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convenzione per mutui ed altre forme d'affidamento - Eticredito

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31/07/2007<br />

1) Fideiussione nominativa<br />

2) Lettera di autorizzazione accr<strong>ed</strong>ito competenze a favore di FIDIMPRESA, debitamente sottoscritta dal mutuatario,<br />

se non espressamente indicato nella fideiussione nominativa. La Banca tratterrà all’impresa mutuata tale<br />

commissione che verrà accr<strong>ed</strong>itata su conto corrente appositamente indicato da FIDIMPRESA, con la valuta del giorno<br />

di concessione del prestito.<br />

ART. 6<br />

I contratti relativi a ciascuna linea di cr<strong>ed</strong>ito di cui all’art. 3, dovranno essere sottoscritti dal titolare dell’impresa, in<br />

caso di ditta individuale, dal legale rappresentante <strong>per</strong> le società; <strong>per</strong> le società di <strong>per</strong>sone tutti i soci che hanno la<br />

rappresentanza dovranno sottoscrivere i contratti e gli eventuali effetti in qualità di garanti. FIDIMPRESA, attraverso<br />

specifica indicazione in calce alla fideiussione, potrà chi<strong>ed</strong>ere <strong>altre</strong> garanzie che s’intenderanno obbligatorie. La banca<br />

<strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni garantite dai FIDIMPRESA non potrà accordare a ciascuna impresa linee di cr<strong>ed</strong>ito <strong>per</strong> importi o durate<br />

diverse da quelle deliberate da FIDIMPRESA, né sottrarsi a determinati vincoli, quali firme e/o pegni a garanzia, e/o<br />

ipoteche poste nelle delibere stesse pena la decadenza della garanzia stessa. Eventuali ulteriori garanzie acquisite dalla<br />

Banca si intenderanno efficaci <strong>per</strong> l’intero affidamento. Le o<strong>per</strong>azioni dovranno svolgersi con la massima sollecitudine<br />

e, qualora l’erogazione non avvenga entro 120 giorni dalla data di delibera di FIDIMPRESA, la fideiussione decadrà<br />

automaticamente salvo proroga scritta. La Banca si impegna a dare comunicazione scritta a FIDIMPRESA, entro 15<br />

giorni dall’esecuzione delle o<strong>per</strong>azioni, indicando la data di <strong>per</strong>fezionamento, l’ammontare dell’affidamento <strong>ed</strong> i relativi<br />

dati identificativi. La documentazione contrattuale della Banca dovrà prev<strong>ed</strong>ere una clausola, da far sottoscrivere agli<br />

eventuali garanti, del seguente tenore: “…i garanti espressamente rinunciano ad agire nei confronti di FIDIMPRESA<br />

firmatario della garanzia dallo stesso rilasciata in relazione al finanziamento di cui alla presente, nel caso in cui la<br />

Banca escutesse la garanzia dai m<strong>ed</strong>esimi prestata in seguito all’inadempimento dell’impresa mutuataria…”<br />

ART. 7<br />

I tassi d’interesse che regolano i finanziamenti e le varie linee di cr<strong>ed</strong>ito saranno agganciati all’Euribor se variabile e<br />

all’I.r.s. se fisso. I riferimenti e gli spread saranno fissati a parte attraverso scambi di lettere, nelle quali dovranno<br />

essere indicati:<br />

specifica del parametro di riferimento;<br />

spread sui parametri stabiliti;<br />

eventuali tassi minimi;<br />

eventuali penali d’estinzione;<br />

spese d’istruttoria a favore della Banca;<br />

condizioni accessorie sugli affidamenti.<br />

Tali condizioni potranno essere modificate tramite scambio di lettere all’interno delle quali dovrà essere indicata la<br />

data di decorrenza delle nuove condizioni. La revisione non avrà effetto sui finanziamenti prec<strong>ed</strong>entemente erogati<br />

nelle <strong>forme</strong> di cui ai punti g) dell’art. 3. A questi ultimi finanziamenti verranno, infatti, mantenute le condizioni vigenti il<br />

giorno della stipula. In caso di non rispetto delle condizioni concordate, la Banca, su richiesta di FIDIMPRESA, si<br />

impegna a provv<strong>ed</strong>ere al ripristino delle stesse, rimborsando all’azienda eventuali cifre pagate in più a seguito<br />

dell’applicazione di condizioni errate.<br />

ART. 8<br />

I finanziamenti di cui all’art. 3 punto g) saranno erogati a tasso globale nominale in ragione d’anno. Tale tasso sarà<br />

decurtato della misura del contributo nel pagamento degli interessi qualora i finanziamenti siano assistiti dal<br />

contributo della Regione Emilia Romagna, di FIDIMPRESA o della Camera di Commercio di CITTA’ e di altri enti<br />

pubblici. Nel caso di mancata corresponsione dei suddetti contributi o di decadenza dei m<strong>ed</strong>esimi, l’impresa<br />

corrisponderà alla Banca, a semplice richiesta <strong>ed</strong> in unica soluzione, una somma pari a quella dei contributi non<br />

corrisposti, con l’intesa che la garanzia di FIDIMPRESA si estenderà automaticamente all’importo come sopra<br />

sopravvenuto. Sono a carico dell’impresa il bollo cambiario degli effetti a garanzia di cui al prec<strong>ed</strong>ente art. 5, gli oneri<br />

fiscali ivi compresa l’imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73 e le spese d’istruttoria a favore della banca, comunicati a<br />

FIDIMPRESA congiuntamente ai tassi <strong>ed</strong> alle condizioni accessorie (art. 8). Nessun altro costo graverà i finanziamenti.<br />

ART. 9<br />

La Banca si impegna a fornire quindicinalmente, in via informatica, secondo schema concordato (v<strong>ed</strong>i allegato), i piani<br />

di ammortamento, ritardi, esposizioni, insoluti, recu<strong>per</strong>i, posizioni escusse ecc. Qualora non sia possibile l’invio<br />

informatico, la Banca fornirà in copia singola a FIDIMPRESA <strong>ed</strong> all’impresa mutuataria il piano d’ammortamento<br />

dell’o<strong>per</strong>azione eseguita. Inoltre la Banca dovrà comunicare mensilmente a FIDIMPRESA <strong>per</strong> i finanziamenti garantiti in<br />

corso, suddivisi <strong>per</strong> le diverse <strong>per</strong>centuali di garanzia, il debito residuo in linea capitale e le intere rate risultate<br />

insolute (debito residuo in linea capitale e relativi interessi), anche <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>fezionate in <strong>forme</strong> diverse da<br />

quella dei finanziamenti. Entro il 30 novembre d’ogni anno, la Banca invierà a FIDIMPRESA l’elenco delle posizioni<br />

insolventi delle quali è stata escussa la garanzia di FIDIMPRESA, con una breve relazione sulle possibilità <strong>ed</strong> i tempi di<br />

recu<strong>per</strong>o d’ogni posizione.<br />

ART. 10<br />

Per ciascun finanziamento con contributo, la Banca s’impegna anche a fornire nei modi e termini stabiliti dalla<br />

normativa dell’ente erogatore la documentazione in essa prevista eventualmente definita con accordi a parte.<br />

ART. 11<br />

La Banca si impegna inoltre a riscuotere da ciascun affidato, contestualmente all’erogazione/concessione<br />

dell’affidamento e/o <strong>per</strong>iodicamente, l’importo, relativo alle commissioni alla stessa dovute, alla stessa o ad<br />

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