraverso<br />
l’utilizzo di alcune delle nuove cause di esclusione introdotte dal provvedimento 87956.<br />
Ciò premesso esaminiamo una ad una le nuove cause di esclusione dedicate alle società in perdita sistemica<br />
sulla base dello stesso ordine letterale con il quale sono elencate nel provvedimento citato.<br />
a<br />
SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE<br />
A patto che le stesse, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedano la cancellazione dal<br />
Registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c. entro il termine di presentazione della<br />
dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso<br />
alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento<br />
all’unico periodo di imposta di cui all’art.182, commi 2 e 3 del Tuir.<br />
69 Afferma infatti la C.M. n.23/E delle Entrate: “Per esempio, qualora il periodo di osservazione sia costituito dai periodi d'imposta 2009,<br />
2010 e 2011, e il periodo di applicazione sia il 2012, l'esistenza di una causa di disapplicazione automatica nell'ambito del triennio,<br />
limitatamente al 2010, coinvolgerà solo tale periodo rendendo inapplicabile la disciplina in esame per il 2012. Al pari, in relazione al<br />
periodo di osservazione dato da 2010, 2011 e 2012 concernente il successivo periodo di applicazione 2013, la medesima causa di<br />
disapplicazione automatica afferente al 2010 comporterà l'inapplicabilità della disciplina in esame per il 2013. Il successivo periodo di<br />
osservazione rilevante per la disciplina in esame inizierà a decorrere solo dal 2011 e sarà dato dal triennio 2011, 2012 e 2013, poiché la<br />
causa afferente al 2010 non rileva per detto triennio; di conseguenza, il successivo periodo d'imposta cui potrà rendersi applicabile la<br />
disciplina sulle società in perdita sistematica sarà il 2014”.<br />
127
SOCIETÀ SOGGETTE AD UNA <strong>DELLE</strong> PROCEDURE CONCORSUALI INDICATE NELL’ARTICOLO 101, COMMA 5,<br />
DEL TUIR<br />
Ovvero alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di<br />
liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. La<br />
disapplicazione opera con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui<br />
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure<br />
medesime.<br />
c<br />
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PENALE O A CONFISCA<br />
Nelle fattispecie di cui al D.Lgs. n.159/11 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia<br />
disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di<br />
imposta nel corso del quale è omesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai<br />
successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria.<br />
d<br />
SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI, ISCRITTE ESCLUSIVAMENTE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI<br />
FINANZIARIE<br />
A condizione che il valore economico delle stesse sia prevalentemente riconducibile a:<br />
società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art.2, commi 36-decies e seguenti del D.L.<br />
n.138/11;<br />
società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art.2 anche in conseguenza di<br />
accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;<br />
società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 dei Tuir.<br />
La disapplicazione opera a condizione che la società non disponga di altre attività diverse da quelle<br />
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni.<br />
Questa nuova causa di disapplicazione prende atto della circostanza che generalmente le “holding pure”<br />
sono quasi fisiologicamente in “perdita sistematica”.<br />
Le società in questione, infatti, realizzano fisiologicamente proventi o esenti o esclusi da tassazione per il<br />
95% in base alle regole del Tuir. La cessione di partecipazioni immobilizzate, infatti, gode nella maggior<br />
parte dei casi della pex 70 mentre i dividendi rivenienti da soggetti Ires sono tassati solo per il 5% del loro<br />
ammontare 71 .<br />
Dato il suddetto scenario è abbastanza chiaro che tali società, godendo di una detassazione così significativa<br />
si trovano sistematicamente a dichiarare una perdita fiscale per effetto dell’incidenza dei costi di struttura su<br />
di un Conto economico che risente, in sede dichiarativa, di massicce variazioni in diminuzione.<br />
