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"INFORMATIVA DI BILANCIO E SEMPLIFICAZIONE:<br />

PRIME PROPOSTE OPERATIVE"<br />

A CURA DEL<br />

COMITATO TECNICO ANDAF FINANCIAL REPORTING STANDARDS<br />

1


COMPONENTI COMITATO TECNICO ANDAF - FINANCIAL REPORTING STANDARDS<br />

Presidente del Comitato Tecnico<br />

Alberto Tron ROIMAX e UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI PISA - Consigliere<br />

Organi sociali ANDAF<br />

Riccardo Baraldi WASTE ITALIA - Consigliere<br />

Paolo Matteini MIROGLIO - Consigliere<br />

Dante Valobra ERNST & YOUNG - Sindaco<br />

Manager Area AFC aziendale<br />

Andrea Angelino ENEL<br />

Viviana Ascani DEXIA CREDIOP<br />

Luca Cencioni ENI<br />

Marco Cerù ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO<br />

Alessandro Del Gobbo POSTE ITALIANE<br />

Raffaele Petruzzella ASTALDI<br />

Alessandro Zurzolo POSTE ITALIANE<br />

Docenti Accademici/Consulenti<br />

Marco Allegrini UNIVERSITÀ DI PISA<br />

Francesco Bellini EUROKLEIS<br />

Francesco Chiulli ERNST & YOUNG<br />

Antonella D’Andrea FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br />

Giovanni Ferraioli PRICEWATERHOUSECOOPERS<br />

Salvatore Ferri UNIVERSITA' DI NAPOLI PARTHENOPE<br />

Raffaele Mazzeo KPMG<br />

PierPaolo Mosca PRICEWATERHOUSECOOPERS<br />

Renato Naschi KPMG<br />

Lorenzo Pini Prato PRICEWATERHOUSECOOPERS<br />

Massimo Simoncini UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA<br />

Paolo Spadoni ENI<br />

Riccardo Tiscini UNIVERSITA' LUISS DI ROMA<br />

Ambrogio Virgilio ERNST & YOUNG<br />

Il presente documento, si inserisce nel più ampio progetto dedicato al tema della “Semplificazione” che<br />

ANDAF sta portando avanti con il contributo di tutti i suoi Comitati Tecnici; esso è il frutto della revisione<br />

2


dell‟ANDAF Paper n. 10, “Informativa di bilancio e semplificazione: survey e prime proposte operative”,<br />

pubblicato come allegato dell‟ANDAF MAGAZINE n. 4 di ottobre 2010.<br />

Il sottogruppo di lavoro che ha rielaborato tale documento è stato costituito da:<br />

Riccardo Baraldi – WASTE ITALIA<br />

Alessandro Del Gobbo – POSTE ITALIANE<br />

Roberto Mannozzi – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE<br />

Raffaele Petruzzella – ASTALDI<br />

Anacleto Tamasi - PRICEWATERHOUSECOOPERS<br />

Alberto Tron – ROIMAX e UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI PISA<br />

3


INDICE<br />

1. Progetto “Semplificazione” nell’ambito del Comitato Tecnico - Financial Reporting Standards<br />

di ANDAF<br />

1.1 . - Considerazioni dei risultati della survey in relazione al Progetto “Semplificazione”<br />

2. Proposta di semplificazione – informativa sugli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 7<br />

2.1. - Proposta di semplificazione<br />

2.2. - Fair value<br />

2.3. - Rischio di credito<br />

2.4. - Rischio di liquidità<br />

2.5.- Rischio di mercato<br />

3. Proposta di semplificazione – Riduzione di valore delle attività<br />

4. Proposta di semplificazione - IAS 19 e TFR ed altri piani a benefici definiti ai dipendenti<br />

secondo gli IFRS<br />

4.1. - Proposta di semplificazione<br />

5. Proposta di semplificazione – Informativa sugli strumenti finanziari prevista dall’art. 2427-bis,<br />

dall’art. 2428, comma 2, n. 6-bis del codice civile e dall’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti<br />

finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”<br />

5.1. - Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa sui derivati<br />

5.2. - Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa sulle immobilizzazioni<br />

finanziarie<br />

5.3. - Proposta di semplificazione: informazioni nella relazione sulla gestione<br />

6.. Proposta di semplificazione – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito<br />

7- Proposta di semplificazione – Le informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi<br />

fuori bilancio<br />

7.1.- Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa e nella relazione sulla<br />

gestione relative a operazioni con parti correlate<br />

8. Conclusioni<br />

4


COMITATO TECNICO ANDAF - FINANCIAL REPORTING STANDARDS<br />

1. Progetto “Semplificazione” nell’ambito del Comitato Tecnico - Financial Reporting Standards<br />

di ANDAF<br />

Nell‟ambito del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standards nasce, a cavallo fra la fine del<br />

2009 e l‟inizio del 2010, un Gruppo di Lavoro (GdL) denominato “Progetto OIC”, il cui obiettivo primario è<br />

stato di dar vita, mediante il costante dialogo con lo standard setter nazionale, ad alcuni “tavoli tecnici”<br />

che prevedano la collaborazione e discussione anticipata fra OIC - Organismo Italiano di Contabilità - e<br />

ANDAF dei diversi temi riguardanti materie di approfondimento nonché evoluzione, riferibili sia ai principi<br />

contabili nazionali che a quelli internazionali.<br />

L‟obiettivo è di rendere strutturata l‟attività che l‟ANDAF svolge nei confronti dell‟OIC, ogni volta che se ne<br />

presenta l‟occasione su input diretto dello standard setter nazionale, nel dare il proprio contributo alla<br />

formazione di nuovi principi contabili e/o delle relative interpretazioni.<br />

In tale contesto ha operato il Gruppo di Lavoro Semplificazione (GdL), con l‟obiettivo di evidenziare le<br />

aree dell‟informativa societaria in cui è possibile snellire i relativi adempimenti senza penalizzare la<br />

trasparente esposizione e comunicazionedei dati e delle informazioni aziendali.<br />

*-*-*<br />

1.1.- Considerazioni dei risultati della survey in relazione al Progetto “Semplificazione”<br />

Dalla survey effettuata nel corso del 2010 con gli associati <strong>Andaf</strong> è emerso come l‟informativa di bilancio<br />

sia percepita, sia nell‟ambito dei principi nazionali che internazionali, come complessa in relazione alla<br />

quantità e qualità dei dati e delle informazioni da fornire in relazione anche alle tempistiche di<br />

predisposizione dei bilanci.<br />

Emergono in particolare tra le aree suscettibili di semplificazione quelle dell‟informativa sui rischi<br />

finanziari, quella delle perdite di valore delle attività e, con specifico riferimento ai principi internazionali,<br />

l‟informativa relativa ai piani a benefici definiti e al TFR.<br />

Nei successivi paragrafi verranno, pertanto, sviluppate specifiche proposte di semplificazione<br />

dell‟informativa da rendere nei bilanci, con riferimento sia ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (par.<br />

da 2 a 4), che a quelli nazionali (OIC, par. da 5 a 7)<br />

*-*-*<br />

5


2. Proposta di semplificazione – informativa sugli strumenti finanziari prevista dall’IFRS 7<br />

“Strumenti finanziari: Informazioni integrative”<br />

In tale paragrafo ci si pone l‟obiettivo di fornire alcune proposte di semplificazione rispetto all‟informativa<br />

richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative” (di<br />

seguito IFRS 7). Il principio prevede che i soggetti interessati presentino un livello di informativa che<br />

permetta ai lettori del bilancio di valutare:<br />

o<br />

o<br />

la significatività degli strumenti finanziari in relazione alla situazione finanziaria ed ai rischi economici<br />

di un‟entità;<br />

la natura e l‟estensione dei rischi che derivano dagli strumenti finanziari ai quali l‟entità è stata<br />

esposta durante il periodo e alla data di reporting, e come la stessa gestisce tale rischi.<br />

I rischi identificati e definiti nello standard sono i seguenti:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Rischio di credito: è il rischio che una delle controparti di uno strumento finanziario causi una<br />

perdita finanziaria all‟altra parte per non essere riuscita ad adempiere ad una obbligazione;<br />

Rischio di liquidità: è il rischio che un soggetto incontri difficoltà a soddisfare obblighi connessi a<br />

passività finanziarie;<br />

Rischio di mercato: è il rischio che il fair value o i cash flow futuri di uno strumento finanziario<br />

subiscano oscillazioni a causa delle variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato è<br />

sostanzialmente legato a tre tipologie di rischio: rischio di tasso, rischio di cambio e rischio di prezzo.<br />

Riteniamo che il principio IFRS 7 possa determinare delle difficoltà ai soggetti interessati nel descrivere i<br />

rischi ai quali l‟entità è esposta e le misure adottate per gestire tali rischi.<br />

Si tratta di informazioni significative(richieste in parte anche dai principi contabili italiani: OIC. n. 3, si veda<br />

il successivo par. 5.3), che danno la possibilità all‟utilizzatore di bilancio di avere gli strumenti per<br />

un‟analisi finanziaria dell‟entità. Per tale motivo i soggetti interessati potrebbero avere delle remore a<br />

fornire in modo completo tali informazioni; infatti le imprese cercano di evitare di fornire ai “competitor” e<br />

ai propri fornitori informazioni da cui si potrebbero evincere le proprie scelte finanziarie e il proprio<br />

modello di gestione dei rischi.<br />

Nonostante queste difficoltà evidenziate, riteniamo che il nostro obiettivo dovrà essere quello di suggerire<br />

ai soggetti interessati degli esempi di semplificazione che permettano di dare comunque tutte le<br />

informazioni necessarie per rispondere allo scopo dell‟IFRS 7.<br />

*-*-*<br />

6


2.1. - Proposta di semplificazione<br />

In merito ai paragrafi 6 e 7 dell‟IFRS 7 si ritiene che la società dovrebbe indicare le principali<br />

caratteristiche degli strumenti finanziari e la politica intrapresa con riguardo alla loro gestione.<br />

In particolare con riferimento agli strumenti finanziari derivati la società dovrebbe indicare un riepilogo<br />

delle seguenti informazioni per classi omogenee di strumenti:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

tipologia di contratto derivato;<br />

finalità dello strumento (trading o di copertura)<br />

rischio finanziario sottostante<br />

fair value del contratto derivato;<br />

oggetto della copertura (limitatamente ai contratti derivati di copertura).<br />

Per gli altri strumenti finanziari si consiglia di riportare per classi omogenee di strumenti informazioni che<br />

consentano di valutare la rilevanza degli stessi rispetto alla situazione economica, patrimoniale e<br />

finanziaria dell‟entità.<br />

L'entità potrà includere un riepilogo delle attività e passività finanziarie sulla base degli schemi riportati<br />

quali allegati 1) e 2) al presente documento.<br />

*-*-*<br />

2.2. - Fair value<br />

In merito alle disposizioni dei paragrafi dal 25 al 29 la società dovrebbe indicare la classificazione<br />

all‟interno delle gerarchia del fair value degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni azionarie in<br />

società non quotate e dai crediti/debiti commerciali a breve termine (v. paragrafo 29) (1).<br />

