altri soggetti di diritto internazionale prof . giuseppe cataldi
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“ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE”<br />
PROF. GIUSEPPE CATALDI
Università Telematica Pegaso<br />
Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
In<strong>di</strong>ce<br />
1 GLI INSORTI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3<br />
2 GLI INDIVIDUI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7<br />
3 MINORANZE ETNICHE E POPOLAZIONI INDIGENE ------------------------------------------------------------ 9<br />
3.1. CONTENUTO DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI --------------------------------------------------- 9<br />
3.2. LIMITI AL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI ---------------------------------------------------------- 11<br />
3.3. AUTODETERMINAZIONE INTERNA----------------------------------------------------------------------------------------- 11<br />
4 MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE --------------------------------------------------------------------- 12<br />
5 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ------------------------------------------------------------------------- 14<br />
6 LA CHIESA CATTOLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15<br />
7 L’ ORDINE DI MALTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16<br />
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 17<br />
Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente<br />
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore<br />
(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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Università Telematica Pegaso<br />
Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
1 Gli insorti<br />
I movimenti insurrezionali non sono in quanto tali <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> Diritto <strong>internazionale</strong>. Lo<br />
<strong>di</strong>vengono se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un’organizzazione <strong>di</strong> governo che<br />
controlla effettivamente una parte del territorio. Ciò vale in<strong>di</strong>pendentemente dall’esito<br />
dell’insurrezione.<br />
La migliore dottrina definisce gli insorti come segue: si tratta <strong>di</strong> movimenti insurrezionali (o<br />
insorti o partito insurrezionale), che perseguono me<strong>di</strong>ante la lotta armata il rovesciamento del<br />
governo <strong>di</strong> uno Stato (cosiddetto governo legittimo o costituito), oppure la secessione <strong>di</strong> una parte<br />
del territorio medesimo, purché abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del<br />
territorio nazionale. Esempi <strong>di</strong> insurrezioni sono quelle dell’Ungheria del 1956; della<br />
Cecoslovacchia del 1968; della minoranza curda contro la Turchia dal 1983 ad oggi; quella<br />
bosniaca contro la Repubblica federale <strong>di</strong> Jugoslavia (Serbia e Montenegro) tra il 1991 ed il 1995;<br />
quella della Provincia autonoma del Kosovo a maggioranza albanese sempre contro quest’ultimo<br />
Stato; quella della Cecenia nei confronti della Russia (la prima insurrezione risale al periodo tra il<br />
1991 ed il 1996 e poi dal 1999 ad oggi), solo per citare esempi europei.<br />
Più recenti sono le insurrezioni dell’estate 2008 in Abkazia e Ossezia del Sud, territori<br />
appartenenti alla Georgia ma con parte della popolazione russa. La crisi Georgia-Russia è scoppiata<br />
ai primi <strong>di</strong> agosto 2008, ed è culminata con il riconoscimento unilaterale russo dell’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong><br />
Ossezia del Sud e Abkazia il successivo 26 agosto 1 . Con riferimento alla crisi georgiana, ed in<br />
particolare alla posizione dell’Ue rispetto al riconoscimento operato dalla Russia dell’in<strong>di</strong>pendenza<br />
1 La situazione delle regioni autonome georgiane <strong>di</strong> Abkazia e Ossezia del Sud è stata <strong>di</strong>fficile dal momento<br />
dell’acquisto dell’in<strong>di</strong>pendenza della Georgia a seguito dello smembramento dell’Unione sovietica. I separatisti delle<br />
due regioni sono filo-russi ed il precario equilibrio con Tblisi è stato assicurato in questi anni dalla presenza <strong>di</strong> forze<br />
d’interposizione delle Nazioni unite (UNOMIG) e e <strong>di</strong> truppe sostanzialmente composte dall’esercito russo, inviate<br />
dalla Comunità degli Stati in<strong>di</strong>pendenti (CIS), in forza <strong>di</strong> due accor<strong>di</strong> conclusi dalle autorità georgiane e russe<br />
rispettivamente con Abkazia (Accordo <strong>di</strong> Mosca del 14 maggio 1994 sul cessate il fuoco e sulla separazione delle forze<br />
