Nuovo Programma d'Azione Nitrati - Provincia di Monza e della ...
Nuovo Programma d'Azione Nitrati - Provincia di Monza e della ...
Nuovo Programma d'Azione Nitrati - Provincia di Monza e della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bollettino Ufficiale– 9 –Serie Or<strong>di</strong>naria n. 38 - Giovedì 22 settembre 2011Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati me<strong>di</strong>ante materiale naturale od Artificiale al fine<strong>di</strong> evitare percolazioni o <strong>di</strong>spersioni degli effluenti.La possibilità <strong>di</strong> realizzare contenitori in terra oltre che prevedere, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente <strong>di</strong> permeabilitàK> 10-7 cm/sec, adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con manto Artificiale o naturale posto su un adeguatostrato <strong>di</strong> terreno argilloso <strong>di</strong> riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, <strong>di</strong> un fosso <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a perimetraleadeguatamente <strong>di</strong>mensionato, e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Debbono prevedere <strong>di</strong>mensioni tali da poterneconsentire la copertura anche in tempi successivi alla realizzazione ed assicurare la omogeneizzazione del contenuto senza pericoli<strong>di</strong> erosione delle superfici del fondo e delle pareti.Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo <strong>di</strong> oltre 6000 kg <strong>di</strong> azoto/anno al fine <strong>di</strong> indurre un più alto livello <strong>di</strong> stabilizzazionedei liquami nel caso <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> nuove strutture <strong>di</strong> stoccaggio o ampliamento <strong>di</strong> quelle esistenti deve essere previsto il frazionamentodello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccatoda più tempo.Qualora la stabilizzazione dell’e.a. sia garantita da un trattamento preliminare dello stesso (quali ad esempio la <strong>di</strong>gestione anaerobica)la sud<strong>di</strong>visione delle strutture <strong>di</strong> stoccaggio in più bacini non è necessaria.Nel caso <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> nuovi contenitori <strong>di</strong> stoccaggio sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici <strong>di</strong> impluvio, qualiad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine <strong>di</strong> ridurre la raccolta delle acque meteoriche.La capacità <strong>di</strong> stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell’allevamento stabulato, ed al periodo in cui il bestiame non èal pascolo deve essere adeguata alle esigenze <strong>di</strong> una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodottoin 120 giorni in aziende <strong>di</strong> bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali cheprevedono la presenza <strong>di</strong> pascoli o prati <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini.In assenza <strong>di</strong> tali con<strong>di</strong>zioni e per tutti gli altri allevamenti il volume <strong>di</strong> stoccaggio deve essere <strong>di</strong> almeno 180 giorni.Per le <strong>di</strong>mensioni, qualora non sussistano esigenze particolari <strong>di</strong> una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento.all’Allegato III PARTE A tabella 1Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti <strong>di</strong> quelli esistenti limitatamente alle parti <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione non sono considerate utili alcalcolo dei volumi <strong>di</strong> stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni<strong>di</strong> montagna).E’ vietata la nuova localizzazione dei contenitori <strong>di</strong> stoccaggio degli e.a. nelle zone ad alto rischio <strong>di</strong> esondazione, così come in<strong>di</strong>viduatedalle autorità competenti sulla base <strong>della</strong> normativa vigente.Sono escluse dai vincoli <strong>di</strong> cui al precedente comma la realizzazione o adeguamento <strong>di</strong> strutture in aziende esistenti.Quale misura <strong>di</strong> mitigazione degli effetti negativi <strong>di</strong> alterazione degli elementi paesaggistici percettibili dovuta alla presenza dellevasche fuori terra per lo stoccaggio <strong>di</strong> e. a. non palabili nel contesto agricolo <strong>di</strong> pianura, dovranno essere pre<strong>di</strong>sposte, ove possibile, alberatureo cortine ver<strong>di</strong> sul perimetro <strong>della</strong> struttura. Tali soluzioni progettuali dovranno essere attuate soprattutto in presenza <strong>di</strong> vincoliesistenti o in zone <strong>di</strong> particolare pregio in<strong>di</strong>viduate dal Piano Paesaggistico RegionaleCAPO IIIGestione degli effluenti: modalità <strong>di</strong> utilizzazione agronomicaL’utilizzo agronomico è vietato:1) in relazione ai corpi idrici naturali a meno <strong>di</strong>:Art.12 - Divieti <strong>di</strong> utilizzazione dei letamia) 5 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali in<strong>di</strong>viduati come non significativi dal <strong>Programma</strong> <strong>di</strong> Tutela e Uso delleAcque, approvato con d.g.r. VIII^/2244 del 29 marzo 2006;b) 10 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi;c) 25 m <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide in<strong>di</strong>viduate ai sensi<strong>della</strong> Convenzione <strong>di</strong> Ramsar del 2 febbraio 1971.Tali <strong>di</strong>sposizioni non si applicano ai canali Artificiali ad esclusivo utilizzo <strong>di</strong> una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali,ed ai canali arginati.Nelle fasce <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto, ove tecnicamente possibile, è opportuno una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandatala costituzione <strong>di</strong> siepi e/o fasce boscate tampone.2) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette arecupero e ripristino ambientale;3) nei boschi, fatte salve <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terrenia<strong>di</strong>biti a colture che richiedono la sommersione.5) Nella stagione autunno – invernale, <strong>di</strong> norma dal 1 Novembre a fine febbraio, al fine <strong>di</strong> evitare i rilasci <strong>di</strong> azoto nelle acque superficialie sotterranee. In particolare sono previsti i seguenti perio<strong>di</strong> minimi <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto:– 90 giorni, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e <strong>di</strong> equi<strong>di</strong> con contenuto <strong>di</strong>sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza <strong>di</strong> percolati, per il quale se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il <strong>di</strong>vietovige dal 15 <strong>di</strong>cembre al 15 gennaio;– 120 giorni, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori <strong>di</strong> sostanza secca superiori al 65%.Per le modalità applicative dei presente <strong>di</strong>vieto si applica quanto <strong>di</strong>sposto ai commi 2 e 3 dell’art. 26 del d.m. 7 aprile 2006;6) nei giorni <strong>di</strong> pioggia e nei giorni imme<strong>di</strong>atamente successivi al fine <strong>di</strong> garantire il non percolamento in falda e il non costipamentodel terreno;7) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto o <strong>di</strong> prescrizione in or<strong>di</strong>nealla prevenzione <strong>di</strong> malattie infettive, infestive e <strong>di</strong>ffusive per gli animali, per l’uomo e per la <strong>di</strong>fesa dei corpi idrici;8) in golena entro argine a meno che non venga <strong>di</strong>stribuito nel periodo <strong>di</strong> magra e venga interrato imme<strong>di</strong>atamente.9) in caso <strong>di</strong> rischi significativi <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profon<strong>di</strong>tà. <strong>di</strong> norma, sui terreni conpendenza me<strong>di</strong>a, riferita ad un’area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%,applicando ove possibile l’aratura entro le 12 ore successive. L’applicazione del letame su pendenze superiori al 10% è in ogni casovietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni;