scheda esoneri e semiesoneri collaboratori del dirigente - FLC CGIL ...
scheda esoneri e semiesoneri collaboratori del dirigente - FLC CGIL ...
scheda esoneri e semiesoneri collaboratori del dirigente - FLC CGIL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ESONERI E SEMIESONERI PER I COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO O PER IRESPONSABILI PLESSO, SEDE, SUCCURSALESCHEDA RACI AGGIORNATA AL 15 LUGLIO 2011Il <strong>dirigente</strong> scolastico determina la quantità di <strong>esoneri</strong> e/o semi<strong>esoneri</strong> che è possibile disporrenell’istituto che dirige tenendo presente i parametri relativi al numero <strong>del</strong>le classi indicati dall’ art.459 D.Lgs. 297/1994, come modificato dall’art. 3 punto 88) L.350/2003 (FINANZIARIA 2004) edal comma 6 <strong>del</strong>l'art. 19 <strong>del</strong> decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111 <strong>del</strong> 15luglio 2011, che ha abrogato il comma 4.Ai fini <strong>del</strong> calcolo l’Istituto è considerato come una “entità unica”: nel calcolo entrano dunquetutte le classi, sia <strong>del</strong>la “sede principale”, sia <strong>del</strong>le sezioni staccate/scuole coordinate/plessiUna volta determinato il “monte ore” complessivo degli <strong>esoneri</strong>/semi<strong>esoneri</strong> che è possibiledisporre, il monte ore può essere “ripartito” su più docenti: ad esempio, se nell’istituto èpossibile disporre un esonero, il <strong>dirigente</strong> può decidere di “frazionare” il monte ore<strong>del</strong>l’esonero, disponendo due semi<strong>esoneri</strong> nei confronti di due diversi docenti, sulla base <strong>del</strong>leesigenze <strong>del</strong>l’istituto.La decisione di frazionare il semiesonero è ormai prassi molto utilizzata e raramente ci sonostati problemi applicativi fermo restando che è il Dirigente scolastico che dispone l’esonero inragione <strong>del</strong>le esigenze <strong>del</strong>l’istituto, e che i provvedimenti siano adottati in tempo utile rispettoall'effettuazione <strong>del</strong>le operazioni di inizio anno e tempestivamente comunicati contestualmenteai competenti USP.Occorre in ogni caso segnalare da alcuni USP sono stati mossi rilievi alla suddivisione<strong>del</strong>l’esonero tra 2 insegnanti in considerazione che la norma esplicita “nei confronti di 1 dei…”.In nessun caso è possibile superare il “monte ore” complessivo degli<strong>esoneri</strong>/semi<strong>esoneri</strong> come determinato. Non è possibile determinare incremento oreeccedenti o incremento organico disponibile superiore al monte ore esonero ed a seguito <strong>del</strong>lostesso riparto esonero.Gli <strong>esoneri</strong>/semi<strong>esoneri</strong> sono disposti nei confronti di uno o più dei docenti che il <strong>dirigente</strong> haindividuato quali propri <strong>collaboratori</strong>. Nel caso in cui l’istituto abbia sezioni staccate/plessi/sedicoordinate, <strong>esoneri</strong>/semi<strong>esoneri</strong> possono essere disposti anche nei confronti dei docentiindividuati quali ”addetti alla vigilanza” nelle sezioni staccate/plessi/scuole coordinateGli <strong>esoneri</strong>/semi<strong>esoneri</strong> sono disposti con atto motivato dal <strong>dirigente</strong> scolastico. Sonocomunicati al competente USP affinché il posto/posti e/o le ore lasciati/e liberi/e daidocente/i esonerati siano considerati disponibili per le operazioni di completamentocattedre di docenti interni, per le operazioni di utilizzo e/o per supplenze annuali.°°°°°°Riferimenti normativi: Art. 3, comma 88, <strong>del</strong>la legge 350 <strong>del</strong> 24/12/03 (finanziaria 2004), che modifical’articolo 459 <strong>del</strong> decreto legislativo 297/94 CM 613/97 CM 58/2003 CM.45/2006 Decreto legge n. 98 <strong>del</strong> 06 luglio 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria - Gazzetta Ufficiale n. 155 <strong>del</strong> 06-07-2011Art. 3, comma 88, <strong>del</strong>la legge 350 <strong>del</strong> 24/12/03 (finanziaria 2004)“88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 <strong>del</strong>la legge 28 dicembre 2001, n. 448, edall’articolo 35 <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>ledisposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine egrado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, é sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semi<strong>esoneri</strong> per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di unodei docenti individuati dal <strong>dirigente</strong> scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento<strong>del</strong>le proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma <strong>del</strong>l’articolo 25, comma 5, <strong>del</strong>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e <strong>del</strong>l’articolo 31 <strong>del</strong> contratto collettivo nazionale dilavoro relativo al personale <strong>del</strong> comparto scuola, di cui all’accordo <strong>del</strong> 24 luglio 2003,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 <strong>del</strong> 14 agosto 2003, puòessere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati neicommi da 2 a 5.2. I docenti di scuola <strong>del</strong>l’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti dicircolo didattico con almeno ottanta classi.3. I docenti di scuola media, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituticomprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti diistituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti escuole con almeno quaranta classi.4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sullabase di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato neiprecedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi diqualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. (comma abrogato daD.L.98/2011)5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando icriteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docentiaddetti alla vigilanza <strong>del</strong>le predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non sianotra i docenti individuati ai sensi <strong>del</strong> comma 1".