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sentenza appello - art 643

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EsPosito Luigi ( 10)Con rituale impugnazione, il Difensore ripropone l'eccezione di incompetsruaterritoriale, eccependo la nullita della <strong>sentenza</strong> ; comunque |a violazione dell'<strong>art</strong>'649 C.p.pI fatti riguarderebbero episodi per i qualiTribunale di NaPoli.era gsà in corso un giudizio dinanzi alFerma la prima richiesta , chiede rinnovarsi la istruttoria dibauimentale , pereffethrare tra l'altro, peiziache verifichi la regolarità dell'attivita di accertamentotecnico svolta dal consulente del P'M'La responsabilita dellobasata sulla Personaleeseguite dalla Polizia.Esposito fonda su un'attività di indagine inutilizzabile,ed erronea elaborazione di intercettazioni telefonicheL'acquisizione dei registri di presenza plesso la Casa Circ' di Bellizzi I' consentedi verificare che l'Esposito non aveva mai prestato servizio nel rep<strong>art</strong>o in cuisarebbero stati introdotti i cellulari'Assente era lamotivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo'Conclusioni : assoluzione con la formula piÌr piena o quantomeno ai sensi delsecondo comma <strong>art</strong>. 530 C.P'P.In via subordinata: riduzione della pena 'ConcessionediognipossibileattenuanteebeneficiodileggeMasucci Antonio (2o)


Non condivide le motivazioni con le quali il Tribunale aveva rigettato le sollevateeccezioni, secondo cui :1) il decreto di autonzzq'ione alle intercettazioni, sebbene motivato perrelazione, era congnBmente motivato col richiamo alla necessità di proseguire leindagini e nella rilevata sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di omicidiovolontario;2) il decreto del P'M' di aitoizzazione all'util izzo di impianti esterni contenevauna "sufficiente e§posizione, sia pure stringata, delle ragioni per cui non si sonopotuti uttlizzare gli impianti interni all,Ufficio Giudiziario,,;3) la violazione deil'<strong>art</strong>.270 ro co. c.p.p. era da escrudersi, atteso che..nelpresente procedimento era ancora in piedi l'imputazione di cui all,<strong>art</strong>. 416 bis, inrelazione alla quale e obbligatorio l'4rresto inflagranza, a nulla rilevando che visia stata por sentenzqdi prosg!,ogfimento da tale imptrtazione a norna dell,<strong>art</strong>. 42530 Co', sol se si consideri, altresì , che nulla esclude che il p.M. possa richiedere anorrna degli <strong>art</strong>t' 434 e ss., la revoca della predettra <strong>sentenza</strong> non suscettibile di ".In accoglimento delle proposte censure , chiede che la corte pronuncil'assoluzione dell'appellante, in quanto l'esito della ricordata interc ettazionecostituiva I'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratorespiniello, peraltro generiche, disomogenee e contraddittorie .[n via subordinata , chiede l'esclusione della contestata aggravante ex wr. 7 L.203/91 e l' applicazione della pena nel minimo edittaleGargiulo Giuseppe ( 90)t4


La Difesa deduce che le dichiarazioni testimoniali di accusa non sono risultate neconvergenti ne adeguatamente riscontrate'Nessuna valerza era da riconoscere alla testimoniarua del Riggi il quale avevafatto riferimento in maniera del tutto aleatoria a del denaro che il Gargiuloavrebbe corrisposto, tramite la sua famiglia, ad un agente penitenziario che gliaveva portato la droga.Tali indicazioni non avevano poi trovato alcuna conferma in dibattimentoall,udienza del 916103, nel corso della qualTil teste aveva dichiarato di nonricordare, il teste non aveva §pqcificato a quale agente penitenziario facesseriferimento, che tipo di droga sarebbe stata conse gnata, in che modo ed in qualeoccasione, o ancora quale membro della famiglia del Gargiulo avesse poiproweduto a corrispondere all"agente penitenziario, di cui si sconosce il nome' ildenaro.Ancor più generica la testimoniatuadel Maisto che parla del Gargiulo come di undetenuto interessato ai movimenti illeciti che accadevano nel carcere di BellizziIrpino e destinatario della consegna di un telefono cellulare.\emmeno la testimonianza del Buccino Antimo riusciva a chiarire tali dubbi.Se infatti il Buccino individua in Corrado Luigi I'agente che aveva proweduto aconsegnare il telefono al Gargiulo, tuttavia non specifica come è venuto aconoscenza di questa circostanza, né se ha personalmente assistito aila consegnaiel telefono, aflzi, questi continua il suo racconto facendo riferimento anche all'sssnre. Giovanni Pannone come uno di quelli impegnati nell' illecita attività-15


Ed ancora è sempre il Buccino a riferire che successivamente il Gargiulo pertimore si sarebbe disfatto del ceilulare consegnadolo all'altro detenuto Ametrano'ma anche di questa ulteriore circostanza il Buccino non è stato testimone diretto'avendolo saputo da altro detenuto, e chiaramente non specifica dopo quanto tempoil Gargiulo awebbe ceduto il telefono, né se Si era verificato un p<strong>art</strong>icolareepisodio in segUito al quaie avesse cominciato a temere, decidendo quindi didisfarsene.Nè il teste era stato poi più preciso per quel che riguarda le consegne di hashish aiGargiulo, non avendo specificato modi e circostanze di queste consegne'limitandosi a chiarire, invece, che il Gargiulo consumava hashish ordinariamente ecocaina solo a Natale.Di fatto. il Maisto aveva riferito della cocaina come della droga dei giorni difesta, ma la coincidenza di questa unica e sola circostanza, in totale assenza diqualunque altro elemento di riscontro, non poteva far sì che si arrivasse aconsiderare le dichiarazioni dei ffe testi di una tale coincidenza e concordanza dadivenire prova a tutti gli effeui'Inconclusione,premessocheGargiuloGiuseppeedichiaratamentetossicodipendente , aveva in verità continuato, anche nello stato detentivo' a fareabituale uso di droga, ma altrettanto vero e che per procurarsi la sostanza di cuinecessitava egli mai si è servito degli agenti penitenziari in quanto era la mogliestessa che gliela plocurava, portandola direttamente all'interno della casacircondariale.prova di tanto è data dalle intercettazioni telefoniche che hanno dato spunto allaemissione, in datz 16102104, da p<strong>art</strong>e del G'ip'so il Tribunale di NaPoli-t6


ufficio 14o - dott. Francesco Todisco - di una successiva ed ulteriore ordinanza di.custodia cautelare in carcere, per violazione della legge sugli stupefacenti, acarico, tra gli altri, di Gargiulo Giuseppe e della moglie Tascone paola, da cuiemerge chiaramente che era proprio quest'ultima a prowedere a rifornireperiodicamente il marito di quantitativi di droga durante la sua detenzione nelcarcere di Bellizzi Irpino.Si legge, infatti, testualmente nel suddetto documento giudiziario, a folio 408 esegg., ". .dai tracciamenti estrapolati nel corso delle intercettazioni sull'utenzamobile n. 33312293<strong>643</strong> in uso a Tascone Paola, sono stati rilevati numerosicontatti con l'utenza 3331277 1055 in uso a suo marito Gargiulo Giuseppe, mentreera detenuto presso la C.C. di Bellizzi Irpino . . . la stessa nel corso del periodo incui è stata attenzionata e riuscita a mantenere contaffi telefonici con il coniuge,nonostante questi fosse detenuto presso la c.c. di Bellizzi Irpino , oltre arecapitargli delle dosi di sostanze stupefacenti da vendere all' interno dell' istitutopenitenziario".Significativa è poi la conversazione richiamata sempre nella stessa ordinanza a fol.222 in cui il Gargiulo indica alla moglie Ie modalita da seguire per far entrare incarcere un telefonino oltre ad altra cocaina.Dalla lettura dell'ordine di custodia cautelare e soprattutto in relazione alcontenuto dei dialoghi riportati non vi e possibilità di ritenere configurato il reatodi comlzione così come contestato, prowedendo la moglie stessa a procurare alGargrulo sia la sostanza stupefacente che i telefoni cellulari.Altro Difensore ( aw. Geraci) chiede rinnovarsi il dibattimento per acquisireI'o.c'c. emessa a carico del Gargiulo e piu owero per acquisire la trascrizione o il7


