convenzione per mutui ed altre forme d'affidamento - Eticredito
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CONVENZIONE PER MUTUI ED ALTRE FORME D’AFFIDAMENTO<br />
31/07/2007<br />
FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA - con s<strong>ed</strong>e in FORLI’, Via PELACANO n. 42 , codice fiscale n° 00657300406, R.E.A.<br />
n. 143917, Registro Imprese Trib. FC n 00657300406, iscrizione U.I.C. n 25988, Iscrizione Albo Coo<strong>per</strong>ative n A111620 e<br />
ETICREDITO Banca Etica Adriatica con s<strong>ed</strong>e in Rimini, viale Dante, 25, codice fiscale e partita IVA n° 03445690401, che in<br />
appresso saranno chiamate <strong>per</strong> brevità “FIDIMPRESA” e “Banca”, rappresentate rispettivamente, in virtù del mandato<br />
loro conferito, FIDIMPRESA dal suo Presidente LAURO LAMBERTINI, nato a JOLANDA DI SAVOIA (FE) il 20/05/1960 e la<br />
Banca dal Suo Dirigente …………………………., nato a CITTA’, il 00/00/0000<br />
PREMESSO<br />
che FIDIMPRESA, ai sensi del proprio Statuto sociale può stipulare convenzioni con Aziende di Cr<strong>ed</strong>ito <strong>per</strong> garantire i<br />
finanziamenti accordati da queste ultime alle imprese socie,<br />
CONVENGONO<br />
ART.1<br />
La Banca nel rispetto della propria autonomia decisionale, previo esame delle relative domande, alla luce della propria<br />
normativa statutaria e regolamentare, nonché della vigente legislazione in materia cr<strong>ed</strong>itizia, conc<strong>ed</strong>erà, a proprio<br />
insindacabile giudizio, linee di cr<strong>ed</strong>ito nelle <strong>forme</strong> elencate al successivo art. 3 alle imprese socie di FIDIMPRESA. Tali<br />
linee di cr<strong>ed</strong>ito saranno aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già direttamente fruite dagli associati. Nel caso che il<br />
finanziamento concesso serva <strong>per</strong> estinguere, in tutto o in parte, prec<strong>ed</strong>enti passività nei confronti della Banca, la<br />
Banca stessa ne darà comunicazione a FIDIMPRESA al momento dell’invio della propria delibera.Degli eventuali casi di<br />
domande non accolte, la Banca dovrà dare tempestiva comunicazione a FIDIMPRESA.<br />
ART. 2<br />
FIDIMPRESA dichiara di prestare fin d’ora, con l’intero suo patrimonio, garanzia solidale nella misura della <strong>per</strong>centuale<br />
di garanzia accordata, a fronte degli affidamenti che la Banca andrà a conc<strong>ed</strong>ere ai sensi della presente <strong>convenzione</strong>.<br />
FIDIMPRESA potrà far controgarantire il proprio portafoglio da organismi privati o pubblici. In tal caso dovrà darne<br />
comunicazione scritta alla Banca <strong>per</strong> ogni singola o<strong>per</strong>azione. FIDIMPRESA dovrà deliberare il rilascio, a garanzia di<br />
ciascun affidamento, della relativa fideiussione, r<strong>ed</strong>atta su un modulo appositamente pr<strong>ed</strong>isposto da FIDIMPRESA<br />
stessa e di gradimento della Banca.<br />
ART. 3<br />
La garanzia di FIDIMPRESA potrà essere concessa sulle seguenti <strong>forme</strong> tecniche:<br />
a) - fido in c/c di corrispondenza;<br />
b) - castelletto <strong>per</strong> negoziazione di foglio commerciale accr<strong>ed</strong>itato in c/c s.b.f.;<br />
c) - castelletto <strong>per</strong> sconto di portafoglio commerciale;<br />
d) - fido in c/c <strong>per</strong> anticipazioni su fatture;<br />
e) - fidi o anticipazioni <strong>per</strong> anticipi in euro e valuta all’esportazione;<br />
f) - prefinanziamenti su o<strong>per</strong>azioni deliberate, fino all’erogazione delle stesse;<br />
g) – <strong>mutui</strong> di qualsiasi tipo, ipotecari e/o chirografari <strong>per</strong> liquidità, consolidamento di passività a breve, investimenti e<br />
<strong>altre</strong> finalità, anche assistiti da agevolazioni in conto interessi;<br />
h) – fideiussioni bancarie;<br />
i) – finanziamenti in valuta estera.<br />
