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SENTENZA CIMINO - art 643

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N.5919/98 R.G.N.R.D.D.A.PA N. 269/05 mod. 30 R. Sent.<br />

N. 834/2003 R.G. Trib. Data di deposito .............................<br />

Data di irrevocabilità ......................<br />

N. ......................... Reg. Esecuzione<br />

N. ......................... Camp. penale<br />

Redatta scheda il .............................<br />

TRIBUNALE DI XXXXXXXXXXX<br />

--------------Π--------------<br />

<strong>SENTENZA</strong><br />

(<strong>art</strong>t. 544 e segg. c. p. p.)<br />

------Π------<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

--------------Π--------------<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale di XXXXXXXXXXX, terzo collegio, composto da:<br />

Dott. Luigi PATRONAGGIO Presidente<br />

Dott. Andreina OCCHIPINTI Giudice<br />

Dott. Barbara LANCIERI<br />

Giudice<br />

Con l’assistenza del Cancelliere C1 Carmela Bellomo<br />

alla pubblica udienza del 4 marzo 2005 ha pronunciato e pubblicato<br />

mediante lettura del dispositivo la seguente<br />

nei confronti di:<br />

<strong>SENTENZA</strong><br />

1. XXXXXXXXXXX (separatamente giudicato);<br />

1


2. XXXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa<br />

dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli A.D. dal<br />

30/12/2002 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame, riassestato<br />

per il reato di evasione in data 19/4/2003, agli A.D. dal 16/12/2003 a<br />

seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio del Tribunale di<br />

XXXXXXXXXXX in data 16/12/2003;<br />

Difeso di fiducia dell’avv. Nicolò Grillo del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

3. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza cautelare in carcere emessa<br />

dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli A.D.<br />

dall’8/6/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio del<br />

Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 8/6/2004, SCARCERATO con la<br />

presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dall’avv.Diego Guadagnino del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

4. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Lidia Fiamma del foro di XXXXXXXXXXX<br />

e Gioacchino Sbacchi del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

5. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO – PRESENTE<br />

2


Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Lidia Fiamma e Diego Guadagnino entrambi<br />

del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

6. XXXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXXX residente in<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il XXXXXXXXXXX a seguito di ordinanza di custodia cautelare<br />

in carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 10/5/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio<br />

del Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 10/5/2004;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Salvatore Pennica del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

7. XXXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXXX residente<br />

XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO AGLI A.D. PER ALTRO – ASSENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002 libero<br />

dal 23/12/2002 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame di<br />

XXXXXXXXXXX del 21/12/2002, depositata il 23/12/2002;<br />

Difeso di fiducia dall’avv.Salvatore Collura del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

8. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX, residente<br />

XXXXXXXXXXX, di fatto domiciliato in XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 10/5/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio<br />

del Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 10/5/2004;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Salvatore Pennica del foro di<br />

XXXXXXXXXXX e Filippo Freddoneve del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

9. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente in<br />

XXXXXXXXXXX<br />

3


DETENUTO AGLI A.D. – ASSENTE<br />

Già detenuto p.a.c. e per questo agli A.D. dal 10/3/2003 a seguito di<br />

ordinanza del Tribunale del Riesame di XXXXXXXXXXX del 9/1/2003,<br />

definitiva in data 4/3/2003, SCARCERATO con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Salvatore Re del foro di XXXXXXXXXXX e<br />

Walter Tesauro del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

10. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 3/6/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio<br />

del Tribunale di XXXXXXXXXXX l’1/6/2004 e depositata in data<br />

3/6/2004, SCARCERATO con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Giovanni Salvaggio del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

11. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente in<br />

XXXXXXXXXXX<br />

DETENUTO – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Enrico Quattrocchi e Salvatore Pennica<br />

entrambi del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

12. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX e residente in<br />

XXXXXXXXXXX LIBERO – PRESENTE<br />

Difeso di fiducia dall’avv.Diego Guadagnino del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

13. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente a<br />

XXXXXXXXXXX LIBERO – ASSENTE<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Salvatore Collura del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

4


14. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente a<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO – PRESENTE<br />

Già detenuto per altra causa, e per questo dal 9/12/2002 a seguito di<br />

ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di<br />

XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002 e notificata in carcere il 9/12/2002;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Salvatore Re e Giacomo La Russa entrambi<br />

del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

15. XXXXXXXXXXX (separatamente giudicato);<br />

16. XXXXXXXXXXX (separatamente giudicato);<br />

17. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente a<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Salvatore Collura del foro di<br />

XXXXXXXXXXX e Pompeo Mangano del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

18. XXXXXXXXXXX (separatamente giudicato);<br />

19. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO - PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002;<br />

Difeso di fiducia dall’avv.Maurizio Gaudio del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

20. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

21. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

22. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

23. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO - ASSENTE<br />

5


Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Salvatore Pennica del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

24. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX LIBERO - ASSENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 27/12/2002 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame di<br />

XXXXXXXXXXX del 24/12/2002 depositata in data 27/12/2002, libero<br />

dal 5/5/2003 a seguito di ordinanza del G.I.P. di XXXXXXXXXXX<br />

emessa in data 5/5/2003;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Nicolò Grillo del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

25. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 17/6/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio<br />

del Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 15/6/2004, riarrestato in data<br />

2/2/2005 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio del<br />

Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 1/2/2005, agli A.D. con la<br />

presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Nicolò Grillo e Salvatore Re, entrambi del<br />

foro di XXXXXXXXXXX<br />

26. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 28/5/2004 a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio<br />

del Tribunale di XXXXXXXXXXX in data 28/5/2004, riarrestato in data<br />

4/12/2004 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame di<br />

XXXXXXXXXXX del 18/6/2004 esecutiva il 3/12/2004, agli A.D. dal<br />

6


13/1/2005 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame di<br />

XXXXXXXXXXX dell’11/1/2005 depositata in data 13/1/2005;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Giacomo La Russa e Salvatore Re, entrambi<br />

del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

27. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX LIBERO – ASSENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, agli<br />

A.D. dal 6/2/2003 a seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame di<br />

XXXXXXXXXXX del 4/2/2003, depositata in data 6/2/2003; libero dal<br />

23/4/2003 a seguito di ordinanza del G.I.P. di XXXXXXXXXXX emessa<br />

in data 23/4/2003;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Vincenzo Fragalà del foro di<br />

XXXXXXXXXXX;<br />

28. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

29. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

30. XXXXXXXXXXX SCARPITTA Maurizio (posizione separata);<br />

31. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO AGLI A.D. – PRESENTE<br />

Arrestato il 27/6/2003 a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale per il<br />

Riesame di XXXXXXXXXXX in data 27/12/2002 divenuta esecutiva in<br />

data 24/6/2003, agli A.D. dal 31/5/2004 a seguito di ordinanza camerale<br />

emessa dal III Collegio del Tribunale di XXXXXXXXXXX il 28/5/2004 e<br />

depositata in data 31/5/2004, SCARCERATO con la presente sentenza;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Lidia Fiamma del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

32 XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX residente a<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO AGLI A.D. – ASSENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare del G.I.P.<br />

di XXXXXXXXXXX emessa in data 30/11/2002, agli A.D. dal 24/5/2004<br />

a seguito di ordinanza camerale emessa dal III Collegio del Tribunale di<br />

7


XXXXXXXXXXX in data 24/5/2004, SCARCERATO con la presente<br />

sentenza;<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Walter Tesauro del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

33. XXXXXXXXXXX (posizione separata);<br />

34. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX LIBERO – ASSENTE<br />

Arrestato il 9/12/2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in<br />

carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 30/11/2002, libero<br />

dal 14/5/2003 a seguito di ordinanza del G.I.P. di XXXXXXXXXXX del<br />

14/5/2003;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Salvatore Pennica entrambi<br />

del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

35. XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXX ivi residente<br />

XXXXXXXXXXX DETENUTO – PRESENTE<br />

Già detenuto per altro e per questo dal 9/12/2002 a seguito di ordinanza di<br />

custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in<br />

data 30/11/2002 e notificata in carcere il 9/12/2002;<br />

Difeso di fiducia dagli avv.ti Giuseppe Dacquì del foro di<br />

XXXXXXXXXXX e Salvatore Re del foro di XXXXXXXXXXX;<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

I M P U T A T I<br />

A) del reato p. e p. dall’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché,<br />

unitamente ad altri soggetti non identificati, si associavano tra loro<br />

allo scopo di commettere più delitti di acquisto, trasporto e vendita<br />

di sostanza stupefacente app<strong>art</strong>enente alle tabelle I e II del D.M.<br />

186/90; in p<strong>art</strong>icolare:<br />

- XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, in qualità di<br />

organizzatori e promotori, costituivano e dirigevano l’associazione<br />

per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti<br />

operante nei comuni di XXXXXXXXXXX, alla quale<br />

XXXXXXXXXXX p<strong>art</strong>ecipavano, con condotte consistite<br />

8


nell’importazione, detenzione e cessione all’ingrosso di sostanza<br />

stupefacente.<br />

In XXXXXXXXXXX dai primi mesi del 1998 fino all’agosto 1998<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

B) del reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t. 81 cpv., 110 C.P., 73, co.I e IV, D.P.R. 9<br />

ottobre 1990, n.309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo<br />

disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso tra loro,<br />

XXXXXXXXXXX illecitamente detenevano e cedevano<br />

XXXXXXXXXXX – che acquistava a fini di successivo spaccio –<br />

quantitativi non modici di sostanza stupefacente di tipo cocaina e<br />

marijuana per importi non inferiori a £.10.000.000 circa.<br />

In XXXXXXXXXXX dal giugno 1998 fino all’agosto 1998<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

C) del reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t. 110 C.P. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.<br />

309 perché, in concorso tra loro, illecitamente detenevano e<br />

cedevano ad un soggetto non compiutamente identificativo (di nome<br />

FABIO) chilogrammi 19 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.<br />

In XXXXXXXXXXX il 4/8/1998<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

D) del reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t.81 cpv., 110 C.P. e 73 D.P.R. 9 ottobre<br />

1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo<br />

disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso tra loro,<br />

illecitamente detenevano e cedevano sostanza stupefacente<br />

app<strong>art</strong>enente alla tabella I del D.M. 186/90 in quantità imprecisata,<br />

per un importo pari a £.9.000.000 circa<br />

In XXXXXXXXXXX in epoca antecedente e prossima al 27/7/1998<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

E) del reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t. 110 C.P. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.<br />

309 per avere il XXXXXXXXXXX offerto e il XXXXXXXXXXX<br />

trattato, per conto di altri acquirenti palermitani, la cessione di<br />

sostanza stupefacente app<strong>art</strong>enente alla tabella II del D.M. 186/90 in<br />

quantitativi minimi di un chilogrammo alla volta per l’importo di £.<br />

2 milioni al chilogrammo.<br />

In XXXXXXXXXXX il 26 agosto 1998<br />

9


XXXXXXXXXXX:<br />

F) del reato p. e p. dall’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché,<br />

unitamente ad altri soggetti non identificati, si associavano tra loro<br />

allo scopo di commettere più delitti di acquisto, trasporto e vendita<br />

di sostanza stupefacente app<strong>art</strong>enente alle tabelle I e II del D.M.<br />

186/90; in p<strong>art</strong>icolare:<br />

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, in qualità di organizzatori<br />

e promotori, costituivano e dirigevano l’associazione per delinquere<br />

finalizzata al traffico di stupefacenti operante nei comuni di<br />

XXXXXXXXXXX, alla quale XXXXXXXXXXX p<strong>art</strong>ecipavano,<br />

con condotte consistite nell’importazione, detenzione e cessione<br />

all’ingrosso di sostanza stupefacente.<br />

In XXXXXXXXXXX dai primi mesi<br />

del 1998 fino alla fine del 1999<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

