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Il ruolo della giuria in italia e negli u.s.a. - Archiviopenale.it

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SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMAFacoltà di GiurisprudenzaTes<strong>in</strong>a di Procedura penaleIL RUOLO DELLA GIURIAIN ITALIA E NEGLI USARelatori: Sabr<strong>in</strong>a Apa, Livia Cantar<strong>in</strong>iTutor: Avv. Mario Ant<strong>in</strong>ucciINDICE‣ IntroduzioneCattedra del Prof. Alfredo Ga<strong>it</strong>oAnno accademico 2011/2012‣ La <strong>giuria</strong> come figura processuale‣ L’ist<strong>it</strong>uzione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> nel processo penale <strong>in</strong> Italia tra Settecento eOttocento‣ Cenni storici‣ L’evoluzione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> dal Novecento ad oggi‣ <strong>Il</strong> sistema dell’assessorato e le sentenze suicide‣ La Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’appello‣ L’<strong>in</strong>fluenza <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> nel processo di common law‣ <strong>Il</strong> jury trial statun<strong>it</strong>ense• Introduzione• L’<strong>in</strong>izio del procedimento e l’esercizio dell’azione penale• <strong>Il</strong> <strong>ruolo</strong> del grand jury


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2• <strong>Il</strong> prelim<strong>in</strong>ary hear<strong>in</strong>g• <strong>Il</strong> plea barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g• <strong>Il</strong> processo vero e proprio• La formazione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> dibattimentale• <strong>Il</strong> trial• Due aspetti problematici del dir<strong>it</strong>to delle prove• Le istruzioni alla <strong>giuria</strong>• <strong>Il</strong> verdetto• <strong>Il</strong> sentenc<strong>in</strong>g‣ BibliografiaINTRODUZIONEQuesta relazione si propone di prendere <strong>in</strong> analisi l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>nell’ord<strong>in</strong>amento <strong><strong>it</strong>alia</strong>no e <strong>in</strong> quello statun<strong>it</strong>ense. Si tratta di una tematicache offre numerosi spunti di riflessione, qu<strong>in</strong>di nell’approcciarla abbiamo volutoeffettuare una selezione sulla base di ciò che il nostro <strong>in</strong>teresse e la nostracurios<strong>it</strong>à ci suggerivano.Iniziando, come di dovere, da una def<strong>in</strong>izione generale <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> come figuraprocessuale e dalla sua diffusione <strong>in</strong> Europa e nel mondo, abbiamo prosegu<strong>it</strong>oricostruendo l’evoluzione storica <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> nel processo penale <strong><strong>it</strong>alia</strong>no,dalle orig<strong>in</strong>i ad oggi, facendo riferimento alle numerose modifiche legislative<strong>in</strong>tervenute, ai ferventi dibatt<strong>it</strong>i dottr<strong>in</strong>ali e alle pr<strong>in</strong>cipali problematicheche l’<strong>in</strong>troduzione di questo ist<strong>it</strong>uto ha sollevato. Abbiamo poi analizzatoil risultato di questo processo storico: le attuali Corte d’Assise e Corted’Assise d’appello, nella loro composizione e competenza.Successivamente abbiamo rivolto il nostro sguardo oltreoceano, prendendo <strong>in</strong>considerazione sia l’<strong>in</strong>fluenza penetrante <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> nello svolgimento delprocesso di common law, sia il suo <strong>ruolo</strong> specifico all’<strong>in</strong>terno del jury trialstatun<strong>it</strong>ense. Nell’amb<strong>it</strong>o di quest’ultimo aspetto abbiamo ripercorso brevementelo sviluppo del processo penale americano, evidenziando come la <strong>giuria</strong>ne sia parte <strong>in</strong>tegrante nella fase predibattimentale e dibattimentale e dan-2


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2do conto del rapporto fra patteggiamento e dir<strong>it</strong>to ad essere giudicati da una<strong>giuria</strong> e fra conv<strong>in</strong>cimento dei giurati e law of evidence.A conclusione <strong>della</strong> nostra ricerca abbiamo compreso che, nonostante il processopenale <strong>in</strong> Italia sia dai più concep<strong>it</strong>o come un processo all’americana,sulla base dell’immag<strong>in</strong>e che ne danno film e serie televisive, è fuorviante ricorrerea tale sbrigativa sovrapposizione, perché la tradizione europea el’<strong>in</strong>segnamento che <strong>in</strong>dubbiamente la common law ci offre si fondono <strong>in</strong> un<strong>in</strong>treccio complesso e sfaccettato.LA GIURIA COME FIGURA PROCESSUALE<strong>Il</strong> <strong>ruolo</strong> e la composizione delle giurie variano notevolmente da un ord<strong>in</strong>amentoall'altro ed esistono anche ord<strong>in</strong>amenti che non le prevedono affatto.Un tratto comune è che i membri <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> sono persone senza particolareformazione giuridica, che non svolgono l'attiv<strong>it</strong>à di giudice a t<strong>it</strong>olo professionale.Sono per lo più estratti a sorte tra i c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i che possiedono determ<strong>in</strong>atirequis<strong>it</strong>i (maggiore età, un certo livello di studio o almeno la capac<strong>it</strong>à di leggeree scrivere ecc.) ma non mancano casi <strong>in</strong> cui la nom<strong>in</strong>a o, quanto meno, laformazione delle liste per l'estrazione è fatta da un organo pol<strong>it</strong>ico. Sol<strong>it</strong>amentela partecipazione alla <strong>giuria</strong> da parte di coloro che sono stati selezionati èobbligatoria.In genere i giurati operano a fianco di giudici togati, ma il <strong>ruolo</strong> degli uni edegli altri varia, sicché si possono <strong>in</strong>dividuare vari modelli di <strong>giuria</strong>. Nelle giurie<strong>in</strong>teramente popolari, o giurie <strong>in</strong> senso stretto, i giurati cost<strong>it</strong>uiscono uncollegio a sé e decidono con un verdetto non motivato sulle questioni di fatto,mentre le questioni di dir<strong>it</strong>to sono decise dai giudici togati con la sentenza.È questa la forma di <strong>giuria</strong> tipica dei paesi di common law, diffusasi però anchenell'area di civil law dopo la Rivoluzione francese; viene utilizzata soprattutto<strong>in</strong> amb<strong>it</strong>o penale, nel qual caso i giurati decidono, sulla base delle proveaddotte, sulla colpevolezza dell'accusato, mentre il giudice togato decide sullapena da applicare al colpevole. La <strong>giuria</strong> anglosassone si compone tipicamen-3


