10.07.2015 Views

Circolare indizione Under 17 maschile - Le Marche del Volley

Circolare indizione Under 17 maschile - Le Marche del Volley

Circolare indizione Under 17 maschile - Le Marche del Volley

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indizione <strong>Under</strong> <strong>17</strong>M 2012/13 – COGP/MC n. 7 <strong>del</strong> 27.07.2012 – pag. 8…”1. <strong>Le</strong> amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescrittefotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere,altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.2. La legalizzazione <strong>del</strong>le fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo <strong>del</strong>pagamento <strong>del</strong>l’imposta di bollo.”Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornitodall’amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall’amministrazione, e apponendo ladicitura “foto di …..” completata con i dati <strong>del</strong> soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione<strong>del</strong>la modalità di riconoscimento <strong>del</strong>l’interessato; infine cognome, nome e qualifica <strong>del</strong> pubblico ufficiale cheesegue la legalizzazione e la sua firma.Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio <strong>del</strong>documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.È possibile anche presentare una fotocopia <strong>del</strong> documento di riconoscimento, in cui ovviamente la foto siariconoscibile, accompagnata dalla "Dichiarazione Sostitutiva <strong>del</strong>l'Atto di Notorietà di Conformitàall'Originale di Copia" (Art. 19 e 47 DPR 445/2000) che deve essere compilato in doppia copia, una <strong>del</strong>le qualidovrà essere inviato al C. P. a cura <strong>del</strong>l'interessato.Non sono valide le sole fotocopie di documenti, a meno che non siano autenticate dal Comune.È possibile, per i soli campionati e fasi provinciali, presentare fotocopie autenticate dal Comitato Provincialedi appartenenza, sempre che questo abbia <strong>del</strong>iberato tale possibilità. Resta inteso che tale prassi non ha alcunvalore legale e deve essere limitata al solo uso interno <strong>del</strong> Comitato Provinciale.AUTOCERTIFICAZIONEIn aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità può essere accertata con unaautocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una fotografia <strong>del</strong>l’atleta e dovranno esserespecificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare lafotografia ed attestare la rispondenza <strong>del</strong>la foto stessa con l’intestatario <strong>del</strong> certificato. In alternatival’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalleautorità competenti.L’autocertificazione viene ritirata dall’arbitro e inviata unitamente agli atti <strong>del</strong>la gara al Giudice Unico per lesuccessive verifiche.Non è possibile fare dichiarazioni di identità da parte <strong>del</strong> capitano o dirigenti o tecnici.RICONOSCIMENTO DIRETTOE’ permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l’arbitro riporterà una propriadichiarazione scritta sul retro <strong>del</strong> referto o sul relativo elenco ufficiale <strong>del</strong>la squadra.Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare(allenatori e dirigenti).In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organigiurisdizionali federali.21) TESSERAMENTO - VINCOLO - INCOMPATIBILITÀ PER GLI ALLENATORIPer svolgere la loro attività, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamentedalle società.<strong>Le</strong> società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente “On Line”. Nederiva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori noninseriti nel mo<strong>del</strong>lo “CAMP 3” questi sono vincolati d’ufficio alla società. L’arbitro segnalerà talemancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio <strong>del</strong>latassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on lineentro la gara successiva.Si ricorda che, in relazione alla qualifica gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguentetabella:Serie 1° Divisione 1° allenatore 1° - 2° - 3° grado2° allenatore Allievo 1° livello giovanile - 1° - 2° - 3° gradoSerie 2°/3° Divisione 1° allenatore Allievo 1° livello giovanile - 1° - 2° - 3° grado2° allenatore Allievo 1° livello giovanile - 1° - 2° - 3° gradoCampionati Giovanili 1° allenatore nuova normativa2° allenatore nuova normativa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!