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convenzione per mutui ed altre forme d'affidamento - Eticredito

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CONVENZIONE PER MUTUI ED ALTRE FORME D’AFFIDAMENTO<br />

31/07/2007<br />

FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA - con s<strong>ed</strong>e in FORLI’, Via PELACANO n. 42 , codice fiscale n° 00657300406, R.E.A.<br />

n. 143917, Registro Imprese Trib. FC n 00657300406, iscrizione U.I.C. n 25988, Iscrizione Albo Coo<strong>per</strong>ative n A111620 e<br />

ETICREDITO Banca Etica Adriatica con s<strong>ed</strong>e in Rimini, viale Dante, 25, codice fiscale e partita IVA n° 03445690401, che in<br />

appresso saranno chiamate <strong>per</strong> brevità “FIDIMPRESA” e “Banca”, rappresentate rispettivamente, in virtù del mandato<br />

loro conferito, FIDIMPRESA dal suo Presidente LAURO LAMBERTINI, nato a JOLANDA DI SAVOIA (FE) il 20/05/1960 e la<br />

Banca dal Suo Dirigente …………………………., nato a CITTA’, il 00/00/0000<br />

PREMESSO<br />

che FIDIMPRESA, ai sensi del proprio Statuto sociale può stipulare convenzioni con Aziende di Cr<strong>ed</strong>ito <strong>per</strong> garantire i<br />

finanziamenti accordati da queste ultime alle imprese socie,<br />

CONVENGONO<br />

ART.1<br />

La Banca nel rispetto della propria autonomia decisionale, previo esame delle relative domande, alla luce della propria<br />

normativa statutaria e regolamentare, nonché della vigente legislazione in materia cr<strong>ed</strong>itizia, conc<strong>ed</strong>erà, a proprio<br />

insindacabile giudizio, linee di cr<strong>ed</strong>ito nelle <strong>forme</strong> elencate al successivo art. 3 alle imprese socie di FIDIMPRESA. Tali<br />

linee di cr<strong>ed</strong>ito saranno aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già direttamente fruite dagli associati. Nel caso che il<br />

finanziamento concesso serva <strong>per</strong> estinguere, in tutto o in parte, prec<strong>ed</strong>enti passività nei confronti della Banca, la<br />

Banca stessa ne darà comunicazione a FIDIMPRESA al momento dell’invio della propria delibera.Degli eventuali casi di<br />

domande non accolte, la Banca dovrà dare tempestiva comunicazione a FIDIMPRESA.<br />

ART. 2<br />

FIDIMPRESA dichiara di prestare fin d’ora, con l’intero suo patrimonio, garanzia solidale nella misura della <strong>per</strong>centuale<br />

di garanzia accordata, a fronte degli affidamenti che la Banca andrà a conc<strong>ed</strong>ere ai sensi della presente <strong>convenzione</strong>.<br />

FIDIMPRESA potrà far controgarantire il proprio portafoglio da organismi privati o pubblici. In tal caso dovrà darne<br />

comunicazione scritta alla Banca <strong>per</strong> ogni singola o<strong>per</strong>azione. FIDIMPRESA dovrà deliberare il rilascio, a garanzia di<br />

ciascun affidamento, della relativa fideiussione, r<strong>ed</strong>atta su un modulo appositamente pr<strong>ed</strong>isposto da FIDIMPRESA<br />

stessa e di gradimento della Banca.<br />

ART. 3<br />

La garanzia di FIDIMPRESA potrà essere concessa sulle seguenti <strong>forme</strong> tecniche:<br />

a) - fido in c/c di corrispondenza;<br />

b) - castelletto <strong>per</strong> negoziazione di foglio commerciale accr<strong>ed</strong>itato in c/c s.b.f.;<br />

c) - castelletto <strong>per</strong> sconto di portafoglio commerciale;<br />

d) - fido in c/c <strong>per</strong> anticipazioni su fatture;<br />

e) - fidi o anticipazioni <strong>per</strong> anticipi in euro e valuta all’esportazione;<br />

f) - prefinanziamenti su o<strong>per</strong>azioni deliberate, fino all’erogazione delle stesse;<br />

g) – <strong>mutui</strong> di qualsiasi tipo, ipotecari e/o chirografari <strong>per</strong> liquidità, consolidamento di passività a breve, investimenti e<br />