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2te di 12 giurati (ma <strong>in</strong> Scozia sono 15) nei processi penali, mentre nei processicivili sono <strong>in</strong> molti casi solo 6. In alcuni ord<strong>in</strong>amenti di common law esisteanche una particolare <strong>giuria</strong>, più ampia e perciò detta grand jury, chiamata astabilire se le prove raccolte sono sufficienti per <strong>in</strong>iziare un processo penalenei confronti di una persona.Un diverso modello è quello che va sotto il nome di scab<strong>in</strong>ato: <strong>in</strong> questo casoi giudici laici siedono assieme ai giudici togati <strong>in</strong> un unico collegio, che decidetanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di dir<strong>it</strong>to. <strong>Il</strong> sistema dello scab<strong>in</strong>ato,<strong>in</strong>trodotto <strong>in</strong> Germania nel 1924, è utilizzato anche <strong>in</strong> Italia nella corted'assise, dove accanto a due giudici togati siedono sei giudici popolari, nonché<strong>in</strong> Francia, Svezia, Portogallo, Svizzera e Grecia. Esiste anche un sistema misto<strong>in</strong> cui i giurati decidono, <strong>in</strong> un collegio a sè, sulla colpevolezza, per poiriunirsi <strong>in</strong> un unico collegio con i giudici togati e decidere sulla pena: è stato<strong>in</strong>trodotto <strong>in</strong> Francia nel 1932 ma poi abbandonato, mentre è tuttora utilizzato<strong>in</strong> Belgio, Austria e Norvegia.In Europa un solo ord<strong>in</strong>amento non utilizza alcuna forma di <strong>giuria</strong>, i PaesiBassi, mentre <strong>negli</strong> altri il sistema dello scab<strong>in</strong>ato e quello misto hanno neltempo soppiantato la <strong>giuria</strong> di tipo anglosassone, che era stata <strong>in</strong>trodotta <strong>in</strong>Francia con la Cost<strong>it</strong>uzione del 1791, poi im<strong>it</strong>ata da altri stati, ed è ora rimasta,oltre che nei paesi di common law, <strong>in</strong> Spagna e <strong>in</strong> Russia. In Italia il passaggiodalla <strong>giuria</strong> di tipo anglosassone allo scab<strong>in</strong>ato è avvenuto nel 1931. Alivello mondiale va ricordata l'abolizione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> da parte di un paese dicommon law come l'India, avvenuta nel 1959.L’ISTITUZIONE DELLA GIURIA NEL PROCESSO PENALE IN ITA-LIA TRA SETTECENTO E OTTOCENTO.La Cost<strong>it</strong>uzione francese del 1791 (T<strong>it</strong>olo III, Cap. 5, Art. 9) stabilì il pr<strong>in</strong>cipioche, nei processi penali, le questioni di fatto sarebbero state decise da una<strong>giuria</strong> di c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i, quelle di dir<strong>it</strong>to da giudici togati; <strong>in</strong> questo modo si volevarealizzare la partecipazione dei c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i all'amm<strong>in</strong>istrazione <strong>della</strong> giustizia, <strong>in</strong>coerenza con il pr<strong>in</strong>cipio di sovran<strong>it</strong>à nazionale affermato dalla Rivoluzionefrancese. L'ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> era chiaramente mutuato dal sistema giudiziario<strong>in</strong>glese, che gli illum<strong>in</strong>isti francesi del XVIII secolo ammiravano, contrapponendoloal sistema dell'Ancien Régime dove, soprattutto nei potenti parlements,le funzioni giurisdizionali erano appannaggio di un ceto ristretto (la4


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2noblesse de robe). La denom<strong>in</strong>azione cour d'assises risale al Code d'<strong>in</strong>structioncrim<strong>in</strong>elle napoleonico del 1808.<strong>Il</strong> processo per giurati venne accolto con entusiasmo nella Francia di f<strong>in</strong>e settecento,come fondamentale guarentigia di libertà. Infatti, la coscienza popolare,soprattutto per i reati più gravi, non poteva essere trascurata, anche perché,per poter condannare una persona a pene severe, la sua colpevolezzadoveva essere evidente anche nelle menti dei semplici c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i.Quando <strong>in</strong> Piemonte, dopo l’entrata <strong>in</strong> vigore dello Statuto Albert<strong>in</strong>o, vennedecisa l’<strong>in</strong>troduzione di quest’ist<strong>it</strong>uzione, si guardò proprio al modello francesed’oltralpe, che prevedeva: la proposizione per iscr<strong>it</strong>to delle questioni, ladeliberazione <strong>in</strong> camera di consiglio e un verdetto pronunciato a maggioranzadi voti.Gli evidenti vantaggi dell’ist<strong>it</strong>uto, <strong>in</strong>trodotto peraltro <strong>in</strong> tutte le nazioni civili,sp<strong>in</strong>sero, nel novembre del 1859, il M<strong>in</strong>istro guardasigilli Rattazzi ad applicarela <strong>giuria</strong>, <strong>in</strong> un primo momento <strong>in</strong>trodotta per i soli reati di stampa, ancheai reati comuni più gravi. Ciò perché si pensava che la partecipazione del popolonelle cause crim<strong>in</strong>ali avrebbe garant<strong>it</strong>o quell’<strong>in</strong>dipendenza di giudizioche non si r<strong>it</strong>eneva sufficientemente salvaguardata dai magistrati togati, r<strong>it</strong>enutidall’ord<strong>in</strong>amento allora vigente troppo vic<strong>in</strong>i al potere esecutivo e poco <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ialle assoluzioni. Inoltre, i giurati assumendo la veste di giudici del fatto,portavano con sé quell’esperienza di v<strong>it</strong>a che i giudici professionali, consideratiavulsi dalla realtà quotidiana, avevano dimenticato, arrivando a pronunciareun verdetto conforme alla coscienza sociale.La <strong>giuria</strong> aveva una vera e propria funzione sociale, <strong>in</strong> quanto garantival’evoluzione del dir<strong>it</strong>to penale e permetteva di superare la rigid<strong>it</strong>à <strong>della</strong> leggescr<strong>it</strong>ta.Nei primi anni sessanta del XIX secolo l’ist<strong>it</strong>uzione dei giurati venne <strong>in</strong>trodotta<strong>in</strong> tutte le prov<strong>in</strong>ce che man mano venivano annesse.La discipl<strong>in</strong>a dell’ist<strong>it</strong>uto contenuta nei codici di procedura penale del 1859 edel 1865 presentava tuttavia evidenti difetti e notevoli svantaggi che i giuristidell’epoca non mancarono di sottol<strong>in</strong>eare. Allo scopo di del<strong>in</strong>eare un sistemache riducesse gli <strong>in</strong>convenienti ed esaltasse i pregi di un ist<strong>it</strong>uto entrato ormaia far parte <strong>della</strong> tradizione <strong><strong>it</strong>alia</strong>na, nel 1874 con la legge n. 1937 venne realizzataun’imponente riforma che <strong>in</strong>trodusse molteplici modifiche sianell’ord<strong>in</strong>amento <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> sia nel suo concreto funzionamento. Tuttavia ildibatt<strong>it</strong>o non si placò, tanto che nel 1880 Enrico Ferri pubblicava il te-5


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2sto“Cenni cr<strong>it</strong>ici sulla <strong>giuria</strong> <strong>in</strong> Italia”, <strong>in</strong> cui evidenziò le imperfezioni del sistemae ribadì la necess<strong>it</strong>à di elim<strong>in</strong>are quest’ist<strong>it</strong>uto.Alla f<strong>in</strong>e del XIX secolo e nei primi anni del Novecento la <strong>giuria</strong> era qu<strong>in</strong>dial centro di vivaci discussioni, cr<strong>it</strong>icata da alcuni giuristi (<strong>in</strong> particolare gli e-sponenti <strong>della</strong> scuola pos<strong>it</strong>iva) e accan<strong>it</strong>amente difesa da altri, come Stoppatoe Lucch<strong>in</strong>i, per i vantaggi <strong>della</strong> partecipazione del popolo nei giudizi crim<strong>in</strong>ali.CENNI STORICIVolendo fare qualche cenno più specifico a questi periodi, si rileva che: l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> compare per la prima volta nella Cost<strong>it</strong>uzione del1796 ( artt. 150, 165 ) <strong>della</strong> Repubblica di Bologna, che dist<strong>in</strong>guevatra giudici del fatto, ai quali spettava dichiarare la ver<strong>it</strong>à o fals<strong>it</strong>à delleaccuse, la natura e la quant<strong>it</strong>à del del<strong>it</strong>to e il grado delle pene, e giudicidel dir<strong>it</strong>to; <strong>in</strong> ogni causa un giudice del dir<strong>it</strong>to doveva avvertire i seigiudici del fatto delle leggi e dei pr<strong>in</strong>cipi relativi alla causa e alla questione. Nella Cost<strong>it</strong>uzione <strong>della</strong> Repubblica Cispadana (1797) un primo corpodi giurati doveva dichiarare se ammettere l’accusa, l’altro dovevariconoscere il fatto. La <strong>giuria</strong> doveva essere composta da almeno dodicigiurati i quali dovevano dare un voto segreto. Le stesse, o quanto meno analoghe disposizioni, venivano sanc<strong>it</strong>e dalleCost<strong>it</strong>uzioni di Genova ( 1747-1802), dalla Cost<strong>it</strong>uzione <strong>della</strong> Repubblicaromana del 1798 e da quella <strong>della</strong> Repubblica partenopeadello stesso anno. L’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> risulta assente dalle disposizioni sull’ord<strong>in</strong>e giudiziario<strong>della</strong> Cost<strong>it</strong>uzione del Regno d’Italia del 1805, al contrariotrova osp<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à nella Cost<strong>it</strong>uzione siciliana del 1812 che sancisce che“tutte le materie di fatto nei giudizi civili e crim<strong>in</strong>ali saranno decise daun giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulleleggi stabil<strong>it</strong>e <strong>in</strong> Inghilterra resta <strong>in</strong>caricato il com<strong>it</strong>ato per la formazionedei codici.” Le rivoluzioni del 1848 ripropongono l’<strong>in</strong>tima connessione tra regimedemocratico e partecipazione popolare ai giudizi; <strong>in</strong>fatti, lo statutofondamentale del Regno di Sicilia stabiliva che: “il giudizio per i giu-6


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2rati è stabil<strong>it</strong>o <strong>in</strong> tutte le materie crim<strong>in</strong>ali e i del<strong>it</strong>ti pol<strong>it</strong>ici o commessiper mezzo <strong>della</strong> stampa.” La Cost<strong>it</strong>uzione <strong>della</strong> seconda Repubblica romana identificava il popolocon i giurati disponendo che “nelle cause crim<strong>in</strong>ali al popoloappartiene il giudizio di fatto, ai tribunali l’applicazione <strong>della</strong> legge”.A brevissima distanza dalla concessione dello Statuto, Carlo Albertoemanava, il 26 marzo 1848, un suo regio ed<strong>it</strong>to ist<strong>it</strong>utivo <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>al f<strong>in</strong>e di <strong>in</strong>trodurre nel giudizio l’elemento essenziale dell’op<strong>in</strong>ionepubblica saggiamente rappresentata. <strong>Il</strong> concetto non persuase i governantiaustriaci del Lombardo-Veneto. Infatti, il m<strong>in</strong>istro <strong>della</strong> Giustiziadi quest’ultimo disse che l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> non si confacevané all’<strong>in</strong>dole dei Lombardi né alle condizioni del Regno ( più o menole stesse parole di Napoleone).L’EVOLUZIONE DELLA GIURIA DAL NOVECENTO AD OGGIIn Italia l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> è presente solo nella Corte di Assise e nella Corted’assise d’Appello. La Corte d’Assise fu <strong>in</strong>trodotta durante la dom<strong>in</strong>azionenapoleonica e ripresa dal Codice di procedura penale del Regno di Sardegnadel 1859. Inizialmente era composta, sul modello francese, da tre giudici togati(il presidente e due assessori) e da una <strong>giuria</strong> di dodici c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i. Nel 1907furono elim<strong>in</strong>ati i due giudici togati che affiancavano il presidente. <strong>Il</strong> codicedel 1913, ricordando gli <strong>in</strong>numerevoli aspetti pos<strong>it</strong>ivi dell’ist<strong>it</strong>uzione, ancoraconsiderata essenziale <strong>in</strong> quegli anni, mantenne il giurì nei processi penali ed<strong>in</strong>trodusse poche, anche se precise, <strong>in</strong>novazioni. L’ord<strong>in</strong>amento dei giurativenne modificato solo <strong>in</strong> m<strong>in</strong>ima parte: dim<strong>in</strong>uirono i giurati di sessione, lericuse perentorie ed i componenti <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> di giudizio (non più dodici giuratieffettivi e due supplenti, ma dieci ord<strong>in</strong>ari e sempre due supplenti). Relativamenteal funzionamento dell’ist<strong>it</strong>uto <strong>in</strong> Corte d’Assise, le <strong>in</strong>novazioni furonopoche ma puntuali: venne <strong>in</strong>trodotta una specifica discipl<strong>in</strong>a per le questionisubord<strong>in</strong>ate, venne abol<strong>it</strong>o il riassunto presidenziale ed il divieto diconsiderare le conseguenze penali <strong>della</strong> sentenza; <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e il legislatore imposeai giurati la deliberazione del verdetto <strong>in</strong> sala d’udienza, <strong>in</strong> assenza del pubblico.Tuttavia, il codice del 1913, moderno e liberale, rimase <strong>in</strong> vigore solo per pochianni a causa dell’avvento del regime fascista. Tra il 1925 ed il 1931 venneropubblicati nelle riviste giuridiche numerosi articoli dedicati alla riforma delleCorti d’Assise: secondo alcuni studiosi, pochissimi peraltro, la <strong>giuria</strong> dove-7


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2va essere mantenuta; altri <strong>in</strong>vece preferivano al giurì tradizionale lo scab<strong>in</strong>ato;altri ancora avrebbero voluto sopprimere def<strong>in</strong><strong>it</strong>ivamente l’elemento popolareper l’appesantimento dell’amm<strong>in</strong>istrazione <strong>della</strong> giustizia. I c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i chiamatia prestare servizio come giurati, <strong>in</strong>fatti, troppo spesso si erano rivelatiignoranti, a volte addir<strong>it</strong>tura analfabeti. <strong>Il</strong> sistema delle categorie aveva solo <strong>in</strong>parte risolto il problema, anche perché era stata <strong>in</strong>trodotta la categoria deicens<strong>it</strong>i (art. 2 legge 1937 categoria numero 21). I giurati <strong>in</strong>oltre erano soggettiad <strong>in</strong>fluenze di vario genere, non solo pol<strong>it</strong>iche, ma anche sociali e culturali espesso pronunciavano il verdetto soltanto <strong>in</strong> base a simpatie o antipatie personali.Inf<strong>in</strong>e, la tanto proclamata separazione del fatto dal dir<strong>it</strong>to non era maistata pienamente realizzata, forse perché questa dist<strong>in</strong>zione era di fatto impossibileda attuare compiutamente.<strong>Il</strong> problema <strong>della</strong> dist<strong>in</strong>zione delle questioni di fatto dalle questioni giuridicheè un’importante chiave di lettura; <strong>in</strong> occasione di ogni riforma dell’ist<strong>it</strong>uzioneemergeva prepotentemente. <strong>Il</strong> pr<strong>in</strong>cipio <strong>della</strong> separazione del fatto dal dir<strong>it</strong>tovenne superato solo con l’entrata <strong>in</strong> vigore del nuovo ord<strong>in</strong>amento delle Cortid’Assise (R.D. 249/1931) che <strong>in</strong>trodusse il sistema del collegio misto compostodi magistrati e giudici popolari e ispirato ai pr<strong>in</strong>cipi di cooperazione e collaborazione.La voce degli oppos<strong>it</strong>ori, essendo nel frattempo mutato il contesto socio –pol<strong>it</strong>ico, si fece sentire sempre più forte tanto che il regime fascista, autor<strong>it</strong>arioe repressivo, mal tollerando il pr<strong>in</strong>cipio <strong>della</strong> sovran<strong>it</strong>à popolare, con ilR.D. 23 marzo 1931, n. 249 soppresse il sistema <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> e lo sost<strong>it</strong>uì conil sistema dello scab<strong>in</strong>ato o, per meglio dire, dell’assessorato; fu ridimensionatoil <strong>ruolo</strong> dei giudici laici, ridotti a c<strong>in</strong>que e fatti sedere, con il nome di assessori,<strong>in</strong> un unico collegio giudicante assieme a due togati.<strong>Il</strong> decreto legge 5 ottobre 1944, n. 290, mutò il nome degli assessori <strong>in</strong> giudicipopolari.Sconf<strong>it</strong>to Mussol<strong>in</strong>i e restaurata la democrazia, nuovamente si pose il problemadell’ord<strong>in</strong>amento delle Corti d’Assise. La <strong>giuria</strong>, però, non venne re<strong>in</strong>trodotta:venute meno le ragioni pol<strong>it</strong>iche che avevano portato alla sua abolizione,rimasero tuttavia valide le ragioni tecniche per non ricost<strong>it</strong>uirla.L’ultimo tentativo di restaurare l’antico sistema per giurati fu il decreto legislativo560/1946, che voleva riprist<strong>in</strong>are la <strong>giuria</strong> tradizionale per i giudizi dicompetenza <strong>della</strong> Corte d’Assise, ma non entrò mai <strong>in</strong> vigore perché i tre disegnidi legge attuativi <strong>della</strong> riforma non vennero mai nemmeno discussi.8


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2La questione <strong>in</strong>ev<strong>it</strong>abilmente venne affrontata anche <strong>in</strong> Assemblea cost<strong>it</strong>uentee, proprio l’ambigua formulazione di alcune norme <strong>della</strong> Cost<strong>it</strong>uzione, impedìil r<strong>it</strong>orno dell’ist<strong>it</strong>uzione dei giurati nel nostro ord<strong>in</strong>amento. L’articolo 111Cost. <strong>in</strong>fatti stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano esseremotivati: tra questo precetto cost<strong>it</strong>uzionale ed il verdetto immotivato e monosillabicodei giurati sussiste <strong>in</strong>fatti un’assoluta <strong>in</strong>compatibil<strong>it</strong>à.IL SISTEMA DELL’ASSESSORATO E LE SENTENZE SUICIDE<strong>Il</strong> sistema dell’assessorato, <strong>in</strong>trodotto con il R.D. 249/1931, permetteva diconseguire contemporaneamente due <strong>in</strong>discussi vantaggi: da un lato non venivatrascurata la coscienza popolare, dall’altro si superavano f<strong>in</strong>almente tuttiquegli <strong>in</strong>convenienti che la <strong>giuria</strong> tradizionale per anni aveva evidenziato.L’<strong>in</strong>conveniente consisteva nella redazione <strong>della</strong> sentenza, che doveva esserecompilata dal magistrato, anche nel caso <strong>in</strong> cui questi non avesse condivisol’op<strong>in</strong>ione <strong>della</strong> maggioranza del collegio.<strong>Il</strong> problema, affrontato ma non risolto <strong>in</strong> seno alla commissione parlamentarechiamata a dare il proprio parere sul progetto del nuovo ord<strong>in</strong>amento delleCorti d’Assise, si tramutò nel drammatico fenomeno delle sentenze suicide. <strong>Il</strong>magistrato, che non condivideva la deliberazione del collegio, poteva redigereuna motivazione <strong>in</strong> aperto contrasto col dispos<strong>it</strong>ivo <strong>in</strong> modo da <strong>in</strong>durre ilprocuratore generale a proporre ricorso <strong>in</strong> Cassazione ed ottenere <strong>in</strong> questomodo l’annullamento del giudizio. Agendo <strong>in</strong> questa maniera, egli chiaramentesost<strong>it</strong>uiva la propria volontà <strong>in</strong>dividuale alla volontà del collegio e violava idir<strong>it</strong>ti dell’imputato.<strong>Il</strong> problema delle sentenze suicide evidenzia chiaramente la difficile convivenzatra magistrati togati e giudici popolari (questi ultimi tra l’altro <strong>in</strong> numeroprevalente, essendo il collegio giudicante composto di c<strong>in</strong>que assessori e duegiudici)Nel 1951 venne promulgata la legge n. 287: questa legge, ancora <strong>in</strong> vigore,prevede un sistema misto, ovvero giudici popolari e magistrati attualmentecompongono un unico collegio giudicante tanto nelle Corti d’Assise, quantonelle Corti d’Assise d’appello.<strong>Il</strong> fenomeno delle sentenze suicide, sul quale si era tanto dibattuto, permane.In ogni caso, al di là di questo fenomeno, nemmeno tale legge è stata <strong>in</strong> gradodi del<strong>in</strong>eare un sistema condiviso da tutti.9


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2i del<strong>it</strong>ti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o <strong>della</strong> reclusionenon <strong>in</strong>feriore nel massimo a ventiquattro anni; sono però e-sclusi i del<strong>it</strong>ti di tentato omicidio, rap<strong>in</strong>a ed estorsione, anche se aggravati,nonché i del<strong>it</strong>ti previsti dall'art. 630, primo comma, del codicepenale (sequestro di persona a scopo di rap<strong>in</strong>a o estorsione, non aggravato)e dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (<strong>in</strong> materia di discipl<strong>in</strong>adegli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabil<strong>it</strong>azionedei relativi stati di tossicodipendenza);i del<strong>it</strong>ti consumati previsti dagli art. 579 (omicidio del consenziente),580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 584 (omicidio preter<strong>in</strong>tenzionale)del codice penale;ogni del<strong>it</strong>to doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,escluse le ipotesi previste dagli art. 586 (morte o lesioni come conseguenzadi altro del<strong>it</strong>to), 588 (rissa) e 593 (omissione di soccorso) delcodice penale;i del<strong>it</strong>ti previsti dalle leggi di attuazione <strong>della</strong> XII disposizione f<strong>in</strong>ale<strong>della</strong> Cost<strong>it</strong>uzione (riorganizzazione del disciolto part<strong>it</strong>o fascista), dallalegge 9 ottobre 1967 n. 962 (genocidio) e nel t<strong>it</strong>olo I del libro II delcodice penale (del<strong>it</strong>ti contro la personal<strong>it</strong>à dello Stato), sempre cheper tali del<strong>it</strong>ti sia stabil<strong>it</strong>a la pena <strong>della</strong> reclusione non <strong>in</strong>feriore nelmassimo a dieci anni.Sono sottratti alla competenza <strong>della</strong> Corte d'Assise i reati compiuti daim<strong>in</strong>orenni, che rientrano nella competenza del tribunale per i m<strong>in</strong>orennia presc<strong>in</strong>dere dalla loro grav<strong>it</strong>à.L’INFLUENZA DELLA GIURIA NEL PROCESSO DI COMMON LAWNella comparazione fra sistemi giudiziari di civil law e di common law, e <strong>in</strong>particolare di quello <strong><strong>it</strong>alia</strong>no e di quello statun<strong>it</strong>ense, è fondamentale rilevarela differente natura del giudice, o per meglio dire, la differente composizionedell’organo giudicante, con le conseguenze che ne derivano.Negli ord<strong>in</strong>amenti di common law è presente una <strong>giuria</strong>. Negli Stati Un<strong>it</strong>i iljury trial è <strong>in</strong>ser<strong>it</strong>o fra le garanzie cost<strong>it</strong>uzionali di cui gode il c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o ed è11