ogliacci delle telefonate riguardanti il suo assistito, escludenti la contestatadeterminanti Io stravolgimento dellacomrzione ( trattatasi di fatti nuoviricostruzione del Tribunale)Conclusioni consequenziali'subordinatarnente, riconoscersi le attenuanti generiche prevalenti'Ridursi comunque la pena, ritenuta ecressiva)( 2-)Proponendo <strong>appello</strong>, il P'G' <strong>art</strong>icola le segg' richieste:- esclusione per Esposito e Masucci dell'ipotesi attenuata con riferimento alreato sub A);_ esclusione delle attenuanti generiche per tutti gli imputati ai quali sono state9Dncgsset -:--J:-i^ ))in ^-o.,alaacasubordine, esclusione del giudizio di prevalewa tra le attenuantrritenuta aggravante, e loro condanna alle pene da determinarsi dal P'G' di udienza;e le-anmenti a titolo di continuazione'(3)AIl , udienza in data 4.4.2007, dopo la prevista relazione, la Corte disponeva ilrim.io a quella del del 27 glugno 2A07, previo accoglimento della richiesta delP-G- di recupero del termine di gg. novanta fissato dal Tribunale per la redazionedei motivi.18


complessivo delle informazioni rese alla D.D.A. di Napoli in sede di collabora zione) .Al riguardo occorre in primo luogo sottolineare il quantitativo , ragguardevole, dellasostanza stupefacente ( cocaina) ricevuta dallo Esposito ( piena ammissione delMasucci ) e tener conto , Poi , delle finalità perseguite, quali la destinazione allospaccio' l' introduzione in ambiente carcerario , la condizione soggettiva degliappellanti ed il carattere non occasionale dell,attività posta in esseresiffatto convincimento, trova rispondenza nel costante insegnamento del supremocollegio' secondo cui I'attenuante in discorso può essere riconosciuta solo in ipotesidi minima offensività penale della condotta, deducibire dai parametri di riferimentospecificamente indicati ner quinto com.ma de]f<strong>art</strong>. 73 citato (cfr.: cass. sez. un.,21/6/2000, Primavera ed altro), con la precisazione che Ia ilevanzaanche di uno solodi tali elementi e sufficiente ad escludere Ia presenza dell,ipotesi di .,lieve entità,,(cfr.: Cass., 2.2.2001, I l. 1077 l).va invece confermata Ia concessione delle attenuanti innominate riconosciute agliimputati ( fatta eccezione per Genovese M. , vuoi in ragione della loro incensuratezzao scarsa ilevanza dei precedenti penali, woi per il sostanziale bilanciamento dellepene al reale disvalore dei fatti.Tali attenuanti vanno estese anche ar Masuccj , per i motivi che verranno appressoevidenziati.va invece escluso tare beneficio, concesso ar Genovese M., awto riguardo al suoegemonico rilievo in seno all'omonimo sodalizio ( come si evince anche dal tenore20


(5)Tanto premesso, ribadisce la Corte come la complessiva l'impostazione accusatoriasia stata positivamente riscontrata.Nell'<strong>art</strong>icolata motivazione, il Tribunale non trascura di valutare gli argomenti chesono state evidenziati dai Difensori nei motivi di <strong>appello</strong> che, pertanto, finiscono per)riproporre questioni in gran p<strong>art</strong>e già risolte in maniera convincente .Fatte salve Ie precisazioni di cui innanzi - la Corle ritiene integralmente condivisibilila ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della decisione dicondanna da p<strong>art</strong>e del Tribunale, e ad esse si riporta (come ritenuto legittirno dallagiurisprudenza della Corte di Cassazione -tra le altre: Sez. 5, Sentenza n. 39080 del15/10/2003), specie tenuto conto che le censure formulate contro Ia decisioneimpugnata non contengono elementi ed argomenti sostanzialmente diversi da quelligià esaminati e disattesi in prime cure.Nondimeno ritiene utile richiamare , sia pur in sintesi, i momenti fattuali e i puntisalienti delle argomentazioni a fondamento delle pronunce condannatorieRecependo in questa sede le <strong>art</strong>icolate motivazioni circa il condivisibile giud.izio diattendibilità del testimoniale assunto, mette conto evidenziare come le principali fontidi accusa provengano appunto dai testi Viesto, Spiniello e Moscatiello, (e da ultimoMasucci) collaboratori di giustizia, dopo aver fatto p<strong>art</strong>e del clan Genovese cheesercitava attività criminose di stampo camorristico in tutto il territorio del p<strong>art</strong>enio .21


(5) Richiami e considerazioni sui singoli appelli:ESPOSITOLa Corte osservaAlcuna nullità affligge la impugnata <strong>sentenza</strong>, dal momento che isecondo imputazione, sono stati consumati nell'avellinese.fatti contestati,Non risulta che per le medesime imputazioni sia stato celebrato in Napoli altroprocesso, né , in ogni caso, il suo passaggio in giudicato.Ia Corte non rawisa poi la necessità di far luogo alla rinnova zione del dibattimento,mn solo per la vag$ezza e fumosità degli elementi posti a suo sostegno, quanto per laritenuta possibitità di decidere sulra base degli elementi già acquisiti.oltre che delle risultatue dell'aftività di acceftamento tecnico svolta dal consulentedcl P'M' , mette conto rilevare come la condanna dello Esposito risulti affidata ai serie concreti elementi di reità, diffusamente indicati nella gravata <strong>sentenza</strong> , che giovarichiamare in questa sede.I collaboratore di giustizia Viesto Luigi (cfr.3-2.2003), dichiarando di conoscere I'imputatopag. 72 del verbale di udienza delda circa l0- 15 anni , afferrna che$rcsti portava Ia droga in carcere per il tramite di Antonio Masucci e che tale attivitàveniva svolta anche dall' altro agente carcerario ,Pietro Rega.22


