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Circolare indizione Under 17 maschile - Le Marche del Volley

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Indizione <strong>Under</strong> <strong>17</strong>M 2012/13 – COGP/MC n. 7 <strong>del</strong> 27.07.2012 – pag. 7<strong>17</strong>) ATLETISi prega di fare riferimento alle norme comunicate con l’<strong>indizione</strong> dei campionati di Serie.18) TESSERAMENTO ATLETISi invita a fare riferimento alla Guida Pratica 2012/2013.19) TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATOPer i soli atleti <strong>del</strong>le categorie giovanili nati negli anni 1993/94 (solo maschi e solo per le società di serieA1) e 1995-96-97-98-99 è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con unasocietà al campionato di serie e con un’altra a quello di categoria.Un atleta nel rispetto <strong>del</strong>le fasce di età degli stessi campionati, potrà:◊ giocare con la società di prestito un solo campionato di categoria ed obbligatoriamente con la propriasocietà un campionato di serie ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito;◊ giocare con la società di prestito un solo campionato di serie, purché di livello regionale o nazionale e con lapropria società i campionati di categoria; la Consulta Regionale ha <strong>del</strong>iberato che tale normativa sia estesaanche a livello provinciale.La richiesta di trasferimento deve essere effettuata sul tesseramento on-line, nei termini fissati per itrasferimenti, utilizzando il modulo L1, e riportando nell’apposito spazio l’indicazione <strong>del</strong> campionato di prestito.LIMITAZIONI:◊ L’eventuale concomitanza di gare non è motivo di spostamento <strong>del</strong>le stesse;◊ Alla fine <strong>del</strong> campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hannobeneficiato <strong>del</strong> prestito non possono ricorrere all’istituto <strong>del</strong>la giusta causa per trasferirsi alla società diprestito.◊ Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società perpartecipare con questa ad un campionato categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altrocampionato di categoria o di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atletanon può partecipare anche ad un campionato di categoria.Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito non possono beneficiare <strong>del</strong>le 10 o 15o 6 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo “Partecipazione ai diversi campionati”.◊ Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolodefinitivo (nulla osta o primo tesseramento);◊ Il prestito è ammesso solo tra società <strong>del</strong>la stessa regione e con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito perun determinato campionato;Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.Importante: Il Consiglio Federale potrà determinare annualmente il numero di atleti che una società potràricevere con tale formula.La società di provenienza deve rilasciare alla società di prestito copia <strong>del</strong>l’autorizzazione sanitaria allapratica sportiva agonistica.20) RICONOSCIMENTO TESSERATI SUL CAMPO DI GARAL’atleta deve esibire all’arbitro in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competentioppure una autocertificazione.DOCUMENTII documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di una foto recente, tale comunque da permetterechiaramente il riconoscimento <strong>del</strong>la persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati idocumenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.Sono validi i documenti di identità, anche se scaduti: carta d’identità, passaporto, porto d’armi, tessere rilasciatedal Ministero <strong>del</strong>l’Interno, e/o altri (avvocati, giornalisti); non consentite tessere postali, ferroviarie, diassociazioni, sindacali, abbonamenti vari a bus o tram. Non sono valide, tutte quelle tessere in cui non vi sia uncollegamento irreversibile tra la fotografia stessa e la dichiarazione contenuto su supporto cartaceo o plastificato.Per collegamento irreversibile si intende:a. l’apposizione di un timbro sulla fotografia da parte <strong>del</strong>l’ente che emette il documentob. la firma <strong>del</strong> funzionario che lo redige, posta in parte sulla fotografia e in parte sul supporto cartaceo oplastificato;c. la pellicola adesiva che fissa la fotografia al supporto, in modo che non sia possibile sostituire lafotografia stessa, senza far residuare danni visibili al documento che rivelano la contraffazione.Sulla base <strong>del</strong>l’art. 34 <strong>del</strong> DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione di fotografie”. Siriporta, per comodità, il testo <strong>del</strong>l’articolo:

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