Regolamento - Comune di Pontida
Regolamento - Comune di Pontida
Regolamento - Comune di Pontida
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Disposizioni per il mercato<br />
Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato<br />
1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è<br />
occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non<br />
superiore al mese. E’ stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi<br />
e non superiore a sei mesi.<br />
2. L’istituzione <strong>di</strong> nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del<br />
Consiglio Comunale sentita l’apposita commissione comunale. L’in<strong>di</strong>viduazione<br />
delle rispettive aree è effettuata con l’osservanza dei criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 4.<br />
3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per<br />
la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> merci varie nei limiti <strong>di</strong> spazio e <strong>di</strong> tempo fissati<br />
nell’elaborato <strong>di</strong> programmazione.<br />
4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci<br />
mercati straor<strong>di</strong>nari per anno solare.<br />
Art. 29 - Contingente <strong>di</strong> posteggi nei mercati<br />
1. L'istituzione <strong>di</strong> mercati perio<strong>di</strong>ci risponde all'esigenza <strong>di</strong> offrire un servizio<br />
commerciale completo e nello stesso tempo <strong>di</strong> introdurre nel sistema<br />
<strong>di</strong>stributivo una <strong>di</strong>fferenziazione delle forme <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al fine <strong>di</strong> consentire fra<br />
esse una tensione concorrenziale <strong>di</strong>namica nel rispetto dell'equilibrio<br />
commerciale.<br />
2. Nella programmazione <strong>di</strong> settore, si in<strong>di</strong>viduano i mercati con la loro<br />
consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo<br />
contingentamento in termini <strong>di</strong> tipologia merceologica ed orario <strong>di</strong> svolgimento.<br />
3. Il contingente è espresso in termini <strong>di</strong> banchi ed è raggiungibile me<strong>di</strong>ante<br />
conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia <strong>di</strong> posteggi in<br />
eccesso ed in caso <strong>di</strong> cessazione dell’attività. Le variazioni merceologiche dei<br />
posteggi sono concessi dal Responsabile dell’USE sentita la commissione<br />
comunale.<br />
4. Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi <strong>di</strong>sponibili agli operatori del<br />
mercato per l’adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la<br />
procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 10.<br />
Art. 30 - Spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato<br />
1. Lo spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato è ammesso solo per effettive esigenze<br />
pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta<br />
e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il<br />
mercato può essere spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza<br />
degli stessi orari <strong>di</strong> esercizio.<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato l’eventuale assenza non verrà<br />
conteggiata a nessun fine.<br />
25