TCon dichiarazioni estesamente sovrapponibili, anche Gianluca Moscatiello farà i nomidegli agenti Esposito e Rega, aggiungendo anche, nel novero di quelli che svolgevanotali traffici, quello deil'<strong>art</strong>ro imputato, r'agente cennaro seilato.Iloltre, i loro nomi furono menzionati anche nel corso di una telefonata anonimaricevuta dai CC. di Serino che informava dello spaccio di stupefacenti che awenivanei pressi di un supermercato nella zona di S. Michele di Serino, di cui i due agentipredetti erano indicati come gli esecutori (cfr. le dichiarazioni del Tenente dei CCLuca Nozza( pagg 9 e segg verbale udienza de|26.5.2003).Lo stesso Viesto, già facente p<strong>art</strong>e, secondo le sue stesse dichiarazioni, dellaassociazione criminosa facente capo ai Genovese, riferisce di aver curato la consegnadella sostanza stupefacente per conto del Masucci all'Esposito, proprio innanzi alcarcere di Bellizi Irpino ed informa pure che tali rapporti fra i due avevan o cad,enzasettimanale.La droga era consegnata in palline ricopelte di scotch nero in pacchetti di sigarette dimarca Merit.La credibilità del racconto del predetto trova conferma nell'episodio ribadito anche insede di controesame- cfr. il verbale di udienza det. l0.z.zo03 -difensore dell'Esposito)su domanda delEgli poi si dimostra molto preciso quando riferisce, su specif,rca domanda, di aver"isto concretamente solo due volte I'Esposito nell'atto di ricevere droga da portare incarcere' quando cioè fu lo stesso Viesto a recapitargliela, ma di sapere comunque che23


lo stesso imputato veniva utllizzato come corriere dal Masucci e che i viaggi da luicompiuti erano stati numerosi.Dalla stessa fonte e con rigUardo al capo B) della imputazione, si apprese che1'Esposito era consumatore di cocaina, di cui si approlvigionava proprio da Masucci( Esposito si era impegnato a curare la consegna della sostanza, ricevendone corlecorrispettivo anche droga da consumare personalmente (e tanto risulta a pagina 99 delverbale di udienza riguardante l'esame del Viesto).E cio, senza dubbio, assevera la già segnalata continuità di rapporti fra l'imputato e-\{asucci e la frequenza delle consegne di cui quest'ultimo lo incaricava.Tanto è vero che , del resto, il Viesto riferisce che l'Esposito, nell'occasione in cutproprio lui, Viesto, andò a prenderlo per portarlo dal Masucci, ricevette dieci grammi.ii cocaina da quest'ultimo. (f .74 v.ud. 3.2.2003 )..{nche Moscatiello, ha dichiarato che Luigi Esposito riceveva dei compensi per i suoi-,iaggi in carcere per la consegna di sostanza stupefacente. (.97 verbale di udienza del. v.5.2003).: :-.-, ntenersi parimenti provato che il Masucci si servì dello Esposito anche per far-:::r:iare un cellulare ad un detenuto che non è stato individuato nel corso del: :=:rirrento, anche se può dirsi circostanza certa, per quanto già detto sopra riguardo. = :esrimonianza del teste Misto e degli altri testi di riferimento, ma in genere in::- c,i rune le risultanze processuali, che nel carcere di Bellizzi Irpino alcuni-::-:::r detenevano telefoni cellulari e le relative schede telefoniche.11


Allaposizionedell'appellantefariferirnentoancheiltesteRaffaeleSpiniello'ilqualedichiara che nel carcere di Bellizzi , Luigi Esposito gli fu presentato ed indicato da unaltro detenuto, tale Acierno Giulio, come uno degli agenti a cui si poteva chiedere ilfavore di farsi recapitare in carcere droga ed altro'Tanto è vero che lo Esposito stesso, in un'occasione, recapito della droga proprio allospiniello, e che era indillzzala,fra gli altri, anche al predetto Acierno (ed in tal senso'dunque deve ritenersi provato il capo di imputazione di cui al punto a)' dove si faspecificamente riferimento alla droga indiizzata al detenuto Acierno Giulio)' sicchéIo sresso imputato si reco dalla moglie dello spiniello a farsi dare 600'000 lire per taleconsegna ; ciò concorda ancora con quanto riferito dalla teste Andreoli' che ricorda diun altro agente, oltre a "salvo", che si recò presso il bar suo e di suo marito perricevere denaro.ElostessotesteSpiniello,concordandoevidentementeconquantoViesto,dichiaradiaverSaputopropriodalloEspositochequest,ultimonei confronti del Masucci, verso il quale aveva firmato delle cambiali'dichiarato daera indebitato,{nche il teste Gianluca Moscatiello indica Luigi Esposito come uno degli agenti cheeffettuavan o viaggi all'intemo del carcere diBellizzi'Egli, infatti, si riferisce all'imputato quasi come ad uno del clan, o comunque come ad.Ìna persona molto vicina all'associazione criminale, che doveva far tutto quanto glt,,eniva detto dai detenuti (cfr. pagina 73 del verbale di udienza del 19'5'2003)' cosi:onièrmando la situazione di soggezione ( I'Esposito' come si è già detto' doveva:nche dar conto delle consegne di cui venlva incaricato ed in tale contesto si inserisce


anche l'episodio raccontato di seguito da Moscatiello, relativo ad un suo incarico dipicchiare I'Esposito) che lo stesso, per i suoi rapporti di scambio di droga, viveva neiconfronti soprattutto di Masucci Antonio, che lo riforniva direttamente della sostanzastupefacente.Ha anche confermato i rapporti fra l'appellante ed il Masucci e riferito di aver unavolta picchiato I'Esposito per conto di quest'ultimo a cui l'imputato doveva dei soldi.Vien fuori con evidenza quindi, e sono tutti e tre i testi collaboratori che ne dannonotizia,l'esistenza di rapporti di scambio fra il Masucci e I'Esposito per via delconsumo di stupefacenti da p<strong>art</strong>e di quest'ultimo.II Moscatiello, inoltre, ha dichiarato ancora che l'Esposito " mi portava tutto",facendo riferimento anche a calcolatrici ed orologi (di cui specifica anche la marca, ecioè che si trattava di sector e rolex non autentici) oltre che alla droga.Il predetto dà ulteriore riscontro che l'ingresso di oggetti nel carcere di Bellizzifosse continuo (così come I'ingresso di droga-) in virtù della disponibilitàI.ecompiacenza di piu d'un agente.Egli. infatti, afferma che venivano preparati dei pacchi che di volta in volta eranointrodotti nell'Istituto, contenenti diversi oggetti per i detenuti, che già sapevanoquando il pacco sarebbe arrivato.In p<strong>art</strong>icolare, e ne risulta quindi che fossero sempre gli stessi agenti a far entrare queipacchi nel carcere, il Moscatiello ha affermato che i detenuti conoscevano prima26


I'arrivo del pacco sulla base dei turni di servizio che gli agenti incaricatidell'introduzione dei pacchi dovevano svolgere nel carcere.Ed in tale contesto deve considerarsi p<strong>art</strong>icolarmente significativa la testimonianzadel teste Vesevo, in servizio presso Ia euestura di Napoli.Questi ha riferito di un'intercettazione telefonica ( in altro processo) fra il detenutoMele Salvatore e Pesce Patizia, sua madre, nella quale il primo fa riferimentoe§presso ad una consegna in carcere che doveva awenire da p<strong>art</strong>e dell'agente che nelgiorno del 23.10.2000 doveva svolgere servizio presso il settore del carcere diBellizzi, dove lo stesso Mele era detenuto e che da successive indagini risulto esserindividuato nell'agente Esposito Luigi, che doveva svolgere il turno dalle ore 00.00alle ore 16.00; ed infatti, nella conversazione telefonica con Ia pesce (ore 0o.33 del23'10'2000) , il Mele afferma che l'agente che gli doveva fare la consegna era appenaarrivato e tanto evidentemente si raccorda proprio con il fatto che I,Esposito iniziavail suo turno alle ore 00.00.Lo stesso teste, peraltro, fa richiamo ad altre conversazioni telefoniche fra il detenutoMele Salvatore ed Esposito Luigi (e d'altra p<strong>art</strong>e Io stesso teste spiniello, detenutonello stesso carcere) , ha poi dichiarato che fu I'Esposito a fornirgli il numero ditelefono .E tanto è stato oggetto di conferma da p<strong>art</strong>e di Baldascini Luigi, altro agente di poliziagiudiziaria impegnato nelle indagini.z'lztBen si vede dunque come le formulate richieste istruttorie rispondano ad esigenzemeramente difensive, non suscettibili di essere recepite.


