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Le problematiche relative agli strumenti finanziari ... - Esternalizzazioni

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L’azione di supervisione della Banca d’Italia prende in considerazione tutte letipologie di rischio cui sono esposti gli intermediari che operano in derivati.Rilevano in primo luogo i rischi <strong>finanziari</strong> nei quali le banche incorrononell’attività in derivati per la gestione del portafoglio di proprietà. <strong>Le</strong> <strong>relative</strong> verifichevengono svolte anche nell’ambito degli ordinari accertamenti ispettivi di caratteregenerale; per gli intermediari caratterizzati da operatività più articolata e complessavengono altresì disposte, ove necessario, ispezioni di tipo settoriale, focalizzate sulcomparto dell’intermediazione <strong>finanziari</strong>a.La Banca d’Italia richiede e verifica che nell’operatività in derivati gliintermediari conformino la propria attività a canoni coerenti con la sana e prudentegestione.Fra le modalità operative considerate virtuose rientrano, ad esempio, la puntualevalutazione del merito di credito delle controparti di contratti derivati, il controllocostante delle <strong>relative</strong> esposizioni, il monitoraggio dei profili di rischio legale ereputazionale. È auspicato il ricorso a prove di stress volte a quantificare l’ammontaremassimo delle esposizioni nei confronti dei clienti (rischio di controparte) e averificarne la coerenza rispetto al profilo di rischio di questi ultimi.La Vigilanza, inoltre, prende in considerazione le segnalazioni della Consob sulleeventuali disfunzioni che, incidendo sulle relazioni con la clientela, possono avereriflessi sulla sana e prudente gestione delle banche.Allo stesso fine la Banca d’Italia ha avuto modo di intervenire anche sui rapporti<strong>finanziari</strong> tra le banche e il sistema degli enti territoriali.Nel 2002, in relazione alla possibilità per gli enti di indebitarsi solo perinvestimenti, la Vigilanza ha richiesto alle banche che, nelle domande di finanziamentopresentate d<strong>agli</strong> enti locali, siano chiaramente indicate le finalità del fido, allo scopo dievitare rischi legali connessi alla validità dei contratti.20

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