10.07.2015 Views

Codacons e Gabriella Longo, rappr - FLP

Codacons e Gabriella Longo, rappr - FLP

Codacons e Gabriella Longo, rappr - FLP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N. 06240/2012 REG.RIC.http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/2012...Pagina 1 di 523/12/2012N. 04679/2012 REG.PROV.CAU.N. 06240/2012 REG.RIC.R E P U B B L I C A I T A L I A N AIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteORDINANZAsul ricorso numero di registro generale 6240 del 2012, proposto da:<strong>Codacons</strong> e <strong>Gabriella</strong> <strong>Longo</strong>, <strong>rappr</strong>esentati e difesi dall'avv. CarloRienzi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale<strong>Codacons</strong> in Roma, Viale Mazzini, n. 73;controAgenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia,Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, Agenziadelle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, Agenzia delleEntrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Agenziadelle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Agenziadelle Entrate - Direzione Regionale della Toscana, Agenzia delleEntrate - Direzione Regionale delle Marche, Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate - Direzione


N. 06240/2012 REG.RIC.http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/2012...Pagina 2 di 523/12/2012Regionale della Campania, Agenzia delle Entrate - DirezioneRegionale della Sicilia, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionaledella Puglia, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dellaCalabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delleEntrate, in persona dei rispettivi <strong>rappr</strong>esentanti legali pro tempore,tutti <strong>rappr</strong>esentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;nei confronti diAnelito Salvatore, Cobalto Matteo, Pomes Stefano, Gianardi Walter,Calabrese Margherita, Calabrese Nicola, non costituiti in giudizio;e con l'intervento diad opponendum:Rinaldi Antonio, <strong>rappr</strong>esentato e difeso dagli avv.ti Camilla Lanza eMassimo Colarizi, con domicilio eletto presso l’avv. MassimoColarizi in Roma, Via Panama, n. 12;per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,della mancata ammissione alla successiva prova oggettiva funzionaledella selezione pubblica per l'assunzione di 855 unità per la terza areafunzionale fascia retributiva F1 - profilo professionale funzionarioamministrativo-tributario.Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento


N. 06240/2012 REG.RIC.http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/2012...Pagina 3 di 523/12/2012impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;Visti tutti gli atti della causa;Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 ildott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificatonel verbale;Rilevato che, in disparte ogni valutazione circa la sulla sussistenzadella legittimazione attiva in capo a <strong>Codacons</strong>, da esaminarsi in sededi merito, si rende necessario, all’esito di una valutazione sommariadella documentazione prodotta ed evidenziandosi margini di nonmanifesta infondatezza delle censure dedotte, disporre lasospensione della procedura selettiva in corso al fine di mantenereintegra la posizione di tutti i soggetti coinvolti in detta selezione finoalla decisione nel merito della presente controversia e, nello stessotempo, disporre altresì la notifica per pubblici proclami, a cura dellaparte ricorrente e spese temporaneamente poste a suo carico, ai sensie con le modalità di cui all’art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti icandidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione,invitando inoltre la parte ricorrente a trasmettere l’atto diintegrazione del contraddittorio all’Agenzia delle entrate cheprovvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sitoweb dell’ente;Ritenuto di dover indicare come data ultima per l’adempimento delle


N. 06240/2012 REG.RIC.http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/2012...Pagina 4 di 523/12/2012operazioni di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49c.p.a., il 10 gennaio 2013, fissando la data di celebrazionedell’udienza di merito il 20 marzo 2013;Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare trale parti costituite;P.Q.M.accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la proceduraselettiva in corso.Dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini dicui in motivazione fissando il termine ultimo per il relativoadempimento nel giorno 10 gennaio 2013.Fissa l’udienza per il merito alla data 20 marzo 2013.Spese della presente fase cautelare compensate.La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed èdepositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darnecomunicazione alle parti.Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:Luigi Tosti, PresidenteStefano Toschei, Consigliere, EstensoreSilvia Martino, ConsigliereL'ESTENSOREIL PRESIDENTE


N. 06240/2012 REG.RIC.http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2012/2012...Pagina 5 di 523/12/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 20/12/2012IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!