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2Un altro aspetto significativo è legato alla mancanza di motivazione <strong>della</strong> decisionesui fatti <strong>della</strong> causa. Si è sempre r<strong>it</strong>enuto che il verdetto <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> nonpossa essere motivato, qu<strong>in</strong>di la decisione cont<strong>in</strong>ua ad essere un atto misteriosoe di conseguenza, per tradizione, <strong>negli</strong> ord<strong>in</strong>amenti di common lawmanca <strong>in</strong> generale l’obbligo di motivazione <strong>della</strong> sentenza. Ciò non impedisceche le sentenze delle appellate courts e delle corti supreme, che si occupanodi questioni di dir<strong>it</strong>to, siano motivate; le sentenze delle corti di primo grado,che formulano il giudizio di fatto valutando le prove, però, spesso non lo sono.Se questo era comprensibile nel tempo <strong>in</strong> cui i giurati erano analfabeti, sispiega molto meno nella società attuale e ancor meno quando la <strong>giuria</strong> non èpresente.IL JURY TRIAL STATUNITENSEINTRODUZIONE<strong>Il</strong> sistema <strong>della</strong> giustizia penale <strong>negli</strong> Stati Un<strong>it</strong>i è composto da c<strong>in</strong>quantunosistemi giuridici diversi: quelli dei s<strong>in</strong>goli Stati e quello federale. Fornire unquadro di s<strong>in</strong>tesi dell’<strong>in</strong>tero ord<strong>in</strong>amento è dunque piuttosto complesso, anchese alcune l<strong>in</strong>ee generali sono <strong>in</strong>dividuabili grazie all’esistenza di una Cost<strong>it</strong>uzionefederale e di una Suprema Corte federale che, con le sue decisioni,ha reso concrete le garanzie cost<strong>it</strong>uzionali rispetto a tutti i c<strong>in</strong>quantuno sistemi.La struttura generale del sistema penale comprende quattro gruppi di organi:la polizia giudiziaria (che è <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di massima una polizia municipale), lapubblica accusa (i cui uffici co<strong>in</strong>cidono con la contea), la magistratura giudicante(organizzata a livello statale o di contea) e gli organi esecutivi (strutturatia livello statale).L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO E L’ESERCIZIO DELL’AZIONEPENALE<strong>Il</strong> procedimento penale <strong>in</strong>izia con l’arresto o la perquisizione a danno delpresunto colpevole da parte <strong>della</strong> polizia. A costui devono essere formulati iMiranda warn<strong>in</strong>gs, il cui testo è “you have the right to rema<strong>in</strong> silent. Anyth<strong>in</strong>gyou say or do can and will be used aga<strong>in</strong>st you <strong>in</strong> a court of law. You have theright to an attorney, if you cannot afford one, then one will be appo<strong>in</strong>ted toyou”.Dopo un arresto o un provvedimento di sequestro, ha luogo immediatamente,o comunque entro breve tempo, l’udienza per la convalida davanti al magistrato,denom<strong>in</strong>ata first appearance. Tale udienza cost<strong>it</strong>uisce l’<strong>in</strong>izio formaledel processo ed è volta ad accertare la sussistenza di una probable cause che13


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2l’<strong>in</strong>dividuo sottoposto ad arresto o a perquisizione abbia commesso un reato.La probable cause è determ<strong>in</strong>ata tram<strong>it</strong>e una valutazione <strong>della</strong> specifica s<strong>it</strong>uazionestorica <strong>in</strong> cui ha avuto luogo il provvedimento coerc<strong>it</strong>ivo, con riferimentoad un parametro astratto: come avrebbe ag<strong>it</strong>o un agente modello <strong>in</strong> quellas<strong>it</strong>uazione? Avrebbe anch’egli proceduto all’arresto o alla perquisizione? Se ilrisultato dell’accertamento è negativo, il magistrato deve immediatamenteporre <strong>in</strong> libertà l’arrestato e dichiarare <strong>in</strong>ammissibili le prove illec<strong>it</strong>e. Oltre aconvalidare l’arresto, la perquisizione, l’eventuale sequestro, all’udienza diprima comparizione il magistrato decide <strong>in</strong> mer<strong>it</strong>o alla cauzione (bail). Talvolta,l’udienza per il bail avviene <strong>in</strong> tempi rapidissimi (entro le 24 ore), mentrel’udienza prelim<strong>in</strong>are vera e propria, avente ad oggetto fra l’altro la sussistenza<strong>della</strong> probable cause, viene dilazionata.Bisogna però precisare che per <strong>in</strong>iziare formalmente l’azione penale (che, sibadi bene, non è obbligatoria per il pubblico m<strong>in</strong>istero) vi sono due diverseprocedure: l’<strong>in</strong>dictment e l’<strong>in</strong>formation. Per i reati m<strong>in</strong>ori (misdemeanours) siprocede di regola tram<strong>it</strong>e <strong>in</strong>formation del pubblico m<strong>in</strong>istero a segu<strong>it</strong>o di denunciadi un c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>o, mentre per i reati più gravi (felonies) si ricorreall’<strong>in</strong>dictment, un atto d’accusa emanato da un organo di estrazione popolaredenom<strong>in</strong>ato grand jury.IL RUOLO DEL GRAND JURYTale organo si compone di vent<strong>it</strong>re c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i selezionati per estrazione, ma <strong>in</strong>modo da rispecchiare la popolazione <strong>della</strong> contea (come avviene anche per lascelta <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> dibattimentale). <strong>Il</strong> grand jury ha essenzialmente funzioniistruttorie. Davanti ad esso compare il pubblico m<strong>in</strong>istero per presentare leprove d’accusa; la difesa, <strong>in</strong>vece, è esclusa. Lo scopo di questa fase processuale,come si è detto, è la determ<strong>in</strong>azione <strong>della</strong> sussistenza <strong>della</strong> probablecause che l’imputato abbia commesso un reato e <strong>della</strong> necess<strong>it</strong>à conseguentedel dibattimento. Presentate le prove da parte del prosecutor ed escussi i testimonieventualmente chiamati ex officio, il grand jury delibera dopo unadiscussione che rimane segreta. Non vi sono atti scr<strong>it</strong>ti o provvedimenti formalidiversi dall’<strong>in</strong>dictment stesso.L’<strong>in</strong>dictment deve contenere gli elementi essenziali dell’accusa con <strong>in</strong>dicazionedei reati addeb<strong>it</strong>ati e un elenco dei testimoni comparsi davanti al grandjury cosicchè la difesa possa prepararsi per il trial c<strong>it</strong>ando gli stessi o contattandonealtri. La testimonianza davanti a tale organo istruttorio è resa sottogiuramento; anche se essa non può cost<strong>it</strong>uire elemento <strong>della</strong> decisione f<strong>in</strong>ale,tuttavia può essere riportata <strong>in</strong> giudizio quando si vuole scred<strong>it</strong>are un teste,14


