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Fideiussione specifica - 7

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FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi<br />

dell’art. 1336 Cod.Civ.<br />

FIDEIUSSIONE SPECIFICA<br />

Sezione I - Informazioni sulla Banca<br />

Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa<br />

Sede Legale e Direzione Generale in Trento – Via Belenzani n. 6<br />

Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it<br />

e-mail: info@cr-trento.net<br />

Codice ABI 08304<br />

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2987.6<br />

Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637<br />

Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223<br />

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo<br />

Capitale sociale al 31.12.2007 € 91.218,48<br />

Riserve al 31.12.2007 € 114.354.697,91<br />

Aggiornamento n. 7 di marzo 2009 pagina 1 di 4


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio<br />

La fideiussione <strong>specifica</strong> è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito<br />

di un altro soggetto nei confronti della banca derivante da una <strong>specifica</strong> operazione.<br />

Principali rischi (generici e specifici)<br />

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:<br />

<br />

<br />

pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di<br />

quest’ultimo;<br />

possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire<br />

perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d.<br />

reviviscenza della garanzia).<br />

Garante<br />

Debitore principale<br />

Importo massimo garantito<br />

Legenda delle principali nozioni del servizio<br />

E’ la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.<br />

E’ la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della<br />

banca.<br />

E’ la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il<br />

fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento<br />

del debitore principale.<br />

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i<br />

pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad<br />

esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.<br />

Solidarietà fra fideiussori<br />

Regresso<br />

E’ il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo<br />

debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può<br />

rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il<br />

pagamento dell’intero debito del debitore medesimo.<br />

E’ il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una<br />

volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata<br />

alla banca.<br />

Aggiornamento n. 7 di marzo 2009 pagina 2 di 4


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione III - Condizioni economiche del servizio<br />

Tasso annuo massimo per interessi di mora 10,00%<br />

Spese e commissioni<br />

Imposta di bollo sul contratto<br />

Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione<br />

condizioni (per singolo documento):<br />

- invio in formato cartaceo<br />

- invio in formato elettronico<br />

Spese per ricerca e copia documentazione<br />

come da normativa vigente<br />

€ 1,50<br />

€ 0,25<br />

€ 10,00 per singolo documento<br />

Spese d’informativa precontrattuale € 5,00<br />

Aggiornamento n. 7 di marzo 2009 pagina 3 di 4


FOGLIO INFORMATIVO<br />

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia<br />

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali.<br />

Il fideiussore ha diritto:<br />

di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone<br />

comunicazione alla banca con lettera raccomandata;<br />

di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca del soggetto<br />

garantito.<br />

Il fideiussore ha l'obbligo:<br />

di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;<br />

di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate dal debitore principale per il pagamento di<br />

obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;<br />

di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere in<br />

dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso;<br />

di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta e di<br />

corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;<br />

di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di<br />

estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori.<br />

Inoltre:<br />

la banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini previsti dall'art.<br />

1957 cod. civ. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione<br />

del debito;<br />

il fideiussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui la banca receda dai rapporti con il soggetto<br />

garantito;<br />

la banca, in caso di fideiussione prestata da coniugi, può agire, in deroga all’art. 190 cod. civ.,<br />

direttamente per l'intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi;<br />

quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le<br />

garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di uno dei garanti è venuta a cessare o ha<br />

subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;<br />

per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell’art.<br />

1469 bis secondo comma cod. civ., il Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede<br />

della Banca.<br />

Da compilare in caso di offerta fuori sede<br />

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.<br />

Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di:<br />

____________________________________________<br />

____________________________________________<br />

Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________ del _______________________________<br />

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE<br />

Il sottoscritto<br />

(Nome)<br />

_____________________________________________<br />

(Cognome)<br />

_______________________________________________<br />

Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo<br />

Data ________________________________ Firma _________________________________________<br />

Aggiornamento n. 7 di marzo 2009 pagina 4 di 4

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