firmato da Georgia, Russia e dalle forze separatiste abkaze) e Ossezia del Sud (Accordo <strong>di</strong> Sochi del 24 giugno 1992 sui<br />
principi relativi alla composizione del conflitto tra Georgia e Ossezia). Il giorno 8 agosto 2008 la Russia ha invaso il<br />
territorio georgiano con imponenti forze <strong>di</strong> terra e aria giustificando l’intervento con la necessità <strong>di</strong> proteggere i citta<strong>di</strong>ni<br />
russi residenti in Ossezia e considerati oggetto <strong>di</strong> feroci repressioni da parte dell’esercito georgiano intervenuto nella<br />
regione per combattere i separatisti. <br />
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore<br />
(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
<strong>di</strong> Ossezia del Sud e <strong>di</strong> Abkazia,va registrata una migliore coesione degli Stati europei rispetto al<br />
precedente del Kosovo 2 .<br />
Il Consiglio europeo del 1° settembre 2008 ha infatti assunto una posizione unanime <strong>di</strong> ferma<br />
condanna della decisione unilaterale della Russia <strong>di</strong> riconoscere l’in<strong>di</strong>pendenza dell’Abkazia e<br />
dell’Ossezia del Sud, ha riaffermato il principio del rispetto dell’integrità territoriale della Georgia<br />
ma, superando le <strong>di</strong>visioni interne ai 27 3 , non ha deciso sanzioni contro la Russia 4 , proponendo<br />
2 L’Unione europea, si è proposta nella persona dell’allora Presidente <strong>di</strong> turno dell’UE francese Sarkozi, quale<br />
me<strong>di</strong>atore della crisi, favorendo la stipulazione <strong>di</strong> un accordo in sei punti per la composizione pacifica della crisi.<br />
L’accordo, che risale al 12 agosto ed è stato accettato da Russia e Georgia, oltre che dai ribelli separatisti, prevede la<br />
rinuncia al ricorso alla forza armata, la cessazione delle ostilità, il libero accesso agli aiuti umanitari, il ritorno delle<br />
forze georgiane alle caserme, il ritiro delle forze russe alle posizioni precedenti al conflitto. Lo stesso giorno, però, la<br />
Georgia ha presentato una domanda contro la Russia alla Corte <strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> giustizia per la violazione della<br />
Convenzione del 1965 sull’eliminazione <strong>di</strong> tutte le forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale (CERD nell’acronimo inglese),<br />
aggiungendo, il successivo 14 agosto una richiesta <strong>di</strong> misure cautelari, poi integrata da una nuova richiesta il 25 agosto<br />
2008. La domanda georgiana e le richieste <strong>di</strong> misure cautelari si possono leggere, in formato PDF, nel sito ufficiale<br />
della Corte: www.icj-cij.org. Il successivo 26 agosto, su richiesta dei leaders separatisti <strong>di</strong> Ossezia del Sud ed Abkazia,<br />
l’ex Presidente russo Medvedev ha firmato due decreti che sanciscono il riconoscimento dell’in<strong>di</strong>pendenza delle due<br />
regioni separatiste, suscitando la riprovazione della Comunità <strong>internazionale</strong>. Reazioni negative si sono avute, oltre che<br />
dalle autorità georgiane che hanno denunciato la violazione da parte russa della propria integrità territoriale e della<br />
propria sovranità, anche da parte degli Stati Uniti e <strong>di</strong> molti <strong>altri</strong> Paesi e sono state espresse in alcune riunioni del<br />
Consiglio <strong>di</strong> sicurezza dell’ONU: si rinvia ai documenti consultabili in rete sul sito ufficiale delle Nazioni unite:<br />
www.un.org La NATO ha espresso la sua condanna per il riconoscimento unilaterale russo dell’in<strong>di</strong>pendenza delle due<br />
regioni separatiste, con uno “statement” del Consiglio del 27 agosto: Statement by the North Atlantic Council on the<br />
Russian recognition of South Ossetia and Abkazia regions of Georgia in cui si afferma che la Russia ha violato <strong>di</strong>verse<br />
risoluzioni del Consiglio <strong>di</strong> sicurezza dell’ONU che riconoscono l’integrità territoriale della Georgia, oltre ai princìpi<br />
OSCE sulla pace e la stabilità in Europa, richiamando la Russia al rispetto dell’integrità territoriale georgiana.<br />
3 Francia, Italia e Germania hanno preferito seguire una linea più morbida e lasciare aperta la porta del <strong>di</strong>alogo.<br />
4 Consiglio europeo straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Bruxelles del 1° settembre 2008 – Conclusioni della Presidenza, Documento del<br />
Consiglio europeo n. 12594/08 CONCL 3, punto 2, in rete nel sito ufficiale del Consiglio. Il 26 agosto la Presidenza del<br />