La prova dell'elemento psicologico si evinc e per tabulas dalle motivazioni stesse perle quali l'Esposito si è indotto a delinquere.ln ragione dell' esclusione deffattenuante del quinto corÌma <strong>art</strong>. 73 stup , la penainflitta , rivisitata alla luce dei criteri tutti di cui all'<strong>art</strong>. 133 c.p., va rideterminata inmisura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed € 25.000 di multa , commisurandolain tal modo al reale disvalore dei fatti ed alla personalità dell'appellante ( p.b.-> annisei di recl. per capo A); ridotta del terzo per gen. att.-> aumentata all,inflitto ex <strong>art</strong>. g1c.p)MASUCCI ANTONIOcondivide il Masucci I' impalcato accusatorio e probatorio dello Esposito.Giova ribadire che I'attuale appellante si serviva dello Esposito e di altri agentipolizia penitenziaria per l, organizzazione d.ei viaggi per l'ingresso della drogacarcere a favore dei detenuti da lui indicati.diinSecondo le dichiarazioni del Viesto, il predetto si occupava del traffico di stupefacentisul territorio di Avellino e del serinese (cfr. anche dichiarazioni del teste MarescialloAbbatantuoni, pag. 14 e ss. deffudienza der 26.5.2003) ed era fra i capi diun'associazione crimin ale indirizzata proprio verso tale attività illecita.Il Viestoconsegnealdiquale reiteratamentedroga da p<strong>art</strong>e del Masucci, rese costantemente risposte affèrmative,venne chiesto se fosse stato testimone visivo di28


ammentando, in patlicolare, I'episodio della consegna da p<strong>art</strong>e del Masucciall'Esposito di due palline di sostanza stupefacente.In più , mette conto evidenziare come il Masucci, nel corso della richiamata udienzadell'1.10.2008, abbia reso ampia ammissione in ordine ai fatti attribuitigli,coinvolgendo al contempo Esposito, Genovese Amedeo e Taglialatela Luigi.Peftanto, risulta del tutto superflua e sovrabbondante la notazione circa il riscontroofferto dal Moscatiello alle dichiarazioni der citato viesto.Dunque, anche per il Masucci, va confermata la declaratoria di responsabilità per ireati a lui ascritti in concorso ( capi a) e b) dell'imputazione, ( spaccio di stupefacentie di cormzione nei confronti di Esposito Luigi), con la evidenziata esclusione dellaipotesi di cui al comma quinto dell'<strong>art</strong>. 73 del D.p.r. 30g/g0 e la ritenutacontinuazione.Nonostante la documentata sua collaborazione , non può trovare ingresso la richiestadi concessione dell'attenuante ex L. 203/1ggl, essendo stata inprime cure esclusa lacontestata aggravante ex aft. 7 stessa legge ( cfr. prima p<strong>art</strong>e <strong>art</strong>. g)Il suo lodevole comportamento processuale vale nondimeno al riconoscimento delleattenuanti innominate con giudizio di prevalenza.Puo anche accedersi alla richiesta di continuazione coi<strong>sentenza</strong> n. 7l/73, emessa daila C.A.A. di Napoli infatti giudicati con I'acquisitadata 17.1A.2003, definitiva il29


sicchè Ia pena riportata dal Masucci con la citata sentenz a , paiad anni tredici eaverpersonalmente assistito alla consegna di denaro dap<strong>art</strong>edeil,attuare appelante al29'4'2004 'attesa Ia contiguità temporale e l'omogeneità deile viorazioni per re quariil Masucci ebbe a riportare condanna.Può trovare ingresso la misura dell,aumento indicata dal p.G.mesi sei di recrusione, andrà congruamente prorung ata adanni quindici, mesi quattrodi reclusione.GENOVESE AMEDEOLa Corte osservala pretesa assolutoria non è fondata.A suffragare rimpianto accusatorio , in primo luogo, re indicazioni di Raffaerespiniello il quale' contrariamente all'assunto difensivo , ha esaustivamente riferito diTaglialatela di somme per I'importo di circa dieci milioni di lire, awenuta in diversesoluzioni, quale compenso per i favori resi al clan Genovese.E' emerso, peraltro, dalle dichiarazionifrequentazione che univa il Genovese A. alproprio nell'accordo comrttivo.del pentito Io stretto legame e IaTaglialatela che trovava interpretazioneTali dichiarazioni hanno trovato confermaascoltato all,udienza del 19.05.03, di averin quelle del teste Gianluca Moscatiello,fatto p<strong>art</strong>e del clan Genovese e di aver30


ivestito al suo intemo vari mansioni prima di iniziare la collabora zione con Iagiustizia.Ha precisato di aver mantenuto tali ruoli anche durante il periodo della sua detenzionenella casa circ-di Bellizzi I. in vari periodi e fra questi nei 1999,2000 e nel 2001 finoal 2002, di aver ricevuto vari favori da alcuni agenti di polizia penitenziaria cheprestavano i loro servigi per I'introduzione nel carcere di orologi, profumi, droga che,difatti, circolavano all'interno del carcere ed erano in possesso di vari detenuti e cheerano stipendiati dagli app<strong>art</strong>enenti al clan tramite i loro familiari su ordine diGenovese.Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Spiniello in relazione alla fuga di notizieriservate è offerto dalle dichiarazioni di Antonio Abbatantuoni, all,epoca dei fatti,maresciallo in servizio presso il R. o dei C.C. di Avellino, il quale ha esposto che ilgiorno dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti di Genovese Amedeo,Masucci Antonio, Siniscalchi Antonio ed altri, costoro non vennero trovati in casaperché qualcuno li aveva avvertiti (udienza del 26.05.03).Anche il Mar. Marco Vacchiano ha riferito circa le risultanze della attività diintercettazione sulle utenze telefoniche in uso al Mele Salvatore ed in speciezull'utenza di un cellulare recante nr. 33315254085, nel cui corso Raffaele Spinielloquest'ultimo chiamava il Genovese Amedeo ,,lo zio,,.( Le conversazioru contenute nelle bobine sono state trascritte dal perito nominato dr.Pannuto su incarico del rribunale ; in merito alle stesse il perito veniva ascoltato alla31


udienza del 17.11.03 e all'esito il Tribunale acquisiva la perizia al fascicolodibattimentale).Nessun dubbio quindi in ordine alla sussistenza dei reati di comrzione per averl'imputato, dietro corresponsione di danaro, indotto Luigi Taglialatela e gli agentidella polizia penitenziaria a compiere atti contrari ai doveri di ufficio ( capo C)La Corte , infine, non può disconoscere come le dichiarazioni etero-accusatorie delloSpiniello ( di avere personalmente assistito altresì alla consegna di denaro - circadieci milioni- al Taglialatela da p<strong>art</strong>e del Genovese A. per favori prestati al clan) ,siano risolutamente riscontrate da quelle di Gianluca Moscatiello ( detenuto a BellizziI tra il 1999 e rl 2OA2), il quale ha tra I'altro precisato di aver ricewto favori daagenti di polizia penitenziaria, stipendiati da app<strong>art</strong>enenti al clan, su ordinidell'attuale appellante ; oltre che dalle innanzi menzionate intercettazioni sulla utenzain uso al Mele .\é è ambiguo I'epiteto di " zio", trattandosi di un terrrine di rispett o utilizzato anchenei confronti del Genovese Modestino, altro vertice di riferimento del clan.-fu fini condannatori si rivela decisivo infine il tenore delle già menzionatedichiarazioni del Masucci a questa Corte , coinvolgenti lo Esposito, il Genovese-{'medeo e I'Ispettore Taglialatela ( cfr. f. 6 steno) segnatamente nella p<strong>art</strong>e in cuiril'ela "l'intrigo" con i Genovese .\el dettaglio:-P.G. - Vuole dirci che tipo di rapporti...?32


