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SASSARI MEDICA n. 5 - OMCeO Sassari

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Quando gli è concessa una stanza<br />

Il medico di guardia che riposa<br />

è da considerarsi al lavoro<br />

sentenze<br />

Anche se l’ospedale mette a disposizione<br />

del medico in servizio<br />

di guardia una stanza in cui<br />

riposarsi quando il suo intervento<br />

non è richiesto, l’intera sua permanenza<br />

nella struttura deve essere ritenuta<br />

compresa nell’orario di lavoro.<br />

Perché è obbigato a restare a disposizione<br />

in un luogo determinato.<br />

Con questa motivazione, la Corte<br />

di giustizia UE (sentenza del 9 settembre,<br />

causa C-151/02) ha dichiarato<br />

in contrasto con la normativa comunitaria<br />

il diritto del lavoro tedesco,<br />

laddove assimila a periodi di riposo<br />

i momenti di inattività del medico<br />

durante la guardia e prevede la<br />

compensazione soltanto dei periodi<br />

in cui l’interessato ha effettivamente<br />

svolto pratica professionale. Una<br />

prassi anomala: in Italia il turno del<br />

medico di guardia è calcolato sempre<br />

interamente nell’orario di lavoro.<br />

Norbert Jaeger, assistente medico<br />

presso il reparto di chirugia dell’ospedale<br />

di Kiel, in Germania, effettua<br />

regolarmente – in virtù di un accordo<br />

accessorio – servizi di guardia al<br />

pronto soccorso. La struttura ha<br />

messo a sua disposizione una stanza<br />

in cui gli è permesso dormire quando<br />

il suo intervento non è richiesto. I<br />

suoi servizi sono compensati in parte<br />

con la concessione di tempo libero,<br />

in parte con il versamento di retribuzioni<br />

aggiuntive. È stato pacificamente<br />

calcolato che i periodi in cui<br />

Jaeger è chiamato a svolgere un compito<br />

professionale rappresentano in<br />

media il 49% dei servizi di guardia.<br />

Il medico si è rivolto al giudice,<br />

sostenendo che, in base alla direttiva<br />

93/104, sonnellini o no, la guardia effettuata<br />

deve essere integralmente<br />

considerata rientrante nell’orario di<br />

lavoro. Il Comune di Kiel, di contro,<br />

afferma che, secondo la giurisprudenza<br />

e la dottrina prevalente, le fasi<br />

di inattività durante la guardia devono<br />

essere ritenute periodi di riposo,<br />

ai sensi della legge tedesca sull’orario<br />

di lavoro. Gli Stati membri,<br />

sempre secondo il Comune, disporrebbero<br />

di un ampio margine di discrezionalità<br />

concesso dall’articolo<br />

La Corte<br />

di giustizia<br />

17, comma 2, della direttiva UE.<br />

In primo grado, il giudice ha accolto<br />

il ricorso del medico. Il Land<br />

dell’UE ha<br />

dello schleswig Holstein ha rinviato riconosciuto<br />

la questione a Lussemburgo. Chiedendo<br />

anche se violi la direttiva UE<br />

i diritti<br />

una norma del diritto nazionale che di un medico<br />

consenta negli ospedali una riduzione<br />

del periodo di riposo di 11 ore,<br />

tedesco<br />

configurata i modo che i periodi relativi<br />

alle prestazioni rese durante la<br />

guardia o la reperibilità (che non superino<br />

la metà del periodo di riposo),<br />

vengano compensati con altri periodi.<br />

La Corte europea ricorda innanzitutto<br />

l’obiettivo della direttiva<br />

93/104 sull’orario di lavoro: garantire<br />

una migliore tutela della sicurezza<br />

e della salute dei lavoratori, assicurando<br />

loro pause e riposi adeguati.<br />

Nel merito, i giudici sottolineano<br />

che al medico di guardia spettano<br />

obblighi più onerosi rispetto a<br />

quello reperibile, perché «deve restare<br />

lontano dal suo ambiente familiare<br />

e sociale e beneficia di una mi- 17

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