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In p<strong>art</strong>icolare, il teste XXXXXXXXXXX forniva all’imputato<br />
XXXXXXXXXXX un alibi per il giorno 12/6/1998. I testi<br />
XXXXXXXXXXX, da p<strong>art</strong>e loro, fornivano spiegazioni circa una società<br />
di fatto per la commercializzazione del pesce fresco intercorsa fra lo stesso<br />
XXXXXXXXXXX.<br />
All’udienza del giorno 11/1/2005 veniva sentito, nell’interesse di<br />
Cimino Maurizio, il C.T. di p<strong>art</strong>e, esperto in materia fonica, Sammarco<br />
Marco.<br />
All’udienza del 20/1/2005 venivano sentiti, nell’interesse di<br />
XXXXXXXXXXX, i testi XXXXXXXXXXX; ed, inoltre, il teste<br />
XXXXXXXXXXX nell’interesse di XXXXXXXXXXX.<br />
Nella medesima udienza il P.M. e le altre p<strong>art</strong>i effettuava<br />
l’<strong>art</strong>icolata produzione documentale specificata in atti.<br />
Alla successiva udienza del 24/1/2005 il P.M. e le altre p<strong>art</strong>i<br />
avanzavano al Collegio, ex <strong>art</strong>. 507 C.P.P., le loro rispettive richieste di<br />
nuove prove. Veniva, inoltre, sollevata eccezione di inutilizzabilità delle<br />
intercettazioni di comunicazioni di cui era stata già disposta la trascrizione.<br />
Il Collegio con ordinanza del 24/1/2005 – che di seguito si riporta<br />
in modo integrale – ammetteva, con limitazioni, le prove documentali<br />
<strong>art</strong>icolate dalle p<strong>art</strong>i, rigettava le richieste di nuove prove e si riservava in<br />
ordine alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di<br />
comunicazioni in atti, all’esito dell’esibizione da p<strong>art</strong>e del P.M. dei relativi<br />
decreti autorizzativi.<br />
Statuiva il Collegio nella richiamata ordinanza:<br />
“… sentite le richieste del P.M., formulate ai sensi dell’<strong>art</strong>. 430 c.p.p.,<br />
nonché ai sensi dell’<strong>art</strong>. 507 c.p.p;<br />
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