DICH- - Genovese? I Genovese si, Amedeo e Modestino, gli altri nomi so che sonodegli agenti di custodia e so che hanno fatto altri favori perche me lo riferivano, melo riferiva Moscatiello che all'epoca stava in carcere, ma io lo chiamavano "Salvodel Grande Fratello", perché era un ragazzo che gli /d personalntente non liconosco, ho sentito parlare più di una volta di un agente che somigliava, per- il restonon è che li conosco. Ho saputo poi del Tagliatatela, dell'ispettore Tagliatatela."P.G.- Chi glielo ha.ferito, che cosa ha saputo? -DICH- - Me lo rifefi Amedeo ho saputo, praticamente nel settembre det '00, quandosi parlova, uscì anche un po'sui giornali questapsicosi del blitz che dovevanofare,eravamo un po' in allarme ed Amedeo Genovese mi chiamò emi disse mi disse: non ti preoccupare che non c'è niente in giro perche io ho unapersona che mi awiserà quando sarà il momento, e come infatti io sono statoantisato e non mi hanno trovato a casa.Non mi disse chi era, però durante il mese di dicembre del '00 io avevo dato dellacocaina ad Amedeo e i suoi ragazzi là è gli chiesi di pagarmi in quella occasione incontanti perche solitamente mi davano assegni a scadenza.Andai a prendere i soldi in quella occasione e oltre a dei soldi in contanti mi diedeun assegno di 4 - 5 milioni che era di un mese, ed allora io gli dissi, praticamentedico: ti ovevo chiesto di formi una cortesict in contanti.Dice: no questo è un favore che facciamo al nostro amico, quell'amico che ci deveerwisare se succede qualcosa, gli dobbiamo fare la cortesia, questo assegno a tmmese. Dissi: ma chi è questo amico?Disse: non ti preoccrprre, è un amico, l'ispettore Tagliatatela..4llora io mi presi l'assegno efinì tà, ecco perché ho saputo chi era, dicianto, mapersonalmente io non lo conosco, può anche darsi che lui mi conosca percltesolitamente gli agenti conoscono i pregiudicati e ho saputo che è Taglialatela.,,33


Il trattamento sanzionatorio non va ottimizzato, ritenendo Ia corte del tutto perequatala pena inflitta, aila ruce dei parametri tutti di cui ail,<strong>art</strong>. r33 c.p.Nè v'è motivo diintensità del dolo epenali.applicare Ie "generiche", in considerazione segnatamente, deiladella presenza a suo carico di numerosi ed ailarmanti precedentiviceversa, a'uto riguardo aile fondate dogrianzeder p.G., ra pena va perequatamenteaumentata ad anni tre di reclusione, determinando Ia corte un maggiore aumento dimesi due ex ar1. 8t c.p. su quella inflitta in prime cure.GENOVESE MODESTINOLa Corte osserva che ra imputazione rerativa ar Genovese M. ( capo c) - di avereprocurato a corrado, sellato e Pannone denaro o altre utilità per introdurre nella casacirc' di Bellizzi I' stupefacenti e cellulari da distribuire a detenuti da lui indicati- puoritenersi provata .Tale reato non risulta caduto in prescrizione, dovendosi tener conto sia delleindicazioni rese dal Masucci a questa corte, nella p<strong>art</strong>e in cui ha esplicitato chel'ultima "operazione" awenne ner dicembre deil,ann o 2000, sia deile sospensionidei termini per ra compressiva durata di sette mesi e gg. quindici.Diversamente da quanto dedotto , la condanna non fonda sulle sole dichiarazioni diRaffaele Spiniello.34


Queste - da ritenersi qui integralmente richiamate - risultano invero riscontrate dalleindicazioni di Gianluca Moscatiello il quale, all'udienza 19 maggio 2003, tra l'altro,significativamente, confermava che , in ragione del suo ruolo di spicco nell'ambito delsodalizio, era a diretta conoscenza , pet averlo constatato di persona e talvolta perconfidenze ricevute dall'odierno appellante , che i soldi per le guardie venivanocacciati dal citato Genovese M. e dal Genovese Amedeo ( cfr. f. 5l steno) ; che gliagenti percepivano uno stipendio mensile , venendo loro economicanete riconosciutianche " i viaggi " che facevano.Alla stregua di siffatti elementi, va ritenuto che gli elementi di accusa a caricodell'odierno appellante siano del tutto adeguati a confermare la pronunciacondannatoria.Avuto ancora riguardo alle fondate doglianze del P.G., la pena va perequatamenteaumentata ad anni tre di reclusione, determinando la Corte un maggiore aumento suquella inflitta in prime cure per effetto della elisione delle "generiche" e dellaritenuta continuazione ( p.b. anni due, mesi sei di recl. , aumentata ut supra ex <strong>art</strong>.8l c.p.)In forza delle stesse considerazioni svolte per il Masucci , non può trovare ingressola richiesta di concessione dell'attenuante ex L. 20311991 , stante I'esclusione dellacontestata aggravante ex <strong>art</strong>. 7 stessa legge ( cfr. prima p<strong>art</strong>e <strong>art</strong>. g)CORRADO CARMINE35


Della questione relativa all'arma, il Tribunale ha già fatto giustizia , osservandocoerentemente in motivazione come il narrato dello Spiniello sul punto non avessetrovato riscontri nel corso deila istruttoria dibattimentare.Tanto pero non vale ad infirmare la complessiva veridicità delle altre dichia razioni negiustifica il giudizio di inaffidabilità dello spiniello, essendo del tutto fondato edunque recepibile in questo sede il giudizio di attendibilità intrinseca affermato inprime cure .E questi ha indicato nel corrado uno degli agenti penitenziari che si mettevano adispsosizione degli app<strong>art</strong>enenti ar cran Genovese ( sur punto ff. 50 sent)Peraltro, mette conto osservare come le indicazioni del citato collaborante abbianotrovato riscontro nella testimoriarua Moscatiello il quale ha dichiarato di averpersonalmente ricevuto sostanza stupefacente dal corrado e di aver assistito allaconsegna, da p<strong>art</strong>e di quest'ultimo, al Ragucci Franco ed al Forte detenuti nelcarcere di Bellizzi ; di essere venuto a conoscenza durante la p<strong>art</strong>ecip azione ariunioni del clan in qualità di capo-zona che il corrado , stipendiato dai Genoveseera regolarmente compensato con la somma di f. 500.000Anche Gianluca Buccino ha assistito alla consegna da p<strong>art</strong>e del corrado di uncellulare al detenuro Gargiuro Giuseppe nonché di profumi ed ororogi. ( cf. f.5 r sent)L' impostazi one acc usatoria ben può ri tenersi posi tivamente riscontrata.Né è emerso che Ie indicate risultanze siano state smentite da elementi di segnoopposto, idonei a contrastarne o ridurne la inequivoca deponenza.36


va anche confermata ra misura deila pena , siccome ritenuta daila Corte pienamentecommisurata, alla luce dei criteri tutti di cui all,<strong>art</strong>. 133 c.p.SELLATO GENNAROanche in relazione a tare apperante, r'imparcato accusatoriosostenuto .puodirsi pienamenteIn <strong>sentenza</strong> è stato opportunamente evidenziato come delle attività di Gennaro sellatoabbia dato notizia a spiniello Raffaele, affermando che quegri era un frequentatoredel suo bar e che era persona morto vicina a Modestino Genovese.All'udienza 10'2'2003 , lo spiniello afferma che il sellato era conosciuto comedisponibile a servigi di tal sorta e che la consegna di hashish in carcere fu da luieffettuata anche in favore del detenuto Giovanni Matarrese, facente verosimilmentep<strong>art</strong>e del cd ',clan Tamarisco".Ancora (t. 104 stesso verbale di udienza ,all'agente Sellato nel carcere due grammi diche era detenuto. - capo d) imputazione_.il predetto dichiara di aver consegnatococaina per portarla a Ruggiero MarinoAggiunge che, in tale occasione, il Sellato fu annunciato a Spiniello da p<strong>art</strong>e deldetenuto Mimmo Tamarisco, del predetto clan , e quindi andò poi a ricevere lasostanza stupefacente dallo stesso Spiniello.37


Il teste' peraltro, ha ricollegato la figura dell,imputato alla fotografia numero 19 diquelle acquisite al processo, indicandolo (e così confermando _ unitamente a quantoIl sellato ricevette da quest'ultimo, a più riprese, anche del danaro per effettuare leconsegne di sostanza sfupefacente in carcere e Ie somme erano pari a lire 100.000_200.000, 200.000_300.000 alla voltaTanto a dimostrazione che l,attività di spaccio svolta dal Sellato avesse carattericontinuità di; sicché le accuse mosse nei confronti del predetto devonoprovate.ritenersiLo Spiniello, ancora più accuratamente, associapolizia penitenziaria disponibili ad effettuaresfupefacente in carcere.Sellato a Corrado, come agenti diconsegne di oggetti e sostanzaIl Sellato curò anche la consegna di cellullari ed in p<strong>art</strong>icorare di un terefono di marca"ericcson" e di un altro di marca ,.alcatel,,.spinie'o' inortre, ribadisce ancora che ir serato porto derafatto non puo dirsi non attendib,e soro per Ia non rirevante<strong>sentenza</strong> (cfr' pagina 22 del verbale di udienza de.2g.4.2003).droga in carcere ed ildiscrasia segnalata inAnche il teste Buccino, detenuto a Bellizzi, ha riconosciuto nel Sellato uno degliagentiche effetfuavano le consegne in carcere.riferito anche daro spiniero-ra specifica accusa der capo di imputazione), prima38


di vederlo di persona, colne uno degli agenti di cui si conosceva la disponibilità aprocedere a quelle consegne e che veniva soprannominato .. mastino o pitt_bull,,II riconoscimento fotografico operataao dar Buccino va poi associato a querocompiuto dalla teste Andreoli la quale ha riconosciuto nella foto numero 19-proprio quella raffìgurante il sellato- uno degli awentori del bar, così confermandoquanto riferito da suo marito Raffaele spiniello suila frequentazione del bar da p<strong>art</strong>edel citato agente .PANNONE GIOVANNILa Corte osservaIe attendibili dichiarazioni dello spiniello hanno trovato rispondenza in molteplicielementi collimanti.Questi riferiva di aver ricevuto dal Pannone, durante lo stato detentivo, un telefonocellulare Alcatel rosso acquistato nell'esercizio commerciale di Fiorentino vaccapresso il quale il predetto agente si era recato in compagnia di Maria spiniello ( suasorella) oltre ad una scheda terefonica prerevata presso Ia sua abitazione.Il telefono' occultato nella base del televisore sulla porta della cella in cui eradetenuto' era stato utilizzato per effettuare varie telefonate , alcune delle quali alproprio awocato , a sua mogrie e ad <strong>art</strong>ro agente penitenziario , Esposito Luigi.39


Aveva visto ir pannone consegnare ad <strong>art</strong>ro detenuto, tare Mariano Nocera, unche ha confermato la circostanza della consegna del cellulare A_lcatel e della scheda alPannone (soggetto già conosciuto perché frequentava ir bar der marito) perché Ioconsegnasse al marito in carcere; ha confermato che ra propria utenza di celurare era,allegato al verbale di s'i't' rese dalla teste innanzi aila p.G. ed acquisito ar fascicorodel dibattimento all,esito dell,esame della teste) ; ha confermato, altresì, di averIndicava, altresi, a.lcune utenze telefoniche sulle quali7403868 relativa al cellulare di sua moglie e quella delMassimiliano prisco, detenuto insieme a lui.aveva chiamato: quella del0825681235 della madre diDurante il periodo della sua detenzione, aveva ricevuto della cocainaPannone in due o tre occasioni.dal suddettoQuesti si recava a casa di sua moglie per prendere i soldi , nella500'000-600'000misura di lirea volta, per poi andare ad acquistare ra sostanza stupefacente,trattenendo per se p<strong>art</strong>e di tali importi a titolo di compenso.telefono cellulare e dell'hascisc ; altro cellulare ad un vicino di cella del Nocera, purnon sapendo dire dove il pannone avessepreso tali apparecchi.Il primo riscontro a tali indicazioni è fornito dalle dichi arazionidi Assunta Andreoliall'epoca, quera der 7403g6g ed ha riconosciuto come scritto di proprio pugno ilbigliettino recante il numero del cellulare consegnato ar marito (cfr. documentoconsegnato al Pannone una volta la cifra di lire 500.000 ed un,<strong>art</strong>ra vorta quera di lire::::::jjlT,un po' pelato e portava il pizzetto.fisicamente somigliava a,,satvo det Grande Frate,o,,perché era40


questi nel I999' 2000 e nel 2001 fino al 2002;di aver fatto p<strong>art</strong>e del clan Genovese eprestavano i loro servigi per |introduzione ner carcere di ororogi, profumi, droga eInfine' lo ha riconosciuto nella foto nr 5 mostratale dal p.M. unitamente ad altreventisette.Altro riscontro è rinvenibile nelle dichiarazioni rese all'udienza del I2.05.03 dal testeAntimo Buccino, detenuto dal2a00 alla fine del 2001, che aveva saputo che alcunidetenuti fra cui tale Amitrano erano in possesso di cellulari , introdotti nel carcere dadue agenti di polizia penitenziaria, di cui uno rassomigliante a ..salvo del GrandeFratello"Aveva personalmente assistito, durante il periodo della sua detenzione, alla consegnain due' tre occasioni da p<strong>art</strong>e di " salvo del Grande Fratello,, di una sigaretta dihascisc al detenuto Raffaele Della Rotonda che si trovava in cella con GargiuloGiuseppe.Anch'egli riconosceva nella foto 5, che gli veniva mostrata insieme a.lle altre, Iapersona del Pannone Giovanni.Ancora' va os§ervato che Gianluca Moscatiello, ascoltato all,udienza del 1g.05.03 , hariferito di essere stato detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino in vari periodi e fradi aver rivestito al suo intemo vari ruoli prima di iniziare Ia sua collaborazione digiustizia.Ha precisato di aver mantenuto tali ruoli anche durante il periodo della suadetenzione e di aver ricevuto vari "favori" da alcuni agenti di polizia penitenziaria che41