Consiglio dell’UE aveva rilasciato una <strong>di</strong>chiarazione relativa al riconoscimento russo dell’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> Abkazia e<br />
Ossezia del Sud, in cui si condanna fermamente la decisione russa per la sua contrarietà ai princìpi d’in<strong>di</strong>pendenza,<br />
sovranità e integrità territoriale della Georgia riconosciuti dalla Carta delle Nazioni unite, dall’Atto finale <strong>di</strong> Helsinki<br />
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e da varie risoluzioni del Consiglio <strong>di</strong> sicurezza: Déclaration de la<br />
présidence du Conseil de l’Union européenne aprés la reconnaissance par les autorités russes de l’indépendance de<br />
l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, in rete al seguente in<strong>di</strong>rizzo: http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-<br />
08_2008/PFUE-26.08.2008/PESC.<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
invece l’UE quale me<strong>di</strong>atore per una soluzione pacifica del conflitto e pre<strong>di</strong>sponendo una missione<br />
civile <strong>di</strong> circa 200 osservatori da spiegare in Georgia alla fine <strong>di</strong> settembre 2008. I Ministri degli<br />
esteri dell’Ue riuniti ad Avignone il 6 settembre hanno raggiunto un accordo politico sull’invio<br />
della missione Ue che è stata formalizzata il 15 settembre dal Consiglio europeo.<br />
La situazione in queste regioni è tuttora fluida: l’intervento armato russo in Georgia ha prodotto<br />
la reazione negativa dell’Occidente, specie Ue, USA, Consiglio d’Europa e OSCE. Il Parlamento<br />
russo ha votato all’unanimità il riconoscimento dell’in<strong>di</strong>pendenza delle due province dalla Georgia<br />
e si attende la decisione finale del Presidente russo.<br />
Quanto al problema della loro <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong>, si può concordare con il Prof. N.<br />
Ronzitti il quale, con riferimento al problema in generale, afferma: “...la rilevanza <strong>internazionale</strong><br />
degli insorti è legata al principio <strong>di</strong> effettività. Il movimento insurrezionale si caratterizza per essere<br />
un ente temporaneo, in quanto suscettibile <strong>di</strong> evoluzione o involuzione...” 5 .<br />
Gli insorti sono in origine dei sud<strong>di</strong>ti ribelli contro i quali il governo legittimo può adottare i<br />
provve<strong>di</strong>menti che ritiene idonei per reprimere l’insurrezione, nel rispetto però del <strong>di</strong>ritto<br />
umanitario.<br />
Quando però lo Stato non riesce a sedare l’insurrezione e perde una parte del territorio che viene<br />
occupata dagli insorti allora per il principio <strong>di</strong> effettività occorre riconoscere a questi ultimi la<br />
<strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> almeno fino a quanto essi riescano a controllare il territorio e non si<br />
estingua il governo insurrezionale.<br />
Gli insorti per il <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong>, lottando per l’autodeterminazione interna (ovvero per<br />
rovesciare un governo legittimo e non un governo straniero) 6 , non possono ricevere aiuti o appoggi<br />
da terzi Stati i quali, invece possono appoggiare i movimenti <strong>di</strong> liberazione nazionale 7 .<br />
Alla luce <strong>di</strong> quest’ultima circostanza si potrebbe dubitare dell’eventuale acquisto della<br />
<strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> da parte <strong>di</strong> Abkazia e Ossezia del Sud, perché la loro in<strong>di</strong>pendenza non<br />
poggerebbe sul principio <strong>di</strong> effettività, bensì sull’intervento armato a loro favore della Russia che ha<br />
invaso il territorio georgiano, giustificando l’intervento con il fatto <strong>di</strong> proteggere i citta<strong>di</strong>ni russi<br />
residenti nelle due Province dalla repressione dell’esercito georgiano. L’appoggio russo in favore<br />
dell’autodeterminazione interna <strong>di</strong> Abkazia e Ossezia del sud non trova giustificazioni sul piano del<br />
5 N. RONZITTI, Introduzione al <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong>, p. 21. <br />
6 Per la nozione <strong>di</strong> autodeterminazione interna si rinvia al paragrafo 7 de<strong>di</strong>cato ai popoli. <br />
7 B. CONFORTI, Diritto <strong>internazionale</strong>, cit., p. 24-25<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
<strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong>.<br />
E’ appena il caso <strong>di</strong> osservare che l’eventuale riconoscimento unilaterale russo<br />
dell’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> queste due province georgiane non avrebbe alcun valore costitutivo della<br />
