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ANDAF Magazine n. 3 – 2010

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LA R IVISTA DEI D IRETTORI A MMINISTRATIVI E F INANZIARI<br />

3<br />

Anno 7 - n. 3<br />

Luglio <strong>2010</strong><br />

Trimestrale<br />

Copia omaggio<br />

© Marina Lohrbach<br />

40 TH IAFEI<br />

WORLD<br />

CONGRESS<br />

ROMA 13-15 OTTOBRE <strong>2010</strong><br />

magazine<br />

Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB - Roma<br />

OPERAZIONI<br />

CON PARTI<br />

CORRELATE<br />

CLASS ACTION<br />

TRA SEMPLIFICAZIONE<br />

E LUNGAGGINI


Al servizio dell’imprenditore<br />

per tracciare la giusta rotta<br />

nella gestione dell’impresa e del suo patrimonio personale<br />

www.widar.it<br />

WIDAR S.p.A. - Via Firenze 32 - 00184 Roma<br />

Tel. +39 06 4828304 - Fax +39 06 97259393 - E-Mail: info@widar.it


E D I T O R I A L E<br />

di FAUSTO COSI<br />

Presidente <strong>ANDAF</strong><br />

Cari colleghi,<br />

desidero commentare con voi i fortissimi sconvolgimenti in campo valutario e finanziario del secondo trimestre <strong>2010</strong>, che<br />

hanno messo in crisi il governo della Grecia ed hanno provocato un tentativo di destabilizzazione dell’intera area dell’euro.<br />

Ciò è stato originato dalla critica situazione di bilancio della Grecia (deficit/PIL oltre il 13%), situazione tenuta nascosta per<br />

anni alle autorità di Bruxelles e al mondo intero. Gli Stati dell’area euro hanno tardato a deliberare un robusto pacchetto di<br />

aiuti, che potrà essere utilizzato per supportare non solo la Grecia ma in futuro anche altri Paesi che potessero finire sotto gli<br />

attacchi della speculazione internazionale: l’auspicio di tutti è che i provvedimenti presi e/o in via di approvazione da parte<br />

dei governi interessati per rimettere in ordine i conti pubblici, assieme all’apporto del Fondo Monetario Internazionale, possano<br />

far stabilizzare la situazione in modo duraturo. Dopo la Grecia, altri governi hanno varato misure molto pesanti per contenere<br />

il deficit di bilancio e la Germania ha chiesto di adottare misure rafforzate di controllo dei conti pubblici di tutti i Paesi<br />

dell’area euro, chiedendo che questi controlli vengano effettuati da una Authority super partes.<br />

Anche il nostro Paese ha varato una manovra correttiva dei conti pubblici di notevole entità, che interessa svariati settori e<br />

che avrà comunque un impatto sulle nostre aziende. Quali insegnamenti dobbiamo trarre da questa situazione? Ne cito alcuni,<br />

non necessariamente in ordine d’importanza. Anzitutto, dobbiamo convincerci che anche noi CFO – e le nostre aziende –<br />

siamo interessati da questi fenomeni: non siamo isolati in una “turris eburnea” e pertanto dobbiamo seguirli con estrema<br />

attenzione nel loro divenire. Dal punto di vista operativo, dobbiamo cercare di “proteggere” le nostre aziende nel miglior<br />

modo possibile dai contraccolpi negativi della crisi, adottando tutte le misure necessarie e possibili per minimizzare i rischi:<br />

in campo valutario, mediante hedging per proteggerci da variazioni sfavorevoli della moneta di denominazione; nell’area<br />

finanziaria, mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per contenere l’indebitamento, cercando di ridurre la quota a breve termine<br />

a favore della quota a medio/lungo termine, facendo un’accurata valutazione e selezione dei progetti di investimento ed<br />

in generale per tutte le voci che generano o che impiegano cassa. La cassa: ecco il nuovo, vero, grande problema dopo anni<br />

di accesso facile al credito!<br />

Dovremo poi aiutare il capo-azienda ad accelerare decisioni di finanza straordinaria che possano portare capitali freschi,<br />

quali la quotazione in borsa, l’accesso a Fondi di Investimento o a Fondi di Private Equity (importante a questo proposito<br />

il neo-costituito Fondo Italiano per le Piccole e Medie Imprese), o a favorire aggregazioni fra imprese per creare le condizioni<br />

per un rafforzamento della loro competitività. Nell’attuale situazione di emergenza il CFO deve proporre con professionalità<br />

ed equilibrio idee e piani credibili, e può davvero diventare il fulcro dell’attività aziendale, l’indispensabile<br />

punto di riferimento per affrontare il difficile scenario – dalle prospettive ancora molto incerte – che abbiamo di fronte.<br />

Nei casi più difficili, dovremo essere pronti ad individuare tempestivamente i segnali che possano portare ad una situazione<br />

di crisi per le nostre imprese, e che necessitano pertanto di una pronta e tempestiva adozione dei nuovi istituti previsti per il<br />

risanamento aziendale. Anche in questi casi l’opera del CFO è assolutamente fondamentale, poiché spesso la proprietà (o il<br />

management operativo) si rifiuta di riconoscere la gravità della situazione o spera in eventuali miglioramenti che nella maggior<br />

parte dei casi non si materializzano. Soprattutto, dovremo affinare sempre più le tecniche di pianificazione e controllo<br />

di gestione, in modo da monitorare il più velocemente ed efficacemente possibile l’andamento della gestione e l’approntamento<br />

delle necessarie azioni correttive.<br />

1<br />

Le considerazioni finora svolte hanno direttamente ed indirettamente richiamato le materie che <strong>ANDAF</strong> sta seguendo in questa<br />

fase con particolare attenzione ed impiego di risorse. A questo proposito, sono lieto di annunciarvi in anteprima che<br />

<strong>ANDAF</strong> sta organizzando con IPSOA il primo Forum sul Controllo di Gestione, che si terrà a Milano il 18 novembre <strong>2010</strong><br />

e che vedrà coinvolto in prima linea il Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo di <strong>ANDAF</strong> – organismo costituito alla<br />

fine del 2009 – che sta proseguendo a ritmo spedito nell’attuazione del suo programma di lavoro. Tale evento ha lo scopo di<br />

fare il punto sull’evoluzione delle nuove tecniche di pianificazione e controllo sottolineando l’importanza che queste funzioni<br />

hanno assunto, tanto che le banche richiedono ora informative basate su adeguati piani aziendali e relativo monitoraggio<br />

prima di procedere alla concessione di fidi.<br />

Ricordo anche altre significative iniziative di <strong>ANDAF</strong>, tra cui il neo-costituito Comitato Tecnico Corporate Finance e la<br />

Task Force “Crisi e Risanamento d’Impresa”. A tal fine invito i CFO a farsi avanti, a partecipare a questi gruppi di lavoro per<br />

approfondire ed ampliare le loro conoscenze su tematiche nuove ma quanto mai attuali. Desidero infine comunicare che l’organizzazione<br />

del 40 th IAFEI World Congress – che si terrà a Roma dal 13 al 15 ottobre <strong>2010</strong> e che <strong>ANDAF</strong> ha ricevuto l’incarico<br />

di organizzare da parte di IAFEI, l’Associazione Internazionale dei Financial Executives cui <strong>ANDAF</strong> è affiliata – sta<br />

procedendo secondo i piani. Il programma aggiornato dell’evento, con la scheda d’iscrizione, è disponibile sul sito <strong>ANDAF</strong> e<br />

pertanto vi invito a procedere al più presto ad iscrivervi a questo importantissimo appuntamento che prevede la partecipazione<br />

di un nutrito gruppo di Relatori di altissimo livello, tra cui il Premio Nobel per l’Economia Edward Prescott.<br />

Auguro a tutti un buon lavoro, in attesa di un meritatissimo momento di riposo estivo!<br />

Fausto Cosi


La Formazione<br />

Ipsoa in tema<br />

di bilancio,finanza<br />

e controllo di<br />

gestione<br />

Con il patrocinio di<br />

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PER I SOCI <strong>ANDAF</strong><br />

■ BILANCIO E IAS/IFRS<br />

La costruzione del bilancio (2 lezioni)<br />

Milano,Roma,Ancona,Reggio Emilia<br />

Bilancio consolidato – corso base<br />

(3 lezioni)<br />

Milano,Bologna<br />

L'analisi dei dati di bilancio 2009<br />

e la crisi d'azienda<br />

Teramo<br />

Dal bilancio italiano al bilancio IFRS:<br />

applicazioni pratiche<br />

dei principi contabili<br />

internazionali (3 lezioni)<br />

Milano,Roma<br />

■ FINANZA ECREDITO<br />

Finanza aziendale per le PMI (3 lezioni)<br />

Roma,Milano<br />

Credit management (4 lezioni)<br />

Reggio Emilia<br />

(formulapart-time)<br />

■ CONTROLLO<br />

DIGESTIONE<br />

Il controllo di gestione:dai metodi<br />

tradizionali alle tecniche<br />

innovative (4 lezioni)<br />

Milano,Roma,Parma<br />

Il controllo di gestione<br />

per il professionista (2 lezioni)<br />

Modena<br />

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE<br />

CONTROLLO DIGESTIONE (21 lezioni)<br />

Milano,Roma<br />

PRINCIPICONTABILI INTERNAZIONALI<br />

(IAS/IFRS) (16 lezioni)<br />

Milano<br />

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ANNO 7 – NUMERO 3 – LUGLIO <strong>2010</strong><br />

S O M M A R I O<br />

01 EDITORIALE Fausto Cosi<br />

Diritto Societario<br />

04 CLASS ACTION: TRA SEMPLIFICAZIONE E LUNGAGGINI M. Montinari - D. Concadoro<br />

10 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Giuseppe Cannizzaro<br />

15 IL REGOLAMENTO CONSOB SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Maurizio Irrera<br />

20 DECRETO LEGISLATIVO 27.01.<strong>2010</strong>, N. 27 Gianni Pasini<br />

Governance, Risk & Controls<br />

30 BALANCED SCORECARD A SUPPORTO DEL PROCESSO DECISIONALE Andrea Cioffi<br />

Finanza<br />

36 I TEMPI DI PAGAMENTO DELLE IMPRESE ITALIANE ED EUROPEE A CONFRONTO Marco Preti<br />

Rubriche<br />

26 TAX NEWS Studio Pirola Pennuto Zei & Associati<br />

42 MERCATI FINANZIARI: SCENARI E PROSPETTIVE Manuela D’Onofrio<br />

44 COMITATI TECNICI <strong>ANDAF</strong> Comitato Tecnico <strong>ANDAF</strong> Pianificazione e Controllo<br />

50 <strong>ANDAF</strong> HOUSE ORGAN Segreteria <strong>ANDAF</strong><br />

51 SCHEDA D’ISCRIZIONE ALL’<strong>ANDAF</strong> Segreteria <strong>ANDAF</strong><br />

52 NOTIZIARIO <strong>ANDAF</strong> Michele Malusà<br />

56 RECENSIONI Alberto Tron<br />

CARICHE SOCIALI <strong>ANDAF</strong><br />

Consiglio Direttivo<br />

Fausto Cosi Presidente Polimoda<br />

Massimo Campioli Vice Presidente A.C. Milan<br />

Roberto Mannozzi Vice Presidente Ferrovie dello Stato<br />

Giuseppe Crea Tesoriere Il Sole 24 ORE<br />

Riccardo Baraldi<br />

Waste Italia<br />

Cesare Bassoli<br />

Cocchi Tecnology<br />

Paola Bosso<br />

Lavazza<br />

Maurizio Cancellieri<br />

Eurofly<br />

Marco Cerù<br />

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato<br />

Maria Teresa Crosetto<br />

Praxi<br />

Massimo D’Ambrosio<br />

Information Technology Services<br />

Luigi Ferraris<br />

Enel<br />

Giuseppe Gullo<br />

Mariella Burani Fashion Group<br />

Claudio Lesca<br />

Vodafone<br />

Paolo Matteini<br />

De Cecco<br />

Carlo Moschietto<br />

Fiat<br />

Guido Nardotto<br />

NH Hotels<br />

Severino Savarese<br />

Nicotra Meccanica<br />

Claudio Sforza<br />

Postel – Gruppo Poste Italiane<br />

Alberto Tron<br />

Roimax<br />

Presidenti di Sezione<br />

Paola Bosso Piemonte Lavazza<br />

Michael Tesch Lombardia CWS-boco Italia<br />

Emilio Pagani Nord Est Finance & Control Advisor<br />

Severino Savarese Liguria Nicotra Meccanica<br />

Cesare Bassoli Emilia Romagna Cocchi Tecnology<br />

Giovanni Battista Decandia Toscana Starhotels<br />

Stefano Cruciani Marche-Umbria Cementerie Barbetti<br />

Federico Tammaro Campania Cira<br />

Marco Cerù Centro Sud Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato<br />

Vincenzo Silvano Puglia Acquedotto Pugliese<br />

Filippo D’Amico Sicilia Sifi<br />

Advisory Council<br />

Paolo Bertoli Presidente Widar<br />

Sergio Lamonica Vice Presidente Studio Commercialista<br />

Gabriele Fontanesi Del. Rapporti Internazionali Starwood Hotels & Resorts<br />

Mario Gabbrielli<br />

Gabbrielli & Associati<br />

Vincenzo La Mattina<br />

Serim<br />

Emilio Pagani<br />

Finance & Control Advisor<br />

Diego Saglietto<br />

Consulente aziendale<br />

Collegio dei Revisori<br />

Walter Bonardi Presidente Dottore Commercialista<br />

Lorenzo Pini Prato<br />

PricewaterhouseCoopers<br />

Giovanni Rebay<br />

KPMG<br />

Franco Riccomagno<br />

Deloitte & Touche Italia<br />

Dante Valobra<br />

Reconta Ernst & Young<br />

Michele Malusà<br />

Romano Guelmani<br />

Management<br />

Segretario Generale<br />

Assistente alla Presidenza<br />

Comitati Tecnici<br />

Paolo Bertoli<br />

Comitato Tecnico Corporate Governance & Compliance<br />

Giulio Carone<br />

Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo<br />

Mario Gabbrielli<br />

Comitato Tecnico Corporate Finance<br />

Roberto Mannozzi<br />

Comitato Tecnico Financial Reporting Standards<br />

Alberto Tron<br />

Comitato Tecnico Information & Communication Technology<br />

Piergiorgio Valente<br />

Comitato Tecnico Fiscale<br />

Sede <strong>ANDAF</strong>: Corso Genova, 6 – 20123 MILANO<br />

Segreteria: Daniela Guidotti - Tel. +39.02.83242288 - Fax +39.02.58118093<br />

e-mail: andaf@andaf.it - web site: www.andaf.it<br />

Direttore Responsabile<br />

Paolo Bertoli<br />

Direttore Editoriale<br />

Sergio Rossi<br />

Comitato Scientifico<br />

Umberto Bertini, Mario Boidi,<br />

Vittorio Coda, Flavio Dezzani,<br />

Augusto Fantozzi, Maurizio Leo,<br />

Carla Rabitti Bedogni,<br />

Angelo Provasoli, Franco Tutino,<br />

Francesco Vassalli,<br />

Gianfranco Zanda<br />

Comitato Editoriale<br />

Pietro Boria, Elisabetta Busuito,<br />

Massimo Campioli, Mario La Torre,<br />

Michele Galeotti,<br />

Massimo Giaconia, Enrico Laghi,<br />

Roberto Mannozzi,<br />

Francesco Minnetti,<br />

Emilio Pagani, Valeria Panzironi,<br />

Fabio Roscioli,<br />

Raffaele Trequattrini, Alberto Tron,<br />

Piergiorgio Valente<br />

I contributi di questo<br />

mese sono di:<br />

Dorella Concadoro,<br />

Giuseppe Cannizzaro, Andrea Cioffi,<br />

Manuela D’Onofrio,<br />

Maurizio Irrera,<br />

Micael Montinari, Gianni Pasini,<br />

Marco Preti<br />

Coordinamento redazionale<br />

Michela Rossi Riccardi<br />

m.rossi@andaf.it<br />

Coordinamento<br />

Comitato Editoriale<br />

Silvia Di Santo<br />

s.disanto@andaf.it<br />

Servizi fotografici<br />

Paolo Pagliai<br />

Pubbliche relazioni<br />

Michele Malusà<br />

Progetto grafico<br />

Pino Mengoni Project<br />

Art Director<br />

Pino Mengoni<br />

pmproject@alice.it<br />

Grafici<br />

Anna Mengoni<br />

Prestampa<br />

Idea Comunicazione - Roma<br />

Stampa<br />

Arti Grafiche srl - Pomezia<br />

Grafiche Professionali srl - Roma<br />

Editore<br />

<strong>ANDAF</strong> - Corso Genova, 6<br />

20123 Milano<br />

Realizzazione<br />

E.S.I. srl - Via della Balduina, 88<br />

Roma<br />

Registrazione<br />

Tribunale di Milano<br />

n.54 del 10.02.2004<br />

Manoscritti e foto<br />

non pubblicati<br />

non vengono restituiti<br />

Web-site<br />

www.andaf.it<br />

E-mail<br />

andaf@andaf.it<br />

La rivista <strong>ANDAF</strong> <strong>Magazine</strong> viene distribuita in omaggio<br />

esclusivamente a mezzo abbonamento postale<br />

3


4<br />

© Mninni<br />

LA CLASS ACTION:<br />

TRA NOVITÀ E INCERTEZZE<br />

INTERPRETATIVE…<br />

OVVERO TRA SEMPLIFICAZIONE<br />

E LUNGAGGINI<br />

DAL 1° GENNAIO <strong>2010</strong> ANCHE L’ITALIA HA LA SUA CLASS ACTION. È STATO COSÌ INTRODOTTO UNO<br />

STRUMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI DEL CONTENZIOSO SERIALE TRA CONSUMATORI<br />

E IMPRESE. UN’OPPORTUNITÀ PER I CONSUMATORI, MA ANCHE PER LE IMPRESE, SEBBENE NON MANCHINO<br />

LE CRITICITÀ RELATIVAMENTE ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE, AI SOGGETTI COINVOLTI E AI MECCANISMI<br />

PROCEDURALI CHE NON SEMPRE SONO IMPRONTATI ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO. DI CERTO<br />

UN’INNOVAZIONE DI NOTEVOLE IMPATTO SULLE IMPRESE, CHE DEVONO GESTIRE I RISCHI E GLI EFFETTI<br />

DELLA CLASS ACTION ATTRAVERSO OPPORTUNI INTERVENTI NEI CONTRATTI E NELLA GESTIONE AZIENDALE.<br />

1. LA CLASS ACTION ALL’ITALIANA<br />

Dal 1° gennaio scorso anche in Italia è possibile promuovere<br />

la class action per gli illeciti commessi a partire dal<br />

16 agosto 2009. Lo ha previsto l’articolo 49 della Legge<br />

99/2009 (cosiddetta “Legge Sviluppo”), che, attraverso<br />

una modifica al già pluri-novellato articolo 140 bis del Decreto<br />

Legislativo 206/2005 (cosiddetto “Codice del Consumo”),<br />

ha introdotto anche nel nostro ordinamento lo strumento<br />

procedurale dell’azione di classe.<br />

Si tratta di un’azione modellata, almeno nelle intenzioni del legislatore,<br />

sulla base della class action dei paesi di common law<br />

e ben diversa dalla “azione collettiva risarcitoria” inizialmente<br />

introdotta dall’articolo 140 bis del Codice del Consumo.<br />

Infatti, sebbene quest’ultima mirasse già a garantire una tutela<br />

collettiva risarcitoria di pretese seriali e rappresentasse una<br />

notevole innovazione rispetto alla tradizionale tutela basata sull’azione<br />

individuale, l’”azione di classe” (1) – come è rubricata<br />

l’attuale versione dell’articolo 140 bis – rappresenta un


di MICAEL<br />

MONTINARI<br />

Socio responsabile<br />

del dipartimento<br />

di contenzioso<br />

di Portolano Colella<br />

Cavallo Studio Legale<br />

di DORELLA<br />

CONCADORO<br />

Associata di Portolano<br />

Colella Cavallo<br />

Studio Legale<br />

aree di competenza:<br />

contenzioso e societario<br />

ulteriore passo in avanti nell’effettività<br />

della tutela giurisdizionale. Invero,<br />

l’azione può essere esercitata non<br />

solo dalle associazioni di consumatori<br />

rappresentative a livello nazionale<br />

(come invece era previsto nella precedente<br />

versione dell’articolo 140 bis),<br />

ma anche da parte di altre forme di aggregazione<br />

dei consumatori (ad esempio<br />

comitati ad hoc).<br />

Nell’introduzione di una vera e propria<br />

azione di classe nel nostro ordinamento<br />

ha poi giocato un ruolo<br />

fondamentale la necessità di dare<br />

una risposta forte ai crac finanziari<br />

degli ultimi anni, che hanno concentrato<br />

l’attenzione dell’opinione<br />

pubblica sull’assenza di uno strumento<br />

in grado di fornire un’adeguata<br />

tutela al pubblico dei piccoli<br />

risparmiatori. Peraltro, non si può<br />

fare a meno di notare che il meccanismo<br />

di entrata in vigore della norma<br />

e l’ambito temporale di esperibilità<br />

dell’azione di classe sono stati<br />

delineati dalla Legge Sviluppo in<br />

maniera tale da escludere la possibilità<br />

di intentare una class action al<br />

fine di porre rimedio a quei dissesti finanziari e a quegli scandali<br />

che pure hanno contribuito a dare la spinta finale alla<br />

sua introduzione. Tra l’altro, molti commentatori hanno messo<br />

in dubbio che la nuova class action sia esercitabile da<br />

risparmiatori e investitori nel mercato azionario.<br />

In questo senso, è vero che la class action di matrice statunitense<br />

ha rappresentato un modello per il nostro legislatore, tuttavia<br />

il diverso impianto dell’ordinamento e la diversa tradizione<br />

giuridica ne hanno impedito la puntuale trasposizione.<br />

Tra le resistenze che la class action di stampo statunitense<br />

ha incontrato nel nostro ordinamento, non si può non menzionare<br />

la diversa organizzazione degli studi legali che,<br />

mentre in Italia si limitano al normale svolgimento dell’attività<br />

difensiva, negli Stati Uniti giocano un ruolo decisamente<br />

più centrale essendo lo strumento più efficiente<br />

di funding, cioè di raccolta delle risorse economiche necessarie<br />

per l’esercizio di un’azione di classe.<br />

della medesima impresa. Sono compresi in questa categoria<br />

anche i contratti stipulati mediante condizioni<br />

generali e i contratti conclusi mediante moduli o formulari<br />

(ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1341 e 1342<br />

del Codice Civile);<br />

b. diritti identici di consumatori finali di un determinato<br />

prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a<br />

prescindere da un rapporto contrattuale diretto;<br />

c. diritti identici al risarcimento del pregiudizio derivante<br />

ai consumatori e agli utenti da pratiche commerciali scorrette<br />

e comportamenti anticoncorrenziali.<br />

Poiché la finalità dell’istituto è individuata nella tutela<br />

dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che<br />

versano nei confronti di una stessa impresa in situazione<br />

identica, la norma copre sia i danni derivanti dalla<br />

violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque<br />

spettanti al consumatore finale del prodotto, che da comportamenti<br />

anticoncorrenziali o da pratiche commerciali<br />

scorrette.<br />

Tuttavia, nonostante la portata ampia della disposizione, la<br />

sua formulazione è tale da far nascere seri dubbi interpretativi<br />

su cosa può realmente essere oggetto di class action.<br />

L’ipotesi più ampia è quella dei diritti contrattuali di una<br />

pluralità di consumatori e utenti che si trovano in una situazione<br />

identica nei confronti della medesima impresa;<br />

tale ipotesi infatti comprende tutti i rapporti contrattuali<br />

tra un’impresa e il pubblico dei consumatori, indipendentemente<br />

dalle modalità di stipulazione del contratto.<br />

Ciò implica che la class action può essere esperita non soltanto<br />

nelle ipotesi in cui i consumatori si siano trovati in<br />

una posizione di forte squilibrio contrattuale – come nel<br />

caso di stipulazione di contratti mediante moduli o formulari<br />

– ma anche quando gli stessi abbiano avuto un ruolo<br />

attivo nella negoziazione del contratto.<br />

In questa ipotesi possono rientrare i rapporti di conto corrente<br />

bancario o la stipulazione di polizze assicurative, sebbene<br />

all’indomani dell’entrata in vigore della normativa<br />

sull’azione di classe alcuni dubitavano dell’applicabilità<br />

5<br />

2. PROFILO OGGETTIVO: I DIRITTI TUTELATI<br />

ED I CASI DI DUBBIAAPPLICAZIONE<br />

L’azione di classe può essere proposta per tutelare i seguenti<br />

diritti:<br />

a. diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti<br />

che si trovano in una situazione identica nei confronti<br />

(1) Il quadro è stato poi completato con l’introduzione della<br />

class action anche nei confronti della pubblica amministrazione<br />

e dei gestori dei pubblici servizi. Si tratta, comunque,<br />

di uno strumento diverso dall’azione di classe a<br />

tutela dei consumatori (oggetto della presente analisi), in<br />

quanto caratterizzato non dalla funzione di assicurare agli<br />

utenti il risarcimento del danno subito, bensì di incentivare<br />

il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione,<br />

assicurando un elevato livello dei servizi.


6<br />

della disposizione in simili ipotesi, in quanto relative a fattispecie<br />

collocate, da un punto di vista normativo, al di fuori<br />

del Codice del Consumo (e, rispettivamente, nel Testo<br />

Unico Bancario e nel Codice delle Assicurazioni).<br />

Si è comunque trattato di commenti che, oltre a non tenere<br />

conto della ratio dell’introduzione della norma, sono<br />

stati smentiti dalle prime class action, promosse proprio<br />

contro istituti bancari. Al riguardo, va in ogni caso segnalato<br />

che su questo punto ancora non vi sono pronunce giurisprudenziali.<br />

La seconda ipotesi è quella del danno da prodotto difettoso.<br />

Ai fini della delimitazione dell’ipotesi in questione occorre<br />

tenere conto che l’azione di classe può essere iniziata<br />

per far valere la responsabilità non soltanto del fabbricante<br />

del bene o del fornitore del servizio, ma anche di un intermediario,<br />

nonché dell’eventuale importatore nell’Unione<br />

Europea o, ancora, di qualsiasi persona fisica o giuridica<br />

che identifichi il bene o il servizio col proprio nome,<br />

marchio o segno distintivo (2) .<br />

Tale ipotesi sembrerebbe abbracciare molteplici fattispecie,<br />

che si differenziano tra di loro per l’intensità della portata<br />

lesiva e che vanno da casi di particolare gravità, come<br />

la commercializzazione di prodotti nocivi (si pensi alle proporzioni<br />

elevate che assume il rischio nel settore farmaceutico),<br />

a ipotesi più banali come la mancata rispondenza<br />

di un prodotto agli standard qualitativi di riferimento.<br />

Tuttavia, l’estensione dell’esperibilità dal punto di vista dei<br />

soggetti destinatari dell’azione viene mitigata dal requisito<br />

della diffusività della condotta lesiva, che deve essere tale<br />

da danneggiare un numero considerevole di soggetti.<br />

Proprio questa valutazione ha portato le imprese produttrici<br />

di beni di largo consumo a temere l’azione di classe,<br />

più che per il risarcimento dei danni derivanti dalla commercializzazione<br />

di prodotti difettosi, per il risarcimento<br />

del pregiudizio derivante ai consumatori e agli utenti da<br />

pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali.<br />

Quest’ultima ipotesi rappresenta l’unico caso che nell’attuale<br />

formulazione della norma ricade indiscutibilmente<br />

nell’ambito della responsabilità extracontrattuale; la scelta<br />

del legislatore, infatti, ha segnato un profondo allontanamento<br />

dalla precedente disciplina dell’azione collettiva<br />

risarcitoria che prevedeva anche la categoria generale degli<br />

“atti illeciti extracontrattuali”.<br />

un’impresa nel suo ciclo produttivo: l’assenza di un rapporto<br />

contrattuale e l’insussistenza delle qualifica di “consumatore”<br />

in capo ai soggetti che soffrono i danni da inquinamento<br />

fanno escludere l’esperibilità della class action<br />

in casi del genere.<br />

3. PROFILO SOGGETTIVO: LALEGITTIMAZIONE<br />

PROCESSUALE E L’OPTING IN RULE<br />

L’azione di classe, nella sua attuale formulazione, può essere<br />

proposta dai seguenti soggetti legittimati ad agire:<br />

● ciascun singolo consumatore componente della classe;<br />

● le associazioni cui il consumatore o i consumatori abbiano<br />

dato mandato;<br />

● i comitati ad hoc cui il consumatore o i consumatori partecipino<br />

(3) .<br />

Proprio il profilo della legittimazione attiva è una delle<br />

principali novità della class action, oggi contraddistinta<br />

dalla legittimazione individuale del singolo consumatore.<br />

Mentre la precedente versione dell’articolo 140 bis attribuiva<br />

la legittimazione ad agire in giudizio soltanto alle associazioni<br />

registrate ex articolo 137 del Codice del Consumo,<br />

al fine di garantire un’adeguata rappresentatività degli<br />

interessi della classe, dal 1° gennaio <strong>2010</strong> qualsiasi singolo<br />

consumatore può esperire il rimedio in questione facendosi<br />

portavoce degli interessi di un’intera classe di consumatori<br />

che vantano lo stesso diritto.<br />

In altri termini, un consumatore che ritenga di iniziare un’azione<br />

di classe può scegliere di esercitare da solo l’azione,<br />

ovvero di dare mandato ad un’associazione, ovvero ancora<br />

di agire per il tramite di un comitato cui partecipi.<br />

Tuttavia, se attraverso l’attribuzione della legittimazione<br />

attiva anche ai singoli consumatori, il legislatore voleva<br />

Tale delineazione dell’ambito oggettivo della disposizione<br />

ha, dunque, determinato uno spazio grigio in cui si collocano<br />

una serie di fattispecie limite, la cui ricaduta sotto<br />

l’ambito di applicazione della norma sulla class action non<br />

è né pacifica, né di immediata esclusione.<br />

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi dei danni cagionati ad un<br />

