24.12.2014 Views

Regolamento - Comune di Pontida

Regolamento - Comune di Pontida

Regolamento - Comune di Pontida

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Disposizioni per il mercato<br />

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato<br />

1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è<br />

occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non<br />

superiore al mese. E’ stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi<br />

e non superiore a sei mesi.<br />

2. L’istituzione <strong>di</strong> nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del<br />

Consiglio Comunale sentita l’apposita commissione comunale. L’in<strong>di</strong>viduazione<br />

delle rispettive aree è effettuata con l’osservanza dei criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 4.<br />

3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per<br />

la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> merci varie nei limiti <strong>di</strong> spazio e <strong>di</strong> tempo fissati<br />

nell’elaborato <strong>di</strong> programmazione.<br />

4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci<br />

mercati straor<strong>di</strong>nari per anno solare.<br />

Art. 29 - Contingente <strong>di</strong> posteggi nei mercati<br />

1. L'istituzione <strong>di</strong> mercati perio<strong>di</strong>ci risponde all'esigenza <strong>di</strong> offrire un servizio<br />

commerciale completo e nello stesso tempo <strong>di</strong> introdurre nel sistema<br />

<strong>di</strong>stributivo una <strong>di</strong>fferenziazione delle forme <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al fine <strong>di</strong> consentire fra<br />

esse una tensione concorrenziale <strong>di</strong>namica nel rispetto dell'equilibrio<br />

commerciale.<br />

2. Nella programmazione <strong>di</strong> settore, si in<strong>di</strong>viduano i mercati con la loro<br />

consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo<br />

contingentamento in termini <strong>di</strong> tipologia merceologica ed orario <strong>di</strong> svolgimento.<br />

3. Il contingente è espresso in termini <strong>di</strong> banchi ed è raggiungibile me<strong>di</strong>ante<br />

conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia <strong>di</strong> posteggi in<br />

eccesso ed in caso <strong>di</strong> cessazione dell’attività. Le variazioni merceologiche dei<br />

posteggi sono concessi dal Responsabile dell’USE sentita la commissione<br />

comunale.<br />

4. Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi <strong>di</strong>sponibili agli operatori del<br />

mercato per l’adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la<br />

procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 10.<br />

Art. 30 - Spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato<br />

1. Lo spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato è ammesso solo per effettive esigenze<br />

pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta<br />

e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il<br />

mercato può essere spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza<br />

degli stessi orari <strong>di</strong> esercizio.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> spostamento del giorno <strong>di</strong> mercato l’eventuale assenza non verrà<br />

conteggiata a nessun fine.<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!