con specifico riferimento alla persona del pannone, ir teste riferiva di avergri regaratoIn specie' il primo teste' ispettore di Poliziariferiva di aver proceduto insieme ad altridichiarazioni in sede di indagini e fra questi der pannone Giovanni che venivaindicato come I'appuntato senza caperi che aveva una forte somigrianza con irautovetfura Opel Bianca station wagon .II secondo' ha precisato che erano stati acquisiti i tabulati telefonici relativi a,la atenzatelefonica in uso aro spiniero ( w.33g/63463r4)e che dagri stessi si erache erano stipendiati dagli app<strong>art</strong>enenti al cran tramite i loro fam,iari su ordine deiGenovese Modestino ed Amedeo e dei Forte.dello stupefacente, tramite la propria convivente Sabina Cirillo, quale compenso per ifavori da lui prestati e su incarico dei Genovese.Peraltro' effettuava il riconoscimento fotografico der pannone effìgiato neila foto nr. 5mostratagli in giudizio.Ulteriori riscontri alle dichiarazioni del collaboratoredeposizioni rese dai testi Carlo Cucciniello e Luigi9.06.03.di giustizia provengono dallelannaccone alla udienza delcolleghi alla identifi cazione di alcuni soggetti indicati dailo spinielo nelle suepersonaggio di "sarvo der Grande Frateilo,, riscontrando in suo possesso unaeffettivamente riscontrato che questi , in data 4.02.0r, 13.02.01, avevacontattato darcarcere la mogrie , Andreori Assunta, su*uterza 349/7403g6g.42


vi erano vari terefonini in uso ai detenuti , che circorava sostanza sfupefàcente eUlteriori riscontri al Ie dichiarazioni del collaboratore di giustizia provengono dalledeposizioni rese dai testi Carlo Cucciniello e Luigi Iannaccone alla udienza del9.06.03.In specie' il primo teste, ispettore di Poliziariferiva di aver proceduto insieme adaltri colleghi alla identificazione di alcuni soggetti indicati dallo spiniello nelle suedichiarazioni in sede di indagini e fra questi der pannone Giovanni che venivaindicato come I'appuntato senza caperi che aveva una forte somigrianza con ilpersonaggio di "sarvo del Grande Fratero,, riscontrando in suo possesso unaautovettura Opel Bianca station wagon .Il secondo, ha precisato che erano stati acquisiti i tabulati telefonici relativiutenza allatelefonica in uso allo Spiniello ( nr.338/6346314)e che dagli sressi si eraeffettivamente riscontrato che questi , in data 4.02.01, 13.02.01, aveva contattatodal carcere Ia moglie, Andreoli Assunta, sull'utenza 349/7 403g6g.Peraltro, anche sarvatore Riggi, detenuto a Berizzine'anno zo,r,ha finito colconsolidare Ie precedenti sue dichi arazioni, affermando che all,interno de.l carcereche tali merci venivano fatte entrare da alcuni agenti di polizia penitenziaria, tra iquali uno chiamato .. Salvo del Grande Fratello,,.sussiste I'aggravante di cui alr'<strong>art</strong>.61 n. gc.p. , in ragione de*poteri e violazione di doveri pubblici, connessi alla qualitàevidente abuso deidi app<strong>art</strong>enente a.lcorpo di porizia penitenziaria ne*esercizio dere sue funzioni .43


positivo' ortre a queri varutati dar primo Giudice, tari da giustificar in quarcheTagliatatela era solito fornire agli associati notizie riservate sulle indagini svoltedalla squadra Mobire di Averino e da*A.G. nei confronti der cran Genovese.E', fuori discussione come le dettagliate ed attendibili informazioni dello spiniello,supportate da elementi di riscontro, valgano risolutamente a soreggere la,:r,:;*'are'con coerente motivazione, ha dato conto de*entità dera penaAl riguardo giova soro notare corre non siano rawisabiri erementi di segnomisura ,applicazione dere aftenuanti innominate nera loro piena efficaciariduttrice.Né , tenuto conto dei noti parametri di cui a*<strong>art</strong>. r33 c.p , v, è ragione di rivederela pena compressiva , risurtando questa pienamente commisurata ar disvarore deifatti in continuazione.TAGLIALATELA LUIGILa Corte osservaanche in questo caso'accusa fonda sure dichia razioru der cor. di giustizia ,Raffaele Spiniello il quale , come esposto in <strong>sentenza</strong> , ha riferito che ilpronuncia condannatoria.44


Tali elementi di riscontro sono senz'altro distinguibili nelle dichiarazioni rese daAntonio Masucci nel corso della udienza in data I o ottobre 200g, in relazione allequali la Corte fa compiuto richiamo a quanto in precedenza esposto in merito allaposizione di Amedeo Genevese ; non senza evid enziare come l,imDesno@,nonabbiasostanziaImenteprocuratoalcunutiIecontributo pro reo, avuto riguardo al carattere ambiguo ed alla indeterminatezzadell'esito della indagine bancaria concernente |assegno provenientedall'appellante e fatto pervenire al Masucci per la ,,causale,da questi indicata .ln proposito non può non essere evtali dichiaraziont - provenientida soggetto"lt h"rympia prova di proficua collaborazione - abbiano fornitotun nscontro(tanto decisivo quanto imorevistol al primigenio quadro accusatorio acarico d.r Tffitempocon travorgere re sue proteste diestraneitàIn presenza di siffatta ,uou@, der tutto marginare e-comunque superata si paresa dunqte ra quaestio rerativa ara varenza p.obìtoi-Ercolino Fausto e intercorsa tra questi e Foglia Mauro.lo dell,autovetturaìiP"bobinu r"girtrut, "du"..d"rdo uilu dilut-io.r" d"r concetto di ,. diversi


ma anche in ragione della sostanziale fondatezza e tenuta della motiv azioneadottata dal Tribunale.Ad ogni buon conto, val bene puntualizzare come la evidenziata frase ,, lo ifaccioandare gridando a Giggino Tagriaratera .. " vada coregata non già ad unpreannunciato proposito di " vendetta processuare ,' ( come si tenderebbe adaccreditare) , bensi all' irritazione per il rimbrottato non assiduo impegno profusodal predetto, nonostante Ia costante assegnazione di denaro da p<strong>art</strong>edell'organi zzazione.Tanto precisato , la corte non può infine contestare come Ie dichiarazioni eteroaccusatoriedello Spiniello ( di avere personalmente assistito alla consegna didenaro - circa dieci milioni al Taglialatela da p<strong>art</strong>e del Genovese A. per favoriprestati al clan Genovese) , siano state indirettamente riscontrate anche dalledichiarazioni del M.llo Antonio Abbatantuoni in merito alla mancata esecuzione,per fuga di notizie, dell'o.c.c. emesso nei confronti di A. Genovese. A. Masucci eA. Siniscalchi.AII' elisione dell'aggravante ex <strong>art</strong>. 7 L. zo3/9r si oppongono Ie fondatestigmatizzazioni del Tribunale in ordine sia alla peculiarità della funzione delTaglialatela sia all'incisivo suo " sostegno" alla operatività del clan Genovese.La pena inflitta, rivisitata alla luce degli indici tutti di cui all,<strong>art</strong>. I33 c.p, èinsuscettibile di riduzioni di sorta, siccome ben perequata al reale disvalore deifatti ed alla personalità del suddetto.46


