26.12.2014 Views

Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum

Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum

Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati<br />

consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge (1/a).<br />

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza<br />

è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al<br />

comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo (1/a)] (1/b).<br />

------------------------<br />

(1/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 15 ottobre 1993, n. 415 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1993, n. 245),<br />

entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Peraltro il suddetto art. 1 è<br />

stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

(1/b) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 37, comma 1<br />

e 40 dello stesso decreto.<br />

(giurisprudenza)<br />

2. Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei<br />

mandati.<br />

[1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano<br />

in carica per un periodo di cinque anni (1/c).<br />

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia<br />

non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È<br />

consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata<br />

inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (1/d).<br />

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle<br />

elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge] (1/e).<br />

------------------------<br />

(1/c) Comma così modificato dall'art. 7, L. 30 aprile 1999, n. <strong>12</strong>0, riportata al n. C/XXI. Peraltro il<br />

suddetto art. 7 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

(1/d) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. <strong>12</strong>0, riportata al n. C/XXI. Peraltro il<br />

suddetto art. 2 è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

(1/e) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 51 dello stesso<br />

decreto.<br />

(giurisprudenza)<br />

3. Sottoscrizione delle liste.<br />

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate<br />

candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:<br />

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un<br />

milione di abitanti;<br />

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra<br />

500.001 e un milione di abitanti;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!