elevato numero di individui dall’inquinamento causato da


prevedere uno strumento più flessibile ed evitare il potenziale<br />

ostacolo rappresentato dall’associazione rappresentativa<br />

a livello nazionale, non si può dire che egli sia<br />

riuscito perfettamente nel suo intento.<br />

Infatti, il comma 6 dell’articolo 140 bis pone la mancata adeguatezza<br />

del proponente, anche singolo consumatore, a curare<br />

gli interessi della classe tra le cause di inammissibilità<br />

della domanda che il Tribunale competente deve valutare all’esito<br />

della prima udienza, così di fatto reintroducendo un<br />

filtro che ad una prima analisi sembrava soppresso.<br />

L’estensione della legittimazione attiva a ciascun componente<br />

della classe non comporta l’automatico coinvolgimento<br />

di tutti i consumatori che versano in una situazione<br />

identica a quella del soggetto proponente.<br />

Infatti, consumatori e utenti appartenenti alla classe che intendono<br />

avvalersi della tutela della class action possono/devono<br />

aderire anche successivamente all’azione di classe<br />

già intentata, secondo un meccanismo di legittimazione<br />

processuale aperta, sebbene entro un termine prestabilito.<br />

L’adesione degli appartenenti alla classe può avvenire entro<br />

un termine perentorio, fissato dal Tribunale nell’ordinanza<br />

di ammissione e che non può essere superiore a 120<br />

giorni dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione<br />

della pubblicità.<br />

La stessa avviene mediante il deposito in cancelleria di un<br />

atto contenente: (i) l’elezione di domicilio, (ii) l’indicazione<br />

degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e (iii)<br />

la documentazione probatoria, e può avvenire anche senza<br />

il ministero di un difensore.<br />

Il sistema di adesione delineato dal nostro legislatore rispecchia<br />

il meccanismo della cosiddetta “opting in rule”,<br />

in base alla quale gli effetti della class action si estendono<br />

a favore o contro coloro che hanno aderito all’azione.<br />

Proprio la scelta di far salva l’azione individuale dei soggetti<br />

che non aderiscono espressamente alla classe e la<br />

limitazione degli effetti della sentenza soltanto a coloro<br />

che vi hanno aderito attraverso il meccanismo sopra<br />

delineato assicurano la copertura costituzionale della<br />

class action.<br />

Al contrario un’azione che coinvolgesse automaticamente<br />

tutti i soggetti appartenenti alla classe, a meno che questi<br />

non avessero comunicato di dissociarsi dall’azione stessa<br />

(cosiddetta “opting out rule”), e un’estensione degli effetti<br />

della decisione anche a coloro che semplicemente non<br />

avessero dichiarato di non voler far parte dell’azione di<br />

classe, avrebbe comportato seri dubbi di costituzionalità<br />

della norma. A ciò si sarebbe aggiunto un probabile intasamento<br />

dell’attività processuale dinanzi al proliferare di<br />

ricorsi per contrastare l’automatico coinvolgimento.<br />

Quanto alla legittimazione passiva, l’azione di classe<br />

ex articolo 140 bis può essere proposta esclusivamente<br />

contro le imprese che svolgano un’attività economica, indipendentemente<br />

dalla forma giuridica.<br />

La legittimazione passiva spetta, dunque, a tutti quei soggetti<br />

che, nell’ambito della loro attività imprenditoriale,<br />

commerciale, artigianale o professionale, ledono i diritti<br />

di una pluralità di consumatori e utenti.<br />

In particolare, dall’analisi delle tre categorie di diritti tutelati<br />

si evince la legittimazione in capo a, rispettivamente:<br />

a) le imprese con le quali i consumatori o gli utenti hanno<br />

stipulato i relativi contratti, compresi i contratti ex articoli<br />

1341 e 1342 del Codice Civile;<br />

b) i produttori contro i quali possono agire i consumatori<br />

finali di un prodotto;<br />

c) le imprese che abbiano posto in essere pratiche commerciali<br />

scorrette o pratiche anticoncorrenziali.<br />

Tale delimitazione della legittimazione passiva ha determinato<br />

la nascita di perplessità e, soprattutto, ha lasciato<br />

deluse le aspettative di tutti coloro che avrebbero voluto<br />

un ambito di legittimazione passiva che andasse oltre coloro<br />

che si possono qualificare come “impresa” o “produttore”<br />

ai sensi del Codice del Consumo e che comprendesse<br />

espressamente altre categorie di soggetti come, ad esempio,<br />

i professionisti.<br />

Nel silenzio della norma, la possibilità di esperire azioni<br />

di classe contro categorie di soggetti diversi è attualmente<br />

dibattuta in dottrina a seconda che si propenda per un’interpretazione<br />

estensiva o restrittiva della disposizione.<br />

4. LE PRINCIPALI REGOLE PROCEDURALI TRA<br />

INFORMALITÀ E RISCHI DI RALLENTAMENTO<br />

L’azione di classe, che deve essere proposta dinanzi al Tribunale<br />

avente sede nel capoluogo della regione in cui ha<br />

(2 Ai fini dell’individuazione del destinatario dell’azione, occorre<br />

tenere in considerazione la definizione di “produttore”<br />

data dal Codice del Consumo.<br />

(3) Al contrario, il procedimento non può in nessun caso<br />

essere utilizzato dal lato attivo da imprese o professionisti<br />

che siano stati danneggiati da concorrenti nell’esercizio<br />

della loro attività imprenditoriale o professionale.<br />

7


8<br />

sede l’impresa ed è trattata in composizione collegiale, è<br />

un procedimento scandito in due fasi: la prima volta alla<br />

pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe, la seconda<br />

finalizzata invece alla decisione nel merito.<br />

La valutazione di ammissibilità della domanda, sulla quale<br />

il Tribunale decide all’esito della prima udienza con ordinanza<br />

reclamabile entro trenta giorni davanti la Corte<br />

d’Appello, conduce ad un esito negativo nel caso di:<br />

● manifesta infondatezza della domanda;<br />

● sussistenza di un conflitto di interessi;<br />

● mancata identità dei diritti individuali tutelabili;<br />

● mancata adeguatezza del proponente a curare gli interessi<br />

della classe.<br />

Con l’ordinanza di ammissione il Tribunale stabilisce i termini<br />

e le modalità della pubblicità, ai fini della tempestiva<br />

adesione dei soggetti interessati, e la cui esecuzione è<br />

onere delle parti nonché condizione di procedibilità della<br />

domanda. La stessa ordinanza viene trasmessa al Ministero<br />

dello Sviluppo Economico che ne cura altre forme di<br />

pubblicità, compresa la pubblicazione sul suo sito internet.<br />

Quanto poi all’iter del procedimento, il Tribunale – con<br />

l’ordinanza ammissiva o altra ordinanza revocabile e modificabile<br />

in ogni tempo – determina il corso della procedura<br />

prescrivendo le misure idonee ad eliminare ripetizioni<br />

o complicazioni, regola l’istruzione probatoria, disciplina<br />

qualsiasi questione procedimentale omettendo tutte<br />

le formalità non essenziali al contraddittorio.<br />

Questa flessibilità, salutata inizialmente con favore, desta<br />

alcune perplessità connesse da un lato con la grande discrezionalità<br />

di cui il giudice dispone nella regolazione della<br />

fase istruttoria e che fa della class action un sistema che<br />

si presta ad abusi procedurali, dall’altro con il rischio che<br />

– a causa della mancanza di familiarità con l’argomento e<br />

in un’ottica di prudenza – il processo segua un andamento<br />

ancora più lento.<br />

In altri termini, non necessariamente lo scostamento dalle regole<br />

del processo ordinario situate nel codice di procedura<br />

civile si traduce in uno strumento più veloce e flessibile.<br />

Le imprese, spesso oggetto di indagini molto penetranti ed<br />

incisive da parte delle autorità indipendenti (si pensi ad<br />

esempio alle istruttorie dell’Autorità Garante della Concorrenza<br />

e del Mercato in materia di pratiche commerciali<br />

scorrette) dovranno inoltre fare molta attenzione agli esiti<br />

di queste indagini ed ai relativi effetti sul procedimento<br />

di class action. In aggiunta, nel caso delle procedure davanti<br />

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,<br />

per evitare sanzioni molto frequentemente le imprese<br />

assumono formalmente degli impegni per rimuovere le situazioni<br />

ed i comportamenti che hanno dato adito all’apertura<br />

di un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette,<br />

con ciò di fatto ammettendo le proprie responsabilità.<br />

Forse alla luce dell’entrata in vigore della class action,<br />

sarà opportuno per le medesime imprese rivedere le proprie<br />

strategie difensive soprattutto in relazione all’assunzione<br />

dei predetti impegni ed all’impatto negativo che essi<br />

potrebbero avere su una class action in corso.<br />

Infine, anche le regole che disciplinano la fase della decisione<br />

– e che segnano delle deroghe ai principi sanciti dal<br />

codice di procedura civile – non rispondono all’esigenza<br />

di celerità del processo.<br />

Infatti, sia il decorso di 180 giorni dalla data di pubblicazione<br />

della sentenza ai fini della sua efficacia esecutiva,<br />

sia la possibilità di sospendere la stessa efficacia esecutiva<br />

della sentenza tenendo conto dell’entità complessiva<br />

dell’onere economico gravante sull’impresa e del numero<br />

dei creditori, rappresentano un rischio di differimento<br />

del soddisfacimento delle pretese risarcitorie della classe.<br />

L’intento è da un lato quello di facilitare alle imprese soccombenti<br />

l’adempimento spontaneo della sentenza di condanna,<br />

dall’altro quello di offrire alle medesime imprese<br />

maggiori chances di ottenere la sospensione dell’esecutività<br />

della sentenza.<br />

Ulteriori rallentamenti si possono ipotizzare, inoltre, nella<br />

previsione del comma 6 dell’articolo 140 bis di sospendere<br />

il giudizio quando sia in corso un’istruttoria davanti<br />

ad un’autorità indipendente.<br />

Al di là dell’eccessiva indeterminatezza della norma, sotto<br />

il duplice profilo dell’individuazione dell’autorità davanti<br />

alla quale può pendere l’istruttoria e della determinazione<br />

dell’oggetto dell’istruttoria, si tratta di uno strumento<br />

che – sebbene risponda all’esigenza di tenere conto<br />

delle tendenze seguite dalle autorità di settore – può comportare<br />

un allungamento dei tempi del procedimento.


Sicuramente, evitando di giungere alla fase esecutiva, si<br />

eviterà altresì di affrontare uno dei principali punti deboli<br />

procedurali della class action. Detta fase, invero, non è contemplata<br />

dalla novella legislativa e questo vuoto normativo<br />

darà sicuramente adito a non pochi problemi attuativi<br />

soprattutto in quei casi in cui il giudice, invece di determinare<br />

in maniera puntuale le somme da riconoscere a titolo<br />

risarcitorio ai consumatori, si limiterà – come pure gli<br />

è stato concesso dall’art. 140 bis – a fissare soltanto dei criteri<br />

di quantificazione. A questo riguardo, è molto probabile<br />

che si crei un nuovo fronte litigioso circa l’interpretazione<br />

e l’applicazione di questi criteri di quantificazione<br />

del danno, senza che tuttavia sia certo il giudice chiamato<br />

a pronunciarsi sulla relativa controversia. Con buona pace<br />

del principio di economia processuale cui è ispirata l’azione<br />

di classe!<br />

5. L’IMPATTO DELLA CLASS ACTION SULLE<br />

IMPRESE E I TENTATIVI DI CONTRASTARLO<br />

L’introduzione di un’azione di classe, sebbene dal profilo<br />

mitigato rispetto al modello statunitense, è stata percepita<br />

come una minaccia dalle imprese.<br />

Infatti, nonostante la class action porti con sé dei vantaggi<br />

in termini di economia processuale, essa espone le imprese<br />

ad un notevole rischio – soprattutto in termini di immagine<br />

– a causa della sua forza mediatica.<br />

Al vantaggio di gestire in un unico procedimento molteplici<br />

pretese risarcitorie omogenee da parte dei consumatori,<br />

con evidenti risparmi in termini di costi, fa da contrappeso<br />

lo svantaggio consistente nella lesione della reputazione<br />

commerciale dell’azienda, con evidenti riflessi<br />

sulla percezione da parte dell’opinione pubblica del livello<br />

dei prodotti o dei servizi offerti.<br />

In questo contesto, appare opportuno prevedere dei meccanismi<br />

di gestione dei reclami che impediscano alle<br />

pretese dei consumatori di sfociare in una fase contenziosa.<br />

Sempre in relazione ai possibili interventi nei contratti, è<br />

stata discussa la possibilità di inserire clausole che prevedano<br />

il tentativo obbligatorio di conciliazione fra impresa<br />

e consumatore. Al di là dei condivisibili dubbi sulla<br />

validità di questa clausola, è certo che anche l’ordinamento<br />

sembra muoversi nella direzione di creare un passaggio<br />

obbligato dinanzi ad un organismo indipendente di conciliazione.<br />

Ciò è testimoniato dalla recente introduzione,<br />

con efficacia a partire dal 20 marzo 2011, del tentativo di<br />

conciliazione come condizione di procedibilità di alcuni<br />

procedimenti, tra i quali i giudizi in materia di contratti<br />

bancari, finanziari e assicurativi.<br />

Quanto, invece, ai possibili rimedi per contrastare un’azione<br />

di classe già intentata, lo strumento migliore per rispondere<br />

in maniera efficace sarebbe il raggiungimento di un accordo<br />

transattivo con l’intera classe che ha proposto l’azione<br />

risarcitoria, sulla scia del tentativo conciliazione previsto<br />

dalla precedente versione dell’articolo 140 bis.<br />

Questa soluzione, che consentirebbe la chiusura dell’azione<br />

con un solo accordo transattivo, incontra però delle<br />

difficoltà di carattere pratico, prima fra tutte la difficoltà<br />

di dialogo tra l’impresa e l’intera classe.<br />

Probabilmente, simili difficoltà potrebbero essere superate<br />

laddove fosse lo stesso giudice davanti al quale pende la<br />

lite ad auspicare e consentire concretamente il raggiungimento<br />

di un accordo che determinerebbe l’estinzione del<br />

giudizio.<br />

In ogni caso, ai fini dell’individuazione del migliore strumento<br />

per contrastare la class action, un ruolo importante<br />

verrà giocato dall’andamento dei primi procedimenti già<br />

avviati, che permetteranno di comprendere<br />

anche l’atteggiamento dei giudici davanti<br />

a questo nuovo strumento di tutela.<br />

9<br />

Una efficace gestione del pre-contenzioso con i consumatori<br />

attraverso la elaborazione di una vera e propria policy<br />

aziendale potrebbe essere percepita dal pubblico dei<br />

consumatori come un indice di serietà dell’azienda e disincentivarli<br />

dal proporre l’azione di classe, con effetti<br />

deterrenti.<br />

Un altro possibile rimedio per contrastare l’impatto della<br />

class action potrebbe essere rappresentato dalla prequantificazione<br />

del danno in sede contrattuale.<br />

Infatti, la fissazione di un tetto massimo di responsabilità<br />

per l’impresa (salvo, ovviamente, il caso di condotte commesse<br />

con dolo o colpa grave) potrebbe limitare il ricorso<br />

alla class action o, almeno, eliminare alcuni profili<br />

di indeterminatezza relativi alla liquidazione del danno<br />

da parte del giudice.


LA NUOVA DISCIPLINA<br />

DELLE OPERAZIONI<br />

CON PARTI CORRELATE<br />

DI RECENTE LA CONSOB HA EMANATO UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE OPERAZIONI CON<br />

PARTI CORRELATE POSTE IN ESSERE DALLE SOCIETÀ QUOTATE E DAGLI EMITTENTI AZIONI<br />

DIFFUSE. SI TRATTA DI UN REGOLAMENTO MOLTO ATTESO, ADOTTATO AL TERMINE DI UNA DUPLICE<br />

CONSULTAZIONE PUBBLICA INIZIATA NELL’APRILE 2008. LA NUOVA NORMATIVA SI CARATTERIZZA,<br />

IN PARTICOLARE, PER DUE ASPETTI: DA UNA PARTE PREVEDE UN’ARTICOLATA DISCIPLINA<br />

PROCEDURALE, DALL’ALTRA ASSEGNA - NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI<br />

IN ESAME - UN RUOLO DA “PROTAGONISTA” AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI. SARÀ QUINDI<br />

NECESSARIO VERIFICARE, IN SEDE DI CONCRETA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI,<br />

SE QUESTI ASPETTI PRODURRANNO GLI EFFETTI POSITIVI SPERATI, ASSICURANDO UN’ADEGUATA<br />

TUTELA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA.


di GIUSEPPE<br />

CANNIZZARO<br />

Of Counsel<br />

dello Studio Legale<br />

Gianni, Origoni,<br />

Grippo & Partners<br />

11<br />

1. Premessa<br />

Tra le molteplici tematiche di corporate governance, la disciplina<br />

delle operazioni con parti correlate è senza dubbio<br />

una delle più delicate e complesse.<br />

La Consob ha approvato, con delibera n. 17221 del 12 marzo<br />

scorso, un regolamento che individua – ai sensi dell’art.<br />

2391-bis del codice civile – la nuova disciplina in materia<br />

di operazioni con parti correlate.<br />

Si tratta di quelle operazioni effettuate, direttamente o per il<br />

tramite di società controllate italiane o estere, da società che<br />

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con parti correlate,<br />

e cioè controparti in potenziale conflitto di interesse.<br />

Tali operazioni che non sono da considerarsi in sé, come<br />

tali, anomale o soggette a divieto, rappresentano indubbiamente<br />

una fattispecie di “pericolo”, potendo rappresentare<br />

uno strumento per transazioni che potrebbero essere<br />

compiute non nell’esclusivo interesse della società.<br />

La materia già conosceva una parziale disciplina contenuta<br />

nel Regolamento Consob n. 11071 del 14 maggio 1999<br />

(c.d. Regolamento Emittenti), nell’art. 154-ter del d. legisl.<br />

24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nel Codice di Autodisciplina<br />

delle società quotate.<br />

Si è resa necessaria una regolamentazione specifica ed unitaria<br />

della disciplina in materia di operazioni con parti correlate,<br />

che da un lato ponga adeguati presidi ai procedimenti<br />

deliberativi delle operazioni in esame, e dall’altro<br />

assicuri su di esse una piena trasparenza informativa.<br />

Ciò premesso occorre innanzitutto fare chiarezza sulla nozione<br />

di “parte correlata” e sulla tipologia di operazioni rilevanti<br />

ai fini della disciplina in commento. Successivamente<br />

si procederà – seppur brevemente – all’esame delle<br />

regole procedurali e di trasparenza informativa, per poi<br />

svolgere in conclusione alcune preliminari e parziali considerazioni<br />

sull’assetto della nuova disciplina.<br />

2. Ambito di applicazione: le operazioni con parti<br />

correlate e i relativi criteri di identificazione<br />

Il Regolamento (Allegato 1) fornisce apposite nozioni di “parte<br />

correlata” e di “operazione con parte correlata” che, pur<br />

recependo i contenuti di quelle definite nei principi contabili<br />

internazionali attualmente in vigore (IAS 24), presentano<br />

alcuni adeguamenti al quadro normativo nazionale.<br />

© James Steidl


12<br />

La scelta di definire in maniera puntuale ed esaustiva i concetti<br />

di “parte correlata” e di “operazione con parte correlata”,<br />

senza avvalersi tout court della definizione di cui allo<br />

IAS 24, è decisamente positiva e garantisce certezza<br />

ed uniformità applicativa della disciplina evitando il rischio<br />

che eventuali modifiche degli IAS siano automaticamente<br />

recepite dal Regolamento senza una preventiva<br />

ed adeguata valutazione da parte della Consob.<br />

Il Regolamento prevede una nozione ampia di “parte correlata”,<br />

comprendente (i) soggetti controllanti, controllati<br />

e sottoposti a comune controllo, (ii) soggetti che detengono<br />

una partecipazione nella società tale da esercitare<br />

un’influenza notevole, (iii) soggetti collegati, (iv) detentori<br />

di controllo congiunto sulla società, (v) joint venture<br />

in cui la società è una partecipante, (vi) amministratori (esecutivi<br />

e non), sindaci e alti dirigenti con responsabilità strategiche<br />

della società o della sua controllante (inclusi i loro<br />

stretti familiari), (vii) soggetti controllati dalle persone<br />

fisiche ricomprese al precedente punto o sui quali le persone<br />

fisiche esercitano un’influenza notevole o detengono<br />

una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei<br />

diritti di voto, e (viii) fondi pensionistici.<br />

Rientra invece nella definizione di “operazione con parte<br />

correlata” qualunque trasferimento di risorse, servizi od<br />

obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto<br />

che sia stato pattuito un corrispettivo.<br />

A titolo esemplificativo: acquisto e vendita di beni immobili,<br />

finanziamenti, prestazione ovvero ottenimento di<br />

servizi, leasing, trasferimenti per ricerca e sviluppo.<br />

Si considerano comunque incluse (i) le decisioni relative<br />

all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici,<br />

sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione<br />

e controllo e ai dirigenti con responsabilità<br />

strategiche, e (ii) le operazioni di fusione e scissione ove<br />

realizzate con parti correlate.<br />

Il Regolamento (Allegato 3) distingue, inoltre, due categorie<br />

di operazioni con parti correlate utilizzando un criterio<br />

dimensionale – basato su indici di natura quantitativa<br />

– sul quale sono modulati gli obblighi di informativa nei<br />

confronti del pubblico, nonché quelli di trasparenza e correttezza<br />

procedurale e sostanziale.<br />

In particolare:<br />

Operazioni di maggiore rilevanza sono quelle che superano<br />

la soglia del 5% di almeno uno degli indici di rilevanza<br />

previsti dal Regolamento (i.e. rapporto tra: a) controvalore<br />

dell’operazione e (i) patrimonio netto o (ii) capitalizzazione<br />

di borsa oppure, per le banche, (iii) patrimonio<br />

di vigilanza; b) totale attivo della società e dell’entità oggetto<br />

di acquisizione; c) totale delle passività dell’entità<br />

acquisita e totale attivo della società). La soglia scende al<br />

2,5% per operazioni con società controllante quotata.<br />

Operazioni di minore rilevanza sono quelle diverse dalle<br />

operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo<br />

esiguo (da individuarsi alla stregua dei criteri che potranno<br />

essere stabiliti dalle società nelle loro procedure).<br />

Sicuramente apprezzabile è stata la scelta della Consob<br />

di rimettere alle società l’individuazione di soglie di rilevanza<br />

inferiori a quelle sopra indicate per alcune operazioni<br />

che possono incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente<br />

(ad esempio cessione di attività immateriali<br />

quali marchi e brevetti) (Allegato 3, art. 1.3).<br />

Una delle principali e positive novità introdotte dal Regolamento<br />

(art. 13 e art. 14.2) riguarda la previsione di<br />

un ampio regime di esonero, in tutto o in parte, di alcune<br />

operazioni con parti correlate dal perimetro di operatività<br />

della disciplina.<br />

L’art. 13 distingue tra:<br />

1) esclusioni in base al Regolamento (ad esempio per l’assegnazione<br />

di compensi agli amministratori e agli altri<br />

dirigenti in attuazione di politiche di remunerazione già<br />

passate al vaglio dell’assemblea);<br />

2) esclusioni previste dalle procedure interne delle società<br />

(ad esempio per le operazioni ordinarie – che rientrano<br />

cioè nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della<br />

connessa attività finanziaria – concluse a condizioni<br />

equivalenti a quelle di mercato o standard; per le operazioni<br />

di importo esiguo; per le operazioni con o tra controllate<br />

e collegate);<br />

3) esclusioni con espressa previsione statutaria per le operazioni<br />

urgenti (quelle indifferibili o legate a situazioni<br />

di crisi aziendale).<br />

3. I presidi ai procedimenti deliberativi delle operazioni<br />

con parti correlate<br />

Con riguardo alle procedure che le società sono chiamate<br />

ad adottare entro il 1 gennaio 2011, il Regolamento si articola<br />

in disposizioni dettagliate e complesse e prevede modalità<br />

di approvazione distinte e graduate secondo la rilevanza<br />

dell’operazione.<br />

Viene introdotta una procedura generale per le operazioni<br />

di minore rilevanza (art. 7) ai sensi della quale, tra l’altro,<br />

è previsto che prima dell’approvazione dell’operazione<br />

un comitato composto da amministratori non esecutivi,<br />

né correlati, in maggioranza indipendenti (che può coincidere<br />

con uno dei comitati già presenti aventi la composizione<br />

indicata, ad es. il comitato per il controllo interno<br />

previsto dal Codice di Autodisciplina) esprima un motivato<br />

parere non vincolante sull’interesse della società al compimento<br />

dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla<br />

correttezza sostanziale delle relative condizioni. È


prevista, inoltre, la pubblicazione di un apposito documento<br />

informativo sulle operazioni approvate nonostante il parere<br />

contrario degli indipendenti ed una completa informativa,<br />

almeno trimestrale, ad amministratori e sindaci sull’esecuzione<br />

delle operazioni.<br />

La procedura speciale, più rigorosa, per le operazioni di<br />

maggiore rilevanza (art. 8), in aggiunta a quanto previsto<br />

nella disciplina generale, riserva la competenza a deliberare<br />

in capo al consiglio di amministrazione.<br />

Il fulcro della disciplina privilegia il rafforzamento dei presidi<br />

nel processo di formazione della decisione e prevede<br />

il previo motivato parere favorevole di un comitato composto<br />

esclusivamente da amministratori indipendenti non<br />

correlati, e il coinvolgimento nelle trattative e nell’istruttoria<br />

– attraverso la ricezione di un completo flusso informativo<br />

– del predetto comitato (o di uno o più delegati dallo<br />

stesso comitato).<br />

Qualora il consiglio di amministrazione intenda procedere<br />

nonostante il parere contrario del comitato, l’operazione<br />

deve essere approvata dall’assemblea che può autorizzarla<br />

– oltre che con le maggioranze previste dal codice civile<br />

– solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci<br />

diversi dalle parti correlate interessate all’operazione (il<br />

meccanismo del c.d. whitewash) (art. 11.3).<br />

Con molta probabilità quest’ultima disposizione, volta<br />

ad evitare che l’esito della votazione sia determinato da soci<br />

parti correlate nell’operazione, sarà di limitata applicazione<br />

se si considera l’onerosità dello strumento assembleare<br />

e delle tempistiche per la sua attivazione.<br />

Una complessa disciplina speciale è inoltre prevista per le<br />

società che adottano il modello dualistico (art. 9 e Allegato<br />

2). In questa ipotesi, per l’approvazione delle operazioni<br />

di minore rilevanza è richiesto un motivato parere<br />

non vincolante espresso (i) da un comitato composto esclusivamente<br />

da consiglieri di sorveglianza non correlati, in<br />

maggioranza indipendenti, oppure a scelta della società e<br />

ove presenti, (ii) da un consigliere di gestione indipendente<br />

non correlato (o da un comitato composto esclusivamente<br />

da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati,<br />

in maggioranza indipendenti).<br />

La procedura prevede, tra l’altro, la pubblicazione di un<br />

apposito documento informativo sulle operazioni approvate<br />

nonostante il parere contrario ed una completa informativa,<br />

almeno trimestrale, al consiglio di gestione e al<br />

consiglio di sorveglianza.<br />

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, la<br />

procedura riserva la competenza a deliberare in capo al consiglio<br />

di gestione, previo motivato parere non vincolante<br />

(i) di un comitato composto esclusivamente da consiglieri<br />

di sorveglianza indipendenti non correlati, oppure a scelta<br />

della società e ove presenti, (ii) di un consigliere di gestione<br />

indipendente non correlato (o di un comitato composto<br />

esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti<br />

non correlati).<br />

Il consigliere di gestione indipendente oppure – secondo i<br />

casi – uno dei predetti comitati, deve essere coinvolto nelle<br />

trattative e nell’istruttoria, ricevendo un ampio e tempestivo<br />

flusso di informazioni. Nell’ipotesi in cui il consiglio<br />

di gestione approvi un’operazione in presenza di<br />

un parere negativo è previsto che tale operazione, ferma<br />

l’efficacia della stessa, sia oggetto di una deliberazione non<br />

vincolante dell’assemblea ordinaria.<br />

L’attività di vigilanza sulla conformità delle procedure<br />

adottate con i principi indicati dal Regolamento sarà svolta<br />

dall’organo di controllo che riferirà all’assemblea<br />

(art. 4.6). La comunicazione avverrà mediante la relazione<br />

dei sindaci in occasione dell’assemblea di approvazione<br />

del bilancio di esercizio.<br />

4. Gli obblighi di trasparenza informativa<br />

Per quanto riguarda i profili di trasparenza nei confronti<br />

del mercato, il Regolamento prevede un significativo rafforzamento<br />

della disciplina attuale contenuta, principalmente,<br />

nell’art. 71-bis del Regolamento Emittenti.<br />

Con riferimento agli obblighi di informazione tempestiva,<br />

ferma restando l’informativa price sensitive, per le operazioni<br />

di maggiore rilevanza è richiesta la pubblicazione<br />

di un documento ampio e dettagliato (che riporta, tra l’altro,<br />

il parere degli amministratori indipendenti e degli eventuali<br />

esperti) entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione<br />

ovvero, qualora l’organo sociale competente deliberi<br />

di presentare una proposta contrattuale, dalla stipula del<br />

contratto anche preliminare. Nell’ipotesi di c.d. cumulo di<br />

più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un<br />

disegno unitario – concluse con una stessa parte correlata<br />

o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla società<br />

medesima – il termine è di 15 giorni.<br />

Con riferimento, invece, all’informativa periodica di cui<br />

all’art. 154-ter TUF, è previsto (art. 5.8) che la relazione<br />

intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale<br />

devono contenere informazioni relative (i) alle singole<br />

operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza;<br />

(ii) alle altre singole operazioni con parti correlate concluse<br />

nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura<br />

rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati<br />

della società; (iii) a qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni<br />

con parti correlate descritte nell’ultima relazione<br />

finanziaria che abbiano avuto un effetto rilevante sulla<br />

situazione patrimoniale o sui risultati della società.<br />

Il regime della trasparenza entrerà in vigore il 1° ottobre<br />

<strong>2010</strong> (ad eccezione dell’informativa per le operazioni c.d.<br />

