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LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA

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FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi<br />

dell’art. 1336 Cod.Civ.<br />

<strong>LOCAZIONE</strong> <strong>CASSETTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>SICUREZZA</strong><br />

Sezione I - Informazioni sulla Banca<br />

Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa<br />

Sede Legale e Direzione Generale in Trento – Via Belenzani n. 6<br />

Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it<br />

e-mail: info@cr-trento.net<br />

Codice ABI 08304<br />

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2987.6<br />

Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637<br />

Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223<br />

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo<br />

Capitale sociale al 31.12.2007 € 91.218,48<br />

Riserve al 31.12.2007 € 114.354.697,91<br />

Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 1 di 5


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio<br />

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d.“cassetta di sicurezza”),<br />

del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di<br />

dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a<br />

conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare<br />

depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite<br />

con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.<br />

Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto<br />

corrente.<br />

Principali rischi (generici e specifici)<br />

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:<br />

<br />

<br />

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se<br />

contrattualmente previsto;<br />

la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta,<br />

salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).<br />

Canone onnicomprensivo di<br />

locazione<br />

Massimale assicurativo<br />

Legenda delle principali nozioni del servizio<br />

E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla<br />

banca per l’utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di<br />

regola addebitato sul conto corrente del cliente.<br />

E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni<br />

introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente<br />

alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo<br />

svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta),<br />

destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni<br />

che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione o<br />

dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.<br />

Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 2 di 5


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione III - Condizioni economiche del servizio<br />

Tipologia dimensioni Canone annuo<br />

Cassette PICCOLE fino a 15 dm cubi € 15,00<br />

Cassette ME<strong>DI</strong>O PICCOLE fino a 20 dm cubi € 25,00<br />

Cassette ME<strong>DI</strong>E fino a 35,99 dm cubi € 35,00<br />

Cassette GRAN<strong>DI</strong> fino a 50 dm cubi € 50,00<br />

Cassette MOLTO GRAN<strong>DI</strong> fino a 150 dm cubi € 80,00<br />

Cassette ARMA<strong>DI</strong> oltre € 100,00<br />

L’importo del canone del primo anno è ridotto proporzionalmente alla frazione di anno corrispondente ai<br />

mesi intercorrenti fra quello di sottoscrizione del contratto e il 31 dicembre. Il risultato viene arrotondato<br />

all’euro superiore.<br />

Spese e commissioni<br />

Per ogni delegato e per pagamento canone per cassa € 5,00<br />

Spese per apertura forzata, oltre a spese reclamate per intervento € 100,00<br />

tecnico<br />

Spese per sostituzione chiave smarrita dall’utente, oltre a spese € 100,00<br />

reclamate per intervento tecnico<br />

Spese per sostituzione tesserino smarrito dall’utente € 10,00<br />

Recupero spese di bollo percepite all’atto della stipula del contratto come da normativa vigente<br />

di locazione<br />

Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per<br />

singolo documento):<br />

- invio in formato cartaceo<br />

€ 1,50<br />

- invio in formato elettronico<br />

€ 0,25<br />

Spese per ricerca e copia documentazione<br />

€ 10,00 per singolo documento<br />

Valore standard assicurato pari a € 5.200,00<br />

Eventuali maggiorazioni dei valori contrattualmente assicurati dovranno essere concordati con la Banca, con<br />

pagamento del relativo premio di assicurazione.<br />

Patti aggiuntivi:<br />

3,5 per mille sull’importo nominale ulteriormente assicurato, fino ad un massimo di € 52.000,00 e con un<br />

costo minimo pari a 3 decimi del premio annuo dovuto per il patto aggiuntivo.<br />

Spese d’informativa precontrattuale € 5,00<br />

Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 3 di 5


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali.<br />

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la<br />

clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.<br />

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone<br />

autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché<br />

le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto trascorso un termine compreso tra 1 e 15 giorni dalla<br />

ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e<br />

pubblicate ai sensi di legge.<br />

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la<br />

modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di<br />

rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.<br />

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa<br />

detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da<br />

qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di<br />

crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro<br />

credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.<br />

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed<br />

anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di<br />

una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul<br />

patrimonio del cliente.<br />

Modifica delle condizioni economiche - E’ in facoltà della banca modificare le condizioni economiche<br />

applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di<br />

trasparenza dei rapporti contrattuali.<br />

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare<br />

reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.<br />

Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro<br />

competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata<br />

la sede centrale della banca o la dipendenza–filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il<br />

rapporto.<br />

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto<br />

dalle vigenti disposizioni di legge.<br />

Recesso: L’utente può recedere dal contratto in qualunque momento con un preavviso di almeno 1 giorno, da<br />

darsi con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un<br />

periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.<br />

La Banca può recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di almeno un mese e con le stesse<br />

modalità previste per l’utente.<br />

Risoluzione: al ritardo superiore ad un mese nel pagamento del canone consegue la risoluzione del contratto<br />

e la facoltà della banca di procedere all’apertura forzata della cassetta.<br />

Trasferimento della cassetta: la banca ha facoltà di trasportare le cassette di sicurezza in altri locali e<br />

comunque di modificare o sostituire l’impianto, dando preavviso di un mese, salvo il caso di urgenza. Se<br />

l’utente non si presenta, si farà luogo al trasporto ovvero all’apertura forzata della cassetta, alla presenza di<br />

un notaio, al quale la banca fa constatare che, dopo la verifica, l’intero contenuto della cassetta è immesso in<br />

Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 4 di 5


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

altra cassetta e la chiave di spettanza dell’utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della banca e con<br />

quello del notaio e tenuta a disposizione dell’utente.<br />

Modifica delle condizioni economiche: La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni<br />

economiche applicate al rapporto, osservando le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei rapporti<br />

contrattuali.<br />

Da compilare in caso di offerta fuori sede<br />

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.<br />

Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di:<br />

____________________________________________<br />

____________________________________________<br />

Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________ del _________________________<br />

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE<br />

Il sottoscritto<br />

(Nome)<br />

_____________________________________________<br />

(Cognome)<br />

_______________________________________________<br />

Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo<br />

Data ________________________________ Firma _________________________________________<br />

Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 5 di 5

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