personalità <strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> queste ultime, ma solo un valore politico.<br />
L’in<strong>di</strong>pendenza che fosse acquisita in virtù dell’occupazione russa <strong>di</strong> queste Province ne farebbe<br />
quin<strong>di</strong>, a nostro parere, uno Stato fantoccio, come oggi è considerata la Repubblica turca <strong>di</strong> Cipro<br />
Nord, occupata dall’esercito turco.<br />
Non troppo <strong>di</strong>versa appare, nonostante le affermazioni contrarie <strong>di</strong> molti Stati, la situazione del<br />
Kosovo, Provincia autonoma della Serbia che si è proclamata in<strong>di</strong>pendente dopo un lungo periodo<br />
<strong>di</strong> amministrazione territoriale da parte delle Nazioni Unite. Si è detto che il riconoscimento<br />
dell’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> quest’ultima provincia da parte <strong>di</strong> alcuni Stati europei che poi si sono opposti<br />
fermamente all’in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> Abkazia e Ossezia del sud fosse da giustificare in base alle <strong>di</strong>verse<br />
circostanza che hanno caratterizzato le due situazioni. Il Kosovo non sarebbe stato oggetto <strong>di</strong><br />
occupazione straniera, essendo tuttora sotto amministrazione <strong>internazionale</strong>, mentre le due province<br />
georgiane sarebbero state occupate militarmente dalla Russia che garantirebbe l’in<strong>di</strong>pendenza con<br />
l’uso della forza. In realtà anche la situazione del Kosovo nasce da un intervento armato illegittimo<br />
effettuato da alcuni Stati contro l’integrità territoriale serba.<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
2 Gli in<strong>di</strong>vidui<br />
Per “in<strong>di</strong>viduo” nel <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong> si devono intendere: le persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che, le<br />
varie articolazioni della società civile organizzata quali le organizzazioni non governative, i gruppi<br />
<strong>prof</strong>essionali, economici, le imprese multinazionali, le associazioni sportive, religiose.<br />
Si <strong>di</strong>scute in dottrina se agli in<strong>di</strong>vidui debba essere riconosciuta personalità <strong>internazionale</strong>.<br />
La dottrina maggioritaria, cui aderisce il Prof. Conforti, riconosce agli in<strong>di</strong>vidui, persone fisiche<br />
e giuri<strong>di</strong>che, una sia pur limitata personalità <strong>internazionale</strong> sulla base dell’esistenza <strong>di</strong> norme<br />
convenzionali e consuetu<strong>di</strong>narie che obbligano gli Stati a tutelare i <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’uomo.<br />
Un altro elemento a sostegno <strong>di</strong> tale orientamento è la possibilità per gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> presentare<br />
ricorso ad organi <strong>di</strong> controllo <strong>internazionale</strong>.<br />
Altri autori negano personalità <strong>internazionale</strong> agli in<strong>di</strong>vidui dal momento che la comunità<br />
<strong>internazionale</strong> resta ancora strutturata come comunità <strong>di</strong> governanti e non <strong>di</strong> governati e che gli<br />
in<strong>di</strong>vidui continuano ad essere sottoposti allo Stato.<br />
La Corte <strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> giustizia (CIG) ha riconosciuto la <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> degli<br />
in<strong>di</strong>vidui nelle sentenze del 27.06.2001 (caso LaGrand, Germania c. Usa) e del 31.03.2004 (caso<br />
Avena ed <strong>altri</strong> citta<strong>di</strong>ni messicani, Messico c. Usa).<br />
In questa sede è opportuno svolgere prima una ricognizione degli argomenti della dottrina a<br />
favore della <strong>soggetti</strong>vità dell’in<strong>di</strong>viduo e contro la <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> degli in<strong>di</strong>vidui per poi<br />
procedere a valutare le opposte tesi.<br />
La dottrina prevalente 8 si pronuncia oggi per la <strong>soggetti</strong>vità, sia pure limitata, dell’in<strong>di</strong>viduo<br />
nell’or<strong>di</strong>namento <strong>internazionale</strong> in considerazione del fatto che esistono norme internazionali che<br />
riconoscono <strong>di</strong>ritti sostanziali (norme sulla tutela dei <strong>di</strong>ritti umani fondamentali) e processuali<br />
(norme che abilitano gli in<strong>di</strong>vidui a presentare ricorsi <strong>di</strong> fronte a tribunali internazionali), nonché<br />
obblighi sostanziali (<strong>di</strong>vieto rivolto <strong>di</strong>rettamente dalla norma <strong>internazionale</strong> all’in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong><br />