cumulate (art. 5.2) che decorre dal 1 gennaio 2011).<br />

13


14<br />

5. Prime considerazioni sulla disciplina: novità e<br />

problematiche applicative. In particolare, il ruolo<br />

degli amministratori indipendenti<br />

Il Regolamento presenta nuove ed importanti previsioni,<br />

volte alla trasparenza ed alla correttezza procedurale di<br />

operazioni compiute con controparti contigue alla società.<br />

Di seguito saranno espresse alcune generali e sintetiche valutazioni<br />

sulla nuova disciplina, necessariamente preliminari<br />

ed “astratte”, atteso che un definitivo giudizio sarà possibile<br />

solo a seguito della concreta applicazione delle disposizioni<br />

regolamentari.<br />

Senza dubbio taluni sono gli aspetti meritevoli di positivo<br />

giudizio: in aggiunta a quelli già evidenziati, sono previste<br />

delibere-quadro per categorie di operazioni omogenee<br />

con determinate parti correlate (art. 12); si introduce<br />

una disciplina semplificata per determinate tipologie di società<br />

(ad esempio società di recente quotazione e società<br />

quotate di minore dimensione) (art. 10); viene rimessa alle<br />

società la determinazione della quota minima di capitale<br />

sociale rappresentato dai soci non correlati necessaria<br />

ai fini dell’applicazione del meccanismo deliberativo c.d.<br />

whitewash (art. 11.3).<br />

Vi sono, peraltro, alcuni aspetti del Regolamento verso i<br />

quali emergono delle perplessità.<br />

Non può, infatti, sottacersi che la notevole complessità<br />

delle problematiche connesse alle operazioni con parti correlate<br />

si riflette necessariamente sul Regolamento che risulta,<br />

per alcuni aspetti, particolarmente articolato e non<br />

sempre di facile applicazione per le numerose discipline<br />

differenziate.<br />

Con riferimento all’ipotesi di esclusione delle operazioni<br />

ordinarie, la previsione (art. 13, lett. c) che richiede<br />

la comunicazione da parte delle società alla Consob della<br />

controparte, dell’oggetto e del corrispettivo dell’operazione<br />

ordinaria qualora dall’applicazione dell’esclusione<br />

derivi una deroga agli obblighi di comunicazione<br />

al pubblico, appare particolarmente onerosa per le società<br />

sotto l’aspetto gestionale.<br />

In linea generale, l’ottemperanza agli obblighi informativi<br />

e procedurali previsti dal Regolamento potrà comportare<br />

una considerevole onerosità operativa ed economica per<br />

quelle società che dovranno dotarsi di complessi sistemi<br />

informatici di rilevazione e monitoraggio delle operazioni<br />

con parti correlate.<br />

In merito, poi, alla procedura per le operazioni di minore<br />

rilevanza, si ritiene che gli obblighi imposti dal Regolamento<br />

rappresentino un presidio che potrebbe rivelarsi sproporzionato<br />

e che rischia di imporre un notevole e complesso<br />

lavoro alle strutture preposte, con oneri forse eccessivi<br />

rispetto al rilievo dell’operazione posta in essere.<br />

Il Regolamento riserva un ruolo di rilievo agli amministratori<br />

indipendenti, sia nella fase di predisposizione delle<br />

procedure che nella fase di approvazione delle operazioni<br />

in esame.<br />

L’indipendenza e la professionalità degli amministratori<br />

indipendenti assicura un valido presidio all’effettuazione<br />

di operazioni delicate come quelle con parti correlate.<br />

Rispetto alle proposte presentate in sede di consultazione,<br />

che prevedevano un ruolo attivo degli amministratori indipendenti<br />

nella conduzione delle trattative e una sorta di<br />

potere di veto rispetto al compimento dell’operazione, il<br />

Regolamento ha ridimensionato il loro compito.<br />

È infatti previsto il coinvolgimento degli amministratori<br />

indipendenti nelle trattative e nell’istruttoria soltanto mediante<br />

la ricezione di un ampio e tempestivo flusso di informazioni,<br />

con facoltà di avvalersi – a spese della società –<br />

di esperti indipendenti. Il Regolamento prevede, altresì, la<br />

facoltà degli amministratori indipendenti di richiedere<br />

informazioni, esercitando in tal modo ab initio poteri di<br />

monitoraggio nell’interesse della società, e di formulare<br />

osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati delle<br />

trattative o dell’istruttoria.<br />

La scelta compiuta dalla Consob appare come una soluzione<br />

di compromesso tra l’originaria previsione che consentiva<br />

agli amministratori indipendenti di partecipare<br />

personalmente e attivamente alle trattative (prevista nel<br />

documento di consultazione) e l’attuale ruolo più defilato<br />

che svolgeranno nelle fasi precedenti l’approvazione<br />

dell’operazione.<br />

La soluzione intermedia adottata dal Regolamento appare<br />

condivisibile. Infatti, la possibilità per gli amministratori<br />

indipendenti di prendere personalmente e direttamente<br />

parte alle trattative avrebbe verosimilmente determinato<br />

un rischio di interferenze da parte degli stessi nella<br />

gestione di una fase di management operativo, come tale<br />

attribuita agli amministratori esecutivi ed in linea generale<br />

estranea al ruolo e alle funzioni degli indipendenti.<br />

Parimenti è apprezzabile la scelta di attribuire uno specifico<br />

compito agli amministratori indipendenti e, cioè, quello<br />

di partecipare al complesso procedimento di approvazione<br />

di operazioni con parti correlate, considerato anche<br />

che in alcune realtà il ruolo degli indipendenti appare più<br />

formale che di sostanza.<br />

Per la prima volta è stato formalizzato nel sistema un ruolo<br />

specifico degli indipendenti in quanto tali, e la scelta non<br />

può che essere valutata positivamente.<br />

La “terzietà” degli amministratori indipendenti appare particolarmente<br />

utile per presidiare adeguatamente il compimento<br />

di transazioni così delicate per gli interessi complessivi<br />

delle società.


IL REGOLAMENTO CONSOB<br />

SULLE OPERAZIONI<br />

CON PARTI CORRELATE:<br />

PROCEDURE E COMITATO DEGLI<br />

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI<br />

DOPO UNA LABORIOSA GESTAZIONE, CHE SI È PROTRATTA PER QUASI DUE ANNI, NELLO SCORSO<br />

MESE DI MARZO LA CONSOB HA EMANATO IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE OPERAZIONI CON<br />

PARTI CORRELATE PREVISTO DALL'ART. 2391 BIS C.C.; L'AUTORE ESAMINA DUE PROFILI RILEVANTI DEL<br />

REGOLAMENTO: IN PRIMIS LE PROCEDURE INTERNE CHE DEBBONO ESSERE ADOTTATE DALLE<br />

SOCIETÀ EMITTENTI AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E LA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DI<br />

TALI OPERAZIONI, IN SECONDO LUOGO UN NUOVO ORGANO SOCIALE A GEOMETRIA VARIABILE DI CUI<br />

SI RENDE NECESSARIA LA COSTITUZIONE. SI TRATTA DELL COMITATO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI,<br />

CHIAMATO A FORMULARE PARERI IN ORDINE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.<br />

di MAURIZIO<br />

IRRERA<br />

Ordinario<br />

di Diritto Commerciale<br />

Università degli Studi<br />

del Piemonte Orientale<br />

Avvocato<br />

in Torino e Milano<br />

1. LA PREVISIONE DELLE<br />

PROCEDURE (INTERNE)<br />

NELL’AMBITO DEL TEMA<br />

PIÙ GENERALE DEGLI<br />

ASSETTI ADEGUATI<br />

Il Regolamento Consob n. 17221 del<br />

12 marzo <strong>2010</strong> (in materia di operazioni<br />

con parti correlate (d’ora in poi<br />

il “Regolamento”), la cui emanazione<br />

era prevista dall’art. 2391 bis c.c.<br />

ed i cui lavori preparatori si sono protratti<br />

per quasi due anni (1) , stabilisce<br />

all’art. 4, 1° comma, che “i consigli<br />

di amministrazione o i consigli di gestione<br />

delle società adottano (…)<br />

procedure che assicurano la trasparenza<br />

e la correttezza sostanziale e<br />

procedurale delle operazioni con parti correlate”.<br />

La previsione di procedure (o assetti) non costituisce certo<br />

una novità. Limitando i richiami al settore delle società<br />

quotate e delle società ordinarie è sufficiente segnalare:<br />

da un lato l’art. 149, lett. c), Tuf secondo cui il<br />

collegio sindacale vigila “sull’adeguatezza della struttura<br />

organizzativa della società per gli aspetti di competenza,<br />

del sistema di controllo interno e del sistema<br />

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di<br />

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di<br />

gestione”, nonché l’art. 154 bis, 3° comma, Tuf in base<br />

al quale il dirigente preposto alle redazione dei documenti<br />

contabili societari (2) è chiamato a predisporre adeguate<br />

procedure amministrative e contabili riguardanti<br />

la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato;<br />

dall’altro, gli artt. 2381 e 2403 c.c. che sanciscono<br />

l’obbligo di costruire assetti organizzativi, amministrativi<br />

e contabili adeguati e di vigilare sui medesimi;<br />

più precisamente gli organi delegati curano, il consiglio<br />

di amministrazione vigila e il collegio sindacale valuta<br />

l’adeguatezza degli assetti (3) .<br />

Gli assetti e le procedure costituiscono la più rilevante esplicitazione<br />

del dovere di corretta amministrazione che la<br />

riforma ha elevato a clausola generale (4) ed al cui rispetto<br />

gli amministratori debbono improntare la loro attività;<br />

gli assetti rappresentano – come altri hanno sottolineato<br />

(5) – il “presidio avanzato” della corretta gestione.<br />

In tale contesto il Regolamento, con la previsione di specifiche<br />

procedure, si colloca in un quadro che via via – come<br />

si è visto - si è consistentemente arricchito.<br />

(1) L’attività preparatoria che ha preceduto l’emanazione del<br />

Regolamento è stata piuttosto laboriosa. La Consob ha<br />

emanato un primo documento di consultazione in data 9<br />

aprile 2008 e – dopo oltre un anno – un secondo documento<br />

di consultazione in data 5 agosto 2009, tutti disponibili<br />

all’indirizzo www.consob.it. Il presente lavoro costituisce<br />

un aggiornamento di precedenti miei interventi di (parziale)<br />

commento sia alla prima (cfr., se vuoi, M. IRRERA, Le<br />

operazioni con parti correlate: procedure interne e comitato<br />

di amministratori indipendenti, in NDS – Il Nuovo Diritto<br />

delle Società, 2008, n. 14, p. 26 ss.), sia alla seconda bozza<br />

di Regolamento (cfr., se vuoi, M. IRRERA, Profili di corporate<br />

governance della società per azioni tra responsabilità,<br />

controlli e bilancio, Milano, Giuffrè, 2009, p 105 ss.).<br />

Le definizioni di “parti correlate” e di “operazioni con parti<br />

correlate” sono contenute nell’Allegato 1 al Regolamento.<br />

Per un ampio commento al secondo documento di consultazione<br />

della Consob cfr. P. MONTALENTI, Le operazioni<br />

con parti correlate tra efficienza gestionale nei gruppi<br />

e rischi di conflitti di interessi: quale disciplina?, relazione<br />

tenuta al Convegno organizzato dal Centro Nazionale<br />

di Prevenzione e Difesa Sociale e dalla Fondazione<br />

Courmayer, sul tema La crisi finanziaria: banche, rgolatori,<br />

sanzioni, Courmayer, 25-26 settembre 2009, i cui atti<br />

sono in corso di pubblicazione.<br />

15


16<br />

2. IL CONTENUTO DELLE PROCEDURE IN TEMA<br />

DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE<br />

In altra sede ho sottolineato come la legislazione primaria<br />

sia sostanzialmente muta con riguardo al contenuto degli<br />

assetti di cui agli artt. 2381-2403 c.c., così come rispetto<br />

alla struttura organizzativa o al sistema di controllo interno<br />

a cui fa richiamo l’art. 149 Tuf (6) o, ancora, alle procedure<br />

amministrative e contabili di competenza del dirigente<br />

preposto alla redazione dei documenti contabili societari,<br />

ai sensi dell’art. 154 bis Tuf.<br />

La legislazione secondaria in tema di banche, imprese di<br />

assicurazioni e intermediari del mercato mobiliare, viceversa,<br />

è piuttosto ricca (7) .<br />

Il Regolamento conferma tale trend offrendo agli interpreti<br />

e agli operatori indicazioni sufficientemente precise in ordine,<br />

in primo luogo, al contenuto generale delle procedure;<br />

il primo comma dell’art. 4 del Regolamento prevede,<br />

infatti, che le stesse: “a) identificano le operazioni [con<br />

parti correlate] di maggiore rilevanza in modo da includervi<br />

almeno quelle che superano la soglia prevista nell’Allegato<br />

3; b) identificano i casi di esenzione (…) ai quali<br />

le società intendono fare ricorso; c) identificano, ai fini<br />

del (…) Regolamento, i requisiti di indipendenza degli<br />

amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza<br />

(…); d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono<br />

e si approvano le operazioni con parti correlate e<br />

individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società<br />

esamini o approvi operazioni di società controllate,<br />

italiane o estere; e) fissano le modalità e i tempi con i quali<br />

sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti<br />

che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate<br />

nonché agli organi di amministrazione e controllo,<br />

le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione,<br />

prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione<br />

delle stesse; f) indicano le scelte effettuate dalle<br />

società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate<br />

nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società<br />

dalle disposizioni del (…) Regolamento”.<br />

Da ultimo, opportunamente, il Regolamento, all’art. 4,<br />

4° comma, ha cura di precisare che le procedure in tema<br />

di operazioni con parti correlate debbono essere<br />

coordinate con le procedure amministrative e contabili<br />

di competenza del dirigente preposto alla redazione<br />

dei documenti contabili societari, ai sensi del terzo comma<br />

dell’art. 154 bis Tuf (8) .<br />

3. GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI<br />

Un ruolo assolutamente peculiare nella progettata regolamentazione<br />

delle operazioni con parti correlate è giocata<br />

dagli amministratori indipendenti.<br />

Sugli stessi molto si è detto e si è scritto in questi ultimi anni<br />

(9) ed il primo documento di consultazione Consob è piuttosto<br />

ricco di indicazioni, anche storiche, al riguardo (10) .<br />

Con riguardo, invece, al ruolo che in concreto gli amministratori<br />

indipendenti giocano sulla governance societaria<br />

i giudizi sono molto contrastanti; su un piano provocatorio<br />

vi sono imprenditori che hanno stigmatizzato la funzione<br />

degli amministratori indipendenti quali “soggetti che<br />

occorre pagare perché dicano il contrario di quello che<br />

l’imprenditore dice” o, in modo meno brutale, si è sottolineato<br />

come più che l’indipendenza ciò che dovrebbe rilevare<br />

è la competenza.<br />

Poco conta, la Consob mostra di “credere” molto negli amministratori<br />

indipendenti.<br />

A seguito della pubblicazione da parte della Consob del secondo<br />

documento di consultazione, avevo espresso alla Commissione<br />

– con una mia nota del 28 ottobre 2009 (11) – le mie<br />

perplessità in ordine all’assegnazione agli amministratori<br />

indipendenti di uno specifico e consistente ruolo nell’ambito<br />

delle operazioni con parti correlate: troppi e numerosi<br />

erano e sono i soggetti ai quali la nostra legislazione primaria<br />

e secondaria affida il compito dei controlli interni (collegio<br />

sindacale, comitato per il controllo interno, organismo<br />

di vigilanza, dirigente contabile, preposti al controllo interno,<br />

internal audit, funzione di compliance; funzioni di risk<br />

management); trovare un posto ed un ruolo agli amministratori<br />

indipendenti mi sembrava una fatica vana.<br />

Più semplice e razionale sarebbe stato forse attribuire tout<br />

court al collegio sindacale le competenze in materia di parti<br />

correlate di cui, invece, oggi la Consob ha incaricato<br />

gli indipendenti.<br />

La Consob – viceversa – ha perseverato nella propria scelta<br />

di fondo ed è su questa che occorre oggi misurarsi. Con<br />

tutta probabilità la Consob non ha voluto assegnare ai sindaci<br />

compiti che coinvolgendo comunque scelte di gestione,<br />

influissero sul merito dell’attività d’impresa e non (o<br />

non solo) sulla legittimità.<br />

4. LE FUNZIONI DEL COMITATO<br />

DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI<br />

Numerosi e peculiari sono i compiti assegnati dal Regolamento<br />

agli indipendenti ed al comitato in esame; nel<br />

(2) Sul tema v., se vuoi, M. IRRERA, Profili, cit., p. 37 ss.<br />

(3) In argomento mi sia consentito rinviare a M. IRRERA,<br />

Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di<br />

capitali, Milano, Giuffrè, 2005, passim.<br />

(4) Contra, sul punto, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione<br />

degli amministratori nella governance della società<br />

per azioni, Milano, Giuffrè, 2005, p. 309; sul tema<br />

v., se vuoi, M. IRRERA, Profili, cit., p. 5 ss.<br />

(5) Così G. CAVALLI, Sub art. 149 Tuf, in Testo Unico della<br />

Finanza, commentario diretto da G. F. Campobasso, II,<br />

Emittenti, Torino, Utet, 2002, 1241.<br />

(6) Cfr. M. IRRERA, Assetti adeguati, cit., p. 93 ss.<br />

(7) ID., op. loc. ult. cit., p. 116 ss.; M. DE MARI, Adeguatezza<br />

degli assetti societari e profili di responsabilità<br />

degli organi sociali, in NDS – Il Nuovo Diritto delle Società,<br />

2009, n. 3, p. 51 ss. ed ivi a p. 61 ss.<br />

(8) Su cui v. M. IRRERA, Profili, cit., p. 55 ss.<br />

(9) Cfr., per tutti, P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo,<br />

minoranze nella legge sul risparmio, in Riv. soc.,<br />

2006, p. 975 ss.; R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti,<br />

in Giur. comm., 2007, I, p. 143 ss.; M. BEL-<br />

CREDI, Amministratori indipendenti, amministratori di minoranza,<br />

e dintorni, in Riv. soc., 2005, p. 853 ss.; G. FER-<br />

RARINI, Ruolo degli amministratori indipendenti e Lead Indipendent<br />

Director, in www.nedcommunity.com.<br />

(10) Cfr. i punti da 16 a 26 del documento di consultazione<br />

del 9 aprile 2008 in cui si ripercorrono tutte le tappe<br />

attraverso le quali gli amministratori indipendenti hanno<br />

fatto il loro ingresso nel nostro ordinamento.<br />

(11) Cfr. http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/osservazioni_consultazione/parti_correlate_2/osservazioni.htm<br />

(12) Sia consentito rinviare a M. IRRERA, Le operazioni,<br />

cit., p. 26 ss.


passaggio dal primo al secondo articolato (12) e da quest’ultimo<br />

al Regolamento, peraltro, i compiti e la stessa<br />

collocazione del comitato nel complesso sistema di governance<br />

societaria degli emittenti quotati sono stati meglio<br />

precisati.<br />

Il comitato, nella prima bozza di Regolamento, era chiamato<br />

a svolgere un ruolo che il medesimo articolato dichiarava<br />

“determinante” [art. x.2, 2° comma, lett. a)] nell’assunzione<br />

delle delibere sulle procedure, allora definite<br />

”interne”. L’espressione impiegata appariva vaga e generica;<br />

nel tentativo di attribuirgli un significato pregnante avevo<br />

ritenuto si potesse sostenere che il comitato dovesse giocare,<br />

rispetto alle procedure riguardanti le operazioni con<br />

parti correlate, lo stesso ruolo che gli organi delegati rivestono<br />

con riguardo agli assetti adeguati; dovessero cioè curare,<br />

ovvero predisporre, le procedure (in collaborazione<br />

eventualmente con l’audit interno) da sottoporre all’approvazione<br />

del consiglio di amministrazione. Nella versione<br />

oggi definitiva l’articolato stabilisce, con una scelta assolutamente<br />

condivisibile anche se di segno contrario a quella<br />

che avevo auspicato, che “le delibere sulle procedure e<br />

sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole<br />

di un comitato, anche appositamente costituito (13) ,<br />

composto esclusivamente da amministratori o consiglieri<br />

di gestione indipendenti” (art. 4, 2° comma) (14) .<br />

Nulla stabilisce il Regolamento per l’ipotesi in cui il parere<br />

del comitato sia sfavorevole; in altri termini, non si<br />

esplicita il valore vincolante o no del parere. Considerato<br />

il peso – ovvero il carattere fondante – che le procedure<br />

rivestono del disegno complessivo del Regolamento,<br />

reputo che il parere degli indipendenti debba considerarsi<br />

vincolante.<br />

Il Regolamento, negli artt. 7 e 8 (15) , attribuisce inoltre al<br />

comitato di amministratori indipendenti un ruolo di assoluto<br />

rilievo nell’ambito sia procedurale, sia autorizzativo<br />

delle operazioni con parti correlate.<br />

Sancisce, in proposito, l’art. 7 – dettato per le operazioni<br />

con parti correlate di minore rilevanza – che le procedure<br />

debbono fra l’altro stabilire che l’operazione venga approvata<br />

previo motivato parere non vincolante concernente<br />

l’interesse della società al compimento dell’operazione,<br />

nonché la convenienza e la correttezza sostanziale<br />

delle relative condizioni. Parere, rilasciato ad opera di<br />

un comitato (anche appositamente costituito) composto<br />

esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati,<br />

in maggioranza indipendenti (16) . All’organo competente<br />

a deliberare sull’operazione (17) e al comitato medesimo<br />

debbono essere fornite con congruo anticipo informazioni<br />

complete e dettagliate.<br />

È interessante osservare che mentre il comitato chiamato<br />

ad esprimere il proprio parere in ordine alle procedure (18)<br />

e quello competente a formulare il parere sulle operazioni<br />

di maggiore rilevanza con parti correlate (19) devono essere<br />

formati esclusivamente da amministratori indipendenti,<br />

per quello competente sulle operazioni di minore rilevanza<br />

è sufficiente la presenza della sola maggioranza di<br />

amministratori indipendenti potendo – i restanti – essere<br />

non esecutivi e non correlati. Un organo, come osservavo<br />

nel titolo del mio contributo, a geometria variabile.<br />

Il Regolamento prevede all’art. 7, 1° comma, lett. d), che<br />

– qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti<br />

non correlati – debbano prevedersi specifici presidi<br />

equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell’operazione;<br />

nel secondo documento di consultazione era<br />

previsto quale presidio equivalente l’assunzione della delibera<br />

previo motivato parere non vincolante del collegio<br />

sindacale o di un esperto indipendente, mentre nella versione<br />

definitiva non vi è più menzione né dei sindaci, né<br />

dell’esperto, lasciando in tal modo aperto il tema dell’equivalenza<br />

di un presidio costituito – appunto – dai sindaci<br />

o da un esperto indipendente.<br />

Da ultimo, l’art. 7 prevede da un lato una completa informativa<br />

almeno trimestrale al consiglio di amministrazione<br />

e al collegio sindacale sull’esecuzione delle operazioni,<br />

e dall’altro – sempre con periodicità almeno trimestrale<br />

– l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico (20)<br />

“un documento contenente l’indicazione della controparte,<br />

dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate<br />

nel trimestre di riferimento in presenza di un parere<br />

negativo espresso [dal comitato] nonché delle ragioni<br />

per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.<br />

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del<br />

pubblico in allegato al documento informativo o sul sito<br />

internet della società”.<br />

È di sicuro interesse sottolineare un profilo nuovo contenuto<br />

nel Regolamento rispetto agli articolati proposti: ovvero<br />

l’obbligo per l’organo che decide di dar corso all’operazione,<br />

nonostante il parere contrario del comitato, di fornire<br />

le ragioni che lo hanno mosso a dare comunque il via libera<br />

all’operazione; si tratta di una previsione che rafforza<br />

indirettamente, ma chiaramente, il ruolo del comitato.<br />

(13) Sul significato da attribuirsi all’espressione “anche<br />

appositamente costituito” v., infra, par. 6.<br />

(14) Si precisa – nell’ultimo periodo dell’art. 4, 3° comma,<br />

del Regolamento – che “qualora non siano in carica almeno<br />

tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate<br />

previo parere favorevole degli amministratori indipendenti<br />

eventualmente presenti o, in loro assenza, previo<br />

parere di un esperto indipendente”.<br />

(15) Il Regolamento disciplina nell’art. 8 le operazioni di<br />

maggiore rilevanza con parti correlate e nell’art. 7 le operazioni<br />

di minore rilevanza con parti correlate; le disposizioni<br />

si applicano alle società che adottano i sistemi di amministrazione<br />

e controllo sia tradizionale, sia monistico.<br />

La nozione di “operazioni di maggiore rilevanza” è contenuta<br />

nell’Allegato 3 del Regolamento; nozione che ruota<br />

intorno a criteri di carattere quantitativo da calcolarsi in base<br />

a specifici indici di rilevanza (del controvalore, dell’attivo,<br />

degli utili e delle passività), mentre non sono più previsti<br />

– a differenza di quanto stabilito nelle bozze del Regolamento<br />

– criteri di carattere quantitativo. L’art. 4, 1° comma,<br />

lett. b), prevede che le procedure possano includere<br />

nel novero delle operazioni di maggiore rilevanza anche altre<br />

operazioni, ampliando – in altri termini – il catalogo.<br />

(16) “Amministratori non correlati” (o “consiglieri non correlati”)<br />

sono – secondo l’art. 3, lett. i) del Regolamento – gli amministratori,<br />

i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi<br />

dalla controparte di una determinata operazione e<br />

dalle sue parti correlate.<br />

(17) L’ipotesi principale è quella di un’operazione di competenza<br />

degli organi delegati.<br />

(18) V. appena supra.<br />

(19) V. appena infra.<br />

(20) Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento<br />

Emittenti.<br />

17


18<br />

L’art. 8, dettato per le operazioni di maggiore rilevanza con<br />

parti correlate, prevede regole ancora più severe. In primis<br />

una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio<br />

di amministrazione; in secondo luogo il coinvolgimento<br />

nelle trattative e nella fase istruttoria del comitato, in questo<br />

caso – come si è detto – costituito esclusivamente da<br />

amministratori indipendenti non correlati, con facoltà di<br />

delegare i predetti compiti a uno o più fra essi (21) . Le scelte<br />

della Consob appaiono condivisibili e rappresentano un<br />

deciso cambio di rotta rispetto alla prima bozza di Regolamento<br />

nella quale si prevedeva un ruolo definito “determinante”<br />

del comitato di amministratori indipendenti<br />

anche nella conduzione delle trattative, con un’invasività<br />

evidente e non giustificata.<br />

A proposito del ruolo degli indipendenti nelle trattative, la<br />

Consob (22) sottolinea opportunamente come “il coinvolgimento<br />

ab initio (…) [consente] loro di acquisire una conoscenza<br />

diretta e non mediata di tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione<br />

e di ridurre l’asimmetria informativa che sussiste<br />

tra [amministratori] esecutivi e non esecutivi”.<br />

Tornando al Regolamento, l’art. 8, 1° comma, lett. c), stabilisce<br />

che le procedure debbano prevedere che il consiglio di<br />

amministrazione possa approvare l’operazione solo previo<br />

motivato parere favorevole di un comitato, anche appositamente<br />

costituito, composto esclusivamente da amministratori<br />

indipendenti non correlati ovvero altre modalità di approvazione<br />

dell’operazione che assicurino un ruolo determinante<br />

alla maggioranza degli amministratori indipendenti<br />

non correlati. Anche per le operazioni rilevanti è sancita la<br />

necessità di prevedere specifici presidi a tutela della correttezza<br />

sostanziale dell’operazione nel caso non vi siano almeno<br />

tre amministratori indipendenti non correlati.<br />

Nella bozza di Regolamento contenuta nel secondo documento<br />

di consultazione era prevista espressamente l’idoneità<br />

ex ante di presidi costituiti dalla previsione di un previo<br />

motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti<br />

non correlati eventualmente presenti o del collegio<br />

sindacale o di un esperto indipendente o ancora, qualora lo<br />

statuto lo avesse previsto, il compimento dell’operazione<br />

previa autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364,<br />

1° comma, n. 5, c.c.; resta aperto – in assenza oggi di una<br />

espressa dichiarazione di equivalenza – il tema della compatibilità<br />

di tali presidi con quello previsto dal Regolamento<br />

ovvero il parere del comitato composto esclusivamente<br />

da amministratori indipendenti non correlati.<br />

L’autorizzazione assembleare è comunque necessaria, in forza<br />

dell’art. 8, 2° comma dell’articolato, affinché il consiglio<br />

di amministrazione possa approvare operazioni rilevanti con<br />

parti correlate nonostante l’avviso contrario del comitato;<br />

nella versione definitiva risulta peraltro espunto l’obbligo<br />

di motivare in proposito la scelta contraria per il consiglio di<br />

amministrazione che convoca l’assemblea; obbligo di motivazione<br />

che appariva assolutamente opportuno e che non è<br />

previsto neanche per le operazioni ab origine di competenza<br />

all’assemblea, di cui si dà conto appena oltre.<br />

L’art. 11 del Regolamento disciplina – appunto – l’ipotesi<br />

di operazioni con parti correlate di competenza assembleare<br />

prevedendo, in buona sintesi, che nella fase delle trattative<br />

(per le operazioni di maggiore rilevanza), nonché<br />

nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta<br />

di deliberazione da sottoporre all’assemblea (per tutte<br />

le operazioni, di minore o maggiore rilevanza, con parti<br />

correlate), le procedure debbano contenere regole conformi<br />

a quelle previste negli artt. 7 e 8 e – per le società che<br />

adottano il sistema dualistico – nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’Allegato<br />

