Fideiussione specifica - 7
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FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi<br />
dell’art. 1336 Cod.Civ.<br />
FIDEIUSSIONE SPECIFICA<br />
Sezione I - Informazioni sulla Banca<br />
Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa<br />
Sede Legale e Direzione Generale in Trento – Via Belenzani n. 6<br />
Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it<br />
e-mail: info@cr-trento.net<br />
Codice ABI 08304<br />
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2987.6<br />
Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637<br />
Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223<br />
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo<br />
Capitale sociale al 31.12.2007 € 91.218,48<br />
Riserve al 31.12.2007 € 114.354.697,91<br />
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FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio<br />
La fideiussione <strong>specifica</strong> è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito<br />
di un altro soggetto nei confronti della banca derivante da una <strong>specifica</strong> operazione.<br />
Principali rischi (generici e specifici)<br />
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:<br />
<br />
<br />
pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di<br />
quest’ultimo;<br />
possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire<br />
perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d.<br />
reviviscenza della garanzia).<br />
Garante<br />
Debitore principale<br />
Importo massimo garantito<br />
Legenda delle principali nozioni del servizio<br />
E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.<br />
E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della<br />
banca.<br />
E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il<br />
fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento<br />
del debitore principale.<br />
Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i<br />
pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad<br />
esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.<br />
Solidarietà fra fideiussori<br />
Regresso<br />
E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo<br />
debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può<br />
rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il<br />
pagamento dell’intero debito del debitore medesimo.<br />
E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una<br />
volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata<br />
alla banca.<br />
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FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione III - Condizioni economiche del servizio<br />
Tasso annuo massimo per interessi di mora 10,00%<br />
Spese e commissioni<br />
Imposta di bollo sul contratto<br />
Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione<br />
condizioni (per singolo documento):<br />
- invio in formato cartaceo<br />
- invio in formato elettronico<br />
Spese per ricerca e copia documentazione<br />
come da normativa vigente<br />
€ 1,50<br />
€ 0,25<br />
€ 10,00 per singolo documento<br />
Spese d’informativa precontrattuale € 5,00<br />
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FOGLIO INFORMATIVO<br />
Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />
Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali.<br />
Il fideiussore ha diritto:<br />
di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone<br />
comunicazione alla banca con lettera raccomandata;<br />
di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca del soggetto<br />
garantito.<br />
Il fideiussore ha l'obbligo:<br />
di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;<br />
di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate dal debitore principale per il pagamento di<br />
obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;<br />
di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere in<br />
dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso;<br />
di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta e di<br />
corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;<br />
di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di<br />
estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori.<br />
Inoltre:<br />
la banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini previsti dall'art.<br />
1957 cod. civ. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione<br />
del debito;<br />
il fideiussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui la banca receda dai rapporti con il soggetto<br />
garantito;<br />
la banca, in caso di fideiussione prestata da coniugi, può agire, in deroga all’art. 190 cod. civ.,<br />
direttamente per l'intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi;<br />
quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le<br />
garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di uno dei garanti è venuta a cessare o ha<br />
subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;<br />
per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell’art.<br />
1469 bis secondo comma cod. civ., il Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede<br />
della Banca.<br />
Da compilare in caso di offerta fuori sede<br />
Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.<br />
Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di:<br />
____________________________________________<br />
____________________________________________<br />
Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________ del _______________________________<br />
ATTESTAZIONE DEL CLIENTE<br />
Il sottoscritto<br />
(Nome)<br />
_____________________________________________<br />
(Cognome)<br />
_______________________________________________<br />
Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo<br />
Data ________________________________ Firma _________________________________________<br />
Aggiornamento n. 7 di marzo 2009 pagina 4 di 4