perpetrare crimini internazionali) e processuali (punizione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui per crimini internazionali da<br />
parte <strong>di</strong> tribunali internazionali).<br />
A favore della <strong>soggetti</strong>vità degli in<strong>di</strong>vidui si è pronunciata, secondo Conforti, la Corte<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
<strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> giustizia nei casi La Grand ed Avena, dove si è riconosciuto che una <strong>di</strong>sposizione<br />
della Convenzione <strong>di</strong> Vienna sulle relazioni consolari relativa al <strong>di</strong>ritto del citta<strong>di</strong>no straniero<br />
detenuto <strong>di</strong> comunicare con il proprio console, si in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong>rettamente anche all’in<strong>di</strong>viduo.<br />
L’opinione contraria alla <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> dell’in<strong>di</strong>viduo appartiene per lo più alla<br />
dottrina meno recente, con eccezioni illustri (Kelsen). L’argomento che si adduce contro<br />
l’affermazione <strong>di</strong> una personalità anche limitata dell’in<strong>di</strong>viduo è dato dal fatto che le norme<br />
internazionali si <strong>di</strong>rigono principalmente agli Stati ed anche quando vanno ad incidere sugli<br />
in<strong>di</strong>vidui tale effetto è sempre il risultato <strong>di</strong> una volontà (nel caso <strong>di</strong> accor<strong>di</strong>) o <strong>di</strong> un<br />
comportamento (nel caso <strong>di</strong> consuetu<strong>di</strong>ni) tenuti sempre e soltanto da Stati. Gli in<strong>di</strong>vidui<br />
risulterebbero perciò semplici beneficiari e non destinatari delle norme internazionali.<br />
La dottrina più recente ha avanzato la tesi per la quale il problema della <strong>soggetti</strong>vità<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo in realtà è un falso problema, poiché nel <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong> le funzioni <strong>di</strong><br />
produzione giuri<strong>di</strong>ca, accertamento ed attuazione coercitiva spettano solo ed esclusivamente agli<br />
Stati me<strong>di</strong>ante l’azione dei loro organi.<br />
Sotto questo <strong>prof</strong>ilo parlare <strong>di</strong> <strong>soggetti</strong>vità, sia pure limitata, dell’in<strong>di</strong>viduo è un non senso,<br />
poiché l’in<strong>di</strong>viduo non potrà mai <strong>di</strong>rettamente partecipare alla gestione della vita <strong>di</strong> relazione<br />
<strong>internazionale</strong>, compito esclusivo dello Stato che agisce me<strong>di</strong>ante i suoi organi.<br />
In questa prospettiva l’in<strong>di</strong>viduo ha tuttavia un ruolo importante nel determinare la formazione,<br />
che resta affidata allo Stato, <strong>di</strong> norme internazionali che tutelano interessi propri dell’umanità,<br />
contribuendo con la sua azione <strong>di</strong> stimolo, attraverso la cooperazione degli Stati e delle<br />
Organizzazioni Internazionali con le organizzazioni non governative e la società civile, a<br />
democratizzare il processo <strong>di</strong> formazione delle norme internazionali.<br />
8 Per tutti B. CONFORTI, Diritto <strong>internazionale</strong>, cit., p. 19-21. <br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
3 Minoranze etniche e popolazioni in<strong>di</strong>gene<br />
Allo stato attuale non è possibile riconoscere personalità <strong>internazionale</strong> alle minoranze etniche e<br />
alla popolazioni in<strong>di</strong>gene in assenza <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong>retta.<br />
IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong> riconosce il <strong>di</strong>ritto all’autodeterminazione esterna non interna.<br />
È possibile <strong>di</strong>stinguere tre ipotesi <strong>di</strong> applicazione del principio in esame:<br />
- popoli sottoposti a dominio coloniale;<br />
- popoli sottoposti a occupazione straniera (territori arabi occupati da Israele nel 1967),<br />
anche nel caso in cui il governo straniero si appoggi al governo locale (URSS in<br />
Afghanistan fino al 1989;Iraq occupato dalle forze <strong>di</strong> coalizione dal 2003 al 2005);<br />
- popoli <strong>soggetti</strong> a segregazione razziale-apartheid (Sudafrica dal 1948 al 1993, Namibia),<br />
come pieno accesso al governo <strong>di</strong> tutti i gruppi etnici<br />
3.1. Contenuto del principio <strong>di</strong> autodeterminazione dei popoli<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong> riconosce ai popoli sottoposti a dominazione coloniale o straniera a <strong>di</strong>venire<br />