2 del Regolamento. Il terzo comma dell’art. 11,<br />

ferme le disposizioni di legge, stabilisce principalmente<br />

che le procedure, in caso di avviso contrario degli amministratori<br />

indipendenti rispetto alla proposta di deliberazione<br />

concernente un’operazione di maggiore rilevanza,<br />

debbano prevedere regole volte ad impedire il compimento<br />

dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati<br />

votanti esprima voto contrario all’operazione (cosiddetto<br />

meccanismo di whitewash) (23) .<br />

Da ultimo è opportuno segnalare che il Regolamento disciplina<br />

in modo autonomo, nell’Allegato 2 del Regolamento<br />

richiamato dall’art. 9 – a fronte della peculiarità<br />

del modello – il compimento di operazioni con parti correlate<br />

da parte di società che adottano il sistema dualistico,<br />

ma anche le operazioni con parti correlate di minore<br />

o maggiore rilevanza e le operazioni strategiche peculiari<br />

del sistema dualistico che, come è noto, possono essere<br />

di competenza del consiglio di sorveglianza in forza<br />

dell’art. 2409 terdecies, lett. f bis), c.c.<br />

5. LA COLLOCAZIONE DEL COMITATO DI<br />

INDIPENDENTI NELL’AMBITO DEGLI ORGANI<br />

SOCIALI<br />

Come si è già osservato in apertura del precedente paragrafo,<br />

il contenuto del Regolamento – con riguardo al ruolo<br />

ed alle competenze del comitato oggetto delle presenti<br />

riflessioni – rappresenta certamente un grosso passo in<br />

avanti, in termini di chiarezza e coerenza generale, rispetto<br />

alle due versioni proposte.<br />

Il Regolamento, già sin dalla seconda bozza, non attribuisce<br />

più agli amministratori indipendenti – costituiti in<br />

(21) Il Regolamento precisa, in proposito, che il coinvolgimento<br />

nelle trattative e nell’istruttoria comporta la ricezione<br />

di un flusso informativo completo e tempestivo e la<br />

facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni<br />

agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione<br />

delle trattative o dell’istruttoria. è esclusa, rispetto<br />

all’ultima bozza di Regolamento, la facoltà per i medesimi<br />

amministratori indipendenti di partecipare personalmente<br />

alle trattative.<br />

(22) Nel punto 25 del documento di consultazione del<br />

9 aprile 2008.<br />

(23) L’ultimo periodo del terzo comma del citato art. 11<br />

prevede – al fine di evitare che il divieto dell’operazione sia<br />

nelle mani di una percentuale ridotta di soci – che le procedure<br />

prendano in considerazione l’impedimento dell’operazione<br />

solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea<br />

rappresentino almeno una determinata quota del<br />

capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore<br />

al dieci per cento.


apposito comitato – alcun potere di deliberare le varie operazioni<br />

con parti correlate, assegnando più correttamente<br />

ai medesimi il potere di emettere pareri motivati non<br />

vincolanti per le operazioni di minore rilevanza con parti<br />

correlate e pareri motivati vincolanti (salva l’autorizzazione<br />

assembleare) per le operazioni di maggiore rilevanza<br />

con parti correlate.<br />

Il comitato deve essere costituito interamente da amministratori<br />

indipendenti (24) , salvo il caso delle operazioni di<br />

minore rilevanza in cui è sufficiente – come si è visto – che<br />

gli amministratori indipendenti siano la maggioranza dei<br />

componenti il comitato, e può – secondo quanto la stessa<br />

Consob dichiara (25) – coincidere con il comitato per il controllo<br />

interno la cui costituzione è come è noto raccomandata<br />

dal Codice di Autodisciplina a condizione che tutti i<br />

componenti del comitato per il controllo interno siano amministratori<br />

indipendenti.<br />

È un’indicazione pienamente condivisibile, al fine di evitare<br />

che la pletora dei soggetti chiamati a vario titolo al controllo<br />

interno si arricchisca di un ulteriore soggetto, rendendo<br />

ancora più problematica l’individuazione dei ruoli e<br />

delle relative interrelazioni dei vari protagonisti, il cui catalogo<br />

è già piuttosto ampio; oltre al collegio sindacale e al<br />

comitato di amministratori indipendenti, occorre ovviamente<br />

considerare il dirigente preposto alla redazione dei<br />

documenti contabili; la funzione di compliance prevista dalle<br />

Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia; l’organismo<br />

di vigilanza regolamentato dal d. lgs. n. 231/2001 (26) ; ed,<br />

infine, due diffuse funzioni aziendali: il risk management<br />

e l’internal audit.<br />

Un ultimo profilo da considerare è il flusso informativo endosocietario<br />

piuttosto ricco che occorre mettere in campo<br />

sia prima dell’operazione, a beneficio di coloro che debbono<br />

deliberarla ovvero autorizzarla, sia successivamente<br />

al compimento della stessa.<br />

6. LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELCOMITATO<br />

DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI<br />

Nulla dice il Regolamento sulle regole di funzionamento<br />

del comitato di amministratori indipendenti.<br />

L’unico dato che emergeva nella prima bozza di Regolamento<br />

era quello relativo all’eventualità che amministratori<br />

indipendenti avessero un interesse rilevante ai sensi dell’art.<br />

2391 c.c. nella singola operazione con parte correlata,<br />

prevedendosi – in tal caso – che all’iter nel suo complesso<br />

non partecipasse l’amministratore “interessato”.<br />

Sul punto occorre segnalare la diversa e condivisibile scelta<br />

della Consob là dove oggi prevede, come si è visto, che il comitato<br />

venga eventualmente costituito ad hoc e sia formato da<br />

amministratori indipendenti non correlati (27) : le procedure potranno<br />

dunque prevedere la presenza di un organo “volante”,<br />

da costituirsi all’occorrenza. Il fatto che il comitato debba – come<br />

si è visto – essere costituito da amministratori indipendenti<br />

non correlati rispetto ad ogni singola concreta operazione rende<br />

preferibile la costituzione dell’organo volta per volta, salvo<br />

che non si opti per la previsione di un organo stabile – chiamato<br />

al momento di esprimere il proprio parere su una concreta<br />

operazione con parti correlate – ad effettuare una previa<br />

verifica di “non correlazione” da parte dei suoi componenti<br />

(per quanto indipendenti) con l’operazione in questione.<br />

Il comitato di amministratori indipendenti ritengo operi come<br />

collegio, anche se – come si è già posto in rilievo – la<br />

normativa regolamentare proposta prevede la possibilità<br />

per il comitato di delegare i propri compiti relativi alla partecipazione<br />

alle trattative e alla fase istruttoria ad uno o più<br />

dei suoi componenti.<br />

Tutte le decisioni del comitato, trattandosi appunto di un<br />

collegio, sono assunte a maggioranza, escludendosi ogni<br />

obbligo di unanimità.<br />

Nulla è stabilito – in forma diretta – dal Regolamento circa<br />

il numero dei componenti il comitato; peraltro, almeno<br />

indirettamente, vi è da ritenere che l’organo debba essere<br />

composto da almeno tre amministratori. Tale circostanza<br />

si desume dall’ultimo paragrafo dell’art. 3, 3° comma del<br />

Regolamento, là dove si prevede che, se non vi siano almeno<br />

tre amministratori indipendenti, occorre il parere favorevole<br />

sulle procedure da parte di (tutti) gli amministratori<br />

indipendenti. Nel contempo, qualora gli amministratori<br />

forniti di idonei requisiti di indipendenza siano in<br />

numero superiore a tre, non reputo necessario che il comitato<br />

sia formato da tutti gli indipendenti, essendo la relativa<br />

scelta (di carattere organizzativo) rimessa alla discrezionalità<br />

del consiglio di amministrazione.<br />

Considerato che il comitato di amministratori indipendenti<br />

è chiamato ad intervenire esclusivamente in presenza<br />

di una progettata operazione con parte correlata e<br />

della reiterata precisazione che lo stesso può anche essere<br />

appositamente costituito, deve escludersi la necessità<br />

di prevedere riunioni periodiche, mentre ritengo sia<br />

necessaria la creazioni di un libro verbale delle riunioni<br />

e delle operazioni del comitato sul quale trascrivere<br />

l’attività svolta.<br />

A mio avviso, alle riunioni del comitato di amministratori<br />

indipendenti debbono o, perlomeno, è opportuno che<br />

siano chiamati a partecipare anche i sindaci, in analogia<br />

con quanto prevede l’art.<br />

2405 c.c. per le riunioni del comitato<br />

esecutivo.<br />

(24) Con la specificazione che deve trattarsi comunque di<br />

amministratori indipendenti non correlati.<br />

(25) Cfr. il punto 27 del documento di consultazione del<br />

9 aprile 2008.<br />

(26) Su cui v. M. IRRERA, Profili, cit., p. 83 ss.<br />

(27) Ciò ai fini dell’esercizio delle competenze ad esso<br />

riservate nell’ambito delle diverse operazioni con parti correlate<br />

dagli artt. 7 e 8 del Regolamento; quanto alle procedure,<br />

da deliberarsi con il parere motivato favorevole<br />

del comitato, il problema della presenza di amministratori<br />

indipendenti correlati o no ovviamente non si pone, giacché<br />

le procedure valgono a regolare un numero futuro ed<br />

indeterminato di operazioni.<br />

19


DECRETO LEGISLATIVO<br />

27.01.<strong>2010</strong>, N. 27 SU ALCUNI DIRITTI<br />

DEGLI AZIONISTI: PASSI AVANTI,<br />

OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ<br />

QUOTATE ED OCCASIONI<br />

MANCATE<br />

20<br />

IN DATA 5 MARZO <strong>2010</strong> È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO<br />

LEGISLATIVO N. 27 DEL 27 GENNAIO <strong>2010</strong> SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI NELLE SOCIETÀ QUOTATE.<br />

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO SI FA PIÙ MODERNO, AVANZANO NUOVE OPPORTUNITÀ, MA NON<br />

MANCANO LE “OCCASIONI PERSE”…


di GIANNI PASINI<br />

Compliance Advisor,<br />

Studio Legale Ghidini,<br />

Girino e Associati (1)<br />

Premessa<br />

Dopo estese consultazioni pubbliche e dopo l’acquisizione<br />

dei prescritti pareri di tre Commissioni Parlamentari,<br />

è stata recepita la Direttiva 2007/36/CE<br />

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/07/2007,<br />

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti<br />

di società quotate (da ora in poi “la Direttiva”).<br />

Lo scorso 5 marzo <strong>2010</strong>, il Decreto Legislativo<br />

n. 27 del 27 gennaio <strong>2010</strong> è stato infatti pubblicato<br />

sul Suppl. Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale<br />

(di seguito “il Decreto”).<br />

21<br />

1. Passi avanti<br />

Di sicuro rilievo sono i “passi avanti” compiuti a<br />

favore degli azionisti rappresentativi del “flottante”<br />

di società quotate, a vantaggio di un miglioramento<br />

qualitativo della democrazia societaria. Si<br />

tratta di novità dal cui campo di applicazione sono<br />

state escluse le società cooperative ed i cui<br />

© Andres Rodriguez<br />

(1) Gianni Pasini è socio e promotore di Nedcommunity,<br />

in passato è stato Commissario della Consob e Presidente<br />

dell’AIAF – Associazione Italiana Analisti Finanziari.<br />

È advisor specialista in temi di compliance finanziaria<br />

e di governance societaria, opera professionalmente nell’ambito<br />

dello Studio Legale Ghidini, Girino e Associati<br />

(e.mail: pasini@ghidini-associati.it)


22<br />

effetti sono stati, in larga misura, differiti alle assemblee<br />

che saranno convocate dopo il 31 ottobre <strong>2010</strong>.<br />

Viene in particolare garantito ai soci un più facile accesso<br />

(e un maggior diritto) all’informazione anteriormente, durante<br />

e successivamente all’assemblea. Questi i nuovi diritti<br />

assegnati ai soci:<br />

Prima dell’assemblea…<br />

A1) diritto di soci rappresentanti il 5% del capitale (in precedenza<br />

era il 10%) di richiedere la convocazione di<br />

assemblea (art. 2367 C.C.);<br />

A2) diritto di esauriente informativa preventiva, attraverso<br />

l’avviso di convocazione con contenuti ora ben più<br />

estesi ed analitici (art. 125-bis del TUF), nonché a mezzo<br />

di relazioni specifiche sui diversi temi all’ordine<br />

del giorno (art. 125-ter del TUF);<br />

A3) diritto di far motivatamente inserire punti all’ordine<br />

del giorno per soci detentori di almeno il 2,5 % del capitale,<br />

entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso<br />

di convocazione dell’assemblea (art. 126-bis del<br />

TUF);<br />

A4) diritto di porre domande prima dell’assemblea e di ottenere<br />

risposte entro la data o in sede di assemblea;<br />

possibilità di utilizzo dei formati “domande e risposte”<br />

sul sito Internet e di risposte unitarie su argomenti<br />

comuni a più domande (art. 127-ter del TUF);<br />

A5) diritto di esercizio del voto per corrispondenza o in via<br />

elettronica prima dell’assemblea, se previsto dallo statuto<br />

e deciso dalla società, con modalità oggetto di regolamentazione<br />

della Consob entro sei mesi (art. 127<br />

del TUF);<br />

A6) diritto di accedere al formato elettronico di tutta la documentazione<br />

assembleare (relazioni, bilanci, relazioni<br />

specifiche, modulistica per deleghe, etc.) sul<br />

sito Internet della società (art. 125-quater del TUF);<br />

A7) diritto di ottenere l’identificazione analitica dei soci<br />

che non abbiano preventivamente manifestato rifiuto<br />

al riguardo; tale diritto può essere esercitato solo da<br />

soci che rappresentino non meno della metà della percentuale<br />

di capitale richiesta per la presentazione delle<br />

liste di minoranza nell’elezione ex art. 147-ter del<br />

TUF per gli organi sociali; anche la società può autonomamente<br />

esercitare in ogni momento tale diritto facendo<br />

le necessarie richieste agli intermediari detentori<br />

delle informazioni (articoli da 83-septies a 83-duodecies<br />

del TUF); costi degli intermediari per tale servizio<br />

sono da regolamentare a cura della Consob entro<br />

sei mesi;<br />

A8) diritto di intervento all’assemblea in base alla “data di<br />

registrazione” nella quale il socio deve risultare come<br />

avente diritto, individuata dal Decreto nel settimo giorno<br />

lavorativo di mercato aperto precedente all’assemblea<br />

(art. 83-sexies del TUF);<br />

A9) diritto di rilascio di delega per la partecipazione all’assemblea<br />

a soggetto liberamente prescelto, ovvero<br />

a soggetto individuato dalla società quale “rappresentante”<br />

atto a ricevere deleghe; il rilascio delle deleghe<br />

può essere previsto anche con modalità elettroniche;<br />

diritto alla sollecitazione delle deleghe prima<br />

dell’assemblea con procedure facilitate e semplificate<br />

rispetto al regime ora vigente (articoli 125-bis, 136<br />

e seguenti del TUF).<br />

… Durante l’assemblea…<br />

B1) diritto di utilizzo di strumenti elettronici o di telecomunicazione<br />

per presenziare e/o votare nelle assemblee,<br />

nonché per documentare i lavori assembleari<br />

(art. 125-quater del TUF).<br />

… Dopo l’assemblea<br />

C1) diritto di ottenere rendiconto del voto manifestatosi in<br />

assemblea, con pubblicazione entro 15 giorni dopo<br />

l’assemblea delle pertinenti risultanze delle votazioni<br />

sul sito Internet della società (art. 125-quater del TUF);<br />

C2) diritto di ricevere una maggiorazione del dividendo<br />

fino ad un massimo del 10%, se previsto statutariamente<br />

dalla società e se il socio è detentore di una partecipazione<br />

non superiore allo 0,5% del capitale<br />

(o alla minore % indicata dallo statuto) mantenuta in<br />

via continuativa ed al di fuori di patti di sindacato o<br />

equivalenti, per un periodo non inferiore ad un anno<br />

(art. 127-quater del TUF);<br />

C3) diritto di conoscere analiticamente ed individualmente<br />

l’identità della compagine azionaria in qualsiasi momento<br />

e di pubblicazione dei dati così ottenuti sul sito<br />

Internet della società, a disposizione del pubblico<br />

(vedere anche punto A7) che precede).<br />

2. Nuovi orizzonti<br />

L’applicazione del Decreto offre apprezzabili opportunità<br />

agli emittenti per intrattenere con i propri azionisti rapporti<br />

di trasparente interscambio informativo, così da fidelizzare<br />

la partecipazione degli azionisti stessi alla “loro” società.<br />

Ciò è consentito ora dalla possibilità di conoscere analiti-


camente e in ogni momento (e non solo se viene distribuito<br />

un dividendo) l’identità degli azionisti, presupposto indispensabile<br />

per una comunicazione mirata e qualificata.<br />

Inoltre la fidelizzazione dell’azionariato può così essere<br />

migliorata provvedendo, sul sito Internet o con modalità<br />

similari interattive, ad una progressiva “educazione finanziaria”<br />

dei soggetti interessati a meglio conoscere l’oggetto<br />

del proprio investimento.<br />

Con le sue importanti innovazioni sulle possibilità per gli<br />

emittenti di conoscere periodicamente gli azionisti, il Decreto<br />

apre altresì la strada a relazioni dirette ed interattive<br />

con gli azionisti stessi, attraverso strumenti di comunicazione<br />

(sul web o diversamente) già da lungo tempo sperimentati<br />

in altri paesi europei; si pensi ad esempio alla nota<br />

diffusione all’estero di “Club di azionisti” e di “Guide<br />

per gli Azionisti”, alla comunicazione via Internet agli stessi<br />

dedicata con siti costruiti appositamente, all’aggiornamento<br />

continuativo ed interattivo di informazioni agevolmente<br />

comprensibili per soggetti spesso non del tutto qualificati<br />

per i quali è in corso l’evoluzione della propria educazione<br />

finanziaria proprio con l’ausilio dell’emittente.<br />

La nuova normativa identifica le modifiche statutarie che<br />

gli emittenti dovranno, ed in altri casi potranno, apportare<br />

ai propri statuti sociali per l’applicazione dei principali<br />

contenuti del Decreto stesso. Molte di tali modifiche statutarie,<br />

soprattutto quelle facoltative, potranno essere oggetto<br />

di deliberazioni in assemblee già da convocare nella<br />

primavera/estate dell’anno <strong>2010</strong> per altri fini. Ciò consentirà<br />

di far conoscere la volontà innovativa dei Consigli<br />

di Amministrazione nel prendere provvedimenti migliorativi<br />

dei rapporti con gli azionisti, volontariamente e<br />

con anticipo rispetto all’autunno <strong>2010</strong>; saranno così comunicabili<br />

al mercato proposte di integrazioni allo Statuto<br />

ed al sistema di governance che non potranno che migliorare<br />

negli azionisti, individuali ed istituzionali, la percezione<br />

di nuovi strumenti moderni e raccomandati in Europa<br />

per un più efficace governo societario.<br />

Il Decreto offre l’occasione agli emittenti di fidelizzare e<br />

stabilizzare il proprio azionariato “retail” attraverso un innovativo<br />

strumento che è la maggiorazione del dividendo<br />

per “piccoli” azionisti, disposti a conservare per non meno<br />

di un anno la titolarità delle loro azioni (vedere anche il<br />

punto C2) sopra tra i “passi avanti”). Ciò richiede una modifica<br />

statutaria che delinei con chiarezza la misura della<br />

maggiorazione del dividendo (massimo 10%) e la durata<br />

di mantenimento delle azioni in portafoglio (non meno di<br />

un anno). Anche iniziative in tal senso e le conseguenti modifiche<br />

statutarie offrono agli emittenti l’opportunità di avviare<br />

un simile progetto di fidelizzazione e di conoscenza<br />

del proprio azionariato (per partecipazioni non superiori<br />

allo 0,5% del capitale), già in occasione di prossime riunioni<br />

assembleari della primavera/estate <strong>2010</strong>.<br />

L’esclusione delle società cooperative quotate in borsa (e<br />

perciò anche delle banche cooperative quotate) integra una<br />

di queste “occasioni mancate”. La Direttiva nelle sue Disposizioni<br />

Generali, articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione<br />

– nel punto 3, specifica che gli Stati membri<br />

“possono” (e non “debbono”) escludere dall’ambito di applicazione<br />

della Direttiva gli organismi di investimento<br />

collettivo (O.I.C.V.M. ex-Direttiva 85/611/CE) e le società<br />

cooperative. Il legislatore italiano ha dunque optato per (e<br />

non è stato obbligato a) l’esclusione delle società cooperative<br />

quotate.<br />

Le banche cooperative quotate, in Italia, godono di una regolamentazione<br />

e di un governo societario che da molto<br />

tempo la dottrina e le Autorità di Vigilanza hanno proposto<br />

e sollecitato di modificare per una migliore tutela di un<br />

azionariato estremamente polverizzato, ma non per questo<br />

meno degno di protezioni per i relativi diritti. Le banche<br />

cooperative quotate già hanno in taluni casi adottato, volontariamente<br />

o su pressioni della Banca d’Italia, misure<br />

atte a favorire una più agevole partecipazione degli azionisti<br />

(ad esempio con il voto elettronico) nell’ambito di un<br />

governo societario in corso di modifica. Tali banche cooperative<br />

si configurano normalmente come “public companies”,<br />

nelle quali le composizioni del Consiglio di Amministrazione<br />

derivano da iniziative spesso autoreferenziali<br />

del Consiglio stesso o di gruppi di azionisti di matrice<br />

particolare (dipendenti e organizzazioni sindacali).<br />

Essendo state le riforme del sistema cooperativo, almeno<br />

per le società quotate, oggetto di numerosi ed inevasi disegni<br />

legislativi negli ultimi venti anni, sembra che il non<br />

avere utilizzato l’opportunità del recepimento della Direttiva<br />

per coerentemente innovare e garantire i diritti di azionisti<br />

anche in tale contesto, si configuri proprio come un’importante<br />

“occasione mancata”. Lo conferma una recente<br />

autorevole condivisione di quanto precede da parte del Direttore<br />

Generale di Banca d’Italia che il 26 febbraio <strong>2010</strong>,<br />

parlando delle “Sfide per le banche popolari nel nuovo scenario<br />

regolamentare”, ha espressamente stigmatizzato che<br />

in sede di recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti<br />

sia stata “operata la scelta di escludere le società cooperative<br />

dall’ambito di applicazione di tutte le innovazioni<br />

introdotte nel Testo Unico della finanza in tema non<br />

23<br />

3. Chances perdute<br />

Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva, ha preferito<br />

evitare di trattare alcune importanti tematiche che, tuttavia,<br />

in un contesto normativo già profondamente innovato<br />

appaiono come “occasioni mancate”.


24<br />

solo di deleghe di voto ma anche di convocazione, informativa<br />

preassembleare, diritti di intervento e voto in assemblea,<br />

informativa pubblica. Si allargherà, anziché ridursi,<br />

lo scalino normativo tra le banche popolari e le altre<br />

società quotate”. E ancora nella sua lucida relazione:<br />

“È auspicabile che si faccia uso della prevista delega legislativa<br />

per apportare opportuni correttivi. Occorrerà assicurare<br />

agli azionisti delle banche popolari quotate livelli<br />

di tutela non inferiori a quelli introdotti a favore degli investitori<br />

nelle altre società quotate”.<br />

Si è poi mancata l’occasione di una “semplificazione” degli<br />

obblighi burocratici per la partecipazione alle assemblee.<br />

Sarebbe infatti stato sufficiente prevedere che, in occasione<br />

delle convocazioni assembleari:<br />

● agli emittenti fosse “prescritto” di domandare a Monte<br />

Titoli S.p.A. ed ai pertinenti intermediari, tenuti a rispondere,<br />

l’indicazione analitica degli azionisti risultanti<br />

tali a data precedente di, diciamo, 15 giorni rispetto alla<br />

data dell’assemblea (“record date”);<br />

● agli intermediari fosse altresì “prescritto” di inviare a tutti<br />

gli azionisti, risultanti tali a detta “record date”, un attestato<br />

per la partecipazione all’assemblea ed un connesso<br />

modulo di delega;<br />

● agli azionisti (così identificati e che non abbiano rilasciato<br />

agli intermediari istruzioni contrarie al riguardo<br />

o, in tal caso, da identificare con opportuni codici per l’esercizio<br />

dei loro diritti), fosse “consentito” di partecipare<br />

all’assemblea a mezzo del predetto attestato, sul quale<br />

gli azionisti stessi sottoscrivano per “autocertificazione”<br />

(la cui falsità sia sanzionata penalmente) la permanenza<br />

del loro status di soci alla data dell’assemblea<br />

stessa.<br />

Una procedura del tipo delineato avrebbe potuto semplificare<br />

le modalità di partecipazione ad assemblee, partecipazioni<br />

che sarebbero state incentivate da un’agevole accesso<br />

di tutti gli azionisti alla documentazione richiesta a<br />

tal fine. Ciò avrebbe anche evitato il complesso meccanismo<br />

del “blocco” delle azioni tra la “record date” e la data<br />

dell’assemblea, come peraltro anche esplicitamente previsto<br />

dall’articolo 7 della Direttiva.<br />

● Altra “occasione persa” è la mancata disciplina del profilo<br />

del rappresentante della società abilitato alla raccolta<br />

delle deleghe e dei connessi requisiti di indipendenza.<br />

Ciò che avrebbe invece consentito di prevenire casistiche<br />

non infrequenti di conflitti di interesse nello svolgimento<br />

di questo importante ruolo in rappresentanza di<br />

azionisti. D’altra parte la Direttiva, nel suo decimo “considerando”,<br />

esprime con chiarezza l’auspicio che il “rappresentante”<br />

al quale sia possibile – da parte di chiunque<br />

– il rilascio di delega per la partecipazione e per il voto<br />

in assemblea, sia configurato negli Stati membri come<br />

soggetto che “non persegua interessi diversi da quelli dell’azionista”.<br />

Altresì, nelle bozze del Decreto, circolate<br />

per le usuali consultazioni pubbliche preventive, il “rappresentante”<br />

individuato dall’emittente era stato delineato<br />

come “indipendente”, ovvero successivamente, come<br />

“non in conflitto di interessi”. Inspiegabilmente, nel<br />

testo finale del Decreto il “rappresentante” non è definito<br />

in alcun modo. È auspicabile che il regolamento d’attuazione,<br />

la cui emanazione è delegata alla Consob, possa<br />

correggere in modo esplicito questo tema, integrando<br />

le troppo generiche indicazioni del Decreto al riguardo.<br />

Un’ultima “occasione mancata” è la possibilità di rendere<br />

cogente ed effettiva la divulgazione pubblica ed analitica<br />

dei voti espressi in sede assembleare, anche per i<br />

fini di rendiconto a mandati professionali rilasciati dal<br />

pubblico per la gestione di risparmio, indirizzato da Investitori<br />

Qualificati per conto di clienti verso Società quotate<br />

in borsa. L’investimento in azioni di società quotate<br />

è sempre più spesso effettuato dal pubblico attraverso<br />

il rilascio di mandati professionali fiduciari a gestori autorizzati<br />

di patrimoni (Banche, SIM e SGR), ovvero partecipando<br />

ad organismi d’investimento (italiani ed esteri)<br />

che investono collettivamente in società quotate nell’interesse<br />

di propri partecipanti o azionisti. La scelta del<br />

pubblico in tali casi si delinea come una delega fiduciaria<br />

a soggetti professionalmente qualificati per effettuare<br />

gli investimenti in società quotate e per rappresentare<br />

gli interessi dei propri mandanti nella vita societaria<br />

degli emittenti prescelti.<br />

Il pubblico che ha rilasciato con i propri mandati la suddetta<br />

delega fiduciaria ha indubbiamente diritto ad una rendicontazione<br />

dal mandatario sulla modalità in cui la delega<br />

sia stata esercitata. Il Decreto in esame prevede con l’articolo<br />

3 che, dopo l’assemblea, sia pubblicato dall’emittente<br />

sul proprio sito Internet entro 5 giorni dall’assemblea un<br />

“rendiconto sintetico” delle votazioni; tale rendiconto, essendo<br />

sintetico, non appare idoneo né ad identificare gli<br />

azionisti che hanno partecipato (in proprio o per delega), né<br />

come gli stessi abbiano analiticamente votato. Viceversa tra<br />

le modalità di rendicontazione, certamente sarebbe da ricomprendere<br />

l’avvenuta partecipazione o meno alle assemblee<br />

degli emittenti da parte dei mandatari professionali<br />

citati e le scelte di votazione effettuate, ovvero la spiegazione<br />

ai mandanti delle ragioni per le quali la partecipazione<br />

non è avvenuta. Si è così mancata l’occasione di rendere<br />

pubblica e trasparente la partecipazione<br />

o meno dei menzionati mandatari professionali<br />

per la gestione individuale o collettiva<br />

del risparmio, nonché le modalità<br />

delle loro votazioni nell’interesse dei propri<br />

mandanti (2) .<br />

(2) Questo articolo è tratto da, NewsLator - Bollettino telematico<br />

di informazione e aggiornamento legale edito dallo<br />

Studio Ghidini, Girino & Associati, N. 1 – Marzo <strong>2010</strong>.