Si tratta dunque di una causa di esclusione sicuramente importante.<br />
Le società, quindi, che svolgono esclusivamente l’attività di gestione di partecipazioni societarie sposteranno<br />
quindi la verifica in merito allo status di “comodo” e della sussistenza o meno della condizione della “perdita<br />
sistematica” sulle società partecipate.<br />
Anche in questo caso il provvedimento ha ripreso un principio non nuovo atteso considerato che anche<br />
nell’ambito del decreto del 14 febbraio 2008 si esprimeva il concetto che lo status di società operativa della<br />
70 Il riferimento è all’art.87 del Tuir.<br />
71 Qui, invece, il riferimento è l’art.89 del Tuir.<br />
128
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause<br />
di disapplicazione automatica<br />
partecipata esprimeva effetti sulla partecipante ai fini dell’assunzione dei valori degli asset per effettuare i<br />
test di operatività, prima, e di redditività, poi.<br />
Nel caso di specie occorrerà verificare, quindi, che per (la o) le partecipate, si realizzi o meno la condizione<br />
della perdita sistematica o se (la partecipata o) le partecipate siano o meno interessate da specifiche cause<br />
di esclusione o di disapplicazione previste in relazione alla disciplina prevista per le società di “comodo”.<br />
Allo stesso modo l’esimente scatterà laddove la partecipata o le partecipate abbiano ottenuto l’accoglimento<br />
dell’istanza disapplicativa che, però, sembra debba essere riferita nello specifico alla giustificazione rispetto<br />
alla condizione della “perdita sistematica”.<br />
Sembra invece ininfluente il fatto che la partecipata sia società “operativa” in quanto con ricavi superiori a<br />
quelli minimi.<br />
Da sottolineare anche che il recente provvedimento prevede che la nuova causa di disapplicazione esplichi<br />
effetti solo a condizione che la società partecipante “non disponga di altre attività diverse da quelle<br />
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni”. Siamo quindi in presenza di un’esimente che<br />
scatta a condizione che si sia in presenza di una holding pura. Sul tema delle Holding come possibili società<br />
di comodo torneremo anche commentando la successiva lettera h) del provvedimento in questione.<br />
e<br />
SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DEL<strong>LA</strong> DISCIPLINA<br />
<strong>DELLE</strong> SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA<br />
In relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate<br />
nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.<br />
Si tratta anche in questo caso di una fattispecie di esclusione che riprende quanto già previsto nel<br />
provvedimento del 14 febbraio 2008 per le società non operative.<br />
La causa di disapplicazione in questione opera limitatamente alle predette circostanze. Questa condizione di<br />
inapplicabilità non sembra prevedere particolari criticità applicative, anche se solo in linea teorica. Ove la<br />
società, infatti, abbia ricevuto il via libera da parte delle Entrate in merito alla disapplicazione del regime<br />
delle comodo, sulla base dell’interpello preventivo ed in relazione alla condizione delle perdita sistematica,<br />
essa sarà giustificata anche per i periodi d’imposta a venire a condizione che le condizioni sottostanti<br />
all’interpello non siano successivamente variate.<br />
È intuitivo come, in questa fattispecie, il vero problema sia a monte e cioè risieda nel fatto di comprendere<br />
come e sulla base di quali elementi, dovranno essere istruiti gli interpelli preventivi da parte delle società che<br />
si trovano sistematicamente in perdita.<br />
Al tema è dedicato il par. 2 della C.M. n.23/E, nell’ambito del quale viene chiarito, tra l’altro, che l’istanza<br />
disapplicativa può essere presentata anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello di prima<br />
applicazione della medesima disciplina, ove compresi nel periodo di osservazione afferente al monitoraggio<br />
delle “perdite sistematiche”.<br />
La circolare, sull’interpello disapplicativo per le società di comodo, afferma che al fine di consentire agli Uffici<br />
una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive in relazione,<br />
rispettivamente, alla disciplina sulle società in perdita sistematica e a quella sulle società non operative e una<br />
