Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum
Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum
Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione<br />
Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei<br />
delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente<br />
della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc…), ad eccezione delle autorizzazioni<br />
all’uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei<br />
soggetti previsti dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990 “Misure urgenti atte a garantire maggiore<br />
efficienza al procedimento elettorale” 14 .<br />
Tali soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti<br />
d’appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della<br />
Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice<br />
presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente<br />
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri<br />
provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della<br />
provincia e al sindaco.<br />
L’autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge 15<br />
Dove presentare tutta la documentazione<br />
Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del<br />
Comune;<br />
Per il rinnovo del Consiglio provinciale: le candidature e i gruppi di candidati vanno presentati alla<br />
segreteria dell’Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale del<br />
capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo.<br />
Quando<br />
Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00<br />
alle ore 20.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.<br />
14 Riportiamo, in stralcio, il disposto dell’art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile<br />
1998, n. <strong>13</strong>0 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. <strong>12</strong>0, art. 4, co 2<br />
15 La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 (“Testo unico delle<br />
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) che ha abrogato la legge 4<br />
gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.<br />
53