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Germania - Camera di Commercio Pavia

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nel caso in cui il <strong>di</strong>pendente non cominci una causa contro il licenziamento;<br />

d) il <strong>di</strong>pendente non deposita alcun atto <strong>di</strong> citazione contro il licenziamento entro il<br />

termine previsto <strong>di</strong> tre settimane dal licenziamento.<br />

3. Contratti collettivi<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni dei contratti collettivi non sono inoltre generalmente cogenti, ma lo<br />

sono soltanto in determinate ipotesi. Le <strong>di</strong>sposizioni del contratto collettivo <strong>di</strong> un<br />

determinato settore (e <strong>di</strong> una certa regione poiché i contratti collettivi vengono<br />

solitamente concordati a livello regionale e non nazionale) si applicano al contratto <strong>di</strong><br />

lavoro in<strong>di</strong>viduale soltanto nel caso in cui il lavoratore <strong>di</strong>pendente aderisca al<br />

sindacato e l’impresa sia socia dell’associazione <strong>di</strong> categoria che hanno preso parte<br />

alla stipulazione del contratto collettivo oppure qualora si tratti <strong>di</strong> un contratto<br />

collettivo <strong>di</strong>chiarato generalmente vincolante dal Ministero federale del lavoro.<br />

Dato che le imprese italiane non sono solitamente membri delle associazioni <strong>di</strong><br />

categoria tedesche e spesso non lo sono neppure le società affiliate con sede in<br />

<strong>Germania</strong>, sono cogenti in genere soltanto le norme dei contratti collettivi <strong>di</strong>chiarati<br />

vincolanti dal Ministero. Ciò vale innanzitutto per quei settori “deboli” in cui i lavoratori<br />

<strong>di</strong>pendenti necessitano <strong>di</strong> particolare protezione (ad esempio, il settore e<strong>di</strong>le). Sono<br />

pochissimi i contratti collettivi cogenti per impiegati commerciali mentre non esistono<br />

contratti collettivi per i <strong>di</strong>rigenti.<br />

4. Consigli <strong>di</strong> impresa<br />

Le imprese italiane che hanno sede fissa oppure uno stabilimento in <strong>Germania</strong><br />

dovranno tener conto della rappresentanza dei loro <strong>di</strong>pendenti nei consigli <strong>di</strong> impresa<br />

(Betriebsrats) che hanno ampi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> informazione, consultazione e, in <strong>di</strong>verse<br />

ipotesi, anche <strong>di</strong> decisione in relazione a <strong>di</strong>versi aspetti personali, sociali e<br />

riguardanti i contratti <strong>di</strong> lavoro.<br />

Su richiesta degli operai o dei sindacati, devono essere costituiti consigli in ogni<br />

stabilimento, ufficio o sede con una certa autonomia (ufficio <strong>di</strong> rappresentanza, ufficio<br />

<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ecc.) in cui operino più <strong>di</strong> 5 <strong>di</strong>pendenti.<br />

5. Ritenute alla fonte<br />

Come in Italia, anche in <strong>Germania</strong> è compito del datore <strong>di</strong> lavoro effettuare la ritenuta<br />

IRPEF dei singoli <strong>di</strong>pendenti e versare gli importi relativi all’Ufficio delle imposte<br />

competente. Il <strong>di</strong>pendente si deve munire <strong>di</strong> un certificato del Comune <strong>di</strong> residenza<br />

sul quale viene annotata la classe fiscale da applicare e che viene consegnato al<br />

datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

E’ importante sapere che le aliquote nei singoli anni fiscali sono molto <strong>di</strong>fferenti e<br />

<strong>di</strong>pendono, ad esempio, dalle con<strong>di</strong>zioni familiari e dal numero dei figli a carico del<br />

contribuente.<br />

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