<strong>altre</strong> finalità, anche assistiti da agevolazioni in conto interessi;<br />

h) – fideiussioni bancarie;<br />

i) – finanziamenti in valuta estera.<br />

Gli affidamenti menzionati sub a), b), c), d), e), del presente articolo potranno avere una durata massima di 12 mesi<br />

rinnovabile. Tali linee di cr<strong>ed</strong>ito dovranno essere mantenute distinte, con accensione d’appositi conti, rispetto alle<br />

eventuali linee di cr<strong>ed</strong>ito non assistite dalla garanzia di FIDIMPRESA. I finanziamenti di cui alle lettera i) avranno durata<br />

massima di 18 mesi. La garanzia di FIDIMPRESA sui finanziamenti di cui alla lettera g), avrà la durata massima di 7<br />

anni elevabile a 10 anni se assistiti da garanzie reali (ipoteche, pegno su titoli, ecc.) Per finanziamenti di cui alla lettera<br />

g), potrà essere concordato un <strong>per</strong>iodo di preammortamento sino a 24 mesi. In caso di richiesta di trasferimento,<br />

conferimento o di accollo da parte di terzi del finanziamento originario, dovrà essere prodotta corrispondenza tra le<br />

parti <strong>per</strong> autorizzazione <strong>ed</strong> accettazione, pena la decadenza della garanzia prestata. Ogni variazione che prev<strong>ed</strong>a il<br />

trasferimento di un finanziamento da un soggetto giuridico ad un altro che comporta variazioni nell'importo, nella<br />

durata o nella <strong>per</strong>centuale di garanzia determina la formalizzazione di un nuovo finanziamento.<br />

ART. 4<br />

I finanziamenti di cui al punto g) dell’articolo 3, se usufruiscono di contributi in conto interessi, avranno durata non<br />

su<strong>per</strong>iore a quanto previsto dalle specifiche normative tempo <strong>per</strong> tempo vigenti; detti finanziamenti usufruiscono del<br />

contributo in conto interessi ai sensi delle norme cui si riferiscono. Il rimborso avverrà di norma in rate trimestrali,<br />

posticipate, comprensive di capitale <strong>ed</strong> interessi. Per i finanziamenti di durata su<strong>per</strong>iore ai 18 mesi, l’impresa rilascerà,<br />

all’atto dell’erogazione, salvo esplicita rinuncia da parte di FIDIMPRESA, due cambiali a garanzia di importo pari alla<br />

sommatoria delle rate da pagare, calcolate al tasso vigente alla data d’erogazione (compreso l’eventuale contributo),<br />

con scadenza a vista, presentabili entro il termine massimo di sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata.<br />

ART. 5<br />

Il Consiglio di Amministrazione di FIDIMPRESA dovrà deliberare il rilascio della fideiussione relativa ai cr<strong>ed</strong>iti richiesti<br />

dalle imprese associate inviando alla Banca<br />

1


31/07/2007<br />

1) Fideiussione nominativa<br />

2) Lettera di autorizzazione accr<strong>ed</strong>ito competenze a favore di FIDIMPRESA, debitamente sottoscritta dal mutuatario,<br />

se non espressamente indicato nella fideiussione nominativa. La Banca tratterrà all’impresa mutuata tale<br />

commissione che verrà accr<strong>ed</strong>itata su conto corrente appositamente indicato da FIDIMPRESA, con la valuta del giorno<br />

di concessione del prestito.<br />

ART. 6<br />

I contratti relativi a ciascuna linea di cr<strong>ed</strong>ito di cui all’art. 3, dovranno essere sottoscritti dal titolare dell’impresa, in<br />

caso di ditta individuale, dal legale rappresentante <strong>per</strong> le società; <strong>per</strong> le società di <strong>per</strong>sone tutti i soci che hanno la<br />

rappresentanza dovranno sottoscrivere i contratti e gli eventuali effetti in qualità di garanti. FIDIMPRESA, attraverso<br />

specifica indicazione in calce alla fideiussione, potrà chi<strong>ed</strong>ere <strong>altre</strong> garanzie che s’intenderanno obbligatorie. La banca<br />

<strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni garantite dai FIDIMPRESA non potrà accordare a ciascuna impresa linee di cr<strong>ed</strong>ito <strong>per</strong> importi o durate<br />

diverse da quelle deliberate da FIDIMPRESA, né sottrarsi a determinati vincoli, quali firme e/o pegni a garanzia, e/o<br />

ipoteche poste nelle delibere stesse pena la decadenza della garanzia stessa. Eventuali ulteriori garanzie acquisite dalla<br />

