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“Lo strano caso della contaminazione del grano ... - Tutto Sanità

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saraceno) e di 3 µg/kg per tutti i prodotti derivati dai cereali<br />

(compresi i prodotti lavorati a base di cereali ed i cereali<br />

destinati al consumo umano diretto).<br />

Nella legislazione comunitaria non sono previsti limiti<br />

massimi ammissibili per l’ocratossina nei mangimi. Però il<br />

Ministero <strong><strong>del</strong>la</strong> Salute – Dipartimento di Salute Pubblica<br />

Veterinaria Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti (ex<br />

Uff. XI bis DGSVA) con la recente nota prot.<br />

n° 4217-P-I 8dd/4 <strong>del</strong> 03/02/06 con oggetto<br />

“Controllo materie prime per mangimi<br />

e mangimi da essi derivati contenenti<br />

Ocratossina A”, nelle more <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

predisposizione di un Decreto<br />

Dirigenziale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4 <strong>del</strong><br />

D.Lgv. 149/2003 relativo “alle<br />

sostanze ed ai prodotti indesiderabili<br />

nell’alimentazione degli animali”,<br />

stabilisce di adottare i valori guida<br />

fissati dall’EFSA (l’Agenzia Europea<br />

per la Sicurezza Alimentare) per<br />

mangimi con umidità <strong>del</strong> 12%: cereali<br />

e loro sottoprodotti 0,25 mg/kg (ppm),<br />

mangimi completi o complementari per suini<br />

0,05 mg/kg, mentre quelli per polli 0,1 mg/kg.<br />

Ora che sappiamo quali sono i limiti di riferimento<br />

fissati dalla normativa, subentra un altro argomento molto<br />

<strong>del</strong>icato: quello dei campionamenti ufficiali e <strong>del</strong>le<br />

determinazioni analitiche da effettuare presso i laboratori.<br />

La Dir. 2002/26/CE, recepita con D.M. 31.05.2003 ed<br />

aggiornata con Dir. 2005/5/CE, “relativa ai metodi di<br />

campionamento e di analisi per il controllo ufficiale <strong>del</strong> tenore<br />

di ocratossina A nei prodotti alimentari”, stabilisce anche per<br />

questa micotossina l’obbligo <strong>del</strong> rispetto di tutta una serie di<br />

procedure finalizzate ad assicurare la rappresentatività <strong>del</strong><br />

campione in quanto le micotossine sono contaminanti che si<br />

ritrovano in modo non uniforme e molto eterogeneo nelle<br />

partite.<br />

Fissa inoltre criteri generali relativi ai metodi di analisi<br />

affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni<br />

comparabili, illustra disposizioni generali relative a personale,<br />

prodotti da campionare, precauzioni da prendere nella<br />

preparazione, condizionamento ed etichettatura dei campioni,<br />

nonché disposizioni specifiche relative ai diversi tipi di partite,<br />

suddivisione <strong>del</strong>le partite in sottopartite in funzione <strong>del</strong> prodotto<br />

e <strong>del</strong> peso <strong><strong>del</strong>la</strong> partita, numero di campioni elementari da<br />

prelevare in funzione <strong>del</strong> peso <strong><strong>del</strong>la</strong> partita.<br />

Per quel che riguarda invece le modalità di prelevamento<br />

dei campioni per il controllo degli alimenti per gli animali,<br />

resta ancora valido il datato D.M. 20.04.1978 che codifica le<br />

modalità di stesura <strong>del</strong> verbale, le procedure da applicare, gli<br />

strumenti da utilizzare, il numero dei campioni elementari da<br />

prelevare da punti diversi <strong><strong>del</strong>la</strong> partita in funzione <strong><strong>del</strong>la</strong> sua<br />

presentazione, <strong>del</strong>le sue dimensioni e <strong><strong>del</strong>la</strong> matrice da<br />

determinare in laboratorio, al fine di assicurare la<br />

rappresentatività <strong>del</strong> campione finale.<br />

Inoltre il Reg. CE n. 882/2004 “relativo ai controlli ufficiali<br />

intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di<br />

mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere<br />

degli animali”, applicativo dal 01.01.2006, stabilisce che i<br />

controlli siano realizzati nel rispetto di criteri operativi tali da<br />

assicurare la dovuta accuratezza e appropriatezza, attraverso<br />

un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato,<br />

nella disponibilità di adeguate strutture ed attrezzature per<br />

ben espletare i loro compiti.<br />

I laboratori che partecipano all’analisi dei campioni ufficiali<br />

devono operare secondo procedure approvate a livello<br />

internazionale, secondo norme di efficienza basate su<br />

criteri e metodi di analisi riconosciuti, con<br />

disponibilità di materiali di riferimento, con<br />

personale di laboratorio adeguatamente<br />

formato, sulla scorta <strong>del</strong>l’organizzazione<br />

di test comparativi sotto il controllo di<br />

laboratori di riferimento comunitari e<br />

nazionali.<br />

L’accreditamento degli organismi<br />

di controllo e dei laboratori deve essere<br />

documentato attraverso l’adozione di<br />

norme internazionali di<br />

standardizzazione e deve essere<br />

accertato da parte di enti terzi<br />

certificatori: gli organismi di controllo<br />

devono operare conformemente alla norma<br />

europea EN 45004 “Criteri generali per il<br />

funzionamento di diversi tipi di organismi che<br />

eseguono ispezioni” e/o altra norma se più pertinente; i<br />

laboratori invece dovrebbero operare solo conformemente<br />

alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002 e EN<br />

45003, prescrizione per la quale però vige una deroga<br />

condizionata stabilita dall’art. 18 <strong>del</strong> Reg. n. 2076/2005 per<br />

un periodo di quattro anni fino al 31.12.2009.<br />

Conclusioni<br />

Da qui derivano le incertezze che raccogliamo dalla<br />

stampa relativamente all’applicazione degli atti giudiziari:<br />

Come sono stati realizzati i prelievi<br />

Garantivano la rappresentatività rispetto alla partita<br />

Le analisi sono state effettuate nel più breve tempo possibile,<br />

nel rispetto di tutte le prescrizioni, presso laboratori con i<br />

dovuti requisiti I referti analitici erano inoppugnabili ed in<br />

grado di assicurare i diritti <strong><strong>del</strong>la</strong> difesa<br />

Ad ogni modo sulla scorta <strong>del</strong>le informazioni che<br />

man mano si rendevano disponibili l’Assessorato alle Politiche<br />

<strong><strong>del</strong>la</strong> Salute <strong><strong>del</strong>la</strong> Regione Puglia ha attivato il Sistema di<br />

allerta conformemente alle disposizioni <strong>del</strong> Reg. (CE) n.<br />

178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali <strong><strong>del</strong>la</strong><br />

legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la<br />

sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo <strong><strong>del</strong>la</strong> sicurezza<br />

alimentare”.<br />

Purtroppo l’allarme, per una serie di circostanze, è stato<br />

tardivo e quando gli organismi di controllo sono stati attivati<br />

il prodotto era già stato quasi completamente trasformato e/o<br />

consumato, anche relativamente ai sottoprodotti <strong>del</strong> <strong>grano</strong><br />

utilizzati come mangimi e destinati all’alimentazione<br />

zootecnica.<br />

Dirigente I livello - Servizio Veterinario A.F. “C”<br />

AUSL BA/5- Putignano (BA)<br />

pugliasalute - trentaquattro - maggio 2006

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