Garsiulo GiusepoeNel respingere la richiesta di rinnovazi one parziale del dibattimento in ragionedella ritenuta possibilità di decidere allo stato degli atti , la corte rileva come Iasoprawenuta imputazione a carico deila mogrie der Gargiuro, rerativa a1aintroduzione in carcere della sostanza stupefacente ben si concilii con il fatto cheil predetto fosse aduso aila consumazione di stupefacenti anche in regimecarcerario ; non per questo smentisce il dato relativo alra sua responsabilità qualecomtttore consumatore.E' ben manifesto come per un abifuale assuntore, il rifomimento non potesseIimitarsi ai giomi di coiloquio, ma avesse bisogno di costanti rifornimenti.Dunque' del tutto attendibile è che l'introduzione awenisse nella maniera indicatanel capo di imputazione.come riportato correttamente in <strong>sentenza</strong>, salvatore fuggi nel corso delle indaginipre-dibaftimentari dichiara che ir detenuto Gargiuro , tramite ra sua famigriacorrispose der denaro ad un agente che gri avevaportato deila droga; anche in talcaso le somme corrisposte per o$u viaggio non superavano Ie 500.000 lire ederano pagate dai familiari dei detenuti.Detto teste, in seguito a contestazioni in dibattimento, ail,udien za der 9.6.2003,non dichiara di smentire del tutto, anche se afferma di non ricordare.47


attività e che individua anche lui in quello chiamato salvo del Grande Fratello eAnche secondo il Maisto, il Gargiulo era un detenuto interessato ai movimentiilleciti nel carcere di Beilizzi r. ( pag. 3 deil,udien za d.er r2.s.2003),indicato comeuna persona che faceva 8ruppo contro I'altro detenuto vitagliano che app<strong>art</strong>enevaad una famigria maravitosa diversa e con ir quare vi era rivarità.secondo il citato teste , il Gargiulo fu il destinatario della consegna anche di uncellulare; peraltro Io stesso teste riferisce anche, confermando quanto sopra dettoin ordine al riscontro oggettivo sull'esistenza di traffici illeciti nel carcere, che unodei Iavoranti che facevail vivandiere nel carcere aweftiva con una parola d,ordinesul fatto che stava per passare |agente di controilo, onde far sospenderel'esecuzione di telefonate da p<strong>art</strong>e dei detenuti cui erano stati portati dei cellulari,fra cui appunto il Gargiulo.A sua volta , Antimo Buccino conferma che ir Gargiuro era in possesso di untelefono cellurare ail'interno der carcere, tant,è che Io diede arl,<strong>art</strong>ro detenutoAmitrano quando decise di disfarsene, avendo aveva paura di detenerro.II telefonino era pervenutoindividua in Luigi Corradoorologi in carcere.al Gargiulo tramite un agente che il teste Buccino, che effettuava consegne di cellulari, profumi edIl teste, inoltre, menziona anche un <strong>art</strong>ro agente fra queili impegnati in questeche, come detto, e un soprannome che va riferito ail,imputato pannone, più vorterichiamato con tare soprannome dai testi esaminati ner corso der procedimento.48


II Buccino, su domanda der difensore , ha confermato quanto già aveva detto insede di indagini preliminari, di aver visto cioé il Gargiulo parlare al telefonoconsegnatogli dal corrado ; ha ribadito ancora di averlo visto riceveredell'hascisch. ( udienza 12.5.2003)Il Pannone, invece, operava consegne di hascisch neila ceila dove si trovava(assieme a Della Rotonda Raffaele, che pare prowedesse materialmente al ritirodella sostanza dalla finestra della cella che, secondo quanto affermato da più di unteste, permetteva di metter fuori completamente la testa)II Buccino, infine, ha aggiunto I'importante considerazione secondo cui Gargiuroconsumava hascisc ordinariamente e solo a Natale consumava cocaina; e tantocollima con quanto riferito dal Maisto, secondo cui in carcere Ia cocaina era Iadroga della festa mentre quotidianamente si faceva uso di haschish ; del resto Iostesso Buccino dichiara di aver assistito ad una discussione fra due altri detenuti inoccasione della quare che aveva ricevuto un ororogio aveva parrato di unpagamento di cinquecentomila lire per la consegna.All'appellante sono già state riconosciute le attenuanti innominate con giudizio diprevalenza nella misura, ritenuta congrua, di mesi venti .Né v'è motivo di ridurre la pena finale inflitta, siccomedisvalore dei fatti ed alla personalità del Gargiulo.ben perequata al realeII numero degli appellanti,processo, congiuntamente1aalnecessità di prendere in esame piu faldoni delcarico di lavoro che grava su questo Collegio49


idetermina ra pena inlritta a cenovese Modestino e Genovese Amedeo, escrusa Iaconcessione de'e attenuanti generiche, per cenovese Modestino nera misura digiustificano ex <strong>art</strong>. 544.3" c.p.p. la redazione differita della<strong>sentenza</strong> nei novanta giorni dalla pronuncia.motivazione dellaP.Q.Mvisto l'<strong>art</strong>- 605 c.p.p., in riforma deila <strong>sentenza</strong> 14.6.2004 del TribunaleAvellino, diappellata dal p.G. e da Esposito Luigi, Masucci Antonio, GenoveseAmedeo, Genovese Modestino, Corrado Carmine, Sellato Gennaro, pannoneGiovanni, Taglialatela Luigi e Gargiulo Giuseppe:esclusa Ia circostanza attenuante speciale di cui al Vo co. dell ,arl.73 D.p.R.309190' con le già conce§se attenuanti generiche prevarenti sula contestataaggravante' ridetermina la pena da infliggere a Esposito Luigi nella misura di anniquattro, mesi sei di reclusione e € 25.000,00 di multa;esclusa la circostanza attenuante speciale di cui al Vo co. dell,<strong>art</strong>.73 D.p.R.309/90, concesse attenuanti generiche prevarenti suila contestata aggravante,ritenuta la continua zione trai reati ascritti ar Masucci ( capi A) e B) e queri di cuialla sentenz a 17 '10.2003 della c.A.A. di Napoli - definitiva ll 29.4.2004, riduce Iapena inflittagli ad anni uno' mesi dieci di reclusione, così rideterminando Ia penacomplessiva in anni quindici, mesi quattro di reclusione;anni tre di reclusione ciascuno.50


;L1il;::;,::"''''dichiara Esposito Luigi interdeno dai p.p.u.u. per raconferma net resto e condanna gri imputati, ùanne ir Masucci, ar pagamento insolido delle ulteriori ryesedel giudizio.Fissa iI termine di giond rovanta per iI deposito dei motivi .Cosi deiso in Napoli addi lTdicembre 200g5I


+La presenre copta si rilascia, per uso studio, a ricitiesta? * ucn, ruggCOT.Eil Di APF.TI,LO BI NAPOLI- ilI Sch*e Pcnaietk*À- ar^ae!-"-- o-r-"('/--{ &,,+g * ?s}in* zooe


, IIasods elou EuePeu8 + JEJn-1o;Jsodsgrp ocuuc e apued ossacotdi::o^rlncase ouu4sE.c.dd'd'e 969 peVZNf,INf,SIIt.olscrPnÉ ur Blssssdeluan8es uJ osseua eq , erreg .V .EIs eJerJlacupJIeuorzssseJ ul IHV[ep parelsrss,,[ uo3 e t[JaJoJàc BI-rBI4l Ess.Bop eluJsueD erol*rnsordolqrlsos lep euosrad ur oralsrurl J ocrJqqnd lep olue^raluJ,J uorarerJErsuo3ararlErsuo3eluaprserd .JerJpreold rEm.1.4 .gopsrcse^ oleqou .ltopesro{ eJenbse4 .gopo§ro3u olsodoJdrep elsoduroc , ,C 'zas ' nodvN lp oTTflddv:rlerlsrEeur!p flJUOJ e'I llr olecgrlouePrc?rrmluocouE4se pe osh^v8002 ouup,llep .arqtuacrq rp esatuouurlpU oJodo4 Jap etuou uIVNVI'IVII Vf,I'IggOdTìIPp ' LJ otuor8 ll;iIiIIrxAo 4ulrsbdaqrueg'EayQQ 'rNa"l lrt zJN

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