12.07.2015 Views

INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Teoria generale del processoLezione IVrappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale alrappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante ”.La nomina innanzi indicata, può essere richiesta dalla stessa persona che deve essererappresentata e assistita, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dalrappresentante; la nomina del curatore speciale, comunque, può essere richiesta da qualunque altraparte in causa che vi abbia interesse.L'istanza per la nomina del curatore va presentata dinanzi al giudice di pace o al presidentedell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Il giudice, assunte le necessarieinformazioni e ascoltate le persone interessate, provvede alla nomina con decreto, che vienecomunicato anche al pubblico ministero.A questo punto, é opportuno analizzare brevemente l'istituto della rappresentanzavolontaria, ovvero, di quella rappresentanza che non viene imposta dal nostro legislatore (nei casi,ad esempio di incapacità), ma che é frutto della libera volontà delle parti.In base all'art. 77 c.p.c. “Il procuratore generale e quello preposto al compimento dideterminati affari non possono stare in giudizio per il proponente, quando questo potere non é statoloro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nellaRepubblica e all'institore”.Resta ben inteso che la rappresentanza processuale volontaria, così come la rappresentanzaprocessuale legale, sarà valida solo e soltanto se il potere rappresentativo oltre a sussistere vengamanifestato attraverso la cd. contemplatio domini, ovvero attraverso la dichiarazione delrappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato.Gli atti compiuti da un soggetto che agisce in nome e per conto di altri ma senza potererappresentativo (falsus procurator), non producono alcun effetto nella sfera del finto rappresentato.Qualora nel corso di un giudizio venga rilevato e non sanato un tale difetto, il procedimentosi arresterà per difetto di contraddittorio.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)4 di 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!