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CONTRATTO SPIEGATO

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• la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;<br />

• il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.<br />

Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al cliente<br />

di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice<br />

ordinario. Il cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della banca. In caso di inerzia o di risposta negativa<br />

dell'ufficio reclami, il cliente può presentare entro un anno (che decorre dall’inizio della<br />

contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman – Giurì Bancario (che è un organo collegiale composto<br />

da 5<br />

membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman – Giurì Bancario sono quelle con valore non superiore ai 50.000,00 €<br />

ed il<br />

procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici<br />

trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €).<br />

Ombudsman: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli<br />

interessi dei cittadini e dei consumatori.<br />

Il contratto di conto corrente è composto dalle seguenti parti:<br />

* Documento di sintesi: è destinato a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali<br />

ed economiche e costituisce il frontespizio del contratto.<br />

* Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi: Si tratta, come detto, dell’insieme<br />

delle clausole contrattuali che forma il regolamento contrattuale.<br />

* Prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.<br />

PARTE SECONDA - Commento alle norme che regolano i conti correnti di<br />

corrispondenza ed i servizi connessi<br />

Qui di seguito è trascritto il testo di ciascun articolo, suddiviso in commi, di seguito al quale sono riportati:<br />

- il testo delle norme di legge menzionate nell’ambito di ciascun articolo (o un riferimento a tali norme)<br />

- la spiegazione dell’articolo stesso.<br />

Nel testo sono contrassegnate con carattere grassetto le c.d. clausole vessatorie.<br />

COMMI<br />

Sono i paragrafi che compongono un articolo di legge, contrassegnati all’inizio da un numero progressivo es. 1), 2), 3).<br />

CLAUSOLE VESSATORIE<br />

Sono le clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e<br />

per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente<br />

medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l’attenzione.<br />

Condizioni e Norme che regolano il<br />

contratto di conto corrente<br />

Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con il cliente –<br />

Ufficio reclami<br />

1) Nei rapporti con il cliente, la Banca osserva criteri di<br />

diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla<br />

natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art.<br />

1176 del Codice Civile; osserva altresì le disposizioni di cui<br />

al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico<br />

delle leggi bancarie e creditizie) e relative disposizioni di<br />

attuazione.<br />

2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti<br />

intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio<br />

reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti,<br />

all’Ombudsman – Giurì Bancario, seguendo le modalità<br />

indicate nell’apposito regolamento che è disponibile presso<br />

tutte le Agenzie della Banca.<br />

Contratto Spiegato

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