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2mettendo <strong>in</strong> rilievo le contraddizioni fra la deposizione davanti al grand jury equella resa al dibattimento.L’ist<strong>it</strong>uto del grand jury è oggetto di serrato dibatt<strong>it</strong>o <strong>negli</strong> Stati Un<strong>it</strong>i, non tantoperché tale organo è composto da comuni c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i spesso sprovvisti di o-gni conoscenza giuridica (<strong>in</strong> ciò non differendo dalla <strong>giuria</strong> del trial), quantoperché, non essendo presente la difesa, accade generalmente che venganosemplicemente ratificate le decisioni dell’accusa.Nel caso il pubblico m<strong>in</strong>istero, dopo il bail hear<strong>in</strong>g, decida di procedere tram<strong>it</strong>e<strong>in</strong>dictment del grand jury, il prelim<strong>in</strong>ary hear<strong>in</strong>g non ha più luogo, perchéla probable cause viene presa <strong>in</strong> esame dall’organo popolare. È chiaroche la difesa risulta, <strong>in</strong> questo caso, svantaggiata <strong>in</strong> misura notevole.IL PRELIMINARY HEARINGL’importanza del prelim<strong>in</strong>ary hear<strong>in</strong>g risiede non solo nell’accertamento <strong>della</strong>probable cause, ma anche nell’opportun<strong>it</strong>à per l’accusa e la difesa di conoscerele prove <strong>in</strong> possesso <strong>della</strong> controparte. Infatti, tram<strong>it</strong>e la procedura del discovery,si attua un processo a fascicoli aperti <strong>in</strong> cui la difesa ha la possibil<strong>it</strong>àdi conoscere le prove a carico, eccettuate le dichiarazioni dei testimoni.Questa fase del pretrial è di grande rilievo, sia perché vengono affrontate espesso risolte questioni di carattere processuale che potrebbero sorgere <strong>in</strong>dibattimento, sia perché può avere avvio la procedura di patteggiamento.IL PLEA BARGAININGSebbene venga cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>o il dir<strong>it</strong>to, r<strong>in</strong>unciabile, ad un giudiziodavanti ad una <strong>giuria</strong> per tutti i reati punibili con una grave pena detentivao la pena cap<strong>it</strong>ale (al sesto emendamento <strong>della</strong> Cost<strong>it</strong>uzione federale, estesoa tutti gli Stati <strong>in</strong> virtù del quattordicesimo emendamento), il numero degliimputati che arriva al dibattimento è relativamente basso. L’80/90% dei processisi conclude tram<strong>it</strong>e una particolare procedura chiamata plea barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g:all’imputato che si dichiara colpevole (guilty plea) il giudice o il prosecutorpromettono un particolare trattamento di favore.La tipologia del patteggiamento può variare notevolmente, ma sono <strong>in</strong>dividuabil<strong>it</strong>re categorie: il sentence barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g, il charge barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g e la formamista fra l’uno e l’altro. Per sentence barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g si <strong>in</strong>tende l’accordo fra imputatoe giudice o prosecutor <strong>in</strong> cui, a fronte <strong>della</strong> dichiarazione di colpevolezzadel primo, viene promessa l’applicazione di una pena specificamente <strong>in</strong>dicatao determ<strong>in</strong>abile entro una certa rosa di soluzioni, previamente stabil<strong>it</strong>a. Percharge barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g si <strong>in</strong>tende la dichiarazione di colpevolezza dell’imputatoper uno o più reati <strong>in</strong> cambio <strong>della</strong> promessa che non verrà eserc<strong>it</strong>ata l’azionepenale per altri reati che gli sono contestati. La r<strong>in</strong>uncia a perseguire un certo15


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2numero di capi di imputazione implica, comunque, per l’imputato il ridursidel carico sanzionatorio complessivo. In molti ord<strong>in</strong>amenti processuali si contemplauna forma mista che consente di def<strong>in</strong>ire i processi ad un tempo conil sentence e il charge barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g.F<strong>in</strong>o al 1968 la maggior parte dei patteggiamenti non veniva verbalizzata. Nonostantefosse stata conclusa una transazione, esplic<strong>it</strong>a o implic<strong>it</strong>a, l’imputato,<strong>in</strong>terrogato sulla circostanza se avesse ricevuto promesse, m<strong>in</strong>acce o ricompenseper <strong>in</strong>durlo a dichiararsi colpevole, rispondeva negativamente. Questaforma di plea barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g occulto era spesso fonte di gravi <strong>in</strong>giustizie e mal<strong>in</strong>tesi,magari perché il giudice aveva cambiato parere o il pubblico m<strong>in</strong>isteronon aveva rispettato i patti. Per prevenire simili <strong>in</strong>giustizie, la Suprema Cortedegli Stati Un<strong>it</strong>i, nel caso Brady VS Un<strong>it</strong>ed States (1970), stabilisce che sonovalidi ed efficaci solo i patteggiamenti non frutto di pressioni, m<strong>in</strong>acce, fuorviamentidell’imputato o corruzione dell’accusa. Nell’anno precedente, nelcaso Boyk<strong>in</strong> VS Alabama, afferma che le parti di un patteggiamento devonorendere esplic<strong>it</strong>o il contenuto dell’accordo concluso: va verbalizzata la circostanzache l’imputato è stato avvert<strong>it</strong>o che, dichiarandosi colpevole, r<strong>in</strong>unciaal suo dir<strong>it</strong>to ad un jury trial, ad essere posto a confronto dei testimoni e asottoporli all’esame <strong>in</strong>crociato nonché al suo dir<strong>it</strong>to control’auto<strong>in</strong>crim<strong>in</strong>azione.Nonostante ciò, forti cr<strong>it</strong>iche sono state mosse a questo ist<strong>it</strong>uto: si rileva chespesso l’imputato non osa eserc<strong>it</strong>are il suo dir<strong>it</strong>to ad essere giudicato nel dibattimentoper il timore che il giudice gli comm<strong>in</strong>i una pena eccessivamentesevera, l’avvocato perde la sua funzione ist<strong>it</strong>uzionale di difensore impegnato acontrastare l’accertamento <strong>della</strong> colpevolezza dell’imputato e viene ridotto al<strong>ruolo</strong> di mercante e mediatore fra p.m. e imputato. Ne risulta l’impressionedi una denegata giustizia <strong>in</strong> cui l’imputato si sente fraudolentemente espropriatodei suoi dir<strong>it</strong>ti a causa di considerazioni di tipo economico (il jury trialè troppo costoso) o relative al carico di lavoro giudiziario, elementi che maidovrebbero <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>are la determ<strong>in</strong>azione <strong>della</strong> pena.IL PROCESSO VERO E PROPRIONel caso <strong>in</strong> cui le trattative di plea barga<strong>in</strong><strong>in</strong>g non vadano a buon f<strong>in</strong>e o nonabbiano luogo, la fase pretrial diventa molto più formale e l’avvocato difensorepresenta numerose istanze al giudice su questioni tecnico-giuridiche a favoredell’imputato. <strong>Il</strong> giudice unico, lo stesso che dirigerà poi il dibattimento,decide <strong>in</strong> mer<strong>it</strong>o e fissa successivamente la data del giudizio.<strong>Il</strong> processo deve <strong>in</strong>iziare senza notevole r<strong>it</strong>ardo, <strong>in</strong> accordo con la Cost<strong>it</strong>uzione.A livello statale, quasi ovunque si è stabil<strong>it</strong>o che, <strong>in</strong> caso di imputato dete-16