Banca si intenderanno efficaci <strong>per</strong> l’intero affidamento. Le o<strong>per</strong>azioni dovranno svolgersi con la massima sollecitudine<br />

e, qualora l’erogazione non avvenga entro 120 giorni dalla data di delibera di FIDIMPRESA, la fideiussione decadrà<br />

automaticamente salvo proroga scritta. La Banca si impegna a dare comunicazione scritta a FIDIMPRESA, entro 15<br />

giorni dall’esecuzione delle o<strong>per</strong>azioni, indicando la data di <strong>per</strong>fezionamento, l’ammontare dell’affidamento <strong>ed</strong> i relativi<br />

dati identificativi. La documentazione contrattuale della Banca dovrà prev<strong>ed</strong>ere una clausola, da far sottoscrivere agli<br />

eventuali garanti, del seguente tenore: “…i garanti espressamente rinunciano ad agire nei confronti di FIDIMPRESA<br />

firmatario della garanzia dallo stesso rilasciata in relazione al finanziamento di cui alla presente, nel caso in cui la<br />

Banca escutesse la garanzia dai m<strong>ed</strong>esimi prestata in seguito all’inadempimento dell’impresa mutuataria…”<br />

ART. 7<br />

I tassi d’interesse che regolano i finanziamenti e le varie linee di cr<strong>ed</strong>ito saranno agganciati all’Euribor se variabile e<br />

all’I.r.s. se fisso. I riferimenti e gli spread saranno fissati a parte attraverso scambi di lettere, nelle quali dovranno<br />

essere indicati:<br />

specifica del parametro di riferimento;<br />

spread sui parametri stabiliti;<br />

eventuali tassi minimi;<br />

eventuali penali d’estinzione;<br />

spese d’istruttoria a favore della Banca;<br />

condizioni accessorie sugli affidamenti.<br />

Tali condizioni potranno essere modificate tramite scambio di lettere all’interno delle quali dovrà essere indicata la<br />

data di decorrenza delle nuove condizioni. La revisione non avrà effetto sui finanziamenti prec<strong>ed</strong>entemente erogati<br />

nelle <strong>forme</strong> di cui ai punti g) dell’art. 3. A questi ultimi finanziamenti verranno, infatti, mantenute le condizioni vigenti il<br />

giorno della stipula. In caso di non rispetto delle condizioni concordate, la Banca, su richiesta di FIDIMPRESA, si<br />

impegna a provv<strong>ed</strong>ere al ripristino delle stesse, rimborsando all’azienda eventuali cifre pagate in più a seguito<br />

dell’applicazione di condizioni errate.<br />

ART. 8<br />

I finanziamenti di cui all’art. 3 punto g) saranno erogati a tasso globale nominale in ragione d’anno. Tale tasso sarà<br />

decurtato della misura del contributo nel pagamento degli interessi qualora i finanziamenti siano assistiti dal<br />

contributo della Regione Emilia Romagna, di FIDIMPRESA o della Camera di Commercio di CITTA’ e di altri enti<br />

pubblici. Nel caso di mancata corresponsione dei suddetti contributi o di decadenza dei m<strong>ed</strong>esimi, l’impresa<br />

corrisponderà alla Banca, a semplice richiesta <strong>ed</strong> in unica soluzione, una somma pari a quella dei contributi non<br />

corrisposti, con l’intesa che la garanzia di FIDIMPRESA si estenderà automaticamente all’importo come sopra<br />

sopravvenuto. Sono a carico dell’impresa il bollo cambiario degli effetti a garanzia di cui al prec<strong>ed</strong>ente art. 5, gli oneri<br />

fiscali ivi compresa l’imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73 e le spese d’istruttoria a favore della banca, comunicati a<br />

FIDIMPRESA congiuntamente ai tassi <strong>ed</strong> alle condizioni accessorie (art. 8). Nessun altro costo graverà i finanziamenti.<br />

