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INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

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Teoria generale del processoLezione IV1 La parte e la capacità processualeIl nostro legislatore non fornisce una definizione precisa di “parte”, pur utilizzando taletermine in molteplici disposizioni e occasioni.Analizzando, tuttavia, l'intero quadro normativo e procedurale, ben possiamo definire come“parte” chi compie gli atti del processo, ne subisce gli effetti ed é, pertanto, destinatario deiprovvedimenti del giudice.Parte, dunque, é colui che propone la domanda (attore) e colui contro il quale é proposta ladomanda (convenuto), più semplicemente il soggetto attivo e passivo del procedimento.In questo ambito è opportuno rilevare come la capacità di essere parte appartenga ad ognisoggetto o persona giuridica, anche agli incapaci.Accanto a questa capacità, ve ne é una più specifica, la capacità processuale, ovvero lacapacità di stare in giudizio compiendo gli atti processuali in nome proprio o per conto diterzi. In base all'art. 75 comma 1 c.p.c., “sono capaci a stare in giudizio le persone che hanno illibero esercizio dei diritti che si fanno valere”.Vien da se che le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare ingiudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la lorocapacità.Per le persone giuridiche e per quelle non dotate di personalità giuridica, il legislatoredispone la possibilità di stare in giudizio a mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o statuto,per le prime, e a mezzo delle persone indicate nell'art. 36 c.c., per le seconde.Qualora vi sia un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, il giudice puòassegnare alle parti un termine per sanare la costituzione.La costituzione può sempre essere sanata indipendentemente dal grado e dallo stato delprocedimento; la sanatoria avviene con effetto retroattivo.Anche il difetto di legittimità processuale é rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,e gli atti eventualmente compiuti sono dichiarati nulli.In tema di capacità processuale, riveste particolare importanza l'art. 78 c.p.c. in base al quale“Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza,può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta uncuratore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta laAttenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)3 di 17


Teoria generale del processoLezione IVrappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale alrappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante ”.La nomina innanzi indicata, può essere richiesta dalla stessa persona che deve essererappresentata e assistita, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dalrappresentante; la nomina del curatore speciale, comunque, può essere richiesta da qualunque altraparte in causa che vi abbia interesse.L'istanza per la nomina del curatore va presentata dinanzi al giudice di pace o al presidentedell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Il giudice, assunte le necessarieinformazioni e ascoltate le persone interessate, provvede alla nomina con decreto, che vienecomunicato anche al pubblico ministero.A questo punto, é opportuno analizzare brevemente l'istituto della rappresentanzavolontaria, ovvero, di quella rappresentanza che non viene imposta dal nostro legislatore (nei casi,ad esempio di incapacità), ma che é frutto della libera volontà delle parti.In base all'art. 77 c.p.c. “Il procuratore generale e quello preposto al compimento dideterminati affari non possono stare in giudizio per il proponente, quando questo potere non é statoloro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nellaRepubblica e all'institore”.Resta ben inteso che la rappresentanza processuale volontaria, così come la rappresentanzaprocessuale legale, sarà valida solo e soltanto se il potere rappresentativo oltre a sussistere vengamanifestato attraverso la cd. contemplatio domini, ovvero attraverso la dichiarazione delrappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato.Gli atti compiuti da un soggetto che agisce in nome e per conto di altri ma senza potererappresentativo (falsus procurator), non producono alcun effetto nella sfera del finto rappresentato.Qualora nel corso di un giudizio venga rilevato e non sanato un tale difetto, il procedimentosi arresterà per difetto di contraddittorio.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)4 di 17


Teoria generale del processoLezione IVIl sostituto processualeArt. 81 c.p.c. - sostituzione processuale - “Fuori dai casi espressamente previsti dallalegge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.Il nostro legislatore limita fortemente la possibilità di agire in un giudizio in nome proprioma per un interesse altrui; colui che pone in essere codesti atti viene definito “sostituto processuale”il quale, a differenza del rappresentante che agisce in nome e per conto di un terzo, è a tutti glieffetti una parte del giudizio pur non essendo titolare dell'interesse per il quale agisce.La sostituzione processuale, pertanto, consta di due soggetti, il sostituto, che agisce in nomeproprio, e il sostituito, quale titolare del diritto fatto valere dal sostituto.Al termine del processo, la sentenza produrrà effetti soltanto nella sfera giuridica delsostituito.Esempio tipico di sostituzione processuale é l'azione surrogatoria, con la quale il creditore,onde tutelare ed assicurare le proprie ragioni, esercita contro terzi le azioni spettanti al propriodebitore, qualora questi non le eserciti.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)5 di 17


