Teoria generale del processoLezione IVSia ben inteso, che nella fattispecie del litisconsorzio facoltativo, il procedimento é sì unico,ma solo formalmente, in quanto alla pluralità di parti presenti nel procedimento corrispondono unapluralità di rapporti tra loro indipendenti.Vien da se, che laddove dovesse sopravvenire una causa di estinzione per uno dei rapportiprocessuali, l'estinzione del processo colpirebbe esclusivamente quel rapporto, senzacompromettere l'intero procedimento.Il litisconsorzio facoltativo può a sua volta essere: proprio, quando più persone possono agire o essere convenute nello stesso processo apatto che fra le cause proposte vi sia connessione per oggetto o per titolo; improprio, quando la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni.Il litisconsorzio può terminare prima della fine del processo, in caso di:1. estromissione - allorquando una parte viene espressamente estromessa;2. separazione delle cause - quando vi é un accordo delle parti concordi nel ritenere lariunione troppo gravosa per lo svolgimento del procedimento.Per mera completezza espositiva, l'analisi dell'istituto del litisconsorzio, non può nonchiudersi con la menzione di una forma particolare di litisconsorzio, appositamente elaborata dalladottrina: il litisconsorzio unitario, che si pone a metà strada tra l'obbligatorio e il facoltativo, e siverifica allorquando l'identità del petitum e della causa petendi esige uno svolgimento unitario delprocedimento.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)12 di 17
Teoria generale del processoLezione IVL'interventoL'intervento si verifica allorquando in un processo già iniziato, subentra una parte diversa daquella originaria; di fatto ci si trova dinanzi ad una forma di litisconsorzio successivo, instauratosi,invero, dopo l'inizio del procedimento.Il terzo che subentra successivamente, acquista la qualità di parte e promuove una domanda,sì connessa a quella principale, ma diversa e autonoma, determinando un oggettivo ampliamentodell'oggetto del processo.In base al dettato dell'art. 105 c.p.c. “Ciascuno può intervenire in un processo tra le altrepersone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativoall'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire persostenere le ragioni di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.Dalla lettura del suindicato articolo, ben si comprende come la ragione dell'istitutodell'intervento risiede, non nell'evitare di essere pregiudicati da una sentenza relativa ad altre parti eche produce i propri effetti su altri soggetti, ma piuttosto nei possibili pregiudizi pratici chepotrebbe subirne.L'intervento disciplinato dall'art. 105, detto intervento volontario, poiché determinatodall'iniziativa spontanea del terzo, può essere di due tipi:- principale, quando colui che interviene afferma l'esistenza di un diritto proprio, incontrasto sia con l'attore che con il convenuto;- adesivo autonomo (o litisconsortile), quando il terzo fa valere il suo diritto solo inconfronto di una delle parti; praticamente il terzo assume una posizione uguale o parallela ad unadelle parti.La difesa dell'interventore, in questo caso, pur potendo coincidere con quella di una delleparti, rimane comunque distinta; egli può proporre anche domande nuove o impugnareautonomamente la sentenza.- adesivo dipendente (o semplicemente adesivo), quando il terzo non interviene per farvalere un proprio diritto, ma si limita ad appoggiare quello di una delle parti.Non avendo un effettivo interesse, in questo caso, l'interventore, non può proporreimpugnazione se la parte “adiuvata” vi abbia rinunciato; i suoi poteri, invero, sono limitati econdizionati dalle attività poste in essere dalla stessa. L'interventore, invero, può dedurre, eccepireed argomentare unicamente nell'ambito delle domande e delle eccezioni promosse dalla parteadiuvata.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)13 di 17