in<strong>di</strong>pendenti, <strong>di</strong> associarsi o integrarsi con un altro Stato in<strong>di</strong>pendente, <strong>di</strong> scegliere liberamente il<br />
proprio regime politico.<br />
Il popolo rappresenta una delle componenti dello Stato, secondo la concezione ternaria e quella<br />
che fa riferimento allo Stato-nazione o comunità e, come tale, potrebbe essere considerato quale<br />
soggetto <strong>internazionale</strong>.<br />
Per la concezione <strong>di</strong> Stato come apparato <strong>di</strong> governo il popolo invece non gode <strong>di</strong> <strong>soggetti</strong>vità,<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
essendo quest’ultima riservata allo Stato nella persona dei suoi organi.<br />
Una volta esclusa la <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> del popolo, resta da chiarire quale sia allora il<br />
significato del principio <strong>di</strong> autoderminazione dei popoli.<br />
Per la dottrina esso deve configurarsi non già come un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui è titolare il popolo, bensì<br />
come l’obbligo in<strong>di</strong>rizzato al Governo straniero che abbia occupato con la forza un territorio ed un<br />
popolo altrui o che li as<strong>soggetti</strong> a dominazione coloniale, <strong>di</strong> liberare il popolo dal dominio<br />
consentendone l’autodeterminazione.<br />
Infatti, secondo questa opinione, non si può parlare <strong>di</strong> un vero <strong>di</strong>ritto <strong>soggetti</strong>vo <strong>internazionale</strong><br />
dei popoli sottoposti a dominazione straniera all’autodeterminazione perché i rapporti che si creano<br />
in base al principio in esame intercorrono esclusivamente tra gli Stati: quello che governa il popolo<br />
non suo e i terzi che avranno l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscere ogni effetto extraterritoriale agli atti del<br />
governo straniero illegittimo e <strong>di</strong> appoggiare il popolo in lotta che si sia eventualmente organizzato<br />
in un movimento <strong>di</strong> liberazione nazionale.<br />
E’ questo il principio <strong>di</strong> autodeterminazione nella sua <strong>di</strong>mensione esterna, che vede cioè<br />
contrapposti un popolo ad un governo straniero e che, stando ad autorevole opinione, non è<br />
applicabile retroattivamente rispetto al periodo in cui si è affermato, ovvero dopo la fine della<br />
seconda guerra mon<strong>di</strong>ale.<br />
Diversa è l’ipotesi in cui il popolo organizzato in movimento <strong>di</strong> liberazione nazionale riesca,<br />
insorgendo, ad occupare e governare una parte <strong>di</strong> territorio, nel qual caso la dottrina si pronuncia<br />
per la <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> ma a titolo <strong>di</strong> governo insurrezionale.<br />
Difficile risulta inoltre l’applicazione del principio <strong>di</strong> autodeterminazione quando uno Stato<br />
occupi militarmente in modo massiccio un altro Stato il cui governo non protesti ma anzi sostenga<br />
<strong>di</strong> averne richiesto l’aiuto. A situazioni del genere, come quella che ha caratterizzato il territorio<br />
iracheno tra il 2003, data dell’intervento anglo-statunitense, ed il 2005, anno <strong>di</strong> svolgimento delle<br />
elezioni, dovrebbe applicarsi per Conforti il principio <strong>di</strong> autodeterminazione.<br />
La <strong>di</strong>mensione interna del principio deve invece essere definita come il <strong>di</strong>ritto del popolo <strong>di</strong><br />
“perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale all’interno <strong>di</strong> uno Stato<br />
esistente” 9 , oppure, secondo <strong>altri</strong>, come <strong>di</strong>ritto del popolo <strong>di</strong> essere rappresentato da una<br />
maggioranza eletta democraticamente e liberamente.<br />
Questa opinione è respinta da Conforti il quale ritiene che esistano molti Stati non democratici<br />
9 La definizione è della Corte suprema canadese nel caso della Secessione del Québec ed è citata da A. CASSESE,<br />
Diritto <strong>internazionale</strong>, cit., p. 136. <br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
che godono pienamente della <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> e che non esistano norme internazionali<br />
che impongano agli Stati <strong>di</strong> governare in base ad una legittimazione democratica.<br />
Per alcuni autori esisterebbe anche una norma consuetu<strong>di</strong>naria specifica che accoglierebbe sia la<br />
<strong>di</strong>mensione esterna che quella interna del principio <strong>di</strong> autodeterminazione e che riguarderebbe<br />
