Transfer pricing e attività di verifica - Liguria - Agenzia delle Entrate
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attività <strong>di</strong> <strong>verifica</strong> e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />
2) Ispezione documentale che si realizza attraverso la ricerca <strong>di</strong><br />
atti, documenti ed ogni altra rilevazione utile al controllo nonché<br />
attraverso l’analisi <strong>delle</strong> scritture, dei libri, dei registri e dei<br />
documenti, contabili ed extra contabili presenti nei locali o accessibili<br />
tramite apparecchiature informatiche: la cui istituzione, tenuta e<br />
conservazione sia obbligatoria, nonché nel raffronto del loro<br />
contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso <strong>delle</strong><br />
ricerche ovvero in fasi successive della <strong>verifica</strong>;<br />
3) Verifiche che consistono nei riscontri sulla gestione sottoposta a<br />
ispezione, effettuati sulla base dei documenti e <strong>delle</strong> scritture<br />
acquisite dai <strong>verifica</strong>tori.<br />
Ai sensi dell’art.52 c.5 Dpr 633/72 “I libri, registri, scritture e<br />
documenti <strong>di</strong> cui è rifiutata l'esibizione non possono essere<br />
presi in considerazione a favore del contribuente ai fini<br />
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per<br />
rifiuto <strong>di</strong> esibizione si intendono anche la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non<br />
possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione<br />
<strong>di</strong> essi alla ispezione”.