CittadinoOttobre2009 (pdf) - Comune di Piazzola sul Brenta
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primo piano<br />
DOCUMENTO<br />
DEL SINDACO<br />
SINDACO<br />
Sono evidenziati gli interventi, le<br />
trasformazioni urbanistiche, le opere<br />
pubbliche e gli effetti attesi<br />
CONCERTAZIONE/<br />
PARTECIPAZIONE<br />
GIUNTA COMUNALE<br />
Concertazione con enti territoriali e<br />
amministrazioni...<br />
Confronto con associazioni economiche<br />
e sociali, gestori dei servizi...<br />
ADOZIONE<br />
DEPOSITO<br />
PUBBLICAZIONE<br />
OSSERVAZIONI<br />
CONTRODEDUZIONI<br />
APPROVAZIONE<br />
ENTRATA IN VIGORE<br />
CONSIGLIO COMUNALE<br />
ENTRO 8 GG DALL’ADOZIONE<br />
PER 30 GIORNI<br />
ENTRO 30 GIORNI DALLA<br />
PUBBLICAZIONE<br />
CONSIGLIO COMUNALE<br />
PUBBLICAZIONE NEL BUR<br />
Il piano viene adottato in Consiglio<br />
Comunale ed entro 8 gg. è depositato.<br />
Per 30 gg. è a <strong>di</strong>sposizione del pubblico<br />
che, decorsi i quali, può presentare osservazioni<br />
al Piano nei successivi 30 gg.<br />
Dell’avvenuto deposito viene data notizia<br />
me<strong>di</strong>ante avviso pubblico nell’albo<br />
pretorio e in almeno due quoti<strong>di</strong>ani a<br />
<strong>di</strong>ffusione locale.<br />
Entro 60 gg. dal termine <strong>di</strong> presentazione<br />
delle osservazioni, il Piano<br />
osservato e controdedotto viene approvato<br />
in Consiglio Comunale.<br />
Il piano <strong>di</strong>venta efficace 15 gg. dopo<br />
la pubblicazione nel BUR. Decorsi 5<br />
anni decadono le previsioni del piano.<br />
PAT – PI: vengono attuate nel primo PI solo alcune delle scelte-azioni strategiche del PAT in coerenza del PAT opera nel<br />
quadro generale dei vincoli, delle prescrizioni e delle <strong>di</strong>rettive del PAT.<br />
In conclusione durante il 2010 le procedure per l’approvazione del nuovo piano regolatore comunale dovrebbero concludersi<br />
e consentire ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> realizzare nuovi interventi nelle aree attualmente non comprese nel piano regolatore<br />
generale che, comunque mantiene la sua vali<strong>di</strong>tà.<br />
LE REGOLE, LE ALIQUOTE, IL RAVVEDIMENTO OPEROSO<br />
Ufficio tributi: il promemoria ICI<br />
Dal 2008 non si paga piu’ l’ICI <strong>sul</strong>l’abitazione<br />
principale e <strong>sul</strong>le pertinenze del soggetto passivo<br />
(per legge restano esclusi dal beneficio gli<br />
immobili A1, A8 e A9). Per abitazione principale<br />
del soggetto passivo si intende quella<br />
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo<br />
<strong>di</strong> proprietà, usufrutto o altro <strong>di</strong>ritto reale, vi<br />
<strong>di</strong>mora abitualmente, ovvero quella nella quale<br />
vi ha stabilito la propria residenza anagrafica.<br />
Secondo il regolamento comunale, si considerano<br />
assimilate alle abitazioni principali e non<br />
più soggette al pagamento dell’ICI:<br />
1) le abitazioni concesse ai parenti in linea<br />
retta e collaterale entro il secondo grado, sempre<br />
che tali soggetti siano residenti nel territorio<br />
comunale ed utilizzino l’immobile quale<br />
loro abitazione principale e non siano proprietari<br />
o possessori a titolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> altri<br />
immobili ad uso abitativo;<br />
2) le abitazioni possedute a titolo <strong>di</strong> proprietà,<br />
ottobre 2009<br />
uso, usufrutto, abitazione o altro <strong>di</strong>ritto reale,<br />
da anziani o <strong>di</strong>sabili che acquisiscono la residenza<br />
in istituti <strong>di</strong> ricovero, sanitari o simili, o<br />
a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zione<br />
che la stessa non ri<strong>sul</strong>ti locata.<br />
Per avvalersi delle agevolazioni bisogna presentare<br />
apposita comunicazione all’Ufficio Tributi,<br />
utilizzando il modulo pre<strong>di</strong>sposto dal <strong>Comune</strong>.<br />
Restano soggette all’imposizione <strong>sul</strong>l’ICI:<br />
a) Aliquota or<strong>di</strong>naria (5,8‰): aree fabbricabili,<br />
fabbricati <strong>di</strong>versi dalle unità a<strong>di</strong>bite ad abitazione<br />
(negozi, magazzini, laboratori, capannoni,<br />
ecc.), fabbricati destinati ad abitazione<br />
(cat. catastale A) concessi in affitto o con altre<br />
forme o titoli <strong>di</strong>versi dalla locazione;<br />
b) Aliquota 5,5‰: terreni agricoli;<br />
c) Aliquota 9 ‰: immobili non locati intesi<br />
quali unità immobiliari classificabili<br />
e classificate nel gruppo catastale “A” (ad<br />
eccezione della A10: uffici) utilizzabili ai soli<br />
fini abitativi per i quali non ri<strong>sul</strong>tino essere<br />
stati registrati contratti <strong>di</strong> locazione da almeno<br />
due anni; qualora detti immobili siano a<br />
<strong>di</strong>sposizione del proprietario e vengano pagate<br />
le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti<br />
e le utenze domestiche, si applica l’aliquota<br />
massima del 7 ‰;<br />
d) Aliquota 2,75‰: fabbricati destinati ad abitazione<br />
concessi in locazione con contratto<br />
“concordato”, registrato a norma <strong>di</strong> legge, previa<br />
comunicazione all’Ufficio Tributi.<br />
Chi non abbia ancora provveduto al pagamento<br />
dell’ICI, può effettuarlo successivamente solo<br />
ricorrendo al ravve<strong>di</strong>mento operoso, che consente<br />
<strong>di</strong> regolarizzazione la propria posizione<br />
entro 30 giorni o fino a un anno, dall’omissione<br />
o dall’errore, pagando una piccola sanzione e gli<br />
interessi legali. L’Ufficio Tributi è a <strong>di</strong>sposizione<br />
per l’assistenza, il calcolo e l’applicazione del<br />
Ravve<strong>di</strong>mento Operoso.<br />
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