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PROVVEDIMENTI NORMATIVI<br />

26<br />

ADOZIONE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO<br />

DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTRONICO (DAA)<br />

PER LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI<br />

SOGGETTI AD ACCISA<br />

L’Agenzia delle Dogane, con la Determinazione direttoriale<br />

Prot. 38869/RU del 1° aprile <strong>2010</strong>, ha rinviato al<br />

1° gennaio 2011 la decorrenza dei termini per l’adozione del<br />

documento amministrativo in forma elettronica per la circolazione<br />

dei prodotti soggetti ad accisa ed alle altre imposizioni<br />

indirette di cui agli artt. 6 e 61 del Testo Unico Accise<br />

(approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504<br />

e successive modificazioni).<br />

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE<br />

DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST<br />

Il D.M. del 30 Marzo <strong>2010</strong> (Gazzetta Ufficiale del 16 Aprile<br />

<strong>2010</strong>) prevede, a decorrere dalle operazioni effettuate<br />

dal 1° luglio <strong>2010</strong>, l’obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare<br />

telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati<br />

relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate<br />

e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei<br />

confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio<br />

in Paesi cosiddetti black list (di cui al DMEF del 4<br />

maggio 1999 e del DMEF del 21 novembre 2001).<br />

I dati di cui sopra dovranno essere comunicati mensilmente<br />

(o trimestralmente per i soggetti che hanno realizzato, nei<br />

quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni,<br />

un ammontare totale trimestrale non superiore a<br />

50.000 Euro) tramite apposito modello approvato con Provvedimento<br />

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del<br />

28 maggio <strong>2010</strong>.<br />

I modelli contengono, tra l’altro, i seguenti dati:<br />

- il codice fiscale della controparte estera o, in mancanza, un<br />

altro codice identificativo;<br />

- i dati “anagrafici” della controparte (in particolare, la<br />

sede amministrativa);<br />

- per ciascuna controparte, l’importo complessivo e l’imposta<br />

(ove dovuta) relativa alle operazioni, distinguendo<br />

tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non<br />

soggette;<br />

- le note di variazione.<br />

La comunicazione dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno<br />

del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o<br />

trimestrale).<br />

L'omissione delle comunicazioni, nonché la loro effettuazione<br />

con dati incompleti o non veritieri è punita con la sanzione<br />

da un minimo di Euro 516 ad un massimo di Euro 4.130.<br />

PRASSI MINISTERIALE<br />

ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI<br />

ALIQUOTA DEL 10 PER CENTO. CONDIZIONI<br />

Con la Risoluzione del 1° aprile <strong>2010</strong>, n. 28/E, l’Amministrazione<br />

ha precisato che l’aliquota IVA agevolata al 10 per cento<br />

per la fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili<br />

o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (di cui<br />

al punto 122 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972)<br />

risulta applicabile solo se viene erogata per “uso domestico”.<br />

Sulla base di quanto già espresso nella Circolare del 7 aprile 1999,<br />

n. 82/E, è stato chiarito che l’agevolazione risulta applicabile<br />

alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari<br />

o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate<br />

dal requisito della “residenzialità”, con esclusione, invece, delle<br />

ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate<br />

in strutture non residenziali, sia pubbliche che private.<br />

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN<br />

ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE E<br />

DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO FINALIZZATE<br />

ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI<br />

Il Decreto Legge del 25 marzo <strong>2010</strong>, n. 40 (c.d. Decreto Incentivi)<br />

ha introdotto una specifica agevolazione a favore delle imprese<br />

che operano nel settore tessile e della moda. Tale incentivo,<br />

fruibile nella misura e alle condizioni previste per gli aiuti<br />

“de minimis” (così come riveduti per il triennio 2008-<strong>2010</strong>),<br />

comporta una detassazione dal reddito d’impresa di un importo<br />

pari al valore degli investimenti in attività di ricerca<br />

industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione<br />

di campionari fatti nel periodo d’imposta successivo<br />

a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura<br />

del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre<br />

<strong>2010</strong>. Sul punto è intervenuta anche l’Amministrazione Finanziaria<br />

a mezzo della Circolare del 29 aprile <strong>2010</strong>, n. 22/E.<br />

Costituiscono esempio di costi agevolabili quelli sostenuti<br />

per il personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nella attività<br />

di ideazione e realizzazione dei prototipi, per le prestazioni<br />

dei professionisti (stilisti e altri consulenti esterni),<br />

per le materie prime ed i materiali di consumo connessi alla<br />

attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, nonché per<br />

le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e<br />

realizzazione dei prototipi.<br />

L’agevolazione, valevole ai soli fini delle Imposte sui Redditi<br />

e non anche ai fini IRAP, comporta una variazione in<br />

diminuzione della base imponibile del reddito di impresa<br />

del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti<br />

agevolabili ed è fruibile esclusivamente in sede di versamento


A P P R O F O N D I M E N T O F I S C A L E<br />

DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE<br />

E DELL’IRAP DELL’IVA NON DETRATTA<br />

RELATIVAA PRESTAZIONI ALBERGHIERE E<br />

A SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 19 maggio <strong>2010</strong>,<br />

n. 25/E, ha fornito importanti indicazioni in merito alla deducibilità,<br />

ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, dell’IVA non detratta<br />

relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di<br />

alimenti e bevande.<br />

A seguito delle modifiche normative apportate dall’art. 83, commi<br />

da 28-bis a 28-quater, del Decreto Legge del 25 giugno 2008,<br />

n. 112, a partire dal 1° settembre 2008, l’IVA addebitata sui servizi<br />

alberghieri e di ristorazione è detraibile, a condizione che si<br />

sia in presenza di operazioni inerenti all’attività di impresa, arte<br />

o professione e che le prestazioni siano documentate da fattura.<br />

Sul punto, la Circolare del 3 marzo 2009, n. 6/E, nonché la Risoluzione<br />

del 31 marzo 2009, n. 84/E, avevano precisato che l’IVA<br />

pagata per i servizi alberghieri e di ristorazione, non detratta sulla<br />

base di una valutazione discrezionale del contribuente, non può<br />

costituire un costo ai fini della determinazione del reddito, in quanto<br />

ai fini reddituali l’IVA rappresenta un costo deducibile solo nel<br />

caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità (limitazione<br />

venuta meno a seguito del mutato quadro normativo).<br />

L’Amministrazione Finanziaria, con la recente Circolare n. 25/<strong>2010</strong>,<br />

modifica parzialmente il proprio orientamento: infatti, qualora il contribuente,<br />

sulla base di valutazioni di convenienza economico-gestionale<br />

(in quanto, ad esempio, gli oneri connessi agli adempimenti<br />

IVA sono superiori al vantaggio economico costituito dall’importo<br />

dell’IVA detraibile), scelga di non richiedere la fattura per le prestazioni<br />

in oggetto, l’IVA non detratta potrà configurare un “costo inerente”<br />

e, pertanto, sarà deducibile ai fini delle Imposte sui Redditi.<br />

In altri termini, come affermato dalla Circolare n. 25/<strong>2010</strong>, “in mancanza<br />

delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione,<br />

l’imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito<br />

– come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l’acquisto<br />

delle prestazioni medesime – l’IVA non detratta, sempreché la<br />

stessa presenti la natura di “costo inerente” all’attività”.<br />

Al riguardo la medesima Circolare, rifacendosi ai chiarimenti resi<br />

nella Risoluzione del 6 settembre 1980, n. 517, afferma che l’inerenza<br />

“va riconosciuta per il solo fatto che detto costo è valutato<br />

dall’imprenditore nell’ambito di una scelta di convenienza<br />

economica, vale a dire quando l’obiettivo è pur sempre quello di<br />

pervenire al maggior risultato economico possibile”.<br />

Viceversa, qualora il contribuente sia in possesso della fattura e<br />

decida (se pur in base ad una valutazione di convenienza economica)<br />

di non esercitare il diritto alla detrazione, l’IVA non detratta<br />

rappresenta un costo indeducibile.<br />

Si ricorda altresì che, in tal caso, la limitazione al 75 per cento<br />

della deducibilità delle spese in oggetto ai fini delle Imposte sui<br />

Redditi deve essere computata facendo riferimento al costo di tali<br />

spese maggiorate dell’IVA non detratta.<br />

L’interpretazione da ultimo fornita dall’Amministrazione Finanziaria<br />

nella citata Circolare n. 25/<strong>2010</strong> è valevole anche ai fini<br />

dell’IRAP, qualora il costo sostenuto per le prestazioni in parola<br />

risulti iscritto tra i componenti che concorrono alla determinazione<br />

del valore della produzione netta.<br />

27<br />

del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta<br />

di effettuazione degli investimenti.<br />

La fruizione dell’agevolazione, nel limite dell’importo indicato<br />

al soggetto interessato dall’Agenzia delle Entrate, è<br />

subordinata alla presentazione di apposita comunicazione,<br />

redatta sul Modello CRT approvato con Provvedimento del<br />

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile <strong>2010</strong>, da presentare<br />

in via telematica all’Agenzia stessa a partire dal<br />

1° dicembre <strong>2010</strong> ed entro e non oltre il 20 gennaio 2011.<br />

AIDC. OSPITALITÀ. COSTI DETRAIBILI<br />

SE UTILI PER GLI AFFARI<br />

Secondo l’interpretazione fornita dall’AIDC (Associazione<br />

Italiana Dottori Commercialisti) con la Norma di comportamento<br />

n.177/<strong>2010</strong>, le spese d’ospitalità sostenute dall’impresa<br />

per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche<br />

relazioni, a favore di soggetti terzi non clienti, quali fornitori,<br />

agenti e rappresentanti, procacciatori e quant’altro,<br />

sono detraibili ai fini dell’Iva e deducibili ai fini delle imposte<br />

dirette sulla base dei principi generali della detrazione<br />

dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72<br />

e dell’inerenza di cui all’art. 109 del TUIR.<br />

In particolare, nel caso dell’ospitalità offerta a fornitori, agenti<br />

e rappresentanti, essendo di norma la finalità perseguita quella<br />

di una migliore economicità nella gestione degli affari, qualora<br />

sia possibile provare che gli oneri sostenuti siano correlati<br />

in senso ampio all’impresa, ne consegue la detraibilità dell’Iva<br />

e la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

LEGITTIMITÀ DELL’ACCERTAMENTO<br />

INDUTTIVO IN PRESENZA DI UN<br />

COMPORTAMENTO “ANTIECONOMICO”<br />

La Corte di Cassazione – Sentenza del 21 aprile <strong>2010</strong>, n. 9469 –<br />

ha affermato che è consentito il ricorso da parte degli Uffici<br />

verificatori all’accertamento induttivo del reddito, pur in<br />

presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora<br />

la contabilità possa essere considerata complessivamente<br />

ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con<br />

regole fondamentali di ragionevolezza, come, ad esempio,<br />

in presenza di un comportamento del contribuente manifestamente<br />

ed inspiegabilmente antieconomico.<br />

I medesimi Giudici hanno, inoltre, ritenuto che, con specifico<br />

riferimento a crediti fra società dello stesso gruppo civilistico,<br />

gli interessi attivi (e passivi) costituiscono entrate (o<br />

uscite) di ciascun contribuente e devono essere specificatamente<br />

conteggiati, senza che assuma alcun rilievo il fatto che<br />

i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione,<br />

intercorrano fra società del medesimo gruppo, di guisa che<br />

si determini una mera partita di giro.


BALANCED SCORECARD<br />

MAPPE STRATEGICHE<br />

E APPRENDIMENTO A SUPPORTO<br />

DEL PROCESSO DECISIONALE<br />

LA LETTERATURA DISPONIBILE SULLA BSC È SOSTANZIALMENTE DIVISA TRA CHI SOSTIENE<br />

CHE SIA UN SUCCESSO PRESSO LE IMPRESE E CHI, AL CONTRARIO, SOSTIENE CHE SIA<br />

POCO DIFFUSA IN QUANTO NON IN GRADO DI GARANTIRE INFORMAZIONI RILEVANTI E<br />

SELETTIVE PER ORIENTARE L’AZIONE MANAGERIALE VERSO LE PRIORITÀ STRATEGICHE<br />

DELL’IMPRESA. QUESTO ARTICOLO ILLUSTRA UNA POSSIBILE CHIAVE INTERPRETATIVA DEI<br />

PRINCIPALI PROBLEMI ALLA BASE DELLA RIDOTTA DIFFUSIONE DELLA BSC, SOPRATTUTTO IN<br />

ITALIA, E ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI PER POTER OVVIARE A QUESTA LIMITAZIONE.<br />

30<br />

di ANDREA<br />

CIOFFI<br />

Phd e docente<br />

di programmazione<br />

e controllo<br />

Università Cattolica del<br />

Sacro Cuore di Milano (1)<br />

1. Evidenze relative alla diffusione<br />

della BSC<br />

Tra i fautori della BSC c’è chi sostiene<br />

che, già nel 2002, più della<br />

metà delle 1000 imprese di successo<br />

quotate dalla rivista Fortune aveva<br />

già adottato la BSC o ne stava completando<br />

l’introduzione in impresa (2) .<br />

Si tratta di un forte segnale di come<br />

l’attuale bisogno di guidare l’azione<br />

manageriale, sia verso una maggior<br />

consapevolezza e senso di responsabilità<br />

della strategia aziendale, sia<br />

verso una migliore comprensione degli<br />

attuali driver del successo competitivo,<br />

stia spingendo molte aziende ad adottare la BSC<br />

e a renderla sempre più «struttura centrale per i processi<br />

di management» (3) . I detrattori della BSC, al contrario, sostengono<br />

che la maggior parte delle implementazioni della<br />

BSC si sono rivelate fallimentari in quanto non capaci<br />

di fornire al vertice aziendale «concise, predictive and actionable<br />

information about how a company is performing<br />

and may perform in the future». (4)<br />

La BSC in Italia non è ancora adeguatamente diffusa. Una<br />

ricerca (5) condotta nel 2005 tra le imprese quotate nello S&P<br />

MIB 40 dimostra che la BSC è assente nella maggior parte<br />

del campione analizzato (77,5%) (6) . Una possibile chiave<br />

interpretativa della ridotta diffusione della BSC può essere<br />

ricondotta a due macro ordini di problemi: 1) problemi<br />

di ordine metodologico; 2) problemi legati ai processi<br />

decisionali in contesti competitivi complessi e dinamici (7) .<br />

2. Il superamento dei problemi di carattere metodologico<br />

Come dimostrato dalla ricerca di Malina e Selto (8) , solamente<br />

un’efficace adozione della BSC può condurre a<br />

benefici sostanziali in termini di miglioramento del processo<br />

decisionale, di aumento della motivazione dei dipendenti<br />

e, di conseguenza, di miglioramento delle performance<br />

aziendali. A tal proposito, essi affermano che:<br />

«…when elements of the BSC are well designed, the BSC<br />

appears to motivate and influence lower level managers to<br />

conform their actions to company strategy…» (9) .<br />

Spesso si assiste ad implementazioni “personalizzate” della<br />

BSC, non in linea con le caratteristiche suggerite da Kaplan e<br />

da Norton. Quando la personalizzazione penalizza aspetti<br />

(1) Phd e docente di programmazione e controllo, Università<br />

Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento<br />

di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;<br />

andrea.cioffi@unicatt.it ; +39.347.9252463. Socio Andaf<br />

e membro del Comitato Tecnico Andaf per la Pianificazione<br />

e il Controllo.<br />

(2) Tinkler M. (2002) Strength in numbers, CMA Management.<br />

Seguono altre evidenze a supporto della diffusione<br />

della BSC: 1) «… As a point of interest, it can be mentioned<br />

here that in another recent survey we found that 75<br />

out of 142 respondents (58,2%) representing firms that<br />

belong to the 500 largest companies in Finland indicate<br />

that the Balanced Scorecard has been in use for at least<br />

one year and that its usefulness is rated as average or better<br />

than average». Bo-Goran E., Wallin J. (2000), Is the<br />

annual budget really dead? The European Accounting Review.<br />

2) «...Atkinson (1997) regards the Balanced Scorecard<br />

as one of the most significant developments in management<br />

accounting, deserving intense research attention.<br />

Silk (1998) estimated that 60 percent of the U.S. Fortune<br />

500 companies have implemented or are experimenting<br />

with a BSC…». Malina M. A., Selto F. H. (2001),<br />

Communicating and controlling strategy: an empirical study<br />

of the effectiveness of the Balanced Scorecard, Journal<br />

of Management Accounting Research.<br />

(3) Kaplan R.S., Norton D.P. (2000), Balanced Scorecard.<br />

Tradurre la strategia in azione. Isedi.


© olly<br />

31


32<br />

strutturali importanti della BSC, si corre il rischio di non ottenere<br />

i vantaggi auspicabili dall’introduzione e dall’utilizzo<br />

di questo strumento. La BSC è molto di più di un insieme bilanciato<br />

di KPI inseriti in un cruscotto aziendale. I progetti<br />

basati su una concezione della BSC in questi termini non possono<br />

che fallire e indurre a ritenere che questo strumento non<br />

possa garantire i benefici attesi. L’insoddisfazione derivante<br />

da progetti fallimentari innesca un circolo vizioso che tende<br />

a limitare la diffusione di questo strumento.<br />

Per risolvere i problemi di ordine metodologico è fondamentale<br />

avere una chiara idea di cosa rappresenti la BSC,<br />

degli aspetti strutturali che non possono assolutamente essere<br />

trascurati durante la progettazione e delle fasi che è<br />

necessario pianificare in modo rigoroso per introdurla con<br />

successo all’interno dell’impresa.<br />

La BSC non è uno strumento così nuovo, essendone le origini<br />

risalenti alle fine degli anni 80. In questo ventennio, la<br />

BSC ha sperimentato un processo evolutivo sostanziale. Oggi,<br />

più che uno strumento di misurazione delle performance,<br />

la BSC dovrebbe rappresentare un sistema di gestione<br />

strategica, un approccio globale alla gestione per il governo<br />

di organizzazioni complesse, ossia il perno dei principali<br />

processi di management per orientare l’intera organizzazione<br />

verso la strategia aziendale. Se così intesa, la BSC può<br />

garantire un sostanziale allineamento dei comportamenti individuali<br />

verso le priorità strategiche dell’impresa.<br />

I principali elementi di originalità della BSC sono: 1) la dimensione<br />

strategica della performance, ossia la valutazione<br />

della capacità dell’impresa di raggiungere obiettivi sia di natura<br />

operativa sia di natura strategica; 2) la multidimensionalità,<br />

ossia la rappresentazione delle performance da più<br />

punti di vista; 3) il supporto all’organizzazione per orientare<br />

i processi di management verso la strategia: dalla traduzione<br />

della visione e della strategia in modo chiaro per tutta<br />

l’organizzazione all’allocazione delle risorse in funzione di<br />

iniziative strategiche, dall’incentivazione sulla capacità di<br />

attuare la strategia all’apprendimento organizzativo; 4) il bilanciamento<br />

degli indicatori, sia rispetto a diverse prospettive<br />

di analisi, sia con riferimento alla maggiore o minore capacità<br />

di diagnosi (indicatori lead vs lagging).<br />

Per quanto concerne invece gli elementi costitutivi della<br />

BSC, un approccio rigoroso alla sua progettazione richiede<br />

che siano considerati i seguenti aspetti (10) : 1) l’identificazione<br />

delle più opportune prospettive di analisi. Le prospettive<br />

devono raccontare “il viaggio” da percorrere per<br />

attuare la propria strategia. Non ci sono regole predefinite,<br />

se non il principio dei few critical (al massimo 4-6 prospettive);<br />

2) le key performance area (KPA), ossia le aree<br />

chiave di risultato in cui non si può assolutamente sbagliare<br />

pena il non raggiungimento della strategia. La logica di<br />

fondo per la ricerca delle più opportune KPA è misurare solo<br />

ciò che è importante per l’impresa e non esclusivamente<br />

ciò che, invece, si riesce a misurare facilmente; 3) i key<br />

performance indicator (KPI) per misurare i risultati raggiunti<br />

nelle aree chiave di risultato. Gli indicatori devono<br />

essere pochi e bilanciati; 4) le iniziative strategiche, ossia<br />

i programmi d’azione da attuare per raggiungere i risultati<br />

attesi nelle aree chiave di risultato; 5) le relazioni di<br />

causa effetto, ossia le ipotesi su cui è costruita la strategia<br />

di impresa. Le relazioni causali rappresentano allo stesso<br />

tempo uno dei principali punti di forza e di debolezza della<br />

BSC, in quanto spesso sono trascurate nella fase di progettazione<br />

logica.<br />

L’introduzione della BSC all’interno dell’impresa deve essere<br />

adeguatamente pianificata per evitare di incorrere in<br />

un fallimento. Le principali fasi da seguire sono (11) : 1) fase<br />

di generazione del consenso; 2) fase di progettazione,<br />

ossia una delle fasi più critiche che consente di definire la<br />

struttura logica della BSC. Durante la fase di progettazione<br />

si andranno a definire le modalità per formalizzare la<br />

strategia, le KPA, i KPI e le modalità per lo sviluppo della<br />

BSC all’interno dell’organizzazione; 3) fase di creazione<br />

di un’adeguata architettura informativa; 4) fase di integrazione<br />

della BSC con i principali processi di management;<br />

5) fase di definizione di procedure per il continuo aggiornamento<br />

dello strumento nel tempo.<br />

Essere rigorosi da un punto di vista metodologico potrebbe<br />

non essere sufficiente per annullare il rischio di non ottenere<br />

i benefici attesi dall’introduzione di una BSC. Questo<br />

perché nella maggior parte dei casi la BSC viene progettata<br />

in modo non sistemico e in modo non dinamico. Una<br />

BSC non è sistemica quando è basata su una mappa strategica<br />

nella quale le relazioni causali sono solamente di tipo<br />

unidirezionale, ossia quando nella mappa strategica non<br />

si considera il concetto di feedback loop, un circuito chiuso<br />

nel quale più variabili possono influenzarsi in modo circolare.<br />

Una BSC non è dinamica quando, invece, non considera<br />

le performance nel tempo, ossia quando non considera<br />

le dinamiche esistenti all’interno del sistema trascurando<br />

gli eventuali ritardi tra le cause e gli effetti (tra le strategie<br />

e i risultati). Se una BSC viene realizzata in modo non<br />

sistemico e in modo non dinamico, essa perde validità<br />

(4) Il riferimento è ad una ricerca condotta da Hackett<br />

Group(www.thehackettgroup.com) su un campione di<br />

2400 imprese, sia europee, sia americane. Risultati analoghi<br />

sono stati raggiunti da una survey condotta da The<br />

Buttonwood Group su 227 imprese, la quale ha riportato<br />

i seguenti risultati: «…More than half reported they had developed<br />

a performance scorecard sometime over the last<br />

two years with mixed results: 1) 65% said the results were<br />

disappointing; 2) 21% said they were somewhat satisfied;<br />

3) 13% said they were highly satisfied; 4) only 1%<br />

“weren’t sure … Of the companies that reported disappointing<br />

results: 1) many had bought “KPIs in a can” from<br />

the outside; 2) many did not involve managers outside of<br />

the finance department; 3) most had scorecards that<br />

couldn’t fit on single page; 4) None had tied PMs to personal<br />

incentives; 5) Few establish targets for PMs in the<br />

annual plan; 6) None had budgeted resources in the annual<br />

plan to achieve PM targets; 7) most lacked any ongoing<br />

variance analysis (target to actual PM results; 8) most<br />

did not have a single scorecard for the company as whole<br />

… ». Serven L. (2004), Identifying Value Drivers,<br />

www.buttonwoodllp.com.<br />

(5) Cioffi A. (2007), Verso un’evoluzione del budget: il caso<br />

Terna, Economia&Management, n. 3.<br />

(6) A risultati analoghi, per quanto migliori, è giunto anche<br />

A. Bubbio attraverso una sua indagine campionaria sulla<br />

diffusione della Balanced Scorecard in Italia, da cui emerge<br />

che solo il 18% del campione analizzato sta utilizzando<br />

una qualche versione della Balanced Scorecard. Bubbio<br />

A., il grado di diffusione della Balanced Scorecard nelle<br />

imprese italiane: alcune riflessioni sui risultati di una ricerca,<br />

www.balancedscorecardreview.it.


come strumento di what-if analisys ma, soprattutto, comporta<br />

il rischio di ridotta aderenza verso una realtà mutevole<br />

come l’attuale, venendo meno la possibilità di testare<br />

e correggere le ipotesi strategiche prima di avviare le iniziative<br />

programmate per raggiungere gli obiettivi definiti.<br />

3. Il superamento dei problemi legati ai processi<br />

decisionali in contesti complessi e dinamici<br />

Nell’attuale arena competitiva, la leadership di mercato si<br />

può perdere molto velocemente e, con la stessa rapidità, è<br />

possibile assistere ad un’erosione di vantaggi competitivi<br />

costruiti con fatica nel tempo. Ciò che caratterizza la nostra<br />

epoca non è tanto l’impatto dirompente delle tecnologie<br />

della comunicazione e dell’informazione, e nemmeno<br />

le conseguenze (gravi) del global warming (tematica di certo<br />

rilevante). Viviamo in un’epoca caratterizzata da un ritmo<br />

del cambiamento in frenetica accelerazione. Oggi tutto<br />

è temporaneo e, per fortuna o per sfortuna (a seconda dei<br />

punti di vista), il tempo spesso sconfessa le logiche convenzionali<br />

a cui siamo stati abituati.<br />

Non è facile decidere in un mondo complesso e dinamico. È<br />

possibile dimostrarlo con un esempio semplice ma efficace.<br />

Il lettore provi ad immaginare di essere seduto tra due pietre<br />

enormi e di sentire una forte esigenza di uscire dallo spazio<br />

angusto nel quale attualmente si trova. Il problema da affrontare<br />

è sufficientemente chiaro, ma meno chiare risultano<br />

le possibili soluzioni per risolverlo. Uno degli approcci<br />

più diffusi al mondo per la risoluzione dei problemi è noto<br />

come problem solving o approccio per eventi. Secondo questo<br />

approccio le decisioni scaturiscono dal confronto (spesso<br />

involontario ed irrazionale) tra una situazione desiderata<br />

ed una diversa situazione attuale. Per quanto il problem<br />

solving si sia dimostrato efficace in molti contesti, decidere<br />

sulla base di relazioni di causa-effetto lineari (ossia, relazioni<br />

che non si chiudono mai) può condurre ad una “miopia”<br />

decisionale. Tornando all’esempio, il lettore immagini<br />

di aver identificato come possibile soluzione al problema<br />

l’abbattimento di una delle due pietre da cui è circondato.<br />

Come capita spesso di osservare anche nella realtà, gli effetti<br />

di decisioni passate non sempre sono in linea con le aspettative.<br />

In effetti, sempre facendo riferimento all’esempio, dopo<br />

aver abbattuto una delle due pietre, proprio quando si è<br />

più certi di aver trovato la soluzione ottimale per godersi<br />

un po’ di aria fresca, in modo inaspettato si viene colpiti da<br />

un’altra pietra. Cosa è successo? Dove si è sbagliato? Il problema<br />

di fondo è che spesso si assumono decisioni sulla base<br />

di uno spettro di osservazione della realtà molto limitato<br />

e, se si opera in un contesto dinamico e complesso, il rischio<br />

di prendere decisioni sbagliate aumenta sensibilmente. Per<br />

concludere l’esempio appena visto, l’assenza di una visione<br />

ampia del problema da affrontare e la mancanza di un’adeguata<br />

conoscenza delle leve su cui poter agire, non hanno<br />

permesso di cogliere che le due pietre erano parte di un insieme<br />

più ampio di pietre in equilibrio fra loro: l’abbattimento<br />

di una delle due pietre ha generato un effetto domino<br />

che, in ultima analisi, ha determinato l’evento tanto inaspettato<br />

quanto indesiderato considerato pocanzi.<br />

Decidere in contesti complessi e dinamici non è facile ma nemmeno<br />

impossibile. In questi contesti è fondamentale poter<br />

migliorare i processi di apprendimento a supporto delle decisioni.<br />

Esistono molti metodi per raggiungere questo obiettivo,<br />

anche se uno dei più efficaci è noto come System Dynamics<br />

(SD) (12) . La SD è una disciplina che consente di esplicitare i<br />

modelli mentali utilizzati dalle persone per interpretare la realtà<br />

e per prendere decisioni, avvalendosi di alcuni strumenti utili<br />

a rappresentare i modelli mentali e per simulare l’evoluzione<br />

nel tempo del sistema in cui si opera. La SD parte dall’assunto<br />

che i problemi di oggi sono spesso causati da decisioni prese<br />

in passato e che decidere è molto difficile a causa di feedback<br />

loops, di ritardi temporali, e di non linearità presenti nel<br />

sistema. Secondo questa visione, il processo di apprendimento<br />

e il processo decisionale devono essere basati su continui<br />

aggiustamenti dei modelli mentali, a seguito dei feedback recepiti<br />

dal sistema in cui si opera. In altri termini, “ragionare a<br />

feedback” significa prendere in considerazione gli effetti a catena<br />

delle decisioni prese e le relazioni causali tra le diverse<br />

variabili in gioco, nonché i ritardi temporali. I feedback possono<br />

essere positivi o negativi. Un feedback positivo tende a<br />

rafforzare gli effetti di un dato fenomeno nel sistema. Ad esempio,<br />

più polli esistono, più uova si avranno. Più uova si avranno<br />

e più polli nasceranno. Un feedback negativo, invece, tende<br />

a portare il sistema verso un equilibrio, opponendosi al cambiamento<br />

in atto. Ad esempio, più polli esistono, più attraversamenti<br />

stradali incauti ci saranno, portando nel tempo il<br />

numero dei polli verso un equilibrio. L’interazione di feedback<br />

positivi e negativi dà origine alle dinamiche di un sistema. Ignorare<br />

queste dinamiche comporta il rischio di assumere decisioni<br />

sbagliate e di sperimentare, prima o poi, effetti indesiderati<br />

che tuttavia non sono altro che effetti non previsti.<br />

Da un punto di vista aziendale, la SD può essere intesa come<br />

una disciplina a supporto sia della strategia aziendale,<br />

(7) La complessità dinamica è osservabile in presenza di<br />

significative relazioni non lineari, rilevanti ritardi temporali<br />

tra cause ed effetti e da un assetto mutevole della struttura<br />

del sistema. Inoltre, in presenza di complessità dinamica<br />

si riscontra quasi sempre un’opposizione del sistema<br />

(policy resistance) alle politiche adottate.<br />

(8) Malina M.A., Selto F.H. (2001), op. cit.<br />

(9) Il problema di un’efficace implementazione della BSC<br />

non è una novità. Già nel 1996, una survey condotta da<br />

Lingle e Schiemann ne ha messo in evidenza le difficoltà.<br />

Il primo aspetto evidenziato nella ricerca è il gap esistente<br />

tra il valore strategico riconosciuto ad un’informazione<br />

e il grado di confidenza nella stessa per assumere corrette<br />

decisioni. Tale gap sarebbe imputabile, in ultima analisi, a<br />

misure poco chiare e alla ridotta frequenza con la quale le<br />

stesse sono monitorate: « … There exists a wide gap<br />

between what is valued and what is treated as accurate<br />

… Our findings point to two factors that contribute to executive<br />

uncertainty: the clarity of measures in each strategic<br />

area of the business, and the frequency with which<br />

measurement is undertaken … ». Lingle J.H., Schiemann<br />

W.A. (1996), From balanced Scorecard to IS measurement,<br />

Management Review.<br />

(10) Baraldi S. (2005), Il Balanced Scorecard nelle aziende<br />

sanitarie, MacGraw-Hill.<br />

(11) Baraldi S. (2005), op. cit.<br />

(12) Per approfondimenti si veda Sterman J. D. (2000),<br />

Business Dynamics, McGraw-Hill.<br />

33


sia dei sistemi di programmazione e controllo in ottica strategica<br />

(13) . La SD risulta particolarmente efficace in presenza<br />

di decisioni non strutturate, ossia in contesti in cui è difficile<br />

comprendere le cause di fenomeni passati e presenti,<br />

oppure quando è difficile valutare ex-ante i possibili esiti<br />

derivanti dall’adozione di determinate decisioni. È doveroso<br />

precisare che il fine ultimo della SD è quello di supportare<br />

i processi di apprendimento, per meglio comprendere<br />

i fenomeni gestionali che i decisori devono quotidianamente<br />

affrontare. È evidente, quindi, che i modelli di SD non hanno<br />

lo scopo di ridurre l’incertezza ma, piuttosto, di governarla:<br />

usare la SD come una “sfera di cristallo” per prevedere<br />

il futuro fornisce solo un falso senso di controllo.<br />

4. Verso una BSC dinamica: la misurazione delle<br />

performance attraverso la simulazione nel tempo dei<br />

fattori critici di successo<br />

Una mappa strategica nella quale le relazioni causali sono<br />

solamente di tipo unidirezionale (assenza di feedback<br />

loops) rischia di essere solamente un bel disegno, in quanto<br />

le ipotesi strategiche su cui è articolata la strategia non<br />

sono verificabili. La figura 1 illustra, a titolo di esempio,<br />

una parte di mappa strategica di una start-up realizzata<br />

con la sintassi dei diagrammi causali circolari (14) . Rispetto<br />

ad una mappa strategica tradizionale, la parte di mappa<br />

strategica mostrata in figura 1 rischia di sembrare a prima<br />

vista un pessimo disegno, quasi illeggibile. Tuttavia,<br />

da una sua analisi più approfondita è possibile distinguere<br />

alcune variabili significative per il business<br />

aziendale, collegate da relazioni causali che comprendono<br />

dei feedback e anche dei ritardi temporali. Ad esempio,<br />

è possibile osservare un feedback positivo tra i clienti<br />

aziendali e il passa parola: al crescere dei clienti aziendali,<br />

cresce l’effetto del passa parola, che a sua volta impatta<br />

positivamente sul tasso di acquisizione di nuovi<br />

clienti e così via. È possibile osservare anche un feedback<br />

negativo: al crescere dei clienti aziendali, cresce il carico<br />

di lavoro e, di conseguenza, il gap esistente tra quest’ultima<br />

variabile e la capacità produttiva disponibile.<br />

Questa differenza peggiora gradualmente la qualità del<br />

servizio offerto, la reputazione (con un po’ di ritardo) e,<br />

in ultima analisi, il tasso di acquisizione di nuovi clienti.<br />

Il vantaggio di una rappresentazione della mappa strategica<br />

con i diagrammi circolari causali è fornire una rappresentazione<br />

visiva delle relazioni causali tra le variabili<br />

rilevanti per le decisioni e i relativi feedback loops.<br />

Lo svantaggio è che questa rappresentazione rimane ancora<br />

qualitativa, non consentendo la possibilità di testare<br />

la validità delle ipotesi sottostanti la strategia.<br />

34<br />

Figura 1: un esempio di parte di mappa strategica realizzata con la sintassi dei diagrammi circolari e causali (15)<br />