G)…omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

H)…omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

I)…omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

L)…omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

M) …omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

N) del reato p. e p. dall’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché,<br />

unitamente ad altri soggetti non identificati, si associavano tra loro<br />

allo scopo di commettere più delitti di acquisto, trasporto e vendita di<br />

sostanza stupefacente app<strong>art</strong>enente alle tabelle I e II del D.M.<br />

186/90; in p<strong>art</strong>icolare:<br />

XXXXXXXXXXX, in qualità di organizzatori e promotori,<br />

costituivano e dirigevano l’associazione per delinquere finalizzata al<br />

traffico di stupefacenti operante nel comune di XXXXXXXXXXX<br />

10


p<strong>art</strong>ecipavano, con condotte consistite nell’importazione, detenzione<br />

e cessione all’ingrosso di sostanza stupefacente.<br />

In XXXXXXXXXXX dall’anno 1997 al marzo 2000<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

O) del reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t.81 cpv., 110 C.P. e 73 D.P.R. 9 ottobre<br />

1990, n. 309 perché, con più azioni esecutive di un medesimo<br />

disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso tra loro,<br />

illecitamente detenevano e cedevano sostanza stupefacente; in<br />

p<strong>art</strong>icolare XXXXXXXXXXX cedeva a XXXXXXXXXXX – che<br />

acquistava al fine di vendere – quantitativi non modici di sostanza<br />

stupefacente app<strong>art</strong>enente alle tabelle I e II del D.M. 186/90.<br />

In XXXXXXXXXXX dall’ottobre al dicembre 1997<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

P) …omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

Q) …omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

R) … omissis…<br />

XXXXXXXXXXX:<br />

S) per il reato p. e p. dagli <strong>art</strong>t. 81 cpv. C.P., 10 e 14 L. 14 ottobre<br />

1974, n.497 perché illegittimamente deteneva più armi comuni da<br />

sparo.<br />

In XXXXXXXXXXX fino al 20/11/1999<br />

Con la recidiva: XXXXXXXXXXX<br />

Con la recidiva infraquinquennale: XXXXXXXXXXX;<br />

Con la recidiva reiterata: XXXXXXXXXXX<br />

Con la recidiva reiterata infraquinquennale: XXXXXXXXXXX.<br />

Con la recidiva specifica: XXXXXXXXXXX<br />

Con la recidiva specifica infranquinquennale: XXXXXXXXXXX<br />

Con la recidiva reiterata specifica: XXXXXXXXXXX<br />

CONCLUSIONI DELLE PARTI<br />

11


All’udienza del 15 febbraio 2005 il P.M., nella persona del Dott.<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo:<br />

per XXXXXXXXXXX, lo stesso è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74<br />

D.P.R. 309/90 contestato al capo F) originario e del reato in materia di armi<br />

di cui al capo S)<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per i reati ascritti e la<br />

condanna alla pena finale di anni 23 di reclusione, pena base per il reato di<br />

cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 309/90 anni 22 ed aumento di un anno di reclusione<br />

per la continuazione, con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo<br />

dai pubblici uffici, dell’interdizioni legale e della sospensione della potestà<br />

genitoriale per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX lo stesso è imputato in ordine alle due associazioni<br />

di cui ai capi A) e N) e nonché del reato fine di cui ai capi B) e C)<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per i reati ascritti e la<br />

condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione; pena base, per il reato<br />

più grave sub A) anni 20 ed aumento di anni 5 per la continuazione con gli<br />

altri reati, con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici<br />

uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale<br />

per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX lo stesso è imputato solo del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R. 309/90 contestato al capo F) originario.<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna alla pena, di anni 20 di reclusione, con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, lo stesso è imputato solo del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R. 309/90 contestato al capo F) originario<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per i reati ascritti e la<br />

condanna alla pena, di anni 20 di reclusione, con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, lo stesso è imputato solo del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R. 309/90 contestato al capo F) originario.<br />

12


Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per i reati ascritti e la<br />

condanna alla pena, di anni 20 e mesi 6 di reclusione, con le pene<br />

accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione<br />

legale e della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di<br />

esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, sono imputati del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipi<br />

per XXXXXXXXXXX Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità<br />

per il reato ascritto e la condanna alla pena di anni 12 di reclusione con le<br />

pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,<br />

dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale per il<br />

periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna, previo riconoscimento delle circostanze generiche alla pena di<br />

anni 8 di reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai<br />

pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà<br />

genitoriale per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX è imputato del reato di cui<br />

all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90 con funzione di p<strong>art</strong>ecipe.<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna, previo riconoscimento delle circostanze generiche alla pena di<br />

anni 8 di reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai<br />

pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà<br />

genitoriale per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90<br />

con funzione di p<strong>art</strong>ecipe.<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90<br />

con funzione di p<strong>art</strong>ecipe.<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna, previo riconoscimento delle circostanze generiche alla pena di<br />

anni 8 di reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai<br />

13


pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà<br />

genitoriale per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato dei reati di cui agli <strong>art</strong>t. 73 e 74 D.P.R.<br />

309/90<br />

Si richiede la pronuncia di assoluzione al capo A) per non aver commesso<br />

il fatto ai sensi dell’<strong>art</strong>. 530 co.II C.P.P.<br />

Si chiede, altresì, la dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui<br />

all’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90 e la condanna alla pena di anni 4 di reclusione con<br />

le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,<br />

dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale per il<br />

periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 309/90<br />

in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna alla pena di anni 10 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, lo stesso è imputato in ordine all’associazione di<br />

cui al capo A) nonché dei reati fine di cui ai capi B) e C)<br />

Si chiede pertanto la dichiarazione di penale responsabilità e la condanna<br />

alla pena finale, stante anche la personalità dell’imputato quale emerge dal<br />

certificato giudiziario e dalla sentenza prodotta, di anni 21 e mesi sei di<br />

reclusione; pena base per il reato più grave sub A) anni 20 ed aumento di<br />

anni 1 e mesi 6 per la continuazione con gli altri reati, con le pene<br />

accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione<br />

legale e della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di<br />

esecuzione della pena.<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90<br />

in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità per il reato ascritto e la<br />

condanna alla pena di anni 10 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90<br />

in qualità di p<strong>art</strong>ecipe e di due reati fine di cui all’<strong>art</strong>.73<br />

14


Si chiede pertanto la dichiarazione di personale responsabilità e la<br />

condanna alla pena finale di anni 12 di reclusione; pena base reato più<br />

grave sub A) anni 10 ed aumento per la continuazione di anni 2 di<br />

reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici<br />

uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale<br />

per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato dei reati di cui agli <strong>art</strong>t. 73 e 74 D.P.R.<br />

309/90<br />

Pertanto si richiede la pronuncia di assoluzione al capo A) per non aver<br />

commesso il fatto ai sensi dell’<strong>art</strong>. 530 co.2 C.P.P.<br />

Si chiede, altresì, la dichiarazione di penale responsabilità per il reato di cui<br />

all’<strong>art</strong>.73 D.P.R. 309/90 e la condanna alla pena di anni nove di reclusione<br />

con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,<br />

dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale per il<br />

periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90<br />

in qualità di organizzatore e promotore<br />

Si chiede pertanto la dichiarazione di personale responsabilità e la<br />

condanna alla pena di anni 20 e mesi 6 di reclusione, con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici,dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di promotore ed organizzatore<br />

Si richiede la dichiarazione di personale responsabilità e la condanna alla<br />

pena, derubricato il fatto a condotta di p<strong>art</strong>ecipazione, di anni 11 di<br />

reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici<br />

uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale<br />

per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX , è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si richiede la dichiarazione di personale responsabilità e la condanna alla<br />

pena finale, previa concessione delle circostanze generiche per lo stato di<br />

incensuratezza, di anni 8 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena.<br />

15


per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di promotore ed organizzatore<br />

Si richiede la dichiarazione di personale responsabilità e la condanna alla<br />

pena, derubricato il fatto a condotta di p<strong>art</strong>ecipazione, ad anni 11 di<br />

reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici<br />

uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale<br />

per il periodo di esecuzione della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si richiede, pertanto, la dichiarazione di personale responsabilità e la<br />

condanna alla pena finale di anni 8 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione della<br />

pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si richiede, pertanto, la dichiarazione di personale responsabilità e la<br />

condanna alla pena finale, previa concessione delle circostanze generiche<br />

per lo stato di incensuratezza, di anni 8 di reclusione con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo dell’esecuzione<br />

della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si richiede la dichiarazione di personale responsabilità e la condanna alla<br />

pena finale, previa concessione delle circostanze generiche per lo stato di<br />

incensuratezza, di anni 8 di reclusione, con le pene accessorie<br />

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e<br />

della sospensione della potestà genitoriale per il periodo di esecuzione<br />

della pena<br />

per XXXXXXXXXXX, è imputato del reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R.<br />

309/90 in qualità di p<strong>art</strong>ecipe<br />

Si richiede la dichiarazione di penale responsabilità e la condanna alla pena<br />

di anni 10 di reclusione con le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo<br />

dai pubblici uffici, dell’interdizione legale e della sospensione della potestà<br />

genitoriale per il periodo di esecuzione della pena<br />

16


All’udienza del 18 febbraio 2005 l’avv.Giuseppe Dacquì nell’interesse<br />

del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo ex <strong>art</strong>. 649<br />

C.P.P., che il Tribunale voglia emettere sentenza di non doversi procedere,<br />

essendo stato già l’imputato giudicato con sentenza già passata in<br />

giudicato; chiede l’assoluzione per non aver commesso i fatti contestati, in<br />

via subordinata, che venga riconosciuta la continuazione ex <strong>art</strong>. 81 C.P. con<br />

applicazione del minimo della pena e la concessione delle circostanze<br />

attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.<br />

All’udienza del 22 febbraio 2005 l’avv. Giovanni Salvaggio nell’interesse<br />

del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione<br />

con formula piena perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non<br />

averlo commesso.<br />

L’avv. Vincenzo Fragalà nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione per non aver<br />

commesso il fatto<br />

L’avv. Maurizio Gaudio nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione perché il fatto non<br />

sussiste o per non averlo commesso.<br />

All’udienza del 26 febbraio 2005 l’avv. Filippo Freddoneve nell’interesse<br />

del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione<br />

dal reato contestato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.<br />

L’avv. Enrico Quattrocchi nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione per non aver<br />

commesso il fatto o perché il fatto non sussiste<br />

All’udienza del 1 marzo 2005 l’avv. Lidia Fiamma nell’interesse del<br />

proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione<br />

perché il fatto non sussiste, in subordine per non averlo commesso<br />

Nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione di<br />

entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste e in subordine perché il<br />

fatto non costituisce reato<br />

17


L’avv. Diego Guadagnino nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude<br />

chiedendo l’assoluzione per tutti e tre gli imputati perché il fatto non<br />

sussiste<br />

L’avv. Nicolò Grillo nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude<br />

chiedendo l’assoluzione per non aver commesso il fatto, Nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione per essere stato già<br />

giudicato<br />

L’avv. N. Grillo, quale sostituto dell’avv. G. Grillo nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione per non aver<br />

commesso il fatto<br />

All’udienza del 2 marzo 2005 l’avv. Salvatore Collura nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputato con<br />

ampia formula, in subordine, applicare il principio del ne bis in idem ed<br />

ancora in subordine, applicare la continuazione sulla sentenza emessa dalla<br />

