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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER - Unicredit

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S<strong>IN</strong>TESI DELLE PR<strong>IN</strong>CIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON AVENTI CONTENUTO ECONOMICO<br />

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale<br />

delle clausole che regolano il rapporto tra la Banca ed il Cliente è contenuto nel contratto.<br />

Concessione dell’apertura di credito<br />

La Banca si riserva di valutare la richiesta di affidamento e comunicare al cliente l’eventuale concessione del fido. Fino alla data di<br />

decorrenza della concessione nessun utilizzo sarà consentito.<br />

Recesso dall’apertura di credito<br />

Ove la banca eserciti la facoltà di recesso l’utilizzazione del credito concesso viene immediatamente interrotta e la banca ha diritto<br />

di pretendere il pagamento di quanto dovuto secondo le disposizioni di cui al conto corrente, di seguito riportate.<br />

Modifica di norme e condizioni<br />

La banca in presenza di giustificato motivo si riserva la facoltà di modificare le clausole contrattuali del contratto; la Banca ha<br />

inoltre la facoltà di modificare, nel rispetto delle disposizioni di legge, le condizioni economiche applicate al contratto.<br />

Mancato incasso di assegni o altri titoli versati<br />

In caso di mancato incasso di assegni o altri titoli versati la banca esercita tutti i diritti conseguenti compresi quelli di cui all’art.<br />

1829 del Codice Civile; in caso di revoca dell’apertura di credito il cliente è tenuto a corrispondere alla banca l’importo relativo alla<br />

disponibilità eventualmente utilizzata su titoli ancora privi di esito<br />

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e le condizioni relative al rapporto di conto corrente; di tale<br />

contratto si segnala in particolare:<br />

Poteri di rappresentanza<br />

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate per iscritto dal Correntista a rappresentarlo nei suoi rapporti con la<br />

Banca, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa<br />

comunicazione a mezzo lettera raccomandata o mediante consegna a mano allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non<br />

siano trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento.<br />

Il Correntista risponde dell’operato della persona delegata anche per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido, ed<br />

assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni compiute, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.<br />

Convenzione di assegno<br />

Il Correntista resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che potesse derivare dall’inadempimento dell’obbligo di custodire con ogni<br />

cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. In caso di perdita, sottrazione o richiesta di blocco dei moduli il Correntista deve<br />

darne immediatamente comunicazione scritta, ovvero telefonica in caso di sottoscrizione del contratto “Banca telefonica”. In caso di furto o<br />

smarrimento, la comunicazione dovrà poi essere confermata, entro 3 giorni, dalla denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.<br />

La Banca potrà avvalersi della facoltà di recedere dalla convenzione d’assegno qualora il soggetto autorizzato dal correntista ad<br />

operare sul proprio conto risulti iscritto nell’Archivio Informatizzato ex D. Lgs. 507/99.<br />

La Banca, in caso di insufficienza delle disponibilità in conto, darà precedenza all’addebito conseguente ai prelievi a mezzo<br />

bancomat/Pagobancomat o all’utilizzo delle carte di credito rispetto a quello degli assegni.<br />

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficienti,<br />

indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti.<br />

Utilizzo del conto<br />

L’importo degli assegni bancari e circolari nonché degli altri titoli o documenti (vaglia ed altri titoli similari) è accreditato con riserva di verifica<br />

e “salvo buon fine”; le relative somme saranno disponibili, nel caso di assegni, decorsi i termini di cui al presente foglio informativo mentre,<br />

negli altri casi, solo quando la Banca ne abbia effettuato la verifica e/o l’incasso.<br />

Diritto di garanzia e compensazione<br />

A garanzia di qualunque credito verso il Correntista la Banca ha il diritto di pegno e il diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di<br />

pertinenza del Correntista medesimo.<br />

In presenza di più rapporti o conti tra la Banca e il Correntista ha luogo la compensazione legale, mentre al verificarsi di una delle<br />

ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., ovvero di eventi che incidano negativamente sulla solvibilità del Correntista, alla Banca è<br />

riconosciuto il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili (compensazione volontaria).<br />

Apertura di credito - Recesso dall’apertura di credito<br />

Il cliente ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale dall’apertura di credito con effetto di<br />

chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.<br />

La banca, con comunicazione scritta, potrà recedere dall’apertura di credito, nonché ridurla o sospenderla, con effetto immediato e<br />

dando un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno quando ricorra un giustificato motivo, e con un preavviso di 3 giorni ed<br />

un termine per il pagamento di 7 giorni negli altri casi.<br />

Chiusura periodica del conto<br />

I rapporti di dare e avere relativi al conto sono regolati con identica periodicità trimestrale. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva<br />

del conto produce interessi nella misura pattuita, senza capitalizzazione.<br />

Approvazione estratto conto<br />

L’estratto conto si intende approvato dal Correntista se trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento non comunica per iscritto alla<br />

Banca un reclamo specifico.<br />

Nel caso di errori di scritturazioni o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere, e la Banca può<br />

effettuare d’iniziativa, la rettifica di tali errori od omissioni entro il termine di 10 anni.<br />

Eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere da questi effettuati per<br />

iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione di esecuzione, trascorsi i quali l’operato della Banca si intenderà<br />

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