Con riferimento alle valutazioni al “valore equo” basate sul livello 3, non si ritiene che debba essere<br />

fornita la riconciliazione tra i saldi di inizio e fine periodo, in quanto è generalmente sufficiente indicare i<br />

proventi/oneri rilevati a conto economico nel periodo e l‟indicazione dei parametri rilevanti utilizzati nella<br />

valutazione.<br />

Nell'allegato 3) del presente documento è stato inserito nel prospetto riepilogativo suggerito per<br />

descrivere la gerarchia di fair value delle attività e passività finanziarie.<br />

1<br />

Paragrafo 29:<br />

L‟indicazione del fair value non è necessaria:<br />

a) quando il valore contabile è un‟approssimazione ragionevole del “valore equo”, per esempio nel caso di strumenti<br />

finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;<br />

b) per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato<br />

attivo o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo<br />

IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente;<br />

c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell‟IFRS 4), se il fair<br />

value di detto elemento non può essere determinato attendibilmente. (…)<br />

7


*-*-*<br />

2.3. - Rischio di credito<br />

Con riferimento al paragrafo 36 si ritiene che l‟ammontare che rappresenta la massima esposizione al<br />

rischio di credito sia rappresentato dal valore iscritto dello strumento finanziario, eventualmente dedotti gli<br />

importi oggetto di garanzia da parte di terzi (si veda il paragrafo 38-2).<br />

Inoltre, per le attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore, con riferimento al<br />

paragrafo 37 si ritiene che sia sufficiente fornire esclusivamente un‟analisi dell‟anzianità delle attività<br />

finanziarie scadute che non hanno subito una riduzione di valore.<br />

2.4. - Rischio di liquidità<br />

*-*-*<br />

In generale in merito al rischio di liquidità, si ritiene sufficiente fornire un‟analisi per scadenza a medio e<br />

lungo termine dei principali impegni contrattuali non rescindibili da parte della società.<br />

Con riferimento all‟analisi delle scadenze per i derivati si ritiene che l‟esposizione del fair value in bilancio<br />

indichi in maniera sufficiente il rischio di liquidità massimo che l‟azienda sopporta.<br />

2.5.- Rischio di mercato<br />

*-*-*<br />

Il rischio di mercato, rappresentato nell‟IFRS ai paragrafi 7.40, 41 e 42, richiede alle società di pubblicare<br />

informazioni che, per la loro natura prettamente commerciali, sono ritenute di natura “sensibile”. Tali<br />

informazioni,<br />

spesso con caratteristiche strategiche, e quindi “sensibili”, risultano non facilmente<br />

evidenziabili su un documento pubblico qual è il bilancio.<br />

Alcune informazioni sono effettivamente delicate da esporre quali, la composizione del portafoglio per<br />

classi di rischio (dove i concorrenti potrebbero agire nella parte “sicura” del portafoglio), la composizione<br />

dell‟ageing crediti scaduti (specie se la controparte è pubblica) e la “sensitivity analysis” sul rischio di<br />

mercato.<br />

Proprio nella “sensitivity analysis” sul rischio di mercato, il lavoro è di particolare difficoltà, in quanto<br />

questa analisi deve riflettere le interdipendenze tra la variabile di rischio (ad esempio il VaR considerando<br />

rischio di tasso e di interesse e di cambio), sempre che questa metodica venga utilizzata per la gestione<br />

del rischio finanziario (si veda il paragrafo 7.41).<br />

2<br />

Paragrafo 38:<br />

Quando nel corso dell‟esercizio l‟entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa<br />

detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività<br />

soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri principi, l‟entità deve indicare:<br />

a) la natura e il valore contabile delle attività ottenute;<br />

b) le politiche seguite per dimettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni (quando le attività non sono<br />

prontamente convertibili in denaro).<br />

8


La “sensitivity analysis” richiesta dall‟IFRS 7 è differente da quella utilizzata sui portafogli esposti a rischi<br />

di mercato (portfolio analysis) in quanto l‟attenzione è posta sugli impatti sul Risultato d‟esercizio e sul<br />

Patrimonio Netto piuttosto che sulla variazione di Fair Value o Cash Flow degli strumenti finanziari.<br />

La “sensitivity analysis” deve essere svolta sui rischi significativi per la società, identificando gli strumenti<br />

finanziari soggetti a tali rischi ed il loro criterio di contabilizzazione. Su tali dettagli bisogna valutare ed<br />

applicare le eventuali ragionevoli e possibili variabili di mercato calcolando a Conto Economico ed a<br />

Patrimonio Netto gli effetti che tali ipotesi potrebbero generare. Tali ipotesi vanno inoltre commentate.<br />

Tali analisi dovrebbero limitarsi a quegli strumenti i cui rischi sottostanti rappresentano un elemento di<br />

significatività per l‟azienda, potendo, in caso di stress dei mercati, incidere significativamente sul risultato<br />

e sulle sue capacità finanziarie e patrimoniali, tenendo anche conto degli effetti riduttivi di eventuali<br />

operazioni di copertura (hedge accounting o natural hedge).<br />

Anche l‟individuazione di soglie quantitative, purché evidenziate nelle note al bilancio, possono aiutare a<br />

limitare significativamente la produzione di informazioni costose e talvolta poco comprensibili.<br />

*-*-*<br />

3. Proposta di semplificazione – Riduzione di valore delle attività (IAS 36)<br />

Nel presente paragrafo viene esposta un‟ipotesi di semplificazione riguardante l‟informativa di bilancio,<br />

nell‟ambito degli attuali principi contabili internazionali IAS/IFRS, inerente la tematica della “Riduzione (o<br />

perdita) di valore delle attività”, disciplinata dallo IAS 36 e, con specifico riferimento all‟informativa da<br />

fornire per le perdite di valore dell‟avviamento, prevista dall‟IFRS 3. Pertanto, la proposta in esame non<br />

entra nel merito dei criteri di misurazione e valutazione previsti dal principio contabile, che rimangono<br />

pertanto quelli applicabili per tutte le entità che adottano gli IFRS.<br />

Nell‟ipotesi di semplificazione si è fatto ampio riferimento al principio contabile “IFRS for Small and<br />

Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)” emesso dallo IASB nel mese di luglio 2009 pur segnalando che<br />

tale principio non è applicabile per quelle entità che sono c.d. “soggetti pubblici”.<br />

*-*-*<br />

La proposta di semplificazione sull‟informativa dovrebbe intervenire sulla quantità e qualità dei dettagli<br />

forniti al lettore di bilancio per la comprensione degli impairment effettuati, con particolare riferimento a:<br />

o<br />

o<br />

l‟eliminazione dei riferimenti all‟informativa di settore, in quanto presumibilmente non presente in<br />

realtà di aziende di piccole e medie dimensioni, normalmente non quotate;<br />

l‟eliminazione dei riferimenti qualitativi ai fatti e circostanze che hanno portato alla rilevazione o alla<br />

eliminazione della perdita per riduzione durevole di valore, se non significativi rispetto al contesto<br />

aziendale;<br />

9


o<br />

l‟eliminazione dei riferimenti descrittivi degli assunti di base su cui la direzione aziendale ha fondato<br />

le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di previsione ed i tassi di crescita ed i tassi di<br />

attualizzazione utilizzati.<br />

In sintesi l‟informativa da fornire nei casi di perdite durevoli di valore, dovrebbe prevedere, sulla base di<br />

quanto previsto dall‟IFRS 8 “Settori operativi” che l‟entità indichi per ciascuna classe di attività:<br />

a) l‟ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel corso<br />

dell‟esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico complessivo nella quale tali perdite per<br />

riduzione durevole di valore sono incluse.<br />

b) l‟ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico complessivo nel corso dell‟esercizio e<br />

la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti.<br />

Le informazioni di cui sopra dovrebbero essere fornite per ognuna delle seguenti classi di attività, purché<br />

di entità significativa rispetto al bilancio (ad es. si potrebbero rappresentare analiticamente le riduzioni di<br />

valore superiori al 5% della sommatoria delle immobilizzazioni e del capitale circolante netto):<br />

b) Immobili, impianti e macchinari;<br />

c) Avviamento;<br />

d) Attività immateriali diverse dall‟avviamento;<br />

e) Partecipazioni in controllate e collegate;<br />

f) Partecipazioni in joint venture;<br />

Qualora a seguito di un‟aggregazione aziendale la società iscriva un avviamento, riteniamo che la stessa<br />

debba fornire la seguente informativa di bilancio:<br />

a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all‟aggregazione;<br />

b) la data di acquisizione;<br />

c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti;<br />

d) il costo dell‟aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo (ad esempio cassa,<br />

strumenti finanziari);<br />

e) l‟importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico e la voce di conto<br />

economico in cui è rilevata l‟eccedenza.<br />

L‟acquirente dovrebbe fornire una specifica riconciliazione del valore di carico dell‟avviamento all‟inizio e<br />

alla fine del periodo, riportante separatamente:<br />

a) cambiamenti derivanti da nuove aggregazioni aziendali;<br />

b) riduzioni di valore;<br />

c) alienazioni di precedenti aggregazioni aziendali;<br />

10


d) altri cambiamenti.<br />

Inoltre sarebbe opportuno fornire:<br />

a) il valore contabile dell‟avviamento e delle attività immateriali con vite utili indefinite attribuito alle Cash<br />

Generating Units (CGU);<br />

b) le principali assunzioni utilizzate per misurare il valore recuperabile ed il criterio scelto (value in use o<br />

“valore equo” meno i costi di vendita), includendo tra queste l‟indicazione dei tassi di crescita utilizzati<br />

nelle proiezioni e dei tassi di attualizzazione.<br />

*-*-*<br />

4. Proposta di semplificazione - IAS 19 e TFR ed altri piani a benefici definiti ai dipendenti<br />

secondo gli IFRS<br />

Secondo lo IAS 19, Il fondo trattamento di fine rapporto, disciplinato dall‟art. 2120 del codice civile,<br />

accoglie la stima dell‟obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all‟ammontare da<br />

corrispondere ai dipendenti delle imprese italiane all‟atto della cessazione del rapporto di lavoro.<br />

L‟indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di quote di accantonamento calcolate sulle<br />

voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate fino al momento della<br />

cessazione dello stesso. Per effetto delle modifiche legislative introdotte a partire dal 1° gennaio 2007, il<br />

trattamento di fine rapporto maturando sarà destinato alternativamente: i) ai fondi pensione, ii) al fondo di<br />

tesoreria istituito presso l‟INPS, iii) nel caso di imprese aventi meno di cinquanta dipendenti, potrà<br />

rimanere in azienda.<br />

Questo comporta che una quota significativa del trattamento di fine rapporto maturando sia classificato<br />

come un piano a contributi definiti in quanto l‟obbligazione dell‟impresa è rappresentata esclusivamente<br />

dal versamento dei contributi annuali al fondo pensione ovvero all‟INPS. La passività relativa al<br />

trattamento di fine rapporto antecedente al 1° gennaio 2007 continua a rappresentare invece un piano a<br />

benefici definiti da valutare obbligatoriamente secondo tecniche attuariali. I piani a benefici definiti<br />

possono includere anche piani di assistenza medica per i dipendenti e i fondi previdenziali, quando<br />

l‟obbligazione dell‟impresa nei confronti dei beneficiari del piano non si limita alla mera corresponsione di<br />

un contributo determinato nei confronti del fondo che eroga la prestazione sanitaria o previdenziale.<br />

