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MODELLO DI UTILITA' - Camera di Commercio di Ferrara

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INFORMAZIONI GENERALI<br />

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - CO<strong>DI</strong>CE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE<br />

Il Brevetto per modello industriale d'utilità conferisce al titolare la facoltà esclusiva <strong>di</strong> attuare un<br />

determinato modello, <strong>di</strong> trarne profitto e <strong>di</strong> commercializzarlo nel territorio dello Stato italiano.<br />

Possono costituire oggetto <strong>di</strong> brevetto per modello industriale <strong>di</strong> utilità i nuovi modelli atti a<br />

conferire particolare efficacia, o como<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> applicazione, o <strong>di</strong> impiego, a macchine, o parti <strong>di</strong><br />

esse, strumenti, utensili od oggetti <strong>di</strong> uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari<br />

conformazioni, <strong>di</strong>sposizioni, configurazioni o combinazioni <strong>di</strong> parti.<br />

Brevettazione alternativa<br />

E' prevista la possibilità che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel corso dell'esame della domanda,<br />

possa mo<strong>di</strong>ficare l'ambito <strong>di</strong> protezione da modello <strong>di</strong> utilità a invenzione. In tal caso invita<br />

l'interessato, assegnandogli un termine, a mo<strong>di</strong>ficare la domanda stessa la quale ha effetto dalla<br />

domanda <strong>di</strong> presentazione originaria.<br />

I <strong>di</strong>ritti del brevetto<br />

durano 10 anni dalla data <strong>di</strong> deposito della domanda.<br />

Effetti del brevetto e visione pubblica delle domande<br />

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali<br />

<strong>di</strong>segni è resa accessibile al pubblico.<br />

Le domande <strong>di</strong> brevetto per modello <strong>di</strong> utilità, con la descrizione e gli eventuali <strong>di</strong>segni, sono poste<br />

a <strong>di</strong>sposizione del pubblico dopo 18 mesi dalla data <strong>di</strong> deposito o <strong>di</strong> priorità. Detta<br />

documentazione può essere resa accessibile al pubblico dopo 90 giorni dalla data <strong>di</strong> deposito,<br />

qualora il richiedente lo abbia <strong>di</strong>chiarato nella domanda.<br />

Priorità <strong>di</strong> precedenti depositi<br />

Chi deposita in Italia un brevetto per modello <strong>di</strong> utilità che sia stato registrato in precedenza in uno<br />

Stato estero, facente parte <strong>di</strong> una Convenzione internazionale ratificata dall’Italia, che riconosce il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> priorità, può riven<strong>di</strong>care che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data <strong>di</strong><br />

deposito della domanda estera.<br />

Il termine <strong>di</strong> priorità previsto dalla Convenzione Unione <strong>di</strong> Parigi, per le i modelli <strong>di</strong> utilità, è <strong>di</strong><br />

do<strong>di</strong>ci mesi.<br />

Quando si riven<strong>di</strong>chi la priorità <strong>di</strong> un deposito originariamente fatto in altro stato agli effetti delle<br />

Convenzioni Internazionali vigenti, si devono in<strong>di</strong>care nella domanda gli estremi relativi, ed inoltre<br />

si deve allegare copia della domanda prioritaria, con relativa traduzione in italiano, da cui si<br />

rilevino il nome del richiedente e la data in cui il deposito è avvenuto.<br />

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Guida aggiornata settembre 2013

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