Gli affidamenti menzionati sub a), b), c), d), e), del presente articolo potranno avere una durata massima di 12 mesi<br />
rinnovabile. Tali linee di cr<strong>ed</strong>ito dovranno essere mantenute distinte, con accensione d’appositi conti, rispetto alle<br />
eventuali linee di cr<strong>ed</strong>ito non assistite dalla garanzia di FIDIMPRESA. I finanziamenti di cui alle lettera i) avranno durata<br />
massima di 18 mesi. La garanzia di FIDIMPRESA sui finanziamenti di cui alla lettera g), avrà la durata massima di 7<br />
anni elevabile a 10 anni se assistiti da garanzie reali (ipoteche, pegno su titoli, ecc.) Per finanziamenti di cui alla lettera<br />
g), potrà essere concordato un <strong>per</strong>iodo di preammortamento sino a 24 mesi. In caso di richiesta di trasferimento,<br />
conferimento o di accollo da parte di terzi del finanziamento originario, dovrà essere prodotta corrispondenza tra le<br />
parti <strong>per</strong> autorizzazione <strong>ed</strong> accettazione, pena la decadenza della garanzia prestata. Ogni variazione che prev<strong>ed</strong>a il<br />
trasferimento di un finanziamento da un soggetto giuridico ad un altro che comporta variazioni nell'importo, nella<br />
durata o nella <strong>per</strong>centuale di garanzia determina la formalizzazione di un nuovo finanziamento.<br />
ART. 4<br />
I finanziamenti di cui al punto g) dell’articolo 3, se usufruiscono di contributi in conto interessi, avranno durata non<br />
su<strong>per</strong>iore a quanto previsto dalle specifiche normative tempo <strong>per</strong> tempo vigenti; detti finanziamenti usufruiscono del<br />
contributo in conto interessi ai sensi delle norme cui si riferiscono. Il rimborso avverrà di norma in rate trimestrali,<br />
posticipate, comprensive di capitale <strong>ed</strong> interessi. Per i finanziamenti di durata su<strong>per</strong>iore ai 18 mesi, l’impresa rilascerà,<br />
all’atto dell’erogazione, salvo esplicita rinuncia da parte di FIDIMPRESA, due cambiali a garanzia di importo pari alla<br />
sommatoria delle rate da pagare, calcolate al tasso vigente alla data d’erogazione (compreso l’eventuale contributo),<br />
con scadenza a vista, presentabili entro il termine massimo di sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata.<br />
ART. 5<br />
Il Consiglio di Amministrazione di FIDIMPRESA dovrà deliberare il rilascio della fideiussione relativa ai cr<strong>ed</strong>iti richiesti<br />
dalle imprese associate inviando alla Banca<br />
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1) Fideiussione nominativa<br />
2) Lettera di autorizzazione accr<strong>ed</strong>ito competenze a favore di FIDIMPRESA, debitamente sottoscritta dal mutuatario,<br />
se non espressamente indicato nella fideiussione nominativa. La Banca tratterrà all’impresa mutuata tale<br />
commissione che verrà accr<strong>ed</strong>itata su conto corrente appositamente indicato da FIDIMPRESA, con la valuta del giorno<br />
di concessione del prestito.<br />
ART. 6<br />
I contratti relativi a ciascuna linea di cr<strong>ed</strong>ito di cui all’art. 3, dovranno essere sottoscritti dal titolare dell’impresa, in<br />
caso di ditta individuale, dal legale rappresentante <strong>per</strong> le società; <strong>per</strong> le società di <strong>per</strong>sone tutti i soci che hanno la<br />
rappresentanza dovranno sottoscrivere i contratti e gli eventuali effetti in qualità di garanti. FIDIMPRESA, attraverso<br />
specifica indicazione in calce alla fideiussione, potrà chi<strong>ed</strong>ere <strong>altre</strong> garanzie che s’intenderanno obbligatorie. La banca<br />
<strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni garantite dai FIDIMPRESA non potrà accordare a ciascuna impresa linee di cr<strong>ed</strong>ito <strong>per</strong> importi o durate<br />
diverse da quelle deliberate da FIDIMPRESA, né sottrarsi a determinati vincoli, quali firme e/o pegni a garanzia, e/o<br />
