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medesima udienza iniziava l’esame dei testi indicati dalla difesa degli<br />
imputati.<br />
Veniva, pertanto, richiamato il teste Dott. XXXXXXXXXXX il<br />
quale forniva ai difensori di XXXXXXXXXXX le spiegazioni e i<br />
chiarimento da loro rispettivamente richiesti.<br />
XXXXXXXXXXX.<br />
L’esame dei testi della difesa continuava con l’escussione di<br />
Ancora nella medesima udienza del 18/11/2004 veniva rigettata,<br />
con ordinanza che di seguito si riporta integralmente, la richiesta di perizia<br />
fonica comparativa fra le voci captate dalle disposte intercettazioni di<br />
comunicazioni e le voci – campione degli imputati.<br />
Per la fondamentale rilevanza dell’ordinanza in ordine alla<br />
acquisizione della prova, si trascrive di seguito la predetta ordinanza:<br />
“Giova innanzitutto premettere che la perizia è mezzo di<br />
prova neutro – ovvero non è prova a carico né a discarico – e<br />
come tale è sottratta al potere dispositivo delle p<strong>art</strong>i, che<br />
possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie<br />
consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere<br />
discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di<br />
prova decisiva (Si veda, per tutte, Cass. 12027/99, Mandalà).<br />
In p<strong>art</strong>icolare, nel caso di perizia fonica, per fondare un<br />
giudizio di responsabilità penale si rende assolutamente<br />
necessario che a tale tipo di perizia fonica si affianchino altri<br />
elementi di prova che devono essere valutati dal giudice<br />
complessivamente e non singolarmente e che costituiscano un<br />
riscontro avente di per sé carattere indiziante per l’imputato (si<br />
veda Tribunale Torino 23.12.1991, Leonardis).<br />
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