(13) Per approfondimenti si veda Bianchi C. (2009), Modelli<br />

di System Dynamics per il miglioramento della performance<br />

aziendale: verso un sistema di programmazione<br />

e controllo per lo sviluppo sostenibile, Iposa.<br />

(14) I diagrammi causali circolari sono uno degli strumenti<br />

a supporto della System Dynamics per fornire una rappresentazione<br />

qualitativa dei modelli mentali.<br />

Per ovviare a questa limitazione è necessario passare da<br />

una logica qualitativa ad una logica quantitativa, con la realizzazione<br />

di simulatori. Il passaggio ad una logica quantitativa<br />

comporta l’adozione di una nuova sintassi (quella<br />

dei diagrammi livelli e flussi (16) ) che può essere meglio<br />

compresa utilizzando una metafora di tipo idraulico: una<br />

determinata situazione da studiare può essere rappresentata<br />

con delle variabili livello (stock) e con delle variabili<br />

flusso che determinano la variazione nel tempo dei livelli


stessi. Ad esempio, i clienti potenziali possono essere rappresentati<br />

con una variabile livello. I clienti potenziali sono<br />

drenati dal flusso delle vendite (variabile flusso) che,<br />

nel tempo e secondo precise dinamiche, accumula clienti<br />

in un’altra variabile livello, ossia i clienti aziendali.<br />

Figura 2: un esempio di mappa strategica<br />

in funzionamento con l’ausilio di un simulatore<br />

basso livello di soddisfazione. In secondo luogo, troppo spesso<br />

si tendono a trascurare le modalità con cui è possibile apprendere<br />

e decidere in contesti complessi e dinamici. La<br />

maggior parte delle BSC non è compatibile con contesti competitivi<br />

caratterizzati da complessità e dinamismo, in quanto<br />

non è né sistemica (le ipotesi causali su cui è costruita la<br />

strategia sono solo unidirezionali), né dinamica (non considera<br />

le performance nel tempo). Ciò comporta una sorta di<br />

“miopia” decisionale e il rischio di scarsa aderenza dello<br />

strumento alla realtà, non potendo testare la validità delle<br />

ipotesi strategiche prima di attivare l’intera organizzazione<br />

verso l’attuazione della strategia. La System Dynamics è una<br />

disciplina che consente di esplicitare i modelli mentali con<br />

cui le persone interpretano la realtà e prendono decisioni. A<br />

livello aziendale, questa disciplina supporta sia la strategia<br />

aziendale, sia i sistemi di programmazione e controllo<br />

in ottica strategica. In quest’accezione, il fine ultimo della<br />

SD è quello di supportare i processi di apprendimento, per<br />

meglio comprendere i fenomeni gestionali che i decisori devono<br />

quotidianamente affrontare. Se applicata alla BSC, la<br />

SD offre la possibilità di esplicitare meglio le relazioni causali<br />

su cui è costruita la strategia e, soprattutto, offre il vantaggio<br />

di poter simulare e testare ex-ante<br />

la validità della strategia prima ancora di impegnarsi<br />

nel realizzarla.<br />

La figura 2 mostra un esempio di mappa strategica in funzionamento<br />

con l’ausilio di un simulatore che comprende<br />

KPI, ipotesi sulle dinamiche tra le variabili considerate (17)<br />

e leve decisionali su cui agire per sperimentare nel tempo<br />

gli effetti delle decisioni assunte. Ogni grafico fa riferimento<br />

ad una specifica prospettiva della BSC. Dai risultati<br />

della simulazione si evince che, già dopo 12 mesi, questa<br />

start up non versa in buone acque in quanto aumentano<br />

alcuni costi, collassano i clienti e il carico di lavoro, aumentano<br />

i dipendenti e lo stress. Facendo completare la simulazione<br />

ci si accorge che, lasciando immutate le ipotesi<br />

strategiche e non intervenendo sulle leve decisionali,<br />

questa start up rischia di essere un fallimento.<br />

A questo punto il principale vantaggio della System Dynamics<br />

applicata alla misurazione delle performance dovrebbe<br />

essere più evidente: l’impiego di questa disciplina<br />

ha permesso di esplicitare in modo più chiaro le ipotesi causali<br />

su cui è costruita la strategia ma, soprattutto, ha permesso<br />

di testare la validità delle ipotesi prima ancora di attivare<br />

l’intera organizzazione verso l’attuazione della strategia.<br />

Ne consegue che, qualora i risultati delle simulazioni<br />

non risultassero in linea con le aspettative, sarebbe possibile<br />

rimettere in discussione la strategia stessa, ripensando<br />

la struttura delle relazioni esistenti tra le principali<br />

variabili prese in considerazioni.<br />

35<br />

5. Conclusioni<br />

Nonostante la BSC sia da considerare come una delle innovazioni<br />

manageriali più importanti dell’ultimo trentennio,<br />

essa è ancora poco diffusa, soprattutto in Italia. Le ragioni<br />

della bassa diffusione sono da ricercare innanzitutto nel basso<br />

rigore metodologico che ha determinato un elevato tasso<br />

di fallimento nei progetti di BSC e un conseguente<br />

(15) Adattamento da Bernabè F. , Balanced Scorecard e<br />

System dynamics in Busco C., Riccaboni A., Saviotti A.<br />

(2008), Governance, Strategia, e Misurazione delle Performance,<br />

Knowità.<br />

(16) I diagrammi livelli e flussi sono uno degli strumenti a<br />

supporto della System Dynamics per fornire una rappresentazione<br />

quantitativa dei modelli mentali.<br />

(17) L’immagine mostra un esempio di simulatore realizzato<br />

con il software ithink. Per approfondimenti sulla System<br />

Dynamics con l’ausilio di questo strumento si veda<br />

Richmond B. (1992), An introduction to System Thinking.<br />

http://www.iseesystems.com.


I TEMPI DI PAGAMENTO<br />

DELLE IMPRESE<br />

ITALIANE ED EUROPEE<br />

A CONFRONTO<br />

LE AZIENDE ITALIANE SEMPRE PIÙ LENTE NEL SALDARE LE FATTURE. BENE GERMANIA, OLANDA E<br />

FRANCIA, TIENE LA SPAGNA, MALE REGNO UNITO, BELGIO E PORTOGALLO.<br />

36<br />

Come evolvono i comportamenti di pagamento<br />

delle imprese italiane a confronto<br />

con quelle degli altri Paesi europei?<br />

A questa domanda risponde l’analisi<br />

dello Studio Pagamenti di CRI-<br />

BIS D&B, società del gruppo CRIF specializzata<br />

nella business information.<br />

Approfondiamo in questo articolo le<br />

di MARCO PRETI principali evidenze dell’edizione <strong>2010</strong><br />

Amministratore del rapporto, presentata in occasione del<br />

Delegato<br />

Convegno “Pagamenti aziendali e politiche<br />

commerciali: trend e performance<br />

di CRIBIS D&B<br />

delle aziende italiane ed europee in un<br />

confronto globale”, tenutosi lo scorso<br />

13 maggio presso il Sole24Ore con il patrocinio di <strong>ANDAF</strong>.<br />

In sintesi, dallo Studio Pagamenti emerge che a fine 2009 lo<br />

scenario dei pagamenti da parte delle imprese italiane nei<br />

confronti dei propri fornitori evidenzia un leggero peggioramento<br />

delle abitudini medie rispetto al biennio 2007–2008.<br />

Nel 2009 le aziende puntuali sono infatti state il 43,7% del<br />

totale, con un calo del -5,9% rispetto al 2008 e del -7,1%<br />

rispetto al 2007. I ritardi superiori ai 90 giorni medi, invece,<br />

hanno interessato il 3,3% delle aziende italiane.<br />

Rispetto al 2008, il 26,6% ha peggiorato le proprie perfomance<br />

di pagamento, nel 56,3% dei casi sono rimaste invariate<br />

e per il 17,1% sono addirittura migliorate. I comportamenti<br />

di pagamento delle nostre imprese sono però stati,<br />

seppur lievemente, migliori di quelli della media europea.<br />

Inoltre, la maggior parte delle imprese italiane ha utilizzato<br />

dei termini contrattuali di pagamento compresi fra i<br />

30 e i 60 giorni dalla stipula del contratto (nell’84,6% dei<br />

casi), il 3,8% ha preferito il termine inferiore ai 30 giorni,<br />

l’11,6% superiore ai 60 giorni.<br />

© Andres Rodriguez


CONFRONTO DEI RITARDI DI PAGAMENTO INFERIORI AI 15 GIORNI<br />

E SUPERIORI AI 90 GIORNI FRA I PAESI EUROPEI, 2009<br />

A livello europeo, nel corso del 2009 il 67% delle imprese<br />

(Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito,<br />

Francia, Olanda e Belgio) è stato fondamentalmente puntuale<br />

nei pagamenti ai propri fornitori, ovvero non ha superato<br />

i 15 giorni medi di ritardo. Meglio della media europea<br />

hanno fatto la Germania, che ha addirittura migliorato<br />

le proprie performance rispetto al 2008 con una quota<br />

di “buoni pagatori” pari all’83%, seguita dall’Olanda<br />

(74%) e dalla Francia (71,2%). Leggermente superiori alla<br />

media anche i comportamenti di pagamento di Spagna<br />

con il 67,1% di pagatori regolari, e l’Italia con il 68,5%. Il<br />

nostro Paese però accusa una flessione, per altro abbastanza<br />

contenuta (2%), rispetto all’anno precedente; più significativo<br />

il rallentamento della Spagna.<br />

Negativa, invece, la situazione del Belgio, del Regno Unito<br />

e del Portogallo. Le imprese del Regno Unito, in particolare,<br />

non risultano puntuali e accusano un forte ritardo<br />

rispetto alle medie europee. Infatti, solo il 53,1% delle<br />

aziende risulta virtuosa, con un peggioramento di oltre<br />

4 punti percentuali rispetto al 2008. Il Portogallo chiude la<br />

classifica con una percentuale di aziende virtuose che non<br />

supera il 50%.<br />

mensione, che solo nel 28,6% e nel 13,8% dei casi sono risultate<br />

puntuali nei pagamenti. Di converso, sfruttando il<br />

proprio maggior potere contrattuale, più del 22% delle grandi<br />

imprese paga con un ritardo superiore ai 30 giorni medi,<br />

contro il 17% rilevato a livello nazionale.<br />

Rispetto al 2008, tutte le imprese – indipendentemente dalla<br />

loro dimensione – hanno registrato una percentuale maggiore<br />

di casi in cui le abitudini sono rimaste invariate (più<br />

del 46% del totale).<br />

Rispetto al 2007, invece, la performance di pagamento delle<br />

piccole imprese è peggiorata del 38,3%, quelle delle medie<br />

e grandi realtà di oltre il 40%.<br />

Ancora grande il divario tra Nord e Sud del Paese. Nell’Italia<br />

meridionale la percentuale delle imprese puntuali<br />

è infatti di poco superiore al 35%, con un divario rispetto<br />

37<br />

Vediamo ora, più dettagliatamente, i dati che riguardano<br />

le aziende italiane.<br />

Più sono piccole, prima pagano. Anche nel 2009 le micro-imprese<br />

– ovvero quelle con un fatturato inferiore ai<br />

2 milioni di euro e meno di dieci dipendenti – sono state le<br />

più puntuali nei pagamenti: il 48% del totale ha infatti rispettato<br />

i termini contrattuali. Il 34,8% ha invece pagato<br />

entro i 30 giorni di ritardo e l’8,8% dopo 30-60 giorni. Decisamente<br />

meno virtuose le aziende di media e grande di-


38<br />

al livello medio nazionale di più di 8 punti percentuali, mentre<br />

il 38,9% regola le transazioni commerciali entro i<br />

30 giorni e il 13,1% tra i 30 e 60 giorni. Il 5,3% del totale,<br />

infine, salda le fatture oltre il limite dei 90 giorni, contro il<br />

3,3% della media nazionale e il 2% del Nord Italia.<br />

Al Nord le imprese virtuose rappresentano circa il 48% del<br />

totale e al Centro il 44%. Sempre al Nord, oltre l’86% delle<br />

aziende regola le transazioni commerciali entro i 30 giorni<br />

oltre i termini.<br />

Rispetto al 2008 tutte le imprese, indipendentemente dall’area<br />

di riferimento, hanno registrato una percentuale maggiore<br />

di casi in cui le abitudini medie sono rimaste invariate<br />

(al di sopra del 51%).<br />

Confrontando le abitudini medie nei pagamenti del 2009<br />

rispetto al 2007, invece, si osservano due scenari distinti.<br />

Nel Nord Est, Nord Ovest e Centro Italia, nella maggior<br />

parte dei casi le abitudini di pagamento sono rimaste invariate<br />

(al di sopra del 45% del totale) ma il 34% delle aziende<br />

ha registrato un peggioramento. Al Sud, invece, si osserva<br />

una distribuzione equa del campione in corrispondenza<br />

delle categorie “abitudini invariate” e “peggioramento”,<br />

con una concentrazione prossima al 38% per entrambe,<br />

mentre il 24% circa è migliorato.<br />

Le aziende delle province di Sondrio, Bergamo e Cremona<br />

si confermano tra le più affidabili d’Italia per puntualità dei<br />

pagamenti. Nel complesso, comunque, le più virtuose sono<br />

tutte province del Nord Italia, mentre quelle del Sud risultano<br />

meno affidabili. In particolare, sono le imprese delle<br />

province di Palermo e Caltanisetta ad esibire la peggiore<br />

performance nei pagamenti. Alivello regionale il peggioramento<br />

più significativo è registrato proprio in Sicilia.<br />

Il trend per settore. Le agenzie assicurative, le imprese di<br />

servizi legali e le assicurazioni si distinguono per un minore<br />

ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti. Al<br />

contrario, la peggiore performance è quella della grande<br />

distribuzione, seguita dai ristoranti, dai bar e dal commercio<br />

al dettaglio di generi alimentari.<br />

Più del 50% delle aziende che operano nei settori dell’agricoltura,<br />

dei trasporti e dei servizi finanziari pagano con<br />

puntualità. Il commercio all’ingrosso e il settore dell’industria<br />

e della produzione registrano invece una quota minore<br />

di aziende che pagano alla scadenza. La performance<br />

peggiore nei pagamenti è, comunque, quella del commercio<br />

al dettaglio, con il 5,2% di aziende che pagano con più<br />

di 90 giorni medi di ritardo, seguito dal commercio all’ingrosso<br />

(3,5%), agricoltura e servizi finanziari (3,3%).<br />

Rispetto al 2008, il peggioramento più consistente si è registrato<br />

nell’edilizia e nei trasporti, mentre per gli altri settori<br />

si è osservata una sostanziale stabilità. Le variazioni<br />

diventano però più evidenti se si confrontano le abitudini<br />

di pagamento rispetto al 2007: edilizia, industria estrattiva,<br />

trasporti e commercio all’ingrosso sono i settori che nel<br />

biennio hanno sofferto di più.<br />

Approfondiamo ora il comportamento di pagamento delle<br />

imprese nel primo trimestre <strong>2010</strong>. Rispetto all’ultimo<br />

trimestre del 2009, i primi mesi del <strong>2010</strong> hanno evidenziato<br />

ulteriori difficoltà. Se il 53% delle aziende registra infatti<br />

delle abitudini di pagamento invariate, il 27,5% evidenzia<br />

un peggioramento e solo il 19,5% fa segnare un miglioramento.<br />

In particolare, sono diminuite del 2,9% le aziende<br />

che pagano alla scadenza e sono aumentate dell’1,5% quelle<br />

che saldano con un ritardo moderato, entro i 30 giorni.<br />

Il 14,7% effettua invece i pagamenti con un ritardo compreso<br />

tra i 30 e i 90 giorni, mentre supera i 90 giorni di ritardo<br />

il 3,8% delle aziende italiane.<br />

La percentuale delle micro-imprese puntuali è scesa del<br />

3,4% rispetto al trimestre precedente, mentre sono aumentate<br />

dell’1,5% quelle che pagano entro i 30 giorni. Andamento<br />

simile per le piccole realtà, anche se con variazioni<br />

più contenute: i pagatori regolari sono infatti diminuiti<br />

dell’1,5%, mentre i gap per i pagamenti in ritardo<br />

oscillano fra lo 0,2% e lo 0,5%. La distribuzione delle medie<br />

e delle grandi aziende resta sostanzialmente stabile, con<br />

variazioni che non raggiungono per nessuna classe il punto<br />

percentuale.<br />

Ancora una volta i peggioramenti sono stati più consistenti<br />

nel Sud Italia, dove i pagatori regolari sono diminuiti del<br />

4,1% rispetto all’ultimo trimestre 2009, mentre è salito<br />

dell’1% il numero delle aziende con ritardi nei pagamento<br />

compresi tra 1 e 60 giorni. Il Nord Est, il Nord Ovest e il<br />

Centro mostrano un gap più contenuto in corrispondenza<br />

del pagamento puntuale e un incremento più consistente<br />

della dilazione media inferiore ai 30 giorni.<br />

A livello settoriale la quota di pagamenti puntuali si è ridotta<br />

sostanzialmente in tutti i comparti economici, ma i<br />

peggioramenti più evidenti sono stati quelli registrati dalle<br />

aziende dei servizi finanziari e dell’agricoltura, in cui la<br />

quota di pagatori puntuali è diminuita rispettivamente del<br />

9,9% e del 5,4% e il ritardo medio inferiore ai 30 giorni è<br />

aumentato di oltre il 3% per entrambi.


ITALIA: ABITUDINI DI PAGAMENTO PER CLASSI DI RITARDO, I TRIMESTRE <strong>2010</strong><br />

ITALIA: TREND PAGAMENTI PUNTUALI E OLTRE I 90 GIORNI DI RITARDO<br />

39<br />

Sulla base delle anticipazioni sul primo trimestre <strong>2010</strong>,<br />

possiamo aspettarci delle oscillazioni in corrispondenza<br />

del pagamento puntuale e del ritardo moderato (inferiore<br />

ai 30 giorni medi), mentre nelle classi di ritardo più grave<br />

(soprattutto per la dilazione media superiore ai 90 giorni)<br />

si dovrebbe osservare una distribuzione più stabile.<br />

La ripresa prevista in Italia per i prossimi mesi potrebbe essere<br />

un utile strumento di supporto nella gestione equilibrata<br />

delle transazioni commerciali, anche se la crescita dell’attività<br />

economica resterà piuttosto fragile e gli effetti negativi della<br />

crisi finanziaria non scompariranno così velocemente.<br />

Analizziamo ora nel dettaglio i termini di pagamento delle<br />

imprese dei principali Paesi europei, che non hanno<br />

evidenziato nel corso del 2009 una dinamica comune. La<br />

Germania continua infatti a utilizzare dei termini contrattuali<br />

di pagamento molto ristretti (0-30 giorni), mentre all’estremo<br />

opposto la Spagna predilige scadenze ben più dilazionate<br />

nel tempo (90-120 giorni). Le aziende di Belgio,<br />

Francia, Italia e Regno Unito prediligono invece scadenze<br />

contrattuali comprese tra i 30 e i 60 giorni. Infine Olanda<br />

e Portogallo si distinguono per utilizzare termini di pagamento<br />

che variano tra i 0 a 90 giorni.


EUROPA: TERMINI DI PAGAMENTO, 2009<br />

Nella categoria dei “cattivi pagatori”, con ritardi superiori<br />

ai 90 giorni medi, si distinguono positivamente le imprese<br />

di Germania, Francia, Olanda, Belgio e Italia. In particolare,<br />

la percentuale di imprese olandesi e francesi cattive pagatrici<br />

è, rispettivamente, del 2,2% e del 2,7%, contro una<br />

media europea del 5,8%. Buona anche la situazione dell’Italia<br />

e del Belgio per le quali si registra, rispettivamente, una<br />

quota del 3,3% e del 4,3% di imprese che regolano le transazioni<br />

commerciali con più di 90 giorni oltre i termini pattuiti.<br />

Male, invece, il Regno Unito e la Spagna, con il 7,5%<br />

e il 9,6%, anche se la performance peggiore in assoluto è<br />

quella del Portogallo, con il 10,6% di cattivi pagatori.<br />

Secondo lo Studio CRIBIS D&B, a livello settoriale nel<br />

2009 in Europa si rileva una generale stabilità nei comportamenti<br />

di pagamento rispetto all’anno precedente. I<br />

settori che hanno registrato un miglioramento rispetto al<br />

2008 sono l’agricoltura, l’industria e il piccolo comparto<br />

dell’industria estrattiva, con circa il 70% di aziende che paga<br />

in maniera puntuale o con un ritardo medio limitato ai<br />

15 giorni e – al contrario – meno del 6% di aziende che<br />

regolano le transazioni commerciali oltre 90 giorni i termini<br />

pattuiti. Situazione relativamente più critica, invece,<br />

per il commercio al dettaglio e i servizi finanziari, dove<br />

le imprese virtuose non superano il 64% mentre sono più<br />

del 7% quelle appartenenti alle classi di ritardo più grave<br />

(oltre 90 giorni medi).<br />

In conclusione: la perdurante crisi economica mondiale,<br />

che ha continuato a far sentire i propri effetti negativi per<br />

tutto il 2009, ha inciso sulla capacità delle aziende di gestire<br />

le transazioni commerciali in modo ottimale. Se la<br />

maggior parte dei Paesi è riuscita a non peggiorare le proprie<br />

performance di pagamento, e in qualche caso addirittura<br />

a migliorarle, così non è stato per il Regno Unito, la<br />

Spagna e il Portogallo che sembrano aver risentito maggiormente<br />

della congiuntura economica sfavorevole.<br />

40<br />

EUROPA: TREND DEI RITARDI DI PAGAMENTO SUPERIORI AI 90 GIORNI, BIENNIO 2007 - 2009<br />

Per ulteriori informazioni e per consultare la versione<br />

integrale dello Studio Pagamenti CRIBIS D&B:<br />

www.cribisdnb.com


di MANUELA<br />

D’ONOFRIO<br />

Global Investment<br />

Strategy<br />

Private Banking Division<br />

UniCredit Group<br />

Benvenuti nella sezione<br />

dedicata all’analisi<br />

di scenario dei mercati<br />

finanziari a cura di<br />

UniCredit Private Banking<br />

42<br />

MERCATI E STRATEGIE D’INVESTIMENTO<br />

ECONOMIE IN RIPRESA<br />

MA RIMANE UNA FORTE<br />

INCERTEZZA<br />

Il bilanciamento tra il rischio di una crisi del debito sovrano dei<br />

Paesi Europei periferici ed una serie di manovre fiscali restrittive<br />

per contenere gli elevati deficit di bilancio delle maggiori<br />

economie occidentali ha determinato il sell-off dei risk-asset a<br />

vantaggio degli attivi considerati più difensivi: i treasury/bunds<br />

e i metalli preziosi.<br />

Gli stessi timori, enfatizzati dalle difficoltà di realizzare un<br />

approccio unitario da parte dei governi dell’area, hanno generato<br />

un forte deprezzamento della moneta unica che da inizio<br />

anno ha perso circa un 15% contro il dollaro USA.<br />

Al fine di sottrarre l’Euro e le nuove emissioni obbligazionarie<br />

governative alla morsa della speculazione, i governi dei Paesi<br />

Periferici hanno varato piani di austerità che avranno l’effetto di<br />

deprimere ulteriormente la domanda interna, già priva di particolare<br />

vitalità, condannando l’economia Europea ad un protratto<br />

periodo di crescita inferiore al potenziale. Questo per i mercati<br />

implica una significativa probabilità che i tempi di riduzione<br />

dei deficit diventino più lunghi di quanto dichiarato dalle<br />

autorità politiche: da qui ne consegue l’alto premio per il rischio<br />

richiesto sia agli Stati sovrani periferici che alle banche.<br />

titoli governativi non “core” anche se, come detto, non si possono<br />

escludere fasi di volatilità nel breve periodo. A tale proposito<br />

confermiamo la nostra preferenza per quelli con scadenze<br />

comprese tra i 4 e i 6 anni.<br />

Gli investitori che hanno una maggior propensione al rischio ed<br />

un adeguato orizzonte temporale possono, in questa fase, estendere<br />

la duration del portafoglio anche oltre i 4 anni vista l’inclinazione<br />

positiva della curva e lo scenario di stabilità dei tassi<br />

del monetario.<br />

Da qui a fine anno è molto probabile che la curva Euro rimanga<br />

stabile, sia in termini assoluti che in termini di inclinazione,<br />

visto che con l’inflazione ben al di sotto del tetto del 2% e la<br />

disoccupazione ai massimi degli ultimi dieci anni, la Banca<br />

Centrale Europea non ha motivo di rialzare i tassi.<br />

La tensione sui mercati finanziari ha generato un minirialzo<br />

dell’Euribor a 3 mesi, ora allo 0,71%, che ha iniziato il lento<br />

processo di avvicinamento verso il tasso REFI fermo all’1%.<br />

Ribadiamo la nostra view positiva sulle obbligazioni<br />

“Corporate” anche se nel breve termine potremmo vedere un<br />

incremento della volatilità e un ulteriore ampliamento degli<br />

spreads.<br />

Per concludere ribadiamo la nostra visione positiva di lungo<br />

termine sulle Materie Prime, poiché si comportano con una<br />

buona approssimazione in linea con il ciclo economico e offrono<br />

una buona tutela contro i rischi inflattivi.<br />

Gli investitori interessati alle Materie Prime dovranno tuttavia<br />

essere consapevoli della loro alta volatilità strutturale.<br />

Ritenendo che la conservazione del capitale debba rimanere<br />

una priorità, abbiamo ridotto la nostra esposizione verso gli<br />

investimenti a maggior rischio (in particolare azioni) non in<br />

considerazione delle loro valutazioni fondamentali ma in<br />

quanto riteniamo che, in seguito alla forte crescita della volatilità,<br />

il ritorno atteso da questi investimenti non sia adeguato<br />

al rischio sostenuto.<br />

I portafogli obbligazionari, in un contesto di così elevata incertezza,<br />

dovrebbero privilegiare la qualità degli emittenti.<br />

In questo frangente, ovviamente, i rendimenti dei governativi<br />

dei Paesi Europei Periferici continueranno a subire l’effetto<br />

della Grecia; tuttavia, essendo l’Italia uno dei pochi Paesi<br />

Europei i cui i conti pubblici non dovrebbero subire un marcato<br />

deterioramento nel prossimo futuro, riteniamo che l’attuale<br />

spread BTP/Bund compensi l’investitore per il rischio Paese e<br />

quindi i BTP sono a nostro avviso da preferire rispetto agli altri


RUBRICA DEI COMITATI TECNICI <strong>ANDAF</strong><br />

a cura del COMITATO TECNICO <strong>ANDAF</strong> PIANIFICAZIONE E CONTROLLO<br />