Corte di Appello di Caltanissetta ove passata in giudicato;<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

l’assoluzione con ampia formula<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

l’assoluzione con la più ampia formula per il reato associativo, chiede<br />

altresì l’assoluzione per il reato di detenzione di arma ai sensi dell’<strong>art</strong>. 530<br />

co.II C.P.P.<br />

L’avv. Pompeo Mangano nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude<br />

chiedendo l’assoluzione dai reati allo stesso contestati per non averli<br />

commessi.<br />

L’avv. Walter Tesauro nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude<br />

chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non<br />

aver commesso il fatto<br />

Nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione<br />

perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto<br />

L’avv. Salvatore Pennica nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo: in via principale l’assoluzione per<br />

il reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 309/90 per non aver commesso il fatto, in<br />

18


via più graduata ritenere sussistente il II comma dell’<strong>art</strong>. 49 C.P. e per<br />

l’effetto pronunciare sentenza di assoluzione; in via ancora più graduata:<br />

derubricare il reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90 nell’<strong>art</strong>.73 co. 5° D.P.R.<br />

309/90 e, calcolate le attenuanti prevalenti, visto lo stato di quasi<br />

incensuratezza e la custodia cautelare patita, applicare il minimo della pena<br />

con i benefici di legge concedibili<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

l’assoluzione per il reato di cui all’<strong>art</strong>.74 D.P.R. 309/90 per non aver<br />

commesso il fatto<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine ai sensi dell’<strong>art</strong>. 530<br />

co.II C.P.P.<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

assolvere l’imputato per non aver commesso il fatto<br />

All’udienza del 3 marzo 2005 l’avv. Salvatore Re nell’interesse del<br />

proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo l’assoluzione per<br />

il reato di cui al capo A) e, assoluzione con la più ampia formula per il<br />

reato di cui al capo E)<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

applicarsi il ne bis in idem<br />

Nell’interesse del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude<br />

chiedendo assolvere l’imputato dai reati contestati e, qualora venisse<br />

ritenuto responsabile del reato di cui all’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90, applicarsi il<br />

minimo della pena con i benefici di legge<br />

Nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude chiedendo assolvere<br />

l’imputato dal reato associativo perché il fatto non sussiste, in subordine<br />

derubricare il reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 nell’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90<br />

Nell’interesse di XXXXXXXXXXX conclude chiedendo assolvere<br />

l’imputato dal reato associativo perché il fatto non sussiste, in subordine<br />

derubricare il reato di cui all’<strong>art</strong>.74 nell’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90 ed applicarsi<br />

19


il principio del ne bis in idem. Fa osservare che il Puntorno ha già subito<br />

condanna per gli stessi fatti con sentenza passata in giudicato<br />

L’avv. Gioacchino Sbacchi nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo assolvere l’imputato perché il<br />

fatto non sussiste.<br />

L’avv. Giacomo La Russa nell’interesse del proprio assistito<br />

XXXXXXXXXXX conclude chiedendo assolvere l’imputato dal capo F)<br />

della rubrica perché il fatto non sussiste; in subordine per non averlo<br />

commesso ed ancora in subordine sub-riqualificarsi l’<strong>art</strong>.73 commi 4° e 5°<br />

con p<strong>art</strong>icolare assoluzione perché il fatto non costituisce reato<br />

All’udienza del 4 marzo 2005 l’avv. Giacomo La Russa nell’interesse<br />

del proprio assistito XXXXXXXXXXX conclude chiedendo<br />

l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste e perché il fatto<br />

non costituisce reato per il capo A); assoluzione per non aver commesso<br />

il fatto per il reato di cui al capo B); applicare la diminuente di cui al 5°<br />

comma dell’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90 con concessione delle attenuanti<br />

generiche e che la pena venga contenuta nei minimi del presofferto per<br />

il capo C).<br />

1) Svolgimento del processo.<br />

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 23/7/2003 dal<br />

G.I.P. del Tribunale di XXXXXXXXXXX ed altri 24 imputati, venivano<br />

portati al cospetto di questo Collegio giudicante – alcuni dei quali in stato<br />

di detenzione - per rispondere dei reati di cui agli <strong>art</strong>t. 81, 110 C.P. e 73, 74<br />

D.P.R. n. 309/90, nonché di altre ipotesi delittuose minori, tutti reati in<br />

epigrafe meglio specificati.<br />

La prima udienza, fissata per il 20/10/2003, non si teneva per<br />

irregolare composizione del Collegio giudicante.<br />

La successiva udienza del 5/11/2003 veniva dedicata alla verifica<br />

della regolare costituzione delle p<strong>art</strong>i e alle questioni preliminari.<br />

20


In p<strong>art</strong>icolare, veniva eccepita la nullità del decreto che dispone il<br />

giudizio nei confronti di XXXXXXXXXXX per omessa notifica<br />

dell’avviso conclusioni indagini ad uno dei due difensori dell’indagato<br />

nominati in atti, e la nullità del medesimo decreto per omessa notifica del<br />

decreto di fissazione udienza preliminare al difensore degli imputati<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

Entrambe le questioni venivano risolte alla successiva udienza del<br />

6/11/2003 con ordinanza, cui si fa espresso rimando, con la quale veniva<br />

rigettata l’eccezione formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXX mentre<br />

veniva accolta l’eccezione sollevata per XXXXXXXXXXX, la cui<br />

posizione veniva stralciata con conseguente restituzione degli atti al P.M.<br />

competente.<br />

Nella medesima udienza del 6/11/2003 le p<strong>art</strong>i avanzavano le<br />

rispettive richieste di prove orali, documentali e di perizia in materia<br />

fonica.<br />

All’udienza del 27/11/2003 il Tribunale ammetteva l’esame degli<br />

imputati, l’esame dei testi e la perizia trascrittiva delle intercettazioni di<br />

comunicazioni richieste dal P.M.; ammetteva, inoltre, l’esame degli<br />

imputati, l’esame dei testi e la produzione dei documenti richiesti dalle<br />

altre p<strong>art</strong>i. Si riservava, viceversa, in ordine all’ammissione di perizia<br />

fonica comparativa, avanzata da diverse p<strong>art</strong>i, all’esito delle trascrizioni<br />

delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché all’esito dell’esame<br />

dei testi che quelle intercettazioni avevano effettuato ovvero che avevano<br />

proceduto direttamente all’identificazione dei soggetti intercettati (si veda<br />

ordinanza del 27/11/2003 in atti).<br />

All’udienza del 28/11/2003 venivano sentiti i testi, tutti<br />

app<strong>art</strong>enenti alla XXXXXXXXXXX, che avevano effettuato, in<br />

21


concomitanza dei disposti servizi di ascolto, appostamenti ed<br />

identificazioni degli indagati.<br />

All’udienza del giorno 11/12/2003, al perito fonico<br />

XXXXXXXXXXX veniva affidato il seguente incarico: “ voglia il perito,<br />

previa acquisizione dei nastri, dei verbali e dei brogliacci di p.g.,<br />

trascrivere il contenuto delle intercettazioni di comunicazioni indicate dal<br />

P.M. e dalle altre p<strong>art</strong>i; vorrà, inoltre, indicare, per ognuno degli<br />

interlocutori, il nominativo allo stesso attribuito dalla p.g. nei verbali di<br />

ascolto e nei brogliacci”.<br />

Nella medesima udienza del giorno 11/12/2003 venivano<br />

esaminati i testi XXXXXXXXXXX, tutti app<strong>art</strong>enenti alla P.G. e tutti in<br />

ordine ai servizi di osservazione ed identificazione svolti.<br />

All’udienza del 18/12/2003 venivano sentiti i testi<br />

XXXXXXXXXXX, entrambi ufficiali di P.G., il primo in ordine ad un<br />

sequestro di banconote falsificate operato nei confronti dell’imputato<br />

XXXXXXXXXXX, ed il secondo in ordine ai servizi di osservazioni svolti<br />

sugli imputati XXXXXXXXXXX nonché sui locali dell’<br />

XXXXXXXXXXX . Il P.M. rinunziava, peraltro, nulla osservando le altri<br />

p<strong>art</strong>i, all’esame del teste XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del 15/1/2004 venivano sentiti gli ufficiali di P.G.<br />

XXXXXXXXXXX, in ordine ai servizi di appostamento ed osservazione<br />

effettuati. Nel corso della medesima udienza si profilava un problema di<br />

carattere metodologico in ordine all’esame dei testi, app<strong>art</strong>enenti alla P.G.,<br />

che avevano effettuato servizi di osservazione e pedinamento e di cui non<br />

avevano, per il tempo trascorso, memoria piena. Il problema veniva risolto<br />

alla successiva udienza del 29/1/2004 con ordinanza cui si fa espresso<br />

rimando.<br />

22


Il Collegio, nell’affrontare il problema della producibilità della<br />

documentazione dell’attività di osservazione e pedinamento svolta dalla<br />

P.G. nei confronti degli imputati nella fase delle indagini prelimari,<br />

rilevava, conformemente agli indirizzi espressi dalla S.C. nelle sentenze<br />

14/6/2000 imp. XXXXXXXXXX e 26/3/1997 n. 4095 , che “ …<br />

sicuramente legittima deve ritenersi l’acquisizione agli atti del giudizio, e<br />

conseguentemente la loro utilizzabilità, delle relazioni della p.g. aventi ad<br />

oggetto le attività di osservazione e pedinamento ovviamente nei limiti in<br />

cui si tratta di verbali di atti per loro natura irripetibili rispetto ai quali<br />

l’immediatezza della percezione può e deve essere documentata con atto<br />

scritto che ne garantisca la genuinità e la preservi da errori di ricordo,<br />

ferma restando l’inammissibilità dell’acquisizione delle relazioni attestanti<br />

lo svolgimento e l’evoluzione delle indagini nonché, per le relazioni a<br />

contenuto misto, l’acquisibilità e l’utilizzabilità delle sole p<strong>art</strong>i attestative e<br />

documentative (mediante fotografie e filmati) delle attività di osservazione<br />

e pedinamento”.<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

Nella predetta udienza veniva, peraltro, sentito il teste del P.M.<br />

All’udienza del 2/2/2004 il Collegio ammetteva – con ulteriore<br />

ordinanza cui si fa espresso rimando – le relazioni di P.G. prodotte dal P.M.<br />

aventi ad oggetto servizi di osservazione e pedinamento, ritenendoli atti<br />

irripetibili, con ovvia esclusione di quelle relazioni di servizio che<br />

contenessero considerazioni degli ufficiali di P.G. circa l’esito<br />

dell’appostamento e lo svolgimento delle indagini.<br />

Il Collegio riteneva peraltro che alle p<strong>art</strong>i era sempre consentito<br />

nel pubblico dibattimento contestare il contenuto delle relazioni ovvero<br />

chiedere spiegazioni agli ufficiali di P.G. redattori delle predette relazioni<br />

circa le modalità di svolgimento dei servizi effettuati.<br />

23


Ancora, all’udienza del 2/2/2004 veniva sentito il teste<br />

XXXXXXXXXXX circa l’arresto di XXXXXXXXXXX nonché sull’esito<br />

delle perquisizioni effettuate in quel contesto che portarono al sequestro di<br />

circa gr.650 di marijuana, di gr. 1 di cocaina, di un bilancino di precisione,<br />

di un filtrino e di un quadernetto con appunti relativi ad un traffico di<br />

stupefacenti.<br />

L’udienza del 16/2/2004 veniva dedicata all’esame dei testi,<br />

app<strong>art</strong>enenti alla P.G., XXXXXXXXXXX. Quest’ultimo, Sovrintendente<br />

della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di<br />

XXXXXXXXXXX, riferiva circa il sequestro di un certo quantitativo di<br />

stupefacente effettuato in data 29/2/2000 nel sottoscala dell’abitazione<br />

dell’imputato XXXXXXXXXXX<br />

All’udienza del 23/2/2004 venivano sentiti il XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del 3/3/2004 venivano sentiti i testi<br />

