CONTRATTO SPIEGATO
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• la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;<br />
• il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.<br />
Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al cliente<br />
di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice<br />
ordinario. Il cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della banca. In caso di inerzia o di risposta negativa<br />
dell'ufficio reclami, il cliente può presentare entro un anno (che decorre dall’inizio della<br />
contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman – Giurì Bancario (che è un organo collegiale composto<br />
da 5<br />
membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman – Giurì Bancario sono quelle con valore non superiore ai 50.000,00 €<br />
ed il<br />
procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici<br />
trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €).<br />
Ombudsman: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli<br />
interessi dei cittadini e dei consumatori.<br />
Il contratto di conto corrente è composto dalle seguenti parti:<br />
* Documento di sintesi: è destinato a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali<br />
ed economiche e costituisce il frontespizio del contratto.<br />
* Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi: Si tratta, come detto, dell’insieme<br />
delle clausole contrattuali che forma il regolamento contrattuale.<br />
* Prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente.<br />
PARTE SECONDA - Commento alle norme che regolano i conti correnti di<br />
corrispondenza ed i servizi connessi<br />
Qui di seguito è trascritto il testo di ciascun articolo, suddiviso in commi, di seguito al quale sono riportati:<br />
- il testo delle norme di legge menzionate nell’ambito di ciascun articolo (o un riferimento a tali norme)<br />
- la spiegazione dell’articolo stesso.<br />
Nel testo sono contrassegnate con carattere grassetto le c.d. clausole vessatorie.<br />
COMMI<br />
Sono i paragrafi che compongono un articolo di legge, contrassegnati all’inizio da un numero progressivo es. 1), 2), 3).<br />
CLAUSOLE VESSATORIE<br />
Sono le clausole che determinano a svantaggio del cliente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto e<br />
per le quali, in relazione alla loro importanza, la legge prevede l’obbligo di una specifica approvazione da parte del cliente<br />
medesimo, in modo che su di esse sia richiamata l’attenzione.<br />
Condizioni e Norme che regolano il<br />
contratto di conto corrente<br />
Art. 1 – Diligenza della Banca nei rapporti con il cliente –<br />
Ufficio reclami<br />
1) Nei rapporti con il cliente, la Banca osserva criteri di<br />
diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla<br />
natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art.<br />
1176 del Codice Civile; osserva altresì le disposizioni di cui<br />
al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico<br />
delle leggi bancarie e creditizie) e relative disposizioni di<br />
attuazione.<br />
2) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti<br />
intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio<br />
reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti,<br />
all’Ombudsman – Giurì Bancario, seguendo le modalità<br />
indicate nell’apposito regolamento che è disponibile presso<br />
tutte le Agenzie della Banca.<br />
Contratto Spiegato