44<br />

WORKSHOP COMITATO TECNICO <strong>ANDAF</strong><br />

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO<br />

Premessa<br />

Il 30 Aprile scorso si è tenuto a Roma, presso<br />

l’Auditorium del GSE, il workshop del Comitato Tecnico<br />

<strong>ANDAF</strong> - Pianificazione e Controllo. Oltre 120 presenti<br />

tra membri ed ospiti si sono riuniti per discutere le<br />

tematiche che hanno riscosso maggiore interesse<br />

all’interno del Comitato. L’evento si è articolato in<br />

dodici interventi attraverso i quali i membri hanno<br />

esposto il risultato del lavoro svolto all’interno dei<br />

Cantieri, e tre tavole rotonde che hanno dato un carattere<br />

interattivo al workshop coinvolgendo tutti i partecipanti<br />

e rendendoli parte attiva delle discussioni.<br />

L’incontro si è aperto con i saluti del Dott. Romano<br />

Guelmani e del dott. Marco Cerù, che hanno evidenziato<br />

l’impegno costante dell’<strong>ANDAF</strong> nel fornire un<br />

contributo concreto su temi di interesse nazionale ai<br />

propri associati, ribadendo l’importanza delle funzioni di<br />

Pianificazione e Controllo in momenti di turbolenza<br />

macroeconomica.<br />

È stata data evidenza della crescita di adesioni al<br />

Comitato e della varietà di tematiche trattate durante i<br />

primi sei mesi, ed è stata illustrata la metodologia con<br />

cui sono stati organizzati ed hanno lavorato i Cantieri,<br />

basata su un lavoro di squadra interattivo, focalizzato su<br />

tematiche di forte interesse ed “operative”.<br />

Per ragioni legate alla tempistica del workshop, non è<br />

stato possibile presentare tutti i lavori prodotti dai<br />

Cantieri, che saranno oggetto di futuri eventi legati<br />

al Comitato.<br />

Di seguito una breve sintesi degli interventi.<br />

LA PIANIFICAZIONE IN UN CONTESTO<br />

IN CONTINUA EVOLUZIONE<br />

(Marco Passera - Accenture)<br />

Nell’attuale contesto macroeconomico le tradizionali<br />

tecniche di pianificazione appaiono lente, rigide e<br />

inefficaci; meno del 10% dei piani strategici deliberati<br />

dal top management vengono effettivamente realizzati.<br />

Accenture ha svolto una survey a livello internazionale<br />

sulle capability di plannig più diffuse, coinvolgendo i<br />

principali settori di business nelle principali geografie<br />

mondiali ed intervistando un numero rilevante di aziende<br />

di grandi dimensioni.<br />

Le risposte pervenute supportano alcune considerazioni<br />

di particolare interesse:<br />

- il 77% delle aziende rivede i processi di pianificazione<br />

ogni anno e l’85% sta valutando di rinforzare le proprie<br />

competenze nei prossimi 2 anni;<br />

- solo l’11% delle aziende oggi è completamente<br />

soddisfatto delle proprie competenze di planning;<br />

- il 75% del valore di un’azienda oggi è mediamente<br />

basato su asset intangibili, contro il 20% del 1980,<br />

eppure meno del 33% delle aziende sviluppano piani<br />

dettagliati per gli investimenti su tali asset;<br />

- esistono forti resistenze al cambiamento delle modalità<br />

di pianificazione dovute alla difficoltà di prioritizzare<br />

gli interventi, alla complessità di misurarne i ritorni e<br />

alle problematiche di comunicazione con i livelli<br />

inferiori dell’azienda.<br />

Il comitato proseguirà l’analisi raccogliendo il punto di<br />

vista degli associati <strong>ANDAF</strong> e mettendolo a confronto<br />

con i risultati della survey internazionale: “Siamo<br />

follower o leader?”. Nei prossimi incontri del comitato<br />

di Pianificazione e Controllo <strong>ANDAF</strong>, sarà organizzata<br />

una tavola rotonda sulle idee e sui risultati ottenuti da chi<br />

ha implementato soluzioni innovative.<br />

CANTIERE DI LAVORO “RACCORDO<br />

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA”<br />

Stato dell’arte, programma interventi e survey sui<br />

processi di performance management<br />

(Riccardo Bovetti - KPMG Advisory)<br />

La forte tensione ed attenzione all’efficienza rende<br />

oramai intollerabile il costo di processi “non<br />

performanti” e pertanto “anziché fare le cose male<br />

sarebbe meglio non farle”.<br />

Questa è la provocatoria conclusione a cui è giunto il<br />

cantiere a partire dai risultati di una survey sui processi<br />

di Performance Management alla quale ha partecipato un<br />

panel di aziende variegato per dimensione (volumi di<br />

fatturato), struttura di responsabilità/proprietà (aziende<br />

italiane e filiali italiane di gruppi multinazionali) e per<br />

mercato di riferimento (Servizi, Consumer Good e<br />

manifatturiero).<br />

La survey, pur non volendo esprimere concetti di valenza<br />

generale ed assoluta, ha permesso comunque di tracciare<br />

un “pattern” dal quale sono emerse indicazioni che sono


state sviluppate formalmente nel lavoro sulle best<br />

practice e che, in estrema sintesi, sono riassumibili in:<br />

- un forte impegno nell’uso efficiente delle risorse a<br />

disposizione (siano esse risorse economiche,<br />

informative e informatiche);<br />

- un contenuto utilizzo di metodologie evolute di cost<br />

accounting (maggiormente rilevanti nelle aziende<br />

manifatturiere rispetto a quelle di servizi) e poca<br />

attenzione alla misurazione di grandezze “non<br />

economiche”;<br />

- un marginale impiego della BSC a supporto<br />

della gestione dei KPI (indicatori di performance)<br />

e, laddove esistente, raramente connesse in modo<br />

diretto con l’execution;<br />

- un non completo sfruttamento del capitale informativo<br />

(sia per motivazioni di investimento, sia in quanto le<br />

fonti dati risultano scarsamente integrate e la<br />

reportistica non sempre è disponibile a tutti i livelli).<br />

È opinione condivisa che ci si trovi in un momento di<br />

ripensamento delle pratiche manageriali e di performance<br />

management. Forse sarebbe necessario iniziare a<br />

ragionare in termini di “efficienza” dei processi<br />

manageriali quali, ad esempio, quelli di planning e di<br />

reporting (oltre che di pura efficacia) lavorando sulla<br />

semplificazione estrema e sul ritorno al valore reale delle<br />

informazioni, soprattutto per ciò che concerne la<br />

misurabilità delle stesse e l’aderenza alle dinamiche<br />

gestionali quotidiane.<br />

BEST PRACTICE SUI PROCESSI DI<br />

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA<br />

(Alessandro Rizzo - Poste Italiane)<br />

In un mondo che cambia velocemente, la pianificazione<br />

pluriennale rischia di essere un esercizio solo “numerico”<br />

poco aderente al rapido mutamento degli scenari<br />

competitivi. Questo rischio può essere attenuato qualora<br />

si riuscisse a garantire un coinvolgimento fattivo delle<br />

funzioni di line e del controllo che elabora i piani<br />

operativi e ne verifica gli avanzamenti.<br />

Migliorare il processo di pianificazione strategica ed il<br />

suo raccordo con quella operativa è un imperativo, e per<br />

ottenere risultati concreti non bisogna trascurare nessuno<br />

degli aspetti caratterizzanti:<br />

- l’assetto organizzativo;<br />

- la tempistica di aggiornamento delle previsioni;<br />

- il processo di pianificazione;<br />

- i sistemi informativi.<br />

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo emergono tre<br />

punti focali:<br />

- le responsabilità di pianificazione strategica ed<br />

operativa devono essere quanto più possibile<br />

“prossime” alle attività di business, con strutture<br />

“light” interfunzionali;<br />

- i processi di pianificazione strategica ed operativa<br />

possono essere affrontati come un “progetto” in<br />

continuo e non come un evento, ampliando di fatto il<br />

set di “tool” a disposizione per la gestione;<br />

- il controllo di gestione gioca un ruolo fondamentale di<br />

“pilotaggio” del processo, sia fornendo “insight”<br />

sull’evoluzione degli scenari di business (analisi di<br />

what if), sia supportando proattivamente l’operatività del<br />

business (previsioni, obiettivi, consuntivi e feedback).<br />

L’aumento della frequenza di pianificazione e previsione,<br />

in particolare in ottica di rolling forecast, ha come<br />

ricaduta la possibilità di aumentare il grado di confidenza<br />

sulle previsioni stesse purché siano adottati opportuni<br />

accorgimenti:<br />

- scegliere pochi indicatori da monitorare e da alimentare<br />

in modalità automatica;<br />

- sfruttare quanto più possibile sistemi informativi<br />

dedicati e flessibili che dispongano di basi dati<br />

consistenti.<br />

Con riferimento all’articolazione dei processi di<br />

pianificazione, ciò che conta non è tanto la scelta<br />

dell’approccio da utilizzare (bottom-up vs top-down),<br />

quanto piuttosto la condivisione degli obiettivi e dei<br />

risultati lungo tutta la struttura aziendale.<br />

In ultimo, indipendentemente dalla dimensione<br />

dell’organizzazione, è fondamentale che l’impresa<br />

formalizzi i processi e gli strumenti informativi necessari<br />

per elaborare il piano industriale e il budget. Il grado di<br />

formalizzazione dipende dalle caratteristiche e dalle<br />

scelte di ogni impresa ma è imprescindibile: qualsiasi<br />

realtà organizzativa deve disporre di strumenti<br />

informatici a supporto dei processi di pianificazione.<br />

IL CASO POSTE ITALIANE<br />

(Vito Cassano - Poste Italiane)<br />

Da un punto di vista organizzativo il Gruppo è<br />

caratterizzato dalla presenza di due anime distinte e ben<br />

45


RUBRICA DEI COMITATI TECNICI <strong>ANDAF</strong><br />

46<br />

identificate, la pianificazione strategica e<br />

l’amministrazione e controllo, a cui sono delegate<br />

rispettivamente le responsabilità di elaborazione del<br />

piano d’Impresa triennale e del budget annuale. Durante<br />

la formulazione del piano strategico sono coinvolte tutte<br />

le line di business con cui vengono discussi e condivisi<br />

gli obiettivi di medio e lungo termine al fine di<br />

generare degli obiettivi che tutta l’organizzazione<br />

riconosce e accetta. Il processo di pianificazione<br />

strategica segue una logica di tipo rolling, per cui ogni<br />

anno viene rielaborato sui 3 anni successivi, senza<br />

tuttavia tener conto delle assunzioni formulate sino<br />

all’esercizio precedente.<br />

Il processo di elaborazione del budget prende come base<br />

e cornice di riferimento i valori economici previsti dal<br />

primo anno del piano strategico. Questo aspetto<br />

garantisce, nella fase di avvio del processo di budget, il<br />

raccordo con la pianificazione. Le grandezze economiche<br />

riferite al primo anno di piano sono opportunamente<br />

rettificate sulla base dei risultati determinati nell’ultima<br />

parte dell’anno.<br />

Al fine di meglio raccordare le attività di pianificazione<br />

strategica e pianificazione operativa è stato strutturato un<br />

comitato interfunzionale a carattere trasversale a cui è<br />

stato assegnato il compito di coordinamento integrato<br />

delle iniziative aziendali e di gruppo con rilevanza<br />

strategica. Il comitato gestisce il processo di raccordo:<br />

- coordinando funzionalmente i referenti in ambito<br />

divisionale, per il monitoraggio operativo e dello<br />

stato d’avanzamento dei progetti a carattere<br />

“ordinario”;<br />

- agendo direttamente per il monitoraggio e il controllo<br />

operativo delle iniziative innovative e/o ad alta valenza<br />

strategica e a carattere interdivisionale/direzionale o di<br />

gruppo.<br />

Il percorso appena descritto è in itinere e, lungi<br />

dall’essere concluso, sta operando anche per creare<br />

efficienze operative per avvicinare il processo di<br />

pianificazione strategica ed operativa, anche con<br />

un’omogeneizzazione dei metodi, dei principi e degli<br />

strumenti alla base della relativa formulazione.<br />

L’esperienza Poste Italiane porta a sostenere che<br />

l’implementazione di un processo di integrazione non<br />

può prescindere da una chiara ed efficace comunicazione<br />

di quelli che sono gli elementi fondanti del processo<br />

stesso: le fasi, i tempi, le tappe intermedie, gli obiettivi<br />

finali, ecc. La comunicazione, infatti, oltre ad aver avuto<br />

una funzione primaria di orientamento e di indirizzo<br />

delle attività da svolgere, ha agito da “moltiplicatore” del<br />

commitment, favorendo – nel processo di raccordo<br />

adottato dal Gruppo Poste – un maggior grado di<br />

adesione e di partecipazione delle risorse.<br />

BSC, MAPPE STRATEGICHE E APPRENDIMENTO<br />

A SUPPORTO DEL PROCESSO DECISIONALE<br />

(Andrea Cioffi - Università Cattolica Milano)<br />

Uno degli strumenti maggiormente rilevanti per ridurre<br />

gli ostacoli esistenti tra la formulazione di una buona<br />

strategia e la relativa attuazione, facendo perno<br />

sull’allineamento di tutta l’organizzazione verso le<br />

priorità strategiche, è la Balanced Scorecard (BSC).<br />

Ciononostante, la diffusione in Italia di questo strumento<br />

è ancora mediamente bassa. Le ragioni di questo<br />

fenomeno possono essere sostanzialmente riconducibili a<br />

due classi di problemi:<br />

- problemi di ordine metodologico, ossia il basso rigore<br />

metodologico che spesso si registra nei processi di<br />

progettazione, introduzione ed utilizzo della BSC. In<br />

altri termini, la BSC è molto di più di un set di KPI<br />

inseriti in un cruscotto aziendale;<br />

- problemi legati ai processi di apprendimento e<br />

decisionali in contesti competitivi complessi e<br />

dinamici. Questi problemi di carattere più generale, se<br />

declinati nell’ambito della progettazione della BSC,<br />

fanno riferimento alla sostanziale mancanza di visione<br />

sistemica e dinamica nella definizione della mappa<br />

strategica, uno dei cardini fondamentali della BSC.<br />

Sia i problemi di ordine metodologico, sia i problemi<br />

legati ai processi di apprendimento e decisionali in<br />

contesti competitivi e dinamici sono ripresi ed<br />

approfonditi nell’articolo “Balanced Scorecard, mappe<br />

strategiche e apprendimento a supporto del processo<br />

decisionale” pubblicato in questo numero di <strong>ANDAF</strong><br />

<strong>Magazine</strong>.<br />

CANTIERE MODELLI DI CONTROLLO<br />

E SVILUPPO KPI<br />

Stato di avanzamento lavori e risultati survey Modelli<br />

di controllo e KPIs<br />

(Roberto Liuzza - Booz & Company)<br />

Dovrebbe/Potrebbe un modello di controllo (MdC) avere


focus diversi in funzione di caratteristiche diverse<br />

dell’azienda? Ci sono tratti distintivi di Modelli di<br />

Controllo e KPI di maggiore successo? Condividere le<br />

opinioni attraverso un survey ha fornito utili e preziosi<br />

spunti introduttivi alle presentazioni dei casi RFI e GSE.<br />

Il survey è stato focalizzato su 6 temi primari (Figura 1).<br />

I risultati sono stati basati su 32 risposte di aziende con<br />

caratteristiche eterogenee (Figura 2) evidenziando chiari<br />

messaggi in ognuna delle sezioni (Tabella 1).<br />

Figura 1 – Sezioni del Survey<br />

47<br />

Figura 2 – Demografia del Survey<br />

Sezione<br />

Messaggio Primario<br />

1. Obiettivi Guida Il supporto decisionale del top management e l’analisi della performance sono largamente<br />

considerati gli obiettivi principali<br />

2. Principi Guida La strutturazione su più livelli tra loro relazionati e la disponibilità di almeno 3 viste<br />

primarie sono considerate principi guida fondamentali<br />

3. Dimensione Oggetti Tre dimensioni di analisi rappresentano il numero minimo di riferimento con almeno 3<br />

oggetti di controllo<br />

4. KPIs La numerosità dei KPI è principalmente correlata alla complessità ma non alla dimensione<br />

del business<br />

5. Soluzioni a supporto Le soluzioni a supporto (strumenti + competenze) giocano un ruolo fondamentale per la<br />

maggior parte dei rispondenti<br />

6. Spunti per l’azienda Le logiche dei modelli e la condivisione di una cultura di controllo rappresentano le sfide<br />

primarie per il successo<br />

Tabella 1 – Messaggi primari Survey MdC e KPI


RUBRICA DEI COMITATI TECNICI <strong>ANDAF</strong><br />

48<br />

Concludendo, il survey ha evidenziato: a) una sensibilità<br />

comune rispetto all’importanza di alcune caratteristiche<br />

primarie indipendentemente dalle dimensioni aziendali e<br />

b) l’importanza equivalente di elementi soft durante la<br />

creazione e gestione del MdC.<br />

IL CASO GSE<br />

(Emanuele Del Buono e Attilio Punzo - GSE)<br />

La presentazione del modello di controllo del GSE,<br />

illustrata da Emanuele Del Buono responsabile Budget e<br />

Controllo, e Attilio Punzo responsabile Analisi<br />

Economico Finanziarie, si è focalizzata sull’evoluzione<br />

di un modello di controllo di una società con un business<br />

in continua crescita.<br />

A partire dalla liberalizzazione del settore elettrico fino<br />

alla cessione delle attività del dispacciamento, il GSE è<br />

diventato sempre più protagonista ed interlocutore di<br />

riferimento nell’ambito delle energie rinnovabili.<br />

Il nuovo modello di pianificazione e controllo si è reso<br />

necessario per fornire un adeguato supporto non solo al<br />

management aziendale, ma anche al regolatore<br />

nell’ambito dell’aggiornamento tariffario trimestrale<br />

finalizzato al contenimento degli oneri di sistema del<br />

settore elettrico.<br />

Si è voluto trasmettere il messaggio che l’obiettivo<br />

principale del modello di controllo è quello di misurare<br />

la redditività di ogni singola linea di business, intesa<br />

come attività che genera o possa creare valore per<br />

l’azienda e la collettività. Per questo motivo il modello<br />

prende spunto, dal punto di vista organizzativo, dalla<br />

rappresentazione su scala ridotta di una struttura<br />

organizzativa divisionale con le funzioni centrali di<br />

corporate a supporto delle divisioni. Secondo la<br />

prospettiva gestionale-operativa, l'approccio segue<br />

sicuramente la logica della catena del valore con le<br />

attività primarie che coincidono anche con le linee di<br />

business e le unità di staff a supporto delle stesse.<br />

IL CASO RETE FERROVIARIA ITALIANA<br />

(Sergio Salvio - RFI)<br />

RFI S.p.A. è la società controllata da Ferrovie dello Stato<br />

preposta alla gestione dell’Infrastruttura ferroviaria<br />

nazionale ai sensi del DM/138 T del 2000 del Ministro<br />

dei Trasporti e della Navigazione.<br />

RFI ha costruito il proprio Modello di Controllo di<br />

gestione all’interno del quadro di contabilità regolatoria<br />

definito con il decreto legislativo 188/2003. All’art. 15<br />

comma 2 del decreto si dichiara che “il gestore<br />

dell'infrastruttura utilizza un sistema di contabilità<br />

regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazione<br />

dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla<br />

sua attività. In particolare tale sistema presenta un<br />

grado di disaggregazione delle poste contabili tale da<br />

evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli<br />

processi industriali”.<br />

A tal fine RFI ha costruito un sistema di contabilità<br />

regolatoria che permette di evidenziare le diverse<br />

componenti dell’attività aziendale.<br />

Coerentemente, il Modello di Controllo RFI consente: di<br />

monitorare i risultati della gestione per responsabilizzare<br />

line e staff sugli obiettivi da raggiungere; di fornire una<br />

strumentazione per valutare il raggiungimento degli<br />

obiettivi; di evidenziare gli assi di analisi per aree di<br />

responsabilità e di business e di garantire coerenza tra<br />

contabilità analitica e regolatoria.<br />

Il sistema di consuntivazione è allineato alle logiche del<br />

processo di budgeting che prevede diverse Dimensioni e<br />

Assi di analisi, quali Dichiaranti, Nature, Controparti<br />

(società del Gruppo principali), Risorse Umane, ecc.<br />

CANTIERE LEAN APPROACH<br />

ED ECCELLENZA OPERATIVA<br />

Sintesi dei lavori del Cantiere<br />

(Giuseppe Giambusso - MCS Consulting)<br />

La crisi attuale dei mercati e le difficoltà di accesso al<br />

credito impongono alle aziende di ricercare modalità<br />

efficaci di recupero di redditività e di riduzione<br />

dell’indebitamento.<br />

In questo contesto il lean manufacturing si pone<br />

all’attenzione degli imprenditori come motore per trovare<br />

la soluzione alle sfide di migliorare la qualità del prodotto<br />

o del servizio riducendo i costi ed incrementare il livello<br />

del servizio al cliente riducendo le risorse impiegate.<br />

In particolare per le aziende italiane e, soprattutto, per le<br />

PMI l’approccio “lean” sembra offrire una delle soluzioni<br />

per recuperare competitività e rilanciare i nostri territori.<br />

Questo rinnovato interesse per la lean è stato confermato<br />

dall’ampia partecipazione degli associati <strong>ANDAF</strong> alla<br />

discussione ed ai lavori del “cantiere”. I lavori si sono<br />

focalizzati sulle esperienze vissute di applicazione della<br />

lean, sui risultati economici e finanziari ottenuti e sulle<br />

sfide che il controller deve affrontare in termini di<br />

metodologie di analisi, valutazione e reporting.<br />

L’eccellenza operativa è preferibilmente associata alle<br />

grandi organizzazioni ed alle aziende multinazionali, ma


l’attenzione del cantiere è stata rivolta anche verso le<br />

piccole e medie aziende e le realtà cooperative, che<br />

rappresentano l’ossatura del sistema produttivo nazionale<br />

e che possono trovare nella lean un percorso verso la<br />

ricerca di maggiore efficienza ed efficacia operativa.<br />

Questi i tre casi che sono stati presentati.<br />

analisi tramite l’indicatore dell’OEE (Overall Equipment<br />

Effectiveness). In particolare per quest’ultima rettifica, in<br />

coerenza con gli IFRS, si è previsto il calcolo<br />

dell’ammortamento sulla base dell’effettivo utilizzo degli<br />

impianti (tempo effettivamente lavorato dalla singola<br />

cella di lavoro così come registrato sul sistema<br />

informativo aziendale).<br />

IL CASO CEFLA<br />

(Francesco Curcio - Q&O Consulting)<br />

Il caso Cefla costituisce un interessante esempio di<br />

applicazione dei temi lean in una realtà organizzata<br />

in 4 linee di business, operante a livello mondiale<br />

ed orientata all’innovazione continua dei propri prodotti<br />

e servizi.<br />

La presentazione ripercorre l’iter seguito durante lo<br />

svolgimento del progetto partito dalle singole divisioni<br />

per focalizzarsi, infine, sui servizi centrali.<br />

Tra i vari obiettivi evidenziati, la direzione ha scelto come<br />

prioritario il progetto “one day close” mirato ad accelerare<br />

la produzione del consolidato gestionale del gruppo.<br />

I risultati sono stati molto soddisfacenti in termini di<br />

riduzione dei tempi del ciclo amministrativo pur a<br />

scapito dell’affidabilità dei dati (97%) ritenuta<br />

secondaria rispetto alla tempestività dell’informazione.<br />

IL CASO BREVINI<br />

(Tarcisio Pagnozzi - Brevini Power Transmission)<br />

L’intervento si è svolto nella Brevini Power Transmission<br />

SpA di Reggio Emilia, player a livello mondiale e leader<br />

nella produzione di riduttori di velocità.<br />

Brevini, per il conseguimento degli importanti obiettivi<br />

di crescita attesi, ha lanciato nel 2007 il progetto “BMS”<br />

(Brevini Manufacturing System) per l’introduzione della<br />

best practice della lean.<br />

La direzione Operational Control della società sta testando<br />

l’efficacia di un indicatore ibrido come l’EVA, nel<br />

misurare il miglioramento atteso dalla implementazione<br />

delle metodiche lean. L’obiettivo è ottenere un valore<br />

sintetico che integri l’aspetto economico e finanziario con<br />

il costo del capitale, costruendo quello che si definisce<br />

l’”albero dell’EVA”, ed integrare quindi la metrica degli<br />

indicatori qualitativi e quantitativi – tipica dei contesti<br />

lean - con indicatori monetari.<br />

Tra le rettifiche al MOL ed al Capitale investito netto<br />

previste per il calcolo dell’EVA, il progetto prevede la<br />

valorizzazione dell’effetto del passaggio dal criterio<br />

LIFO al FIFO, la valorizzazione come immobilizzazioni<br />

immateriali delle attività di consulenza e dei costi interni<br />

per i cantieri “kaizen” e la revisione dei criteri di<br />

ammortamento per gli impianti industriali oggetto di<br />

IL CASO SERUGERI<br />

(Luca Melloni - Serugeri)<br />

“La mia è una piccola azienda fondata da mio padre e<br />

cresciuta insieme a me. Sin da piccolo ho vissuto nel<br />

profumo del legno... Oggi consegniamo oltre 2.000<br />

tipologie di pannelli di legno di tutti i tipi, in oltre 20<br />

province del nord Italia, ad oltre 1.000 clienti”.<br />

Così Renato Serugeri descrive la sua azienda. Consolidato<br />

il territorio, voleva ancora crescere senza perdere le<br />

caratteristiche di flessibilità, rapidità ed attenzione al<br />

cliente: siamo all'inizio del 2008 quando l'imprenditore<br />

decide di provare ad applicare l'approccio “lean”.<br />

“Q&O Consulting ci ha dato subito l'impressione di<br />

capire il nostro mondo, il nostro linguaggio e soprattutto<br />

ci ha fatto capire in modo semplice le metodologie e gli<br />

strumenti con rapide applicazioni sul campo”. È questa<br />

l’opinione di Serugeri sul progetto durato due anni che,<br />

mediante interventi mirati sulla gestione dei magazzini e<br />

sul ciclo di gestione ordine/spedizione, ha portato i<br />

seguenti benefici:<br />

- recupero di efficienza eccellente (oltre il 30% delle<br />

risorse interne);<br />

- gestione del ciclo ordine e del cliente (miglioramento<br />

della liquidità del 25%);<br />

- riduzione dei costi sia generali che del personale<br />

(diminuzione in media dell'11%).<br />

Conclusioni<br />

Gli argomenti trattati hanno tenuto viva l’attenzione dei<br />

partecipanti anche grazie alla formula interattiva degli<br />

interventi, che ha previsto intense sessioni di question and<br />

answer. Il successo del workshop costituisce un punto di<br />

partenza per lo sviluppo delle attività del Comitato, che ha<br />

già messo in moto la macchina organizzativa del prossimo<br />

evento, sempre nell’ottica di fornire un pratico strumento<br />

di supporto a tutti i suoi membri.<br />

49


<strong>ANDAF</strong> HOUSE ORGAN<br />

50 L<br />

Le ultime decisioni del Consiglio Direttivo<br />

L’ultima riunione del Consiglio Direttivo<br />

dell’Associazione, tenutasi il 9 aprile u.s., è stata<br />

principalmente dedicata al 40 th IAFEI World Congress:<br />

approvazione del budget e del programma preliminare,<br />

incarico definitivo all'Agenzia di supporto,<br />

Martini6 di Roma, e discussione del progress report<br />

sull'organizzazione del Congresso.<br />

In questa occasione Severino Savarese viene incaricato<br />

ufficialmente Responsabile della Formazione e Mario<br />

Gabbrielli è nominato Presidente del Comitato Tecnico<br />

Corporate Finance <strong>ANDAF</strong>.<br />

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di <strong>ANDAF</strong><br />

ed <strong>ANDAF</strong> Servizi e sottolinea, con soddisfazione,<br />

che entrambi hanno chiuso in attivo (rispettivamente<br />

di euro 8.608 e euro 57), nonostante il 2009 sia stato<br />

un anno molto difficile per l'economia del nostro<br />

Paese, il peggiore dal dopoguerra ad oggi.<br />

Tutti concordano che nel corso di quest’anno si è<br />

registrata una crescente vitalità dell’Associazione,<br />

oltre ad un sensibile incremento del numero degli<br />

associati. Durante il 2009, infatti, è stata attribuita<br />

E T T E R E D E I S O C I<br />

LUCI A SAN SIRO<br />

“Partita Doppia” tra soci <strong>ANDAF</strong> Lombardia<br />

“Abbiamo realizzato un sogno”, questo il commento ricorrente<br />

al termine della serata che ha visto in campo<br />

l’<strong>ANDAF</strong> Lombardia sul<br />

prestigioso terreno di gioco<br />

dello Stadio Giuseppe Meazza,<br />

meglio noto come San Siro,<br />

il più capiente stadio italiano<br />

e uno dei più famosi e<br />

prestigiosi d'Europa.<br />

Eravamo più o meno 100 persone,<br />

tra associati e famiglie<br />

al seguito, per realizzare il sogno<br />

di calpestare quel terreno,<br />

dove nel corso dell’anno si sono<br />

sfidati Milito e Messi, Ronaldinho<br />

e Rooney, e potersi<br />

confrontare in un contesto che<br />

ci ha visto sempre spettatori.<br />

Ma questa volta io c’ero,<br />

anche se un po’appesantito,<br />

particolare attenzione alla ridefinizione della mission,<br />

alla composizione ed al funzionamento dei Comitati<br />

Tecnici e si è approcciato con crescente rigore<br />

scientifico alle molteplici aree che interessano i CFO.<br />

Nel corso della riunione viene formalmente approvata la<br />

costituzione dello Steering Committee, un nuovo<br />

strumento di cui <strong>ANDAF</strong> ha deciso di dotarsi per garantire<br />

maggiore stabilità funzionale all’Associazione nel tempo.<br />

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di<br />

riorganizzazione dell'Associazione, approvato nel CD<br />

precedente, che contempla l'istituzione di tre Comitati:<br />

- Comitato Scientifico, in rappresentanza dei Comitati<br />

Tecnici, affidato al Vice-Presidente Roberto Mannozzi;<br />

- Comitato di Distribuzione, in rappresentanza delle Sezioni<br />

Territoriali, affidato al Vice-Presidente Massimo Campioli;<br />

- Comitato di Direzione (Steering Committee), operante<br />

con un ruolo di coordinamento dell'intera attività<br />

dell'Associazione, costituito dal Presidente <strong>ANDAF</strong> e<br />

dai due Vice-Presidenti, il Direttore Responsabile<br />

della Rivista <strong>ANDAF</strong> <strong>Magazine</strong>, Paolo Bertoli, ed<br />

il Responsabile della Formazione, Severino Savarese.<br />

In conclusione viene approvato il Regolamento delle<br />

Sezioni Territoriali, che è consultabile nel nostro sito:<br />

www.andaf.it<br />

con i bambini a bordo campo con le magliette delle loro<br />

squadre del cuore ed uno sparuto gruppo di familiari<br />

e amici che si perdevano nelle immense tribune dello<br />

stadio. E noi lì, lì nel mezzo, come cantava Ligabue…a<br />

dar vita ad un’entusiasmante partita di calcio<br />

che ci ha visto miracolosamente uscire indenni – fisicamente<br />

parlando – dal terreno di gioco.<br />

L’occasione ci ha permesso di compiere anche un piccolo<br />

gesto di solidarietà con una donazione alla Fondazione<br />

Milan, attiva in Italia e all’estero per rendere concreto<br />

il proprio impegno a favore<br />

delle fasce più deboli della<br />

popolazione, con particolare<br />

attenzione ai bambini e alla<br />

tutela dei loro diritti.<br />

A nome di tutti i partecipanti<br />

il sincero ringraziamento all’amico<br />

Massimo Campioli<br />

che ha reso possibile questa<br />

iniziativa, a Michael Tesch (il<br />

nostro presidente) per l’organizzazione,<br />

a Gaetano La Rocca<br />

per le foto, e ai due sponsor<br />

Axiante e SCAMercedes che<br />

hanno contribuito al successo<br />

della serata.<br />

Socio <strong>ANDAF</strong><br />

amante del gioco del calcio


ASSOCIAZIONE NAZIONALE<br />

DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI<br />

Con la presente chiedo di essere iscritto all’Andaf – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari – e mi impegno al rispetto delle disposizioni statutarie.<br />