ipoteche poste nelle delibere stesse pena la decadenza della garanzia stessa. Eventuali ulteriori garanzie acquisite dalla<br />
Banca si intenderanno efficaci <strong>per</strong> l’intero affidamento. Le o<strong>per</strong>azioni dovranno svolgersi con la massima sollecitudine<br />
e, qualora l’erogazione non avvenga entro 120 giorni dalla data di delibera di FIDIMPRESA, la fideiussione decadrà<br />
automaticamente salvo proroga scritta. La Banca si impegna a dare comunicazione scritta a FIDIMPRESA, entro 15<br />
giorni dall’esecuzione delle o<strong>per</strong>azioni, indicando la data di <strong>per</strong>fezionamento, l’ammontare dell’affidamento <strong>ed</strong> i relativi<br />
dati identificativi. La documentazione contrattuale della Banca dovrà prev<strong>ed</strong>ere una clausola, da far sottoscrivere agli<br />
eventuali garanti, del seguente tenore: “…i garanti espressamente rinunciano ad agire nei confronti di FIDIMPRESA<br />
firmatario della garanzia dallo stesso rilasciata in relazione al finanziamento di cui alla presente, nel caso in cui la<br />
Banca escutesse la garanzia dai m<strong>ed</strong>esimi prestata in seguito all’inadempimento dell’impresa mutuataria…”<br />
ART. 7<br />
I tassi d’interesse che regolano i finanziamenti e le varie linee di cr<strong>ed</strong>ito saranno agganciati all’Euribor se variabile e<br />
all’I.r.s. se fisso. I riferimenti e gli spread saranno fissati a parte attraverso scambi di lettere, nelle quali dovranno<br />
essere indicati:<br />
specifica del parametro di riferimento;<br />
spread sui parametri stabiliti;<br />
eventuali tassi minimi;<br />
eventuali penali d’estinzione;<br />
spese d’istruttoria a favore della Banca;<br />
condizioni accessorie sugli affidamenti.<br />
Tali condizioni potranno essere modificate tramite scambio di lettere all’interno delle quali dovrà essere indicata la<br />
data di decorrenza delle nuove condizioni. La revisione non avrà effetto sui finanziamenti prec<strong>ed</strong>entemente erogati<br />
nelle <strong>forme</strong> di cui ai punti g) dell’art. 3. A questi ultimi finanziamenti verranno, infatti, mantenute le condizioni vigenti il<br />
giorno della stipula. In caso di non rispetto delle condizioni concordate, la Banca, su richiesta di FIDIMPRESA, si<br />
impegna a provv<strong>ed</strong>ere al ripristino delle stesse, rimborsando all’azienda eventuali cifre pagate in più a seguito<br />
dell’applicazione di condizioni errate.<br />
ART. 8<br />
I finanziamenti di cui all’art. 3 punto g) saranno erogati a tasso globale nominale in ragione d’anno. Tale tasso sarà<br />
decurtato della misura del contributo nel pagamento degli interessi qualora i finanziamenti siano assistiti dal<br />
contributo della Regione Emilia Romagna, di FIDIMPRESA o della Camera di Commercio di CITTA’ e di altri enti<br />
pubblici. Nel caso di mancata corresponsione dei suddetti contributi o di decadenza dei m<strong>ed</strong>esimi, l’impresa<br />
corrisponderà alla Banca, a semplice richiesta <strong>ed</strong> in unica soluzione, una somma pari a quella dei contributi non<br />
corrisposti, con l’intesa che la garanzia di FIDIMPRESA si estenderà automaticamente all’importo come sopra<br />
sopravvenuto. Sono a carico dell’impresa il bollo cambiario degli effetti a garanzia di cui al prec<strong>ed</strong>ente art. 5, gli oneri<br />
fiscali ivi compresa l’imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73 e le spese d’istruttoria a favore della banca, comunicati a<br />
FIDIMPRESA congiuntamente ai tassi <strong>ed</strong> alle condizioni accessorie (art. 8). Nessun altro costo graverà i finanziamenti.<br />
ART. 9<br />
La Banca si impegna a fornire quindicinalmente, in via informatica, secondo schema concordato (v<strong>ed</strong>i allegato), i piani<br />
di ammortamento, ritardi, esposizioni, insoluti, recu<strong>per</strong>i, posizioni escusse ecc. Qualora non sia possibile l’invio<br />
