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Regolamento - Comune di Pontida

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Disposizioni igieniche - sanitarie<br />

Art. 46 - Attrezzature ed esposizione della merce<br />

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del<br />

mercato, devono rispondere ai necessari requisiti <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>tà, pulizia, decoro ed<br />

igienicità e le merci, salvi i casi <strong>di</strong> cui al comma successivo, non possono<br />

essere collocate <strong>di</strong>rettamente al suolo.<br />

2. E’ consentito esclusivamente ai ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> fiori, piante, terraglie, calzature,<br />

articoli casalinghi e ferramenta, la <strong>di</strong>sposizione della merce al suolo sempre che<br />

essa sia contenuta nei limiti <strong>di</strong> superficie del posteggio.<br />

3. Tutte le merci esposte devono essere <strong>di</strong>sposte con proprietà ed or<strong>di</strong>ne con<br />

l'in<strong>di</strong>cazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta anche per unità<br />

<strong>di</strong> misura.<br />

4. Per la ven<strong>di</strong>ta dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso <strong>di</strong> banchi costituiti da<br />

una plancia <strong>di</strong> materiale lavabile posta ad un'altezza <strong>di</strong> almeno un metro dal<br />

suolo a con<strong>di</strong>zione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri<br />

recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa<br />

sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori<br />

all’interno dello posteggio concesso ad un’altezza non inferiore ai 50 cm. dal<br />

suolo.<br />

5. L'esposizione <strong>di</strong> generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o<br />

in altri recipienti o vetrine <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a atti a proteggere i prodotti dalla polvere,<br />

dall'insu<strong>di</strong>ciamento, dalla contaminazione da parte <strong>di</strong> insetti, dal contatto con il<br />

pubblico.<br />

6. Le vetrine <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a devono avere libera soltanto la facciata verso il<br />

ven<strong>di</strong>tore in modo da permettere il prelievo della merce.<br />

7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte<br />

dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti<br />

con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati<br />

all'atto della ven<strong>di</strong>ta.<br />

8. L’esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori<br />

dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti<br />

all’interno del posteggio concesso e ad un’altezza <strong>di</strong> almeno 50 cm. dal suolo.<br />

9. E' vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate, pena il<br />

sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì <strong>di</strong>sposto per la<br />

merce esposta in modo non conforme al presente articolo.<br />

Art. 47 - Attrezzature per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari<br />

1. Per la ven<strong>di</strong>ta dei generi alimentari deperibili o non confezionati si <strong>di</strong>spone<br />

l’uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete<br />

elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, <strong>di</strong>chiarato idoneo da competenti<br />

uffici ASL.<br />

2. Per l’esercizio della ven<strong>di</strong>ta in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i<br />

predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore <strong>di</strong> energia<br />

elettrica, riserva <strong>di</strong> acqua potabile e serbatoio <strong>di</strong> raccolta acque reflue. L’uso del<br />

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