Teoria generale del processoLezione IVIl difensoreIl difensore é colui che opera in nome e per conto di un terzo in un processo, o anche inattività extra giudiziali, avendo capacità professionali e competenze tecniche che, solitamente, nonappartengono alla persona o ai soggetti rappresentati.Il supporto del difensore viene espressamente garantito dalla nostra Costituzione che all'art.24 statuisce esplicitamente: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti einteressi legittimi. La difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sonoassicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ognigiurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.In gran parte dei casi l'intervento del difensore é esplicitamente imposto dal legislatore.Ed invero, in base all'art. 82 c.p.c., davanti ai giudici di pace le parti possono starepersonalmente in giudizio nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro. Negli altri casi, le partinon possono stare in giudizio se non con l'assistenza o il ministero di un difensore. Il giudice dipace, tuttavia, può con decreto emesso anche su istanza verbale, autorizzare la parte a stare ingiudizio di persona, considerando la natura e l'entità della causa.Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello leparti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti allacorte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.Naturalmente, nel caso in cui una parte sta in giudizio con il ministero di un difensore,questi deve essere munito di procura, con la quale la parte investe il procuratore della propriarappresentanza in giudizio.La procura, da conferirsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, può esseregenerale o speciale. Generale, cd. procura ad lites, quando si riferisce a più controversie, speciale,cd. procura ad litem, quando é riferita ad una singola lite.La procura speciale può essere rilasciata anche in calce o a margine dell'atto di citazione, delricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domandadi intervento nell'esecuzione.La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, che sia peròcongiunto materialmente all'atto cui si riferisce.Quando nell'atto non é manifestamente espressa una volontà diversa, la procura speciale sipresume conferita soltanto per un determinato grado del procedimento. Tuttavia (giusta pronunciaSez. Un. Corte di Cassazione), la procura speciale rilasciata in primo grado con la formula “per ilAttenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)6 di 17


Teoria generale del processoLezione IVpresente giudizio”, senza alcuna ulteriore espressione limitativa, evidenzia la volontà della parte diestendere il mandato conferito anche al giudizio di appello.In alcuni casi la designazione del difensore viene disposta direttamente dalla legge e,quindi, senza il conferimento di un mandato ad litem; ad esempio, per legge l'Amministrazionedello Stato é difesa dall'Avvocatura dello Stato.Particolare attenzione, merita il dettato normativo dell'art. 84 c.p.c. inerente i poteri deldifensore, il c.d. ius postulandi, in virtù del quale quando la parte sta in giudizio per mezzo di undifensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processoche la legge non riserva espressamente ad essa. In ogni caso, non può compiere atti che importanodisposizione del diritto in contesa, qualora non ne abbia ricevuto espressamente il potere.A differenza del normale istituto della rappresentanza, la procura conferita ad un difensorepur essendo sempre revocabile e rinunciabile, non può trovare operatività qualora non avvenga lasostituzione del difensore; vieppiù, in attesa della sostituzione, il difensore revocato o rinunciantedeve continuare a compiere l'attività di difesa ed assistenza.Così come i poteri, il nostro legislatore individua anche i doveri e gli obblighi incombentisui difensori.I difensori, così come le parti, hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.Qualora il difensore venga meno a tale responsabilità, l'autorità giudicante deve informarne leautorità che esercitano il potere disciplinare su di esso.Anche negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati dinanzi ai giudici, le parti e i lorodifensori non devono usare espressioni sconvenienti o offensive; il giudice, in ogni statodell'istruzione, può disporre con ordinanza che vengano cancellate le espressioni offensive osconvenienti e, con la sentenza che decide la causa, può assegnare alla persona offesa una somma atitolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensivenon riguardano l'oggetto della causa.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)7 di 17


Teoria generale del processoLezione IVIl patrocinio gratuito a spese dello statoIl gratuito patrocinio é l'istituto che consente alle persone meno abbienti di adire in modogratuito la giustizia o di difendersi dalle pretese di terzi.Tale istituto, rivisitato recentemente dal D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, ha come precipuofine quello di garantire condizioni di eguaglianza nella tutela giurisdizionale dei propri diritti einteressi.Requisito principale della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, esperibile in ognistato e grado del processo, é che il richiedente non deve avere un reddito superiore ad €. 9.723,84.L'istanza, che a pena di inammissibilità deve essere sottoscritta dall'interessato, deveindicare gli elementi in fatto e diritto in base ai quali si desume la non manifesta infondatezza dellapretesa che si intende far valere o contro la quale si vuole resistere, con specifica indicazione delleprove cui si intende chiedere l'ammissione.Competente a ricevere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è il consiglio dell'ordinedegli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo o, nel caso digiudizio non ancora intentato, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conosceredel merito.Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, il consiglio dell'ordine degli avvocati,constatata la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e la non manifestainfondatezza, deciderà se dichiarare ammissibile o meno l'istanza. In caso di rigetto, la domandapotrà essere presentata al magistrato competente per il giudizio.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)8 di 17


