Articolo Antonio Meola Segretario generale del ... - Anci Toscana
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In primo piano<br />
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essere in grado di verificare i margini di miglioramento<br />
nell’uso <strong>del</strong>le risorse a disposizione, con indubbi<br />
vantaggi per la collettività.<br />
Ad oggi, purtroppo, sono ancora pochi gli enti <strong>del</strong>la<br />
pubblica amministrazione locale che adottano efficaci<br />
sistemi di controllo interno.<br />
Trattandosi comunque di un problema di ‘‘crescita<br />
culturale’’, il tempo e nuove iniziative di best practice,<br />
saranno in grado di migliorare la situazione<br />
<strong>generale</strong>.<br />
Gli attori <strong>del</strong> controllo di gestione<br />
Nella pubblica amministrazione locale il controllo<br />
di gestione si realizza prioritariamente attraverso<br />
il piano esecutivo di gestione (Peg); quest’ultimo<br />
assume a tale riguardo un valore essenziale, tenuto<br />
conto <strong>del</strong>le tre fasi principali per attuare un corretto<br />
controllo:<br />
predisposizione di un piano dettagliato degli<br />
obiettivi;<br />
rilevazione dei dati relativamente alle variabili ed<br />
agli indicatori predeterminati;<br />
valutazione dei dati.<br />
Gli obiettivi <strong>del</strong> controllo, dunque, altro non sono<br />
che l’articolazione e il dettaglio di quelli inseriti<br />
nel Peg.<br />
Il Peg, partendo dagli obiettivi assegnati dalla giunta<br />
ai responsabili dei servizi, e a supporto <strong>del</strong>l’azione<br />
<strong>del</strong>l’amministrazione, <strong>del</strong> direttore <strong>generale</strong> e<br />
dei dirigenti, sarà munito sia <strong>del</strong>le fasi necessarie<br />
per il raggiungimento degli obiettivi in esso descritti,<br />
sia <strong>del</strong>le tempistiche e <strong>del</strong>le risorse umane, finanziarie<br />
e strumentali, nonché degli indicatori utili<br />
a monitorarne il livello di raggiungimento.<br />
Così come previsto dall’art. 169 <strong>del</strong> Tuel modificato<br />
dall’art. 3, c. 1, lett. g) bis <strong>del</strong> D.L. n. 174/2012,<br />
il Peg è <strong>del</strong>iberato in coerenza con bilancio di previsione<br />
e relazione previsionale e programmatica; il<br />
piano degli obiettivi e il piano <strong>del</strong>la performance<br />
sono unificati nel Peg.<br />
Il controllo di regolarità<br />
amministrativa e contabile<br />
I soggetti preposti<br />
I controlli di regolarità amministrativa e contabile<br />
sono operati congiuntamente e da una serie di soggetti<br />
in forma talvolta concorrente e in altri casi<br />
complementare. Possiamo ritenere che il segretario<br />
<strong>generale</strong>, il responsabile <strong>del</strong> servizio economico-finanziario<br />
e il collegio dei revisori possano svolgere<br />
al meglio tale importante funzione.<br />
Nella fase preventiva all’adozione degli atti <strong>del</strong>iberativi<br />
tale tipo di controllo è effettuato:<br />
1) da ogni responsabile di servizio con parere di regolarità<br />
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza<br />
<strong>del</strong>l’azione amministrativa e<br />
2) dal responsabile <strong>del</strong> servizio finanziario mediante<br />
il parere di regolarità contabile (art. 49, Tuel).<br />
Per quanto attiene, invece, all’adozione <strong>del</strong>le determinazioni<br />
il controllo è esercitato:<br />
1) dal responsabile <strong>del</strong> servizio al momento <strong>del</strong>la<br />
sottoscrizione <strong>del</strong>l’atto e<br />
2) dal responsabile <strong>del</strong> servizio finanziario al momento<br />
<strong>del</strong>l’emissione <strong>del</strong> visto attestante la copertura<br />
finanziaria (art. 147 bis, c. 1, Tuel).<br />
Ricordiamo anche che l’art. 9 <strong>del</strong> D.L. n 78/2009<br />
convertito in legge n. 102/2009 stabilisce per le p.a.:<br />
— al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione<br />
di debiti pregressi, il funzionario che adotta<br />
provvedimenti che comportano impegni di spesa<br />
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il<br />
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile<br />
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le<br />
regole <strong>del</strong>la finanza pubblica;<br />
— la violazione <strong>del</strong>l’obbligo comporta responsabilità<br />
disciplinare e amministrativa;<br />
— qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni<br />
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo<br />
contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune<br />
iniziative, di tipo contabile, amministrativo o<br />
contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.<br />
Nella fase successiva oggetto di controllo di regolarità<br />
amministrativa sotto la direzione <strong>del</strong> segretario<br />
sono:<br />
1) le determinazioni di impegno;<br />
2) gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione<br />
<strong>del</strong>la spesa. Tali atti, ancorché espunti<br />
in sede di conversione in legge <strong>del</strong> decreto, di fatto<br />
si ripresentano sotto la voce Altri atti;<br />
3) i contratti e altri atti amministrativi. Sotto questa<br />
ultima voce possiamo ricomprendere, oltre agli atti<br />
indicati al punto 2), anche ad esempio le ordinanze<br />
di sospensione e di demolizione dei lavori, i decreti<br />
ecc.(art. 147 bis, c. 2, Tuel).<br />
I controlli a feedforward, a feedback<br />
e a screening (22)<br />
Programmazione e controllo costituiscono parti interdipendenti<br />
<strong>del</strong> medesimo processo.<br />
In dottrina, specialmente d’oltre oceano, c’è chi ritiene<br />
che il controllo non segua la programmazione,<br />
ma quest’ultima costituisca una fase importante<br />
Nota:<br />
(22) A. <strong>Meola</strong>, R. Antonelli, op. cit.<br />
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106 3/2013<br />
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