informatico, la Banca fornirà in copia singola a FIDIMPRESA <strong>ed</strong> all’impresa mutuataria il piano d’ammortamento<br />
dell’o<strong>per</strong>azione eseguita. Inoltre la Banca dovrà comunicare mensilmente a FIDIMPRESA <strong>per</strong> i finanziamenti garantiti in<br />
corso, suddivisi <strong>per</strong> le diverse <strong>per</strong>centuali di garanzia, il debito residuo in linea capitale e le intere rate risultate<br />
insolute (debito residuo in linea capitale e relativi interessi), anche <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>fezionate in <strong>forme</strong> diverse da<br />
quella dei finanziamenti. Entro il 30 novembre d’ogni anno, la Banca invierà a FIDIMPRESA l’elenco delle posizioni<br />
insolventi delle quali è stata escussa la garanzia di FIDIMPRESA, con una breve relazione sulle possibilità <strong>ed</strong> i tempi di<br />
recu<strong>per</strong>o d’ogni posizione.<br />
ART. 10<br />
Per ciascun finanziamento con contributo, la Banca s’impegna anche a fornire nei modi e termini stabiliti dalla<br />
normativa dell’ente erogatore la documentazione in essa prevista eventualmente definita con accordi a parte.<br />
ART. 11<br />
La Banca si impegna inoltre a riscuotere da ciascun affidato, contestualmente all’erogazione/concessione<br />
dell’affidamento e/o <strong>per</strong>iodicamente, l’importo, relativo alle commissioni alla stessa dovute, alla stessa o ad<br />
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interm<strong>ed</strong>iari da questa indicati, a termine di Statuto, indicato nella delibera di fideiussione. Tale importo, che l’impresa<br />
si obbliga a corrispondere, andrà accr<strong>ed</strong>itato, con valuta del giorno di erogazione della linea di cr<strong>ed</strong>ito, nei c/c bancari<br />
indicati da FIDIMPRESA. Sulle somme giacenti in tali c/c, sarà corrisposto un tasso d’interesse concordato a parte con<br />
scambio di corrispondenza e comunque non inferiore ai due terzi del tasso applicato sui finanziamenti <strong>per</strong><br />
investimenti.<br />
ART. 12<br />
Qualora la Banca revocasse affidamenti concessi, dovrà darne comunicazione scritta. La garanzia di FIDIMPRESA<br />
rimarrà comunque o<strong>per</strong>ante <strong>per</strong> i rischi a scadere relativi alle o<strong>per</strong>azioni iniziate prima della decorrenza della revoca,<br />
nonché <strong>per</strong> quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di revoca, annullamento o<br />
inefficacia di pagamenti effettuati in relazione all’esposizione garantita. In caso di revoca d’affidamenti e/o garanzie, la<br />
Banca dovrà comunicare sollecitamente e comunque non oltre 6 mesi, le azioni di recu<strong>per</strong>o svolte o che intende<br />
svolgere, ferme restando le garanzie prestate nei limiti di cui all’articolo seguente.<br />
ART. 13<br />
FIDIMPRESA assumerà una quota di rischio di ciascuna <strong>per</strong>dita che potesse verificarsi prestando garanzia<br />
fideiussoria, di norma fino al 50% degli affidamenti concessi. La <strong>per</strong>centuale di garanzia di ogni singolo finanziamento<br />
verrà determinata di volta in volta e non sarà in ogni caso inferiore al 10%. In casi particolari la suddetta garanzia potrà<br />
raggiungere la <strong>per</strong>centuale del 90% La <strong>per</strong>centuale di garanzia sulle singole o<strong>per</strong>azioni sarà indicata nelle relative<br />
fideiussioni rilasciate da FIDIMPRESA. In caso vi fossero rate insolute, fino a quando gli altri rapporti del cliente con la<br />
Banca non risultassero formalmente revocati, i versamenti in qualsiasi forma effettuati dal debitore principale o da<br />
eventuali garanti dovranno essere imputati prioritariamente alle rate scadute. Qualora presso la Banca coesistessero a<br />