Teoria generale del processoLezione IVIl consulente tecnico di parteAltra figura di supporto della parte di un processo è il consulente tecnico di parte, che lalegge consente di incaricare qualora il giudice, per poter addivenire ad una decisione, ha bisogno diun consulente tecnico per risolvere o chiarire aspetti di natura non giuridica ma prettamente tecnicie specialistici.Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico d'ufficio, assegna alleparti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, unconsulente tecnico di parte.Detto consulente, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipaall'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, perchiarire e svolgere, con apposita autorizzazione, le sue osservazioni sui risultati delle indaginitecniche.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)9 di 17


Teoria generale del processoLezione IVIl litisconsorzioIl litisconsorzio si verifica allorquando in un processo sussistono più parti, più precisamentequando vi sono più attori (litisconsorzio attivo) o più convenuti (litisconsorzio passivo), o anchepiù attori e più convenuti (litisconsorzio misto).In considerazione del momento in cui si ha la presenza della pluralità di parti, illitisconsorzio può essere:a) originario, qualora le parti in giudizio sono molteplici fin dall'inizio;b) successivo, se le parti iniziali del processo sono inizialmente due, alle qualisuccessivamente se ne aggiungono altre.Ma, qual'è la ragione dell'istituto del litisconsorzio? Ebbene, la risposta é duplice: da un lato,l'istituo risponde ad una logica di economia dei giudizi (il principio di economicità lo troveremo,invero, sempre più spesso durante il nostro studio), dall'altro a una logica di non contraddittorietàdi giudicati.Il nostro legislatore disciplina due forme di litisconsorzio: il necessario e il facoltativo.Il litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., si ha quando la decisione non può esserepronunciata che in confronto di più parti e che le stesse devono agire o essere convenute nellostesso processo.Esempi tipici di litisconsorzio necessario sono, la domanda di divisione, da proporsi neiconfronti di tutti gli eredi o condomini; l'azione di disconoscimento di paternità che può essereavanzata soltanto in modo congiunto nei confronti del figlio e della madre.Il summenzionato art. 102 c.p.c. continua la propria disciplina, nel prevedere che qualora ilgiudizio sia promosso solo da alcune parte o solo contro alcune di esse, il giudice ordinal'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio.Qualora l'onere dell'integrazione non venga adempiuto il processo si estingue.E' necessario, comunque, sottolineare che, in caso di giudizio promosso senza la presenzadei litisconsorti necessari, e nel caso di omessa inottemperanza all'ordine di integrazione, il giudiceemetterà sentenza di mero rito con la quale dichiarerà l'estinzione del procedimento. Vien da seAttenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)10 di 17


Teoria generale del processoLezione IVche, in base a quanto disposto dall'art. 310 c.p.c., non é pregiudicata la possibilità di riproporre ladomanda, in quanto l'estinzione del procedimento non estingue l'azione.Naturalmente le spese del processo estinto saranno a carico delle parti che le hannoanticipate.Il difetto di integrità del contraddittorio é rilevabile dal giudice in ogni stato e grado delprocedimento.Qualora sia la parte ad eccepire la carenza di integrità, la stessa ha l'onere di indicare lepersone che devono partecipare al giudizio nella qualità di litisconsorti necessari, ma deve altresìdare prova dei presupposti di fatto che configurano la necessarietà del litisconsorzio e la necessariaintegrazione del contraddittorio.Parzialmente discordanti sono le soluzioni previste in caso di sentenza emessa, per errore delgiudice, nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti.Pur lasciando spazio alle teorie dottrinali che sostengono la validità della sentenza neiconfronti delle sole parti presenti nel procedimento o che sostengono la validità della sentenza neiconfronti di tutte le parti anche quella assente, non possiamo che convenire con la risoluzioneabbracciata da gran parte della dottrina e dalla giurisprudenza, per le quali la sentenza emessa senzala presenza di un litisconsorte necessario sarà “inutiliter data” ovvero non avrà alcun effetto, né neiconfronti della parte assente, né nei confronti delle parti presenti.L'art. 103 c.p.c. disciplina, invece, l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo; in base allapredetta norma “Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra lecause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono,oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identichequestioni.Il Giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione dellecause, se vi é istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunioneritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause disua competenza”.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)11 di 17