XXXXXXXXXXX; il primo sui servizi di osservazione sulla macelleria<br />

dell’imputato XXXXXXXXXXX e gli altri due sull’arresto in flagranza di<br />

reato di XXXXXXXXXXX il 29/2/2000 per il reato di cui all’<strong>art</strong>. 73 DPR<br />

n. 309/90.<br />

All’udienza del 17/3/2004 continuava l’esame dei testi<br />

app<strong>art</strong>enenti alla P.G. redattori di relazioni di servizio su gli effettuati<br />

appostamenti; in p<strong>art</strong>icolare, venivano sentiti i testi XXXXXXXXXXX in<br />

ordine ai rapporti fra gli imputati gravitanti sulla “piazza” di<br />

XXXXXXXXXXX<br />

Anche l’udienza del 5/4/2004 era dedicata all’esame degli Ufficiali<br />

di P.G., già dirigenti il Commissariato XXXXXXXXXXX, in ordine ai<br />

rapporti fra gli imputati XXXXXXXXXXX.<br />

24


All’udienza del 13/4/2004 veniva sentito l’Ass.<br />

XXXXXXXXXXX in ordine ai servizi di osservazione svolti sull’imputato<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del 26/4/2004 veniva sentito XXXXXXXXXXX sui<br />

servizi di osservazione svolti sugli imputati XXXXXXXXXXX<br />

L’udienza del 10/5/2004 veniva rinviata per l’assenza, giustificata, dei testi<br />

citati dal P.M..<br />

All’udienza del 18/5/2004 veniva sentito l’Isp. XXXXXXXXXXX<br />

in ordine alle investigazioni svolte su XXXXXXXXXXX e sui servizi di<br />

osservazione sui locali XXXXXXXXXXX<br />

Il Gen. della G.d.F. XXXXXXXXXXX, già in servizio presso il Servizio<br />

Centrale Antidroga, veniva esaminato all’udienza del giorno 1/6/2004 e<br />

riferiva circa una segnalazione pervenuta al suo ufficio su un traffico<br />

internazionale di stupefacenti gestito dai XXXXXXXXXXX, sfruttando la<br />

copertura di un commercio di prodotti ittici. Nella medesima udienza<br />

veniva sentito, ai sensi dell’<strong>art</strong>. 197 bis c.p.p., il teste XXXXXXXXXXX<br />

in ordine ad un acquisito di una p<strong>art</strong>ita di marijuana da p<strong>art</strong>e di<br />

XXXXXXXXXXX<br />

All’udienza del 15/6/2004 veniva sentito il Dott. XXXXXXXXXXX, già<br />

in servizio presso il Commissariato di XXXXXXXXXXX, il quale riferiva<br />

sull’operazione denominata “XXXXXXXXXXX, sugli imputati<br />

XXXXXXXXXXX e sui servizi di osservazione sulla macelleria del<br />

predetto XXXXXXXXXXX. Nella medesima udienza il P.M. rinunziava,<br />

con il consenso della difesa, all’esame dei testi A XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del giorno 1/7/2004 il teste Isp. XXXXXXXXXXX<br />

della Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX, riferiva sull’esito delle<br />

intercettazioni svolte sull’autovettura XXXXXXXXXXX in uso<br />

XXXXXXXXXXX sui servizi di osservazione svolti sul predetto V<br />

25


XXXXXXXXXXX nonché sul sequestro di alcune banconote falsificate<br />

operato a XXXXXXXXXXX. Riferiva, inoltre, sui rapporti fra V<br />

XXXXXXXXXXX nonché sui rapporti fra XXXXXXXXXXX Nella<br />

medesima udienza il Dott. XXXXXXXXXXX, già in servizio alla Squadra<br />

Mobile di XXXXXXXXXXX, riferiva su un traffico di sostanze<br />

stupefacenti gestito da XXXXXXXXXXX, con un cittadino albanese e con<br />

soggetti di XXXXXXXXXXX e sulla genesi e il successivo sviluppo di<br />

alcune intercettazioni telefoniche relative al presente procedimento.<br />

All’udienza del giorno 8/7/2004 il perito XXXXXXXXXXX<br />

depositava le trascrizioni delle intercettazioni di comunicazioni affidategli<br />

e spiegava alle p<strong>art</strong>i le modalità con cui aveva svolto l’incarico, offrendo<br />

alle stesse i chiarimenti richiesti.<br />

Nella medesima udienza iniziava l’esame del teste Dott.<br />

XXXXXXXXXXX Dirigente la Squadra Mobile XXXXXXXXXXX, che<br />

continuava nelle successive udienze del 15/7/2004 e 20/7/2004.<br />

Il teste, firmatario della informativa conclusiva delle complesse<br />

indagini svolte in collaborazione con la Criminalpol di XXXXXXXXXXX<br />

e il Commissariato di XXXXXXXXXXX, riferiva sulla genesi e sullo<br />

svolgimento delle indagini nonché sull’esito dei servizi di ascolto e di<br />

osservazione comandati. In p<strong>art</strong>icolare, il teste riferiva sui contatti fra<br />

XXXXXXXXXXX; sullo sfruttamento dell’attività di<br />

commercializzazione del pesce effettuata da XXXXXXXXXXX per<br />

coprire un traffico di sostanze stupefacenti; sulla decodificazione del<br />

linguaggio criptato usato dagli imputati nel corso delle conversazioni<br />

intercettate.<br />

All’udienza del 15/7/2004 veniva, altresì, emessa, ex <strong>art</strong>. 304 co. II<br />

C.P.P., ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per gli<br />

imputati ancora detenuti, attesa la p<strong>art</strong>icolare complessità del dibattimento.<br />

26


All’udienza del 23/9/2004 veniva sentito il Cap. della G. d. F.<br />

XXXXXXXXXXX, il quale riferiva circa una collegata indagine per<br />

traffico di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolti l’imputato<br />

XXXXXXXXXXX; riferiva, in p<strong>art</strong>icolare, sui contatti fra il predetto<br />

XXXXXXXXXXX e sul linguaggio usato dagli indagati per coprire il<br />

traffico di sostanze stupefacenti.<br />

L’udienza del 28/9/2004 veniva rinviata per l’impossibilità a<br />

presenziare del teste XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del 5/10/2004 veniva sentito, ai sensi dell’<strong>art</strong>. 197 bis<br />

C.P.P., il teste XXXXXXXXXXX il quale riferiva sul ruolo dallo stesso<br />

rivestito all’interno XXXXXXXXXXX e circa un sospetto trasporto di<br />

“merce” curato da XXXXXXXXXXX e costituente oggetto della<br />

intercettazione di comunicazione del 26/11/1999.<br />

All’udienza del 21/10/2004, su accordo delle p<strong>art</strong>i, veniva<br />

controesaminato il Dott. XXXXXXXXXXX il quale nell’occasione<br />

ribadiva lo spessore criminale degli imputati XXXXXXXXXXX entrambi<br />

legati ad ambienti di criminalità organizzata.<br />

All’udienza del 26/10/2004 veniva sentito l’Isp.<br />

XXXXXXXXXXX della Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX il quale<br />

riferiva circa i contatti fra XXXXXXXXXXX.<br />

L’udienza del 4/11/2004 veniva riservata all’esame degli imputati<br />

che avevano acconsentito alla richiesta in tal senso formulata dal P.M..<br />

L’udienza del giorno 11/11/2004 veniva rinviata per l’assenza<br />

giustificata del teste XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del 18/11/2004 il P.M. produceva, ex <strong>art</strong>. 513 C.P.P., i<br />

pp.vv. delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli<br />

imputati che si erano rifiutati di sottoporsi all’esame dibattimentale. Nella<br />

27


medesima udienza iniziava l’esame dei testi indicati dalla difesa degli<br />

imputati.<br />

Veniva, pertanto, richiamato il teste Dott. XXXXXXXXXXX il<br />

quale forniva ai difensori di XXXXXXXXXXX le spiegazioni e i<br />

chiarimento da loro rispettivamente richiesti.<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

L’esame dei testi della difesa continuava con l’escussione di<br />

Ancora nella medesima udienza del 18/11/2004 veniva rigettata,<br />

con ordinanza che di seguito si riporta integralmente, la richiesta di perizia<br />

fonica comparativa fra le voci captate dalle disposte intercettazioni di<br />

comunicazioni e le voci – campione degli imputati.<br />

Per la fondamentale rilevanza dell’ordinanza in ordine alla<br />

acquisizione della prova, si trascrive di seguito la predetta ordinanza:<br />

“Giova innanzitutto premettere che la perizia è mezzo di<br />

prova neutro – ovvero non è prova a carico né a discarico – e<br />

come tale è sottratta al potere dispositivo delle p<strong>art</strong>i, che<br />

possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie<br />

consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere<br />

discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di<br />

prova decisiva (Si veda, per tutte, Cass. 12027/99, Mandalà).<br />

In p<strong>art</strong>icolare, nel caso di perizia fonica, per fondare un<br />

giudizio di responsabilità penale si rende assolutamente<br />

necessario che a tale tipo di perizia fonica si affianchino altri<br />

elementi di prova che devono essere valutati dal giudice<br />

complessivamente e non singolarmente e che costituiscano un<br />

riscontro avente di per sé carattere indiziante per l’imputato (si<br />

veda Tribunale Torino 23.12.1991, Leonardis).<br />

28


A ciò si deve aggiungere che l’unico materiale<br />

probatorio utilizzabile ai fini della decisione è esclusivamente<br />

quello emerso dalla perizia trascrittiva delle intercettazioni<br />

telefoniche ed ambientali nonché quello acquisito dal Tribunale<br />

nel rispetto del contraddittorio tra le p<strong>art</strong>i.<br />

Alla luce di tali principi, dai quali questo Tribunale non<br />

intende discostarsi, le istanze non appaiono pertanto meritevoli<br />

di accoglimento.<br />

Venendo all’analisi delle singole posizione si rileva<br />

infatti, in relazione a XXXXXXXXXXX che nell’ambito del<br />

presente procedimento l’unica occasione in cui risulta<br />

intercettata la loro voce è costituita dalla conversazione tra<br />

presenti avvenuta alle ore 10.50 del 12 giugno 1998, all’interno<br />

della XXXXXXXXXXX, in uso al coimputato<br />

XXXXXXXXXXX (si veda trascrizione della bobina 3 lato A –<br />

traccia 22 depositata dal perito).<br />

Ebbene, alla luce di quanto dichiarato dai testimoni<br />

esaminati in dibattimento non appare sussista dubbio alcuno<br />

sull’attribuibilità delle voci a ciascuno dei due imputati<br />

nell’ambito di detta conversazione<br />

In p<strong>art</strong>icolare, giova richiamare quanto riferito<br />

dall’agente XXXXXXXXXXX che, all’udienza del 26 aprile<br />

2004, ha confermato di aver assistito all’incontro avvenuto<br />

dinanzi al bar XXXXXXXXXXX tra gli imputati<br />

XXXXXXXXXXX oltre ad un tale XXXXXXXXXXX (Cfr.<br />

verbale d’udienza del 26 aprile 2004, pagg.11 e ss.), proprio<br />

mentre era in corso la conversazione testé richiamata.<br />

29


Dello stesso tenore è, peraltro, la deposizione<br />

dell’agente XXXXXXXXXXX che, all’udienza del 5 aprile<br />

2004, ha dichiarato di aver assistito personalmente all’incontro<br />

tra XXXXXXXXXXX allorché il primo è salito sull’autovettura<br />

di quest’ultimo.<br />

Ha riferito altresì di aver seguito i due imputati<br />

dapprima presso il notaio XXXXXXXXXXX quindi presso una<br />

sala giochi. E di aver visto, in un momento successivo, salire su<br />

detta autovettura anche XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale<br />

d’udienza del 5.aprile 2004, pagg.65 e ss.).<br />

Negli stessi termini è la deposizione dell’ispettore capo<br />

XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale d’udienza del 1 luglio 2004,<br />

pagg.10 e ss.) e dell’agente XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale<br />

d’udienza del 11 dicembre 2003, pagg.32 e ss.).<br />

Mette conto rilevare, peraltro, che gli agenti della<br />

polizia di Stato che hanno proceduto all’identificazione di<br />

XXXXXXXXXXX avevano una conoscenza personale di<br />

costoro, avendo già provveduto alla loro identificazione in<br />

occasione di un controllo compiuto nella locale<br />

XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale d’udienza del 5 aprile 2004,<br />

pag.73).<br />

Anche per la ricognizione vocale di XXXXXXXXXXX<br />

non appare necessario procedere al compimento di una perizia<br />

fonica.<br />

Il riconoscimento si fonda, infatti, su una duplice<br />

circostanza: ovvero sulla comprovata frequentazione del<br />

XXXXXXXXXXX nonché sul tenore delle conversazioni<br />

intercettate.<br />

30


Quanto al primo aspetto si deve ritenere senz’altro<br />

provata l’assidua frequentazione dell’esercizio commerciale<br />

gestito dal XXXXXXXXXXX da p<strong>art</strong>e dell’imputato<br />

XXXXXXXXXXX, come emerge dalle numerose annotazioni ad<br />

opera delle forze dell’ordine.<br />

In questo senso depongono le numerose riprese<br />

effettuate dalla telecamera installata nella macelleria da cui si<br />

evince la presenza dell’imputato il 26 febbraio 2000, alle 13.07;<br />

il 29 febbraio 2000, alle 11.54; il 10 marzo 2000, a p<strong>art</strong>ire dalle<br />

