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Il vino biologico

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LAFFORT-INFO<br />

colli di lavorazione<br />

ispirati a tecniche<br />

biologiche. Fino ad<br />

ora la dizione corretta,<br />

anche dal<br />

punto di vista legale,<br />

da esibire in<br />

etichetta, accanto<br />

al logo del marchio<br />

certificatore, era:<br />

“<strong>vino</strong> prodotto da agricoltura biologica”.<br />

Oggi il regolamento Ce 203/2012 del Marzo scorso istituisce<br />

e delinea ufficialmente la categoria “<strong>vino</strong> <strong>biologico</strong>” ed i<br />

termini entro i quali produrlo.<br />

Per iniziare la dizione corretta sarà appunto “<strong>vino</strong> <strong>biologico</strong>”<br />

affiancata dall’"Eurofoglia", ossia il logo ufficiale che contraddistingue<br />

tutti gli alimenti biologici prodotti in uno Stato<br />

membro della comunità Europea.<br />

L’immagine è costituita da una foglia delineata da dodici<br />

stelle bianche, su fondo verde brillante, con al centro una<br />

cometa che ne costituisce la nervatura. Secondo Bruxelles si<br />

tratta “di un simbolo molto diretto, che trasmette due messaggi<br />

chiari: natura ed Europa”. <strong>Il</strong> logo è stato scelto tramite<br />

un concorso aperto a studenti di arte e di design che ha raccolto<br />

più di 3.500 proposte.<br />

<strong>Il</strong> nuovo regolamento<br />

<strong>Il</strong> regolamento rappresenta certamente una pietra miliare in<br />

questa controversa e dibattuta materia, ma sarà più un punto<br />

di partenza che non di arrivo, tanto è vero che ne è già<br />

prevista una revisione entro il 1° Agosto del 2015. <strong>Il</strong> regolamento<br />

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale<br />

dell’Unione Europea N. 71/42 del 9 Marzo 2012 e modifica il<br />

Reg. CE N. 889/2008 recante le modalità di applicazione<br />

del Reg. CE N.834/2007 del consiglio in materia di <strong>vino</strong><br />

<strong>biologico</strong>. Esso si applica a decorrere dal 1° Agosto 2012.<br />

In breve un <strong>vino</strong> per essere definito <strong>biologico</strong> dovrà provenire<br />

da uve biologiche (Reg. CE N.834/2007) ed in vinificazione<br />

potranno essere utilizzati solo i prodotti elencati<br />

nell’allegato VIII bis del nuovo Regolamento (vedi la tabella<br />

a pag. 4). Questo elenco di prodotti autorizzati per<br />

l’elaborazione dei vini biologici è più restrittivo rispetto a<br />

schemi precedenti, attualmente ne sono contemplati 43. La<br />

situazione non è comunque definitiva poiché, pur essendo<br />

permissivo su alcuni prodotti chimici, non ne contempla<br />

altri di origine del tutto naturale come lisozima e mannoproteine.<br />

Anche su alcuni trattamenti specifici sono previste<br />

restrizioni. Sono ad esempio vietate: la concentrazione<br />

parziale a freddo, l’eliminazione dell’anidride solforosa con<br />

procedimenti fisici, l’elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica,<br />

la dealcolizzazione parziale<br />

del <strong>vino</strong> ed il trattamento con<br />

scambiatori di cationi per garantire<br />

la stabilizzazione tartarica del <strong>vino</strong>.<br />

<strong>Il</strong> trattamento termico è possibile<br />

purché la temperatura non superi i<br />

70°C, mentre la filtrazione, con o<br />

senza impiego di coadiuvante di<br />

filtrazione inerte, è possibile purché<br />

la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micron. Pratiche<br />

quali l’osmosi inversa, l’impiego di resine e i trattamenti<br />

termici saranno riesaminate dalla commissione prima<br />

dell’agosto 2015 e ridefinite o limitate.<br />

Un punto molto controverso è stato certamente quello riguardante<br />

l’utilizzo dell’anidride solforosa. Per molti integralisti<br />

dovrebbe essere messa al bando, alcuni hanno cercato di<br />

cavalcare la cosa creando un business sulla messa a punto di<br />

tecniche di vinificazione ed applicazione di prodotti volti ad<br />

eliminare l’impiego della SO 2 . <strong>Il</strong> legislatore al momento, consapevole<br />

forse del fatto che non esiste ancora un prodotto<br />

utilizzabile in enologia in grado di sostituirla nella sua complessa<br />

e sfaccettata azione, ma anche che è possibile e doveroso<br />

abbassarne il più possibile le dosi d’impiego, ha scelto<br />

una via moderata, ponendo per i vini biologici dei limiti più<br />

restrittivi rispetto agli altri vini.<br />

Nei vini biologici rossi da un lato, bianchi e rosati dall’altro,<br />

con residuo zuccherino inferiore a 2 g/L il tenore massimo di<br />

anidride solforosa è rispettivamente 100 e 150 mg/L. Per<br />

tutti gli altri vini si fa riferimento al tenore massimo di anidride<br />

solforosa fissato nel regolamento precedente (Reg. CE<br />

606/2009), ridotto di 30 mg/L.<br />

Per quanto riguarda l’utilizzo di lieviti selezionati (richiamo 1<br />

nella tabella), il legislatore ne approva l’uso. Solo nel caso in<br />

cui, per il ceppo scelto dall’enologo, esista anche la forma<br />

certificata “BIO” si deve optare per questa. I ceppi di lievito<br />

certificati “BIO” corrispondono geneticamente ai normali<br />

ceppi ma sono stati moltiplicati ed essiccati seguendo tutti i<br />

canoni delle produzioni biologiche, su substrati a loro volta<br />

certificati biologici e senza l’impiego di additivi.<br />

Nella gamma Laffort esiste un solo ceppo di LSA "bio" con<br />

tutte le certificazioni del caso, tecnicamente un Bayanus,<br />

denominazione commerciale Zymaflore 011 OrganiQ. Ma se<br />

l’enologo sceglie ad esempio lo Zymaflore F15, non esistendo<br />

la sua versione “bio”, a oggi può usare il ceppo normalmente<br />

in commercio in piena conformità al regolamento .<br />

Stesso discorso vale per gli altri prodotti tipo tannini, gomme<br />

arabiche, ecc., riportanti il richiamo 2: in mancanza della<br />

versione “bio” possono essere impiegati quelli di qualità<br />

commerciale corrente.<br />

L’etichetta<br />

I vini prodotti a partire dalla vendemmia 2012, provenienti<br />

da vigneti in viticoltura biologica ed elaborati in conformità<br />

al nuovo decreto potranno portare in etichetta la dizione<br />

“<strong>vino</strong> <strong>biologico</strong>” e fregiarsi del logo comunitario.<br />

I vini prodotti prima della vendemmia 2012 a partire da uve<br />

biologiche e per i quali è dimostrabile la conformità<br />

nell’elaborazione al nuovo decreto potranno ugualmente<br />

Vini convenzionali<br />

Tenore massimo in solfiti<br />

Vini biologici<br />

Vini biologici<br />

con zuccheri residui > 2g/L<br />

Vini rossi 150 mg/L 100 mg/L 120 mg/L<br />

Vini bianchi e rosati 200 mg/L 150 mg/L 170 mg/L<br />

Altri tipi di <strong>vino</strong> Variabile Riduz. 30 mg/L<br />

2 NUMERO 82 - Marzo - Aprile 2012

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