Teoria generale del processoLezione IVSia ben inteso, che nella fattispecie del litisconsorzio facoltativo, il procedimento é sì unico,ma solo formalmente, in quanto alla pluralità di parti presenti nel procedimento corrispondono unapluralità di rapporti tra loro indipendenti.Vien da se, che laddove dovesse sopravvenire una causa di estinzione per uno dei rapportiprocessuali, l'estinzione del processo colpirebbe esclusivamente quel rapporto, senzacompromettere l'intero procedimento.Il litisconsorzio facoltativo può a sua volta essere: proprio, quando più persone possono agire o essere convenute nello stesso processo apatto che fra le cause proposte vi sia connessione per oggetto o per titolo; improprio, quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni.Il litisconsorzio può terminare prima della fine del processo, in caso di:1. estromissione - allorquando una parte viene espressamente estromessa;2. separazione delle cause - quando vi é un accordo delle parti concordi nel ritenere lariunione troppo gravosa per lo svolgimento del procedimento.Per mera completezza espositiva, l'analisi dell'istituto del litisconsorzio, non può nonchiudersi con la menzione di una forma particolare di litisconsorzio, appositamente elaborata dalladottrina: il litisconsorzio unitario, che si pone a metà strada tra l'obbligatorio e il facoltativo, e siverifica allorquando l'identità del petitum e della causa petendi esige uno svolgimento unitario delprocedimento.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)12 di 17


Teoria generale del processoLezione IVL'interventoL'intervento si verifica allorquando in un processo già iniziato, subentra una parte diversa daquella originaria; di fatto ci si trova dinanzi ad una forma di litisconsorzio successivo, instauratosi,invero, dopo l'inizio del procedimento.Il terzo che subentra successivamente, acquista la qualità di parte e promuove una domanda,sì connessa a quella principale, ma diversa e autonoma, determinando un oggettivo ampliamentodell'oggetto del processo.In base al dettato dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra le altrepersone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativoall'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire persostenere le ragioni di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.Dalla lettura del suindicato articolo, ben si comprende come la ragione dell'istitutodell'intervento risiede, non nell'evitare di essere pregiudicati da una sentenza relativa ad altre parti eche produce i propri effetti su altri soggetti, ma piuttosto nei possibili pregiudizi pratici chepotrebbe subirne.L'intervento disciplinato dall'art. 105, detto intervento volontario, poiché determinatodall'iniziativa spontanea del terzo, può essere di due tipi:- principale, quando colui che interviene afferma l'esistenza di un diritto proprio, incontrasto sia con l'attore che con il convenuto;- adesivo autonomo (o litisconsortile), quando il terzo fa valere il suo diritto solo inconfronto di una delle parti; praticamente il terzo assume una posizione uguale o parallela ad unadelle parti.La difesa dell'interventore, in questo caso, pur potendo coincidere con quella di una delleparti, rimane comunque distinta; egli può proporre anche domande nuove o impugnareautonomamente la sentenza.- adesivo dipendente (o semplicemente adesivo), quando il terzo non interviene per farvalere un proprio diritto, ma si limita ad appoggiare quello di una delle parti.Non avendo un effettivo interesse, in questo caso, l'interventore, non può proporreimpugnazione se la parte “adiuvata” vi abbia rinunciato; i suoi poteri, invero, sono limitati econdizionati dalle attività poste in essere dalla stessa. L'interventore, invero, può dedurre, eccepireed argomentare unicamente nell'ambito delle domande e delle eccezioni promosse dalla parteadiuvata.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)13 di 17


