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INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

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Teoria generale del processoLezione IVL'art. 106 c.p.c. disciplina il c.d. intervento coatto, che si verifica allorquando un terzosubentra successivamente in un giudizio non volontariamente, ma per effetto della citazione esperitada una delle parti originarie del processo.Il richiamato articolo, dispone esplicitamente che: “Ciascuna parte può chiamare nelprocesso un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.Nell'ipotesi di comunanza di causa, l'intervento non amplia i confini dell'originariacontestazione, divenendo il terzo un litisconsorte di colui che ha procurato l'intervento.Viceversa, nel caso di chiamata per garanzia, l'intervento amplia la materia del contendere,in quanto accanto al rapporto originario si affianca un rapporto accessorio di garanzia, in cui leparti interessate sono esclusivamente chi ha disposto l'intervento del terzo e quest'ultimo.Anche l'intervento coatto, si distingue in differenti tipologie, precisamente due:- intervento coatto si istanza di parte in senso proprio, si ha quando una delle parti reputila sua causa in comune con un terzo; ovvero, quando vi sia una connessione oggettiva per oggetto otitolo tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo al terzo.- chiamata in garanzia, si ha quando il terzo chiama in causa il proprio garante non soloper farsi affiancare nella difesa, ma, soprattutto, per poter esercitare l'azione di regresso nei suoiconfronti, in caso di soccombenza.In ambedue in casi, comunque, lo scopo che tende a perseguire colui che opera la chiamatain causa é quello di ottenere che la sentenza sia efficace anche contro il terzo, per prevenirne lepretese o per l'immediata rivalsa in caso di soccombenza.Più semplicemente, con l'intervento coatto il terzo viene messo a conoscenza dell'esistenza edelle pendenza di un processo, viene messo in condizione di promuovere eventuali domande a luiutili, può a sua volta essere destinatario di altre domande ma, soprattutto, lo si fa diventare parte delprocesso e pertanto lo si fa diventare destinatario degli effetti delle sentenza che sarà emanata.Altra, ed ultima, forma di intervento, é l'intervento coatto per ordine del giudice; l'art. 107c.p.c. così statuisce: “Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto diun terzo al quale la causa é comune, ne ordina l'intervento”.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)14 di 17

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