ESTRATTO DELLE CONDIzIONIGENERALI DI ASSICuRAzIONERiportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali delle polizzeMONDIAL ASSISTANCE relative ai prodotti:High protection insurance nr. 168624, come indicato nella sezioneQUOTA ASSICURATIVA all’interno di questo catalogo;High protection insurance plus nr. 186601 per i Partecipantiche, in alternativa, hanno sottoscritto la formula più estensiva,come indicata nella sezione QUOTA ASSICURATIVA all’interno diquesto catalogo.avvertenza: prima dell’adesione, consultare le condizionicontrattuali disponibili in forma integrale sul sito webdi Hotelplan www.hotelplan.it e di Mondial assistancewww.mondial-assistance.it alla pagina “partners &Friends”.ANNULLAMENTO VIAGGIO• art. 1 - oggetto dell’assicUrazione*polizza High protection insurance nr. 168624MONDIAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, tutti i suoi familiari(il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione,figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri,fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3°grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di viaggio,iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza nr.168624, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) eda loro non rimborsabili, trattenute da Hotelplan in base alle Condizionidi Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essereiniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati,involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:a) malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare;b) in caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimoviaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamentee con la quale l’Assicurato doveva partecipareal viaggio, purché assicurata, o di un suo familiare;c) malattia, infortunio o decesso del socio/contitolare della dittao studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;d) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito dilicenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilitàecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;e) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamitànaturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i localiove questi svolge la propria attività commerciale,professionale od industriale, tali da rendere necessaria la suapresenza;f) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza,a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenzae dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente almezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costisostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione diquelli non utilizzabili;g) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone,o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicuratoin un momento successivo all’iscrizione al viaggio;h) convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche diadozione di un minore;i) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovatal’impossibilità materiale per il loro rifacimento.si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento,devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibilidi patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio,non aventi carattere evolutivo o cronico.*polizza High protection insurance plus nr. 186601 (condizionioperanti esclusivamente se il Partecipante ha aderitoespressamente alla copertura)MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all’Assicurato, a tutti i suoi familiari(il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolarecertificazione, figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri,fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3°grado di parentela dell’Assicurato) ed a “uno” dei compagni diviaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza nr.186601, la penale applicata contrattualmente da Hotelplan, perrinuncia al viaggio determinata da cause o eventi imprevedibili,documentabili ed indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte,che colpiscano direttamente l’Assicurato, un suo familiare,il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto didocumentata proprietà dell’Assicurato stesso.• art. 2 - scoperto (valido per la Polizza High Protection Insurancenr. 168624 e per la Polizza High Protection Insurance Plusnr. 186601)Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino allaconcorrenza del capitale assicurato:a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricoveroospedaliero o decesso;b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:• b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l’Assicuratodenuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entrole ore 24.00 del giorno immediatamente successivo alverificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, così comeindicato al successivo art. 5 – In caso di sinistro;• b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanzadi denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denunciatelefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24,00 delgiorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento checausa la rinuncia al viaggio;• b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso dirinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora nonvenga consentito a MONDIAL ASSISTANCE l’accertamento, tramitemedico fiduciario della compagnia, dello stato di salutedella persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.• art. 3 – esclUsioni (valide per la Polizza High Protection Insurancenr. 168624 e per la Polizza High Protection InsurancePlus nr. 186601)Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenzae/o evento derivanti direttamente od indirettamente da:a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri,ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazionedi potere;b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo diordigno nucleare o chimico;c) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazioneradioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari,o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleodell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altrecaratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suecomponenti;d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, oda qualsiasi danno ambientale;f) fallimento del Vettore o dell’agenzia di Viaggio;g) un evento provocato dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;h) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravitàe virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero darichiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissionealla popolazione civile;i) quarantene.Inoltre, ad integrazione delle esclusioni di cui all’Art. 3:• art. 3.1. esclusioni specifiche per la polizza High protectioninsurance nr. 168624È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1 – Oggettodell’assicurazione polizza nr. 168624;b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvoquanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 1 – Oggettodell’assicurazione polizza nr. 168624), come pure malattiecroniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;c) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacentiod allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; stato di gravidanza;d) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentementealla prenotazione;e) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “d” delprecedente art.1 – Oggetto dell’assicurazione polizza nr. 168624.• art. 3.2. esclusioni specifiche per la polizza High protectioninsurance plus nr. 186601 (operanti esclusivamente se ilPartecipante ha aderito espressamente alla copertura alternativa)È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momentodella prenotazione.• art. 4 – disposizioni e liMitazioni (valide per la PolizzaHigh Protection Insurance nr. 168624 e per la Polizza High ProtectionInsurance Plus nr. 186601)L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizionie limiti di risarcimento, ovvero:a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di€ 100.000 per pratica;b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo alverificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1 – Oggettodell’assicurazione, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penaleprevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché nonsuperiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto,la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazionedi rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con dueo più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o conaltri nuclei familiari, in caso diannullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicuratodirettamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per“uno” dei compagni di viaggio;d) MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di subentrare nel possesso deititoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzodi un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicuratostesso;e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate aipredetti articoli, è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCEdi effettuare un controllo medico.