l’obbligo per lo Stato <strong>di</strong> consentire l’accesso al governo <strong>di</strong> tutti i gruppi razziali presenti al suo<br />
interno, senza <strong>di</strong>scriminazioni. Questa situazione ha riguardato per lungo tempo il Sudafrica, dove<br />
l’accesso al governo era riservato alla minoranza <strong>di</strong> razza bianca mentre la maggioranza <strong>di</strong> colore<br />
non solo ne era estromessa ma subiva tutta una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni nel go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti<br />
civili oltre che politici (cd. politica dell’apartheid).<br />
3.2. Limiti al principio <strong>di</strong> autodeterminazione dei popoli<br />
Il principio <strong>di</strong> autodeterminazione dei popoli si applica solo a situazioni costituitesi<br />
successivamente alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale (irretroattività del principio).<br />
Il principio <strong>di</strong> autodeterminazione dei popoli deve inoltre coor<strong>di</strong>narsi con il principio dell’integrità<br />
territoriale. Non sono state avallate aspirazioni secessioniste <strong>di</strong> regioni o province (eccezioni:<br />
Timor Est, in<strong>di</strong>pendente dall’Indonesia dal 2002; Kosovo, secessione unilaterale nel 2008).<br />
3.3. Autodeterminazione interna<br />
Il <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong> non riconosce l’ipotesi dell’autodeterminazione interna. Pertanto non è<br />
richiesto che tutti i governi godano del consenso della maggioranza dei sud<strong>di</strong>ti e siano da costoro<br />
liberamente scelti (legittimazione democratica dei governi).<br />
Attenzione! Questo materiale <strong>di</strong>dattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente<br />
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore<br />
(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
4 Movimenti <strong>di</strong> liberazione nazionale<br />
I movimenti <strong>di</strong> liberazione nazionale sono costituiti da gruppi organizzati che lottano in nome del<br />
popolo per realizzare il PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI<br />
Sono numerosi i Movimenti <strong>di</strong> Liberazione Nazionale costituitisi nel secondo dopoguerra.<br />
Alcuni esempi:<br />
- Fronte <strong>di</strong> liberazione algerino;<br />
- FRELIMO (Mozambico);<br />
- MPLA, UNITA e FLNA in Angola;<br />
- Congresso nazionale africano e Congresso pan-africano in Sudafrica;<br />
- Organizzazione per la Liberazione della Palestina;<br />
- Fronte Polisario per la liberazione del Sahara occidentale.<br />
4.1. Limitata <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong> dei movimenti <strong>di</strong> liberazione<br />
nazionale<br />
La sentenza della Corte <strong>di</strong> cassazione italiana del 28.06.1985 stabilisce che<br />
i Movimenti <strong>di</strong> Liberazione Nazionale<br />
come l’OLP “godono <strong>di</strong> una limitata <strong>soggetti</strong>vità<br />
<strong>internazionale</strong>”; a tali movimenti “è riconosciuto un locus stan<strong>di</strong> all’interno della comunità<br />
<strong>internazionale</strong>, al fine limitato <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere, su basi <strong>di</strong> perfetta reciprocità con gli Stati territoriali, i<br />
mo<strong>di</strong> e i tempi per l’autodeterminazione”<br />
I movimenti <strong>di</strong> liberazione nazionale, come gli insorti, acquisiscono <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong><br />
se riescono a costituire, nel corso della guerra civile, un’organizzazione <strong>di</strong> governo che controlla<br />
effettivamente una parte del territorio.<br />
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore<br />
(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
4.2. Forme <strong>di</strong> sostegno ai movimenti <strong>di</strong> liberazione nazionale<br />
- i <strong>soggetti</strong> terzi sono tenuti ad adottare misure <strong>di</strong> carattere sanzionatorio nei confronti del governo<br />
che viola il principio <strong>di</strong> autodeterminazione (ad es., <strong>di</strong>sconoscimento degli effetti extraterritoriali<br />
degli atti <strong>di</strong> governo emanati nel territorio);<br />
- sostegno del movimento <strong>di</strong> liberazione nazionale, attraverso qualsiasi forma <strong>di</strong> assistenza <strong>di</strong>versa<br />
dall’invio <strong>di</strong> truppe (legittimo invio <strong>di</strong> armi e finanziamento).<br />
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul <strong>di</strong>ritto d’autore<br />
(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