°°°°°°CM.45/2006 punto 8. Esoneri e semi<strong>esoneri</strong> dall'insegnamentoCom'è noto, l'art. 3, comma 88 <strong>del</strong>la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004)ha modificato i parametri di cui all'art. 459 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 297/94, stabilendo chel'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno deidocenti individuati dal <strong>dirigente</strong> scolastico per lo svolgimento <strong>del</strong>le attività di collaborazionepreviste dall'art. 34 <strong>del</strong> CCNL /2007 ex art. 31 ccnl/2003.Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'espressione "plessidi qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 <strong>del</strong>l' art. 459, come riformulato dallalegge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali <strong>del</strong>le scuole secondarie di I e IIgrado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di <strong>esoneri</strong> o semi <strong>esoneri</strong>concorrono alla formazione <strong>del</strong> quadro <strong>del</strong>le disponibilità riguardanti le operazioni di inizio<strong>del</strong>l'anno scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati daiDirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione <strong>del</strong>le citate operazioni e comunicaticontestualmente ai competenti CSA.Quindi la legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) ha notevolmente trasformato la materia:1. consentendo l’attribuzione <strong>del</strong>l’esonero o <strong>del</strong> semiesonero ad uno dei “docentiindividuati dal <strong>dirigente</strong> scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento <strong>del</strong>leproprie funzioni organizzative ed amministrative” (art. 34 Ccnl );2. alzando i limiti minimi di classi per l’attribuzione <strong>del</strong>l’esonero o <strong>del</strong> semiesonero.Nelle istituzioni che funzionano con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criterisopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addettialla vigilanza <strong>del</strong>le predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non sono tra idocenti Collaboratori.°°°°°°°°°°Decreto legge n. 98 <strong>del</strong> 06 luglio 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria -L.111/2011
Il decreto legge in questione interviene nuovamente sui parametri per la concessione di<strong>esoneri</strong> semi<strong>esoneri</strong>, ma questa volta semplicemente abrogando il comma 4 <strong>del</strong>l’art. 459 <strong>del</strong>T.U.Il D.L. legge n. 98 <strong>del</strong> 06 luglio 2011 infatti al comma 6 <strong>del</strong>l’art. 19 esplicita: “Il comma 4<strong>del</strong>l’articolo 459 <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative vigenti in materiadi istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 3, comma 88,<strong>del</strong>la legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.Nella sostanza non incide sui parametri di base per la concessione degli <strong>esoneri</strong> e semi<strong>esoneri</strong>ma incide sulla riduzione di 1 quinto di tali parametri prevista per istituti con plessi e succursaliescludendo tale possibilità.Se per lo scorso anno, ad esempio, era possibile avere un esonero anche con 44 classi, ed unsemiesonero con 32 classi in istituti di secondo grado e istituti comprensivi con plessi e sezionistaccate, ora non è più possibile. Si applicano solo i parametri di 80 classi e 55 classirispettivamente per infanzia ed elementare e per secondaria di 1 e 2 grado e comprensivi.Evidenziate In giallo le parti abrogate.circoli didattici INFANZIA ED ELEMENTAREESONERO SEMIESONERO NORMAalmeno ---------- Art. 459 ,co 1 e 2,80 classiD.LGS n. 297/94scuola media, di istituti di istruzione secondaria disecondo grado e di istituti comprensivi di scuole ditutti i gradi di istruzionealmeno55 classialmeno 40classiArt. 459 ,co 1 e 3,D.LGS n. 297/94istituzioni funzionanti con plessi in circoli didatticiINFANZIA ED ELEMENTARE (numero di classiinferiore di un quinto rispetto a quello su indicato)almeno64 classi ----------Art. 459 ,co 4D.LGS n. 297/94(ABROGATO)scuola media, di istituti di istruzione secondaria disecondo grado e di istituti comprensivi di scuole ditutti i gradi di istruzione con plessi e sez staccate(numero di classi inferiore di un quinto rispetto aquello su indicato)almeno44 classialmeno 32classiArt. 459 ,co 4,D.LGS n. 297/94(ABROGATO)N.B. il <strong>dirigente</strong> valutato il contesto relative alla sua scuola emette apposito decreto ecomunica all’UST in sede di organico di FATTO le ore e/o la cattedra all’interno <strong>del</strong>le eventualidisponibilità, fatti salvi gli adattamenti.