*-*-*<br />

4.1. - Proposta di semplificazione – IAS 19<br />

Con particolare riferimento all‟Informativa richiesta ai paragrafi 120 e 120 A dello IAS 19 si ritiene che<br />

rientrino nella fattispecie delle disclosure da omettere, quelle che illustrano le variazioni della passività<br />

derivanti dalla non corrispondenza delle ipotesi attuariali adottate nell‟esercizio precedente con i valori<br />

11


effettivi riscontrati alla chiusura dell‟esercizio (Par. 120A punto p). Si evidenzia altresì, che appare<br />

eccessivamente onerosa e, dunque, parimenti omettibile in bilancio, tenuto conto anche del beneficio per<br />

l‟utilizzatore, l‟informativa relativa agli effetti della sensitivity sulla modifica delle ipotesi attuariali per i costi<br />

di assistenza medica (120A punto o) per l‟esercizio corrente e per gli ultimi quattro periodi da porre a<br />

confronto.<br />

Inoltre, le informazioni richieste ai punti f) e g) del paragrafo 120, potrebbero essere sinteticamente<br />

riepilogate e limitate ad una tabella riepilogativa di movimentazione della passività per TFR ad esempio,<br />

indicando al contempo il fair value delle attività ad eventuale servizio del piano.<br />

Infine, si sottolinea che per i piani previdenziali a benefici definiti, l‟informativa relativa alla riconciliazione<br />

delle attività al servizio del piano, al relativo fair value e agli eventuali diritti di rimborso spettanti<br />

all‟azienda (Par. 120A punti e, f, g e k), possa essere omessa in tutte le circostanze in cui i valori di tali<br />

asset aziendali (rectius, al servizio del piano) non assumano materialità rispetto all‟importo complessivo<br />

del capitale investito nell‟impresa. Tale ultimo aspetto risulta normalmente più evidente nelle aziende di<br />

piccole e medie dimensioni, che hanno mediamente un numero di dipendenti non significativo rispetto<br />

all‟applicazione del principio e che, qualora abbiano più di 50 dipendenti, rientrano nella modifica<br />

normativa introdotta nel 2007.<br />

*-*-*<br />

Passiamo ora ad evidenziare le aree dell‟informativa societaria richiesta in base alle norme civilistiche<br />

nazionali interpretate dai principi contabili nazionali OIC in relazione alle quali è stata individuata la<br />

possibilità di snellire i relativi adempimenti, senza penalizzare la trasparente esposizione e<br />

comunicazione dei dati e delle informazioni aziendali.<br />

5. Proposta di semplificazione – Informativa sugli strumenti finanziari prevista dall’art. 2427-bis,<br />

dall’art. 2428, comma 2, n. 6-bis del codice civile e dall’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti<br />

finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”<br />

In tale paragrafo ci si pone l‟obiettivo di fornire alcune proposte di semplificazione rispetto all‟informativa<br />

sugli strumenti finanziari richiesta dagli articoli 2427-bis e 2428 del codice civile, nonché dall‟OIC 3.<br />

Con riferimento agli strumenti finanziari, la regolamentazione contabile nazionale ha fatto la scelta più<br />

„conservativa‟ tra quelle consentite dalla Direttiva 2001/65/CE, non imponendo, né autorizzando la<br />

valutazione al fair value, bensì imponendo un‟informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla<br />

gestione.<br />

In particolare, con riferimento alla nota integrativa, l‟art. 2427-bis c.c. prevede:<br />

12


o<br />

o<br />

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, l‟indicazione del fair value e informazioni<br />

sull‟entità e sulla natura;<br />

per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value (ad eccezione di quelle<br />

in società controllate, collegate o in joint venture): il valore contabile ed il fair value di singole attività<br />

o di raggruppamenti di esse; i motivi peri quali il valore contabile non è stato ridotto.<br />

Inoltre, con riferimento alla relazione sulla gestione, l‟art. 2428 c.c. prevede che, in relazione all‟uso di<br />

strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione aziendale, risultino:<br />

o<br />

o<br />

gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario;<br />

l‟esposizione ai rischi di prezzo, credito, liquidità e variazione dei flussi finanziari.<br />

Le informazioni da includere nella nota integrativa sono obbligatorie a prescindere dalla rilevanza degli<br />

strumenti finanziari per la valutazione della situazione economico-finanziaria dell‟azienda, mentre quelle<br />

della relazione sulla gestione devono essere fornite solo in caso di rilevanza dell‟uso degli strumenti<br />

finanziari.<br />

La proposta di semplificazione è rivolta essenzialmente a correlare maggiormente l‟ampiezza e la<br />

profondità delle informazioni richieste alla dimensione dell‟impresa, alla rilevanza dell‟utilizzo degli<br />

strumenti finanziari ed all‟entità del rischio finanziario da essi indotto. Il riferimento è evidentemente<br />

rivolto, in prevalenza, alle imprese che non redigono il bilancio in forma abbreviata, e che non beneficiano<br />

pertanto delle relative semplificazioni normativamente previste.<br />

*-*-*<br />

5.1. - Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa sui derivati<br />

Sia la normativa civilistica che l‟OIC 3 prevedono l‟obbligatorietà di un‟informativa „a tappeto‟ sul fair value<br />

degli strumenti derivati.<br />

Il paragrafo 6.a. dell‟OIC 3 prevede inoltre che tale informativa sia presentata, se la numerosità dei<br />

contratti è elevata, mediante tabelle che distinguano dettagliatamente gli strumenti in base alla strategia<br />

di utilizzo, alla natura, al segno della posizione assunta ed ai relativi fattori di rischio (cioè alla variabili cui<br />

gli strumenti sono indicizzati). All‟informativa sul fair value è aggiunta l‟informativa sul valore nozionale.<br />

Se la numerosità dei contratti è contenuta, l‟informativa è prevista per ogni contratto.<br />

