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CITTÀ DI SALA CONSILINA - Comune di Sala Consilina

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CITTÀ <strong>DI</strong> <strong>SALA</strong> <strong>CONSILINA</strong><br />

PROVINCIA <strong>DI</strong> SALERNO - C.A.P. 84036<br />

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO<br />

Ord. n. 05 Anno 2012<br />

OGGETTO: <strong>DI</strong>FFIDA PER LA RIMOZIONE <strong>DI</strong> CARTELLI PUBBLICITARI ABUSIVI POSIZIONATI IN AREA<br />

PRIVATA, <strong>DI</strong>STINTA IN CATASTO AL FG.6 PARTICELLA N.1273-VIA QUATTRO QUERCE.<br />

IL RESPONSABILE DEL SETTORE<br />

VISTO il comma 13- bis dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 ( co<strong>di</strong>ce della strada ) secondo il quale<br />

“ in caso <strong>di</strong> collocazione <strong>di</strong> cartelli, insegne <strong>di</strong> esercizio o altri mezzi pubblicitari privi <strong>di</strong> autorizzazione o<br />

comunque in contrasto con quanto <strong>di</strong>sposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada <strong>di</strong>ffida l'autore della<br />

violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, il soggetto che ha la <strong>di</strong>sponibilità dell'impianto, nei<br />

mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong><br />

comunicazione dell'atto “;<br />

VISTO il verbale <strong>di</strong> accertamento n.243/02 del 11.01.2012, per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 ,<br />

n. 285 (co<strong>di</strong>ce della strada ) elevato perché, in area privata, in vista <strong>di</strong> strada <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> questo Ente<br />

facente parte della rete viaria citta<strong>di</strong>na (via Quattro Querce), in<strong>di</strong>viduata al foglio n.6 particella n.1273 del<br />

Catasto Immobiliare, collocavano/consentivano/o non impe<strong>di</strong>vano che fossero installati n.2 cartelli<br />

pubblicitari <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni 1,70 x 3,00 (cadauno ) reclamizzanti la <strong>di</strong>tta CONAD e recante la scritta “ Nuova<br />

Apertura -Conad -La qualità lascia il segno -<strong>Sala</strong> <strong>Consilina</strong> (SA) “ e n.1 cartello pubblicitario <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

2,00 x 1,80, reclamizzante la <strong>di</strong>tta COSE DAL MONDO e recante la scritta “ L'inimitabile arredamento e' ....<br />

Cose dal Mondo – c.da Maglianello Atena Lucana (SA)” ,in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto<br />

autorizzativo n.9598 del 11.07.2011;<br />

DATO ATTO che, nello specifico, il soggetto sanzionato, titolare dell'autorizzazione n.9598 del 11.07.2011, pur<br />

avendo -dopo la notifica del verb. n. 243/02 - provveduto in buona parte all'asporto dei numerosi cartelli<br />

pubblicitari <strong>di</strong>fformi riscontrati in sede <strong>di</strong> ispezione del 06.01.2012 e del 09.01.2012 , continua a tenere esposti i<br />

tre cartelli citati che per <strong>di</strong>mensioni superano la misura massima stabilita dal regolamento comunale, fissata in<br />

complessivi mq. 3, e ciò nonostante ripetute sollecitazioni verbali fatte al titolare dell'autorizzazione da parte<br />

del personale addetto ai controlli e tese alla regolarizzazione dei cartelli <strong>di</strong>fformi;<br />

VISTA la comunicazione/istanza <strong>di</strong> parte n. 1723 del 07.02.2012;<br />

RITENUTO, pertanto , opportuno provvedere ad or<strong>di</strong>nare la rimozione degli impianti pubblicitari soprain<strong>di</strong>cati<br />

ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui al comma 13-bis dell'art. 23 del d.lgs. 1992, n.285 ( co<strong>di</strong>ce della strada );<br />

VISTO l'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (co<strong>di</strong>ce della strada )<br />

<strong>DI</strong>FFIDA<br />

Il sig. GRECO Angelo, nato a Sant'Arsenio il 17.12.1963, nella sua qualità <strong>di</strong> Amministratore Unico della<br />

società EUROCASA s.r.l., con sede legale in Atena Lucana alla via Nazionale, c.da Maglianiello, proprietaria<br />

dell'area privata ove sono stati collocati i due cartelli pubblicitari abusivi, <strong>di</strong>stinta in catasto al Fg.6 particella n.<br />

1273;<br />

Il sig. Gerardo LUPO, nato a Polla il 14.05.1972, ivi residente alla via Cotrazzo, Vico D4, nella sua qualità <strong>di</strong><br />

Amministratore /Rappresentante legale della <strong>di</strong>tta in<strong>di</strong>viduale Pubblitalia 76 , sede legale in Polla alla via<br />

Cotrazzo, vico D4 - proprietaria dell'impianto pubblicitario ove insistono i cartelli abusivi e titolare<br />

dell'autorizzazione amministrativa n. 9598/11;<br />

A RIMUOVERE<br />

entro 10 giorni dalla data <strong>di</strong> notificazione o piena conoscenza del presente atto, i cartelli pubblicitari sopra<br />

in<strong>di</strong>cati, a loro spese, avvertendoli, che in caso <strong>di</strong> inottemperanza sarà applicata a loro carico la sanzione<br />

prevista dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ( co<strong>di</strong>ce della strada ) da un minimo <strong>di</strong> euro<br />