13.37; il 14 marzo 2000, alle 10.56; il 15 marzo 2000 alle 10.51<br />

ed alle 13.45; il 18 marzo 2000 alle 13.51; in più occasioni il 21<br />

marzo 2000; il 24 marzo 2000 (si veda annotazione di servizio in<br />

data 27 giugno 2000. Si veda sul punto anche la deposizione del<br />

teste XXXXXXXXXXX, in servizio presso il commissariato di<br />

XXXXXXXXXXX, verbale d’udienza del 3.3.2004, pagg.15 e<br />

ss.).<br />

A ciò si deve aggiungere che nella conversazione<br />

intercettata nella macelleria del XXXXXXXXXXX il 14<br />

febbraio 2000 alle ore 21.52, l’interlocutore, rimasto un soggetto<br />

non identificato, si rivolge ad uno dei presenti, appellandolo con<br />

il nome di XXXXXXXXXXX, ovvero proprio con il nome di<br />

battesimo del XXXXXXXXXXX<br />

Tali circostanze portano senz’altro a ritenere dimostrata<br />

la riconducibilità della voce intercettata nelle conversazioni del<br />

14 e 21 febbraio 2000 all’imputato XXXXXXXXXXX<br />

Molteplici sono, infine, anche i riscontri relativi a<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

31


Va premesso, innanzitutto, che le Forze dell’Ordine hanno<br />

registrato elementi idonei a sostenere che costui fosse presente,<br />

per ben due volte, presso la pizzeria XXXXXXXXXXX, gestita<br />

dal figlio di XXXXXXXXXXX<br />

Una prima volta in data 12 ottobre 1999, verso le ore<br />

17.25, allorché l’ispettore XXXXXXXXXXX notava una<br />

persona che conversava con XXXXXXXXXXX in prossimità di<br />

una XXXXXXXXXXX di proprietà di tale XXXXXXXXXXX,<br />

in uso a XXXXXXXXXXX (si veda in questo senso la relazione<br />

di servizio in data 14.10.1999 nonché verbale d’udienza del 15<br />

gennaio 2004, pagg.69 e ss.).<br />

Pochi giorni dopo – ovvero il 16.10.1999, alle ore 11.10<br />

- l’ispettore XXXXXXXXXXX notava la suddetta autovettura<br />

parcheggiata nel piazzale antistante la pizzeria unitamente alle<br />

autovetture intestate a XXXXXXXXXXX (si veda annotazione<br />

di servizio del 16.10.1999).<br />

Tale circostanza non fa che avvalorare la prospettazione<br />

accusatoria secondo la quale le numerose telefonate dirette<br />

all’utenza XXXXXXXXXXX, in uso a XXXXXXXXXXX<br />

siano da attribuire proprio a XXXXXXXXXXX<br />

A fronte dell’acclarato rapporto di conoscenza tra i due, infatti,<br />

vi è da considerare il dato – di p<strong>art</strong>icolare rilevanza per il profilo<br />

che in questa sede interessa – che le telefonate provengono da<br />

utenze sia fisse che mobili di cui il XXXXXXXXXXX era<br />

titolare.<br />

Ad esempio la telefonata intercettata in data 16 ottobre<br />

1999 – alle ore 20.02 proviene dall’utenza cellulare<br />

XXXXXXXXXXX intestata a XXXXXXXXXXX. (si veda<br />

32


trascrizione integrale della conversazione telefonica del 16<br />

ottobre 1999, bobina n.1, traccia n.2366).<br />

Dalla medesima utenza cellulare provengono anche le<br />

telefonate del 2 agosto 1999, alle ore 18.32 (si veda trascrizione<br />

integrale della conversazione telefonica del 2 agosto 1999,<br />

bobina n.1, traccia n.196); del 30 luglio 1999 alle ore 21.17 (si<br />

veda trascrizione integrale della conversazione telefonica del 30<br />

luglio 1999, bobina n.1, traccia n.112); del 21 agosto 1999, alle<br />

ore 00.10 (si veda trascrizione integrale della conversazione<br />

telefonica del 21 agosto 1999, bobina n.1, traccia n.893); del 22<br />

agosto 1999, alle ore 00.11 (si veda trascrizione integrale della<br />

conversazione telefonica del 22 agosto 1999, bobina n.1, traccia<br />

n.937), del 27 settembre 1999, alle ore 20.31 (si veda<br />

trascrizione integrale della conversazione telefonica del 27<br />

settembre 1999, bobina n1, traccia n.2047); del 16 ottobre 1999,<br />

alle ore 20.33 (si veda trascrizione integrale della conversazione<br />

telefonica del 16 ottobre 1999, bobina n.1, traccia n.2367).<br />

Ancora il 19 ottobre 1999, alle ore 13.18, sopraggiunge<br />

sull’utenza del XXXXXXXXXXX una telefonata.<br />

In questo caso non soltanto la telefonata proviene<br />

dall’utenza n. XXXXXXXXXXX, attivata dal 15 gennaio 1998<br />

a nome di XXXXXXXXXXX Vi è anche da considerare che il<br />

XXXXXXXXXXX chiama l’interlocutore XXXXXXXXXXX<br />

(si veda trascrizione integrale della conversazione telefonica del<br />

19 ottobre 1999, bobina n.1, traccia n.2385).<br />

Nella conversazione del 14 ottobre 1999, l’interlocutore<br />

del XXXXXXXXXXX lo invita a richiamarlo sull’utenza<br />

XXXXXXXXXXX che, ancora una volta, risulta riconducibile<br />

33


a XXXXXXXXXXX in quanto trattasi dell’utenza relativa alla<br />

sua abitazione anche se in questo caso non può dirsi che<br />

l’interlocutore sia proprio il XXXXXXXXXXX (si veda<br />

trascrizione integrale della conversazione telefonica del 14<br />

ottobre 1999, bobina n.1, traccia n.2318).<br />

Da detta ultima utenza fissa p<strong>art</strong>ono anche altre<br />

telefonate dirette a XXXXXXXXXXX ovvero quella del 29<br />

settembre 1999, alle ore 19.22 (si veda trascrizione integrale<br />

della conversazione telefonica del 29 settembre 1999, bobina n.1,<br />

traccia n.2075) e quella del 13 ottobre 1999, alle 19.43 ed alle<br />

20,44 (si veda trascrizione integrale della conversazione<br />

telefonica del 13 ottobre 1999, bobina n.1, traccia n.2299 e n.<br />

2300).<br />

Su queste conversazioni appare illuminante la<br />

deposizione del teste XXXXXXXXXXX all’udienza del 20<br />

luglio 2004 il quale non soltanto ha affermato che la voce<br />

intercettata nelle summenzionate ipotesi app<strong>art</strong>iene a<br />

XXXXXXXXXXX ma ha altresì indicato i motivi per i quali è<br />

in grado di sostenere che la telefonata del 13 ottobre 1999, ore<br />

18.00.05 sia stata attribuita erroneamente a XXXXXXXXXXX<br />

(pagg.13 e ss.; pagg.53 e ss.).<br />

L’ufficiale fa, infatti, rilevare come in detta<br />

conversazione, l’interlocutore, che chiama dall’utenza cellulare<br />

intestata a XXXXXXXXXXX, dice testualmente<br />

“XXXXXXXXXXX. Ebbene XXXXXXXXXXX, a differenza<br />

di XXXXXXXXXXX non è sposato (Cfr. verbale d'udienza del<br />

20 luglio 2004, pag.59).<br />

34


Peraltro la circostanza esposta dall’imputato in sede di<br />

spontanee dichiarazioni che imporrebbe, secondo la<br />

prospettazione difensiva, il compimento di una perizia fonica -<br />

ovverosia che chiunque avrebbe potuto fare delle telefonate<br />

dall’utenza fissa collocata nel magazzino di cui l’imputato era<br />

titolare - appare superata.<br />

Invero, la maggior p<strong>art</strong>e delle telefonate attribuite<br />

all’imputato non soltanto proviene da utenze cellulari – e non<br />

fisse - intestate all’imputato ma per di più risulta effettuata in<br />

orario serale o notturno quando certamente il magazzino era<br />

chiuso. Né, peraltro, l’imputato ha mai allegato e dimostrato di<br />

avere dato in uso le utenze telefoniche cellulari a lui intestate ad<br />

altre persone.<br />

Queste emergenze istruttorie portano, pertanto, a<br />

ritenere che nemmeno nel caso di XXXXXXXXXXX la perizia<br />

fonica richiesta debba essere ritenuta assolutamente decisiva.<br />

P.Q.M.<br />

Rigetta tutte le istanze indicate in premessa e dispone procedersi<br />

oltre.”<br />

All’udienza del 16/12/2004 venivano sentiti, nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX; nonché il testi XXXXXXXXXXX nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX. Venivano, altresì, sentiti i C.T. di p<strong>art</strong>e, esperti in<br />

materia fonica, XXXXXXXXXXX<br />

All’udienza del 23/12/2004 veniva sentito, nell’interesse<br />

dell’imputato XXXXXXXXXXX, il C.T. di p<strong>art</strong>e, esperto in materia<br />

fonica, XXXXXXXXXXX; ancora, venivano sentiti i testi<br />

XXXXXXXXXXX<br />

35


In p<strong>art</strong>icolare, il teste XXXXXXXXXXX forniva all’imputato<br />

XXXXXXXXXXX un alibi per il giorno 12/6/1998. I testi<br />

XXXXXXXXXXX, da p<strong>art</strong>e loro, fornivano spiegazioni circa una società<br />

di fatto per la commercializzazione del pesce fresco intercorsa fra lo stesso<br />

XXXXXXXXXXX.<br />

All’udienza del giorno 11/1/2005 veniva sentito, nell’interesse di<br />

Cimino Maurizio, il C.T. di p<strong>art</strong>e, esperto in materia fonica, Sammarco<br />

