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Articolo Antonio Meola Segretario generale del ... - Anci Toscana

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In primo piano<br />

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essere in grado di verificare i margini di miglioramento<br />

nell’uso <strong>del</strong>le risorse a disposizione, con indubbi<br />

vantaggi per la collettività.<br />

Ad oggi, purtroppo, sono ancora pochi gli enti <strong>del</strong>la<br />

pubblica amministrazione locale che adottano efficaci<br />

sistemi di controllo interno.<br />

Trattandosi comunque di un problema di ‘‘crescita<br />

culturale’’, il tempo e nuove iniziative di best practice,<br />

saranno in grado di migliorare la situazione<br />

<strong>generale</strong>.<br />

Gli attori <strong>del</strong> controllo di gestione<br />

Nella pubblica amministrazione locale il controllo<br />

di gestione si realizza prioritariamente attraverso<br />

il piano esecutivo di gestione (Peg); quest’ultimo<br />

assume a tale riguardo un valore essenziale, tenuto<br />

conto <strong>del</strong>le tre fasi principali per attuare un corretto<br />

controllo:<br />

predisposizione di un piano dettagliato degli<br />

obiettivi;<br />

rilevazione dei dati relativamente alle variabili ed<br />

agli indicatori predeterminati;<br />

valutazione dei dati.<br />

Gli obiettivi <strong>del</strong> controllo, dunque, altro non sono<br />

che l’articolazione e il dettaglio di quelli inseriti<br />

nel Peg.<br />

Il Peg, partendo dagli obiettivi assegnati dalla giunta<br />

ai responsabili dei servizi, e a supporto <strong>del</strong>l’azione<br />

<strong>del</strong>l’amministrazione, <strong>del</strong> direttore <strong>generale</strong> e<br />

dei dirigenti, sarà munito sia <strong>del</strong>le fasi necessarie<br />

per il raggiungimento degli obiettivi in esso descritti,<br />

sia <strong>del</strong>le tempistiche e <strong>del</strong>le risorse umane, finanziarie<br />

e strumentali, nonché degli indicatori utili<br />

a monitorarne il livello di raggiungimento.<br />

Così come previsto dall’art. 169 <strong>del</strong> Tuel modificato<br />

dall’art. 3, c. 1, lett. g) bis <strong>del</strong> D.L. n. 174/2012,<br />

il Peg è <strong>del</strong>iberato in coerenza con bilancio di previsione<br />

e relazione previsionale e programmatica; il<br />

piano degli obiettivi e il piano <strong>del</strong>la performance<br />

sono unificati nel Peg.<br />

Il controllo di regolarità<br />

amministrativa e contabile<br />

I soggetti preposti<br />

I controlli di regolarità amministrativa e contabile<br />

sono operati congiuntamente e da una serie di soggetti<br />

in forma talvolta concorrente e in altri casi<br />

complementare. Possiamo ritenere che il segretario<br />

<strong>generale</strong>, il responsabile <strong>del</strong> servizio economico-finanziario<br />

e il collegio dei revisori possano svolgere<br />

al meglio tale importante funzione.<br />

Nella fase preventiva all’adozione degli atti <strong>del</strong>iberativi<br />

tale tipo di controllo è effettuato:<br />

1) da ogni responsabile di servizio con parere di regolarità<br />

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza<br />

<strong>del</strong>l’azione amministrativa e<br />

2) dal responsabile <strong>del</strong> servizio finanziario mediante<br />

il parere di regolarità contabile (art. 49, Tuel).<br />

Per quanto attiene, invece, all’adozione <strong>del</strong>le determinazioni<br />

il controllo è esercitato:<br />

1) dal responsabile <strong>del</strong> servizio al momento <strong>del</strong>la<br />

sottoscrizione <strong>del</strong>l’atto e<br />

2) dal responsabile <strong>del</strong> servizio finanziario al momento<br />

<strong>del</strong>l’emissione <strong>del</strong> visto attestante la copertura<br />

finanziaria (art. 147 bis, c. 1, Tuel).<br />

Ricordiamo anche che l’art. 9 <strong>del</strong> D.L. n 78/2009<br />

convertito in legge n. 102/2009 stabilisce per le p.a.:<br />

— al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione<br />

di debiti pregressi, il funzionario che adotta<br />

provvedimenti che comportano impegni di spesa<br />

ha l’obbligo di accertare preventivamente che il<br />

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile<br />

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le<br />

regole <strong>del</strong>la finanza pubblica;<br />

— la violazione <strong>del</strong>l’obbligo comporta responsabilità<br />

disciplinare e amministrativa;<br />

— qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni<br />

sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo<br />

contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune<br />

iniziative, di tipo contabile, amministrativo o<br />

contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.<br />

Nella fase successiva oggetto di controllo di regolarità<br />

amministrativa sotto la direzione <strong>del</strong> segretario<br />

sono:<br />

1) le determinazioni di impegno;<br />

2) gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione<br />

<strong>del</strong>la spesa. Tali atti, ancorché espunti<br />

in sede di conversione in legge <strong>del</strong> decreto, di fatto<br />

si ripresentano sotto la voce Altri atti;<br />

3) i contratti e altri atti amministrativi. Sotto questa<br />

ultima voce possiamo ricomprendere, oltre agli atti<br />

indicati al punto 2), anche ad esempio le ordinanze<br />

di sospensione e di demolizione dei lavori, i decreti<br />

ecc.(art. 147 bis, c. 2, Tuel).<br />

I controlli a feedforward, a feedback<br />

e a screening (22)<br />

Programmazione e controllo costituiscono parti interdipendenti<br />

<strong>del</strong> medesimo processo.<br />

In dottrina, specialmente d’oltre oceano, c’è chi ritiene<br />

che il controllo non segua la programmazione,<br />

ma quest’ultima costituisca una fase importante<br />

Nota:<br />

(22) A. <strong>Meola</strong>, R. Antonelli, op. cit.<br />

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106 3/2013<br />

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