L‟indagine condotta nel 2010 ha dimostrato come un numero significativo di operatori ritenga tale<br />

informativa molto complessa, ma non sempre caratterizzata da un‟effettiva e sostanziale utilità<br />

informativa.<br />

Alcune proposte di semplificazione potrebbero essere le seguenti:<br />

13


o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

limitare l‟informativa di dettaglio ai soli strumenti derivati speculativi, giacché per quelli di copertura<br />

non vi è generazione di rischio finanziario, bensì neutralizzazione di posizioni rischiose i cui effetti<br />

sono riflessi, per competenza, nei prospetti di bilancio; per le operazioni di copertura potrebbe<br />

prevedersi, per ciascun gruppo omogeneo di operazioni, l‟incidenza delle operazioni coperte rispetto<br />

al totale;<br />

eliminare il riferimento ad un‟informativa per singoli contratti, a meno che non si tratti di posizioni<br />

estremamente rilevanti e con caratteristiche uniche;<br />

definire linee guida operative sulla base delle quali effettuare la valutazione sulla capacità dei modelli<br />

e delle tecniche di valutazione di fornire risultati attendibili sul fair value;<br />

eliminare la distinzione tra posizioni speculative di acquisto e di vendita;<br />

semplificare la classificazione della natura dei contratti e dei rischi sottostanti, anche eventualmente<br />

fondendole in un‟unica classificazione dei contratti e comunque prevedendo la limitazione dell‟analisi<br />

di dettaglio agli importi di maggior rilievo e l‟uso categorie residuali per gli importi rimanenti<br />

complessivamente non rilevanti (in termini di valore nozionale).<br />

*-*-*<br />

5.2. - Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa sulle immobilizzazioni<br />

finanziarie<br />

Anche in questo caso, sia la normativa civilistica che l‟OIC 3 prevedono l‟obbligatorietà di un‟informativa<br />

„a tappeto‟ su tutte le immobilizzazioni finanziarie iscritte a valori superiori al fair value, salve le<br />

partecipazioni di controllo o di collegamento.<br />

L‟informazione è di sicuro rilievo quando il fair value è espresso da un mercato attivo, perché obbliga a<br />

motivare esplicitamente le circostanze per cui si ritiene che il valore recuperabile di tali immobilizzazioni<br />

sia superiore al valore di mercato.<br />

Quando il fair value è espresso da tecniche di valutazione, dovrebbe tendenzialmente esprimere valori<br />

non inferiori al valore recuperabile, restringendo così de facto il campo di applicazione dell‟informativa.<br />

Tuttavia, le linee guida sulla base delle quali effettuare la valutazione sulla capacità di fornire risultati<br />

attendibili, già menzionate nel precedente paragrafo, sarebbero utili per circoscrivere il campo di<br />

applicazione della norma ai soli casi in cui l‟informazione prodotta abbia un effettivo valore segnaletico.<br />

14


*-*-*<br />

5.3. - Proposta di semplificazione: informazioni nella relazione sulla gestione sui rischi finanziari<br />

L‟informazione prevista dalla normativa civilistica e dall‟OIC 3 è limitata ai soli casi di rilevanza ai fini della<br />

valutazione della situazione economico-finanziaria dell‟impresa. Le esigenze di semplificazione sono,<br />

pertanto, inferiori.<br />

Preliminarmente, si sottolinea che l‟informazione sull‟esposizione ai rischi prevista dall‟art. 2428, 3°<br />

comma, n. 6-bis non duplica quella generale sui principali rischi e incertezze cui la società è esposta, in<br />

quanto quest‟ultima è un‟informazione meramente qualitativa e descrittiva dei rischi e dell‟impresa in<br />

generale, mentre la prima sembrerebbe richiedere una quantificazione dell‟esposizione ai rischi di natura<br />

finanziaria.<br />

L‟OIC 3 afferma espressamente che la soglia di rilevanza deve essere frutto del prudente apprezzamento<br />

degli amministratori e che soglie rigide predeterminate sono riduttive e insoddisfacenti. Poiché, tuttavia,<br />

l‟informazione può risultare critica per il lettore, è necessario fornire una guida operativa per il giudizio di<br />

rilevanza dell‟informazione, anche tramite la fissazione di soglie di riferimento (derogabili).<br />

Inoltre, per quanto riguarda le informazioni sui rischi finanziari, si evidenziano le seguenti vie per la<br />

semplificazione, che riteniamo perseguibile con la sola revisione dei principi contabili, anche in assenza di<br />

un intervento normativo:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

le informazioni sul rischio di credito sono fonte di potenziali duplicazioni con le informazioni sui crediti<br />

presenti nello stato patrimoniale e in nota integrativa, data anche l‟ampia definizione di „strumenti<br />

finanziari‟ prevista dai principi contabili internazionali ed il fatto che il rischio di credito è<br />

sufficientemente rappresentato dal valore contabile; una possibile semplificazione potrebbe<br />

riguardare la limitazione delle informazioni all‟ageing dei crediti scaduti e non svalutati, di particolari<br />

situazioni di rischio su crediti non scaduti e di eventuali garanzie ricevute a riduzione del rischio;<br />

le informazioni sul rischio di liquidità prevedono l‟esposizione dettagliata delle movimentazioni<br />

finanziarie prospettiche relative ad alcune classi di strumenti finanziari; si rileva che l‟informazione,<br />

pur essendo gestionalmente rilevante, è presentata in maniera parziale e, per le imprese non<br />

finanziarie, ha scarso valore segnaletico se non è messa in correlazione con i flussi di cassa<br />

prospettici della gestione operativa, la cui presentazione tuttavia esula dagli scopi del bilancio;<br />

le informazioni sul rischio di mercato, secondo quanto disposto dall‟OIC 3, sono fornite in coerenza<br />

con i dati prodotti internamente ai fini della gestione del rischio e, qualora esso sia significativo, è<br />

opportuno illustrare un‟analisi di sensitività alla data di bilancio, mostrando in tal modo gli effetti di<br />

possibili variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio; l‟analisi di<br />

sensitività (ancorché ristretta ai casi in cui il rischio di mercato sia rilevante), richiede delicate<br />