4.455,00 ad un massimo <strong>di</strong> euro 17.823,00, oltre alla rimozione coattiva a loro spese degli impianti non<br />

autorizzati e non conformi al co<strong>di</strong>ce della strada ed al suo regolamento, nonché al regolamento comunale in<br />

materia.<br />

<strong>DI</strong>SPONE<br />

CHE IN CASO <strong>DI</strong> INOTTEMPERANZA nel termine prescritto:<br />

– il personale del Servizio Manutenzione del comune provvederà alla rimozione degli impianti sopra


in<strong>di</strong>cati;<br />

– in caso <strong>di</strong> impossibilità alla rimozione da parte del personale comunale, per in<strong>di</strong>sponibilità della necessaria<br />

attrezzatura tecnica, si provvederà alle operazioni <strong>di</strong> cui al periodo precedente a mezzo Ditta specializzata<br />

che verrà all'occorrenza in<strong>di</strong>viduata;<br />

– Il personale comunale o la <strong>di</strong>tta incaricata provvederà alla rimozione degli impianti sopra in<strong>di</strong>cati, a spese<br />

degli interessati, con assistenza della Polizia Municipale;<br />

– che detta attività sarà effettuata all'inutile decorso del termine fissato, in data 07.03.2012 ore 10:00, con<br />

avviso che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà d'ufficio, ove occorre anche<br />

introducendosi nella relativa proprietà allo scopo <strong>di</strong> adempiere a quanto <strong>di</strong> dovere, secondo quanto<br />

previsto dall'art. 23, comma 13- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ( co<strong>di</strong>ce della strada ), nella parte da<br />

ultimo mo<strong>di</strong>ficata dalla legge 29 luglio 2010, n.120;<br />

– che ogni eventuale ostacolo od impe<strong>di</strong>mento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari<br />

all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente or<strong>di</strong>nanza sarà<br />

segnalata alla magistratura penale a norma <strong>di</strong> legge.<br />

– Che a tal fine i soggetti <strong>di</strong>ffidati dovranno trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni <strong>di</strong><br />

rimozione dei mezzi pubblicitari e che comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che<br />

ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura<br />

della Repubblica , in quanto <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento all'adempimento <strong>di</strong> un dovere previsto dalla legge;<br />

– che gli impianti pubblicitari rimossi saranno depositati presso il deposito comunale sito alla via Casino<br />

Oliva con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra in<strong>di</strong>viduati saranno addebitate anche le spese <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a dei manufatti.<br />

– Si avvisa che decorsi sessanta (60) giorni dalla data <strong>di</strong> notifica della presente <strong>di</strong>ffida senza che i soggetti<br />

innanzi generalizzati ne abbiano richiesto la restituzione , l'ente proprietario potrà liberamente <strong>di</strong>sporre dei<br />

mezzi pubblicitari rimossi, anche or<strong>di</strong>nando la loro <strong>di</strong>struzione;<br />

– In caso <strong>di</strong> impossibilità d'asporto dei cartelli, si avvertono gli interessati che si procederà a coprire i<br />

messaggi apposti , utilizzando appositi materiali con costi sempre a loro carico.<br />

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,<br />

entro sessanta giorni dalla notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla<br />

notificazione<br />

Il presente atto verrà notificato a:<br />

(Racc.A/R o altre forme <strong>di</strong> legge ) al sig. Angelo GRECO, nato a Sant'Arsenio il 17.12.1963, nella sua qualità<br />

<strong>di</strong> Amministratore Unico della società EUROCASA s.r.l., con sede legale in Atena Lucana alla via<br />

Nazionale,c.da Maglianiello ( presso la quale sede verrà spe<strong>di</strong>to il plico contenente il presente provve<strong>di</strong>mento),<br />

proprietaria dell'area privata ove sono stati collocati i due cartelli pubblicitari abusivi, <strong>di</strong>stinta in catasto al<br />

Fg.6 particella n. 1273;<br />

(Racc.A/R o altre forme <strong>di</strong> legge ) al sig. Gerardo LUPO, nato a Polla il 14.05.1972, ivi residente alla via<br />

Cotrazzo , Vico D4, nella sua qualità <strong>di</strong> Amministratore /Rappresentante legale della <strong>di</strong>tta in<strong>di</strong>viduale Pubblitalia<br />

76 , sede legale in Polla alla via Cotrazzo, vico D4 - proprietaria dell'impianto pubblicitario ove insistono i<br />

cartelli abusivi e titolare dell'autorizzazione amministrativa n. 9598/11;<br />

Si AVVERTE altresì il titolare dell'autorizzazione amministrativa n. 9598/11 che l'eventuale persistenza nella<br />

gestione dell'impianto in <strong>di</strong>fformità da quanto assentito, sarà vagliata ai fini dell'adozione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

revoca del menzionato atto amministrativo.<br />

<strong>Sala</strong> <strong>Consilina</strong>,lì 20.02.2012<br />

IL RESPONSABILE DEL SETTORE<br />

Ten. Gian Mauro BARATTA

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