LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA
LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA
LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi<br />
dell’art. 1336 Cod.Civ.<br />
<strong>LOCAZIONE</strong> <strong>CASSETTE</strong> <strong>DI</strong> <strong>SICUREZZA</strong><br />
Sezione I - Informazioni sulla Banca<br />
Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa<br />
Sede Legale e Direzione Generale in Trento – Via Belenzani n. 6<br />
Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it<br />
e-mail: info@cr-trento.net<br />
Codice ABI 08304<br />
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2987.6<br />
Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637<br />
Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223<br />
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo<br />
Capitale sociale al 31.12.2007 € 91.218,48<br />
Riserve al 31.12.2007 € 114.354.697,91<br />
Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 1 di 5
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio<br />
Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d.“cassetta di sicurezza”),<br />
del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di<br />
dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a<br />
conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare<br />
depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite<br />
con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.<br />
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto<br />
corrente.<br />
Principali rischi (generici e specifici)<br />
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:<br />
<br />
<br />
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se<br />
contrattualmente previsto;<br />
la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta,<br />
salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).<br />
Canone onnicomprensivo di<br />
locazione<br />
Massimale assicurativo<br />
Legenda delle principali nozioni del servizio<br />
E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla<br />
banca per l’utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di<br />
regola addebitato sul conto corrente del cliente.<br />
E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni<br />
introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente<br />
alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il suo<br />
svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta),<br />
destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni<br />
che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione o<br />
dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.<br />
Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 2 di 5
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione III - Condizioni economiche del servizio<br />
Tipologia dimensioni Canone annuo<br />
Cassette PICCOLE fino a 15 dm cubi € 15,00<br />
Cassette ME<strong>DI</strong>O PICCOLE fino a 20 dm cubi € 25,00<br />
Cassette ME<strong>DI</strong>E fino a 35,99 dm cubi € 35,00<br />
Cassette GRAN<strong>DI</strong> fino a 50 dm cubi € 50,00<br />
Cassette MOLTO GRAN<strong>DI</strong> fino a 150 dm cubi € 80,00<br />
Cassette ARMA<strong>DI</strong> oltre € 100,00<br />
L’importo del canone del primo anno è ridotto proporzionalmente alla frazione di anno corrispondente ai<br />
mesi intercorrenti fra quello di sottoscrizione del contratto e il 31 dicembre. Il risultato viene arrotondato<br />
all’euro superiore.<br />
Spese e commissioni<br />
Per ogni delegato e per pagamento canone per cassa € 5,00<br />
Spese per apertura forzata, oltre a spese reclamate per intervento € 100,00<br />
tecnico<br />
Spese per sostituzione chiave smarrita dall’utente, oltre a spese € 100,00<br />
reclamate per intervento tecnico<br />
Spese per sostituzione tesserino smarrito dall’utente € 10,00<br />
Recupero spese di bollo percepite all’atto della stipula del contratto come da normativa vigente<br />
di locazione<br />
Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per<br />
singolo documento):<br />
- invio in formato cartaceo<br />
€ 1,50<br />
- invio in formato elettronico<br />
€ 0,25<br />
Spese per ricerca e copia documentazione<br />
€ 10,00 per singolo documento<br />
Valore standard assicurato pari a € 5.200,00<br />
Eventuali maggiorazioni dei valori contrattualmente assicurati dovranno essere concordati con la Banca, con<br />
pagamento del relativo premio di assicurazione.<br />
Patti aggiuntivi:<br />
3,5 per mille sull’importo nominale ulteriormente assicurato, fino ad un massimo di € 52.000,00 e con un<br />
costo minimo pari a 3 decimi del premio annuo dovuto per il patto aggiuntivo.<br />
Spese d’informativa precontrattuale € 5,00<br />
Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 3 di 5
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali.<br />
Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la<br />
clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.<br />
Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone<br />
autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché<br />
le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto trascorso un termine compreso tra 1 e 15 giorni dalla<br />
ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e<br />
pubblicate ai sensi di legge.<br />
Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la<br />
modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di<br />
rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.<br />
Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa<br />
detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da<br />
qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di<br />
crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro<br />
credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.<br />
Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed<br />
anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di<br />
una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul<br />
patrimonio del cliente.<br />
Modifica delle condizioni economiche - E’ in facoltà della banca modificare le condizioni economiche<br />
applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di<br />
trasparenza dei rapporti contrattuali.<br />
Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare<br />
reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.<br />
Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il foro<br />
competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata<br />
la sede centrale della banca o la dipendenza–filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il<br />
rapporto.<br />
Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto<br />
dalle vigenti disposizioni di legge.<br />
Recesso: L’utente può recedere dal contratto in qualunque momento con un preavviso di almeno 1 giorno, da<br />
darsi con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un<br />
periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.<br />
La Banca può recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di almeno un mese e con le stesse<br />
modalità previste per l’utente.<br />
Risoluzione: al ritardo superiore ad un mese nel pagamento del canone consegue la risoluzione del contratto<br />
e la facoltà della banca di procedere all’apertura forzata della cassetta.<br />
Trasferimento della cassetta: la banca ha facoltà di trasportare le cassette di sicurezza in altri locali e<br />
comunque di modificare o sostituire l’impianto, dando preavviso di un mese, salvo il caso di urgenza. Se<br />
l’utente non si presenta, si farà luogo al trasporto ovvero all’apertura forzata della cassetta, alla presenza di<br />
un notaio, al quale la banca fa constatare che, dopo la verifica, l’intero contenuto della cassetta è immesso in<br />
Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 4 di 5
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
altra cassetta e la chiave di spettanza dell’utente viene chiusa in busta sigillata col timbro della banca e con<br />
quello del notaio e tenuta a disposizione dell’utente.<br />
Modifica delle condizioni economiche: La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni<br />
economiche applicate al rapporto, osservando le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei rapporti<br />
contrattuali.<br />
Da compilare in caso di offerta fuori sede<br />
Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.<br />
Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di:<br />
____________________________________________<br />
____________________________________________<br />
Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________ del _________________________<br />
ATTESTAZIONE DEL CLIENTE<br />
Il sottoscritto<br />
(Nome)<br />
_____________________________________________<br />
(Cognome)<br />
_______________________________________________<br />
Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo<br />
Data ________________________________ Firma _________________________________________<br />
Aggiornamento n. 8 di giugno 2008 pagina 5 di 5