15


assunzioni economico-finanziarie ed incontra difficoltà operative spesso non giustificate dal valore<br />

delle informazioni ottenute.<br />

*-*-*<br />

6 - Proposta di semplificazione – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito<br />

In tale paragrafo ci si pone l‟obiettivo di fornire alcune proposte di semplificazione rispetto all‟informativa<br />

richiesta in merito alle imposte differite e anticipate dagli articoli 2427, 1° comma, n. 14, nonché dall‟OIC<br />

25.<br />

In particolare, la disciplina richiede:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

la contabilizzazione delle imposte differite e anticipate;<br />

una dettagliata informativa sulla descrizione delle differenze temporanee, anche se escluse dal<br />

computo delle imposte;<br />

l‟ammontare delle imposte anticipate per perdite riportabili, anche ove non contabilizzato;<br />

la riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico.<br />

L‟OIC 25, in coerenza con il disposto dell‟art. 2427 c.c. n. 14, prevede un‟informativa in forma tabellare<br />

per:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

la rilevazione delle imposte differite e anticipate e gli effetti fiscali conseguenti, con indicazione delle<br />

aliquote applicate, delle variazioni intervenute nell‟esercizio e delle relative imputazioni a conto<br />

economico o nel patrimonio netto;<br />

l‟utilizzo delle perdite fiscali e dei relativi benefici, anche se non contabilizzati;<br />

la riconciliazione tra aliquota d‟imposta ordinaria ed aliquota effettiva e tra l‟onere fiscale da bilancio e<br />

le imposte correnti (non strettamente previsti dalla norma civilistica).<br />

Pur condividendo che l‟informativa sulle imposte sul reddito sia molto importante in quanto di impatto<br />

rilevante sul risultato netto, si ritiene che tale informativa possa essere oggetto di semplificazione non<br />

tanto negli oggetti dell‟informativa, quanto nel dettaglio delle informazioni. L‟obiettivo di fondo deve infatti<br />

essere la comprensione delle cause del carico fiscale gravante sull‟impresa, e non la conoscenza di<br />

dettaglio del processo di formazione delle singole variazioni fiscali della dichiarazione dei redditi.<br />

In particolare,<br />

o<br />

con riferimento alle differenze temporanee, si ritiene sufficiente l‟informazione sulla composizione,<br />

limitatamente agli importi di maggior rilievo, delle voci relative alle attività per imposte anticipate, alle<br />

passività per imposte differite e alla voce imposte differite e anticipate del conto economico;<br />

16


o<br />

o<br />

con riferimento alle perdite fiscali, si ritiene necessaria, se di entità rilevante, esclusivamente<br />

l‟informazione relativa ai benefici non contabilizzati su perdite ancora riportabili, corredata ove<br />

rilevante dall‟indicazione degli esercizi di generazione delle perdite;<br />

con riferimento ai prospetti di riconciliazione, si ritiene opportuno mantenere un‟informativa tabellare<br />

sulla riconciliazione tra tax rate nominale ed effettivo, ancorché in via di larga sintesi, limitatamente<br />

alle cause di maggior rilievo che giustificano la differenza, mentre si ritiene eliminabile l‟informativa<br />

mirata a riconciliare l‟onere fiscale teorico con le imposte correnti (in quanto ripropone informazioni in<br />

sostanza già presentate nel commento alle voci di stato patrimoniale e di conto economico, ovvero<br />

nel prospetto di riconciliazione tra tax rate nominale e tax rate effettivo).<br />

*-*-*<br />

7 Proposta di semplificazione – Le informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi<br />

fuori bilancio<br />

In tale paragrafo ci si pone l‟obiettivo di fornire alcune proposte di semplificazione rispetto all‟informativa<br />

richiesta in merito alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio di cui all‟art. 2427, n. 22-<br />

bis e 22-ter c.c., oggetto di specifica appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 12.<br />

In particolare, le disposizioni richiamate richiedono di presentare, nella nota integrativa:<br />

o<br />

o<br />

informazioni di dettaglio sulle operazioni con parti correlate, se rilevanti e non concluse a normali<br />

condizioni di mercato;<br />

informazioni sulla natura e sull‟obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,<br />

se necessari per la valutazione della situazione economico-finanziaria aziendale.<br />

*-*-*<br />

7.1 - Proposta di semplificazione: informazioni in nota integrativa e nella relazione sulla gestione<br />

relative a operazioni con parti correlate<br />

L‟informazione prevista dall‟art. 2427 n. 22-bis, si aggiunge in realtà a quella già prevista nella relazione<br />

sulla gestione, e riguardante i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte a<br />

comune controllo, anche in relazione alle disposizioni riguardanti le attività di direzione e coordinamento.<br />

Le informazioni, tuttavia non sono duplicate in quanto quelle previste dall‟art. 2428, n. 2 e dall‟art. 2497-<br />

ter c.c. riguardano un‟illustrazione gestionale dei rapporti in essere, mentre l‟art. 2427, n. 22-bis vuole<br />

essere un faro su specifiche operazioni o classi di operazioni non concluse a condizioni di mercato.<br />

Inoltre, l‟accezione di parti correlate è più ampia di quella di cui all‟art. 2428, n. 2 e 2497 (comprendendo<br />

ad esempio i dirigenti con responsabilità strategiche, i loro parenti stretti, ecc.).<br />