Marco.<br />

All’udienza del 20/1/2005 venivano sentiti, nell’interesse di<br />

XXXXXXXXXXX, i testi XXXXXXXXXXX; ed, inoltre, il teste<br />

XXXXXXXXXXX nell’interesse di XXXXXXXXXXX.<br />

Nella medesima udienza il P.M. e le altre p<strong>art</strong>i effettuava<br />

l’<strong>art</strong>icolata produzione documentale specificata in atti.<br />

Alla successiva udienza del 24/1/2005 il P.M. e le altre p<strong>art</strong>i<br />

avanzavano al Collegio, ex <strong>art</strong>. 507 C.P.P., le loro rispettive richieste di<br />

nuove prove. Veniva, inoltre, sollevata eccezione di inutilizzabilità delle<br />

intercettazioni di comunicazioni di cui era stata già disposta la trascrizione.<br />

Il Collegio con ordinanza del 24/1/2005 – che di seguito si riporta<br />

in modo integrale – ammetteva, con limitazioni, le prove documentali<br />

<strong>art</strong>icolate dalle p<strong>art</strong>i, rigettava le richieste di nuove prove e si riservava in<br />

ordine alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di<br />

comunicazioni in atti, all’esito dell’esibizione da p<strong>art</strong>e del P.M. dei relativi<br />

decreti autorizzativi.<br />

Statuiva il Collegio nella richiamata ordinanza:<br />

“… sentite le richieste del P.M., formulate ai sensi dell’<strong>art</strong>. 430 c.p.p.,<br />

nonché ai sensi dell’<strong>art</strong>. 507 c.p.p;<br />

36


sentite le difese degli imputati in ordine alle richieste del P.M. nonché le<br />

ulteriori richieste dei medesimi difensori avanzate ai sensi dell’<strong>art</strong>. 507<br />

c.p.p.;<br />

1) Può essere accolta, ai sensi dell’<strong>art</strong>. 238 bis c.p.p., la richiesta del<br />

P.M. di acquisizione di tutte le sentenze irrevocabili di cui all’indice<br />

prodotto in data 20.1.2005, e ai sensi degli <strong>art</strong>t. 234 e 431 comma 1°<br />

lett. b) c.p.p. dell’ordinanza di custodia cautelare n.<br />

XXXXXXXXXXX N.G. N.R. del 3.6.96, del verbale di arresto e<br />

sequestro a carico di XXXXXXXXXXX, dell’annotazione di<br />

servizio a firma di XXXXXXXXXXX, in quanto atti irripetibili e<br />

comunque trattandosi di documenti.<br />

2) Non può trovare accoglimento, invece, l’ulteriore richiesta di<br />

acquisizione delle trascrizioni delle conversazioni oggetto di<br />

intercettazione nell’ambito del proc. 361/95 N.G.N.R. Procura<br />

Repubblica XXXXXXXXXXX, trattandosi di intercettazioni<br />

effettuate in altro e diverso procedimento, e non ravvisandosi i<br />

presupposti della indispensabilità per la loro utilizzazione previsti<br />

dall’<strong>art</strong>. 270 comma 1 c.p.p.<br />

E’ noto, infatti, che per potere utilizzare intercettazioni di comunicazioni di<br />

altri procedimenti occorre il requisito della indispensabilità per<br />

l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.<br />

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che per valutare la diversità<br />

del procedimento non si deve fare riferimento a dati di ordine meramente<br />

formale - quale il numero di iscrizione nell’apposito registro delle notizie<br />

di reato - ma occorre riferirsi al contenuto sostanziale della notizia di<br />

reato, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il P.M. e la polizia<br />

37


giudiziaria hanno svolto le indagini necessarie per le determinazioni<br />

inerenti all’esercizio dell’azione penale (Cass. 16.10.1995, Pulvirenti e<br />

Cass. 16.11.1998 Tomasello).<br />

Orbene, dall’esame degli atti prodotti dal P.M., su espresso invito di questo<br />

Collegio, ed in p<strong>art</strong>icolare dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere<br />

emessa dal G.I.P. di XXXXXXXXXXX in data 3.6.1996 si evince, a<br />

prescindere da ogni formale riferimento al numero di iscrizione del<br />

procedimento, che le intercettazioni di cui si chiede la produzione si<br />

riferiscono ad altro fatto-reato diverso da quello per cui si procede, sia in<br />

relazione all’epoca del commesso reato, sia in relazione ai soggetti<br />

coinvolti nell’indagine, sia, infine, all’ambito territoriale in cui si sono<br />

svolti i fatti.<br />

Invero, l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei<br />

delitti di cui all’<strong>art</strong>. 73 D.P.R. 309/90 di cui alla richiamata ordinanza di<br />

custodia cautelare, risulterebbe avere operato in XXXXXXXXXXX fra il<br />

settembre ’94 ed il luglio ’95, mentre l’associazione oggetto del presente<br />

procedimento sarebbe stata attiva in XXXXXXXXXXX dai primi mesi del<br />

’98 fino alla fine del ’99. Senza dire, peraltro, che l’unico punto di contatto<br />

fra le due associazioni risiederebbe nella figura e nell’attività del solo<br />

XXXXXXXXXXX, imputato in entrambe le associazioni.<br />

3) Non può trovare accoglimento, inoltre, la richiesta oggi formulata<br />

dal P.M. di rinnovo, o integrazione, della perizia trascrittiva<br />

relativamente alla conversazione intercettata in data 7.4.1999 alle<br />

ore 15,51 sull’utenza cellulare in uso a XXXXXXXXXXX e<br />

relativamente alla conversazione ambientale n. XXXXXXXXXXX<br />

Quanto alla prima delle suddette conversazioni, si osserva che la<br />

richiesta di rinnovo della perizia trascrittiva, limitatamente alle<br />

38


dichiarazioni del XXXXXXXXXXX che non sarebbero state<br />

oggetto di esplicita trascrizione da p<strong>art</strong>e del perito, non appare<br />

accoglibile, tenuto conto della rilevante mole del patrimonio di<br />

conversazioni già confluite nel procedimento, e considerato peraltro<br />

che sul punto specifico è stata acquisita la deposizione del<br />

qualificato teste XXXXXXXXXXX all’udienza del 8.7.2004 ( si<br />

vedano pagg. 94 e 95 del verbale di udienza).<br />

Senza dire, infine, che il Collegio ha sempre il potere di procedere<br />

all’ascolto diretto delle conversazioni oggetto di intercettazione di cui il<br />

P.M. ha chiesto l’utilizzazione.<br />

Quanto alla conversazione n. 8385 del 26.11.1999, registrata alle ore 9,25<br />

presso gli uffici XXXXXXXXXXX, si osserva che tale conversazione non<br />

è stata oggetto di tempestiva richiesta di trascrizione e/o utilizzazione, da<br />

p<strong>art</strong>e del P.M., nel termine di cui all’<strong>art</strong>. 493 C.P.P.<br />

Sul punto si rileva che il comma sesto dell’<strong>art</strong>. 268 C.P.P. pone a carico<br />

delle p<strong>art</strong>i l’onere di indicare le conversazioni alla cui acquisizione<br />

abbiano interesse e di cui il giudice debba disporre la trascrizione<br />

integrale. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la relativa<br />

richiesta deve essere mirata, indirizzata cioè verso specifiche<br />

conversazioni indicate, per le quali il giudice sia in grado di esercitare il<br />

previsto vaglio di non manifesta irrilevanza.<br />

La predetta richiesta può quindi essere vagliata unicamente ai sensi<br />

dell’<strong>art</strong>. 507 C.P.P. . Tuttavia non si ravvisano elementi per accogliere tale<br />

richiesta, non essendo assolutamente necessaria ai fini del decidere, atteso,<br />

peraltro, che sul punto ha deposto esaustivamente l’imputato di reato<br />

connesso XXXXXXXXXXX, escusso il 6.10.2004.<br />

39


4) Quanto al rinnovo delle operazioni di trascrizione delle<br />

intercettazioni di conversazioni avvenute all’interno della macelleria<br />

di XXXXXXXXXXX, si rileva che le stesse non appaiono rilevanti<br />

e conducenti, atteso che lo stesso perito XXXXXXXXXXX, nella<br />

sua relazione tecnica ha fornito ampia spiegazione della<br />

metodologia usata per l’ascolto e la trascrizione.<br />

In p<strong>art</strong>icolare, il perito, con motivazione tecnica che il Collegio ritiene di<br />

condividere e fatta salva la possibilità da p<strong>art</strong>e dello stesso Collegio di uno<br />

ascolto diretto delle conversazioni, ha relazionato che le conversazioni<br />

filtrate dalla p.g. erano meno comprensibili di quelle non filtrate “in<br />

quanto la voce dei colloquianti era divenuta metallica e quindi difficile dal<br />

riconoscere l’una dall’altra”.<br />

5) Quanto ai testi indicati rispettivamente dagli avvocati<br />

XXXXXXXXXXX, nell’interesse dei rispettivi imputati, ai sensi<br />

dell’<strong>art</strong>. 507 c.p.p., l’esame degli stessi non appare assolutamente<br />

necessario ai fini del decidere.<br />

In p<strong>art</strong>icolare, quanto ai testi indicati dagli avv.ti XXXXXXXXXXX si<br />

rileva che gli stessi ben potevano essere indicati fin dal momento del<br />

deposito delle liste testimoniali, in quanto il contenuto delle intercettazioni<br />

telefoniche ed ambientali era ben conosciuto all’imputato e al suo<br />

difensore, i quali pertanto avevano l’onere di indicare tempestivamente il<br />

nominativo dei testi e lo specifico <strong>art</strong>icolato su cui gli stessi dovevano<br />

essere chiamati a deporre.<br />

Quanto, infine, al teste richiesto dall’avv. XXXXXXXXXXX si rileva la<br />

genericità dell’<strong>art</strong>icolato dedotto.<br />

6) Possono, viceversa, acquisirsi tutti i documenti indicati dalle p<strong>art</strong>i.<br />

40


Il Collegio si riserva, infine, di acquisire la documentazione richiesta<br />

dall’imputato XXXXXXXXXXX personalmente, in uno con una memoria<br />

difensiva e illustrativa a cura del suo difensore.<br />

7) Quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni<br />

telefoniche ed ambientali in atti, sollevata dagli avv.ti<br />

XXXXXXXXXXX, cui si sono associati tutti gli altri difensori, il<br />

Tribunale rinvia ogni decisione all’esito dell’esame della<br />

documentazione relativa alla fase autorizzativa dell’effettuata<br />

attività captativa, ivi compresa l’attività di intercettazione<br />

autorizzata presso impianti istallati al di fuori degli uffici della<br />

Procura della Repubblica.<br />

P.Q.M.<br />

Ammette le sentenze, l’ordinanza di custodia cautelare e l’altra<br />

documentazione richiesta dal P.M. ed in premessa specificata, nonché la<br />

documentazione richiesta dalle altre p<strong>art</strong>i.<br />

Rigetta la richiesta di acquisizione di intercettazioni di conversazioni<br />

provenienti da altro procedimento richiesta dal P.M.<br />

Rigetta le richieste di ulteriori trascrizioni di conversazioni e di rinnovo<br />

delle operazioni di trascrizione richieste dal P.M.<br />

Rigetta la richiesta di audizione di testi <strong>art</strong>icolata dalla difesa degli<br />

imputati, come in premessa specificata.<br />

Si riserva di decidere in ordine alla sollevata eccezione di<br />

inutilizzabilità delle intercettazioni in atti, onerando il P.M. di produrre<br />

i decreti autorizzativi all’udienza del 31.1.2005 ore 9,30 e ss. cui rinvia<br />

il procedimento”.<br />

41


L’udienza del 31/1/2005 veniva ancora dedicata all’esame delle<br />

eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni in atti<br />

e all’acquisizione di documentazione prodotta dalle p<strong>art</strong>i.<br />