Dietro vostra richiesta, provvederò a versare la quota di iscrizione annuale di Euro 250.00. Fornisco di seguito i miei dati anagrafici e professionali.<br />

TITOLO NOME COGNOME FOTOGRAFIA<br />

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CITTADINANZA<br />

CODICE FISCALE POSIZIONE IN AZIENDA/PROFESSIONE ANZIANITÀ<br />

SPECIALIZZAZIONE QUADRO DIRIGENTE SOCIO AMM.RE<br />

DENOMINAZIONE SOCIALE AZIENDA<br />

SETTORE MERCEOLOGICO<br />

SEDE PRINCIPALE AZIENDA N. DIPENDENTI CAPITALE SOCIALE GIRO DI AFFARI<br />

INDIRIZZO AZIENDA CAP CITTÀ<br />

E-MAIL AZIENDA TELEFONI AZIENDA FAX MOBILE<br />

INDIRIZZO PRIVATO<br />

CAP<br />

CITTÀ<br />

E-MAIL PRIVATA TELEFONI PRIVATI FAX PRIVATO MOBILE PRIVATO<br />

STUDI, MASTER E PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI (INDICARE IL TITOLO DI STUDIO E ALLEGARE IL CURRICULUM VITAE)<br />

SETTORI DI INTERESSE PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALL’ASSOCIAZIONE<br />

INVIO DELLA CORRISPONDENZA<br />

IN AZIENDA<br />

ALL'INDIRIZZO PRIVATO<br />

DATA FIRMA SEZIONE PRESIDENTE QUALIFICA<br />

RISERVATO <strong>ANDAF</strong><br />

La legge n.675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato da Andaf ai<br />

principi della correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 10 della legge predetta, si informa che il trattamento Andaf intende<br />

effettuare le seguenti finalità: (i) diffusione dei dati degli associati per la pubblicazione in elenchi o annuari dei soci e nel web site dell’associazione; (ii) comunicazione dei dati per la<br />

diffusione di informazioni di interesse professionale. Si rende pertanto indispensabile, esclusivamente per quanto indicato ai punti (i) e (ii), un esplicito consenso. Il sottoscritto, acquisite<br />

le informazioni di cui l’articolo 10 della legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge stessa, ( ) conferisce, ( ) non conferisce il proprio consenso<br />

all’utilizzo dei propri dati personali finalizzato a quanto sopra indicato.<br />

MODULO D’ISCRIZIONE<br />

da spedire alla sede dell'associazione<br />

in Corso Genova, 6 - 20123 Milano<br />

Segreteria: Daniela Guidotti<br />

Tel. +39 02 83242288 - Fax. +39 02 58118093<br />

www.andaf.it - andaf@andaf.it


N O T I Z I A R I O<br />

52<br />

AGENDA DEGLI EVENTI PROGRAMMATI<br />

DALLE SEZIONI LOCALI DELL’<strong>ANDAF</strong><br />

Piemonte<br />

Gli eventi sono organizzati dal CDAF<br />

(Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari),<br />

i cui Soci sono federati all’<strong>ANDAF</strong><br />

● La “manovra d’estate”: le novità fiscali<br />

Settembre <strong>2010</strong><br />

● Essere un manager di successo vuol dire.... sapere,<br />

saper fare, saper essere<br />

Sette giornate di Formazione Manageriale per i Soci Giovani<br />

Settembre/Novembre <strong>2010</strong><br />

● La Governance aziendale e la gestione dei rischi: aree<br />

di intervento ed approcci metodologici<br />

Ottobre <strong>2010</strong><br />

Lombardia<br />

● Patrimonializzarsi per crescere e competere: la<br />

quotazione in Borsa<br />

23 settembre <strong>2010</strong><br />

● Risk Governance e Compliance: l’enterprise Risk<br />

management come modello integrato per gestire i<br />

rischi e la compliance aziendale<br />

25 ottobre <strong>2010</strong><br />

Liguria<br />

● La rilevanza strategica del controllo di gestione<br />

14 ottobre <strong>2010</strong><br />

Nord Est<br />

● D. Lgs. 231/2001 - I reati informatici e i reati in<br />

materia di diritti di autore nonché le ulteriori novità<br />

previste a breve nel panorama legislativo<br />

21 settembre <strong>2010</strong><br />

Toscana<br />

● Nuovi reati presupposto ex Dlgs 231: i delitti contro<br />

l'industria e il commercio e l'associazione per<br />

delinquere<br />

7 luglio <strong>2010</strong><br />

● La gestione del credito verso la clientela: aspetti<br />

operativi, legali e fiscali;<br />

20 Settembre <strong>2010</strong><br />

a cura di MICHELE<br />

MALUSÀ<br />

Emilia Romagna<br />

● Cash pooling e cash management: esperienze di due<br />

imprese in contradditorio con i relativi consulenti<br />

6 luglio <strong>2010</strong><br />

● Ristrutturazione del debito e rapporti con gli istituti di credito<br />

2 settembre <strong>2010</strong><br />

● XBRL: un nuovo standard per il reporting aziendale<br />

15 settembre <strong>2010</strong><br />

● Verifiche fiscali e rapporti con l'Agenzia delle entrate:<br />

prepararsi ai controlli<br />

28 settembre <strong>2010</strong><br />

● Bilancio sociale e rapporto con gli stakeholder<br />

5 ottobre <strong>2010</strong><br />

● Scelta e implementazione di un sistema ERP:<br />

esperienze a confronto<br />

28 ottobre <strong>2010</strong><br />

Marche-Umbria<br />

● AIM Italia: nuove opportunità di quotazione in borsa<br />

per le PMI<br />

14 luglio <strong>2010</strong><br />

● La Cost Reduction: una leva per incrementare i profitti<br />

e generare liquidità<br />

30 settembre <strong>2010</strong><br />

Campania<br />

● Gli impatti sulle imprese dei provvedimenti fiscali<br />

contenuti nella manovra correttiva <strong>2010</strong><br />

21 luglio <strong>2010</strong><br />

● L’adozione dei principi contabili internazionali<br />

in Italia: novità ed opportunità<br />

15 settembre <strong>2010</strong><br />

● Gestione finanziaria nell’attuale contesto<br />

economico. Il ruolo del CFO<br />

24 settembre <strong>2010</strong><br />

● Le Società pubblico/private<br />

1° ottobre <strong>2010</strong><br />

● La gestione dei rischi aziendali<br />

22 ottobre <strong>2010</strong>


Centro Sud<br />

● Verso l’azienda Digitale: aspetti legali, tributari<br />

e tecnici della conservazione sostitutiva e della<br />

fatturazione elettronica<br />

1° luglio <strong>2010</strong><br />

Sicilia<br />

● Rapporto Banca Impresa e controllo di gestione: la<br />

nuova disciplina SEPA e le operazioni con parti<br />

correlate<br />

26 giugno <strong>2010</strong><br />

● Le piccole e medie imprese incontrano le Banche locali<br />

in una prospettiva di sviluppo del territorio<br />

20 Settembre <strong>2010</strong><br />

● Corso di specializzazione internazionale in sistemi di<br />

controllo aziendale<br />

10 Ottobre <strong>2010</strong><br />

LA BACHECA <strong>ANDAF</strong><br />

DEL MERCATO DEL LAVORO<br />

Riportiamo di seguito gli annunci di ricerca/offerta<br />

di opportunità professionali giunte alla nostra redazione<br />

dagli Associati <strong>ANDAF</strong>. Le risposte dovranno essere<br />

indirizzate a: <strong>ANDAF</strong> (Associazione Nazionale Direttori<br />

Amministrativi e Finanziari) – Corso Genova, 6<br />

20123 Milano – E.mail: d.guidotti@andaf.it<br />

Tel. +39 02 83242288 – Fax +39 02 58118093.<br />

L’Associazione non prende parte alla selezione e consegnerà<br />

i documenti ricevuti direttamente in busta chiusa<br />

all’inserzionista. Si prega di indicare nella risposta il numero<br />

di riferimento indicato in calce ad ogni annuncio. Gli annunci<br />

si riferiscono a persone di sesso maschile e femminile.<br />

LE AZIENDE CERCANO<br />

Capoufficio Fatturazione attiva<br />

Azienda leader nel mercato europeo dell’ittico fresco<br />

a Venezia, ricerca un Capoufficio Fatturazione attiva, con<br />

un contratto a tempo indeterminato.<br />

La scelta della Direzione è inserire un profilo<br />

amministrativo con potenziale, in grado di ricoprire da<br />

subito il ruolo di Capoufficio della fatturazione attiva,<br />

supervisionando l’intero processo (sia nazionale che<br />

comunitario), coordinando il gruppo di lavoro e gestendo<br />

le problematiche relative. Riporterà direttamente al<br />

Responsabile Amministrativo.<br />

Il candidato deve avere un’età maggiore dei 30 anni,<br />

essere laureato in discipline giuridico-economiche, avere<br />

una buona conoscenza della lingua inglese sia scritta<br />

che parlata e un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni.<br />

[Rif. 60/6460-8081]<br />

Stage<br />

È disponibile uno stage di 4/5 mesi nell'area<br />

amministrativa-contabile per uno studente universitario<br />

neo ragioniere che abbia voglia di maturare una<br />

esperienza operativa in azienda.<br />

È previsto un rimborso spese mensile di Euro 600.<br />

La sede di lavoro si trova in provincia di Padova.<br />

[Rif. 76/7460-6476]<br />

I CANDIDATI CERCANO<br />

Controller<br />

Professional dell’area amministrazione, finanza e<br />

controllo con elevata esperienza maturata inizialmente<br />

in società di revisione di bilancio, poi con crescenti<br />

incarichi di responsabilità in aziende private del settore<br />

automotive ed operanti per commessa nell’oil&gas e<br />

negli impianti per infrastrutture idriche.<br />

Successivamente ha ampliato la sua attività al controllo<br />

di gestione in contesti internazionali, assumendo la<br />

responsabilità e coordinamento per le performance<br />

economiche degli investimenti nei mercati esteri.<br />

[Rif. 73/7180-6364]<br />

Tax Manager<br />

34enne di Roma, attualmente Tax Manager e<br />

responsabile: dell’ottimizzazione del carico fiscale e<br />

della corporate governance del gruppo europeo (i.e.<br />

mediante proiezioni, gestione del tax cash, M&A e<br />

strutture fiscali); dell’overview degli adempimenti fiscali<br />

per le numerose società presenti in Europa e nel mondo<br />

(in particolare, Corporate Tax, WHT, VAT); della<br />

gestione delle verifiche fiscali attualmente in corso e<br />

della gestione del rischio di eventuali futuri Audit; del<br />

focus su particolari tematiche, quali Permanent<br />

Establishment, Transfer Pricing, Capitalization level.<br />

Ha potuto arricchire le sue competenze in termini di<br />

conoscenza della legislazione fiscale dei paesi europei,<br />

di visione strategica della leva fiscale all’interno del<br />

gruppo e di approfondito supporto ai progetti di<br />

ristrutturazione del business.<br />

[Rif. 70/7674-7366]<br />

Business Financial Analyst<br />

37enne residente a Treviso ha maturato una forte<br />

esperienza nel settore dei Sistemi Informativi ed in<br />

particolar modo nella manutenzione del sistema<br />

gestionale ERP SAP.<br />

Ha una ottima esperienza nel controllo di gestione<br />

53


N O T I Z I A R I O<br />

ELENCO NUOVI SOCI ORDINARI, STRAORDINARI, AGGREGATI E FEDERATI<br />

Arietti Attilio Francesco Augusto Titolare e Amministratore Delegato Studio Dr.Arietti & Associati Srl Piemonte<br />

Di Bartolomeo Sabrina Group Finance Director Weather Investments SpA/Wind Telecomunicaz. Piemonte<br />

Ferro Giancarlo Direttore Finanziario Colt Technology Services SpA Piemonte<br />

Lo Sardo Antonino Partner Nagima Consulenza e Formazione Piemonte<br />

Piersantelli Fulvio Vincenzo Responsabile Amministrativo, Finanziario e Organizzativo Copernico Paghe Srl Piemonte<br />

Varicelli Arturo Senior Manager Accenture SpA Piemonte<br />

Carmeli Michela Amministatore Unico Soc.Vinicola Carmeli Sas Liguria<br />

Lucarelli Claudio Responsabile Ufficio Controlli Contabili Banca Carige SpA Liguria<br />

Baiocco Alessandra Responsabile Compliance Zenith Service SpA Lombardia<br />

Basso Michela Responsabile Sicurezza e Ambiente Taft SpA Lombardia<br />

Bettinaglio Giovanni C.F.O. Global System International SpA Lombardia<br />

Bianchi Daniele Responsabile Amministrativo Settore Edilizio Lombardia<br />

Bolognesi Daniela Responsabile Amministrativo Pernod-Ricard Italia Lombardia<br />

Brambilla Alfonso Responsabile Tesoreria e Gestione Finanziaria Ifitalia SpA Lombardia<br />

Bubbio Alberto Amministratore Unico Dimensione Controllo Lombardia<br />

Cattaneo Marino C.F.O. Sidi SpA Lombardia<br />

Fella Marco Sergio Tax Manager E.ON Italia SpA Lombardia<br />

Guida Paolo Investment Manager, Interim C.F.O. Privet Capital Lombardia<br />

Laganà Cristina Credit Manager Unisys Italia Srl Lombardia<br />

Magni Attilio Amministratore Delegato Replic Srl Lombardia<br />

Mengatto Alessio Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo Fast Pouint Srl Lombardia<br />

Mennea Giuseppe Direttore Amministrativo Associazione UNIPRO Lombardia<br />

Merlini Gianni Head of Finance/Treasury E.ON Italia SpA Lombardia<br />

Nichetti Anna Responsabile Amministrativa Palini SpA Lombardia<br />

Passerini Paolo Direttore Amministrativo RS Components SpA Lombardia<br />

Plantamura Pietro Direttore Finanziario Ifitalia SpA Lombardia<br />

Quarenghi Paola Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo BG Italia Power SpA Lombardia<br />

Rosa Adriana Group Accounting Manager E.ON Italia SpA Lombardia<br />

Zudè Giuseppe C.F.O. Cogeme S&T SpA Lombardia<br />

54<br />

Andreetta Erika Director Retail & Consumer Goods Pricewaterhousecoopers Advisory SpA Nord Est<br />

Bonaldo Ermenegildo Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo Sinv SpA Nord Est<br />

Celoria Federico Direttore Amministrativo AFVAcciaierie Beltrame SpA Nord Est<br />

Cont Federico Risk Manager Banco Popolare Soc. Coop. Nord Est<br />

Dragone Paolo Commercialista Studio Dragone e Associati Nord Est<br />

Giannotti Andrea C.F.O. Fiorital Srl Nord Est<br />

Mainella Ferruccio Project Manager Sas Institute Srl Nord Est<br />

Pasquotti Marco C.F.O. Dellas SpA Nord Est<br />

Sammarchi Mario Responsabile Logistica Industrie Valentini SpA Nord Est<br />

Tomasin Marco C.F.O. Mionetto SpA Nord Est<br />

Aldrovandi Stefano Responsabile Area Finanza e Amministrativa Cassa di Risparmio di Cento Emilia Romagna<br />

De Marchi Andrea Vice Direttore Generale e C.F.O. Gruppo Itway SpA Emilia Romagna<br />

Di Martino Daniela Amministrazione e Finanza Emilia Romagna<br />

Marzo Giuseppe Ricercatore in Economia Aziendale Università degli Studi di Ferrara Emilia Romagna<br />

Montebugnoli Licia C.F.O. Best Union Company SpA Emilia Romagna<br />

Toti Laura Group Controller Gruppo Itway SpA Emilia Romagna<br />

Baldassini Davide Responsabile Amministrativo Sammontana SpA Toscana<br />

Billi Francesco Manager Pricewaterhousecoopers Toscana<br />

Butali Sara Coordinamento Marketing Butali SpA Toscana<br />

Di Pace Giambattista Responsabile Contabilità, Bilancio e Fiscale Centro Leasing Banca Toscana<br />

Santori Francesco Direttore Finanziario Famiglia Daddi Toscana<br />

Saracino Giuseppe Direttore Amministrativo e Finanziario - C.F.O. Frescobaldi Società Agricola Srl Toscana<br />

Cavalli Tommaso Maria Amministratore Big Srl Marche/Umbria<br />

Blasi Giovanni Socio Pricewaterhousecoopers Advisory SpA Centro Sud<br />

Calella Grazia Ref.te Coord.to Ammin.e Standardizzaz.Procedure Contab. Trenitalia SpA Centro Sud<br />

Calella Maria Pia Responsabile Bilancio Consolidato Saba Italia SpA Centro Sud<br />

Capuozzo Maria Fleet Process Operator Arval Italia - Gruppo Bnp Paribas Centro Sud<br />

Cardillo Francesco Accountant Cementir Italia Srl Centro Sud<br />

Crisostomi Alessia Controller Enel SpA Centro Sud<br />

Cuomo Marco Referente dell'Area Compliance GSE SpA Centro Sud<br />

Di Martino Antonio Amministratore Geo Consulting Sas Centro Sud<br />

Elemento Maurizio Responsabile Amministrativo, Finanza e Controllo CSF Servizi Srl Centro Sud<br />

Giannizzari Rosaura Business Analyst Process Firema Trasporti SpA Centro Sud<br />

Ielapi Valerio Consultant Hewlett Packard Italiana Centro Sud<br />

Mostacchia Massimiliano Group Controller Gruppo Maire Tecnimont Centro Sud<br />

Pace Elena Professional Senior Ferrovie dello Stato Centro Sud<br />

Punzo Attilio Addetto Pianificazione Energetica e Finanziaria GSE SpA Centro Sud<br />

Saccone Diego Addetto alla Contabilità Investimenti Kuwait Petroleum SpA Centro Sud<br />

Tringali Alessandro Project Manager Hewlett-Packard Centro Sud<br />

Zima Kristina Controllo di Gestione L'Oreal Adria Centro Sud<br />

Curci Anna Contabile Studio Associato Campania<br />

De Simone Claudio Direttore Amministrativo, Finanzia e Controllo DSN Capua SpA Campania<br />

Guarino Francesco Direttore Amministrativo Contact Tecnologie SpA Campania<br />

Massafra Massimiliano Responsabile Controllo di Gestione Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti SpA Puglia<br />

Montenegro Salvatore Responsabile Amministrativo Over Teak Srl Puglia<br />

Pizzi Giuseppe Dottore Commercialista Studio Dott. Avveduto Salvatore Puglia<br />

Torre Luca Analista di Bilancio Puglia


per le attività di chiusura contabile periodica; attività<br />

che ha prestato in società di grandi dimensioni<br />

e di livello internazionale.<br />

la sua aspirazione è di trovare collocazione in<br />

una nuova realtà aziendale di dimensioni medio-grandi<br />

nel settore amministrativo e/o dei sistemi informativi.<br />

[Rif. 76/8068-7964]<br />

Internal Auditor<br />

38enne Laureato in Economia, attualmente Internal<br />

Auditor con mansioni di attività obiettiva<br />

ed autonoma di verifica e consulenza finalizzata<br />

alla creazione di valore, alla salvaguardia del<br />

patrimonio aziendale ed al miglioramento dei processi<br />

aziendali presso una società d’intermediazione<br />

mobiliare.<br />

Ha buone capacità di organizzazione e relazione;<br />

propensione al lavoro e tenacia nel perseguimento<br />

degli obiettivi.<br />

Buona conoscenza, sia parlata che scritta,<br />

delle lingue inglese e francese. Ottima conoscenza<br />

del sistema operativo Windows 2000 e suoi applicativi.<br />

Capacità nell’utilizzo di internet e reti Intranet.<br />

Conoscenza di BLOOMBERG. Ottima conoscenza<br />

dei programmi AS/400 e Procedura CEDACRI.<br />

[Rif. 70/7664-6364]<br />

Avvocato<br />

38enne residente a Verona, laureata in Giurisprudenza,<br />

esercita la professione di Avvocato dall’anno 2002.<br />

Ha una buona conoscenza della lingua inglese<br />

e di quella francese, sia parlata che scritta.<br />

Nel passato ha approfondito, in campo lavorativo,<br />

le materie di Diritto Societario, Diritto Civile,<br />

Diritto Processuale Civile e Diritto di Famiglia.<br />

Ha maturato le competenze di redazione atti giuridici,<br />

pareri, gestione delle udienze in Tribunale e<br />

funzione di Segretario in Arbitrato.<br />

Per motivi familiari attualmente cerca una<br />

collocazione in azienda, presso l'ufficio legale<br />

di una società di medio-grande dimensione,<br />

o presso la divisione affari generali di qualche<br />

Ente/Istituto.<br />

[Rif. 73/5981-8276]<br />

Buona conoscenza della lingua inglese e scolastica per<br />

quella francese.<br />

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli<br />

strumenti informatici di base (Word, Excel, Access,<br />

PowerPoint); conoscenza del sistema gestionale<br />

SAP R/3 e in modo particolare dei moduli FI & CO;<br />

ottima abilità nel reperire informazioni attraverso<br />

la navigazione in Internet.<br />

[Rif. 76/8068-8062]<br />

Responsabile Customer Services Operations<br />

Residente a Milano, laureata in Economia Aziendale.<br />

Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile<br />

Customer Services Operations e gestione call center<br />

nel mondo delle Telecomunicazioni, settore nel quale<br />

opera da 10 anni.<br />

Ha maturato precedenti esperienze come Controller<br />

ed Internal & External Auditor per varie aziende e<br />

società di consulenza<br />

Inglese fluente e conoscenza di base del francese<br />

e del tedesco.<br />

[Rif. 76/7775-6168]<br />

Direttore Amministrazione, Finanza<br />

e Controllo di Gruppo<br />

44enne di Rovigo, laureato in Economia Aziendale.<br />

Attualmente lavora presso un’azienda<br />

operante nel settore automazione.<br />

Ha esperienza pluriennale come Responsabile<br />

Amministrazione, Finanza e Controllo,<br />

ricoperto in Società operanti in settori<br />

di materiali per edilizia, metalmeccanico,<br />

gomma-plastica e tessile.<br />

Buona conoscenza della lingua inglese<br />

e scolastica di quella spagnola.<br />

Buona conoscenza dei pacchetti<br />

di MS Office 97 (Word, Excel); BPCS and ACG<br />

(AS/400), SAP (FI, CO), JDEdwards.<br />

[Rif. 75/7760-7370]<br />

55<br />

HR (Recruiting e Selezione, Formazione<br />

e Organizzazione)<br />

36enne residente a Napoli, laureata in<br />

Economia e Commercio Internazionale.<br />

Ha ricoperto, come ultima posizione aziendale,<br />

quella di Human Resource presso l’Università<br />

di Napoli.<br />

Le sue esperienze lavorative passate sono state presso<br />

diverse aziende, sempre come ruolo di HR e di<br />

Impiegata Marketing.


R E C E N S I O N I<br />

“GLI IFRS IN BILANCIO.<br />

COME E QUANDO UTILIZZARE I PRINCIPI<br />

CONTABILI INTERNAZIONALI”<br />

a cura di<br />

ALBERTO TRON<br />

56<br />

di Riccardo Bauer<br />

Il volume, arrivato alla terza edizione,<br />

risponde alla diffusa esigenza degli<br />

operatori di poter applicare al meglio<br />

i principi contabili internazionali, principi<br />

che si vanno sempre più diffondendo<br />

nel mondo economico.<br />

All’iniziale entusiasmo dei primi tempi<br />

di applicazione degli IAS/IFRS, si<br />

è ora passati ad un approccio più meditato<br />

e più consapevole facendo rilevare<br />

gli aspetti positivi e le aree di possibile miglioramento<br />

dei principi stessi.<br />

La globalizzazione e la crisi economica mondiale conseguente<br />

hanno posto problemi nuovi e di grande interesse sul<br />

modo migliore per rappresentare i fatti aziendali creando anche<br />

nell’ambito dei principi contabili internazionali aree di<br />

dibattito, prime fra tutte il problema della corretta rappresentazione<br />

degli strumenti finanziari derivati, del fair value,<br />

delle perdite di valore e della applicabilità degli IFRS alle<br />

piccole e medie imprese.<br />

Il dibattito, tuttora in corso, non è di facile soluzione anche<br />

considerando i contrastanti interessi economici delle principali<br />

potenze in questa fase di crisi.<br />

Ciò nonostante, per coloro che redigono i bilanci, la conoscenza<br />

corretta e completa dei prinicpi IFRS diventa sempre<br />

più importante.<br />

In questo testo, oltre a riassumere le caratteristiche principali<br />

dei più importanti principi, si integrano gli aspetti teorici<br />

con brevi esempi applicativi ed illustrazioni di note ai bilanci<br />

ricavate dalla prassi nazionale, che man mano si è sviluppata<br />

ed affinata.<br />

Nello specifico, il volume in parola analizza i criteri di valutazione<br />

e classificazione delle principali voci di bilancio<br />

evidenziando, in allegato, le differenze principali tra principi<br />

contabili internazionali e quelli nazionali.<br />

“COMUNICAZIONE FINANZIARIA”<br />

a cura di Enzo Rocca<br />

La comunicazione finanziaria ha assunto un ruolo fondamentale<br />

per la stabilizzazione dei mercati in cui avvengono<br />

gli scambi, per la gestione degli investimenti e per la puntuale<br />

conoscenza dei valori generati dall’impresa sul territorio<br />

di riferimento.<br />

Conoscere i molteplici contenuti e le forme di predisposizione<br />

dei documenti, oltre che proporzionare tali caratteristiche<br />

al contesto di riferimento, sono elementi spesso sottovalutati.<br />

La qualità delle informazioni condiziona significativamente<br />

la relazione tra l’impresa e i suoi stakeholder e per questo<br />

sono coinvolte strutture e competenze aziendali eterogenee,<br />

ciascuna delle quali contribuisce a garantire nel tempo<br />

il suo valore e ad accrescerlo.<br />

Intervengono in questo ambito figure professionali d’impresa<br />

(chief financial officer, dirigente preposto alla redazione dei<br />

documenti contabili, internal auditor, risk manager, compliance<br />

officer, chief information officer) componenti degli<br />

organi aziendali di amministrazione e controllo, nonché soggetti<br />

che si occupano della revisione legale dei conti.<br />

Ciascuno di questi svolge un ruolo ben preciso e per questo<br />

si deve dotare di tecniche e di strumenti operativi utili a gestirla<br />

e a controllarla in maniera efficace ed efficiente.<br />

La trasversalità dell’argomento è colta analizzando le attuali<br />

regole e linee guida di riferimento per il suo governo<br />

(L. 262/2005, norma codicistica, testo unico della finanza,<br />

codice di autodisciplina, ecc.). Esse sono adattate alle peculiarità<br />

proprie di ogni sistema di corporate governance (tradizionale,<br />

dualistico e monistico) e trovano nel dirigente preposto<br />

alla redazione dei documenti contabili societari e nel<br />

direttore amministrativo e finanziario gli esecutori essenziali<br />

per la realizzazione dell’adeguatezza dell’impianto nelle società<br />

quotate e non quotate.<br />

Il manuale in rassegna, in modo pratico ed operativo, intende<br />

approfondire temi connessi alla pianificazione ed alla realizzazione<br />

progettuale di possibili soluzioni ragionate per<br />

il governo della comunicazione finanziaria,<br />

con l’obiettivo di ricevere,<br />

mantenere ed accrescere nel tempo la<br />

fiducia degli stakeholder e di soddisfare<br />

gli obiettivi di legge.<br />

Garantire in ciascuna impresa la funzionalità<br />

efficace ed efficiente della<br />

comunicazione finanziaria vuole dire<br />

sviluppare un solido sistema di gestione<br />

dei rischi d’informazione finanziaria<br />

e di controllo che trova nella L. 262/2005 e nelle<br />

best practice internazionali (COSO, COBIT, ISO) un punto<br />

di riferimento regolamentare.


USER<br />

CONFERENCE<br />

<strong>2010</strong><br />

23 - 24 Settembre<br />

Auditorium San Romano<br />

Lucca<br />

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The CPM<br />

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A New Vision of CPM: from Corporate to Collaborative Performance Management<br />

Da oltre 20 anni Tagetik lavora fianco a fianco con i CFO ed i CIO.<br />

Tagetik 3.0 nasce dall’ascolto delle loro esigenze, dalla comprensione dei problemi<br />

di business, dalla capacità di fare innovazione con i propri clienti.<br />

In un mercato ormai saturo di soluzioni puntuali e statiche, il vero valore aggiunto<br />

risiede nella capacità di coinvolgere tutta l’organizzazione nelle attività di gestione e<br />

controllo del business, introducendo processi di collaborazione tra gruppi di lavoro,<br />

condivisione degli obiettivi e comunicazione delle linee di azione.<br />

L’esperienza maturata nel continuo supporto ai clienti ci spinge sempre più<br />

a promuovere una visione nuova della Business Intelligence e del Corporate<br />

Performance Management: non più strumenti specifici, complessi e ‘stand-alone’<br />

ma una piattaforma unica in grado di coniugare la gestione dei processi finanziari<br />

e operativi con strumenti avanzati di collaborazione aziendale.<br />

Performance Management + ‘Decision-Making’ collaborativo per:<br />

• gestire efficacemente le performance di business;<br />

• rendere le informazioni aziendali più semplici e accessibili a tutti;<br />

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attraverso processi decisionali condivisi tra le funzioni di un’organizzazione<br />

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