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Elezioni Amministrative 12-13 GIUGNO 2004 - Vademecum

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Autenticazione delle sottoscrizioni e di tutta la documentazione<br />

Tutta la documentazione (firme dei sottoscrittori, accettazioni di candidatura, dichiarazioni dei<br />

delegati di lista o del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di sindaco o di presidente<br />

della provincia, designazioni dei rappresentanti di lista etc…), ad eccezione delle autorizzazioni<br />

all’uso del contrassegno riservate esclusivamente ai notai, deve essere autenticata da uno dei<br />

soggetti previsti dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990 “Misure urgenti atte a garantire maggiore<br />

efficienza al procedimento elettorale” 14 .<br />

Tali soggetti sono: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti<br />

d’appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della<br />

Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vice<br />

presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari appositamente<br />

incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri<br />

provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della<br />

provincia e al sindaco.<br />

L’autenticazione deve avvenire con le modalità previste dalla legge 15<br />

Dove presentare tutta la documentazione<br />

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del<br />

Comune;<br />

Per il rinnovo del Consiglio provinciale: le candidature e i gruppi di candidati vanno presentati alla<br />

segreteria dell’Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale del<br />

capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo.<br />

Quando<br />

Tutta la documentazione va presentata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00<br />

alle ore 20.00 del 29° giorno antecedenti la data delle votazioni.<br />

14 Riportiamo, in stralcio, il disposto dell’art. 14 della legge 53 del 1990, così come modificato dalla Legge 28 aprile<br />

1998, n. <strong>13</strong>0 e dalla Legge 30 aprile 1999, n. <strong>12</strong>0, art. 4, co 2<br />

15 La normativa vigente in materia è quella contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 21 (“Testo unico delle<br />

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) che ha abrogato la legge 4<br />

gennaio 1968, n. 15, art. 20, co. 2 e 3.<br />

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