corretta gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e<br />
separate istanze ai fini della due richiamate discipline e che in caso di cumulativa richiesta di disapplicazione<br />
contenuta in un'unica istanza, questa sarà ritenuta dagli Uffici inammissibile. Secondo le Entrate, per quanto<br />
129
iguarda “gli effetti e l'impugnabilità delle risposte a dette istanze, restano ferme le indicazioni già fornite con<br />
la C.M. n.32/E del 14 giugno 2010”.<br />
Da questo passaggio sembra quindi evincersi che l’Agenzia resta dell’idea che l’eventuale diniego notificato<br />
alla società a seguito dell’interpello disapplicativo presentato, non sia atto autonomamente ricorribile,<br />
contrariamente a quanto più volte recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.<br />
f<br />
SOCIETÀ CHE CONSEGUONO UN MARGINE OPERATIVO LORDO POSITIVO<br />
Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A) del<br />
Conto economico ed i costi della produzione di cui alla lettera B) del Conto economico al netto delle voci<br />
relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera<br />
B).<br />
Questa è probabilmente la nuova causa di disapplicazione legale per le società in perdita sistematica più<br />
interessante contenuta nel provvedimento.<br />
In essa si afferma, in buona sostanza, che ove il Mol sia positivo, la società, a prescindere dal fatto che<br />
possa aver dichiarato una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore.<br />
Sono diversi i punti di riflessione che si possono ritrarre dalla nuova disposizione. Innanzi tutto balza<br />
all’occhio che si passa da un termine di riferimento di tipo fiscale nel verificare la “perdita sistematica” a un<br />
nuovo dato di riferimento che, invece, è di tipo eminentemente civilistico.<br />
Ove la società presenti un Mol positivo, quindi, essa è da considerarsi esclusa dall’applicazione del regime<br />
delle società di comodo. E gli effetti sono ancora più concreti se solo si riflette sul fatto che anche i periodi<br />
d’imposta che rientrano nel monitoraggio triennale sono esclusi dal computo laddove, anche su uno solo dei<br />
periodi d’imposta, si sia realizzato un Mol positivo.<br />
Ci sembra particolarmente importante segnalare, inoltre, che il provvedimento, nel disciplinare la nuova e<br />
specifica causa di disapplicazione, afferma che le società che presentano un Mol positivo sono escluse dal<br />
regime, e ciò a prescindere dall’entità del risultato in questione.<br />
Che il Mol, quindi, sia positivo per 1 euro o per un milione di euro è del tutto ininfluente. Quello che emerge<br />
dalla causa di disapplicazione in questione, quindi, è che l’analisi della redditività deve essere effettuata<br />
scandagliando il risultato dell’attività caratteristica e rendendo nella sostanza irrilevanti gli effetti che<br />
derivano sul risultato di periodo dall’area C del Conto economico (proventi e oneri finanziari), dall’area E<br />
(proventi e oneri straordinari) e dall’area deputata a monitorare gli effetti sul Conto economico delle imposte<br />
dell’esercizio. La nuova causa di disapplicazione centrerà l’obiettivo di salvare da un’applicazione selvaggia<br />
del regime delle “comodo” molte delle società che si trovano in perdita sistematica per effetto delle fasi di<br />
start up e, in taluni settori, per effetto del peso spesse volte purtroppo insostenibile, degli oneri finanziari.<br />
g<br />
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI TRIBUTARI SONO STATI SOSPESI O DIFFERITI<br />
DA DISPOSIZIONI NORMATIVE ADOTTATE IN CONSEGUENZA DEL<strong>LA</strong> DICHIARAZIONE DELLO STATO DI<br />
EMERGENZA<br />
ai sensi dell’art.5 della L. n.225 del 24 febbraio 1992. La disapplicazione opera limitatamente al periodo<br />
d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo.<br />
130
Per le società in perdita sistematica arrivano le cause<br />
di disapplicazione automatica<br />
h<br />
SOCIETÀ PER LE QUALI RISULTA POSITIVA <strong>LA</strong> SOMMA ALGEBRICA DEL RISULTATO FISCALE E DEGLI IMPORTI<br />
CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE<br />
per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva,<br />
ovvero di disposizioni agevolative. Questa nuova causa di disapplicazione che riguarda le società in perdita<br />
sistematica, in qualche modo rafforza l’esimente specifica già commentata al precedente punto d) anche se ha<br />
