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La contraffazione dei cosmetici - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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disp_<strong>cosmetici</strong> 27-06-2012 17:48 Pagina 6Le indicazioni di leggeIl consumatore deve essere messo a conoscenza <strong>dei</strong> suoi diritti e nello specifico devesapere che la normativa sui <strong>cosmetici</strong> (L. 713/86 e s.m.) all’art. 8 specifica come i prodottio le confezioni <strong>dei</strong> prodotti, commercializzati sul territorio nazionale, devono presentarechiaramente visibili e leggibili, almeno le seguenti indicazioni:1. fuzione del prodotto;2. ragione sociale e sede legale del produttore o dell’importatore stabilitonell’Unione Europea;3. paese di origine, se situato fuori dell’Unione Europea;4. lotto di fabbricazione;5. lista degli ingredienti secondo la denominazione INCI;6. quando richiesto dalla normativa, eventuali istruzioni, precauzioni e destinazioned’uso, utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Tali istruzioni devonoessere redatte in lingua italiana e se non riportate sulle etichette e confezioni, possonoessere riportate su documentazione illustrativa che viene fornita ad accompagnamento<strong>dei</strong> prodotti stessi, a cui il consumatore può essere indirizzato da un appositosimbolo che riproduce un libro aperto;7. PAO (period after opening), la durata del prodotto dopo l’apertura della confezione.Un prodotto che non riporti queste indicazioni sull’etichetta potrebbe essere un prodottocontraffatto e causare problemi alla salute del consumatore.6

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