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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i ... - FAST

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4. La coo<strong>per</strong>ative non può adottare alcun provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare nei confronti del <strong>di</strong>pendente<br />

senza avergli preventivamente contestato <strong>per</strong> iscritto l'addebito e averlo sentito a sua <strong>di</strong>fesa.<br />

5. Il <strong>di</strong>pendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'as<strong>soci</strong>azione sindacale cui aderisce o<br />

conferisce mandato.<br />

6. In ogni caso i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere<br />

adottati prima che siano trascorsi <strong>di</strong>eci giorni dal ricevimento della contestazione <strong>per</strong> iscritto del<br />

fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il <strong>di</strong>pendente può presentare le sue giustificazioni.<br />

7. L’adozione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro<br />

<strong>di</strong>eci giorni dalla scadenza del termine assegnato al <strong>di</strong>pendente <strong>per</strong> presentare le giustificazioni <strong>di</strong><br />

cui al punto 6), in una delle seguenti modalità:<br />

• me<strong>di</strong>ante consegna del provve<strong>di</strong>mento all'interessato che ne rilascia ricevuta su copia;<br />

• con raccomandata, con avviso <strong>di</strong> ricevimento, spe<strong>di</strong>ta al domicilio dell'interessato <strong>di</strong>chiarato<br />

alla sede <strong>di</strong> appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione;<br />

• con consegna del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare me<strong>di</strong>ante ufficiale giu<strong>di</strong>ziario.<br />

8. I termini <strong>di</strong> cui al punto 7) possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi<br />

impe<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> forza maggiore.<br />

9. In mancanza <strong>di</strong> comunicazione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare entro i termini <strong>di</strong> cui al punto 7 e<br />

fatta salva l'ipotesi <strong>di</strong> cui al punto 8) il suddetto proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare si estingue.<br />

Art. 22<br />

Collegio conciliazione e arbitrato<br />

1. L’azienda deve portare a conoscenza dei <strong>di</strong>pendenti, me<strong>di</strong>ante affissione in luogo accessibile a<br />

tutti, le norme <strong>di</strong>sciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna <strong>di</strong><br />

esse può essere applicata ed alle procedure <strong>di</strong> contestazione delle stesse.<br />

2. La contestazione <strong>per</strong> iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, <strong>di</strong> norma entro 30 giorni,<br />

tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.<br />

3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all'irrogazione delle sanzioni deve essere<br />

puntuale con precisa in<strong>di</strong>cazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si<br />

sarebbe verificato sì da consentire al <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> esercitare compiutamente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa nel<br />

rispetto della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali.<br />

4. L’azienda non può adottare alcun provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare nei confronti del <strong>di</strong>pendente senza<br />

avergli preventivamente contestato <strong>per</strong> iscritto l'addebito e averlo sentito a sua <strong>di</strong>fesa.<br />

5. Il <strong>di</strong>pendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell'as<strong>soci</strong>azione sindacale cui aderisce o<br />

conferisce mandato.<br />

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