nome dello stesso affidato linee di cr<strong>ed</strong>ito in forma diversa dal mutuo e/o un mutuo con una o più rate insolute assistiti<br />
da garanzia di FIDIMPRESA <strong>ed</strong> <strong>altre</strong> posizioni autonome, nel caso in cui la Banca revochi tali linee di cr<strong>ed</strong>ito deve<br />
revocare contestualmente i rapporti garantiti da FIDIMPRESA salvo accordi diversi con FIDIMPRESA stessa. La<br />
comunicazione dovrà essere trasmessa a FIDIMPRESA contestualmente alla lettera di revoca all’impresa. I<br />
finanziamenti garantiti potranno essere risolti ad insindacabile giudizio della Banca in conformità alle specifiche<br />
previsioni contrattuali e legislative, nonché in presenza dell’a<strong>per</strong>tura di una proc<strong>ed</strong>ura concorsuale. Copia della<br />
comunicazione di risoluzione del contratto verrà inviata dalla Banca a FIDIMPRESA. La Banca, con richiamo agli<br />
accordi di Basilea 2, trascorsi 180 giorni dal primo ritardo di pagamento ha l’obbligo di revocare gli affidamenti.<br />
Trascorsi 90 giorni dalla revoca degli affidamenti, pena la decadenza della garanzia prestata dal Confidi, la Banca ha<br />
l’obbligo di proc<strong>ed</strong>ere all’escussione salvo diversi accordi scritti tra Banca e Confidi. Il Confidi onora la propria<br />
garanzia direttamente. Qualora il FIDIMPRESA non onorasse la propria garanzia, la Banca avrà facoltà di proc<strong>ed</strong>ere al<br />
recu<strong>per</strong>o richi<strong>ed</strong>endolo all’eventuale controgarante segnalato dal FIDIMPRESA al momento del rilascio della garanzia.<br />
Per la riscossione da Fidimpresa, di quanto dovuto <strong>per</strong> capitale ineressi e spese, la Banca invierà a Fidimpresa la<br />
seguente documentazione:<br />
- lettera di richiesta con indicazione di quanto dovuto con indicazioni dettagliate delle spese<br />
- copia della delibera della Banca di concessione del finanziamento, con indicazione delle eventuali garanzie<br />
accessorie, e/o ulteriori garanzie, cui Fidimpresa può aver diritto a subentrare.<br />
Fidimpresa provv<strong>ed</strong>erà ad accr<strong>ed</strong>itare, sul conto corrente indicato dalla Banca, le somme dovute entro 30 giorni dal<br />
ricevimento della documentazione sopra descritta.<br />
ART. 14<br />
La Banca darà tempestiva comunicazione a FIDIMPRESA d’eventuali estinzioni anticipate degli affidamenti.<br />
ART. 15<br />
La presente <strong>convenzione</strong>, che annulla e sostituisce ogni altra prec<strong>ed</strong>ente in materia, che tuttavia resterà in vigore fino<br />
alla totale estinzione delle o<strong>per</strong>azioni, accordata sulla sua base, è valida <strong>per</strong> anni uno, salvo proroga tacita d’anno in<br />
anno, a meno che non sia disdetta almeno tre mesi prima, da comunicarsi da una delle parti all’altra m<strong>ed</strong>iante lettera<br />
raccomandata A.R. La disdetta, tuttavia, non avrà effetto ai fini delle garanzie concordate da FIDIMPRESA se non con<br />
l’estinzione di tutti gli affidamenti in essere. Resta inteso che variazioni e/o integrazioni della presente <strong>convenzione</strong><br />
potranno essere apportate <strong>ed</strong> accettate m<strong>ed</strong>iante semplice scambio di lettera raccomandata A.R.<br />
ART. 16<br />
La Banca pubblicizzerà la <strong>convenzione</strong> in essere con FIDIMPRESA, la quale da parte sua divulgherà l’elenco delle<br />
Banche convenzionate presso le imprese artigiane e le piccole e m<strong>ed</strong>ie industrie della provincia di CITTA’.<br />
ART. 17<br />
Per quant’altro potesse occorrere ai fini dell’applicazione della presente <strong>convenzione</strong>, si fa richiamo allo Statuto di<br />
FIDIMPRESA <strong>ed</strong> alla legislazione vigente e futura in materia. FIDIMPRESA comunicherà tempestivamente alla Banca<br />
ogni variazione statutaria e normativa che sarà adottata <strong>ed</strong> invierà alla Banca copia del proprio bilancio approvato<br />