ART. 9<br />

La Banca si impegna a fornire quindicinalmente, in via informatica, secondo schema concordato (v<strong>ed</strong>i allegato), i piani<br />

di ammortamento, ritardi, esposizioni, insoluti, recu<strong>per</strong>i, posizioni escusse ecc. Qualora non sia possibile l’invio<br />

informatico, la Banca fornirà in copia singola a FIDIMPRESA <strong>ed</strong> all’impresa mutuataria il piano d’ammortamento<br />

dell’o<strong>per</strong>azione eseguita. Inoltre la Banca dovrà comunicare mensilmente a FIDIMPRESA <strong>per</strong> i finanziamenti garantiti in<br />

corso, suddivisi <strong>per</strong> le diverse <strong>per</strong>centuali di garanzia, il debito residuo in linea capitale e le intere rate risultate<br />

insolute (debito residuo in linea capitale e relativi interessi), anche <strong>per</strong> o<strong>per</strong>azioni <strong>per</strong>fezionate in <strong>forme</strong> diverse da<br />

quella dei finanziamenti. Entro il 30 novembre d’ogni anno, la Banca invierà a FIDIMPRESA l’elenco delle posizioni<br />

insolventi delle quali è stata escussa la garanzia di FIDIMPRESA, con una breve relazione sulle possibilità <strong>ed</strong> i tempi di<br />

recu<strong>per</strong>o d’ogni posizione.<br />

ART. 10<br />

Per ciascun finanziamento con contributo, la Banca s’impegna anche a fornire nei modi e termini stabiliti dalla<br />

normativa dell’ente erogatore la documentazione in essa prevista eventualmente definita con accordi a parte.<br />

ART. 11<br />

La Banca si impegna inoltre a riscuotere da ciascun affidato, contestualmente all’erogazione/concessione<br />

dell’affidamento e/o <strong>per</strong>iodicamente, l’importo, relativo alle commissioni alla stessa dovute, alla stessa o ad<br />

2


31/07/2007<br />

interm<strong>ed</strong>iari da questa indicati, a termine di Statuto, indicato nella delibera di fideiussione. Tale importo, che l’impresa<br />

si obbliga a corrispondere, andrà accr<strong>ed</strong>itato, con valuta del giorno di erogazione della linea di cr<strong>ed</strong>ito, nei c/c bancari<br />

indicati da FIDIMPRESA. Sulle somme giacenti in tali c/c, sarà corrisposto un tasso d’interesse concordato a parte con<br />

scambio di corrispondenza e comunque non inferiore ai due terzi del tasso applicato sui finanziamenti <strong>per</strong><br />

investimenti.<br />

ART. 12<br />

Qualora la Banca revocasse affidamenti concessi, dovrà darne comunicazione scritta. La garanzia di FIDIMPRESA<br />

rimarrà comunque o<strong>per</strong>ante <strong>per</strong> i rischi a scadere relativi alle o<strong>per</strong>azioni iniziate prima della decorrenza della revoca,<br />

nonché <strong>per</strong> quelle obbligazioni che avessero eventualmente ad emergere a seguito di revoca, annullamento o<br />

inefficacia di pagamenti effettuati in relazione all’esposizione garantita. In caso di revoca d’affidamenti e/o garanzie, la<br />

Banca dovrà comunicare sollecitamente e comunque non oltre 6 mesi, le azioni di recu<strong>per</strong>o svolte o che intende<br />

svolgere, ferme restando le garanzie prestate nei limiti di cui all’articolo seguente.<br />

ART. 13<br />

FIDIMPRESA assumerà una quota di rischio di ciascuna <strong>per</strong>dita che potesse verificarsi prestando garanzia<br />

fideiussoria, di norma fino al 50% degli affidamenti concessi. La <strong>per</strong>centuale di garanzia di ogni singolo finanziamento<br />

verrà determinata di volta in volta e non sarà in ogni caso inferiore al 10%. In casi particolari la suddetta garanzia potrà<br />

raggiungere la <strong>per</strong>centuale del 90% La <strong>per</strong>centuale di garanzia sulle singole o<strong>per</strong>azioni sarà indicata nelle relative<br />

fideiussioni rilasciate da FIDIMPRESA. In caso vi fossero rate insolute, fino a quando gli altri rapporti del cliente con la<br />

