“Lo strano caso della contaminazione del grano ... - Tutto Sanità
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saraceno) e di 3 µg/kg per tutti i prodotti derivati dai cereali<br />
(compresi i prodotti lavorati a base di cereali ed i cereali<br />
destinati al consumo umano diretto).<br />
Nella legislazione comunitaria non sono previsti limiti<br />
massimi ammissibili per l’ocratossina nei mangimi. Però il<br />
Ministero <strong><strong>del</strong>la</strong> Salute – Dipartimento di Salute Pubblica<br />
Veterinaria Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti (ex<br />
Uff. XI bis DGSVA) con la recente nota prot.<br />
n° 4217-P-I 8dd/4 <strong>del</strong> 03/02/06 con oggetto<br />
“Controllo materie prime per mangimi<br />
e mangimi da essi derivati contenenti<br />
Ocratossina A”, nelle more <strong><strong>del</strong>la</strong><br />
predisposizione di un Decreto<br />
Dirigenziale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4 <strong>del</strong><br />
D.Lgv. 149/2003 relativo “alle<br />
sostanze ed ai prodotti indesiderabili<br />
nell’alimentazione degli animali”,<br />
stabilisce di adottare i valori guida<br />
fissati dall’EFSA (l’Agenzia Europea<br />
per la Sicurezza Alimentare) per<br />
mangimi con umidità <strong>del</strong> 12%: cereali<br />
e loro sottoprodotti 0,25 mg/kg (ppm),<br />
mangimi completi o complementari per suini<br />
0,05 mg/kg, mentre quelli per polli 0,1 mg/kg.<br />
Ora che sappiamo quali sono i limiti di riferimento<br />
fissati dalla normativa, subentra un altro argomento molto<br />
<strong>del</strong>icato: quello dei campionamenti ufficiali e <strong>del</strong>le<br />
determinazioni analitiche da effettuare presso i laboratori.<br />
La Dir. 2002/26/CE, recepita con D.M. 31.05.2003 ed<br />
aggiornata con Dir. 2005/5/CE, “relativa ai metodi di<br />
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale <strong>del</strong> tenore<br />
di ocratossina A nei prodotti alimentari”, stabilisce anche per<br />
questa micotossina l’obbligo <strong>del</strong> rispetto di tutta una serie di<br />
procedure finalizzate ad assicurare la rappresentatività <strong>del</strong><br />
campione in quanto le micotossine sono contaminanti che si<br />
ritrovano in modo non uniforme e molto eterogeneo nelle<br />
partite.<br />
Fissa inoltre criteri generali relativi ai metodi di analisi<br />
affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni<br />
comparabili, illustra disposizioni generali relative a personale,<br />
prodotti da campionare, precauzioni da prendere nella<br />
preparazione, condizionamento ed etichettatura dei campioni,<br />
nonché disposizioni specifiche relative ai diversi tipi di partite,<br />
suddivisione <strong>del</strong>le partite in sottopartite in funzione <strong>del</strong> prodotto<br />
e <strong>del</strong> peso <strong><strong>del</strong>la</strong> partita, numero di campioni elementari da<br />
prelevare in funzione <strong>del</strong> peso <strong><strong>del</strong>la</strong> partita.<br />
Per quel che riguarda invece le modalità di prelevamento<br />
dei campioni per il controllo degli alimenti per gli animali,<br />
resta ancora valido il datato D.M. 20.04.1978 che codifica le<br />
modalità di stesura <strong>del</strong> verbale, le procedure da applicare, gli<br />
strumenti da utilizzare, il numero dei campioni elementari da<br />
prelevare da punti diversi <strong><strong>del</strong>la</strong> partita in funzione <strong><strong>del</strong>la</strong> sua<br />
presentazione, <strong>del</strong>le sue dimensioni e <strong><strong>del</strong>la</strong> matrice da<br />
determinare in laboratorio, al fine di assicurare la<br />
rappresentatività <strong>del</strong> campione finale.<br />
Inoltre il Reg. CE n. 882/2004 “relativo ai controlli ufficiali<br />
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di<br />
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere<br />
degli animali”, applicativo dal 01.01.2006, stabilisce che i<br />
controlli siano realizzati nel rispetto di criteri operativi tali da<br />
assicurare la dovuta accuratezza e appropriatezza, attraverso<br />
un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato,<br />
nella disponibilità di adeguate strutture ed attrezzature per<br />
ben espletare i loro compiti.<br />
I laboratori che partecipano all’analisi dei campioni ufficiali<br />
devono operare secondo procedure approvate a livello<br />
internazionale, secondo norme di efficienza basate su<br />
criteri e metodi di analisi riconosciuti, con<br />
disponibilità di materiali di riferimento, con<br />
personale di laboratorio adeguatamente<br />
formato, sulla scorta <strong>del</strong>l’organizzazione<br />
di test comparativi sotto il controllo di<br />
laboratori di riferimento comunitari e<br />
nazionali.<br />
L’accreditamento degli organismi<br />
di controllo e dei laboratori deve essere<br />
documentato attraverso l’adozione di<br />
norme internazionali di<br />
standardizzazione e deve essere<br />
accertato da parte di enti terzi<br />
certificatori: gli organismi di controllo<br />
devono operare conformemente alla norma<br />
europea EN 45004 “Criteri generali per il<br />
funzionamento di diversi tipi di organismi che<br />
eseguono ispezioni” e/o altra norma se più pertinente; i<br />
laboratori invece dovrebbero operare solo conformemente<br />
alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002 e EN<br />
45003, prescrizione per la quale però vige una deroga<br />
condizionata stabilita dall’art. 18 <strong>del</strong> Reg. n. 2076/2005 per<br />
un periodo di quattro anni fino al 31.12.2009.<br />
Conclusioni<br />
Da qui derivano le incertezze che raccogliamo dalla<br />
stampa relativamente all’applicazione degli atti giudiziari:<br />
Come sono stati realizzati i prelievi<br />
Garantivano la rappresentatività rispetto alla partita<br />
Le analisi sono state effettuate nel più breve tempo possibile,<br />
nel rispetto di tutte le prescrizioni, presso laboratori con i<br />
dovuti requisiti I referti analitici erano inoppugnabili ed in<br />
grado di assicurare i diritti <strong><strong>del</strong>la</strong> difesa<br />
Ad ogni modo sulla scorta <strong>del</strong>le informazioni che<br />
man mano si rendevano disponibili l’Assessorato alle Politiche<br />
<strong><strong>del</strong>la</strong> Salute <strong><strong>del</strong>la</strong> Regione Puglia ha attivato il Sistema di<br />
allerta conformemente alle disposizioni <strong>del</strong> Reg. (CE) n.<br />
178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali <strong><strong>del</strong>la</strong><br />
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la<br />
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo <strong><strong>del</strong>la</strong> sicurezza<br />
alimentare”.<br />
Purtroppo l’allarme, per una serie di circostanze, è stato<br />
tardivo e quando gli organismi di controllo sono stati attivati<br />
il prodotto era già stato quasi completamente trasformato e/o<br />
consumato, anche relativamente ai sottoprodotti <strong>del</strong> <strong>grano</strong><br />
utilizzati come mangimi e destinati all’alimentazione<br />
zootecnica.<br />
Dirigente I livello - Servizio Veterinario A.F. “C”<br />
AUSL BA/5- Putignano (BA)<br />
pugliasalute - trentaquattro - maggio 2006