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2nuto, il processo debba <strong>in</strong>iziare entro centoventi giorni dal suo arresto e, <strong>in</strong>caso contrario, entro sei mesi. Se ciò non avviene il reato non è più punibile;si ottiene dunque un risultato analogo all’operare <strong>della</strong> prescrizione nel nostroord<strong>in</strong>amento.LA FORMAZIONE DELLA GIURIA DIBATTIMENTALE<strong>Il</strong> giorno del dibattimento imputato, difensore, prosecutor, giudice e suoi ausiliarisi riuniscono nell’aula di udienza. Un certo numero di c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i, f<strong>in</strong>o ac<strong>in</strong>quanta, viene qu<strong>in</strong>di riun<strong>it</strong>o <strong>in</strong> udienza per essere sottoposto ad una proceduradi selezione volta a cost<strong>it</strong>uire la <strong>giuria</strong>, che sarà chiamata a decideresulla colpevolezza dell’imputato.<strong>Il</strong> cosiddetto jury panel è composto da c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i reclutati da funzionari giudiziari,consultando gli elenchi telefonici, le liste di coloro che sono <strong>in</strong> possesso<strong>della</strong> patente di guida e i registri elettorali, al f<strong>in</strong>e di ottenere uno spaccato<strong>della</strong> comun<strong>it</strong>à, un nucleo rappresentativo delle sue diverse stratificazioni sociali.Spesso il giudice legge al panel l’atto di imputazione, richiede a tutti digiurare che risponderanno con s<strong>in</strong>cer<strong>it</strong>à ad ogni domanda e qu<strong>in</strong>di chiede sequalcuno abbia conoscenza personale dei fatti oggetto di giudizio o delle parti,se sia stato v<strong>it</strong>tima di reati simili a quelli contestati all’imputato, se abbiacarichi pendenti per gravi reati. Tutto ciò al f<strong>in</strong>e di scongiurare pregiudizi adanno di accusa o difesa. Dopo tali domande generali, tutti i c<strong>it</strong>tad<strong>in</strong>i delpanel vengono <strong>in</strong>terrogati s<strong>in</strong>golarmente al f<strong>in</strong>e di acquisire <strong>in</strong>formazioni sulloro passato e sulla loro personal<strong>it</strong>à per stabilire se è di <strong>in</strong>teresse del prosecutoro dell’avvocato difensore che certi soggetti entr<strong>in</strong>o a far parte <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>dibattimentale. <strong>Il</strong> giudice, poi, esclude coloro i quali r<strong>it</strong>iene <strong>in</strong>idonei a decidere<strong>in</strong> maniera imparziale. La selezione conclusiva viene, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, compiuta dalpubblico m<strong>in</strong>istero e dalla difesa, che possono sollevare un certo numero diricusazioni (challenges) immotivate. La difesa può, <strong>in</strong> genere, sollevarne ildoppio dell’accusa. Tali elim<strong>in</strong>azioni perentorie, sol<strong>it</strong>amente, sono lim<strong>it</strong>ate adieci per ogni capo d’imputazione. Occorre sottol<strong>in</strong>eare che tale fase processuale,sebbene richieda tempi molto lunghi, dal m<strong>in</strong>imo di una giornata almassimo di alcuni mesi, è considerata molto importante dalle parti, le qualisono <strong>in</strong> grado di mo<strong>della</strong>re parzialmente la composizione dell’organo <strong>in</strong> modotale che sia più propenso ad accogliere la propria tesi processuale. Quandosi forma la <strong>giuria</strong> (cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da sei membri se si procede per reati m<strong>in</strong>ori,altrimenti da dodici), i suoi componenti devono giurare che si pronuncerannosolo sulla base delle prove ammesse dal giudice <strong>in</strong> dibattimento e che applicherannola legge nel modo <strong>in</strong>dicato dal giudice nelle sue istruzioni; giurano17


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2altresì di adempiere a tutti i doveri stabil<strong>it</strong>i dalla legge. Solo quando la <strong>giuria</strong> èstata selezionata, il dibattimento si considera formalmente <strong>in</strong>iziato.Alla <strong>giuria</strong>, seduta nella jury box, il giudice legge nuovamente il capod’imputazione e ricorda che l’imputato si considera <strong>in</strong>nocente f<strong>in</strong>o a quandola sua colpevolezza non viene dimostrata “al di là di ogni ragionevole dubbio”(beyond any reasonable doubt) sulla base delle sole prove prodotte <strong>in</strong> dibattimento.IL TRIALLa struttura del dibattimento è piuttosto semplice. Si <strong>in</strong>izia con l’esposizionedelle tesi di accusa e difesa, dopodiché il pubblico m<strong>in</strong>istero presenta le provea carico. L’imputato, per la presunzione d’<strong>in</strong>nocenza, non ha alcun oneredi offrire prove a sua discolpa, tuttavia il più delle volte lo farà.Ciascuna delle parti ha il dir<strong>it</strong>to di contro<strong>in</strong>terrogare i testimoni c<strong>it</strong>atidall’altra, secondo l’ist<strong>it</strong>uto <strong>della</strong> cross exam<strong>in</strong>ation tipico del processo accusatorio.<strong>Il</strong> giudice dovrà eserc<strong>it</strong>are un controllo non solo sul metodo con cuivengono condotti l’esame diretto e <strong>in</strong>crociato, ma anche sul testimone e sulledichiarazioni da esso rilasciate. Nel caso venga posta una domanda vietata o ilcontenuto di una risposta confligga con la law of evidence, il giudice deveammonire la <strong>giuria</strong> ad ignorare quanto ascoltato. Se poi si accumulano moltedomande o risposte irr<strong>it</strong>uali, il magistrato ha il potere di dichiarare nullo ilprocesso e di <strong>in</strong>iziarne uno ex novo con un’altra <strong>giuria</strong>.DUE ASPETTI PROBLEMATICI DEL DIRITTO DELLE PROVEIn ragione del fatto che alla <strong>giuria</strong> spetta la decisione f<strong>in</strong>ale, è nato un corpoassai articolato di regole <strong>in</strong> materia di prove volte a prevenire gli errori nellaformazione del conv<strong>in</strong>cimento <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>. Un esempio significativo è datodalla norma secondo la quale, a meno che un imputato decida di deporrenella veste di teste a discarico, la <strong>giuria</strong> deve completamente ignorare che tipodi persona egli sia: non può conoscerne i precedenti penali né la personal<strong>it</strong>àcon riferimento anche al lavoro e allo stile di v<strong>it</strong>a. Ma l’esperienza <strong>in</strong>segna chela personal<strong>it</strong>à di un <strong>in</strong>dividuo e soprattutto l’esistenza di precedenti penalisono determ<strong>in</strong>anti al f<strong>in</strong>e di stabilire se egli abbia commesso un reato. Laratio dell’<strong>in</strong>ammissibil<strong>it</strong>à di questi elementi probatori risiede nel fatto che essipotrebbero <strong>in</strong>fluenzare i giurati al punto da condannare l’imputato solo perchéè una persona pericolosa o per i suoi precedenti, non già per il reato specificoche gli viene contestato. Sorge allora una contraddizione: se l’imputatodecide di deporre come teste <strong>della</strong> difesa, la prova dei precedenti penali e<strong>della</strong> cattiva condotta diventa ammissibile ed è r<strong>it</strong>enuta molto importante al18