Banca non risultassero formalmente revocati, i versamenti in qualsiasi forma effettuati dal debitore principale o da<br />

eventuali garanti dovranno essere imputati prioritariamente alle rate scadute. Qualora presso la Banca coesistessero a<br />

nome dello stesso affidato linee di cr<strong>ed</strong>ito in forma diversa dal mutuo e/o un mutuo con una o più rate insolute assistiti<br />

da garanzia di FIDIMPRESA <strong>ed</strong> <strong>altre</strong> posizioni autonome, nel caso in cui la Banca revochi tali linee di cr<strong>ed</strong>ito deve<br />

revocare contestualmente i rapporti garantiti da FIDIMPRESA salvo accordi diversi con FIDIMPRESA stessa. La<br />

comunicazione dovrà essere trasmessa a FIDIMPRESA contestualmente alla lettera di revoca all’impresa. I<br />

finanziamenti garantiti potranno essere risolti ad insindacabile giudizio della Banca in conformità alle specifiche<br />

previsioni contrattuali e legislative, nonché in presenza dell’a<strong>per</strong>tura di una proc<strong>ed</strong>ura concorsuale. Copia della<br />

comunicazione di risoluzione del contratto verrà inviata dalla Banca a FIDIMPRESA. La Banca, con richiamo agli<br />

accordi di Basilea 2, trascorsi 180 giorni dal primo ritardo di pagamento ha l’obbligo di revocare gli affidamenti.<br />

Trascorsi 90 giorni dalla revoca degli affidamenti, pena la decadenza della garanzia prestata dal Confidi, la Banca ha<br />

l’obbligo di proc<strong>ed</strong>ere all’escussione salvo diversi accordi scritti tra Banca e Confidi. Il Confidi onora la propria<br />

garanzia direttamente. Qualora il FIDIMPRESA non onorasse la propria garanzia, la Banca avrà facoltà di proc<strong>ed</strong>ere al<br />

recu<strong>per</strong>o richi<strong>ed</strong>endolo all’eventuale controgarante segnalato dal FIDIMPRESA al momento del rilascio della garanzia.<br />

Per la riscossione da Fidimpresa, di quanto dovuto <strong>per</strong> capitale ineressi e spese, la Banca invierà a Fidimpresa la<br />

seguente documentazione:<br />

- lettera di richiesta con indicazione di quanto dovuto con indicazioni dettagliate delle spese<br />

- copia della delibera della Banca di concessione del finanziamento, con indicazione delle eventuali garanzie<br />

accessorie, e/o ulteriori garanzie, cui Fidimpresa può aver diritto a subentrare.<br />

Fidimpresa provv<strong>ed</strong>erà ad accr<strong>ed</strong>itare, sul conto corrente indicato dalla Banca, le somme dovute entro 30 giorni dal<br />

ricevimento della documentazione sopra descritta.<br />

ART. 14<br />

La Banca darà tempestiva comunicazione a FIDIMPRESA d’eventuali estinzioni anticipate degli affidamenti.<br />

ART. 15<br />

La presente <strong>convenzione</strong>, che annulla e sostituisce ogni altra prec<strong>ed</strong>ente in materia, che tuttavia resterà in vigore fino<br />

alla totale estinzione delle o<strong>per</strong>azioni, accordata sulla sua base, è valida <strong>per</strong> anni uno, salvo proroga tacita d’anno in<br />

anno, a meno che non sia disdetta almeno tre mesi prima, da comunicarsi da una delle parti all’altra m<strong>ed</strong>iante lettera<br />

raccomandata A.R. La disdetta, tuttavia, non avrà effetto ai fini delle garanzie concordate da FIDIMPRESA se non con<br />

l’estinzione di tutti gli affidamenti in essere. Resta inteso che variazioni e/o integrazioni della presente <strong>convenzione</strong><br />

potranno essere apportate <strong>ed</strong> accettate m<strong>ed</strong>iante semplice scambio di lettera raccomandata A.R.<br />

ART. 16<br />

La Banca pubblicizzerà la <strong>convenzione</strong> in essere con FIDIMPRESA, la quale da parte sua divulgherà l’elenco delle<br />

Banche convenzionate presso le imprese artigiane e le piccole e m<strong>ed</strong>ie industrie della provincia di CITTA’.<br />

ART. 17<br />

Per quant’altro potesse occorrere ai fini dell’applicazione della presente <strong>convenzione</strong>, si fa richiamo allo Statuto di<br />

FIDIMPRESA <strong>ed</strong> alla legislazione vigente e futura in materia. FIDIMPRESA comunicherà tempestivamente alla Banca<br />

ogni variazione statutaria e normativa che sarà adottata <strong>ed</strong> invierà alla Banca copia del proprio bilancio approvato<br />

dall’Assemblea dei soci entro 60 giorni dall’approvazione.<br />

5<br />

ART. 18<br />

Agli effetti della presente <strong>convenzione</strong> le parti eleggono domicilio:<br />