certamente una portata applicativa più ampia. Innanzi tutto va segnalato che la causa di disapplicazione in<br />
questione può costituire una ulteriore way out per le holding quando queste non sono pure. Se infatti<br />
l’esimente di cui alla lettera d) riguardava le società che “non dispongono di altre attività diverse da quelle<br />
strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni”, la causa di disapplicazione in questione prescinde<br />
dalla composizione dell’attivo dello Stato patrimoniale in quanto indaga la composizione del Conto economico in<br />
relazione alla natura dei componenti positivi. Laddove ve ne siano di esenti, esclusi o assoggettati a tassazione<br />
alla fonte, essi vanno sommati al risultato fiscale e laddove per effetto di tale sommatoria si dovesse ottenere<br />
un valore positivo, la società potrà essere legittimamente esclusa dal regime delle comodo in quanto non in<br />
“perdita sistematica”.<br />
Anche in questo caso è bene segnalare che l’analisi potrà essere effettuata anche sul triennio di monitoraggio,<br />
con la conseguenza che se anche una sola delle annualità di riferimento dovesse essere bonificata dal sistema,<br />
il nuovo triennio di monitoraggio inizierà a decorrere dal periodo d’imposta successivo.<br />
Grazie alla nuova causa di disapplicazione usciranno dalla stretta anche le società che riportano perdite fiscali<br />
significative per effetto delle variazioni in diminuzione connesse agli investimenti agevolati effettuati nell’ambito<br />
della cosiddetta “Tremonti ter”.<br />
i<br />
SOCIETÀ CHE ESERCITANO ATTIVITÀ AGRICO<strong>LA</strong><br />
ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.99/04. Grazie a questa nuova causa di disapplicazione sono escluse dal regime<br />
delle comodo anche le società “agricole” che, in presenza delle condizioni previste dalla Legge, tassano il<br />
reddito con i criteri catastali. Era da tempo che si aspettava, infatti, un intervento in questo senso, atteso<br />
che fino ad ora le società con queste caratteristiche erano comunque condizionate dal dover transitare,<br />
eventualmente, attraverso l’interpello disapplicativo preventivo (in taluni casi, peraltro, ci risulta anche con<br />
effetti non necessariamente positivi).<br />
l<br />
SOCIETÀ CHE RISULTANO CONGRUE E COERENTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE<br />
l’aspetto interessante, sul principio non nuovo in tema di correlazione studi di settore – società di comodo, è<br />
che il responso di piena regolarità offerto da Gerico costituisce una causa di disapplicazione legale, avendo<br />
riferimento ad una delle annualità del triennio di monitoraggio per la verifica dello status della perdita<br />
sistematica. Quindi la congruità e coerenza rileverà sia come causa di disapplicazione in relazione ai periodi<br />
di monitoraggio della perdita sistematica, sia come causa di esclusione puntuale sul periodo interessato.<br />
Si tratta di una causa di esclusione che dovrà essere letta alla luce dei nuovi responsi in termini di coerenza<br />
introdotti a seguito del varo del nuovo regime premiale per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.<br />
m<br />
SOCIETÀ CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA<br />
questa condizione, che caratterizza una causa di esclusione, ai sensi del co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, è<br />
stata inclusa tra le cause di disapplicazione automatica previste nel recente provvedimento del Direttore<br />
131
dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in considerazione del fatto che, per le società in perdita sistematica, il<br />
presupposto per l'applicazione della disciplina si realizza su arco temporale più lungo (pari a tre periodi<br />
d'imposta) rispetto al "primo periodo d'imposta".<br />
Concludiamo evidenziando che la C.M. n.23/E delle Entrate traccia un quadro interpretativo assai limitato<br />
rispetto ai problemi oggi sul tappeto che investono le società in perdita sistematica e le società di comodo<br />
più in generale. È quindi auspicabile che l’Agenzia integri in tempi rapidi le istruzioni diramate, anche in<br />
considerazione del fatto che le scadenze di Unico 2012 sono a dir poco imminenti.<br />
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Mestre (VE)<br />
15 Febbraio 2013