07.06.2013 Views

SENTENZA CIMINO - art 643

SENTENZA CIMINO - art 643

SENTENZA CIMINO - art 643

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dello stesso tenore è, peraltro, la deposizione<br />

dell’agente XXXXXXXXXXX che, all’udienza del 5 aprile<br />

2004, ha dichiarato di aver assistito personalmente all’incontro<br />

tra XXXXXXXXXXX allorché il primo è salito sull’autovettura<br />

di quest’ultimo.<br />

Ha riferito altresì di aver seguito i due imputati<br />

dapprima presso il notaio XXXXXXXXXXX quindi presso una<br />

sala giochi. E di aver visto, in un momento successivo, salire su<br />

detta autovettura anche XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale<br />

d’udienza del 5.aprile 2004, pagg.65 e ss.).<br />

Negli stessi termini è la deposizione dell’ispettore capo<br />

XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale d’udienza del 1 luglio 2004,<br />

pagg.10 e ss.) e dell’agente XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale<br />

d’udienza del 11 dicembre 2003, pagg.32 e ss.).<br />

Mette conto rilevare, peraltro, che gli agenti della<br />

polizia di Stato che hanno proceduto all’identificazione di<br />

XXXXXXXXXXX avevano una conoscenza personale di<br />

costoro, avendo già provveduto alla loro identificazione in<br />

occasione di un controllo compiuto nella locale<br />

XXXXXXXXXXX (Cfr. verbale d’udienza del 5 aprile 2004,<br />

pag.73).<br />

Anche per la ricognizione vocale di XXXXXXXXXXX<br />

non appare necessario procedere al compimento di una perizia<br />

fonica.<br />

Il riconoscimento si fonda, infatti, su una duplice<br />

circostanza: ovvero sulla comprovata frequentazione del<br />

XXXXXXXXXXX nonché sul tenore delle conversazioni<br />

intercettate.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!