• la Banca in CITTA’, via Dante n° 25<br />

• FIDIMPRESA in Forlì, Via Pelacano 42<br />

3


31/07/2007<br />

ART. 19<br />

Per la risoluzione d’ogni controversia nascente dall’applicazione della presente <strong>convenzione</strong> sarà competente<br />

esclusivamente il Foro di Forlì.<br />

Data________________________________<br />

PER LA BANCA<br />

PER FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA Il Presidente LAURO LAMBERTINI<br />

PER ARTIGIANCREDIT Il Presidente ………………………….<br />

4


ALLEGATO “A”<br />

31/07/2007<br />

CITTA’, li ____________________<br />

Spett.le FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA<br />

Via Pelacano 42<br />

47100 FORLI’ - CESENA<br />

Oggetto: affidamenti concessi all’impresa______________________________________________<br />

Con riferimento agli affidamenti concessi dalla Banca____________________________________<br />

All’impresa ________________________________________________, affidamenti da me/noi<br />

garantiti con lettera/e fideiussoria/e sottoscritta/e in data odierna, confermiamo di essere informati<br />

della garanzia concessa da FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA in esecuzione della<br />

<strong>convenzione</strong> in essere tra FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA stessa e la Banca.<br />

In particolare conosciamo <strong>ed</strong> accettiamo espressamente la clausola che vuole l’obbligazione da<br />

voi prestata, indipendente da quella da noi rilasciata (art. 7 della sopracitata <strong>convenzione</strong>).<br />

Ciò premesso, rinunciamo espressamente ad esercitare qualsiasi regresso nei confronti di<br />

FIDIMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA <strong>per</strong> quelle somme che, in ipotesi, dovessimo pagare in<br />

adempimento della citata nostra fideiussione,<br />

Il regresso nei nostri confronti vi sarà invece consentito <strong>per</strong> le somme da voi pagate a titolo di<br />

garanzia.<br />

In f<strong>ed</strong>e<br />

5


ALLEGATO B<br />

DECORRENZA DAL …………………...<br />

31/07/2007<br />

CONVENZIONE<br />

DURATA<br />

PARAMETRO<br />

SPREAD<br />

GAR 30%<br />

SPREAD<br />

GAR 50%<br />

SPREAD<br />

GAR 60%<br />

SPREAD<br />

GAR 80%<br />

ORDINARIA<br />

DURATA 24 / 120 mesi<br />

- -<br />

VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />

CONSOLIDAMENTO<br />

DURATA 24 / 120 mesi<br />

VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />

INVESTIMENTI NO FEI<br />

DURATA 24 / 120 mesi<br />

VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% - -<br />

INVESTIMENTI FEI<br />

DURATA 36 / 120 mesi<br />

VARIABILE EURIBOR 3 m M.M.P. 1,40% 1,20% 1,00% 0,80%<br />

C/C<br />

DURATA 12 mesi<br />

VARIABILE T.U.R. 3,00% 2,00% / /<br />

S.B.F.<br />

DURATA 12 mesi<br />

VARIABILE T.U.R. 0,80% 0,60% / /<br />

ANTIC.FATTURE<br />

DURATA 12 mesi<br />

VARIABILE T.U.R. 1,20% 1,00% / /<br />

S.B.F. / ANTIC.FATTURE<br />

DURATA 12 mesi<br />

VARIABILE T.U.R. 1,20% 1,00% / /<br />

SPESE ACCESSORIE<br />

IMPOSTA SOSTITUTIVA D.P.R. 601<br />

0,25% dell’importo erogato<br />

BOLLO CAMBIALE A GARANZIA<br />

€ 0,05 ogni 516,46 € erogati<br />

DIRITTI ISTRUTTORIA BANCA 0,1% imp. erogato Min. € 25,00 – Max € 125,00<br />

QUOTA INCASSO<br />

€ 1,50 <strong>per</strong> rata TRIMESTRALE<br />

MORA ( ritardato pagamento )<br />

TASSO APPLICATO + 3 p.p.<br />

ESTINZIONE ANTICIPATA<br />

ZERO<br />

PERIZIA (ipotecario) Max € 500,00<br />

Parametri / ammortamento / rateizzazione<br />

Variabile<br />

Ammortamento<br />

Rateizzazione <strong>mutui</strong><br />

Rateizzazione breve<br />

T.U.R. (TASSO B.C.E.) PUNTUALE<br />

a rata costante (francese)<br />

trimestrale,<br />

a scadenza<br />

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