Infine, all’udienza del 3/2/2005, con ordinanza di seguito<br />

interamente trascritta, il Collegio si pronunziava sull’utilizzabilità delle<br />

intercettazioni di comunicazioni in atti, sull’utilizzabilità degli altri atti<br />

di istruzione dibattimentale assunti, indicava gli atti utilizzabili ai fini<br />

del decidere e dichiarava esaurita la fase dell’assunzione delle prove.<br />

“… Viste le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di<br />

comunicazioni sollevate dall’avv. XXXXXXXXXXX nell’interesse degli<br />

imputati XXXXXXXXXXX, nonché quelle sollevate dagli avvocati<br />

XXXXXXXXXXX cui si sono associati tutti gli altri difensori;<br />

vista la memoria del P.M. depositata all’udienza del 25.1.2005;<br />

Richiamati i decreti autorizzativi delle disposte intercettazioni di<br />

comunicazioni telefoniche ed ambientali;<br />

O S S E R V A<br />

1) In relazione ai rilievi di inutilizzabilità formulati in ordine al<br />

decreto di intercettazione n. 27/98, per omessa motivazione sulla<br />

insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la<br />

Procura della Repubblica ad eseguire le operazioni di<br />

intercettazione nonché in ordine alla mancata motivazione circa le<br />

eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano le predette<br />

operazioni in impianti diversi da quelli della Procura (<strong>art</strong>. 268 c.<br />

III c.p.p.).<br />

Il Collegio, pur conoscendo la più recente giurisprudenza della<br />

XXXXXXXXXXX che sul punto richiede al P.M. una pregnante<br />

42


motivazione circa l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti della<br />

Procura il quale “non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di tale<br />

situazione ma deve specificare la ragione dell’insufficienza o della<br />

inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa<br />

non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge ma dia conto<br />

del fatto storico ricadente nell’ambito dei poteri di cognizione del P.M.,<br />

che ha dato causa ad essa”, rileva come dette indicazioni siano<br />

riferibili essenzialmente alle intercettazioni telefoniche ovvero alle<br />

intercettazioni ambientali instradate su linea telefonica.<br />

Nel caso in esame, invece, l’intercettazione risulta avvenuta all’interno<br />

dell’autovettura XXXXXXXXXXX in uso a XXXXXXXXXXX con<br />

utilizzo di trasmettitore di segnale a distanza ( microspia).<br />

Sul punto non si può fare a meno di rilevare che le sofisticate tecnologie<br />

necessarie allo svolgimento delle intercettazioni ambientali<br />

abbisognano di apparecchiature normalmente non in possesso degli<br />

uffici di Procura, e neppure degli organi di P.G., o comunque non<br />

presenti in quegli uffici in quantità tale da consentire un corretto<br />

svolgimento delle operazioni.<br />

Il vero è che, a seconda delle modalità con cui sono effettuate le<br />

intercettazioni ambientali, talvolta con propagazione del segnale via<br />

etere e non già attraverso la traslazione del segnale sonoro su linee<br />

telefoniche, in relazione alle normali dotazioni tecniche degli uffici di<br />

Procura, e alle ragioni di urgenza dettate dal p<strong>art</strong>icolare svolgimento<br />

delle indagini in tema di criminalità organizzata, lo spostamento del<br />

luogo di ascolto è un dato non altrimenti eliminabile ( in tal senso Cass.<br />

S.U. 31.10.2001 n. 42792 Policastro, nella p<strong>art</strong>e in cui fa riferimento<br />

alle specifiche caratteristiche del reato associativo definito come<br />

“delitto di durata”, che “rende assolutamente indispensabile<br />

43


l’immediato attivarsi delle investigazioni per fare cessare al più presto<br />

l’esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della<br />

collettività, mediante l’urgente predisposizione di idonei mezzi di<br />

ricerca della prova, laddove non è consentito attendere il ripristino<br />

della normale funzionalità e disponibilità degli impianti di Procura,<br />

attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga<br />

potrebbe evitare” - in senso conforme anche Cass. Sez. I 5.12.2000,<br />

Patteri, ).<br />

Più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “in tema di<br />

intercettazioni telefoniche la disciplina prevista dall’<strong>art</strong>. 268 comma 3 °<br />

c.p.p., secondo cui le operazioni di intercettazioni devono essere<br />

compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella<br />

Procura della Repubblica non si riferisce, anche alle intercettazioni di<br />

comunicazioni all’interno di un’autovettura, in quanto queste ultime<br />

sono tecnicamente realizzabili solo a mezzo di apparecchi che siano<br />

vicini alla fonte sonora” ( Cass. 14.1.2003 n. 1281, Barilari).<br />

Sotto altro angolo argomentativi, una più risalente sentenza del<br />

Supremo Collegio ha affermato che le intercettazioni ambientali non<br />

sono equiparabili alle intercettazioni telefoniche e che il regime previsto<br />

dall’<strong>art</strong>. 268 comma 3° c.p.p. è applicabile soltanto alle seconde e non<br />

anche alle prime e ciò in relazione a quanto contenuto nella originaria<br />

legge delega all’<strong>art</strong>. 2 nn. 37 e 41” ( Cass. Sez. VI 7.1.97, Pacini-<br />

Battaglia).<br />

Ne consegue che la motivazione adottata dal P.M. (“… attesa la<br />

inidoneità per motivi tecnici di quelli disponibili presso questa Procura<br />

e … attesa la sussistenza di motivi d’urgenza derivanti dal fatto che si<br />

tratta di attività criminosa in corso di esecuzione …”) appare<br />

assolutamente congrua e sufficiente.<br />

44


2) In relazione alla eccezione di inutilizzabilità del medesimo decreto<br />

di intercettazione n. 27/98 sopra indicato per omessa motivazione<br />

circa la sussistenza di gravi indizi di reato.<br />

Ritiene il Collegio, all’esito dell’esame della nota della Squadra Mobile<br />

di XXXXXXXXXXX del 23.3.98, della richiesta del P.M. del 24.3.98 e<br />

del decreto autorizzativo del GIP in pari data, che l’obbligo di<br />

motivazione sia stato, seppure per relationem e in forma implicita,<br />

assolto.<br />

Le modalità con cui il GIP ha autorizzato le chieste intercettazioni<br />

appaiono, a giudizio di questo Collegio giudicante, legittime peraltro<br />

anche in relazione al più recente orientamento giurisprudenziale della<br />

Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima “ la<br />

motivazione per relationem quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di<br />

semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui<br />

motivazione risulti congrua rispetto all’ esigenza di giustificazione<br />

propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione<br />

che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle<br />

ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute<br />

coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non<br />

venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia<br />

conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile (…)” (Cass. S.U.<br />

21.6.2000, Primavera ed altri).<br />

Invero, nel caso di specie, ben si evince che il Giudice ha preso<br />

cognizione della nota della Squadra Mobile del 23.3.98, richiamata dal<br />

P.M. nella sua richiesta di autorizzazione - sia pure genericamente<br />

attraverso un richiamo ad alcuni aspetti dei servizi di osservazione<br />

45


effettuati dalla P.G. – e contenuta nel fascicoletto relativo alla richiesta<br />

di autorizzazione all’intercettazione.<br />

In p<strong>art</strong>icolare, il P.M., ed implicitamente il GIP, con il richiamo agli atti<br />

contenuti nel fascicoletto di autorizzazione alle intercettazioni, ha<br />

valutato che i contatti fra XXXXXXXXXXX fossero sufficienti per<br />

dimostrare i gravi indizi di sussistenza di un’attività di spaccio di<br />

sostanze stupefacenti.<br />

3) In relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa o<br />

insufficiente motivazione dei decreti di proroga.<br />

Sul punto si rileva che anche detti decreti sono stati sufficientemente<br />

motivati ove si rifletta sulla circostanza che gli stessi non debbano avere<br />

una motivazione della stessa intensità degli originari decreti<br />

autorizzativi.<br />

Gli stessi provvedimenti, come precisato dalla S.C.,“possono scontare<br />

un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti se accertati<br />

come ancora sussistenti ma devono ugualmente dar conto della ragione<br />

di persistenza dell’esigenza captativa” ( Cass. S.U. Primavera).<br />

La Suprema Corte ha inoltre specificato che “ l’onere motivazionale<br />

presenta aspetti di minore specificità, avendo ad oggetto la persistente<br />

attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento genetico del<br />

mezzo di ricerca della prova; esso perciò bene può risolversi nel dare<br />

atto di una constatata plausibilità delle ragioni esposte…” ( Cass.<br />

3.9.99, Pasimeni e in senso conforme Cass. 5.10.94, Celone), ed altresì<br />

che “i decreti di proroga traggono la loro legittimità dal provvedimento<br />

originario, cui necessariamente rinviano per ogni necessaria<br />

indicazione” ( cfr. Cass. 11.5.99, Belocchi).<br />

46


4) In relazione alla sollevata inutilizzabilità delle intercettazioni<br />

disposte dal P.M. con decreto di urgenza per omessa motivazione circa<br />

il carattere di assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della<br />

prosecuzione delle indagini (<strong>art</strong>. 267 c. I c.p.p.) .<br />

Anche in relazione a tale profilo si rileva che il rimando alla nota della<br />

Squadra Mobile del 23/3/98 - laddove si dava atto che i contatti fra il<br />

XXXXXXXXXXX e gli altri soggetti indagati avvenivano attraverso<br />

l’utilizzo dell’autovettura XXXXXXXXXXX - è sufficiente a ritenere<br />

assolto l’obbligo di motivazione, atteso che l’intercettazione delle<br />

conversazioni fra gli indagati si poneva come momento fondamentale e<br />

non altrimenti superabile delle investigazioni in corso.<br />

5) In relazione alla inutilizzabilità del decreto di intercettazione n.<br />

298/99 relativo all’utenza cellulare XXXXXXXXXXX in uso a<br />

XXXXXXXXXXX per omessa motivazione in ordine alla ricorrenza<br />

di sufficienti indizi di reità a carico del predetto indagato, per i reati<br />

di cui agli <strong>art</strong>t. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. 309/90.<br />

Sotto tale profilo si osserva che il GIP deve dare contezza nel<br />

provvedimento autorizzativo, non già della esistenza di gravi indizi di<br />

colpevolezza nei confronti del soggetto di cui si captano le<br />

conversazioni, bensì della esistenza di gravi indizi in ordine al reato per<br />

cui si procede.<br />

Peraltro, qualora si proceda per delitti di criminalità organizzata le<br />

intercettazioni ambientali o telefoniche “ sono consentite in presenza di<br />

sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando le stesse<br />

risultino “necessarie” ( e non “indispensabili”) per il proseguimento<br />

delle indagini (…)”, a tal fine “sono da ritenere idonee ad integrare<br />

il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni<br />

47


legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al<br />

P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione<br />

alle intercettazioni“ ( Cass. S.U. 21.6.2000, in riferimento all’<strong>art</strong>. 13<br />

della legge 12 luglio 1991 n. 203).<br />

Nel caso in esame, si condividono appieno le argomentazioni svolte dal<br />

P.M. nella memoria del 31.1.2005, laddove si dà atto di un decreto di<br />

intercettazione erroneamente emesso, in data 4.2.99, sull’utenza<br />

XXXXXXXXXXX anziché sull’utenza XXXXXXXXXXX e<br />

successivamente revocato.<br />

Invero, dall’esame della documentazione allegata ai due decreti emessi<br />

( rispettivamente in data 4.2.1999 e 26.2.1999), ed in p<strong>art</strong>icolare della<br />

nota congiunta della Criminalpol –Squadra Mobile di<br />

XXXXXXXXXXX del 26.1.1999, e della nota congiunta della Squadra<br />

Mobile di XXXXXXXXXXX – Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX<br />

del 25.2.1999, documentazione richiamata sia dal P.M. che dal GIP, si<br />

evincono gravi indizi in ordine al reato di cui all’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. 309/90,<br />

con riferimento ai ripetuti contatti fra XXXXXXXXXXX e ai sospetti<br />

movimenti degli stessi.<br />

6) In relazione alla dedotta inutilizzabilità del decreto di<br />

intercettazione d’urgenza del P.M. datato 26.2.1999 sull’utenza<br />

cellulare XXXXXXXXXXX in suo a XXXXXXXXXXX per omessa<br />

motivazione circa le ragioni di urgenza che avrebbero indotto il P.M.<br />

ad emettere il decreto si rileva che, come si evince dalle richiamate<br />

note Criminalpol –Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX del<br />