dall’Assemblea dei soci entro 60 giorni dall’approvazione.<br />
5<br />
ART. 18<br />
Agli effetti della presente <strong>convenzione</strong> le parti eleggono domicilio:<br />
• la Banca in CITTA’, via Dante n° 25<br />
• FIDIMPRESA in Forlì, Via Pelacano 42<br />
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ART. 19<br />
Per la risoluzione d’ogni controversia nascente dall’applicazione della presente <strong>convenzione</strong> sarà competente<br />
esclusivamente il Foro di Forlì.<br />
Data________________________________<br />
PER LA BANCA<br />
PER FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA Il Presidente LAURO LAMBERTINI<br />
PER ARTIGIANCREDIT Il Presidente ………………………….<br />
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ALLEGATO “A”<br />
31/07/2007<br />
CITTA’, li ____________________<br />
Spett.le FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA<br />
Via Pelacano 42<br />
47100 FORLI’ - CESENA<br />
Oggetto: affidamenti concessi all’impresa______________________________________________<br />
Con riferimento agli affidamenti concessi dalla Banca____________________________________<br />
All’impresa ________________________________________________, affidamenti da me/noi<br />
garantiti con lettera/e fideiussoria/e sottoscritta/e in data odierna, confermiamo di essere informati<br />
della garanzia concessa da FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA in esecuzione della<br />
<strong>convenzione</strong> in essere tra FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA stessa e la Banca.<br />
In particolare conosciamo <strong>ed</strong> accettiamo espressamente la clausola che vuole l’obbligazione da<br />
voi prestata, indipendente da quella da noi rilasciata (art. 7 della sopracitata <strong>convenzione</strong>).<br />
Ciò premesso, rinunciamo espressamente ad esercitare qualsiasi regresso nei confronti di<br />
FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA <strong>per</strong> quelle somme che, in ipotesi, dovessimo pagare in<br />
adempimento della citata nostra fideiussione,<br />
Il regresso nei nostri confronti vi sarà invece consentito <strong>per</strong> le somme da voi pagate a titolo di<br />
garanzia.<br />
In f<strong>ed</strong>e<br />
5
ALLEGATO B<br />
DECORRENZA DAL …………………...<br />
31/07/2007<br />
CONVENZIONE<br />
DURATA<br />
PARAMETRO<br />
SPREAD<br />
GAR 30%<br />
SPREAD<br />
GAR 50%<br />
SPREAD<br />
GAR 60%<br />
SPREAD<br />
GAR 80%<br />
ORDINARIA<br />
DURATA 24 / 120 mesi<br />
- -<br />
VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />
CONSOLIDAMENTO<br />
DURATA 24 / 120 mesi<br />
VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />
INVESTIMENTI NO FEI<br />
DURATA 24 / 120 mesi<br />
VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />
INVESTIMENTI FEI<br />
DURATA 36 / 120 mesi<br />
VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% 1,00% 0,80%<br />
C/C<br />
DURATA 12 mesi<br />
VARIABILE T.U.R. 3,00% 2,00% / /<br />
S.B.F.<br />
DURATA 12 mesi<br />
VARIABILE T.U.R. 0,80% 0,60% / /<br />
ANTIC.FATTURE<br />
DURATA 12 mesi<br />
VARIABILE T.U.R. 1,20% 1,00% / /<br />
S.B.F. / ANTIC.FATTURE<br />
DURATA 12 mesi<br />
VARIABILE T.U.R. 1,20% 1,00% / /<br />
SPESE ACCESSORIE<br />
IMPOSTA SOSTITUTIVA D.P.R. 601<br />
0,25% dell’importo erogato<br />
BOLLO CAMBIALE A GARANZIA<br />
€ 0,05 ogni 516,46 € erogati<br />
DIRITTI ISTRUTTORIA BANCA 0,1% imp. erogato Min. € 25,00 – Max € 125,00<br />
QUOTA INCASSO<br />
€ 1,50 <strong>per</strong> rata TRIMESTRALE<br />
MORA ( ritardato pagamento )<br />
TASSO APPLICATO + 3 p.p.<br />
ESTINZIONE ANTICIPATA<br />
ZERO<br />
PERIZIA (ipotecario) Max € 500,00<br />
Parametri / ammortamento / rateizzazione<br />
Variabile<br />
Ammortamento<br />
Rateizzazione <strong>mutui</strong><br />
Rateizzazione breve<br />
T.U.R. (TASSO B.C.E.) PUNTUALE<br />
a rata costante (francese)<br />
trimestrale,<br />
a scadenza<br />
6