Teoria generale del processoLezione IVL'art. 106 c.p.c. disciplina il c.d. intervento coatto, che si verifica allorquando un terzosubentra successivamente in un giudizio non volontariamente, ma per effetto della citazione esperitada una delle parti originarie del processo.Il richiamato articolo, dispone esplicitamente che: “Ciascuna parte può chiamare nelprocesso un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.Nell'ipotesi di comunanza di causa, l'intervento non amplia i confini dell'originariacontestazione, divenendo il terzo un litisconsorte di colui che ha procurato l'intervento.Viceversa, nel caso di chiamata per garanzia, l'intervento amplia la materia del contendere,in quanto accanto al rapporto originario si affianca un rapporto accessorio di garanzia, in cui leparti interessate sono esclusivamente chi ha disposto l'intervento del terzo e quest'ultimo.Anche l'intervento coatto, si distingue in differenti tipologie, precisamente due:- intervento coatto si istanza di parte in senso proprio, si ha quando una delle parti reputila sua causa in comune con un terzo; ovvero, quando vi sia una connessione oggettiva per oggetto otitolo tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo al terzo.- chiamata in garanzia, si ha quando il terzo chiama in causa il proprio garante non soloper farsi affiancare nella difesa, ma, soprattutto, per poter esercitare l'azione di regresso nei suoiconfronti, in caso di soccombenza.In ambedue in casi, comunque, lo scopo che tende a perseguire colui che opera la chiamatain causa é quello di ottenere che la sentenza sia efficace anche contro il terzo, per prevenirne lepretese o per l'immediata rivalsa in caso di soccombenza.Più semplicemente, con l'intervento coatto il terzo viene messo a conoscenza dell'esistenza edelle pendenza di un processo, viene messo in condizione di promuovere eventuali domande a luiutili, può a sua volta essere destinatario di altre domande ma, soprattutto, lo si fa diventare parte delprocesso e pertanto lo si fa diventare destinatario degli effetti delle sentenza che sarà emanata.Altra, ed ultima, forma di intervento, é l'intervento coatto per ordine del giudice; l'art. 107c.p.c. così statuisce: “Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto diun terzo al quale la causa é comune, ne ordina l'intervento”.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)14 di 17


Teoria generale del processoLezione IVAnche in questo caso, non vi é alcun obbligo da parte del giudice di disporre l'intervento diun terzo; l'obbligatorietà, invero, risiede nell'ordine che il giudice rivolge alle parti onerandole diprovvedere alla chiamata in causa del terzo mediante citazione.Qualora la parte onerata non dovesse provvedere alla chiamata, la causa sarà cancellata dalruolo ed il giudizio estinto.Un piccolo accenno, infine, sull'intervento dei creditori nel processo di esecuzione, voltounicamente a garantire al terzo creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato scaturentedalla vendita forzata dei beni del debitore.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)15 di 17


Teoria generale del processoLezione IVL'estromissioneL'estromissione altro non é che l'uscita dal processo di una parte, sia essa originaria alprocedimento, sia essa intervenuta o chiamata successivamente.Tale uscita viene disposta dal giudice laddove lo stesso constati la mancanza dei presuppostie delle condizioni che avevano legittimato la presenza della parte nel procedimento.Il nostro legislatore prevede espressamente alcune ipotesi di estromissione: estromissione del garantito, art. 108 c.p.c. “Se il garante comparisce ed accetta diassumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non sioppongano, la propria estromissione. Questa é disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenzadi merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso”. estromissione dell'obbligato, art. 109 c.p.c. “Se si contende a quale di più parti spettauna prestazione e l'obbligato si dichiara pronto ad eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudicepuò ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estrometterel'obbligato dal giudizio”.Prevalentemente e senza non pochi contrasti in dottrina, si ritiene che, anche in questo caso,l'estromissione non sottragga l'obbligato dall'efficacia delle sentenza.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)16 di 17


Teoria generale del processoLezione IVLa successione: nel processo e nel diritto controversoLa successione nel processo si ha quando la parte viene veno per morte o per altra causa; ilprocesso é proseguito dal successore universale o in suo confronto (art. 110 c.p.c.).In effetti il legislatore si é posto il problema degli effetti della “successione a titolouniversale” sul procedimento e sul suo eventuale prosieguo.In alcuni casi la morte di una delle parti, può far venir meno la ragion d'essere della causa(ad esempio, nel caso di procedimento di separazione personale di coniugi, la morte di un coniugecomporta la cessazione della materia del contendere).Più frequentemente, tuttavia, la morte della parte persona fisica o l'estinzione della personagiuridica danno luogo ad un fenomeno di successione universale che riguarda la posizioneprocessuale o il cd. rapporto giuridico processuale.Il successore non subentra nel processo sic et simpliciter, ma entra dopo un'eventualeinterruzione ed attraverso un'apposita ed autonoma iniziativa della parte interessata allaprosecuzione.Diversa é l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinatadall'art. 111 c.p.c. in virtù del quale: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controversoper atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimentoa titolo particolare avviene a causa di morte, il processo é proseguito dal successore universale oin suo confronto.In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nelprocesso e, se le altri parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserneestromesso.La sentenza spiegata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro ilsuccessore a titolo particolare ed é impugnabile anche da lui, salve le norme dell'acquisto in buonafede dei mobili e sulla trascrizione”.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)17 di 17

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