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2f<strong>in</strong>e di valutare la credibil<strong>it</strong>à del testimone. Perché non si dà peso al suo esserefuorviante per quanto attiene al conv<strong>in</strong>cimento <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>?Come noto, il qu<strong>in</strong>to emendamento <strong>della</strong> Cost<strong>it</strong>uzione americana sancisce ildir<strong>it</strong>to dell’imputato a non rendere dichiarazioni contro se stesso (privilegeaga<strong>in</strong>st self <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>ation). La norma nasce <strong>in</strong> Inghilterra per impedire l’uso<strong>della</strong> tortura al f<strong>in</strong>e di ottenere la confessione e nei secoli la garanzia si estendef<strong>in</strong>o ad acquisire una portata ben più ampia. In l<strong>in</strong>ea teorica la <strong>giuria</strong> e ilgiudice non possono assolutamente trarre elementi a carico dell’imputato dallamancata produzione di prove da parte sua, dal silenzio serbato sulle proveprodotte dall’accusa, o dal fatto di avere scelto di non deporre <strong>in</strong> dibattimento.È ovvio che ci sia una naturale curios<strong>it</strong>à ed un forte desiderio di ascoltarela viva voce dell’imputato e che la maggior parte dei giurati si chieda perchéegli non testimonia a proprio favore. Comunque, essendo il verdetto privo dimotivazione, nessuno può realmente sapere <strong>in</strong> che misura il silenziodell’imputato abbia pesato sulla determ<strong>in</strong>azione di ogni s<strong>in</strong>golo giurato. Dalcanto suo l’imputato, non testimoniando, tende una trappola all’accusa <strong>in</strong> forzadel suo dir<strong>it</strong>to, <strong>in</strong> quanto se il prosecutor richiama l’attenzione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>su questo fatto, anche solo <strong>in</strong>direttamente, il riferimento è <strong>in</strong>terpretato comeun illeg<strong>it</strong>timo tentativo volto a forzare l’imputato a non deporre contro sestesso. La conseguenza è l’annullamento di qualsiasi sentenza di condannache possa derivarne e la celebrazione di un nuovo dibattimento.LE ISTRUZIONI ALLA GIURIAAl term<strong>in</strong>e del dibattimento il giudice fornisce le istruzioni alla <strong>giuria</strong>, cioès<strong>in</strong>tetizza <strong>in</strong> specifiche domande il thema probandum, con specifico riferimentoalle norme di dir<strong>it</strong>to sostanziale applicabili (summ<strong>in</strong>g up). Le istruzioni,orali o scr<strong>it</strong>te, vengono <strong>in</strong> genere elaborate dal prosecutor e dal difensoreed il giudice può accettarle, resp<strong>in</strong>gerle o modificarle. Tale fase è di estremaimportanza; quasi il 50% delle impugnazioni lamenta errori <strong>in</strong>corsi nella proceduradi istruzione <strong>della</strong> <strong>giuria</strong>. Una volta che queste istruzioni sono predisposte,non senza vivaci obiezioni delle parti, che cercano di ottenere unaformulazione più vic<strong>in</strong>a alla loro tesi, si giunge alla discussione f<strong>in</strong>ale con learr<strong>in</strong>ghe di accusa e difesa che cost<strong>it</strong>uiscono la parte più teatrale del processo.IL VERDETTORicevute le istruzioni, la <strong>giuria</strong> si r<strong>it</strong>ira <strong>in</strong> completo isolamento per raggiungereil verdetto. Nessuno può portare con sé i verbali del processo, dovendo fareaffidamento solo sul ricordo di quanto visto o sent<strong>it</strong>o <strong>in</strong> aula. L’attiv<strong>it</strong>à di deliberazione<strong>della</strong> <strong>giuria</strong> si sostanzia nella discussione e nel voto e deve, perlegge, essere tenuta segreta anche dopo il verdetto. Quasi tutti i sistemi pro-19


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2cessuali statun<strong>it</strong>ensi richiedono l’unanim<strong>it</strong>à o una maggioranza di dieci a due.Dopo aver deliberato, la <strong>giuria</strong> rientra <strong>in</strong> aula e proclama il general verdictsulla colpevolezza o l’<strong>in</strong>nocenza dell’imputato, con una frase che suona pressappococosì: “noi giurati r<strong>it</strong>eniamo l’imputato colpevole (o non colpevole)dell’imputazione che gli è stata contestata”. Non è richiesto di esprimere imotivi del verdetto, come già evidenziato. Se tale verdetto è manifestamente<strong>in</strong>congruente rispetto alle istruzioni o manifestamente contrario alle risultanzeprobatorie, il giudice ha il potere di annullarlo e rendere un giudizio diverso,dandone motivazione.IL SENTENCINGL’ultima fase del processo è quella <strong>della</strong> decisione sulla pena. Essa è generalmentedi competenza del giudice del dibattimento, che provvede con sentenzadopo un’udienza <strong>in</strong> cui vengono presentati rapporti di esperti psicologie crim<strong>in</strong>ologi, confluenti <strong>in</strong> un dossier. La procedura del sentenc<strong>in</strong>g e il tipodi pena irrogabile variano da Stato a Stato. In alcuni ord<strong>in</strong>amenti processuali,però, la <strong>giuria</strong> è chiamata a pronunciarsi anche sulla pena, previa acquisizionedi ulteriori prove per valutare la grav<strong>it</strong>à del reato ed eventuali precedenti penalidell’imputato. In tali casi, solo dopo la seconda deliberazioneall’unanim<strong>it</strong>à <strong>della</strong> <strong>giuria</strong> il giudice potrà emettere formalmente la sentenza.BIBLIOGRAFIA20


ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2Pr<strong>in</strong>cipali fonti dottr<strong>in</strong>ali Enciclopedia del dir<strong>it</strong>to, Giuffrè, voce Corte d’Assise Digesto delle discipl<strong>in</strong>e privatistiche, voce Civil Law Digesto delle discipl<strong>in</strong>e privatistiche, voce Common Law I sistemi giudiziari nelle tradizioni giuridiche di Civil Law e di CommonLaw, Michele Taruffo <strong>Il</strong> processo penale <strong>negli</strong> Stati Un<strong>it</strong>i d’America, a cura di Amodio-Bassiouni Giuria e Corte d’Assise, Grasso La cognizione e la competenza del giudice, Baccari Univers<strong>it</strong>y of Chicago Law Review, 50, p. 931-933, AlschulerPr<strong>in</strong>cipali fonti legislative R.D. 23 marzo 1931, n. 249 Legge 5 ottobre 1944, n. 290 D. Lgs. 1946, n. 560 Legge 10 aprile 1951, n. 287 Codice di Procedura Penale Cost<strong>it</strong>uzione degli Stati Un<strong>it</strong>i d’America21

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