17


La disciplina è di recente introduzione (in attuazione della Direttiva 2006/46/CE) e ha destato, come<br />

evidente anche dagli esiti dell‟indagine presentata in questo documento, significativi problemi per la sua<br />

complessità applicativa.<br />

In verità, tale complessità deriva principalmente da due ordini di problemi:<br />

o<br />

o<br />

l‟identificazione anagrafica delle parti correlate;<br />

la determinazione delle normali condizioni di mercato delle transazioni.<br />

Con riferimento al primo aspetto, la complessità deriva prevalentemente dall‟assenza, in sede di prima<br />

applicazione della normativa, di procedure idonee alla rilevazione delle parti correlate. Il secondo aspetto<br />

può generare in molti casi significativi costi di produzione delle informazioni.<br />

Tenendo però conto del fatto che l‟informazione è obbligatoria solo per operazioni rilevanti e non<br />

concluse a valori di mercato (ed è richiesta in forma limitata per le imprese che redigono il bilancio in<br />

forma abbreviata), si ritiene che le menzionate complessità non debbano condurre alla restrizione del<br />

campo di applicazione della normativa.<br />

La proposta di semplificazione è quindi mirata soltanto alla previsione di idonee linee guida operative che<br />

consentano di identificare, anche tramite adeguate soglie quantitative, il limite di rilevanza delle<br />

operazioni e i criteri di stima delle condizioni di mercato, così da sgombrare il campo da dubbi sul<br />

perimetro di applicazione della norma.<br />

Ove limitata alle operazioni davvero rilevanti, essa sembra fonte di benefici di trasparenza superiori ai<br />

costi indotti per la produzione delle informazioni.<br />

*-*-*<br />

8 - Conclusioni<br />

Nell'ambito dei principi contabili internazionali la semplificazione proposta è soprattutto in termini di<br />

rappresentazione (tabellare) dei dati quantitativi richiesti, in particolare, dal IFRS 7, IFRS 36 e IFRS 19<br />

fornendo anche delle indicazioni, considerate best practice, per alcune informazioni di carattere<br />

qualitativo.<br />

Altrettanto si è cercato di fare per quanto attiene l'informativa di bilancio prevista dai principi contabili<br />

nazionali tenendo, peraltro, conto della possibile modifica di talune previsioni contabili in virtù dell'attuale<br />

attività di revisione del corpus di principi contabili nazionali in corso presso l'OIC, al cui tavolo tecnico<br />

viene consultata anche ANDAF.<br />

Le considerazioni di semplificazione sopra evidenziate derivano dalle analisi che i CFO delle imprese<br />

sono impegnati ad elaborare periodicamente e riflette pertanto le difficoltà applicative dei principi<br />

nazionali e internazionali utilizzati.<br />

18


Tali considerazioni potranno essere portate all‟attenzione degli organi preposti alla implementazione dei<br />

principi contabili, al fine di ottimizzare, all‟insegna della trasparenza, ma anche della semplificazione, il<br />

rapporto tra costi e benefici dell‟informazione, soprattutto per le imprese di dimensioni medie e piccole.<br />

19


Allegato 1<br />

Categoria strumenti<br />

finanziari<br />

Attività<br />

/Passività<br />

finanziarie al fair<br />

value rilevato a<br />

conto economico<br />

Investimenti<br />

posseduti fino<br />

a scadenza<br />

finanziamenti<br />

e crediti<br />

attività<br />

finanziarie<br />

disponibili<br />

per la<br />

vendita<br />

Passività<br />

finanziarie al<br />

costo<br />

ammortizzato<br />

Totale Valore<br />

contabile<br />

Totale<br />

Fair<br />

value<br />

(migliaia di Euro)<br />

Attività non<br />

correnti<br />

Attività finanziarie<br />

disponibili per la<br />

vendita<br />

Strumenti finanziari<br />

derivati<br />

Attività correnti<br />

Disponibilità liquide<br />

Crediti<br />

Finanziamenti<br />

Strumenti finanziari<br />

derivati<br />

Passività non<br />

correnti<br />

Strumenti finanziari<br />

derivati<br />

Finanziamenti M/L<br />

da banche garantiti<br />

Finanziamenti M/L<br />

da banche non<br />

garantiti<br />

Finanziamenti M/L<br />

da banche valutati al<br />

costo ammortizzato<br />

garantiti<br />

Finanziamenti M/L<br />

da società controllate<br />

Passività correnti<br />

Finanziamenti a<br />

breve da banche per<br />

utilizzo linee<br />

commerciali<br />

Debiti<br />

20


Allegato 2<br />

Valuta<br />

Tasso di<br />

interesse<br />

nominale<br />

Anno di<br />

scadenza<br />

Valore<br />

nominale<br />

31.12.2010<br />

Valore<br />

contabile<br />

Valore<br />

nominale<br />

31.12.2009<br />

Valore<br />

contabile<br />

(migliaia di Euro)<br />

Finanziamento M/L da banche valutati al<br />

costo ammortizzato garantiti<br />

Finanziamento da banche garantito<br />

Finanziamento da banche non garantito<br />

Totale finanziamenti M/L<br />

Finanziamenti a breve da banche per<br />

utilizzo linee commerciali in divisa estera<br />

Finanziamenti a breve da banche per<br />

utilizzo linee commerciali<br />

Portafoglio utilizzato<br />

Anticipi fattura<br />

Finanziamenti export<br />

Finanziamenti import<br />

Totale finanziamenti a breve<br />

Totale passività onerose<br />

21


Allegato 3<br />

Level 1 Level 2 Level 3 Totale<br />

(migliaia<br />

Euro)<br />

di<br />

Attività<br />

Investimenti<br />

di trading<br />

Strumenti<br />

finanziari<br />

derivati<br />

Strumenti<br />

destinati alla<br />

vendita<br />

Passività<br />

Passività<br />

trading<br />

di<br />

Finanziamenti<br />

Strumenti<br />

finanziari<br />

derivati<br />

22

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