• art. 5 - in caso di sinistroAl verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato,o chi per esso, deve:a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tramitel’agenzia dove è stato prenotato;b) entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo aquello in cui si è verificatol’evento che causa la rinuncia alviaggio inoltrare a Mondial assistance denuncia telefonicaal numero 02.26609.830 (attivo 24 ore su 24) o via internetsul sito www.ilmiosinistro.it, indicando:• cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone cherinunciano al viaggio; • circostanze e motivo della rinuncia (incaso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi eprognosi); • data di partenza prevista; • costo del viaggio perpersona; • numero di polizza: High Protection Insurance nr. 168624o, in alternativa, High Protection Insurance Plus nr. 186601 ; •numero di pratica Hotelplan (riportato sulla conferma di prenotazioneinoltrata da Hotelplan presso l’agenzia prima del viaggio); •in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero,indicare il luogo di reperibilità dell’assicurato e della personala cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentirel’accertamento da parte del medico fiduciario di MONDIAL ASSI-STANCE. A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato ilnumero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimentonelle successive comunicazioni a MONDIAL ASSISTANCE.c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunqueentro 10 giorni far pervenire a Aga International S.A. - RappresentanzaGenerale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO:• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (sedi ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzoove è reperibile la persona ammalata od infortunata); • documentazioneattestante il legame tra l’Assicurato e l’eventualealtro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia; • contrattodi viaggio con ricevute di pagamento, in copia; • estratto contodi prenotazione e di penale emessi da Hotelplan, in copia.SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE CONTENUTE NELLEPOLIZZE 168624 E 186601avvertenza: le condizioni contrattuali qui riportate sono daconsiderarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensabileconsultare prima dell’adesione le condizioni disponibiliin forma integrale sul sito web di Hotelplan www.hotelplan.it e di Mondial assistance www.mondial-assistance.italla pagina “partners & Friends”.RIMBORSO PER INTERRUZIONE SOGGIORNOIn caso di rientro sanitario dell’assicurato o rientro anticipato acausa del decesso o di una malattia con imminente pericolo di vitadi un familiare, autorizzati ed organizzati dalla Centrale Operativadi MONDIAL ASSISTANCE; rimborso del prorata del soggiorno nonusufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.ASSISTENZA IN VIAGGIOIn caso di necessità MONDIAL ASSISTANCE provvede, mediante laCentrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a fornire le seguentiprestazioni: • consulenza medica telefonica; • segnalazione di unmedico specialista all’estero; • trasporto in ambulanza; • rientrosanitario del passeggero con il mezzo più idoneo, e con eventualeaccompagnamento Medico/infermieristico; • rientro dei familiario dei compagni di viaggio; • rientro salma, in caso di decesso; •spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedalierosuperiore a 7 giorni; • rientro dei figli minori di 15 anni; • spesesupplementari di soggiorno/rientro a domicilio dell’assicuratoconvalescente; • rientro anticipato a causa di lutto in famiglia,fino a concorrenza di € 1.300,00; • invio medicinali urgenti/inviomessaggi urgenti; • rischio in itinere; • rimborso spese telefoniche;• interprete a disposizione; • anticipo cauzioni all’estero/anticipo denaro; • protezione documenti.PAGAMENTO DELLE SPESE DI CURA*HigH protection insUrance nr. 168624 - Capitale di€ 10.500 per rimborso o pagamento diretto delle Spese Medichee/o per acquisti di medicinali.*HigH protection insUrance plUs nr. 186601 - Capitaledi € 50.500 (€ 90.500 per viaggi negli Stati Uniti, Canada e Caraibi)per pagamento diretto previo contatto con la centrale operativadelle spese Ospedaliere e Chirurgiche.Nel capitale è compreso, nel limite di € 10.500 anche il rimborso opagamento diretto delle Spese Mediche e/o per acquisti di medicinali.ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIOGARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTIINFORMAZIONI SALUTE E TURISMOCOME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI MONDIAL ASSISTANCEassistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostroviaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 oresu 24, ai numeri indicati sui certificati di assicurazione.annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 5 del presente estratto.richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche,Bagaglio).Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cinque giorni, a:aga international s.a. - rappresentanza generale per l’italia– Ufficio liquidazione danni - piazzale lodi, 3 - 20137 Milano.Fax Ufficio sinistri 02/2665593nota informativa al contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto dispostodal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010. - La presente“Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (personafisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione),all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla coperturaassicurativa tutte le informazioni preliminari necessarieal fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighicontrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. Lapresente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltàdel Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.1) Informazioni Relative alla Società• denominazione sociale e forma giuridica della società(Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice è Aga InternationalS.A., operante in Italia anche con il marchio commercialeMondial Assistance, che identifica la Società stessa.• sede legale - 37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France - Registrodelle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - CapitaleSociale sottoscritto € 17.128.575• autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzataall’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de ContrôlePrudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010• rappresentanza generale per l’italia - Piazzale Lodi 3, CAP20137, Milano ITALIA - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione alRegistro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496• recapito telefonico – sito internet – indirizzo e-mail -02/23.695.1 - www.mondial-assistance.it – info@mondial-assistance.it• abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitataall’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime distabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendicedell’albo Imprese Assicurative, Elenco I2) Informazioni Relative al Contratto• legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabileal contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque lafacoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliereuna legislazione diversa. La Società propone di scegliere lalegislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione dinorme imperative del diritto italiano.• prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni dirittodell’Assicurato nei confronti di Aga International S.A. derivantidal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui siè verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952del C.C.• reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardantiil rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essereinoltrati per iscritto alla Società: servizio Qualità, againternational s.a. – rappresentanza generale per l’italia- p.le lodi 3 - 20137 Milano (italia) - fax: +39 02 26 624 008- e-mail: Quality@mondial-assistance.itQualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfattodall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel terminemassimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Viadel Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133.745 / 06.42133.353,corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresaed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il contraente/assicuratoche ha presentato reclamo la facoltà di adirel’Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicuratoavente domicilio in uno stato aderente allospazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in unaltro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazionedella procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamenteal sistema estero competente, ossia quello in cui ha sedel’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabileaccedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net),oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentareil reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistemaestero competente, dandone notizia al contraente/assicuratostesso.3) Informazioni in Corso di ContrattoQualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenirevariazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quellarelativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamenteal Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.AvvertenzeLa presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativoe non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraenteprima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazionecontro i danni. Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre alproprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulterioreprecisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamenteprima di sottoscrivere la Polizza.CONDIzIONI GENERALIDI CONTRATTO DI VENDITADI PACCHETTI TuRISTICI1. FONTI LEGISLATIVELa vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornirein territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla suaabrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 084 di ratifica ed esecuzionedella Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dalCodice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.2. REGIME AMMINISTRATIVOL’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista sirivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività inbase alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazionesociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni,anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamentealle imprese abilitate di cui al primo comma.3. DEFINIZIONIAi fini del presente contratto s’intende per:a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio everso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzandola combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendoal turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, lapossibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senzascopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzatiai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunquepersona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richiesteper la fruizione del servizio, per conto della quale il contraenteprincipale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchettoturistico.4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICOLa nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hannoad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociereturistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunquemodo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, vendutiod offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto6 6
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Ilcontratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui alsuccessivo art. 21.5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICAL’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programmafuori catalogo sono:- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. oS.C.I.A. dell’organizzatore;- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod.Tur.).L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulterioricondizioni particolari.Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerài passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quantoprevisto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusionenella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.6. PRENOTAZIONILa proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulocontrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscrittodal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazionisi intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche amezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relativeal pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negliopuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previstodall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nelcaso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005),l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del dirittodi recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.7. PAGAMENTILa misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchettoturistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’attodella richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovràessere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o daquanto altro.Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisceclausola risolutiva espressa tale da determinarne, da partedell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.8. PREZZOIl prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimentoa quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed aglieventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogosuccessivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorniprecedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasseo diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cuisopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportatanella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventualiaggiornamenti di cui sopra.Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turisticonella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogoo programma fuori catalogo.9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-MA DELLA PARTENZAPrima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessitàdi modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dàimmediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica ela variazione del prezzo che ne consegue.Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potràesercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata odi godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e3° comma dell’articolo 10.Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamentodipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipantiprevisto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi diforza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da casofortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turistadel pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla,(Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallostesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppiodegli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quantoprevisto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.10. RECESSO DEL TURISTAIl turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguentiipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamenteconfigurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchettoturistico complessivamente considerato e propostadall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma primadella partenza e non accettata dal turista.Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento diprezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondopacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzionedovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momentodel ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazionedella propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avvisodi aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entroil termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intendeaccettata.Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delleipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2,saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto dicui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penalenella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programmafuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di copertureassicurative già richieste al momento della conclusione del contratto oper altri servizi già resi.Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta involta alla firma del contratto.11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZAL’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità difornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista,una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporresoluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraentee qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto aquelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzionepredisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovatie giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento diprezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto peril ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nellamisura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quellodelle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.12. SOSTITUZIONIIl turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativiprima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazionecirca le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (exart. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,ai certificati sanitari;c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogatia seguito della sostituzione;d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenuteper procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificataprima della cessione.Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamentodel saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) delpresente articolo.Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate inscheda tecnica.13. OBBLIGHI DEI TURISTINel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di caratteregenerale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relativeagli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. Icittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso leloro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canaliinformativi governativi ufficiali.In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarnel’aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani lelocali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica,nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potràessere imputata all’intermediario o all’organizzatore.I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propriacittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamentedi essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaportoindividuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccatidall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificatisanitari che fossero eventualmente richiesti.Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi didestinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o daacquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicateal comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il MinisteroAffari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono omeno assoggettate a formale sconsiglio.I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normaleprudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazionedel viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchéai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative alpacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danniche l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa delmancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarieal loro rimpatrioIl turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazionie gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogadi quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed èresponsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potrannoformare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempreche ne risulti possibile l’attuazione.Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore dieventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranzealimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiestadi relativi servizi personalizzati.14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERALa classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogood in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formaliindicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio èerogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competentiPubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliantuna propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere unavalutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.15. REGIME DI RESPONSABILITÀL’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimentototale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzifornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto delturista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimonel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattereimprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornituradelle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondola diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione delpacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascentidall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delleobbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, neilimiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvol’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.16. LIMITI DEL RISARCIMENTOI risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini diprescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limitistabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinanole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagliarticoli 1783 e 1784 del codice civile.17. OBBLIGO DI ASSISTENZAL’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondoil criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agliobblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancataod inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o èdipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovveroè stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.18. RECLAMI E DENUNCEOgni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dalturista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazionedi reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale ol’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrarioil risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227c.c.Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediantel’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo chegarantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario,entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientronel luogo di partenza.19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DIRIMPATRIOSe non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatoreo dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spesederivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortunie da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulareun contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso diincidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterài diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagniedi Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previsteda tali polizze.20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-ZIONIAi sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potràproporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalitàdi risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatoreindicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e glieffetti che tale adesione comporta.21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano inpossesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenzao di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:a) rimborso del prezzo versato;b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in casodi rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenzeimputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborsoal Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondonella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso ilpagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previstedall’art. 6 del DM 349/99.ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITADI SINGOLI SERVIZI TURISTICIA) DISPOSIZIONI NORMATIVEI contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, delsolo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazionedi viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalleseguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferisconoal contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamenteriferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Ilvenditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, unservizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documentirelativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio enon può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.B) CONDIZIONI DI CONTRATTOA tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizionigenerali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 8.L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazionedei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. Laterminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento allecorrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici(venditore, soggiorno ecc.).ESCLUSIONE AL DIRITTO DI RECESSOL’organizzatore comunica al turista che ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Codicedel Turismo, si avvale di poter escludere il diritto di recesso previstodagli artt. 64 e ss. Del D. L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che regolala facoltà di rinuncia senza alcuna penale a carico del turista neicasi previsti dalla normativa.SCHEDA TECNICAex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto• Organizzazione Tecnica Hotelplan Italia S.p.A. – Licenza: cat. Ae B Decreto N° 2205 del 04/03/1993.• Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale perAgenti di Viaggio Navale Assicurazione Spa - Polizza numero4070221A.• Tassi di cambio - Si informa che i nostri programmi sono basati suicambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse aeroportuali, su eventualitasse di soggiorno e sul costo dei servizi a terra in vigore il31/10/2011 (a titolo esemplificativo 1 € = 1.4001 USD). La quota delprezzo soggetta alle variazioni di cambio è mediamente pari al 70% e,comunque, non eccede l’80% tranne nel caso di quote riferite unicamentea servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del90%. Per prenotazioni ricevute a partire dal 5 marzo 2012, i preventivisaranno aggiornati ai tassi di cambio correnti. Le quote comunicateall’atto della richiesta impegnativa e/o alla conferma pratica nonsubiranno alcuna variazione relativa al tasso di cambio.• Costo di trasporto Voli ITC - In caso di viaggi effettuati con voli ITCvi informiamo che per quanto riguarda il trasporto, i prezzi dei pacchettituristici eventualmente pubblicati sul presente catalogo sonostati calcolati utilizzando i parametri medi euro/dollaro riferiti alcarburante, come pubblicato sui cataloghi monografici relativi all’effettivoperiodo di effettuazione del viaggio. Pertanto per la conseguenteregolamentazione, vi preghiamo consultare la scheda tecnicarelativa al catalogo di riferimento.• Il nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i volo/i è indicato neglioperativi o nei programmi in catalogo e sarà/anno ripetuto/inel foglio di conferma prenotazione e/o nella documentazione diviaggio; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente,nel rispetto del Regolamento 2111/2005.• Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25%del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportatoall’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il saldodella quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almenotrenta giorni prima della partenza, salvo diverse indicazionie accordi con il fornitore di servizi (es. alberghi, servizi inloco, emissione anticipata di biglietteria aerea), per i qualipotrebbe essere richiesto un acconto differente.• Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamentealla conferma dei servizi facenti parte del pacchettocomporta l’addebito al consumatore di € 80.• La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello delsostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, inrelazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro iltermine di cui all’art 10, paragrafo a, delle condizioni generali dicontratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà pertanto responsabiledell’eventuale mancata accettazione della modifica daparte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione saràtempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessateprima della partenza.• Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatoreche receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per icasi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dalpagamento dell’acconto previsto all’art. 5/1° comma e tranne ovediversamente specificato all’interno del presente opuscolo e/o infase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativapercentuale della quota di partecipazione, a seconda del numerodi giorni che mancano alla data di partenza del viaggio,escludendo dal computo il giorno della partenza:- fino a 30 gg: 10%; - da 29 a 20 gg: 30%; - da 19 a 10 gg: 50%;- da 9 a 3 gg: 75%; - 0,1 e 2 gg: 100%.Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale digestione pratica e il premio della copertura assicurativa, in quantonon rimborsabili. Si precisa che alcuni servizi potrebbero prevederepenali differenti da quelle sopra riportate, maggiori informazioni sarannoriscontrabili nella conferma di prenotazione.• Penali di annullamento del singolo servizio - In caso di annullamentodel singolo servizio (solo servizio di trasporto o solo servizio disoggiorno) al Cliente saranno addebitati dal Tour <strong>Operator</strong> l’importoeffettivamente corrisposto dallo stesso Tour <strong>Operator</strong> - a titolo dipenale di cancellazione - al fornitore del singolo servizio annullato,nonché la quota individuale di gestione pratica ed il premio della coperturaassicurativa• Copertura assicurativa - Per poter aderire ad una proposta di viaggioHotelplan, il consumatore è tenuto a stipulare, al momento dellaprenotazione, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivantisia dall’annullamento del pacchetto, che da cure mediche perinfortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, darimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattiepropri o dei congiunti più stretti.• Quota individuale gestione pratica - Tale quota aggiuntiva richiestaal consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprireil c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto daicosti della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenzavaria, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestioneamministrativa, etc.).• Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni,i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e noncomprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustratee descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto delrelativo contratto stipulato da Hotelplan nella veste di organizzatore.Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Hotelplan,a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che personedel nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possanooccuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.• Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri -ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitariaed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sonofornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sonopertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibilidi modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà - consultandotali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmenteespressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderentialla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilitàper danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000)il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo seè in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardonel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il dannofino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli,fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti auno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicareregimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero restain ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle CondizioniGenerali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.6 7