26.1.1999, e della nota della Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX –<br />

Squadra Mobile di XXXXXXXXXXX del 25.2.1999, in quel contesto<br />

investigativo vi era un’attività criminale in pieno svolgimento che<br />

48


imponeva di effettuare senza ulteriore indugio le pregnanti attività di<br />

captazione adottate.<br />

7) In relazione, infine, ai rilievi dedotti sulla tardività del decreto di<br />

proroga emesso dal GIP in data 12.4.1999, e dei successivi, si osserva<br />

che dal verbale di avvenuta intercettazione delle conversazioni<br />

sull’utenza telefonica in contestazione, della Squadra Mobile di<br />

XXXXXXXXXXX del 14/12/1999, risulta che le intercettazioni de quo<br />

hanno avuto effettivo inizio in data 5.3.1999, e non in data 26.2.1999.<br />

Da ciò consegue che il prescritto termine di quaranta giorni va<br />

computato a decorrere dalla suddetta data del 5.3.1999 e che il decreto<br />

di proroga, del 12.4.1999, deve pertanto ritenersi tempestivo.<br />

8) In relazione ai rilievi di inutilizzabilità del decreto di intercettazione<br />

n.. 296/99 relativo alle conversazioni effettuate all’interno degli uffici<br />

del XXXXXXXXXXX per omessa motivazione in ordine<br />

all’insufficienza o alla inidoneità degli impianti istallati negli uffici<br />

della Procura della Repubblica, ci si riporta alle considerazioni già<br />

svolte al punto 1).<br />

P . Q . M.<br />

Dichiara l’utilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni in<br />

premessa indicate.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 511 comma 5° c.p.p., si indicano quali atti utilizzabili ai fini<br />

della decisione gli atti originariamente contenuti nel fascicolo del<br />

dibattimento, quelli successivamente e legittimamente acquisiti nel<br />

49


corso del dibattimento - fra i quali le relazioni di servizio della p.g.<br />

( con i limiti già indicati in vari ordinanze emesse nel corso del<br />

dibattimento), le produzioni documentali effettuate dalle p<strong>art</strong>i, la<br />

perizia trascrittiva delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le<br />

consulenze di p<strong>art</strong>e, le sentenze passate in giudicato prodotte, le<br />

dichiarazioni acquisite ex <strong>art</strong>. 513 c.p.p. con i limiti previsti dall’ultima<br />

p<strong>art</strong>e del primo comma del medesimo richiamato <strong>art</strong>icolo.<br />

Dichiara esaurita la fase dell’assunzione delle prove e rinvia<br />

all’udienza del 14.2.2005, ore 9,30 e ss., per la requisitoria del P.M.”.<br />

All’udienza del 14/2/2005 effettuavano dettagliate spontanee<br />

dichiarazioni gli imputati XXXXXXXXXXX; quindi il P.M. iniziava la<br />

sua requisitoria che si concludeva con le richieste avanzate all’udienza<br />

del 15/2/2005.<br />

Le udienze del 18/2, 22/2, 24/2, 26/2, 1/3, 2/3, 3/3 e 4/3/2005 erano<br />

dedicate alle arringhe dei sigg. difensori degli imputati.<br />

Infine, all’udienza del 4/3/2005, esaurita la discussione e<br />

chiuso il dibattimento, il Collegio si ritirava in camera di consiglio e<br />

deliberava la presente sentenza con lettura in pubblica udienza del<br />

relativo dispositivo.<br />

…..OMISSIS….<br />

50


P . Q . M .<br />

Il Tribunale di XXXXXXXXXXX, Sezione Penale – III Collegio<br />

Visti gli <strong>art</strong>t. di cui in rubrica, 521, 533 e 535 c.p.p.<br />

D I C H I A R A<br />

1. XXXXXXXXXXX colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi A), B),<br />

C), O) nonché del reato previsto e punito dagli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110 C.P. e 73<br />

comma primo e qu<strong>art</strong>o D.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il<br />

reato allo stesso ascritto al capo N), e ritenuta la continuazione tra detti fatti<br />

e quelli per cui lo stesso è stato condannato con sentenza della Corte<br />

d’Appello di XXXXXXXXXXX del 29/1/2003 ( irrevocabile il<br />

51


16/3/2003), ridetermina la pena inflitta da quest’ultimo Giudice in<br />

complessivi anni 24 di reclusione.<br />

2. XXXXXXXXXXX colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi A), B),<br />

C) dell’epigrafe, escluso per il capo A) l’aggravante di cui al comma primo<br />

dell’<strong>art</strong>. 74 D.P.R n. 309/90, unificati detti reati sotto il vincolo della<br />

continuazione, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione.<br />

3. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110 C.P.,<br />

73 comma primo e qu<strong>art</strong>o D.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il<br />

fatto allo stesso ascritto al capo A) dell’epigrafe, e con la concessione delle<br />

circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni sei di<br />

reclusione ed Euro ventimila di multa.<br />

4. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110 C.P.,<br />

73 comma primo e qu<strong>art</strong>o D.P.R. n. 309/90, così diversamente qualificato il<br />

fatto allo stesso ascritto al capo A) dell’epigrafe, e con la concessione delle<br />

circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni sei di<br />

reclusione ed Euro ventimila di multa.<br />

5. XXXXXXXXXXX colpevole del reato allo stesso ascritto al capo B)<br />

dell’epigrafe e lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione<br />

ed Euro trentamila di multa.<br />

6. XXXXXXXXXXX colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi F) ed S)<br />

dell’epigrafe, esclusa per il capo F) l’aggravante di cui al comma primo<br />

dell’<strong>art</strong>. 74 D.P.R. n. 309/90, ed unificati detti reati sotto il vincolo della<br />

continuazione, lo condanna alla pena di anni dodici e mesi sei di<br />

reclusione.<br />

7. XXXXXXXXXXX colpevole del reato allo stesso ascritto al capo F)<br />

dell’epigrafe, ed esclusa l’aggravante di cui al comma primo dell’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R. n. 309/90, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di<br />

reclusione.<br />

52


8. XXXXXXXXXXX colpevole del reato allo stesso ascritto al capo F)<br />

dell’epigrafe, ed esclusa l’aggravante di cui al comma primo dell’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R. n. 309/90, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di<br />

reclusione.<br />

9. XXXXXXXXXXX colpevole del reato allo stesso ascritto al capo F)<br />

dell’epigrafe, ed esclusa l’aggravante di cui al comma primo dell’<strong>art</strong>. 74<br />

D.P.R n. 309/90, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione.<br />

10. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110<br />

C.P., 73 comma primo e qu<strong>art</strong>o del D.P.R. n. 309/90, così diversamente<br />

qualificato il reato allo stesso ascritto al capo F), e lo condanna alla pena di<br />

anni otto e mesi sei di reclusione ed Euro trentamila di multa.<br />

11. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110<br />

C.P., 73 comma primo e qu<strong>art</strong>o del D.P.R. n. 309/90, così diversamente<br />

qualificato il reato allo stesso ascritto al capo F), e lo condanna alla pena di<br />

anni otto e mesi sei di reclusione ed Euro trentamila di multa.<br />

12. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110 C.P.,<br />

73 commi primo, qu<strong>art</strong>o e quinto D.P.R. n. 309/90, così diversamente<br />

qualificato il reato allo stesso ascritto al capo N) dell’epigrafe, e concesse<br />

le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni quattro e<br />

mesi sei di reclusione ed Euro quindicimila di multa.<br />

13. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110 C.P.,<br />

73 commi primo, qu<strong>art</strong>o e quinto D.P.R. n. 309/90, così diversamente<br />

qualificato il reato allo stesso ascritto al capo N) dell’epigrafe, e concesse<br />

le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni quattro e<br />

mesi sei di reclusione ed Euro quindicimila di multa.<br />

14. XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui agli <strong>art</strong>t. 81 cpv, 110<br />

C.P., 73 commi primo, qu<strong>art</strong>o e quinto D.P.R. n. 309/90, così diversamente<br />

qualificato il reato allo stesso ascritto al capo N) dell’epigrafe, e concesse<br />

53


le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni quattro e<br />

mesi sei di reclusione ed Euro quindicimila di multa.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 535 c.p.p.<br />

CONDANNA<br />

i predetti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali e ciascuno<br />

in proprio alle spese per il mantenimento durante la custodia cautelare in<br />

carcere.<br />

Visti gli <strong>art</strong>t. 19, 28, 29, 32 c.p.<br />

DICHIARA<br />

XXXXXXXXXXX, interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici nonché<br />

interdetti legali durante l’espiazione della pena e decaduti, nello stesso<br />

periodo, dalla potestà genitoriale, ove sussistente;<br />

XXXXXXXXXXX interdetti dai Pubblici Uffici per anni cinque.<br />

Visti gli <strong>art</strong>t. 228 e 230 c.p.<br />

ORDINA<br />

l’applicazione nei confronti degli imputati A XXXXXXXXXXX della<br />

misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 530 secondo comma c.p.p.;<br />

A S S O L V E<br />

54


XXXXXXXXXXX dal capo e) dell’epigrafe perché il fatto non sussiste.<br />

XXXXXXXXXXX dal reato allo stesso ascritto al capo a) dell’epigrafe<br />

per non avere commesso il fatto e dal reato allo stesso ascritto al capo e)<br />

dell’epigrafe perché il fatto non sussiste.<br />

XXXXXXXXXXX dal reato allo stesso ascritto al capo a) dell’epigrafe<br />

per non avere commesso il fatto e dal reato allo stesso ascritto al capo d)<br />

dell’epigrafe perché il fatto non sussiste.<br />

XXXXXXXXXXX dal reato allo stesso ascritto al capo a) dell’epigrafe<br />

per non avere commesso il fatto e dal reato allo stesso ascritto al capo d)<br />

dell’epigrafe perché il fatto non sussiste.<br />

XXXXXXXXXXX dal reato agli stessi ascritto al capo f) dell’epigrafe per<br />

non avere commesso il fatto.<br />

XXXXXXXXXXX dal reato agli stessi ascritto al capo n) dell’epigrafe<br />

perché il fatto non sussiste.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 532 c.p.p.<br />

O R D I N A<br />

l’immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, di G<br />

XXXXXXXXXXX<br />

Visti gli <strong>art</strong>t. 284 e 299 c.p.p.;<br />

Sentito il Pubblico Ministero;<br />

S O S T I T U I S C E<br />

la misura della custodia cautelare in carcere applicata a XXXXXXXXXXX<br />

con quella degli arresti domiciliari.<br />

55


A tal fine impone agli imputati di non allontanarsi dalle rispettive<br />

abitazioni senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria procedente.<br />

Autorizza sin d’ora i predetti a recarsi, liberi e senza scorta, nei rispettivi<br />

luoghi di espiazione della misura degli arresti domiciliari, dando avviso<br />

alla competente territoriale polizia giudiziaria dell’ora di arrivo.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 544 III comma c.p.p.<br />

I N D I C A<br />

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.<br />

Visto l’<strong>art</strong>. 304, comma I lett. c) c.p.p.<br />

D I C H I A R A<br />

sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare durante la<br />

pendenza del termine per il deposito della motivazione.<br />

XXXXXXXXXXX, lì 4 marzo 2005<br />

Il Presidente estensore<br />

Dott. Luigi Patronaggio<br />

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