5 Le Organizzazioni internazionali<br />
Le Organizzazioni internazionali possono definirsi come delle associazioni tra Stati dotate <strong>di</strong><br />
organi per il perseguimento <strong>di</strong> interessi comuni (ONU, UE, COE…)<br />
La personalità delle organizzazioni, come personalità <strong>di</strong>stinta da quella degli Stati membri, è un<br />
dato non più <strong>di</strong>scutibile della prassi <strong>internazionale</strong> o<strong>di</strong>erna, in particolare della prassi relativa agli<br />
accor<strong>di</strong> che le organizzazioni stipulano nei campi connessi alla loro attività: tali accor<strong>di</strong> vengono<br />
considerati come produttivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e obblighi propri delle organizzazioni, restando senza effetti<br />
sulla sfera giuri<strong>di</strong>ca degli Stati membri.<br />
La Corte <strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> giustizia ha espressamente riconosciuto la <strong>soggetti</strong>vità <strong>internazionale</strong><br />
delle organizzazioni internazionali nel parere del 20.12.1980 sull’interpretazione dell’accordo<br />
25.3.1951 tra Organizzazione Mon<strong>di</strong>ale della Sanità (OMS) ed Egitto.<br />
Le Organizzazioni internazionali sono unioni <strong>di</strong> Stati che decidono <strong>di</strong> perseguire determinati<br />
scopi comuni e si dotano <strong>di</strong> organi ai quali affidano tale compito, in base al principio delle<br />
competenze <strong>di</strong> attribuzione detto anche dei poteri limitati.<br />
Le organizzazioni internazionali vengono create me<strong>di</strong>ante la stipulazione <strong>di</strong> un accordo<br />
<strong>internazionale</strong> detto trattato istitutivo, o Carta.<br />
La Corte Internazionale <strong>di</strong> Giustizia ha riconosciuto tale <strong>soggetti</strong>vità in alcune importanti<br />
pronunce 10 , specificando che la capacità <strong>di</strong> tali enti <strong>di</strong> essere destinatari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti ed obblighi sul<br />
piano <strong>internazionale</strong> risulta limitata rispetto a quella degli Stati in ragione della loro natura non<br />
territoriale e quin<strong>di</strong> del fatto che non tutte le norme, soprattutto quelle relative alla sovranità ed<br />
all’integrità territoriale, trovano per esse applicazione.<br />
10 Parere consultivo della Corte <strong>internazionale</strong> <strong>di</strong> giustizia dell’11 aprile 1949 nel caso sulla Riparazione dei danni subiti<br />
al servizio delle Nazioni Unite; parere consultivo della CIG del 20 <strong>di</strong>cembre 1980 nel caso sull’Interpretazione<br />
dell’Accordo del 25 maggio 1951 tra Organizzazione mon<strong>di</strong>ale della sanità (OMS) ed Egitto; parere consultivo della<br />
CIG dell’8 luglio 1996 nel caso sulla Liceità dell’uso <strong>di</strong> armi nucleari da parte <strong>di</strong> uno Stato in un conflitto armato,<br />
richiesto dall’OMS.<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
6 La Chiesa cattolica<br />
E’ uno dei <strong>soggetti</strong> del D.I.<br />
La personalità <strong>internazionale</strong> della Chiesa si concreta non solo nel potere <strong>di</strong> concludere accor<strong>di</strong><br />
internazionali ma altresì nel governo <strong>di</strong> una comunità territoriale, la Città del Vaticano.<br />
La <strong>soggetti</strong>vità della Chiesa cattolica, non può essere contestata.<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
7 L’ Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Malta<br />
Il Sovrano Or<strong>di</strong>ne Militare Geroslimitano <strong>di</strong> Malta è un ente religioso che <strong>di</strong>pende dalla Santa Sede<br />
e che gestisce in Italia enti assistenziali come ospedali e ambulatori me<strong>di</strong>ci.<br />
Non è soggetto <strong>di</strong> Diritto <strong>internazionale</strong>.<br />
La <strong>soggetti</strong>vità dell’Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Malta è contestata da Conforti.<br />
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Altri <strong>soggetti</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong><br />
Bibliografia <strong>di</strong> riferimento:<br />
B. CONFORTI, Diritto <strong>internazionale</strong>, ES, Napoli, 2010.<br />
<br />
T. TREVES, Diritto <strong>internazionale</strong> - Problemi fondamentali, Milano, ult. e<strong>di</strong>zione<br />
N. RONZITTI, Introduzione al <strong>di</strong>ritto <strong>internazionale</strong>, II ed., Torino, 2007.<br />
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(L. 22.04.1941/n. 633)<br />
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